IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno
2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto dell'Autorita' politica con delega alle pari
opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento
per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio
2019, n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata nominata
Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al
Ministro senza portafoglio, on. Maria Eugenia Roccella, e' stato
conferito l'incarico per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, con il quale al Ministro per la famiglia, la natalita'
e le pari opportunita', on. Maria Eugenia Roccella, sono delegate le
funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia in
materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza, e
pari opportunita';
Visto l'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(2025-2027), adottato in data 16 settembre 2025 con decreto della
Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';
Tenuto conto che la prosecuzione della validita' del Piano, oltre
il termine del 31 dicembre 2023, e' stata oggetto di specifica
informativa al Consiglio dei ministri da parte della Ministra per la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nella seduta del 28
dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed, in particolare
l'art. 26-bis che prevede che in considerazione dell'estensione del
fenomeno della violenza di genere anche inconseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla
violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per
contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori
di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite
dispesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al
potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'art. 1,
comma 188, che prevede che «Al fine di dare concreta attuazione a
quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalita' previste dal citato
art. 26-bis»;
Visto il decreto 26 settembre 2022 recante «Ripartizione delle
risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti
agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di
violenza - Annualita' 2022»;
Visto il decreto 23 novembre 2023 recante «Ripartizione delle
risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti
agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di
violenza - Annualita' 2023»;
Visto il decreto 28 novembre 2024 recante «Ripartizione delle
risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti
agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di
violenza - Annualita' 2024»;
Preso atto della comunicazione pervenuta via pec in data 10
novembre 2025 del coordinamento tecnico della Commissione politiche
sociali con la quale sono stati forniti i dati aggiornati suddivisi
per regioni rispetto al numero di Centri per uomini autori di
violenza (CUAV);
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere
accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in
ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute
modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di
applicazione;
Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412
che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non
occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome
di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da
attribuire;
Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alle finalita' di cui al citato art. 26-bis del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 e al presente decreto, ai sensi dello statuto
speciale e delle relative norme di attuazione;
Vista l'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR,
ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza
(C.U.A.V);
Vista l'intesa del 25 gennaio 2024, n. 24/07/SR09/C8, che ha
prorogato di ulteriori diciotto mesi il periodo transitorio per
l'adeguamento ai requisiti dell'intesa 14 settembre 2022;
Vista l'intesa rep. atti n. 142/CSR del 30 luglio 2025 con la quale
e' posticipato di ulteriori dodici mesi il periodo transitorio
previsto dall'art. 12 dell'intesa rep. atti n. 184/CSR del 14
settembre 2022, gia' prorogato dall'intesa rep. atti n. 9/CSR del 25
gennaio 2024, al fine di consentire la conclusione dei lavori del
tavolo tecnico tra Governo e regioni, attivato a seguito della citata
intesa del 25 gennaio 2024;
Visto il decreto 22 gennaio 2025, recante «Disciplina dei criteri e
delle modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e
delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero
destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di
violenza domestica», in attuazione dell'art. 18 della legge 24
novembre 2023, n. 168, recante «Riconoscimento e attivita' degli enti
e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati
agli autori di reato», che prevede, fra l'altro, che ai fini e per
gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e
282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale,
«il Ministro della giustizia e l'Autorita' politica delegata per le
pari opportunita' stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le
modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle
associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati
agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza
domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attivita'
dei medesimi enti e associazioni»;
Tenuto conto che alla data di adozione del presente decreto, nelle
more dell'avvio della procedura di accreditamento dei C.U.A.V. di cui
sara' dato apposito avviso pubblico nel sito www.giustizia.it deve
intendersi in vigore la disciplina transitoria di cui all'art. 17,
comma 1 del decreto interministeriale del 22 gennaio 2025, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025, ai sensi del quale:
«In sede di prima applicazione e nelle more dell'adeguamento ai
requisiti e alle condizioni di esercizio di cui all'art. 9, i
C.U.A.V. iscritti nell'elenco e/o registro regionale dei C.U.A.V. e
gli altri enti o associazioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, risultano gia' operanti sulla base di specifici
protocolli sottoscritti con l'autorita' giudiziaria nel quadro
dell'art. 165, quinto comma, del codice penale ovvero sulla base
degli accordi previsti nel quadro di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono continuare ad organizzare
i percorsi di recupero e i programmi di prevenzione di cui al
presente decreto non oltre il termine del periodo transitorio
previsto dall'art. 12 dell'intesa, come modificato dall'art. 1
dell'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, acquisita in data 25 gennaio 2024, in rep. atti n.
9/CSR»;
Visto il parere reso in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano in data 10 settembre 2025 (rep. atti n. 157/CSR del 10
settembre 2025) sullo schema di decreto del Ministro della giustizia
e della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
concernente: «Modifica della disciplina transitoria di cui al decreto
del 22 gennaio 2025, recante disciplina dei criteri e delle modalita'
per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle
associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati
agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza
domestica» con il quale e' stato prorogato il termine previsto dalla
disposizione transitoria del citato decreto interministeriale 22
gennaio 2025, adeguandolo al termine stabilito dalla succitata intesa
rep. atti n. 142/CSR del 30 luglio 2025;
Visto l'art. 1, comma 662 della citata legge n. 234 del 2021 che
prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede
annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni le
risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'» per le finalita' ivi previste;
Ravvisata, quindi, l'opportunita' di stabilire una quota standard
minima di assegnazione per quelle regioni, oltre al criterio della
popolazione, che non hanno comunicato di non disporre di alcun centro
sul territorio attribuendo, ai soli fini della ripartizione di cui al
presente decreto, un numero pari a uno (1);
Ritenuto di procedere alla ripartizione delle risorse stanziate per
l'esercizio finanziario 2025 ai sensi dei citati art. 26-bis del
decreto-legge n. 104 del 2020, dell'art. 1, comma 188 della legge n.
213 del 2023 e sulla base della procedura prevista nella citata legge
n. 234 del 2021, art. 1, comma 662, tra le regioni, come individuate
secondo la tabella 1, parte integrante del presente decreto, per la
somma complessiva di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), gravante
sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di
responsabilita' 8, capitolo di spesa 496;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 29 dicembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Ambito e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra le regioni
le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2025, in base ai
criteri indicati nei successivi articoli, di cui all'art. 26-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 1, comma 188 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ai sensi dell'art. 1, comma 662
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui
al presente decreto, si applicano le definizioni e i requisiti
previsti dall'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n.
184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di
violenza, e successive modificazioni.