IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
L'AUTORITA' POLITICA
DELEGATA IN MATERIA DI SPORT
Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi
eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di
sport», e in particolare l'art. 9-ter, recante «Disposizioni urgenti
per le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA Euro
2032" e in materia di impianti sportivi»;
Visto in particolare, il comma 4 del predetto art. 9-ter, che
demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
l'autorita' politica delegata in materia di sport, di stabilire, «in
deroga alle procedure di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza,
l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai
sensi del comma 2 dello stesso art. 9-ter, al fine di individuare
condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e
sicurezza pubblica nonche' di sicurezza antincendi equivalenti a
quelli previsti dalla normativa vigente»;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo regolamento
di esecuzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse e tutela della correttezza nello
svolgimento di manifestazioni sportive»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche», convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per
la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della
normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti
sportivi e, in particolare, l'art. 8, che prevede l'emanazione di un
regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n.
261, «Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio
da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e
trattenimento»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante
«Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi», come modificato e integrato dai decreti del Ministro
dell'interno 6 giugno 2005 e 13 agosto 2024;
Visti i decreti del Ministro dell'interno 26 giugno 1984,
concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei
materiali ai fini della prevenzione incendi», 10 marzo 2005,
concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da
costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il
requisito della sicurezza in caso d'incendio», e 3 agosto 2015,
recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
come modificati dal decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre
2022;
Visti i due decreti del Ministro dell'interno 6 giugno 2005,
recanti, rispettivamente, «Modalita' per l'installazione di sistemi
di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore
alle diecimila unita', in occasione di competizioni sportive
riguardanti il gioco del calcio», e «Modalita' per l'emissione,
distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi
di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di
competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»;
Visti i decreti del Ministro dell'interno 16 febbraio e 9 marzo
2007, recanti, rispettivamente, «Classificazione di resistenza al
fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione», e
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012,
recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, di
modifica del decreto 8 agosto 2007 e recante «Organizzazione e
servizio degli steward negli impianti sportivi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2021,
recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed
in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3,
lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 8»;
Considerato al fine di assicurare la conformita' delle sedi
italiane designate per ospitare il campionato europeo di calcio «UEFA
Euro 2032», anche quanto contenuto nei regolamenti e nelle linee
guida emanati dalla «UEFA» per la valutazione di conformita' delle
sedi ospitanti la predetta competizione europea, tra cui «UEFA
Tournament Requirements of the 2032 UEFA European Championship»,
«UEFA Stadium Infrastructure Regulations», «UEFA Safety and Security
Regulations», «UEFA Accessibility Guidelines» e «UEFA Sustainable
Infrastructure Guidelines», nonche' quanto previsto dalla Convenzione
del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di
sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di
calcio ed altri eventi sportivi (c.d. «Convenzione di Saint-Denis»),
presentata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 e ratificata dall'Italia il
18 novembre 2020, integrata dalla raccomandazione Rec (2021)1;
Rilevata la necessita' di dare tempestiva attuazione al disposto di
cui al predetto comma 4 del citato decreto-legge n. 96 del 2025,
stabilendo specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accesso e
l'esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali allo
svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA
Euro 2032»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce specifiche norme tecniche per la
sicurezza, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi
individuati ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 30 giugno
2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2025, n. 119.
2. Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli
impianti sportivi di nuova costruzione.
3. Le presenti disposizioni sono applicabili, altresi', agli
impianti sportivi di cui al comma 1 gia' esistenti e adibiti a tale
uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nonche' ai progetti
relativi agli impianti sportivi di cui al predetto comma che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati gia'
approvati dal comune o da altro ente pubblico competente, anche se i
lavori di ammodernamento o nuova costruzione non siano ancora
iniziati.
4. I suddetti complessi o impianti sportivi, che nel seguito sono
denominati «impianti sportivi» e che nell'ambito delle specifiche
norme tecniche contenute nell'allegato di cui all'art. 2 sono
indicati anche come «stadi», devono essere conformi, oltre che alle
disposizioni di cui al presente decreto, anche ai regolamenti del
Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. e della Federazione
italiana giuoco calcio - F.I.G.C.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, al fine di rendere gli
impianti di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti previsti in fase
di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato
europeo di calcio «UEFA Euro 2032», le specifiche norme tecniche
stabilite dal presente decreto sono implementate, compatibilmente con
i livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi di
cui all'art. 2, in modo da corrispondere ai presupposti per la
valutazione di conformita' delle sedi italiane ospitanti la
competizione europea anzidetta, come previsti anche nei regolamenti e
nelle linee guida emanati dalla «Union of European Football
Associations (UEFA)» e rilevanti ai fini della predetta valutazione
di conformita'.