IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera
g), e sesto della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in
particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante
«Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 settembre
2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro
dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'universita' e
della ricerca;»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni di Alta
formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal
Ministero.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.»;
c) al comma 4, le parole: «Le attivita' dell'Agenzia» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le
attivita' dell'Agenzia» e le parole: «tra il Ministro e gli altri
Ministri vigilanti, in tutto o in parte,» sono sostituite dalle
seguenti: «con enti pubblici e privati di ricerca,»;
d) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attivita' anche a livello
internazionale e dell'Unione europea, sulla base del riconoscimento
da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della
valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e
dell'iscrizione nei relativi registri.».
N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 117 della
Costituzione:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita'
sportiva in tutte le sue forme.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dei commi 138, 139 e 140,
dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria», pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 230
del 3 ottobre 2006:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle
attivita' delle universita' e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici,
sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.
140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base
di un elenco di persone, definito da un comitato di
selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del
mandato dei suddetti componenti, compresi quelli
eventualmente nominati in sostituzione di componenti
cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) i requisiti e le modalita' di selezione dei
componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra
qualificati esperti stranieri, e le relative indennita',
prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo,
la carica di presidente o di componente dell'organo
direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di eta'.».
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del
4 gennaio 2000.
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 14 gennaio 2011.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19
recante: «Valorizzazione dell'efficienza delle universita'
e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema
di accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2012.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
recante: «Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2010, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 1 (Disposizioni preliminari). - 1. Il presente
regolamento disciplina la struttura, il modello
organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Agli effetti del presente regolamento si
intendono:
a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il
Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministero
dell'universita' e della ricerca;
b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al
comma 1;
c) per universita', tutte le istituzioni
universitarie italiane statali e non statali, comunque
denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad
ordinamento speciale;
d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le
istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di
esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di
ricerca destinatari di finanziamenti pubblici,
relativamente alle somme erogate dal Ministero.
d-bis) per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni
di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi
inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
(ISIA), vigilate dal Ministero.
3. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e
opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla
vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da
parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 51-ter
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le
attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente
regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con enti pubblici e privati di
ricerca, anche nei confronti degli enti di ricerca non
sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono
fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle
degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.
4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attivita' anche a
livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base
del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali
operanti nel campo della valutazione dei sistemi della
formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei
relativi registri.».