IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        L'AUTORITA' POLITICA 
                    DELEGATA IN MATERIA DI SPORT 
 
  Visto il decreto-legge 30  giugno  2025,  n.  96,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   2025,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi
eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di
sport», e in particolare l'art. 9-ter, recante «Disposizioni  urgenti
per le opere necessarie al campionato europeo di  calcio  "UEFA  Euro
2032" e in materia di impianti sportivi»; 
  Visto in particolare, il comma  4  del  predetto  art.  9-ter,  che
demanda a un decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con
l'autorita' politica delegata in materia di sport, di stabilire,  «in
deroga alle procedure di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 38, specifiche norme  tecniche  per  la  sicurezza,
l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai
sensi del comma 2 dello stesso art. 9-ter,  al  fine  di  individuare
condizioni e prescrizioni tali da  assicurare  livelli  di  ordine  e
sicurezza pubblica nonche'  di  sicurezza  antincendi  equivalenti  a
quelli previsti dalla normativa vigente»; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il  relativo  regolamento
di esecuzione; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401,  recante  «Interventi  nel
settore del giuoco e delle scommesse e tutela della correttezza nello
svolgimento di manifestazioni sportive»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2003,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti per  contrastare  i  fenomeni  di  violenza  in
occasione di competizioni sportive», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto-legge 8  febbraio  2007,  n.  8,  recante  «Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di  violenza
connessi a competizioni calcistiche», convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2021,  n.  38,  recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza  per
la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  sportivi  e   della
normativa in materia di  ammodernamento  o  costruzione  di  impianti
sportivi e, in particolare, l'art. 8, che prevede l'emanazione di  un
regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  «Regolamento  recante  semplificazione  della  disciplina   dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  22  febbraio  1996,  n.
261, «Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza  antincendio
da  parte  dei  Vigili  del  fuoco  sui  luoghi   di   spettacolo   e
trattenimento»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo  1996,  recante
«Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti
sportivi», come modificato  e  integrato  dai  decreti  del  Ministro
dell'interno 6 giugno 2005 e 13 agosto 2024; 
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'interno  26   giugno   1984,
concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei
materiali  ai  fini  della  prevenzione  incendi»,  10  marzo   2005,
concernente  «Classi  di  reazione  al  fuoco  per  i   prodotti   da
costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e'  prescritto  il
requisito della sicurezza in  caso  d'incendio»,  e  3  agosto  2015,
recante «Approvazione di norme tecniche di  prevenzione  incendi,  ai
sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139»,
come modificati dal decreto  del  Ministro  dell'interno  14  ottobre
2022; 
  Visti i due  decreti  del  Ministro  dell'interno  6  giugno  2005,
recanti, rispettivamente, «Modalita' per l'installazione  di  sistemi
di videosorveglianza negli impianti sportivi  di  capienza  superiore
alle  diecimila  unita',  in  occasione  di   competizioni   sportive
riguardanti il gioco  del  calcio»,  e  «Modalita'  per  l'emissione,
distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti  sportivi
di  capienza  superiore  alle  diecimila  unita',  in  occasione   di
competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»; 
  Visti i decreti del Ministro dell'interno 16  febbraio  e  9  marzo
2007, recanti, rispettivamente,  «Classificazione  di  resistenza  al
fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione», e
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  20  dicembre  2012,
recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per  gli  impianti  di
protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle   attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  13  agosto  2019,  di
modifica del decreto  8  agosto  2007  e  recante  «Organizzazione  e
servizio degli steward negli impianti sportivi»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  2  settembre  2021,
recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed
in  emergenza  e  caratteristiche   dello   specifico   servizio   di
prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3,
lettera a), punto 4 e lettera b) del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 8»; 
  Considerato  al  fine  di  assicurare  la  conformita'  delle  sedi
italiane designate per ospitare il campionato europeo di calcio «UEFA
Euro 2032», anche quanto contenuto  nei  regolamenti  e  nelle  linee
guida emanati dalla «UEFA» per la valutazione  di  conformita'  delle
sedi ospitanti  la  predetta  competizione  europea,  tra  cui  «UEFA
Tournament Requirements of  the  2032  UEFA  European  Championship»,
«UEFA Stadium Infrastructure Regulations», «UEFA Safety and  Security
Regulations», «UEFA Accessibility  Guidelines»  e  «UEFA  Sustainable
Infrastructure Guidelines», nonche' quanto previsto dalla Convenzione
del Consiglio d'Europa  su  un  approccio  integrato  in  materia  di
sicurezza fisica, sicurezza pubblica e  assistenza  alle  partite  di
calcio ed altri eventi sportivi (c.d. «Convenzione di  Saint-Denis»),
presentata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 e ratificata dall'Italia il
18 novembre 2020, integrata dalla raccomandazione Rec (2021)1; 
  Rilevata la necessita' di dare tempestiva attuazione al disposto di
cui al predetto comma 4 del citato  decreto-legge  n.  96  del  2025,
stabilendo specifiche norme tecniche per la  sicurezza,  l'accesso  e
l'esercizio  degli  impianti  sportivi   ritenuti   funzionali   allo
svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio  «UEFA
Euro 2032»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce specifiche norme tecniche per  la
sicurezza, l'accessibilita' e  l'esercizio  degli  impianti  sportivi
individuati ai sensi dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  30  giugno
2025, n. 96, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2025, n. 119. 
  2. Sono soggetti alle  presenti  disposizioni  i  complessi  e  gli
impianti sportivi di nuova costruzione. 
  3.  Le  presenti  disposizioni  sono  applicabili,  altresi',  agli
impianti sportivi di cui al comma 1 gia' esistenti e adibiti  a  tale
uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nonche' ai  progetti
relativi agli impianti sportivi di cui al predetto  comma  che,  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  siano  stati  gia'
approvati dal comune o da altro ente pubblico competente, anche se  i
lavori  di  ammodernamento  o  nuova  costruzione  non  siano  ancora
iniziati. 
  4. I suddetti complessi o impianti sportivi, che nel  seguito  sono
denominati «impianti sportivi» e  che  nell'ambito  delle  specifiche
norme  tecniche  contenute  nell'allegato  di  cui  all'art.  2  sono
indicati anche come «stadi», devono essere conformi, oltre  che  alle
disposizioni di cui al presente decreto,  anche  ai  regolamenti  del
Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. e  della  Federazione
italiana giuoco calcio - F.I.G.C. 
  5. Fermo quanto previsto dal  comma  4,  al  fine  di  rendere  gli
impianti di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti previsti in  fase
di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale  del  campionato
europeo di calcio «UEFA Euro  2032»,  le  specifiche  norme  tecniche
stabilite dal presente decreto sono implementate, compatibilmente con
i livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi di
cui all'art. 2, in  modo  da  corrispondere  ai  presupposti  per  la
valutazione  di  conformita'  delle  sedi   italiane   ospitanti   la
competizione europea anzidetta, come previsti anche nei regolamenti e
nelle  linee  guida  emanati  dalla  «Union  of   European   Football
Associations (UEFA)» e rilevanti ai fini della  predetta  valutazione
di conformita'.