LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, 
                 LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  16
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  con  delega  alle  pari  opportunita'  dell'8
aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, al  n.
880, concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per  le
pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 con il quale cui e' stata nominato  Ministro  senza  portafoglio
l'on. Eugenia Maria Roccella; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi  ai  ministri  senza
portafogli» con il quale all'on.  Eugenia  Maria  Roccella  e'  stato
conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalita'  e  le
pari opportunita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre  2022  recante  «Delega  di  funzioni  al   Ministro   senza
portafoglio on. Eugenia Maria Roccella»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2025 e per il triennio 2025-2027»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207,  recante  il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2025  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante:  «Misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»,  e,   in
particolare, l'art. 22 che istituisce nello stato di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo denominato  «Fondo  per  la  formazione  personale
delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di
attivita' di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro
che svolgono attivita'  nell'ambito  domestico,  in  via  prioritaria
delle donne, senza vincolo di subordinazione  e  a  titolo  gratuito,
finalizzate  alla  cura  delle  persone  e  dell'ambiente  domestico,
iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'art.  7
della legge  3  dicembre  1999,  n.  493,  con  particolare  riguardo
all'acquisizione di competenze digitali,  funzionali  all'inserimento
lavorativo e alla valorizzazione delle attivita' di cura; 
  Visto il decreto  del  16  dicembre  2020  dell'autorita'  politica
pro-tempore, con il  quale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di riparto del «Fondo per  la  formazione  personale  delle
casalinghe e dei casalinghi», istituito ai sensi dell'art. 22,  comma
1,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  nel  quale,  come
previsto all'art. 3, comma 2, del citato  decreto  «si  provvede,  ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  un  avviso
pubblico che individua i criteri e le modalita' di assegnazione delle
risorse agli enti di cui all'art. 2»; 
  Visto il decreto del 15 dicembre 2021 del Capo del Dipartimento per
le pari opportunita' protempore, con  il  quale,  in  attuazione  del
predetto decreto del 16 dicembre 2020, e' stato approvato,  ai  sensi
dell'art. 12 della legge n. 241/1990, un avviso pubblico  finalizzato
alla selezione di enti pubblici e privati  per  la  realizzazione  di
interventi  formativi  rivolti  a  coloro  che   svolgono   attivita'
nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza  vincolo
di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate  alla  cura  delle
persone   e   dell'ambiente   domestico,    iscritte    e    iscritti
all'assicurazione obbligatoria  di  cui  all'art.  7  della  legge  3
dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo  all'acquisizione  di
competenze digitali, funzionali  all'inserimento  lavorativo  e  alla
valorizzazione delle attivita' di cura; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN  del  13  luglio  2021  notificata
all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021, che inserisce tra  le  priorita'  trasversali  la
dimensione della parita' di genere e, nella missione 5,  prevede  uno
specifico investimento per sostenere l'imprenditorialita' femminile e
i  progetti  sull'housing  sociale  quali  strumenti  per  ridurre  i
contesti di marginalita' estrema e a rischio di violenza  che  vedono
maggiormente esposte le donne; 
  Vista la Strategia nazionale per la parita' di genere  (2021-2026),
presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto  2021  dal  Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia p.t.,  previa  informativa  in
sede di Conferenza unificata che  prevende  nell'ambito  del  dominio
«Competenze»,  l'azione  di  «Organizzazione  da  parte  degli   enti
pubblici di corsi pubblici e gratuiti di alfabetizzazione digitale  e
informatica post-scolastica. Erogazione da parte di enti  locali  (ad
es., comuni, regioni, centri per l'impiego) di corsi e  attivita'  di
alfabetizzazione digitale, informatica e finanziaria (ad es., uso dei
principali  software,  uso  dei  social  media,  nozioni  di  finanza
personale  di  base)  svolti  all'interno  di   strutture   pubbliche
esistenti (ad es., laboratori di informatica delle scuole pubbliche),
con valutazione di possibili meccanismi premianti per  promuovere  la
frequenza di selezionate categorie  (donne  senza  lavoro,  donne  in
congedo di maternita', donne che  vorrebbero  migliorare  la  propria
posizione lavorativa, ...).»,  ed  inoltre,  nel  quadro  complessivo
della Strategia, si sostiene  che  il  fenomeno  della  violenza  «e'
strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini
e donne e vi e' piena consapevolezza di come l'empowerment  femminile
costituisca uno degli assi portanti della  strategia  di  prevenzione
della violenza»; 
  Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5, comma 1,
del citato decreto-legge n. 93/2013 che prevede  che  «Il  Presidente
del Consiglio dei ministri o l'autorita'  politica  delegata  per  le
pari opportunita', anche  avvalendosi  del  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita',  di  cui  all'art.  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  elabora,  con  il
contributo delle amministrazioni interessate, delle  associazioni  di
donne  impegnate  nella  lotta  contro  la  violenza  e  dei   centri
antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del  parere  in  sede  di
Conferenza  unificata,  un  Piano  strategico  nazionale  contro   la
violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza  domestica,  di
seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia
con gli obiettivi della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata
ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la  violenza  domestica
(2025-2027), adottato in data 16 settembre  2025  con  decreto  della
Ministra per la famiglia, la natalita' e  le  pari  opportunita'  che
continua ad investire  sull'Asse  «Prevenzione»  inteso  anche  quale
elemento di cerniera, in una logica di integrazione, con le politiche
per la parita' di genere e l'empowerment femminile, leva fondamentale
per far si' che le donne possano vivere libere dalla violenza; 
  Ritenuto   opportuno,   alla   luce   dei   risultati   dell'avviso
summenzionato, rafforzare l'efficacia applicativa  dell'art.  22  del
citato decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  anche  mediante  la
diffusione a livello territoriale degli interventi e delle iniziative
formativi  rivolti  a  coloro  che  svolgono  attivita'   nell'ambito
domestico,  in  via  prioritaria  delle  donne,  senza   vincolo   di
subordinazione e a  titolo  gratuito,  finalizzate  alla  cura  delle
persone   e   dell'ambiente   domestico,    iscritte    e    iscritti
all'assicurazione obbligatoria  di  cui  all'art.  7  della  legge  3
dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo  all'acquisizione  di
competenze digitali, funzionali  all'inserimento  lavorativo  e  alla
valorizzazione delle attivita' di cura; 
  Tenuto conto delle competenze attribuite alle regioni in materia di
formazione professionale e che, pertanto, le stesse  provvedono  alla
pianificazione e all'organizzazione dei  servizi  di  orientamento  e
formazione al lavoro, secondo  le  esigenze  specifiche  del  proprio
territorio; 
  Valutato, pertanto, di procedere a ridefinire i criteri di  riparto
e le modalita' di utilizzo del predetto fondo, ripartendo tra le  tra
le  regioni  le  risorse  assegnate  dal  suddetto  art.  22  per  le
annualita' 2023-2025 e ancora disponibili, pari a 5.748.602,36  euro,
in analogia alla procedura prevista dal citato art. 5, comma  3,  del
decreto-legge n. 93/2013 che,  in  particolare,  al  secondo  periodo
prevede che le risorse destinate alle azioni a titolarita'  regionale
siano  ripartite  annualmente  tra  le  regioni  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, con il provvedimento di cui al comma  2  dell'art.  5-bis
del decreto n. 93/2013; 
  Visto il decreto interministeriale del 2  aprile  2025,  registrato
alla Corte dei conti il 5 maggio 2025  -  n.  500,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  S.O.  n.  120  del  26
maggio 2025 del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  riparto
delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali; 
  Ritenuto di avvalersi delle percentuali  aggiornate  stabilite  nel
citato decreto interministeriale 2 aprile 2025 ai  fini  del  riparto
delle risorse, di cui al presente decreto, destinate  alle  azioni  a
titolarita' regionale; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio  2011  che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
202412 del  19  luglio  2023  con  la  quale  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in
ordine all'attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce  delle  avvenute
modifiche,  nel  corso  degli  anni,  delle  relative  modalita'   di
applicazione; 
  Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alle finalita' di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del  decreto-legge
n. 93/2013, nonche' a quelle del presente  decreto,  ai  sensi  dello
statuto speciale e delle relative norme di attuazione; 
  Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n.  202412,
che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente  decreto  non
occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province  autonome
di Trento e Bolzano, ai  soli  fini  del  calcolo  delle  risorse  da
attribuire; 
  Acquisita in  data  29  dicembre  2025  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 8,  comma  6,  della
legge 5 giugno 2003, n. 131; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito di intervento 
 
  1. Con il presente decreto si provvede a ridefinire i criteri e  le
modalita' di riparto delle  risorse  del  «Fondo  per  la  formazione
personale delle casalinghe e dei casalinghi» di cui all'art.  22  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  riferite  alle  annualita'
2023-2025.