IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ed in particolare:
l'articolo 30, comma 1, lettera i), con cui e' stato modificato
l'articolo 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera l), con cui e' stato modificato
l'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera m), con cui e' stato modificato
l'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera o), con cui e' stato modificato
l'articolo 57 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera r), con cui e' stato modificato
l'articolo 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera u), con cui e' stato modificato
l'articolo 66 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera v), con cui e' stato modificato
l'articolo 67 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera z), con cui e' stato modificato
l'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto l'articolo 55, commi 1, 2 e 5, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, nel testo novellato dall'articolo 30, comma 1, lettera
m), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui si demanda
ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
la definizione delle modalita' di estinzione delle disposizioni di
pagamento e i casi e le modalita' di emissione degli assegni a
copertura garantita e l'estinzione delle disposizioni di spesa
mediante operazioni di girofondi;
Visti gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, nei testi novellati dall'articolo 30, comma 1, lettere u),
v) e z), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui sono stati
introdotti gli assegni a copertura garantita;
Visto l'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
secondo cui le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere
da a) a l) e da n) a bb), nonche' agli articoli 31 e 32, comma 1,
lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n. 21;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001,
n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9
ottobre 2006, n. 293;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con
nota n. 57019 dell'8 gennaio 2025;
Sentita la Corte dei conti che ha reso il parere di competenza n.
1/2025/CONS nell'adunanza del 17 gennaio 2025 e n. 5/2025/CONS
nell'adunanza del 9 giugno 2025;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 119 e n. 666 resi dalla
Sezione Consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle
adunanze del 28 gennaio 2025 e 24 giugno 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
inviata con nota n. 54042 del 7 novembre 2025 ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n.
17624 del 21 novembre 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca le modalita' di esecuzione delle
disposizioni di incasso e di pagamento nell'ambito del servizio di
tesoreria statale, nonche' la disciplina degli assegni a copertura
garantita, di cui agli articoli 55, commi 1, 2 e 5, 66, 67 e 68 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Le definizioni necessarie ai fini del presente decreto sono
contenute nell'allegato A.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento«, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali:
«Art. 30 (Modifiche alle disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440). - 1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) al secondo comma, le parole "del disposto
dell'articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131";
2) al terzo comma, le parole «predisposte dal
Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto
del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti:
"approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze";
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche'
quelle di cui al secondo comma, sono versati dal
contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione
del contratto, con imputazione, a seconda
dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli
dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.";
4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente
postale» sono soppresse;
b) all'articolo 16-ter:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il
pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 16-bis e' eseguito con le modalita' stabilite
dal regolamento.";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I
rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a
contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da
parte del competente Ufficio di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile e, secondo le modalita' previste
dalla legge, al controllo della Corte dei conti.".
c) l'articolo 23 e' abrogato;
d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Attribuzioni dei responsabili degli
uffici centrali e periferici). - 1. I responsabili degli
uffici centrali e periferici che hanno competenza in
materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro
attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che
l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle
entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»;
e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
"Art. 45 (Trasmissione al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi).
- 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello
Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della
riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui
dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente
giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei
versamenti effettuati alla tesoreria, con modalita' e
tempistiche definite dal regolamento.";
f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle
casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla
tesoreria dello Stato»;
g) l'articolo 47 e' abrogato;
h) l'articolo 48 e' abrogato;
i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
"Art. 50 (Impegno della spesa). - 1. Quando
l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in
cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento
puo' valere altresi' come atto di autorizzazione della
spesa.";
l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Disposizioni di pagamento). - 1. Il
pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo
standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14,
comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello
Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in
tesoreria.
2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del
bilancio e' effettuato attraverso le seguenti tipologie di
disposizione:
a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori
primari di spesa;
b) ordinativi informatici, emessi dagli
ordinatori secondari di spesa titolari di contabilita'
ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle
amministrazioni deleganti;
c) buoni di prelevamento informatici, a valere
sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori
secondari ai sensi della lettera b);
d) spese fisse telematiche, per i pagamenti
indicati nell'articolo 62;
e) altre disposizioni di pagamento informatizzato
previste dalla legge o dal regolamento.
3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse
disponibili in tesoreria e' effettuato:
a) con ordinativi informatici a valere sulle
disponibilita' delle contabilita' speciali e dei conti
aperti presso la tesoreria statale;
b) con ordinativi informatici a titolo di
anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di
legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da
parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
4. Le disposizioni per i pagamenti del debito
pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari,
nonche' dei rimborsi fiscali sono stabilite dal
regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono
comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di
riscontro della Corte dei conti.
5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, e'
effettuato mediante mandati informatici.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel
Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115.";
m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 (Modalita' di estinzione delle
disposizioni di spesa). - 1. Le disposizioni effettuate ai
sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari
di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la
tesoreria statale si estinguono, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di
pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato,
con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili
nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della
normativa vigente.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1
sono stabiliti i casi e le modalita' con cui le
disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono
estinte con assegni a copertura garantita, intestati a
soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i
riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al
beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue
il debito per cui l'assegno e' stato emesso e al debito
estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno
stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi
a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi
atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di
nullita' rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di
pignoramento presso terzi eventualmente notificati non
determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono
l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei
titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della
Banca d'Italia.
3. Nei casi previsti da disposizioni legislative
o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato provvedono, con mandati informatici da
estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a
disposizione dei funzionari delegati titolari di
contabilita' speciale.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i
pagamenti a favore di titolari di contabilita' speciale o
di altri conti aperti presso la tesoreria statale si
estinguono mediante operazioni di girofondi.
5. Le disposizioni con cui si effettuano
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si
estinguono mediante girofondi, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.";
n) all'articolo 56 le parole "Per le spese di cui
al numero 10) devono farsi aperture di credito
distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro."
sono soppresse;
o) all'articolo 57:
1) al primo comma, primo periodo, le parole
"soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione
di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole
«mediante assegni" sono sostituite dalle seguenti:
«mediante buoni» e le parole «dovra' prelevarsi con assegni
a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti:
"dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a
favore dei creditori";
2) al secondo comma, le parole "L'istituto tiene
un unico conto per tutte le" sono sostituite dalle
seguenti: "L'Amministrazione delegante tiene apposite
evidenze contabili di tutte le";
p) all'articolo 58:
1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;
2) al quinto comma le parole "la prelevazione"
sono sostituite dalle seguenti: "il prelevamento";
q) all'articolo 61:
1) al secondo comma le parole "30 settembre" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Le
somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";
3) il quarto comma e' abrogato;
r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono
sostituiti dai seguenti:
"Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a
carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento,
nonche' delle competenze fisse e accessorie al personale
dello Stato in servizio e' effettuato con spese fisse
telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque
effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro
della Corte dei Conti.
La normativa di settore stabilisce i procedimenti
da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di
cui al primo comma, le modalita' e i limiti dei relativi
controlli.";
s) l'articolo 63 e' abrogato;
t) l'articolo 65 e' abrogato;
u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente:
"Art. 66 (Non trasferibilita' degli assegni a
copertura garantita). - 1. Gli assegni a copertura
garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con
clausola di non trasferibilita'.";
v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Esigibilita' degli assegni a copertura
garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui
all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del
Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione
di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati,
si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli
assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.";
z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Mancata consegna ai creditori degli
assegni a copertura garantita). - 1. In caso di mancata
consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55,
i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del
pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista
dalle norme in materia di titoli di credito. La
comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al
creditore con le modalita' indicate dal regolamento, ha
valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del
codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da
qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso. Il
regolamento determina le modalita' di riemissione degli
assegni non incassati, fermi restando i termini di
prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato
emesso";
aa) l'articolo 68-bis e' abrogato;
bb) l'articolo 72 e' abrogato.
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato:
«Art. 55 (Modalita' di estinzione delle disposizioni
di spesa). - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi
dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di
contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la
tesoreria statale si estinguono, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di
pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato,
con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili
nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della
normativa vigente.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono
stabiliti i casi e le modalita' con cui le disposizioni
emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di
condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a
copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non
sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di
pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a
copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno
e' stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello
derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del
regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli
assegni non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso terzi a pena di nullita' rilevabile
d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso
terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di
accantonamento, ne' sospendono l'emissione degli assegni.
Non e' ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia
cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o
regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato provvedono, con mandati informatici da
estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a
disposizione dei funzionari delegati titolari di
contabilita' speciale.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i
pagamenti a favore di titolari di contabilita' speciale o
di altri conti aperti presso la tesoreria statale si
estinguono mediante operazioni di girofondi.
5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante
girofondi, con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.»
- Si riporta il testo degli articoli 66, 67 e 68 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato:
«Art. 66 (Non trasferibilita' degli assegni a
copertura garantita). - 1. Gli assegni a copertura
garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con
clausola di non trasferibilita'.»
«Art. 67. 1. Gli assegni a copertura garantita di cui
all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del
Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione
di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati,
si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli
assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»
«Art. 68 (Mancata consegna ai creditori degli assegni
a copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna al
creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi
fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento,
fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme
in materia di titoli di credito. La comunicazione di
giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le
modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta
reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e
solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi
responsabilita' per il mancato incasso. Il regolamento
determina le modalita' di riemissione degli assegni non
incassati, fermi restando i termini di prescrizione del
diritto per il quale l'assegno era stato emesso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali:
«Art. 46 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. Ai
fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate
dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1,
lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera
a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera
m).»
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.
- Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante
Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1984, n. 21, recante Modalita' agevolative per la
riscossione dei titoli di spesa dello Stato e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1984, n. 59.
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante Istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici e' pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n.
298.
- La legge 28 marzo 1991, n. 104, recante Proroga della
gestione del servizio di tesoreria dello Stato e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1991, n. 79.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, recante Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni e' pubblicato nella Gazz. Uff.
28 luglio 1997, n. 174.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2001, n. 482, recante Regolamento di
semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per
l'estero delle amministrazioni statali e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, recante Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo
2004, n. 57, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il Codice dell'amministrazione digitale e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
9 ottobre 2006, n. 293, recante Regolamento recante norme
per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso
le tesorerie statali e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20
dicembre 2006, n. 295.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la Legge
di contabilita' e finanza pubblica e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 55, 66, 67 e 68 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si veda nelle note alle
premesse.