IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, 
                 LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  143  del  20  giugno
2024; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto  dell'Autorita'  politica  con  delega  alle  pari
opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento
per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio
2019, n. 880; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale l'on. Eugenia Maria  Roccella  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il  quale  al
Ministro senza portafoglio, on.  Maria  Eugenia  Roccella,  e'  stato
conferito  l'incarico  per  la  famiglia,  la  natalita'  e  le  pari
opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, con il quale al Ministro per la famiglia, la natalita'
e le pari opportunita', on. Maria Eugenia Roccella, sono delegate  le
funzioni del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  in
materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e  adolescenza,  e
pari opportunita'; 
  Visto l'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la  violenza  domestica
(2025-2027), adottato in data 16 settembre  2025  con  decreto  della
Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; 
  Tenuto conto che la prosecuzione della validita' del  Piano,  oltre
il termine del 31  dicembre  2023,  e'  stata  oggetto  di  specifica
informativa al Consiglio dei ministri da parte della Ministra per  la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nella  seduta  del  28
dicembre 2023; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
per il sostegno e  il  rilancio  dell'economia»  ed,  in  particolare
l'art. 26-bis che prevede che in considerazione  dell'estensione  del
fenomeno della violenza di genere anche inconseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di  assicurare  la  tutela  dalla
violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per
contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli  uomini  autori
di violenza, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2020.  Le  predette  risorse  sono  destinate,  nel  limite
dispesa   autorizzato,   esclusivamente    all'istituzione    e    al
potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'art.  1,
comma 188, che prevede che «Al fine di  dare  concreta  attuazione  a
quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, il Fondo per le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita', di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalita' previste dal  citato
art. 26-bis»; 
  Visto il decreto 26  settembre  2022  recante  «Ripartizione  delle
risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti
agli uomini autori di violenza e dei  centri  per  uomini  autori  di
violenza - Annualita' 2022»; 
  Visto il decreto  23  novembre  2023  recante  «Ripartizione  delle
risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti
agli uomini autori di violenza e dei  centri  per  uomini  autori  di
violenza - Annualita' 2023»; 
  Visto il decreto  28  novembre  2024  recante  «Ripartizione  delle
risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti
agli uomini autori di violenza e dei  centri  per  uomini  autori  di
violenza - Annualita' 2024»; 
  Preso atto  della  comunicazione  pervenuta  via  pec  in  data  10
novembre 2025 del coordinamento tecnico della  Commissione  politiche
sociali con la quale sono stati forniti i dati  aggiornati  suddivisi
per regioni rispetto  al  numero  di  Centri  per  uomini  autori  di
violenza (CUAV); 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
202412 del  19  luglio  2023  con  la  quale  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in
ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109
della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  alla  luce  delle  avvenute
modifiche,  nel  corso  degli  anni,  delle  relative  modalita'   di
applicazione; 
  Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare  n.  202412
che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente  decreto  non
occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province  autonome
di Trento e Bolzano, ai  soli  fini  del  calcolo  delle  risorse  da
attribuire; 
  Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alle finalita' di cui al citato  art.  26-bis  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104 e al presente decreto,  ai  sensi  dello  statuto
speciale e delle relative norme di attuazione; 
  Vista l'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti  n.  184/CSR,
ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  tra
il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano
sui requisiti  minimi  dei  centri  per  uomini  autori  di  violenza
(C.U.A.V); 
  Vista l'intesa del  25  gennaio  2024,  n.  24/07/SR09/C8,  che  ha
prorogato di ulteriori  diciotto  mesi  il  periodo  transitorio  per
l'adeguamento ai requisiti dell'intesa 14 settembre 2022; 
  Vista l'intesa rep. atti n. 142/CSR del 30 luglio 2025 con la quale
e' posticipato  di  ulteriori  dodici  mesi  il  periodo  transitorio
previsto dall'art.  12  dell'intesa  rep.  atti  n.  184/CSR  del  14
settembre 2022, gia' prorogato dall'intesa rep. atti n. 9/CSR del  25
gennaio 2024, al fine di consentire la  conclusione  dei  lavori  del
tavolo tecnico tra Governo e regioni, attivato a seguito della citata
intesa del 25 gennaio 2024; 
  Visto il decreto 22 gennaio 2025, recante «Disciplina dei criteri e
delle modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e
delle associazioni abilitati  ad  organizzare  percorsi  di  recupero
destinati agli autori dei reati di violenza  contro  le  donne  e  di
violenza domestica»,  in  attuazione  dell'art.  18  della  legge  24
novembre 2023, n. 168, recante «Riconoscimento e attivita' degli enti
e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero  destinati
agli autori di reato», che prevede, fra l'altro, che ai  fini  e  per
gli effetti degli articoli 165, quinto comma,  del  codice  penale  e
282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di  procedura  penale,
«il Ministro della giustizia e l'Autorita' politica delegata  per  le
pari opportunita' stabiliscono, con proprio decreto, i criteri  e  le
modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle
associazioni abilitati a organizzare percorsi di  recupero  destinati
agli autori dei reati di violenza  contro  le  donne  e  di  violenza
domestica e adottano linee guida per  lo  svolgimento  dell'attivita'
dei medesimi enti e associazioni»; 
  Tenuto conto che alla data di adozione del presente decreto,  nelle
more dell'avvio della procedura di accreditamento dei C.U.A.V. di cui
sara' dato apposito avviso pubblico nel  sito  www.giustizia.it  deve
intendersi in vigore la disciplina transitoria di  cui  all'art.  17,
comma 1 del decreto interministeriale del 22 gennaio 2025, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025, ai  sensi  del  quale:
«In sede di prima  applicazione  e  nelle  more  dell'adeguamento  ai
requisiti e alle  condizioni  di  esercizio  di  cui  all'art.  9,  i
C.U.A.V. iscritti nell'elenco e/o registro regionale dei  C.U.A.V.  e
gli altri enti o associazioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, risultano gia' operanti  sulla  base  di  specifici
protocolli  sottoscritti  con  l'autorita'  giudiziaria  nel   quadro
dell'art. 165, quinto comma, del  codice  penale  ovvero  sulla  base
degli accordi previsti nel quadro di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono continuare ad organizzare
i percorsi di recupero  e  i  programmi  di  prevenzione  di  cui  al
presente  decreto  non  oltre  il  termine  del  periodo  transitorio
previsto  dall'art.  12  dell'intesa,  come  modificato  dall'art.  1
dell'intesa tra il Governo, le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, acquisita in data 25 gennaio 2024, in rep. atti  n.
9/CSR»; 
  Visto il parere  reso  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano in data 10 settembre 2025 (rep. atti  n.  157/CSR  del  10
settembre 2025) sullo schema di decreto del Ministro della  giustizia
e della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
concernente: «Modifica della disciplina transitoria di cui al decreto
del 22 gennaio 2025, recante disciplina dei criteri e delle modalita'
per  il  riconoscimento  e  l'accreditamento  degli  enti   e   delle
associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero  destinati
agli autori dei reati di violenza  contro  le  donne  e  di  violenza
domestica» con il quale e' stato prorogato il termine previsto  dalla
disposizione transitoria  del  citato  decreto  interministeriale  22
gennaio 2025, adeguandolo al termine stabilito dalla succitata intesa
rep. atti n. 142/CSR del 30 luglio 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 662 della citata legge n. 234  del  2021  che
prevede che il Ministro delegato per  le  pari  opportunita',  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  provvede
annualmente, con proprio decreto,  a  ripartire  tra  le  regioni  le
risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e  alle  pari
opportunita'» per le finalita' ivi previste; 
  Ravvisata, quindi, l'opportunita' di stabilire una  quota  standard
minima di assegnazione per quelle regioni, oltre  al  criterio  della
popolazione, che non hanno comunicato di non disporre di alcun centro
sul territorio attribuendo, ai soli fini della ripartizione di cui al
presente decreto, un numero pari a uno (1); 
  Ritenuto di procedere alla ripartizione delle risorse stanziate per
l'esercizio finanziario 2025 ai sensi  dei  citati  art.  26-bis  del
decreto-legge n. 104 del 2020, dell'art. 1, comma 188 della legge  n.
213 del 2023 e sulla base della procedura prevista nella citata legge
n. 234 del 2021, art. 1, comma 662, tra le regioni, come  individuate
secondo la tabella 1, parte integrante del presente decreto,  per  la
somma complessiva di euro 5.000.000,00  (cinquemilioni/00),  gravante
sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,  centro  di
responsabilita' 8, capitolo di spesa 496; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, nella seduta del 29 dicembre 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Ambito e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra  le  regioni
le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'  stanziate  per  l'anno  2025,  in  base  ai
criteri indicati nei successivi articoli, di cui all'art. 26-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  all'art.  1,  comma  188  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ai  sensi  dell'art.  1,  comma  662
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di  cui
al presente decreto,  si  applicano  le  definizioni  e  i  requisiti
previsti dall'intesa  del  14  settembre  2022,  repertorio  atti  n.
184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sui  requisiti  minimi  dei  centri  per  uomini  autori  di
violenza, e successive modificazioni.