IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ed in particolare: 
    l'articolo 30, comma 1, lettera i), con cui e'  stato  modificato
l'articolo 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
    l'articolo 30, comma 1, lettera l), con cui e'  stato  modificato
l'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
    l'articolo 30, comma 1, lettera m), con cui e'  stato  modificato
l'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
    l'articolo 30, comma 1, lettera o), con cui e'  stato  modificato
l'articolo 57 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
    l'articolo 30, comma 1, lettera r), con cui e'  stato  modificato
l'articolo 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
    l'articolo 30, comma 1, lettera u), con cui e'  stato  modificato
l'articolo 66 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
    l'articolo 30, comma 1, lettera v), con cui e'  stato  modificato
l'articolo 67 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
    l'articolo 30, comma 1, lettera z), con cui e'  stato  modificato
l'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
  Visto l'articolo 55, commi 1, 2 e 5, del regio decreto 18  novembre
1923, n. 2440, nel testo novellato dall'articolo 30, comma 1, lettera
m),  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui si  demanda
ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
la definizione delle modalita' di estinzione  delle  disposizioni  di
pagamento e i casi e  le  modalita'  di  emissione  degli  assegni  a
copertura  garantita  e  l'estinzione  delle  disposizioni  di  spesa
mediante operazioni di girofondi; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre  1923,
n. 2440, nei testi novellati dall'articolo 30, comma 1,  lettere  u),
v) e z), del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui sono  stati
introdotti gli assegni a copertura garantita; 
  Visto l'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
secondo cui le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere
da a) a l) e da n) a bb), nonche' agli articoli 31  e  32,  comma  1,
lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1984,
n. 21; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2001,
n. 482; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9
ottobre 2006, n. 293; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di  competenza  con
nota n. 57019 dell'8 gennaio 2025; 
  Sentita la Corte dei conti che ha reso il parere di  competenza  n.
1/2025/CONS nell'adunanza  del  17  gennaio  2025  e  n.  5/2025/CONS
nell'adunanza del 9 giugno 2025; 
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 119 e n.  666  resi  dalla
Sezione Consultiva per gli  atti  normativi,  rispettivamente,  nelle
adunanze del 28 gennaio 2025 e 24 giugno 2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
inviata con nota n. 54042 del 7 novembre 2025 ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  nota  del  Dipartimento  per  gli  Affari  Giuridici   e
Legislativi della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  prot.  n.
17624 del 21 novembre 2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente  decreto  reca  le  modalita'  di  esecuzione  delle
disposizioni di incasso e di pagamento nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale, nonche' la disciplina degli  assegni  a  copertura
garantita, di cui agli articoli 55, commi 1, 2 e 5, 66, 67 e  68  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 
  2. Le definizioni necessarie ai  fini  del  presente  decreto  sono
contenute nell'allegato A. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante  disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) l'organizzazione del lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento«, sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   30   del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122,  recante
          Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali  e  di
          rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato  e
          ulteriori disposizioni finanziarie e sociali: 
                 «Art.    30     (Modifiche     alle     disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato di cui al regio  decreto  18  novembre
          1923, n. 2440). - 1. Al regio decreto 18 novembre 1923,  n.
          2440 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 16-bis: 
                    1) al secondo  comma,  le  parole  "del  disposto
          dell'articolo  55  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "dell'articolo  57  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"; 
                    2) al terzo comma,  le  parole  «predisposte  dal
          Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto
          del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti:
          "approvate con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze"; 
                    3) il quarto comma e'  sostituito  dal  seguente:
          "Gli importi delle spese di cui  al  primo  comma,  nonche'
          quelle  di  cui  al  secondo  comma,   sono   versati   dal
          contraente, entro cinque giorni dalla data di  stipulazione
          del    contratto,    con     imputazione,     a     seconda
          dell'amministrazione  stipulante,  agli  appositi  capitoli
          dello stato di Previsione dell'entrata del  bilancio  dello
          Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome."; 
                    4) al sesto comma, le parole «sul conto  corrente
          postale» sono soppresse; 
                  b) all'articolo 16-ter: 
                    1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il
          pagamento delle spese di  cui  al  primo  e  secondo  comma
          dell'articolo 16-bis e' eseguito con le modalita' stabilite
          dal regolamento."; 
                    2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I
          rendiconti delle spese di cui al primo  comma,  riferiti  a
          contratti  stipulati  dalle  amministrazioni   centrali   e
          periferiche dello Stato, sono sottoposti  al  controllo  da
          parte del competente Ufficio di  controllo  di  regolarita'
          amministrativa e contabile e, secondo le modalita' previste
          dalla legge, al controllo della Corte dei conti.". 
                  c) l'articolo 23 e' abrogato; 
                  d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 44  (Attribuzioni  dei  responsabili  degli
          uffici centrali e periferici). - 1.  I  responsabili  degli
          uffici  centrali  e  periferici  che  hanno  competenza  in
          materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro
          attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che
          l'accertamento,  la  riscossione  ed  il  versamento  delle
          entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»; 
                  e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.  45  (Trasmissione  al  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del conto  degli  incassi).
          - 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria  dello
          Stato trasmette al Dipartimento della  Ragioneria  generale
          dello Stato il conto  degli  incassi  e  gli  agenti  della
          riscossione  comunicano   alle   Amministrazioni   da   cui
          dipendono o  da  cui  sono  vigilati  i  conti  debitamente
          giustificati degli accertamenti, delle  riscossioni  e  dei
          versamenti  effettuati  alla  tesoreria,  con  modalita'  e
          tempistiche definite dal regolamento."; 
                  f) all'articolo 46, primo comma, le  parole  «nelle
          casse dello Stato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla
          tesoreria dello Stato»; 
                  g) l'articolo 47 e' abrogato; 
                  h) l'articolo 48 e' abrogato; 
                  i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.  50  (Impegno  della  spesa).  - 1.  Quando
          l'impegno della spesa viene accertato  all'atto  stesso  in
          cui occorra disporne il pagamento, il titolo  di  pagamento
          puo' valere altresi'  come  atto  di  autorizzazione  della
          spesa."; 
                  l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 54 (Disposizioni di pagamento).  -   1.  Il
          pagamento delle spese dello Stato si  effettua  secondo  lo
          standard ordinativo informatico previsto dall'articolo  14,
          comma  8-bis,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,
          direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio  dello
          Stato  o  tramite  l'utilizzo  di  fondi   disponibili   in
          tesoreria. 
                    2. Il pagamento a valere sugli  stanziamenti  del
          bilancio e' effettuato attraverso le seguenti tipologie  di
          disposizione: 
                    a) mandati informatici, emessi  dagli  ordinatori
          primari di spesa; 
                    b)   ordinativi   informatici,    emessi    dagli
          ordinatori secondari  di  spesa  titolari  di  contabilita'
          ordinaria  sulle  aperture  di   credito   disposte   dalle
          amministrazioni deleganti; 
                    c) buoni di prelevamento  informatici,  a  valere
          sulle  risorse  messe  a  disposizione   degli   ordinatori
          secondari ai sensi della lettera b); 
                    d)  spese  fisse  telematiche,  per  i  pagamenti
          indicati nell'articolo 62; 
                    e) altre disposizioni di pagamento informatizzato
          previste dalla legge o dal regolamento. 
                    3. Il pagamento  tramite  l'utilizzo  di  risorse
          disponibili in tesoreria e' effettuato: 
                    a) con  ordinativi  informatici  a  valere  sulle
          disponibilita' delle  contabilita'  speciali  e  dei  conti
          aperti presso la tesoreria statale; 
                    b)  con  ordinativi  informatici  a   titolo   di
          anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da  norme  di
          legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da
          parte del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. 
                    4. Le disposizioni per  i  pagamenti  del  debito
          pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari,
          nonche'   dei   rimborsi   fiscali   sono   stabilite   dal
          regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono
          comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita'  di
          riscontro della Corte dei conti. 
                    5. Il pagamento di  mutui,  fitti  e  canoni,  e'
          effettuato mediante mandati informatici. 
                    6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel
          Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115."; 
                  m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.   55   (Modalita'   di   estinzione   delle
          disposizioni di spesa). - 1. Le disposizioni effettuate  ai
          sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non  titolari
          di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso  la
          tesoreria statale si estinguono, con le modalita' stabilite
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988,  n.  400,  mediante  accredito  sul  conto  di
          pagamento indicato dal beneficiario e  ad  esso  intestato,
          con altri strumenti di  pagamento  elettronici  disponibili
          nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della
          normativa vigente. 
                    2. Con il decreto ministeriale di cui al comma  1
          sono  stabiliti  i  casi  e  le  modalita'   con   cui   le
          disposizioni  emesse   in   esecuzione   di   provvedimenti
          giurisdizionali  di  condanna   dell'Amministrazione   sono
          estinte con assegni  a  copertura  garantita,  intestati  a
          soggetti per i quali non sia stato  possibile  acquisire  i
          riferimenti del conto di  pagamento.  Con  la  consegna  al
          beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue
          il debito per cui l'assegno e' stato  emesso  e  al  debito
          estinto  si  sostituisce  quello   derivante   dall'assegno
          stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui  fondi
          a garanzia della copertura degli assegni non  sono  ammessi
          atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena  di
          nullita' rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro  o  di
          pignoramento  presso  terzi  eventualmente  notificati  non
          determinano  obblighi  di  accantonamento,  ne'  sospendono
          l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione  dei
          titoli di spesa in vaglia cambiari non  trasferibili  della
          Banca d'Italia. 
                    3. Nei casi previsti da disposizioni  legislative
          o regolamentari, le Amministrazioni centrali e  periferiche
          dello  Stato  provvedono,  con   mandati   informatici   da
          estinguersi  mediante  girofondi,  a  mettere   risorse   a
          disposizione   dei   funzionari   delegati   titolari    di
          contabilita' speciale. 
                    4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,  i
          pagamenti a favore di titolari di contabilita'  speciale  o
          di altri  conti  aperti  presso  la  tesoreria  statale  si
          estinguono mediante operazioni di girofondi. 
                    5.  Le  disposizioni  con   cui   si   effettuano
          versamenti  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   si
          estinguono mediante girofondi, con le  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400."; 
                  n) all'articolo 56 le parole "Per le spese  di  cui
          al  numero   10)   devono   farsi   aperture   di   credito
          distintamente per ogni contratto di  fornitura  o  lavoro."
          sono soppresse; 
                  o) all'articolo 57: 
                    1) al  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole
          "soggetti alla stessa procedura stabilita per la  emissione
          di assegni» sono soppresse; al secondo periodo,  le  parole
          «mediante  assegni"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «mediante buoni» e le parole «dovra' prelevarsi con assegni
          a favore dei creditori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "dovra' essere  utilizzata  con  ordinativi  informatici  a
          favore dei creditori"; 
                    2) al secondo comma, le parole "L'istituto  tiene
          un  unico  conto  per  tutte  le"  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  "L'Amministrazione  delegante   tiene   apposite
          evidenze contabili di tutte le"; 
                  p) all'articolo 58: 
                    1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; 
                    2) al quinto comma le  parole  "la  prelevazione"
          sono sostituite dalle seguenti: "il prelevamento"; 
                  q) all'articolo 61: 
                    1) al secondo comma le parole "30 settembre" sono
          sostituite dalle seguenti: "31 marzo"; 
                    2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Le
          somme non erogate alla chiusura del  rendiconto  suppletivo
          sono versate all'entrata del bilancio dello Stato"; 
                    3) il quarto comma e' abrogato; 
                  r) all'articolo 62, i commi primo  e  secondo  sono
          sostituiti dai seguenti: 
                    "Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a
          carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento,
          nonche' delle competenze fisse e  accessorie  al  personale
          dello Stato in  servizio  e'  effettuato  con  spese  fisse
          telematiche.   Sui   predetti   pagamenti   sono   comunque
          effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro
          della Corte dei Conti. 
                    La normativa di settore stabilisce i procedimenti
          da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese  di
          cui al primo comma, le modalita' e i  limiti  dei  relativi
          controlli."; 
                  s) l'articolo 63 e' abrogato; 
                  t) l'articolo 65 e' abrogato; 
                  u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 66 (Non  trasferibilita'  degli  assegni  a
          copertura  garantita).  - 1.  Gli   assegni   a   copertura
          garantita di cui all'articolo 55  sono  sempre  emessi  con
          clausola di non trasferibilita'."; 
                  v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 67 (Esigibilita' degli assegni a  copertura
          garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita  di  cui
          all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni  del
          Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione
          di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente  trattati,
          si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni  sugli
          assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933,
          n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni."; 
                  z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 68 (Mancata  consegna  ai  creditori  degli
          assegni a copertura garantita). - 1.  In  caso  di  mancata
          consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55,
          i relativi fondi rimangono a disposizione, a  garanzia  del
          pagamento, fino al verificarsi della prescrizione  prevista
          dalle  norme  in  materia  di   titoli   di   credito.   La
          comunicazione  di  giacenza  dell'assegno,  notificata   al
          creditore con le modalita'  indicate  dal  regolamento,  ha
          valore di offerta reale ai  sensi  dell'articolo  1209  del
          codice civile  e  solleva  l'Amministrazione  debitrice  da
          qualsiasi  responsabilita'  per  il  mancato  incasso.   Il
          regolamento determina le  modalita'  di  riemissione  degli
          assegni  non  incassati,  fermi  restando  i   termini   di
          prescrizione del diritto per il quale l'assegno  era  stato
          emesso"; 
                  aa) l'articolo 68-bis e' abrogato; 
                  bb) l'articolo 72 e' abrogato. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  55  del  regio
          decreto  18  novembre   1923,   n.   2440   recante   Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello Stato: 
                «Art. 55 (Modalita' di estinzione delle  disposizioni
          di  spesa).  -  1.  Le  disposizioni  effettuate  ai  sensi
          dell'articolo 54 a favore dei  creditori  non  titolari  di
          contabilita' speciale o di altri  conti  aperti  presso  la
          tesoreria statale si estinguono, con le modalita' stabilite
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988,  n.  400,  mediante  accredito  sul  conto  di
          pagamento indicato dal beneficiario e  ad  esso  intestato,
          con altri strumenti di  pagamento  elettronici  disponibili
          nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della
          normativa vigente. 
                2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono
          stabiliti i casi e le modalita'  con  cui  le  disposizioni
          emesse in esecuzione di  provvedimenti  giurisdizionali  di
          condanna dell'Amministrazione sono estinte  con  assegni  a
          copertura garantita, intestati a soggetti per i  quali  non
          sia stato possibile acquisire i riferimenti  del  conto  di
          pagamento. Con la consegna al beneficiario  dell'assegno  a
          copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno
          e' stato emesso e al debito estinto si  sostituisce  quello
          derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni  del
          regolamento. Sui fondi a  garanzia  della  copertura  degli
          assegni  non  sono  ammessi  atti   di   sequestro   o   di
          pignoramento presso terzi a  pena  di  nullita'  rilevabile
          d'ufficio. Gli atti di sequestro o di  pignoramento  presso
          terzi eventualmente notificati non determinano obblighi  di
          accantonamento, ne' sospendono l'emissione  degli  assegni.
          Non e' ammessa l'estinzione dei titoli di spesa  in  vaglia
          cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. 
                3. Nei casi previsti da  disposizioni  legislative  o
          regolamentari, le Amministrazioni  centrali  e  periferiche
          dello  Stato  provvedono,  con   mandati   informatici   da
          estinguersi  mediante  girofondi,  a  mettere   risorse   a
          disposizione   dei   funzionari   delegati   titolari    di
          contabilita' speciale. 
                4. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  3,  i
          pagamenti a favore di titolari di contabilita'  speciale  o
          di altri  conti  aperti  presso  la  tesoreria  statale  si
          estinguono mediante operazioni di girofondi. 
                5. Le disposizioni con cui si  effettuano  versamenti
          all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante
          girofondi, con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 66, 67  e  68  del
          regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  recante  Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello Stato: 
                «Art.  66  (Non  trasferibilita'  degli   assegni   a
          copertura  garantita).  -  1.  Gli  assegni   a   copertura
          garantita di cui all'articolo 55  sono  sempre  emessi  con
          clausola di non trasferibilita'.» 
                «Art. 67. 1. Gli assegni a copertura garantita di cui
          all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni  del
          Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione
          di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente  trattati,
          si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni  sugli
          assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933,
          n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.» 
                «Art. 68 (Mancata consegna ai creditori degli assegni
          a copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna al
          creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i  relativi
          fondi rimangono a disposizione, a garanzia  del  pagamento,
          fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme
          in materia  di  titoli  di  credito.  La  comunicazione  di
          giacenza  dell'assegno,  notificata  al  creditore  con  le
          modalita' indicate dal regolamento, ha  valore  di  offerta
          reale ai sensi  dell'articolo  1209  del  codice  civile  e
          solleva   l'Amministrazione    debitrice    da    qualsiasi
          responsabilita' per  il  mancato  incasso.  Il  regolamento
          determina le modalita' di  riemissione  degli  assegni  non
          incassati, fermi restando i  termini  di  prescrizione  del
          diritto per il quale l'assegno era stato emesso.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   46   del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122,  recante
          Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali  e  di
          rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato  e
          ulteriori disposizioni finanziarie e sociali: 
                «Art. 46 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. Ai
          fini dell'immediata attuazione  delle  disposizioni  recate
          dal presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti   variazioni   di   bilancio.    Il    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  ove   necessario,   puo'
          disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui
          regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
          pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
                2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma  1,
          lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera
          a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
          del regolamento di cui all'articolo 30,  comma  1,  lettera
          m).» 
              - Il regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  recante
          Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e  per  la
          contabilita' generale dello Stato e' pubblicato nella Gazz.
          Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O. 
              - Il regio decreto 21 dicembre 1933, n.  1736,  recante
          Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno  circolare
          e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
          Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          febbraio 1984, n. 21, recante Modalita' agevolative per  la
          riscossione dei titoli di spesa dello Stato  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1984, n. 59. 
              - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante Istituzione
          del sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed  organismi
          pubblici e' pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n.
          298. 
              - La legge 28 marzo 1991, n. 104, recante Proroga della
          gestione  del  servizio  di  tesoreria   dello   Stato   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1991, n. 79. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile
          1994, n. 367, recante Regolamento recante semplificazione e
          accelerazione delle  procedure  di  spesa  e  contabili  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O. 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
          Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
          in sede di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di
          gestione delle dichiarazioni e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          28 luglio 1997, n. 174. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          dicembre   2001,   n.   482,   recante    Regolamento    di
          semplificazione del procedimento per i pagamenti da  e  per
          l'estero delle amministrazioni statali e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   30
          dicembre  2003,  n.  398,   recante   Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          debito pubblico e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  9  marzo
          2004, n. 57, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          il Codice dell'amministrazione digitale e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          9 ottobre 2006, n. 293, recante Regolamento  recante  norme
          per l'introduzione di nuove modalita' di versamento  presso
          le tesorerie statali e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  20
          dicembre 2006, n. 295. 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante  la  Legge
          di contabilita' e  finanza  pubblica  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli articoli 55, 66, 67 e 68 del regio
          decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si veda nelle note  alle
          premesse.