LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 20
giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto dell'Autorita' politica con delega alle pari
opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento
per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio
2019, n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022 con il quale cui e' stata nominato Ministro senza portafoglio
l'on. Eugenia Maria Roccella;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai ministri senza
portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella e' stato
conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, recante «Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio on. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le
funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza, e pari
opportunita';
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita';
Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge
27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province»;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(2025-2027), adottato in data 16 settembre 2025 con decreto della
Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';
Vista la Strategia nazionale per la parita' di genere (2021-2026),
presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia p.t., previa informativa in
sede di Conferenza Unificata, che prevede espressamente che il
fenomeno della violenza «e' strettamente connesso al permanere di
forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi e' piena consapevolezza
di come l'empowerment femminile costituisca uno degli assi portanti
della strategia di prevenzione della violenza»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorita' trasversali la
dimensione della parita' di genere e, nella Missione 5, prevede uno
specifico investimento per sostenere l'imprenditorialita' femminile e
i progetti sull'housing sociale quali strumenti per ridurre i
contesti di marginalita' estrema e a rischio di violenza che vedono
maggiormente esposte le donne;
Visto l'art. 5-bis, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 93
del 2013 che prevede che il Ministro delegato per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le
risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', di cui al succitato art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
Visti i decreti del 24 luglio 2014, del 25 novembre 2016, del 1°
dicembre 2017, del 9 novembre 2018, del 4 dicembre 2019 come
modificato dal decreto 2 aprile 2020, del 13 novembre del 2020, del
16 novembre 2021, del 22 settembre 2022 con i quali cui sono state
ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 5-bis, comma 1, del
citato decreto-legge n. 93 del 2013, per le annualita' dal 2013 al
2022;
Visto il decreto 16 novembre 2023 del Ministro per la famiglia, la
natalita' e le pari opportunita', recante «Ripartizione delle risorse
del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'" - Annualita' 2023», di cui all'art. 5-bis, comma 1, del
citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto 28 novembre 2024 del Ministro per la famiglia, la
natalita' e le pari opportunita', recante «Ripartizione delle risorse
del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'» - Annualita' 2024»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2024, concernente l'approvazione del «Bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
2025 e per il triennio 2025-2027»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 93/2013 che
prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei
centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede
di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di
seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia
con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata
ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;
Visti, inoltre, il citato art. 5, commi 3 e 4, del decreto-legge n.
93/2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano, il Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui
all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle
azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte
salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le
risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del
presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente
decreto»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026, ed in particolare l'art. 1 - comma 190 che
prevede che "Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei
confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere
le iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre
2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonche' per le
finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024."»;
Visto l'art. 1, comma 189, della summenzionata legge n. 213/2023
che prevede che «Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del
Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne
2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del
rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso
interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento
delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse
sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione
di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono
ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'art. 5-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»;
Visto l'art. 1, comma 194 della legge n. 213/2023 che prevede che
«All'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di realizzare e acquistare
immobili da adibire a case rifugio di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per
donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo
periodo sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui
all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"»;
Visto l'art. 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che ha
previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di
genere» con una dotazione di 2.000.000 euro annui per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)
che ha rifinanziato la succitata misura di cui al citato comma 1134,
confermando il medesimo importo a decorrere dall'anno 2024, che e'
stato successivamente ridotto a 1,9 milioni di euro, per effetto
delle riduzioni degli stanziamenti previste dalla legge di bilancio
2024;
Considerato che, ai sensi dei successivi commi 1135 e 1136
dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020 sono destinatarie
delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del
terzo settore, come definite dal codice di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, che: a) rechino nello statuto finalita' e
obiettivi rivolti alla promozione della liberta' femminile e di
genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di
genere; b) svolgano la propria attivita' da almeno tre anni e
presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di
attivita' documentate in attuazione delle finalita' di cui alla
lettera a) e che il Fondo di cui al citato comma 1134 e' destinato al
sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle predette
associazioni, comprese le spese per il personale formato e
qualificato, nonche' al recupero e alla rieducazione dei soggetti
maltrattanti;
Visto il comma 1138 dell'art. 1 della menzionata legge n. 178 del
2020 che individua nel Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura generale
competente a disciplinare le modalita' e i criteri di erogazione
delle risorse del Fondo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del terzo settore», che provvede al riordino e alla revisione
organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo
settore;
Visto il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS),
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
attuazione degli articoli 45 e seguenti del citato Codice del terzo
settore;
Considerato che le finalita' previste, in particolare, ai commi
1134 e 1136, sono volte a «garantire le attivita' di promozione della
liberta' femminile e di genere e le attivita' di prevenzione e
contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identita' di genere e sulla
disabilita' ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione ,
nonche' della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi
della legge 27 giugno 2013, n. 77» nonche' «al sostegno delle spese
di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma
1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato,
nonche' al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.»;
Valutato che, in relazione alle finalita' sopra indicate e
richiamate nei commi 1134-1139, il riparto delle risorse finanziarie
tra le regioni si configura lo strumento maggiormente idoneo e
appropriato, al fine di garantire un'efficace e tempestiva attuazione
delle predette disposizioni normative;
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante «Disposizioni
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione
genitale femminile», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che
individuano la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le pari opportunita' quale autorita' delegata alla promozione e
al coordinamento delle azioni di Governo in materia di prevenzione,
contrasto e assistenza alle vittime delle pratiche di mutilazioni
genitale femminile (di seguito, MGF);
Considerato che ai sensi dell'art. 38 della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro
le donne e la violenza le MGF rientrano nel piu' ampio contesto delle
politiche per la parita' di genere e per la prevenzione ed il
contrasto della violenza sulle donne;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(2025-2027), ed in particolare la Priorita' 1.4 Attivare azioni di
emersione e contrasto della violenza nei confronti delle donne
vittime di discriminazione multipla, donne migranti, richiedenti
asilo e rifugiate, disabili ed anziane, nei luoghi maggiormente a
rischio, che indica l'opportunita' di realizzare interventi di
sensibilizzazione sul tema delle MGF;
Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,
relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Vista l'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi
del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e
le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri
antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente
intesa del 27 novembre 2014, e successive modificazioni;
Vista l'intesa del 25 gennaio 2024, n. 15/CU24/06/CU11/C8 relativa
alla Posizione sulla modifica dell'intesa rep. atti n. 146/cu del 14
settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza
e delle case rifugio, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e gli enti locali con la quale «La Conferenza
delle regioni e delle province autonome esprime l'intesa, con la
richiesta di istituire in tempi brevi un Tavolo tecnico di lavoro con
le regioni, al fine di addivenire entro la scadenza dei diciotto mesi
alla condivisione di due documenti volti a rivedere i contenuti delle
intese siglate il 14 settembre 2022 relative ai requisiti minimi dei
Centri per uomini autori di violenza e delle case rifugio e dei
centri antiviolenza, alla luce delle criticita' riscontrate in questi
primi 18 mesi di attuazione delle predette intese.»;
Vista l'intesa del 10 settembre 2025, rep. atti n. 129/CU tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
gli enti locali di modifica dell'intesa rep. atti n. 146/CU del 14
settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza
e delle case rifugio, che proroga di ulteriori dodici mesi la
scadenza del periodo transitorio, risultante, pertanto, quest'ultimo
della «della durata di quarantotto mesi»;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
110783 del 17 gennaio 2011 che conferma l'esigenza di mantenere
accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in
ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute
modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di
applicazione;
Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alle finalita' di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del decreto-legge
n. 93/2013 nonche' del presente decreto, ai sensi dello Statuto
speciale e delle relative norme di attuazione;
Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412,
che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non
occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome
di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da
attribuire;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2025, registrato
alla Corte dei conti il 5 maggio 2025, n. 500, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.O. n. 120 del 26
maggio 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto
delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;
Ritenuto di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel
citato decreto interministeriale 2 aprile 2025 ai fini del riparto
delle risorse del presente decreto;
Viste le comunicazioni pervenute da parte delle regioni, con le
quali sono stati trasmessi al Dipartimento per le pari opportunita' i
dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio esistenti nelle stesse regioni e nelle Province autonome
di Trento e Bolzano;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate
secondo la Tabella 1, parte integrante del presente provvedimento,
per la somma di euro 44.000.000,00, gravanti sul bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8,
capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei
servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri
antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui
all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del citato
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla
ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella
2, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro
24.500.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Centro di responsabilita' 8, di cui:
a) 6.500.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 496, da
destinare al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma
2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato
decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di cui
al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(2025-2027)»;
b) 18.000.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza
del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di
spesa 493 volte a finanziare iniziative a titolarita' regionale tese
a promuovere l'empowerment delle donne, agendo secondo un approccio
di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di
prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle
molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui
alla Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026 e al
PNRR;
Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla
ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella
3, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro
5.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496
volta alla realizzazione di centri antiviolenza, ai sensi del citato
l'art. 1, comma 189, della legge n. 213 del 2023;
Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla
ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella
4, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro
20.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496
volta a realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio ai
sensi del citato l'art. 1, comma 194, della legge n. 213 del 2023;
Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla
ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella
5, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro
6.000.000,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, al fine
di rendere le iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24
novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonche' per
le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera e);
Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla
ripartizione di ulteriori risorse per euro 500.000,00, secondo la
Tabella 6, parte integrante del presente decreto, gravanti sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di
responsabilita' 8, capitolo di spesa 534, dirette alla prevenzione,
all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di
mutilazione genitale femminile;
Ritenuto, infine, di provvedere con il medesimo provvedimento alla
ripartizione di ulteriori risorse per euro 5.705.000,00, secondo la
Tabella 7, parte integrante del presente decreto, gravanti sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di
responsabilita' 8, capitolo di spesa 497, per le finalita' previste,
in particolare, al citato art. 1, commi 1134 e 1136, della legge n.
178 del 2020;
Acquisita in data 29 dicembre 2025 l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Ambito e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra le regioni
le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (d'ora in poi «Fondo») stanziate
per l'anno 2025, in base ai criteri indicati nei successivi articoli,
ai sensi e per le finalita' di cui agli articoli 5 e 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al
successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti
dal capo I e dal capo II dell'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti
n. 146/CU, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio, e successive modificazioni.
3. Con il presente decreto si provvede, altresi', a ripartire le
risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 189 e 194, della citata
legge n. 213/2023 volte alla realizzazione di centri antiviolenza e
alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case
rifugio, nonche' ai sensi del comma 190 della medesima legge a
ripartire le risorse finalizzate a realizzare le iniziative formative
di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere
continuo e permanente, nonche' per le finalita' di cui all'art. 5,
comma 2, lettera e) del citato decreto-legge n. 93/2013.
4. Per le finalita' della legge 9 gennaio 2006, n. 7, con il
presente decreto si provvede, inoltre, alla ripartizione di ulteriori
risorse, disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Centro di responsabilita' 8, dirette alla prevenzione,
all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di
mutilazione genitale femminile.
5. Con il presente decreto si provvede, infine, alla ripartizione
delle risorse disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Centro di responsabilita' 8, volte al conseguimento
delle finalita' previste dall'art. 1, commi 1134-1138, della citata
legge n. 178 del 2020.