IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e  108  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  Visti gli articoli 107 e  108,  Sezione  2  «Aiuti  concessi  dagli
Stati», del trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  (2016/C
202/01); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2013/1408  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2024/3118  della  Commissione  del  10
dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in  particolare,  l'art.
52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero  gestiscono
i predetti aiuti trasmettono  le  relative  informazioni  alla  banca
dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.
115,  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del   registro
nazionale degli aiuti di Stato,  e,  in  particolare,  l'art.  6  del
regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti
nel settore agricolo continuano  ad  essere  contenute  nel  registro
aiuti di Stato SIAN; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto decreto legislativo 15 giugno  2000,  n.  188,  «Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.
165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  individua  l'Agenzia  per   le
erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA  quale  soggetto   gestore   per
l'attuazione   delle   attivita'   di   competenza   del    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  dicembre
1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore  e  dell'anagrafe  delle
aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare,  l'art.  12  che  prevede  la  determinazione  dei
criteri  e  della  modalita'  per  la  concessione  di   sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022  n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e  l'art.
3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali assume la denominazione  di  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,   n.   178,   concernente   regolamento   recante   la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  29  gennaio  2025,  n.  38839,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16  febbraio  2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per il 2025; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.  1,  comma
2, lettera e),  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 febbraio 2023, n 14, recante  la  conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197,  recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 424, della legge  29  dicembre
2022, n. 197, istitutivo nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  del
«Fondo per la sovranita'  alimentare»  finalizzato  a  rafforzare  il
sistema  agricolo  e  agroalimentare  nazionale,   anche   attraverso
interventi finalizzati alla tutela e  alla  valorizzazione  del  cibo
italiano di qualita' alla riduzione dei costi di  produzione  per  le
imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole,  alla  gestione
delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e  degli
approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026; 
  Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con  legge
12 luglio 2024, n. 101, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 2024  recante  «Disposizioni
urgenti per le imprese agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
nonche' per le imprese di  interesse  strategico  nazionale»,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 4, ove e' previsto  che  «Entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
decreti del ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'art.  1,  comma
424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono modificati al  fine  di
renderli coerenti con le modifiche  previste  dal  comma  3,  tenendo
conto, quale criterio di assegnazione del beneficio  della  copertura
degli  interessi,   dell'avvenuta   stipulazione   di   una   polizza
assicurativa contro i danni alle  produzioni,  alle  strutture,  alle
infrastrutture e agli impianti  produttivi,  derivanti  da  calamita'
naturali  o  eventi  eccezionali   o   da   avversita'   atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali o eventi di  portata  catastrofica,
da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali,  nonche'  per  i  danni
causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme
sia gestita dall'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),
anche attraverso il Sistema informativo  agricolo  nazionale  (SIAN).
Conseguentemente la dotazione del Fondo di sovranita'  alimentare  di
cui all'art. 1, commi 424 e 425 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e' incrementata di 1 milione per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste n. 677620 del 30  dicembre  2024,  recante
«Criteri e modalita' per il riconoscimento del contributo  del  Fondo
per la sovranita' alimentare destinato alla copertura degli interessi
passivi  dei  finanziamenti  bancari»,  con  il  quale   sono   stati
ripartiti, per le predette finalita', 1 milione per l'anno 2024 e  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2024, n. 207,  il
quale, tra l'altro, ha stabilito che,  ai  fini  del  concorso  delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato   al   raggiungimento   degli
obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale  di
bilancio di medio termine 2025-2029, le dotazioni di competenza e  di
cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli  stati  di
previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato IV annesso  alla
presente legge sono ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e  a  decorrere
dall'anno 2027, degli importi ivi indicati. 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  16  dicembre  2022,  n.  646632,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2023 che  istituisce  il  Sistema  di
qualita' nazionale zootecnia e  stabilisce  le  linee  guida  per  la
redazione  dei  disciplinari  di  produzione  afferenti  al   sistema
affinche' vengano riconosciuti e autorizzati dal Ministero; 
  Visto il decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023,  ammesso
a registrazione dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2023 al n.
1324 del registro dei visti, che individua i sostegni per le  imprese
agricole e definisce i criteri e le modalita' di  ripartizione  delle
risorse  assegnate   di   euro.   25.000.000,00   (euro   venticinque
milioni/00), nonche', delle procedure per l'erogazione dell'aiuto  ed
individua AGEA quale soggetto gestore; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze  prot.  n.  677620  del  30  dicembre  2024,  recante
«Criteri e modalita'  di  attuazione  del  Fondo  per  la  sovranita'
alimentare», registrato dalla Corte dei conti al n.  126  in  data  6
febbraio 2025; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 6 novembre 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Contratto di filiera»: contratto privatistico tra i  soggetti
della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia)  del
frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate  alla  linea
«vacca-vitello» e carni bovine SQNZ o IGP come di  seguito  definite,
finalizzato a favorire  la  collaborazione  e  l'integrazione  tra  i
produttori e le imprese di trasformazione, nonche' i soggetti  attivi
nel settore  del  commercio,  il  miglioramento  della  qualita'  del
prodotto e la programmazione degli  approvvigionamenti,  sottoscritto
dai produttori singoli o associati e altri  soggetti  delle  fasi  di
trasformazione e commercializzazione; 
    b) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui all'articolo 52, comma 5,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234; 
    d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola che  partecipa  ad
un contratto  di  filiera,  iscritta  al  registro  delle  imprese  e
all'anagrafe  delle  aziende  agricole,   attraverso   il   fascicolo
aziendale, che coltiva  mais,  proteine  vegetali  (legumi  e  soia),
frumento tenero, orzo e/o alleva bovini nati in  Italia,  secondo  la
linea «vacca  -  vitello»  o  secondo  un  disciplinare  riconosciuto
nell'ambito del Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQNZ) o IGP. 
    e) «Consorzio  di  tutela»:  i  consorzi  di  tutela  delle  IGP,
costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, cosi' come  modificata  dall'art.  14  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526 oppure ai sensi dell'art.  41  della  legge  12
dicembre 2016, n. 238; 
    d) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21  maggio  2018,
n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    e) «Frumento tenero»: frumento tenero da sementi certificate; 
    f) «Legumi»: pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava e favino; 
    g) «Carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello»:  carni  di
bovino di razze da carne o a duplice attitudine ottenute  da  animali
nati e allevati in Italia nel rispetto della linea «vacca-vitello»; 
    h) «Carni bovine SQNZ»: carni di bovini nati e allevati secondo i
disciplinari del Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQNZ)» 
    i) «Carni bovine IGP»: carni di bovini nati e allevati secondo  i
disciplinari riconosciuti dall'indicazione geografica protetta (IGP); 
    j) «De minimis»: aiuti ai sensi del  regolamento  (UE)  2024/3118
della Commissione del 10 dicembre 2024 che  modifica  il  regolamento
(UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore; 
    k) «Domanda unica»: documento previsto dall'art.  7  del  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste del 23 dicembre 2022  n.  660087  e  successive  modifiche  e
integrazioni e riferita  all'anno  2023.  Le  informazioni  contenute
nella  domanda  unica  possono  essere  utilizzate  ai   fini   della
predisposizione della domanda di aiuto precompilata.