La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 
 
  1. Dopo il comma 8  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis. Alla richiesta  di  cancellazione  dal  PRA  o  da  altro
registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal  registro
unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo
fuori uso per la rottamazione, anche nel caso  di  veicoli  a  motore
rinvenuti da organi  pubblici  o  non  reclamati  dai  proprietari  o
acquisiti  per  occupazione  ai  sensi  del  comma  14  del  presente
articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul  veicolo  medesimo
del fermo amministrativo  disposto  ai  sensi  dell'articolo  86  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  7
settembre  1998,  n.  503.  In   caso   di   iscrizione   del   fermo
amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque
acquisisca la disponibilita' del veicolo per il suo tramite non  puo'
comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione,  contributo  o
incentivo  pubblici  per  l'acquisto  di   un   nuovo   veicolo.   La
disposizione di cui al presente comma  non  si  applica  al  caso  di
radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso. 
    8-ter. I comuni, le province e le citta' metropolitane  o  l'ente
proprietario della  strada,  ove  un  veicolo  iscritto  al  PRA  sia
rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario  o  sia
acquisito per  occupazione  ai  sensi  del  comma  14,  ne  attestano
l'inutilizzabilita'  e  ne  danno  comunicazione  senza  ritardo   e,
comunque,  non  oltre  sette  giorni,  mediante   posta   elettronica
certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante  dal
PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante  posta  elettronica
certificata  o  con   altro   mezzo   idoneo,   all'attestazione   di
inutilizzabilita'  entro  sessanta  giorni  dalla   ricezione   della
comunicazione, l'ente procedente puo' provvedere alla  rimozione  del
veicolo e alla sua demolizione e cancellazione  dal  PRA,  senza  che
possa essere opposta l'iscrizione  sul  veicolo  medesimo  del  fermo
amministrativo disposto ai sensi dell'articolo  86  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7  settembre
1998, n. 503. In presenza  di  motivi  di  incolumita'  pubblica,  di
sicurezza pubblica o di sicurezza  della  circolazione  stradale,  di
tutela ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare  ovvero
per  urgenti  e  improrogabili  motivi  attinenti  alla  tutela   del
patrimonio  stradale,  la   rimozione   del   veicolo   e'   disposta
immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso». 
  2. All'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la cifra: «3.000» e'  sostituita  dalla  seguente:
«10.000»; 
    b) al comma 2, la cifra: «1.000» e'  sostituita  dalla  seguente:
«3.000». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 13 del decreto
          legislativo 24 giugno  2003,  n.  209  recante  «Attuazione
          della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori  uso»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n.  182,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Raccolta). - 1. Il  veicolo  destinato  alla
          demolizione e' consegnato dal detentore  ad  un  centro  di
          raccolta oppure, nel  caso  in  cui  il  detentore  intende
          cedere il predetto veicolo per acquistarne un  altro,  puo'
          essere consegnato al  concessionario  o  al  gestore  della
          succursale della casa costruttrice o dell'automercato,  per
          la successiva consegna ad un  centro  di  raccolta  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con  uno
          dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario
          o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente
          rilasciare il certificato di rottamazione di cui  al  comma
          6. 
                1-bis.  Il  veicolo  destinato  alla  demolizione   e
          accettato dal concessionario, dal gestore della  succursale
          della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti
          del detentore del veicolo  necessari  alla  radiazione  dal
          PRA,  e'  gestito   dai   predetti   soggetti,   ai   sensi
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  bb),  del  decreto
          legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   conformemente
          all'articolo  6,  comma  8-bis,  ai  fini  del   successivo
          trasporto al centro di raccolta autorizzato. 
                2. A partire dalle  date  indicate  all'articolo  15,
          comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al  centro  di
          raccolta, effettuata secondo  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra  in
          spese a causa del valore di mercato nullo  o  negativo  del
          veicolo, fatti salvi  i  costi  documentati  relativi  alla
          cancellazione   del   veicolo   dal    Pubblico    registro
          automobilistico, di seguito  denominato:  "PRA",  e  quelli
          relativi al trasporto dello stesso  veicolo  al  centro  di
          raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della
          casa costruttrice o all'automercato. 
                3. I produttori  di  veicoli  provvedono  a  ritirare
          sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso  alle
          condizioni di cui al  comma  2,  e,  ove  sia  tecnicamente
          fattibile, i pezzi usati allo stato di  rifiuto,  derivanti
          dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di  quelli  per
          cui e' previsto dalla legge un  consorzio  obbligatorio  di
          raccolta, organizzando, direttamente o  indirettamente,  su
          base individuale  o  collettiva,  una  rete  di  centri  di
          raccolta   opportunamente   distribuiti   sul    territorio
          nazionale. I produttori si dotano di un sito  internet  dal
          quale sono reperibili le procedure di selezione dei  centri
          raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche. 
                4. Nel caso in cui  il  produttore  non  ottempera  a
          quanto stabilito al comma 3 sostiene  gli  eventuali  costi
          per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso. 
                5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  4  non  si
          applicano se il veicolo  non  contiene  i  suoi  componenti
          essenziali, quali il motore, parti  della  carrozzeria,  il
          catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti  in
          origine, o se contiene rifiuti aggiunti. 
                6. Al momento della consegna  del  veicolo  destinato
          alla demolizione, il  concessionario  o  il  gestore  della
          succursale  della  casa  costruttrice  o   dell'automercato
          rilascia al detentore, in nome e per conto  del  centro  di
          raccolta che riceve il  veicolo,  apposito  certificato  di
          rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato  IV,
          completato  della  descrizione  dello  stato  del   veicolo
          consegnato   nonche'   dell'impegno   a   provvedere   alla
          cancellazione dal P.R.A. il  concessionario  o  il  gestore
          della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
          effettua, con  le  modalita'  di  cui  al  comma  8,  detta
          cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
          raccolta e fornisce allo stesso centro  gli  estremi  della
          ricevuta dell'avvenuta denuncia e  consegna  delle  targhe,
          del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
          relativi al veicolo. 
                7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
          di raccolta  il  veicolo  destinato  alla  demolizione,  il
          titolare del centro  rilascia  al  detentore  del  veicolo,
          apposito certificato di rottamazione conforme ai  requisiti
          di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione  dello
          stato  del  veicolo  consegnato,  nonche'  dall'impegno   a
          provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento  del
          veicolo. 
                8. La cancellazione dal PRA  del  veicolo  fuori  uso
          avviene esclusivamente a cura del titolare  del  centro  di
          raccolta oppure, nel  caso  di  cessione  del  veicolo  per
          l'acquisto di  un  altro  veicolo,  previsto  al  comma  1,
          avviene a cura  del  concessionario  o  del  gestore  della
          succursale  della  casa  costruttrice  o  dell'automercato,
          senza oneri di agenzia a carico del detentore dello  stesso
          veicolo. A  tale  fine,  entro  trenta  giorni  naturali  e
          consecutivi dalla consegna del  veicolo  ed  emissione  del
          certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
          o titolare restituisce il  certificato  di  proprieta',  la
          carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
          uso, con le procedure stabilite dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 19 settembre  2000,  n.  358.  Il  veicolo
          fuori uso puo' essere  cancellato  da  P.R.A.  solo  previa
          presentazione della copia del certificato di rottamazione. 
                8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA  o  da
          altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile
          o dal registro unico telematico di  cui  al  comma  10  del
          presente  articolo   del   veicolo   fuori   uso   per   la
          rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore  rinvenuti
          da organi  pubblici  o  non  reclamati  dai  proprietari  o
          acquisiti  per  occupazione  ai  sensi  del  comma  14  del
          presente articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul
          veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi
          dell'articolo  86  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998,
          n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo  sul
          veicolo  da  rottamare,  al  proprietario  o   a   chiunque
          acquisisca la disponibilita' del veicolo per il suo tramite
          non  puo'  comunque  essere  concessa   alcuna   forma   di
          agevolazione,   contributo   o   incentivo   pubblici   per
          l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di  cui  al
          presente comma non si applica al  caso  di  radiazione  per
          esportazione, anche di veicolo fuori uso. 
                8-ter.  I   comuni,   le   province   e   le   citta'
          metropolitane o l'ente proprietario della  strada,  ove  un
          veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici  o
          non  reclamato  dal  proprietario  o  sia   acquisito   per
          occupazione  ai  sensi   del   comma   14,   ne   attestano
          l'inutilizzabilita' e ne danno comunicazione senza  ritardo
          e,  comunque,  non  oltre  sette  giorni,  mediante   posta
          elettronica  certificata  o  con  altro  mezzo  idoneo,  al
          proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si
          opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro
          mezzo idoneo, all'attestazione di  inutilizzabilita'  entro
          sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente
          procedente puo' provvedere alla  rimozione  del  veicolo  e
          alla sua demolizione e cancellazione  dal  PRA,  senza  che
          possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo  del
          fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 7 settembre 1998,  n.  503.  In  presenza  di
          motivi di incolumita' pubblica, di sicurezza pubblica o  di
          sicurezza   della   circolazione   stradale,   di    tutela
          ambientale, nonche'  per  esigenze  di  carattere  militare
          ovvero per urgenti e improrogabili  motivi  attinenti  alla
          tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e'
          disposta  immediatamente  all'atto  del  rinvenimento   del
          veicolo stesso. 
                9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6,  comma
          2, lettera a), il titolare del centro di  raccolta  procede
          al trattamento del veicolo fuori uso dopo la  cancellazione
          dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del  comma
          8. 
                10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia
          e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
          fuori  uso  sono  annotati  dal  titolare  del  centro   di
          raccolta, dal  concessionario  o  dal  gestore  della  casa
          costruttrice  o  dell'automercato  sull'apposito   registro
          unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il
          centro elaborazione dati della Direzione  generale  per  la
          motorizzazione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, da  tenersi  in  conformita'  alle  disposizioni
          emanate con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da
          adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9  e  10  e'
          soggetto il titolare del centro  di  raccolta  o  di  altro
          luogo  di   custodia   dei   veicoli   rimossi   ai   sensi
          dell'articolo 159 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 
                12. Il rilascio del certificato  di  rottamazione  di
          cui ai commi 6 e 7 libera il detentore  del  veicolo  fuori
          uso dalle responsabilita' penale, civile  e  amministrativa
          connesse alla  proprieta'  e  alla  corretta  gestione  del
          veicolo stesso. 
                13. I certificati di  rottamazione  emessi  in  altri
          Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati  dalla
          Commissione europea  sono  riconosciuti  ed  accettati  sul
          territorio nazionale. 
                14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
          non  reclamati  dai  proprietari  e  quelli  acquisiti  per
          occupazione, ai sensi degli articoli 927,  929  e  923  del
          codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di  cui
          al comma 1  nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  in
          conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                15.    Le    imprese    esercenti    attivita'     di
          autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
          consegnano, ove cio' sia tecnicamente  fattibile,  i  pezzi
          usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei
          veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono previsti dalla
          legge un consorzio obbligatorio di raccolta  o  sistemi  di
          gestione  di  filiera  istituiti  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai seguenti soggetti: 
                  a) direttamente ad un centro di raccolta di cui  al
          comma 3, qualora iscritti all'Albo  nazionale  dei  gestori
          ambientali; 
                  b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed  al
          trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad
          un centro di raccolta di cui al comma 3.». 
                «Art. 13 (Sanzioni). - 1. Chiunque effettua attivita'
          di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti  costituiti
          dei  relativi  componenti   e   materiali   in   violazione
          dell'articolo 6, comma 2, e' punito con  l'arresto  da  sei
          mesi a due anni e con l'ammenda da  10.000  euro  a  30.000
          euro. 
                2. Chiunque viola la  disposizione  dell'articolo  5,
          comma  1,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 3.000 euro a 5.000 euro. 
                3. In caso di mancata consegna del certificato di cui
          all'articolo 5,  commi  6  e  7,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 300 euro  a  3.000  euro.  Nel
          caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti  o  non
          conformi  a  quanto  stabilito  nel  presente  decreto,  si
          applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'. 
                4. Chiunque viola le  disposizioni  dell'articolo  5,
          commi  8,  9,  10  e  11,  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. 
                5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o
          componenti di veicoli in  violazione  del  divieto  di  cui
          all'articolo 9 e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 
                6. In caso di  violazione  degli  obblighi  derivanti
          dall'articolo 10, commi 1  e  3,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 
                7. Chiunque non effettua  la  comunicazione  prevista
          dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto
          o  inesatto  e'   punito   con   la   sanzione   pecuniaria
          amministrativa da 3.000 euro a 18.000  euro.  Nel  caso  di
          mancata  presentazione  della  predetta  comunicazione   si
          applica altresi' la sospensione dell'autorizzazione per  un
          periodo da due a sei mesi. La comunicazione  effettuata  in
          modo  incompleto  o  inesatto  puo'  essere  rettificata  o
          completata entro e non oltre il termine di sessanta  giorni
          dalla  data  di  presentazione  prevista  per   la   stessa
          comunicazione. 
                8. Per l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie  previste  dal  presente  decreto   e   per   la
          destinazione  dei  relativi  proventi  si  applica   quanto
          stabilito  dagli  articoli  55   e   55-bis   del   decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».