La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
Modifica all'articolo 5
della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al numero 18) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, le parole: «edilizia popolare» sono sostituite
dalle seguenti: «edilizia residenziale pubblica».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 - Con l'osservanza dei limiti generali
indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle
singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle
seguenti materie:
1)
2) disciplina del referendum previsto negli
articoli 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista
nell'articolo 51;
4) (abrogato);
5);
6) istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse
regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle
Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o
regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche
nella Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere
locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo
economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilita' non
riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali
della Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva
alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed
ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e
mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle
cooperative;
18) edilizia residenziale pubblica;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamita'
naturali.».