IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi  secondo,  lettera
g), e sesto della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  tributaria  e  finanziaria»  e,  in
particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.  508,  recante  «Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 settembre 2025; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  23  settembre
2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 novembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche all'articolo 1 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 
 
  1. All'articolo 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) per Ministro e  Ministero,  rispettivamente  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca e il  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca;»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
        «d-bis) per istituzioni AFAM, tutte le  Istituzioni  di  Alta
formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli  Istituti
Superiori  per  le  Industrie   Artistiche   (ISIA),   vigilate   dal
Ministero.»; 
    b) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Ai
sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.»; 
    c) al comma  4,  le  parole:  «Le  attivita'  dell'Agenzia»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le
attivita' dell'Agenzia» e le parole: «tra il  Ministro  e  gli  altri
Ministri vigilanti, in tutto  o  in  parte,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con enti pubblici e privati di ricerca,»; 
    d) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attivita' anche  a  livello
internazionale e dell'Unione europea, sulla base  del  riconoscimento
da parte degli organismi  sovranazionali  operanti  nel  campo  della
valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca  e
dell'iscrizione nei relativi registri.». 
 
                                    N O T E 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli  33  e  117  della
          Costituzione: 
                «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e  libero
          ne e' l'insegnamento. 
                La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
                Enti e privati hanno il diritto di  istituire  scuole
          ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
                La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
                E' prescritto un esame di Stato per  l'ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
                Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
                La Repubblica riconosce il valore educativo,  sociale
          e di promozione del  benessere  psicofisico  dell'attivita'
          sportiva in tutte le sue forme.». 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio di Stato  ((e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta)),  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  138,  139  e  140,
          dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262
          recante: «Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e
          finanziaria», pubblicata nella Gazzetta  ufficiale  n.  230
          del 3 ottobre 2006: 
                «138.  Al  fine  di  razionalizzare  il  sistema   di
          valutazione   della   qualita'   delle   attivita'    delle
          universita' e degli enti  di  ricerca  pubblici  e  privati
          destinatari    di    finanziamenti    pubblici,     nonche'
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di
          finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'   di
          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
          di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,
          che svolge le seguenti attribuzioni: 
                  a)  valutazione  esterna   della   qualita'   delle
          attivita'  delle  universita'  e  degli  enti  di   ricerca
          pubblici e privati destinatari di  finanziamenti  pubblici,
          sulla base di un programma annuale approvato  dal  Ministro
          dell'universita' e della ricerca; 
                  b)  indirizzo,  coordinamento  e  vigilanza   delle
          attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
          interna degli atenei e degli enti di ricerca; 
                  c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
          programmi statali  di  finanziamento  e  di  incentivazione
          delle attivita' di ricerca e di innovazione. 
                139.  I  risultati  delle  attivita'  di  valutazione
          dell'ANVUR  costituiscono  criterio  di   riferimento   per
          l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita'  e
          agli enti di ricerca. 
                140. I componenti dell'organo direttivo  dell'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca (ANVUR) sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti, formulata  sulla  base
          di un  elenco  di  persone,  definito  da  un  comitato  di
          selezione, che rimane valido per tre anni.  La  durata  del
          mandato   dei   suddetti   componenti,   compresi    quelli
          eventualmente  nominati  in  sostituzione   di   componenti
          cessati dalla carica, e' di quattro anni.  Con  regolamento
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: 
                  a) la  struttura  e  il  funzionamento  dell'ANVUR,
          secondo  principi   di   imparzialita',   professionalita',
          trasparenza  e  pubblicita'  degli  atti,  e  di  autonomia
          organizzativa, amministrativa e contabile, anche in  deroga
          alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
                  b) i requisiti e  le  modalita'  di  selezione  dei
          componenti  dell'organo   direttivo,   scelti   anche   tra
          qualificati esperti stranieri, e  le  relative  indennita',
          prevedendo  che,  ferma   restando   l'applicazione   delle
          disposizioni vigenti in materia di collocamento  a  riposo,
          la  carica  di  presidente  o  di  componente   dell'organo
          direttivo puo' essere  ricoperta  fino  al  compimento  del
          settantesimo anno di eta'.». 
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 508  recante:  «Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del
          4 gennaio 2000. 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in
          materia di organizzazione delle universita',  di  personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10
          del 14 gennaio 2011. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19
          recante: «Valorizzazione dell'efficienza delle  universita'
          e conseguente introduzione  di  meccanismi  premiali  nella
          distribuzione di risorse pubbliche sulla  base  di  criteri
          definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema
          di  accreditamento  periodico  delle   universita'   e   la
          valorizzazione  della  figura  dei  ricercatori   a   tempo
          indeterminato non confermati al primo anno di attivita',  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  30
          dicembre  2010,  n.  240»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2012. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio  2010,  n.   76
          recante:  «Regolamento  concernente  la  struttura  ed   il
          funzionamento dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato  ai
          sensi dell'articolo  2,  comma  140,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286» pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2010,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1 (Disposizioni preliminari). - 1. Il  presente
          regolamento   disciplina   la   struttura,    il    modello
          organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
                2.  Agli  effetti   del   presente   regolamento   si
          intendono: 
                  a) per Ministro  e  Ministero,  rispettivamente  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca  e  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca; 
                  b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di  valutazione
          del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al
          comma 1; 
                  c)   per   universita',   tutte   le    istituzioni
          universitarie italiane  statali  e  non  statali,  comunque
          denominate,  ivi  compresi  gli  istituti  universitari  ad
          ordinamento speciale; 
                  d) per  enti  di  ricerca,  tutti  gli  enti  e  le
          istituzioni  pubbliche  di  ricerca  non  universitari,  di
          esclusiva vigilanza del Ministero, e gli  enti  privati  di
          ricerca    destinatari    di    finanziamenti     pubblici,
          relativamente alle somme erogate dal Ministero. 
                  d-bis) per istituzioni AFAM, tutte  le  Istituzioni
          di Alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  ivi
          inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie  Artistiche
          (ISIA), vigilate dal Ministero. 
                
                3. L'Agenzia ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico ed  ha  sede  in  Roma.  E'  dotata  di  autonomia
          organizzativa, amministrativa e contabile, anche in  deroga
          alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e
          opera ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300.  E'  sottoposta  alla
          vigilanza del Ministro e al  controllo  sulla  gestione  da
          parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo  51-ter
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   il
          Ministero cura i rapporti con l'Agenzia. 
                4. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17
          del decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  218,  le
          attivita'   dell'Agenzia    disciplinate    nel    presente
          regolamento possono essere svolte, sulla base  di  apposite
          convenzioni  stipulate  con  enti  pubblici  e  privati  di
          ricerca, anche nei confronti  degli  enti  di  ricerca  non
          sottoposti alla vigilanza  esclusiva  del  Ministero.  Sono
          fatte salve le competenze del Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 7,  8  e
          9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle
          degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente. 
                4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attivita' anche  a
          livello internazionale e dell'Unione  europea,  sulla  base
          del riconoscimento da parte degli organismi  sovranazionali
          operanti nel campo  della  valutazione  dei  sistemi  della
          formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione  nei
          relativi registri.».