IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli  affari  esteri,
e, in particolare, l'articolo 99-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'articolo 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008, n. 72, concernente il regolamento recante la  disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica; 
  Vista la legge 17  dicembre  2010,  n.  227,  recante  disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica  internazionale  e
la  tutela  dei  funzionari  italiani  dipendenti  da  organizzazioni
internazionali, e in particolare l'articolo 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n.
103, concernente il regolamento recante  disciplina  dell'elenco  dei
funzionari internazionali di cittadinanza italiana, e in  particolare
l'articolo 8; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, e in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  recante  ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), e in particolare l'articolo 3, comma 3-bis; 
  Sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca per  la  parte
relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli
studi universitari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre  2022,  con  il  quale   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e'  stato  delegato   ad   esercitare   le   funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei  ministri  in  materia  di
lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e  funzionamento
delle pubbliche amministrazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi in  data  4  novembre
2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
con nota n. 208068 del 17 novembre 2025, alla quale  il  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri ha fornito riscontro con nota n. 17510 del  20  novembre
2025; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
                        1° aprile 2008, n. 72 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1°  aprile
2008, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 2 le parole: «del direttore generale per le risorse
umane e l'organizzazione del  Ministero  degli  affari  esteri»  sono
sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il bando di concorso contiene: 
          a) i requisiti per l'ammissione alla carriera diplomatica; 
          b)  il  termine  e  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande; 
          c) le cause di esclusione dalla procedura  derivanti  dalla
non corretta o incompleta compilazione delle domande; 
          d) l'avviso che il  diario  e  la  sede  delle  prove  sono
comunicati  mediante  pubblicazione  nel   sito   istituzionale   del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
conformemente all'articolo 14-bis; 
          e) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle prove; 
          f) il punteggio o la votazione minimi  per  il  superamento
delle prove; 
          g)  i  titoli  che  danno  luogo  a  punteggio  aggiuntivo,
precedenza o preferenza in caso di parita' di punteggio; 
          h) i termini e le modalita' della dichiarazione dei titoli; 
          i) la percentuale di posti riservati ai sensi dell'articolo
4; 
          l) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
          m) l'avviso che, all'atto dell'assunzione in  servizio,  il
personale appartenente alla carriera diplomatica presta giuramento ai
sensi dell'articolo 54, comma secondo, della Costituzione.». 
    b) all'articolo 3: 
      1) comma 1: 
        1.1) alla lettera b), le parole:  «presso  le  organizzazioni
internazionali. Sono considerati funzionari internazionali che  siano
stati  assunti  presso  un'organizzazione  internazionale  a   titolo
permanente o a contratto a tempo indeterminato per posti per i  quali
e'  richiesto  il  possesso  di   titoli   di   studio   di   livello
universitario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «come  funzionari
internazionali ai sensi della legge 17 dicembre 2010, n. 227»; 
        1.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c)  laurea  magistrale  o  titolo  equiparato  secondo  la
normativa vigente. Ai  titoli  accademici  conseguiti  all'estero  si
applica l'articolo 38, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165;»; 
        1.3) la lettera e) e' sostituita dalle seguenti: 
          «e)  non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo; 
          e-bis) possedere  i  requisiti  previsti  dall'articolo  26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;»; 
          e-ter) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall'impiego   presso   un'amministrazione   pubblica   per    motivi
disciplinari; 
          e-quater) non essere stati dichiarati  decaduti  per  avere
conseguito  la  nomina  o  l'assunzione   presso   un'amministrazione
pubblica mediante la produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
nullita' insanabile; 
          e-quinquies) non  avere  riportato  condanne  con  sentenza
passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un  impedimento
all'assunzione presso un'amministrazione pubblica.»; 
        2) al comma 3, la parola «tre» e' sostituita dalla  seguente:
«quattro»; 
    c) all'articolo 4, comma 1, le parole:  «inquadrati  nella  terza
area»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «e   della   cooperazione
internazionale inquadrati nell'area dei funzionari»; 
    d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5 (Domanda di ammissione al concorso). - 1. Le domande di
ammissione al concorso sono  redatte  su  modulo  conforme  a  quello
predisposto dal Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale e sono  inviate  secondo  le  modalita'  ed  entro  il
termine indicati nel bando di concorso. Il bando puo'  prevedere  che
la domanda sia presentata esclusivamente con  modalita'  telematiche.
Il  termine  non  e'  inferiore  a  trenta  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. 
      2. Nella  domanda  il  candidato  dichiara,  sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi delle disposizioni vigenti in  materia  di
autocertificazione, quanto segue: 
        a) il nome, il cognome, il luogo e la  data  di  nascita,  il
codice fiscale; 
        b) se e' nato all'estero, il comune italiano nei cui registri
di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; 
        c)  se  ha  compiuto  i  trentacinque  anni,  il  titolo  per
l'elevazione del limite massimo di eta' di cui al precedente articolo
3, comma 1, lettera b); 
        d) il possesso della cittadinanza italiana; 
        e) le cittadinanze possedute oltre a quella italiana; 
        f) l'indirizzo di residenza; 
        g) il recapito di posta elettronica certificata al quale sono
trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali; 
        h) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i  motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
        i) il titolo di studio posseduto, l'universita' o  l'istituto
equiparato presso cui e' stato conseguito, la data del  conseguimento
e la votazione riportata; 
        l) i servizi  prestati  come  dipendente  di  amministrazioni
pubbliche, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, i procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
        m) di essere di condotta incensurabile; 
        n) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato, di non essere stato sottoposto  all'applicazione  della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444  del  codice
di procedura penale con provvedimento divenuto definitivo  e  di  non
avere in corso procedimenti penali, ne'  procedimenti  amministrativi
per l'applicazione di misure di sicurezza o di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non essere  a  conoscenza  di
essere sottoposto ad indagini  preliminari.  In  caso  contrario,  il
candidato dichiara le  condanne,  i  procedimenti  a  carico  e  ogni
precedente  penale  a  proprio  carico,  precisando   la   data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha  emanato  o  quella
presso la quale pende il procedimento penale o sono state avviate  le
indagini preliminari; 
        o) se si trova nelle condizioni previste  per  l'applicazione
della riserva di posti di cui all'articolo 4; 
        p) di non  ricadere  nella  condizione  di  esclusione  dalla
partecipazione al concorso prevista dall'articolo 3, comma 3; 
        q) in quale lingua, da scegliersi tra  francese,  spagnolo  e
tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui  all'articolo  10,
comma 2, lettera e); 
        r) in quale materia intende sostenere la prova orale  di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter); 
        s) se intende sostenere una o piu' prove integrative  di  cui
all'articolo 11; 
        t)  se  intende  sostenere  una  o  piu'  prove  linguistiche
facoltative di cui all'articolo 12; 
        u) se possiede titoli che possono dare  punteggio  aggiuntivo
ai sensi dell'articolo 9; 
        v) se possiede titoli, previsti dalle  vigenti  disposizioni,
che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. 
      3. Non sono considerati i titoli non  posseduti  alla  data  di
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso
o   non   espressamente   dichiarati    nella    medesima    domanda.
L'amministrazione  puo'   accertare   la   sussistenza   dei   titoli
dichiarati. 
      4. Il candidato presta il proprio consenso al  trattamento  dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.
I dati sono trattati in conformita' con quanto previsto  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal  regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati). 
      5.   Il   candidato   comunica   senza    indugio    variazioni
dell'indirizzo di residenza  o  del  recapito  di  posta  elettronica
certificata. 
      6. Il candidato diversamente abile  o  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento indica  nella  domanda  la  propria  condizione  e
specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento
delle prove. E' fatto  comunque  salvo  il  requisito  dell'idoneita'
psico-fisica tale da permettere di svolgere  l'attivita'  diplomatica
presso l'amministrazione centrale e in sedi  estere,  incluse  quelle
con caratteristiche di disagio. 
      7. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale non e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle
comunicazioni dipendente da inesatte o  incomplete  dichiarazioni  da
parte del candidato circa il proprio recapito o da mancata o  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello  indicato
nella domanda o da disguidi postali, tecnici o imputabili a fatto  di
terzo, a caso fortuito o a forza maggiore.»; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 1,  le  parole:  «del  direttore  generale  per  le
risorse e l'innovazione  del  Ministero  degli  affari  esteri»  sono
sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale»; 
      2) al comma  3,  le  parole:  «facoltative.  I  predetti»  sono
sostituite dalle seguenti: «facoltative, nonche' per le prove di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettere c-bis) e c-ter). Per  le  prove  di
cui all'articolo  10,  comma  4,  c-bis),  i  membri  aggregati  sono
individuati tra gli appartenenti alla carriera diplomatica. I  membri
aggiunti»; 
      3) al comma 6, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Non possono fare parte della commissione il capo e il  personale  in
servizio nella struttura di secondo livello del Ministero che attende
alla formazione del personale, nonche'  i  docenti  che  insegnano  o
hanno insegnato nei  corsi  di  preparazione  al  concorso  nell'anno
accademico  in  cui  si  svolge  il  concorso  e  nei  quattro   anni
precedenti.»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 1,  le  lettere  b)  e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «b) prove d'esame scritte e orali, nonche' prove  facoltative
e prove  integrative  per  conseguire  le  specializzazioni  previste
dall'articolo 100 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18; 
        c) valutazione dei titoli.»; 
      2) al comma 2 le parole: «nel successivo articolo 8,  comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 8»; 
    g) all'articolo 8, i commi 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti: 
      «3. Il numero delle domande che compongono il  questionario  di
cui al comma 2  e'  determinato  dal  bando  di  concorso.  Per  ogni
risposta corretta e' attribuito 1 punto.  Per  ogni  risposta  errata
sono sottratti 0,25 punti. 
      4. Sono ammessi alle prove  scritte  di  cui  all'articolo  10,
comma 2, i candidati che hanno conseguito un punteggio non  inferiore
al 60% del punteggio massimo conseguibile nella prova attitudinale.»; 
    h) all'articolo 9: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La commissione  esaminatrice  assegna  il  punteggio  per
titoli dopo la prova orale  di  cui  all'articolo  10,  comma  4,  ai
candidati che hanno superato la prova medesima.»; 
      2) al comma 2, lettera a), dopo le parole:  «conseguimento  di»
sono inserite le seguenti: «abilitazioni professionali,»; 
      3) al comma 3, e' inserito, in fine, il seguente  periodo:  «Ai
fini di cui al comma 2, lettera a), sono considerate le  abilitazioni
italiane e straniere riconosciute in Italia, per il cui conseguimento
e' richiesto il possesso di un titolo di studio  non  inferiore  alla
laurea magistrale o di un titolo equiparato e il  superamento  di  un
esame di abilitazione.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. La commissione esaminatrice assegna il  punteggio  per  i
titoli di cui al comma 3 in relazione alla coerenza dei medesimi  con
la professionalita' specifica della carriera diplomatica ed  entro  i
seguenti limiti massimi: 
          a) 1,2 centesimi per le abilitazioni professionali; 
          b) 2 centesimi per i dottorati di ricerca; 
          c)  1  centesimo  per  i  master  universitari  di  secondo
livello; 
          d) 1,2 centesimi per i diplomi di specializzazione; 
          e) 0,5 centesimi per i master di primo livello.»; 
    i) all'articolo 10: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. Le prove d'esame,  scritte  ed  orali,  sono  dirette  ad
accertare le capacita' di  analisi,  sintesi  e  di  risoluzione  dei
problemi, la cultura, le conoscenze  accademiche  e  la  preparazione
linguistica dei candidati. 
        2. I candidati che hanno superato la  prova  attitudinale  di
cui all'articolo 8 sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte,
che possono essere svolte mediante strumenti informatici e  procedure
digitali.  Non  e'  ammesso  l'uso  del  dizionario.  Il  bando  puo'
prevedere che una  medesima  prova  accerti  la  conoscenza  di  piu'
materie. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 
          a) storia delle  relazioni  internazionali  a  partire  dal
congresso di Vienna; 
          b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; 
          c)  economia   politica,   politica   economica,   economia
internazionale e finanziaria, commercio internazionale; 
          d) lingua inglese; 
          e) altra lingua  straniera  scelta  dal  candidato  tra  le
seguenti: francese, spagnolo o tedesco.»; 
      2) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
        «c-bis) diritto consolare e ordinamento del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
        c-ter) una materia a scelta del candidato tra: 
          1) elementi di  informatica,  con  particolare  riferimento
alla sicurezza cibernetica nazionale e  internazionale,  all'utilizzo
dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie; 
          2) elementi di storia della cultura italiana  dal  1800  ad
oggi  e  di  promozione  all'estero  della  cultura  e  della  lingua
italiana; 
          3) elementi di cooperazione internazionale allo sviluppo; 
          4) elementi di disciplina sportiva e  di  organizzazione  e
gestione di grandi eventi; 
          5) elementi di  comunicazione  istituzionale  pubblica,  di
psicologia della comunicazione e di social media management;»; 
    l) all'articolo 12, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti: 
      «4. Per le  prove  facoltative  di  lingua  il  candidato  puo'
conseguire un punteggio massimo complessivo determinato come segue: 
        a) fino a 7 centesimi, se il candidato non ha  conseguito  la
sufficienza in alcuna delle lingue di cui al comma 5, primo periodo; 
        b) fino a 8 centesimi,  se  il  candidato  ha  conseguito  la
sufficienza in una lingua di cui al comma 5, primo periodo; 
        c) fino a 9 centesimi,  se  il  candidato  ha  conseguito  la
sufficienza in due lingue di cui al comma 5, primo periodo; 
        d) fino a 10 centesimi, se  il  candidato  ha  conseguito  la
sufficienza in tre lingue di cui al comma 5, primo periodo; 
        e) fino a 11 centesimi, se  il  candidato  ha  conseguito  la
sufficienza in quattro o  piu'  lingue  di  cui  al  comma  5,  primo
periodo. 
      5. Per la conoscenza di ciascuna delle lingue  tedesco,  russo,
turco,  arabo,  hindi,  cinese  e  giapponese,  il   candidato   puo'
conseguire  un  punteggio  non  superiore  a  4  centesimi,   purche'
raggiunga la  sufficienza  di  2  centesimi.  Per  la  conoscenza  di
ciascuna lingua diversa  da  quelle  di  cui  al  primo  periodo,  il
candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a  2  centesimi,
purche' raggiunga la sufficienza di 1 centesimo.»; 
    m) all'articolo 13, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
      «3. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione  in
carriera, con provvedimento direttoriale del Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale la graduatoria  di  merito
dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e' approvata e  i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito  sono
dichiarati vincitori, tenuto conto  delle  riserve  di  posti  e  dei
titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
      4. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso
sono pubblicate nel sito istituzionale  del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale.»; 
    n) all'articolo 14: 
      1) al comma 2,  la  parola:  «provincia»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «citta' metropolitana»; 
      2) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
        «3. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale di
cui all'articolo 8 sono resi noti  con  avviso  pubblicato  nel  sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, con valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti  di   coloro   che   non   hanno   ricevuto   comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale. 
        4.  Per  la  prova  attitudinale  di  cui  all'articolo  8  i
candidati dispongono di un'ora. 
        5. La  commissione  esaminatrice  stabilisce  l'ordine  delle
prove  d'esame  scritte  sulla  base  del  calendario   fissato   con
provvedimento direttoriale  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; 
      3) al comma 6 la parola: «venti» e' sostituita dalla  seguente:
«quindici»; 
    o) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
      «Art.  14-bis  (Pubblicazioni  e  comunicazioni).   -   1.   Le
comunicazioni relative al procedimento concorsuale di cui al presente
regolamento effettuate mediante pubblicazione nel sito  istituzionale
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
hanno valore di notifica a tutti gli effetti.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'art. 99-bis del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18   recante:
          «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari   esteri»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del  18  febbraio
          1967: 
                «Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I
          requisiti per la partecipazione al concorso  di  ammissione
          alla  carriera  diplomatica,  nonche'   le   modalita'   di
          svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della
          commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,
          sentito  il  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca
          scientifica  e  tecnologica  per  la  parte   relativa   ai
          requisiti per la partecipazione al concorso  connessi  agli
          studi universitari. Fra le materie di  esame  sono  incluse
          almeno due lingue straniere.  Fra  i  titoli  a  cui  viene
          attribuita particolare rilevanza ai  fini  del  superamento
          del concorso  sono  inclusi:  il  conseguimento  di  titoli
          universitari post-laurea e di master universitari di  primo
          e di secondo livello, l'attivita' lavorativa a  livello  di
          funzionario    gia'    svolta     presso     organizzazioni
          internazionali. Accanto alle prove miranti  a  valutare  le
          conoscenze  accademiche  dei  candidati,   il   regolamento
          dispone prove attitudinali,  che  mettano  in  evidenza  la
          capacita'   dei   candidati   di   affrontare   l'attivita'
          diplomatica. Si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
                Nei concorsi di ammissione alla carriera  diplomatica
          il 15 per cento dei posti e' riservato  ai  dipendenti  del
          Ministero  degli   affari   esteri   inquadrati   nell'area
          funzionale C, in possesso del titolo  di  studio  richiesto
          per l'ammissione alla carriera  diplomatica  e  con  almeno
          cinque anni di effettivo servizio  nella  predetta  area  o
          nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
          posti riservati,  non  utilizzati  a  favore  di  candidati
          interni, sono conferiti agli idonei.». 
                Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,  n.  3,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25  maggio
          1957. 
              - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a) - c),  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante:  «Disposizioni  in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  10  del  14
          gennaio 1994: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                Omissis.». 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994,  n.   487   recante:   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del
          9 agosto 1994. 
              Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
          aprile  2008,  n.  72  recante:  «Regolamento  recante   la
          disciplina  per  il  concorso  di  accesso  alla   carriera
          diplomatica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88
          del 14 aprile 2008. 
              - Si riporta l'art. 4 della legge 17 dicembre 2010,  n.
          227 recante: «Disposizioni concernenti la definizione della
          funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari
          italiani  dipendenti  da   organizzazioni   internazionali»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30  dicembre
          2010: 
                «Art. 4 - 1. Ai  funzionari  internazionali  iscritti
          nell'elenco,  ai  fini  della  partecipazione  a   concorsi
          indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di
          posti  vacanti,  sono   riconosciuti   titoli   di   merito
          commisurati  agli  anni   di   effettivo   servizio   nelle
          organizzazioni  internazionali,  in  base  a   criteri   da
          stabilire con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7.». 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2014,  n.  103  recante:  «Regolamento
          recante    disciplina    dell'elenco     dei     funzionari
          internazionali di cittadinanza italiana»  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014: 
                «Art.  8   (Partecipazione   ai   concorsi).   -   1.
          L'iscrizione  nell'elenco  dei  funzionari   internazionali
          costituisce titolo valutabile nei  concorsi  indetti  dalle
          amministrazioni  pubbliche  per  la  copertura  dei   posti
          vacanti che prevedono la valutazione di titoli. I  relativi
          bandi  di  concorso  fissano   il   punteggio   aggiuntivo,
          attribuibile nel  limite  della  meta'  di  quello  massimo
          riconosciuto  per  titoli   professionali,   in   relazione
          all'attinenza   del   concorso   a   professionalita'   con
          competenze relative a profili internazionali e  al  periodo
          di  effettivo  servizio  svolto  presso  le  organizzazioni
          internazionali, debitamente verificato.». 
              - Si riporta l'art. 2 del  decreto-legge  21  settembre
          2019,  n.  104  recante:  «Disposizioni  urgenti   per   il
          trasferimento di funzioni e  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
          del  mare  e  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca, nonche' per la  rimodulazione  degli  stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti
          e di tabella delle retribuzioni  del  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e per la  continuita'  delle
          funzioni   dell'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  222
          del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 novembre 2019, n. 132: 
                «Art.  2  (Attribuzione  al  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale delle competenze
          in   materia   di    commercio    internazionale    e    di
          internazionalizzazione  del  sistema  Paese).   -   1.   Al
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale sono trasferite le funzioni  esercitate  dal
          Ministero  dello   sviluppo   economico   in   materia   di
          definizione delle strategie della  politica  commerciale  e
          promozionale     con     l'estero     e     di     sviluppo
          dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero
          degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
          sono trasferite,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  le
          risorse   umane,   strumentali,   compresa   la   sede,   e
          finanziarie, compresa la gestione residui, della  Direzione
          generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero
          dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalita'  di
          cui ai commi 2 e 3. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente
          articolo,  la   Direzione   generale   per   il   commercio
          internazionale del Ministero dello  sviluppo  economico  e'
          soppressa a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020  e  i  posti
          funzione di sette dirigenti di livello  non  generale  sono
          trasferiti  al  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
          cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di
          sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la
          stessa amministrazione. 
                Presso il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  sono  altresi'  istituiti  un
          posto di vice direttore generale e tre  uffici  di  livello
          dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva  al
          personale della carriera diplomatica in  servizio.  Con  le
          modalita' di cui all'art.  17,  comma  4-bis,  lettera  e),
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede  alla
          ridefinizione, in coerenza con il  presente  articolo,  dei
          compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli  uffici
          dirigenziali generali del Ministero degli affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale.  La  dotazione  organica
          dirigenziale del Ministero dello sviluppo  economico  resta
          confermata nel numero massimo di  diciannove  posizioni  di
          livello  generale  ed  e'  rideterminata  in  centoventitre
          posizioni di livello non generale. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per  la
          pubblica  amministrazione  e  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  si  provvede  alla
          puntuale individuazione di un contingente di  cento  unita'
          di  personale  non  dirigenziale  e  di  sette  unita'   di
          personale  dirigenziale   non   generale   assegnato   alle
          direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,
          n. 158, alla data  del  4  settembre  2019,  nonche'  delle
          risorse strumentali e finanziarie  ai  sensi  del  presente
          articolo  e  alla  definizione  della  disciplina  per   il
          trasferimento delle medesime risorse.  Conseguentemente  la
          dotazione organica del  Ministero  degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale  e'  incrementata   con
          corrispondente  riduzione  della  dotazione  organica   del
          Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui
          al primo periodo e' redatta una graduatoria,  distinta  tra
          personale  dirigenziale  e   non,   secondo   il   criterio
          prioritario  dell'accoglimento  delle   manifestazioni   di
          interesse espresse sulla base di apposito interpello e,  in
          caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto,
          secondo il criterio del  trasferimento  del  personale  con
          maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita',
          del personale con minore eta' anagrafica, entro venticinque
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Il
          personale   non   dirigenziale   trasferito   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale e accessorio,  ove  piu'
          favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza
          al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti.  La  revoca  dell'assegnazione
          temporanea  presso  altre  amministrazioni  del   personale
          trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
          competenza  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale. Il  personale  transitato  nei
          ruoli  del  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale che, alla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          svolge le funzioni di esperto ai sensi  dell'art.  168  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, e' mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza
          dell'incarico biennale in corso  alla  medesima  data,  che
          puo' essere  rinnovato  per  un  ulteriore  biennio,  fermi
          restando il limite complessivo  di  otto  anni  di  cui  al
          quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero  massimo
          di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo.
          All'esito del trasferimento del personale  interessato,  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui
          al  presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse   umane
          disponibili a legislazione vigente. 
                4. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 12, comma 1, dopo le  parole  «trattati
          sull'Unione europea», sono  inserite  le  seguenti:  «;  di
          definizione  delle  strategie  e  degli  interventi   della
          politica commerciale  e  promozionale  con  l'estero  e  di
          sostegno  dell'internazionalizzazione  del  sistema  Paese,
          ferme restando le competenze del Ministero dell'economia  e
          delle finanze, del Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          delle regioni»; 
                  b) all'art. 27,  comma  2-bis,  la  lettera  e)  e'
          abrogata; 
                  c) all'art. 28: 
                    1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
                    2)  al  comma  2,  sono   soppresse   le   parole
          «promozione  di  ricerche  e  raccolta  di   documentazione
          statistica  per   la   definizione   delle   politiche   di
          internazionalizzazione  del  sistema  produttivo  italiano;
          analisi di  problemi  concernenti  gli  scambi  di  beni  e
          servizi   e   delle   connesse   esigenze    di    politica
          commerciale;». 
                5. Sono abrogati: 
                  a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio  1946,  n.
          12; 
                  b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma,
          e 57, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
                6. All'art. 14 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) ai commi 18, 18-bis, 20,  21  e  23,  le  parole
          «dello  sviluppo  economico»,  e  «degli  affari   esteri»,
          ovunque ricorrono, sono  rispettivamente  sostituite  dalle
          seguenti:  «degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale» e «dello sviluppo economico»; 
                  b) al comma 19 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario  2020,  il
          fondo e' trasferito allo stato di previsione del  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; 
                  c)  al   comma   25,   le   parole   da   «apposita
          convenzione», a «previo  nulla  osta  del  Ministero  degli
          affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale. Con il medesimo decreto e' individuato,  su
          proposta   del   direttore   generale   dell'Agenzia,    il
          contingente massimo  di  personale  all'estero  nell'ambito
          della dotazione organica di cui al comma 24.  Il  personale
          all'estero puo' essere notificato»; 
                  d) al comma 25,  quinto  periodo,  le  parole  «dal
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero  degli  affari  esteri»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis». 
                7. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto  dell'Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane  -  ICE  e'
          modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con
          il Ministero dello sviluppo economico. 
                8. All'art. 4, comma  61,  della  legge  24  dicembre
          2003, n. 350, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
          decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo  di  cui
          al presente comma e' trasferito allo  stato  di  previsione
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale». 
                9. All'art. 30 del decreto-legge 12  settembre  2014,
          n. 133,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          novembre  2014,  n.  164,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: «Le modifiche al piano di cui  al  presente  comma
          sono adottate con decreto del Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale,  d'intesa  con   il
          Ministro dello sviluppo economico e con il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  con  riferimento
          alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d),  e)  ed  f),
          rivolte alle imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'
          alle iniziative da  adottare  per  la  realizzazione  delle
          suddette azioni»; 
                  a-bis al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la
          seguente: 
                    «l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per
          la partecipazione ai bandi europei ed internazionali» 
                  b)  al  comma  5,  le   parole:   «dello   sviluppo
          economico», sono sostituite dalle seguenti:  «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale» 
                  c) al comma 8, le parole «dello sviluppo  economico
          d'intesa» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con  il
          Ministro dello sviluppo economico e». 
                10. L'esercizio delle funzioni di cui alla  legge  24
          aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello  sviluppo
          economico e' trasferito al Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale. 
                10-bis. Alla legge  24  aprile  1990,  n.  100,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) le parole: «delle attivita' produttive», ovunque
          ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale»; 
                  b) agli articoli 2 e 3, le parole:  «del  commercio
          con l'estero», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale». 
                10-ter.  All'art.  18-quater,  commi  3  e   5,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le
          parole:   «Ministro   dello   sviluppo   economico»,   sono
          sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale». 
                10-quater. All'art.  46,  comma  1,  della  legge  12
          dicembre  2002,  n.  273,  le  parole:   «Ministero   delle
          attivita'  produttive»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          «Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale». 
                10-quinquies. All'art. 5 della legge 21  marzo  2001,
          n. 84, le parole: «Ministero del commercio con l'estero»  e
          «Ministro del commercio con l'estero»,  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:  «Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale»  e
          «Ministro  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale». 
                10-sexies. All'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80,  le  parole:  «Ministro  dello
          sviluppo  economico»,  sono  sostituite   dalle   seguenti:
          «Ministro  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale». 
                10-septies. Le gestioni  fuori  bilancio,  aventi  le
          caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello
          sviluppo  economico  relative   al   fondo   rotativo   per
          operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  trasferite  al
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale)) 
                11. All'art. 1, comma 270, della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205,  le  parole  «dello  sviluppo  economico»,  e
          «degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale»
          sono rispettivamente sostituite, ovunque  ricorrono,  dalle
          seguenti:  «degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale» e «dello sviluppo economico». 
                11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero»
          e  «Ministero  del   commercio   con   l'estero»,   ovunque
          ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle  seguenti:
          «Ministro  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale» e «Ministero degli affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale»; 
                  b) le parole: «dello sviluppo  economico»,  ovunque
          ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale» 
                12. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, le parole «dello  sviluppo  economico,
          di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
          il Ministro dello sviluppo economico e». 
                13. Restano in ogni  caso  salve  le  competenze  del
          Ministero dello sviluppo economico attribuite  dalla  legge
          1° luglio 1970, n. 518 
                13-bis. All'art. 6 della legge 20  ottobre  1990,  n.
          304, le  parole:  «del  commercio  con  l'estero»,  ovunque
          ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale» 
                14.  Alla  legge  18  novembre  1995,  n.  496   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 3, comma 2, le parole  «dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  e  del  Ministero  del
          commercio con  l'estero»  sono  sostituite  dalle  seguenti
          «dello sviluppo economico  e  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale»; 
                  b) all'art. 3, comma 3, le parole  «dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato»,  sono  sostituite  dalle
          seguenti «dello sviluppo economico»; 
                  c)  all'art.  3,  il  comma  4  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    «4. Il Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione   internazionale   rilascia   le    prescritte
          autorizzazioni, previo parere del comitato di cui  all'art.
          5 del decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  221,  e
          successive modificazioni, con le modalita'  e  nelle  forme
          ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e'  chiamato
          ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione
          presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di
          esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.»; 
                  d)  all'art.  4,  le  parole  «del  commercio   con
          l'estero» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale». 
                15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  221,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 4, comma 1, le parole  «dello  sviluppo
          economico - Direzione generale per la politica  commerciale
          internazionale -», sono sostituite dalle  seguenti:  «degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale»; 
                  b)  all'art.  5,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    «3. Il  Comitato  e'  nominato  con  decreto  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale ed e' composto dal direttore dell'unita'  di
          cui all'art. 7-bis della legge 9 luglio 1990, n.  185,  che
          svolge le funzioni di presidente, e  da  un  rappresentante
          per ciascuno dei Ministeri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale,  dell'interno,  della  difesa,
          dell'economia e delle finanze,  dello  sviluppo  economico,
          della salute, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo, nonche' da un  rappresentante  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli.  Le  funzioni  di  segretario  sono
          esercitate da un funzionario  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale.»; 
                  c) all'art. 5,  commi  4  e  7,  le  parole  «dello
          sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale». 
                16. Entro il 15  dicembre  2019,  sono  apportate  al
          regolamento di organizzazione del Ministero dello  sviluppo
          economico le modifiche conseguenti  alle  disposizioni  del
          presente articolo con le modalita' di  cui  all'art.  4-bis
          del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino  alla
          data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  si   avvale   delle
          competenti strutture e dotazioni  organiche  del  Ministero
          dello sviluppo economico. 
                17. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                18. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'art. 3, comma 3-bis del decreto-legge 30
          aprile 2022, n. 36 recante: «Ulteriori misure  urgenti  per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  30
          aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          giugno 2022, n. 79: 
                «Art. 3 (Riforma delle procedure di reclutamento  del
          personale delle pubbliche amministrazioni). - Omissis. 
                3-bis. Al decreto del Presidente della  Repubblica  5
          gennaio  1967,  n.   18,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'art. 99-bis, primo comma,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 
                  b) all'art. 155, primo comma, dopo il primo periodo
          e' inserito il seguente: «Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53». 
                3-ter. All'art. 35, comma 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  dopo  le  parole:  «Presidenza  del
          Consiglio dei ministri», sono inserite le seguenti:  «,  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale». 
                3-quater. All'art. 34-bis del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  al  comma  2,  le  parole:  «quindici
          giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
          «otto  giorni»,  e,  al  comma   4,   le   parole:   «entro
          quarantacinque giorni»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «entro venti giorni» 
                Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 6, 7,  8,
          9, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  1°  aprile  2008,  n.  72,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Accesso alla  carriera  diplomatica).  -  1.
          Alla carriera  diplomatica  si  accede  al  grado  iniziale
          esclusivamente mediante concorso, per titoli ed esami. 
                2. Il bando di concorso, per  titoli  ed  esami,  per
          l'ammissione alla carriera diplomatica  viene  emanato  con
          decreto direttoriale del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione  internazionale,  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                3. Il bando di concorso contiene: 
                  a)  i  requisiti  per  l'ammissione  alla  carriera
          diplomatica; 
                  b) il termine e le modalita' di presentazione delle
          domande; 
                  c) le cause di esclusione dalla procedura derivanti
          dalla non corretta o incompleta compilazione delle domande; 
                  d) l'avviso che il diario e  la  sede  delle  prove
          sono   comunicati   mediante   pubblicazione    nel    sito
          istituzionale del Ministero degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale conformemente all'art. 14-bis; 
                  e) l'oggetto e le modalita'  di  svolgimento  delle
          prove; 
                  f) il  punteggio  o  la  votazione  minimi  per  il
          superamento delle prove; 
                  g) i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo,
          precedenza o preferenza in caso di parita' di punteggio; 
                  h) i termini e le modalita' della dichiarazione dei
          titoli; 
                  i) la  percentuale  di  posti  riservati  ai  sensi
          dell'art. 4; 
                  l) la citazione del decreto legislativo  11  aprile
          2006, n. 198, recante codice delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge  28  novembre
          2005, n. 246; 
                m)  l'avviso   che,   all'atto   dell'assunzione   in
          servizio,   il   personale   appartenente   alla   carriera
          diplomatica presta giuramento ai sensi dell'art. 54,  comma
          secondo, della Costituzione. 
                Art.  3  (Requisiti  per  l'ammissione).  -  1.   Per
          l'ammissione al concorso di cui all'art. 2 sono necessari i
          seguenti requisiti: 
                  a)    cittadinanza    italiana,    esclusa     ogni
          equiparazione; 
                  b) eta' non  superiore  ai  trentacinque  anni.  Il
          limite  di  eta'  puo'  essere  innalzato  per  un  massimo
          complessivo di tre anni ed e' elevato: 
                    di un anno per i candidati coniugati; 
                    di un anno per ogni figlio vivente; 
                    di tre anni per coloro che sono compresi  fra  le
          categorie di cui alla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e  per
          coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; 
                    di  un  periodo   pari   all'effettivo   servizio
          prestato, comunque non superiore a tre anni,  a  favore  di
          cittadini che hanno prestato servizio militare  volontario,
          di leva  e  di  leva  prolungata,  oppure  in  qualita'  di
          volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o
          servizio civile nazionale; 
                    di tre anni a  favore  dei  candidati  che  siano
          dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
          ufficiali e sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  o
          dell'Aeronautica   cessati   d'autorita'   o   a   domanda;
          ufficiali,    ispettori,     sovrintendenti,     appuntati,
          carabinieri e finanzieri in servizio  permanente  dell'Arma
          dei carabinieri e  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,
          nonche' delle corrispondenti qualifiche degli  altri  Corpi
          di Polizia; 
                    di  un  periodo   pari   all'effettivo   servizio
          prestato, comunque non superiore a tre anni, a  favore  dei
          candidati che prestano o che hanno prestato servizio  anche
          non  continuativo   per   almeno   due   anni   presso   le
          organizzazioni internazionali. Sono considerati  funzionari
          internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti
          come funzionari internazionali  ai  sensi  della  legge  17
          dicembre 2010, n. 227; 
                  c) laurea magistrale o titolo equiparato secondo la
          normativa  vigente.   Ai   titoli   accademici   conseguiti
          all'estero si applica  l'art.  38,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  d) idoneita' psico-fisica  tale  da  permettere  di
          svolgere     l'attivita'     diplomatica     sia     presso
          l'Amministrazione  centrale  che  in  sedi  estere,  ed  in
          particolare  in  quelle  con  caratteristiche  di  disagio.
          L'Amministrazione  si  riserva  di  accertare   l'idoneita'
          psico-fisica in qualsiasi momento anche  nei  riguardi  dei
          vincitori del concorso; 
                  e)  non  essere   stati   esclusi   dall'elettorato
          politico attivo; 
                  e-bis) possedere i requisiti previsti dall'art.  26
          della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  e-ter) non essere stati  licenziati,  destituiti  o
          dispensati dall'impiego presso un'amministrazione  pubblica
          per motivi disciplinari; 
                  e-quater) non essere stati dichiarati decaduti  per
          avere  conseguito   la   nomina   o   l'assunzione   presso
          un'amministrazione  pubblica  mediante  la  produzione   di
          documenti falsi o viziati da nullita' insanabile; 
                  e-quinquies)  non  avere  riportato  condanne   con
          sentenza passata in giudicato per reati  che  costituiscono
          un  impedimento  all'assunzione  presso  un'amministrazione
          pubblica. 
                2. I requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti
          alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per   la
          presentazione  delle  domande  di  ammissione  alle   prove
          concorsuali. 
                3.  Non  sono  ammessi  alle  prove   concorsuali   i
          candidati che, nei concorsi  banditi  dopo  il  1°  gennaio
          2003, abbiano gia' portato a  termine  per  quattro  volte,
          senza superarle, le prove scritte d'esame di  cui  all'art.
          10, comma 2. 
                4.  L'amministrazione  dispone,   con   provvedimento
          motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per  difetto
          dei requisiti di cui al presente articolo. 
                Art. 4 (Riserve di posti). - 1. Il quindici per cento
          dei posti messi a concorso e' riservato ai  dipendenti  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale  inquadrati  nell'area  dei  funzionari,  in
          possesso del titolo di studio  richiesto  per  l'ammissione
          alla carriera diplomatica  e  con  almeno  cinque  anni  di
          effettivo servizio nella predetta area. 
                2. I posti riservati ai sensi del presente  articolo,
          se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.». 
                «Art.  6  (Commissione   esaminatrice).   -   1.   La
          commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto   del
          direttore generale per le risorse umane e  l'organizzazione
          del Ministero degli affari esteri ed e' composta  da  sette
          membri effettivi, incluso il presidente. 
                2. La commissione e' composta da  un  ambasciatore  o
          ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo,  che  la
          presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato
          o magistrato della  Corte  dei  conti,  da  due  funzionari
          diplomatici  di   grado   non   inferiore   a   consigliere
          d'ambasciata  e  da  tre  professori  di  prima  fascia  di
          universita' pubbliche o private per le materie che  formano
          oggetto delle prove scritte di cui all'art.  10,  comma  2,
          lettere a), b) e c) del presente regolamento. 
                3. Alla commissione possono essere  aggregati  membri
          aggiunti per la prova attitudinale e per la  prova  d'esame
          orale, nonche' per  le  prove  integrative  ai  fini  delle
          specializzazioni e per le prove di  lingua  obbligatorie  e
          facoltative, nonche' per le prove di cui all'art. 10, comma
          4, lettere c-bis) e c-ter). Per le prove  di  cui  all'art.
          10, comma 4, c-bis), i membri  aggregati  sono  individuati
          tra gli appartenenti alla carriera  diplomatica.  I  membri
          aggiunti partecipano ai lavori della commissione unicamente
          per quanto attiene alle rispettive materie. 
                4. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un
          funzionario  della  carriera  diplomatica  di   grado   non
          inferiore a consigliere di legazione, al quale puo'  essere
          aggiunto un vice  segretario,  anche  di  grado  inferiore,
          appartenente alla stessa carriera. 
                5. In caso di impedimento temporaneo del  presidente,
          tranne che per la scelta, la correzione  e  la  valutazione
          delle prove scritte, nonche' durante lo  svolgimento  e  la
          valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono  svolte
          dal  consigliere  di  Stato  o  avvocato  dello   Stato   o
          magistrato della Corte dei conti. 
                6. Non possono fare parte della commissione il capo e
          il personale in servizio nella struttura di secondo livello
          del Ministero che attende alla  formazione  del  personale,
          nonche' i docenti che insegnano o hanno insegnato nei corsi
          di preparazione al concorso nell'anno accademico in cui  si
          svolge il concorso e  nei  quattro  anni  precedenti.  Sono
          altresi'  esclusi,  ai  sensi  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  coloro  che   sono
          componenti    dell'organo     di     direzione     politica
          dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche o che
          sono   rappresentanti   sindacali   o    designati    dalle
          confederazioni  ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle
          associazioni professionali. 
                7. Non si puo' far parte della  commissione  piu'  di
          una volta nel corso dello stesso triennio. 
                Art. 7 (Procedura di concorso). - 1. Il concorso, per
          titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si
          articola in: 
                  a) prova attitudinale; 
                  b) prove d'esame scritte  e  orali,  nonche'  prove
          facoltative  e  prove   integrative   per   conseguire   le
          specializzazioni previste dall'art.  100  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
                  c) valutazione dei titoli. 
                2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale,  ivi
          incluse le eventuali prove integrative  e  facoltative,  e'
          espresso in centesimi,  ad  eccezione  di  quanto  previsto
          nell'art. 8, per la prova attitudinale. 
                Art.  8  (Prova  attitudinale).   -   1.   La   prova
          attitudinale  e'  volta  ad  accertare  la  capacita'   del
          candidato  di   svolgere   l'attivita'   diplomatica,   con
          particolare  riferimento  alla  conoscenza  delle   materie
          oggetto di concorso,  inclusa  la  lingua  inglese  e  alla
          capacita'  di  logicita'   del   ragionamento.   La   prova
          attitudinale non concorre alla formazione del  voto  finale
          di merito. 
                2. La prova attitudinale consiste in un  questionario
          a risposta multipla della durata di un'ora. 
                3.  Il  numero  delle  domande  che   compongono   il
          questionario di cui al comma 2 e' determinato dal bando  di
          concorso. Per ogni risposta corretta e' attribuito 1 punto.
          Per ogni risposta errata sono sottratti 0,25 punti. 
                4. Sono ammessi alle prove scritte  di  cui  all'art.
          10, comma 2, i candidati che hanno conseguito un  punteggio
          non inferiore al 60%  del  punteggio  massimo  conseguibile
          nella prova attitudinale. 
                5.  Per  l'espletamento  della   prova   attitudinale
          l'Amministrazione  puo'  avvalersi   anche   di   procedure
          automatizzate gestite da enti o societa'  specializzate  in
          selezione del personale. 
                Art. 9 (Titoli). -  1.  La  commissione  esaminatrice
          assegna il punteggio per titoli dopo la prova orale di  cui
          all'art. 10, comma 4, ai candidati che  hanno  superato  la
          prova medesima. 
                2. La  commissione  puo'  assegnare  complessivamente
          fino a 6 centesimi per i seguenti titoli: 
                  a)  conseguimento  di  abilitazioni  professionali,
          titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master
          universitari di primo  e  di  secondo  livello  di  cui  al
          successivo comma 3: fino a 3 centesimi; 
                  b) attivita' lavorativa a  livello  di  funzionario
          svolta presso le organizzazioni internazionali  secondo  le
          modalita' di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b):
          fino a 3 centesimi. 
                3. Ai fini dell'applicazione  della  lettera  a)  del
          precedente  comma  2,  si  prendono  in  considerazione   i
          seguenti titoli, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre  2004,  n.  270:   diploma   di   specializzazione,
          dottorato di ricerca, master universitario di  primo  e  di
          secondo livello, nonche' equivalenti titoli  stranieri.  Ai
          fini di cui al comma 2, lettera  a),  sono  considerate  le
          abilitazioni italiane e straniere riconosciute  in  Italia,
          per il cui conseguimento e' richiesto  il  possesso  di  un
          titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o  di
          un titolo equiparato  e  il  superamento  di  un  esame  di
          abilitazione. 
                4. La commissione esaminatrice assegna  il  punteggio
          per i titoli di cui al comma 3 in relazione  alla  coerenza
          dei  medesimi  con  la  professionalita'  specifica   della
          carriera diplomatica ed entro i seguenti limiti massimi: 
                  a) 1,2 centesimi per le abilitazioni professionali; 
                  b) 2 centesimi per i dottorati di ricerca; 
                  c) 1 centesimo per i master universitari di secondo
          livello; 
                  d) 1,2 centesimi per i diplomi di specializzazione; 
                  e) 0,5 centesimi per i master di primo livello. 
                «Art. 10 (Prove d'esame).  -  1.  Le  prove  d'esame,
          scritte ed orali, sono dirette ad accertare le capacita' di
          analisi, sintesi e di risoluzione dei problemi, la cultura,
          le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei
          candidati. 
                2.  I  candidati  che   hanno   superato   la   prova
          attitudinale di cui all'art. 8 sono ammessi a sostenere  le
          prove d'esame scritte, che possono essere  svolte  mediante
          strumenti informatici e procedure digitali. Non e'  ammesso
          l'uso del dizionario.  Il  bando  puo'  prevedere  che  una
          medesima prova accerti la conoscenza di  piu'  materie.  Le
          prove scritte vertono sulle seguenti materie: 
                  a) storia delle relazioni internazionali a  partire
          dal congresso di Vienna; 
                  b) diritto internazionale  pubblico  e  dell'Unione
          Europea; 
                  c) economia politica, politica economica,  economia
          internazionale e finanziaria, commercio internazionale; 
                  d) lingua inglese; 
                  e) altra lingua straniera scelta dal candidato  tra
          le seguenti: francese, spagnolo o tedesco. 
                3. Sono ammessi alla prova d'esame orale  di  cui  al
          successivo comma 4 i candidati che  abbiano  riportato  una
          media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove scritte  di
          cui al precedente comma 2, non meno di 70  centesimi  nella
          composizione in lingua inglese e non meno di  60  centesimi
          nelle restanti prove. 
                4. La prova d'esame orale  verte  sulle  materie  che
          hanno formato oggetto delle  prove  scritte  nonche'  sulle
          seguenti materie: 
                  a) diritto  pubblico  italiano  (costituzionale  ed
          amministrativo); 
                  b) contabilita' di Stato; 
                  c) nozioni istituzionali di  diritto  civile  e  di
          diritto internazionale privato; 
                  c-bis)  diritto   consolare   e   ordinamento   del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale; 
                  c-ter) una materia a scelta del candidato tra: 
                    1)  elementi  di  informatica,  con   particolare
          riferimento  alla   sicurezza   cibernetica   nazionale   e
          internazionale, all'utilizzo dell'intelligenza  artificiale
          e delle nuove tecnologie; 
                    2) elementi di storia della cultura italiana  dal
          1800 ad oggi e di promozione  all'estero  della  cultura  e
          della lingua italiana; 
                    3) elementi di cooperazione  internazionale  allo
          sviluppo; 
                    4)  elementi  di   disciplina   sportiva   e   di
          organizzazione e gestione di grandi eventi; 
                    5)  elementi   di   comunicazione   istituzionale
          pubblica, di psicologia della  comunicazione  e  di  social
          media management; 
                  d) geografia politica ed economica. 
                Nell'ambito della prova d'esame orale,  il  candidato
          e' chiamato ad esprimere le proprie valutazioni  su  di  un
          tema   dell'attualita'   internazionale,    indicato    dal
          presidente della commissione, al fine di accertare  le  sue
          attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica,  ad
          argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista ed
          a parlare  in  pubblico.  La  suddetta  prova  e'  valutata
          insieme con le altre materie su cui verte la  prova  orale.
          La prova orale, comprensiva altresi' di una  prova  pratica
          di informatica, e' oggetto di una valutazione unica. 
                5. Per superare la prova d'esame  orale,  di  cui  al
          precedente  comma  4,  il  candidato  deve   riportare   un
          punteggio di almeno 60 centesimi.». 
                «Art. 12 (Prove facoltative di lingua  straniera).  -
          1.  I  candidati  possono  chiedere,   nella   domanda   di
          ammissione al  concorso,  di  sostenere  prove  facoltative
          orali in una o piu' lingue  ufficiali  dei  Paesi  europei,
          fatta eccezione per la  lingua  inglese  e  per  la  lingua
          prescelta per la prova scritta di cui  al  precedente  art.
          10, comma 2, lettera e),  nonche'  in  una  o  piu'  lingue
          ufficiali di Paesi extraeuropei che non formano oggetto  di
          prove integrative ai sensi del precedente art. 11. 
                2. L'eventuale prova facoltativa di lingua  straniera
          e' sostenuta dai candidati al termine della  prova  d'esame
          orale  di  cui  al  precedente  art.   10,   comma   4,   e
          successivamente alle eventuali  prove  integrative  di  cui
          all'art. 11, comma 3. 
                3.  Le  prove   facoltative   di   lingua   straniera
          consistono in una conversazione su tematiche di  attualita'
          internazionale. 
                4. Per le prove facoltative di  lingua  il  candidato
          puo'   conseguire   un   punteggio   massimo    complessivo
          determinato come segue: 
                  a) fino a 7  centesimi,  se  il  candidato  non  ha
          conseguito la sufficienza in alcuna delle lingue di cui  al
          comma 5, primo periodo; 
                  b)  fino  a  8  centesimi,  se  il   candidato   ha
          conseguito la sufficienza in una lingua di cui al comma  5,
          primo periodo; 
                  c)  fino  a  9  centesimi,  se  il   candidato   ha
          conseguito la sufficienza in due lingue di cui al comma  5,
          primo periodo; 
                  d)  fino  a  10  centesimi,  se  il  candidato   ha
          conseguito la sufficienza in tre lingue di cui al comma  5,
          primo periodo; 
                  e)  fino  a  11  centesimi,  se  il  candidato   ha
          conseguito la sufficienza in quattro o piu' lingue  di  cui
          al comma 5, primo periodo. 
                5.  Per  la  conoscenza  di  ciascuna  delle   lingue
          tedesco, russo, turco, arabo, hindi, cinese  e  giapponese,
          il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 4
          centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 2 centesimi.
          Per la conoscenza di ciascuna lingua diversa da  quelle  di
          cui al primo  periodo,  il  candidato  puo'  conseguire  un
          punteggio non superiore a 2 centesimi, purche' raggiunga la
          sufficienza di 1 centesimo. 
                6. Il punteggio attribuito per le  prove  facoltative
          di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella  prova
          d'esame orale, sempre  che  essa  sia  stata  superata  dal
          candidato secondo le modalita' di cui  al  precedente  art.
          10, comma 5. 
                Art.  13  (Voto  finale   delle   prove   d'esame   e
          graduatoria di merito). - 1. Il  voto  finale  delle  prove
          d'esame e' determinato sommando la media dei voti riportati
          nelle prove d'esame scritte di cui al precedente  art.  10,
          comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame orale di
          cui all'art. 10, comma 4. Al voto della prova d'esame orale
          sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali  prove
          integrative di specializzazione o facoltative di lingua. 
                2. La graduatoria di merito del concorso  e'  formata
          dalla commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante
          dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a  cui  si
          aggiungono i centesimi eventualmente  attribuiti  ai  sensi
          dell'art. 9 del presente regolamento. 
                3. Riconosciuta la regolarita' del  procedimento  del
          concorso e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
          per   l'ammissione   in   carriera,    con    provvedimento
          direttoriale del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale la graduatoria  di  merito  dei
          concorrenti  che  hanno  superato  le  prove   d'esame   e'
          approvata  e  i   candidati   utilmente   collocati   nella
          graduatoria di merito  sono  dichiarati  vincitori,  tenuto
          conto delle riserve di posti e  dei  titoli  di  preferenza
          previsti dalle vigenti disposizioni. 
                4. La graduatoria di merito e  quella  dei  vincitori
          del concorso sono pubblicate  nel  sito  istituzionale  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale. 
                Art. 14 (Modalita' e calendario delle prove). - 1.  I
          programmi d'esame sono stabiliti nel bando di concorso. 
                2. Le prove di concorso hanno luogo a  Roma,  ovvero,
          per  esigenze  di  servizio,   in   comuni   della   citta'
          metropolitana di Roma. 
                3.  La  sede,  il  giorno  e  l'orario  della   prova
          attitudinale di cui all'art. 8 sono resi  noti  con  avviso
          pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  con
          valore di notifica a tutti gli  effetti  nei  confronti  di
          coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione
          dalla procedura concorsuale. 
                4. Per la prova attitudinale  di  cui  all'art.  8  i
          candidati dispongono di un'ora. 
                5. La commissione  esaminatrice  stabilisce  l'ordine
          delle prove  d'esame  scritte  sulla  base  del  calendario
          fissato con provvedimento direttoriale pubblicato nel  sito
          istituzionale del Ministero degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale. 
                6. Ai  candidati  che  conseguono  l'ammissione  alle
          prove d'esame scritte, di cui al precedente art. 10,  comma
          2, l'avviso di presentazione  alle  prove  stesse  e'  dato
          almeno quindici giorni prima della data in cui essi debbono
          sostenerle. Tale avviso ha valore di notifica a  tutti  gli
          effetti. 
                7.  Per  le  prove  d'esame   scritte   i   candidati
          dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere
          a), b) e c) del precedente art. 10, comma 2, e di  tre  ore
          per le prove di lingua di cui alle lettere  d)  ed  e)  del
          medesimo art. 10, comma 2. 
                8.  La   commissione   esaminatrice   stabilisce   il
          calendario delle successive  prove  d'esame  orali  di  cui
          all'art. 10, comma 4. 
                9. Ai  candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla
          prova d'esame orale di cui all'art. 10, comma  4,  l'avviso
          di presentazione alla prova stessa, con  l'indicazione  del
          voto riportato in ciascuna delle  prove  scritte,  e'  dato
          individualmente almeno venti giorni prima della data in cui
          essi debbono sostenerla.».