La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1 
                       Modifica all'articolo 5 
              della legge costituzionale n. 1 del 1963 
 
  1. Al numero 18) dell'articolo  5  della  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1, le parole: «edilizia  popolare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «edilizia residenziale pubblica». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  della  legge
          costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1  (Statuto  speciale
          della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  1°  febbraio  1963,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  5  -  Con  l'osservanza  dei  limiti  generali
          indicati nello articolo 4 ed  in  armonia  con  i  principi
          fondamentali  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato   nelle
          singole materie, la Regione ha potesta'  legislativa  nelle
          seguenti materie: 
                  1) 
                  2)  disciplina  del   referendum   previsto   negli
          articoli 7 e 33; 
                  3)  istituzione  di  tributi   regionali   prevista
          nell'articolo 51; 
                  4) (abrogato); 
                  5); 
                  6)   istituzioni   pubbliche   di   assistenza    e
          beneficenza; 
                  7) disciplina dei  servizi  pubblici  di  interesse
          regionale ed assunzione di tali servizi; 
                  8) ordinamento  delle  Casse  di  risparmio,  delle
          Casse  rurali;  degli  Enti  aventi  carattere   locale   o
          regionale per i finanziamenti  delle  attivita'  economiche
          nella Regione; 
                  9) istituzione e ordinamento di Enti  di  carattere
          locale o regionale per lo studio di programmi  di  sviluppo
          economico; 
                  10) miniere, cave e torbiere; 
                  11)  espropriazione  per  pubblica   utilita'   non
          riguardanti opere a carico dello Stato; 
                  12) linee marittime di  cabotaggio  tra  gli  scali
          della Regione; 
                  13) polizia locale, urbana e rurale; 
                  14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
          grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria; 
                  15) istruzione artigiana e professionale successiva
          alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 
                  16)  igiene  e  sanita',  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera, nonche' il  recupero  dei  minorati  fisici  e
          mentali; 
                  17)  cooperazione,  compresa  la  vigilanza   sulle
          cooperative; 
                  18) edilizia residenziale pubblica; 
                  19) toponomastica; 
                  20) servizi antincendi; 
                  21) annona; 
                  22) opere di prevenzione e soccorso  per  calamita'
          naturali.».