LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, 
                 LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
aprile  2024,  recante  «Regolamento  di  autonomia   finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n.  143  del  20
giugno 2024; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto  dell'Autorita'  politica  con  delega  alle  pari
opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento
per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio
2019, n. 880; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 con il quale cui e' stata nominato  Ministro  senza  portafoglio
l'on. Eugenia Maria Roccella; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi  ai  ministri  senza
portafogli» con il quale all'on.  Eugenia  Maria  Roccella  e'  stato
conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalita'  e  le
pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre  2022,  recante  «Delega  di  funzioni  al  Ministro   senza
portafoglio on. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le
funzioni del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
famiglia,  natalita',  adozioni,  infanzia  e  adolescenza,  e   pari
opportunita'; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge
27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province»; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la  violenza  domestica
(2025-2027), adottato in data 16 settembre  2025  con  decreto  della
Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; 
  Vista la Strategia nazionale per la parita' di genere  (2021-2026),
presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto  2021  dal  Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia p.t.,  previa  informativa  in
sede di  Conferenza  Unificata,  che  prevede  espressamente  che  il
fenomeno della violenza «e' strettamente  connesso  al  permanere  di
forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi e' piena  consapevolezza
di come l'empowerment femminile costituisca uno degli  assi  portanti
della strategia di prevenzione della violenza»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN  del  13  luglio  2021  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021, che inserisce tra  le  priorita'  trasversali  la
dimensione della parita' di genere e, nella Missione 5,  prevede  uno
specifico investimento per sostenere l'imprenditorialita' femminile e
i  progetti  sull'housing  sociale  quali  strumenti  per  ridurre  i
contesti di marginalita' estrema e a rischio di violenza  che  vedono
maggiormente esposte le donne; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 2, del sopra citato decreto-legge  n.  93
del  2013  che  prevede  che  il  Ministro  delegato  per   le   pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, provvede  annualmente  a  ripartire  tra  le  regioni  le
risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita',  di  cui  al  succitato  art.  19,  comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 
  Visti i decreti del 24 luglio 2014, del 25 novembre  2016,  del  1°
dicembre 2017,  del  9  novembre  2018,  del  4  dicembre  2019  come
modificato dal decreto 2 aprile 2020, del 13 novembre del  2020,  del
16 novembre 2021, del 22 settembre 2022 con i quali  cui  sono  state
ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative  ai
diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 5-bis, comma 1,  del
citato decreto-legge n. 93 del 2013, per le annualita'  dal  2013  al
2022; 
  Visto il decreto 16 novembre 2023 del Ministro per la famiglia,  la
natalita' e le pari opportunita', recante «Ripartizione delle risorse
del  "Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita'" - Annualita' 2023», di cui all'art. 5-bis, comma 1, del
citato decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto 28 novembre 2024 del Ministro per la famiglia,  la
natalita' e le pari opportunita', recante «Ripartizione delle risorse
del  «Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita'» - Annualita' 2024»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2024, concernente l'approvazione del «Bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2025 e per il triennio 2025-2027»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2024,  n.  207  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge  n.  93/2013  che
prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri  o  l'Autorita'
politica delegata per le pari  opportunita',  anche  avvalendosi  del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
elabora, con il contributo delle amministrazioni  interessate,  delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e  dei
centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede
di Conferenza unificata, un  Piano  strategico  nazionale  contro  la
violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza  domestica,  di
seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia
con gli obiettivi della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata
ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»; 
  Visti, inoltre, il citato art. 5, commi 3 e 4, del decreto-legge n.
93/2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano,  il  Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di  cui
all'art. 19, comma 3,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2023.
Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dall'Autorita' politica delegata  per  le  pari  opportunita'  alle
azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano,  fatte
salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le
risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale  ai  sensi  del
presente  comma  sono  ripartite  annualmente  tra  le  regioni   dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata  per  le  pari  opportunita',  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   con   il   medesimo
provvedimento  di  cui  al  comma  2  dell'art.  5-bis  del  presente
decreto»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2023, n.  213  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026, ed in  particolare  l'art.  1  -  comma  190  che
prevede che "Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza  nei
confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di  rendere
le iniziative formative di cui all'art. 6  della  legge  24  novembre
2023, n. 168, a carattere  continuo  e  permanente,  nonche'  per  le
finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera e),  del  decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle  pari  opportunita',  di  cui  all'art.   19,   comma   3,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di  3  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024."»; 
  Visto l'art. 1, comma 189, della summenzionata  legge  n.  213/2023
che prevede che «Al fine di  assicurare  un'adeguata  attuazione  del
Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro  le  donne
2021-2023  e  del  correlato   Piano   operativo,   nell'ambito   del
rafforzamento della rete dei servizi pubblici  e  privati  attraverso
interventi di prevenzione,  assistenza,  sostegno  e  accompagnamento
delle donne vittime di violenza, il Fondo per le  politiche  relative
ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le  predette  risorse
sono destinate, nel limite di spesa autorizzato,  alla  realizzazione
di centri antiviolenza. Le risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
ripartite tra le regioni con le  modalita'  di  cui  all'art.  5-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»; 
  Visto l'art. 1, comma 194 della legge n. 213/2023 che  prevede  che
«All'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3  e'
aggiunto il seguente: "3-bis. Al  fine  di  realizzare  e  acquistare
immobili da  adibire  a  case  rifugio  di  cui  all'art.  5-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  fondo,  da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, denominato "Fondo per la  creazione  di  case  rifugio  per
donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo
periodo sono ripartite  tra  le  regioni  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"»; 
  Visto l'art. 1, comma 1134, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»  che  ha
previsto  l'istituzione  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di  un
fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e  la  violenza  di
genere» con una dotazione di 2.000.000 euro annui per ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e 2023; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge  di  bilancio  2022)
che ha rifinanziato la succitata misura di cui al citato comma  1134,
confermando il medesimo importo a decorrere dall'anno  2024,  che  e'
stato successivamente ridotto a 1,9  milioni  di  euro,  per  effetto
delle riduzioni degli stanziamenti previste dalla legge  di  bilancio
2024; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dei  successivi  commi  1135  e  1136
dell'art. 1 della citata legge n.  178  del  2020  sono  destinatarie
delle risorse del Fondo di cui al  comma  1134  le  associazioni  del
terzo settore, come definite dal codice di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, che: a)  rechino  nello  statuto  finalita'  e
obiettivi rivolti alla  promozione  della  liberta'  femminile  e  di
genere e alla prevenzione e al  contrasto  delle  discriminazioni  di
genere; b) svolgano  la  propria  attivita'  da  almeno  tre  anni  e
presentino  un  curriculum  dal  quale  risulti  lo  svolgimento   di
attivita' documentate in  attuazione  delle  finalita'  di  cui  alla
lettera a) e che il Fondo di cui al citato comma 1134 e' destinato al
sostegno delle spese di funzionamento e di  gestione  delle  predette
associazioni,  comprese  le  spese  per  il   personale   formato   e
qualificato, nonche' al recupero e  alla  rieducazione  dei  soggetti
maltrattanti; 
  Visto il comma 1138 dell'art. 1 della menzionata legge n.  178  del
2020 che individua nel Dipartimento per le  pari  opportunita'  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   la   struttura   generale
competente a disciplinare le modalita'  e  i  criteri  di  erogazione
delle risorse del Fondo; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del terzo  settore»,  che  provvede  al  riordino  e  alla  revisione
organica della disciplina  vigente  in  materia  di  enti  del  terzo
settore; 
  Visto il  Registro  unico  nazionale  del  terzo  settore  (RUNTS),
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
attuazione degli articoli 45 e seguenti del citato Codice  del  terzo
settore; 
  Considerato che le finalita' previste,  in  particolare,  ai  commi
1134 e 1136, sono volte a «garantire le attivita' di promozione della
liberta' femminile e di  genere  e  le  attivita'  di  prevenzione  e
contrasto delle forme  di  violenza  e  discriminazione  fondate  sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identita' di genere e  sulla
disabilita' ai sensi degli  articoli  1  e  3  della  Costituzione  ,
nonche' della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione  e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e  la  violenza
domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio  2011,  ratificata  ai  sensi
della legge 27 giugno 2013, n. 77» nonche' «al sostegno  delle  spese
di funzionamento e di gestione delle associazioni  di  cui  al  comma
1135, comprese le spese  per  il  personale  formato  e  qualificato,
nonche' al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.»; 
  Valutato  che,  in  relazione  alle  finalita'  sopra  indicate   e
richiamate nei commi 1134-1139, il riparto delle risorse  finanziarie
tra le regioni  si  configura  lo  strumento  maggiormente  idoneo  e
appropriato, al fine di garantire un'efficace e tempestiva attuazione
delle predette disposizioni normative; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  2006,  n.  7  recante   «Disposizioni
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione
genitale femminile», e, in  particolare,  gli  articoli  2  e  3  che
individuano la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per le pari opportunita' quale autorita' delegata alla  promozione  e
al coordinamento delle azioni di Governo in materia  di  prevenzione,
contrasto e assistenza alle vittime  delle  pratiche  di  mutilazioni
genitale femminile (di seguito, MGF); 
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  38  della  Convenzione  del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza  contro
le donne e la violenza le MGF rientrano nel piu' ampio contesto delle
politiche per la parita'  di  genere  e  per  la  prevenzione  ed  il
contrasto della violenza sulle donne; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la  violenza  domestica
(2025-2027), ed in particolare la Priorita' 1.4  Attivare  azioni  di
emersione e  contrasto  della  violenza  nei  confronti  delle  donne
vittime di  discriminazione  multipla,  donne  migranti,  richiedenti
asilo e rifugiate, disabili ed anziane,  nei  luoghi  maggiormente  a
rischio,  che  indica  l'opportunita'  di  realizzare  interventi  di
sensibilizzazione sul tema delle MGF; 
  Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del sopracitato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 
  Vista l'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi
del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
le  autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, che  ha  riformato  la  precedente
intesa del 27 novembre 2014, e successive modificazioni; 
  Vista l'intesa del 25 gennaio 2024, n. 15/CU24/06/CU11/C8  relativa
alla Posizione sulla modifica dell'intesa rep. atti n. 146/cu del  14
settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri  antiviolenza
e delle case rifugio, ai sensi dell'art. 8, comma 6,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e  Province  autonome
di Trento e Bolzano e gli enti locali con  la  quale  «La  Conferenza
delle regioni e delle province  autonome  esprime  l'intesa,  con  la
richiesta di istituire in tempi brevi un Tavolo tecnico di lavoro con
le regioni, al fine di addivenire entro la scadenza dei diciotto mesi
alla condivisione di due documenti volti a rivedere i contenuti delle
intese siglate il 14 settembre 2022 relative ai requisiti minimi  dei
Centri per uomini autori di violenza  e  delle  case  rifugio  e  dei
centri antiviolenza, alla luce delle criticita' riscontrate in questi
primi 18 mesi di attuazione delle predette intese.»; 
  Vista l'intesa del 10 settembre 2025, rep. atti n.  129/CU  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
gli enti locali di modifica dell'intesa rep. atti n.  146/CU  del  14
settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri  antiviolenza
e delle case  rifugio,  che  proroga  di  ulteriori  dodici  mesi  la
scadenza del periodo transitorio, risultante, pertanto,  quest'ultimo
della «della durata di quarantotto mesi»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio  2011  che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
202412 del  19  luglio  2023  con  la  quale  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in
ordine all'attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce  delle  avvenute
modifiche,  nel  corso  degli  anni,  delle  relative  modalita'   di
applicazione; 
  Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alle finalita' di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del  decreto-legge
n. 93/2013 nonche' del  presente  decreto,  ai  sensi  dello  Statuto
speciale e delle relative norme di attuazione; 
  Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n.  202412,
che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente  decreto  non
occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province  autonome
di Trento e Bolzano, ai  soli  fini  del  calcolo  delle  risorse  da
attribuire; 
  Visto il decreto interministeriale del 2  aprile  2025,  registrato
alla Corte dei conti il 5  maggio  2025,  n.  500,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana S.O.  n.  120  del  26
maggio 2025 del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  riparto
delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali; 
  Ritenuto di avvalersi delle percentuali  aggiornate  stabilite  nel
citato decreto interministeriale 2 aprile 2025 ai  fini  del  riparto
delle risorse del presente decreto; 
  Viste le comunicazioni pervenute da parte  delle  regioni,  con  le
quali sono stati trasmessi al Dipartimento per le pari opportunita' i
dati aggiornati relativi al numero dei centri  antiviolenza  e  delle
case-rifugio esistenti nelle stesse regioni e nelle Province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate
secondo la Tabella 1, parte integrante  del  presente  provvedimento,
per la somma di  euro  44.000.000,00,  gravanti  sul  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di  responsabilita'  8,
capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle  forme  di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei
servizi  territoriali,  attraverso  il   finanziamento   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei  criteri  di  cui
all'art. 5-bis,  comma  2,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  citato
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; 
  Ritenuto  di  provvedere  con  il   medesimo   provvedimento   alla
ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo  la  Tabella
2, parte integrante del  presente  decreto,  per  la  somma  di  euro
24.500.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, Centro di responsabilita' 8, di cui: 
    a) 6.500.000,00 di euro a valere sul capitolo di  spesa  496,  da
destinare al perseguimento delle finalita' di cui all'art.  5,  comma
2, lettere  a),  b),  c),  e),  f),  g),  h),  i)  e  l)  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di  cui
al «Piano strategico nazionale  sulla  violenza  maschile  contro  la
violenza  nei  confronti  delle  donne  e   la   violenza   domestica
(2025-2027)»; 
    b) 18.000.000,00, di euro gravanti sul bilancio della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo  di
spesa 493 volte a finanziare iniziative a titolarita' regionale  tese
a promuovere l'empowerment delle donne, agendo secondo  un  approccio
di genere nelle politiche in favore delle  donne  come  strumento  di
prevenzione e contrasto della violenza  economica  maschile  e  delle
molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di  cui
alla Strategia nazionale per la parita'  di  genere  2021-2026  e  al
PNRR; 
  Ritenuto  di  provvedere  con  il   medesimo   provvedimento   alla
ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo  la  Tabella
3, parte integrante del  presente  decreto,  per  la  somma  di  euro
5.000.000,00, gravanti sul bilancio della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, Centro di responsabilita'  8,  capitolo  di  spesa  496
volta alla realizzazione di centri antiviolenza, ai sensi del  citato
l'art. 1, comma 189, della legge n. 213 del 2023; 
  Ritenuto  di  provvedere  con  il   medesimo   provvedimento   alla
ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo  la  Tabella
4, parte integrante del  presente  decreto,  per  la  somma  di  euro
20.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, Centro di responsabilita'  8,  capitolo  di  spesa  496
volta a realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio ai
sensi del citato l'art. 1, comma 194, della legge n. 213 del 2023; 
  Ritenuto  di  provvedere  con  il   medesimo   provvedimento   alla
ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo  la  Tabella
5, parte integrante del  presente  decreto,  per  la  somma  di  euro
6.000.000,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, al fine
di rendere le iniziative formative di cui all'art. 6 della  legge  24
novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonche' per
le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera e); 
  Ritenuto  di  provvedere  con  il   medesimo   provvedimento   alla
ripartizione di ulteriori risorse per  euro  500.000,00,  secondo  la
Tabella 6,  parte  integrante  del  presente  decreto,  gravanti  sul
bilancio della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Centro  di
responsabilita' 8, capitolo di spesa 534, dirette  alla  prevenzione,
all'assistenza delle vittime e  all'eliminazione  delle  pratiche  di
mutilazione genitale femminile; 
  Ritenuto, infine, di provvedere con il medesimo provvedimento  alla
ripartizione di ulteriori risorse per euro 5.705.000,00,  secondo  la
Tabella 7,  parte  integrante  del  presente  decreto,  gravanti  sul
bilancio della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Centro  di
responsabilita' 8, capitolo di spesa 497, per le finalita'  previste,
in particolare, al citato art. 1, commi 1134 e 1136, della  legge  n.
178 del 2020; 
  Acquisita in  data  29  dicembre  2025  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra  le  regioni
le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti
e  alle  pari  opportunita'  di  cui  all'art.  19,  comma   3,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (d'ora in  poi  «Fondo»)  stanziate
per l'anno 2025, in base ai criteri indicati nei successivi articoli,
ai sensi e per le finalita' di  cui  agli  articoli  5  e  5-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 
  2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di  cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  di  cui  al
successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti
dal capo I e dal capo II dell'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti
n. 146/CU, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,
n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai  requisiti  minimi  dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio, e successive modificazioni. 
  3. Con il presente decreto si provvede, altresi',  a  ripartire  le
risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 189 e 194, della citata
legge n. 213/2023 volte alla realizzazione di centri  antiviolenza  e
alla realizzazione e all'acquisto  di  immobili  da  adibire  a  case
rifugio, nonche' ai sensi  del  comma  190  della  medesima  legge  a
ripartire le risorse finalizzate a realizzare le iniziative formative
di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168,  a  carattere
continuo e permanente, nonche' per le finalita' di  cui  all'art.  5,
comma 2, lettera e) del citato decreto-legge n. 93/2013. 
  4. Per le finalita' della legge  9  gennaio  2006,  n.  7,  con  il
presente decreto si provvede, inoltre, alla ripartizione di ulteriori
risorse, disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, Centro di  responsabilita'  8,  dirette  alla  prevenzione,
all'assistenza delle vittime e  all'eliminazione  delle  pratiche  di
mutilazione genitale femminile. 
  5. Con il presente decreto si provvede, infine,  alla  ripartizione
delle risorse disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Centro di responsabilita'  8,  volte  al  conseguimento
delle finalita' previste dall'art. 1, commi 1134-1138,  della  citata
legge n. 178 del 2020.