La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro
registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro
unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo
fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore
rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o
acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente
articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo
del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7
settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo
amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque
acquisisca la disponibilita' del veicolo per il suo tramite non puo'
comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o
incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La
disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di
radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.
8-ter. I comuni, le province e le citta' metropolitane o l'ente
proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia
rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia
acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano
l'inutilizzabilita' e ne danno comunicazione senza ritardo e,
comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica
certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal
PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica
certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di
inutilizzabilita' entro sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, l'ente procedente puo' provvedere alla rimozione del
veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che
possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo
amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre
1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumita' pubblica, di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di
tutela ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare ovvero
per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e' disposta
immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la cifra: «3.000» e' sostituita dalla seguente:
«10.000»;
b) al comma 2, la cifra: «1.000» e' sostituita dalla seguente:
«3.000».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 13 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante «Attuazione
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla
demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'
essere consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per
la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno
dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario
o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente
rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma
6.
1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e
accettato dal concessionario, dal gestore della succursale
della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti
del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal
PRA, e' gestito dai predetti soggetti, ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente
all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo
trasporto al centro di raccolta autorizzato.
2. A partire dalle date indicate all'articolo 15,
comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di
raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui ai
commi 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra in
spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del
veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla
cancellazione del veicolo dal Pubblico registro
automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli
relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di
raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della
casa costruttrice o all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare
sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso alle
condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente
fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti
dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per
cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di
raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su
base individuale o collettiva, una rete di centri di
raccolta opportunamente distribuiti sul territorio
nazionale. I produttori si dotano di un sito internet dal
quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri
raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a
quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi
per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato
alla demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di
rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo
consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A. il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta
cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe,
del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
titolare del centro rilascia al detentore del veicolo,
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti
di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del
veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per
l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1,
avviene a cura del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
o titolare restituisce il certificato di proprieta', la
carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo
fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo previa
presentazione della copia del certificato di rottamazione.
8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da
altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile
o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del
presente articolo del veicolo fuori uso per la
rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti
da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o
acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del
presente articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul
veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi
dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998,
n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul
veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque
acquisisca la disponibilita' del veicolo per il suo tramite
non puo' comunque essere concessa alcuna forma di
agevolazione, contributo o incentivo pubblici per
l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al
presente comma non si applica al caso di radiazione per
esportazione, anche di veicolo fuori uso.
8-ter. I comuni, le province e le citta'
metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un
veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o
non reclamato dal proprietario o sia acquisito per
occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano
l'inutilizzabilita' e ne danno comunicazione senza ritardo
e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta
elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al
proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si
opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro
mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilita' entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente
procedente puo' provvedere alla rimozione del veicolo e
alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che
possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del
fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di
motivi di incolumita' pubblica, di sicurezza pubblica o di
sicurezza della circolazione stradale, di tutela
ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e'
disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del
veicolo stesso.
9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma
2, lettera a), il titolare del centro di raccolta procede
al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione
dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma
8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia
e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare del centro di
raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro
unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il
centro elaborazione dati della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni
emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da
adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e'
soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro
luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi
dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di
cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori
uso dalle responsabilita' penale, civile e amministrativa
connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del
veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri
Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in
conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
15. Le imprese esercenti attivita' di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
consegnano, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi
usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei
veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono previsti dalla
legge un consorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di
gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al
comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori
ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al
trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad
un centro di raccolta di cui al comma 3.».
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. Chiunque effettua attivita'
di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti
dei relativi componenti e materiali in violazione
dell'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 30.000
euro.
2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del certificato di cui
all'articolo 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel
caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non
conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si
applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'.
4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5,
commi 8, 9, 10 e 11, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o
componenti di veicoli in violazione del divieto di cui
all'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazione degli obblighi derivanti
dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista
dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto
o inesatto e' punito con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di
mancata presentazione della predetta comunicazione si
applica altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un
periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in
modo incompleto o inesatto puo' essere rettificata o
completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni
dalla data di presentazione prevista per la stessa
comunicazione.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto e per la
destinazione dei relativi proventi si applica quanto
stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».