LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16
concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunita' dell'8
aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, al n.
880, concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le
pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022 con il quale cui e' stata nominato Ministro senza portafoglio
l'on. Eugenia Maria Roccella;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai ministri senza
portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella e' stato
conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio on. Eugenia Maria Roccella»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
2025 e per il triennio 2025-2027»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e, in
particolare, l'art. 22 che istituisce nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo denominato «Fondo per la formazione personale
delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di
attivita' di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro
che svolgono attivita' nell'ambito domestico, in via prioritaria
delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito,
finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico,
iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7
della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo
all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento
lavorativo e alla valorizzazione delle attivita' di cura;
Visto il decreto del 16 dicembre 2020 dell'autorita' politica
pro-tempore, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le
modalita' di riparto del «Fondo per la formazione personale delle
casalinghe e dei casalinghi», istituito ai sensi dell'art. 22, comma
1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel quale, come
previsto all'art. 3, comma 2, del citato decreto «si provvede, ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con un avviso
pubblico che individua i criteri e le modalita' di assegnazione delle
risorse agli enti di cui all'art. 2»;
Visto il decreto del 15 dicembre 2021 del Capo del Dipartimento per
le pari opportunita' protempore, con il quale, in attuazione del
predetto decreto del 16 dicembre 2020, e' stato approvato, ai sensi
dell'art. 12 della legge n. 241/1990, un avviso pubblico finalizzato
alla selezione di enti pubblici e privati per la realizzazione di
interventi formativi rivolti a coloro che svolgono attivita'
nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo
di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle
persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti
all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7 della legge 3
dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di
competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla
valorizzazione delle attivita' di cura;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata
all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorita' trasversali la
dimensione della parita' di genere e, nella missione 5, prevede uno
specifico investimento per sostenere l'imprenditorialita' femminile e
i progetti sull'housing sociale quali strumenti per ridurre i
contesti di marginalita' estrema e a rischio di violenza che vedono
maggiormente esposte le donne;
Vista la Strategia nazionale per la parita' di genere (2021-2026),
presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia p.t., previa informativa in
sede di Conferenza unificata che prevende nell'ambito del dominio
«Competenze», l'azione di «Organizzazione da parte degli enti
pubblici di corsi pubblici e gratuiti di alfabetizzazione digitale e
informatica post-scolastica. Erogazione da parte di enti locali (ad
es., comuni, regioni, centri per l'impiego) di corsi e attivita' di
alfabetizzazione digitale, informatica e finanziaria (ad es., uso dei
principali software, uso dei social media, nozioni di finanza
personale di base) svolti all'interno di strutture pubbliche
esistenti (ad es., laboratori di informatica delle scuole pubbliche),
con valutazione di possibili meccanismi premianti per promuovere la
frequenza di selezionate categorie (donne senza lavoro, donne in
congedo di maternita', donne che vorrebbero migliorare la propria
posizione lavorativa, ...).», ed inoltre, nel quadro complessivo
della Strategia, si sostiene che il fenomeno della violenza «e'
strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini
e donne e vi e' piena consapevolezza di come l'empowerment femminile
costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione
della violenza»;
Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5, comma 1,
del citato decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Il Presidente
del Consiglio dei ministri o l'autorita' politica delegata per le
pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il
contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di
donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri
antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di
seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia
con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata
ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(2025-2027), adottato in data 16 settembre 2025 con decreto della
Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' che
continua ad investire sull'Asse «Prevenzione» inteso anche quale
elemento di cerniera, in una logica di integrazione, con le politiche
per la parita' di genere e l'empowerment femminile, leva fondamentale
per far si' che le donne possano vivere libere dalla violenza;
Ritenuto opportuno, alla luce dei risultati dell'avviso
summenzionato, rafforzare l'efficacia applicativa dell'art. 22 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, anche mediante la
diffusione a livello territoriale degli interventi e delle iniziative
formativi rivolti a coloro che svolgono attivita' nell'ambito
domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di
subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle
persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti
all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7 della legge 3
dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di
competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla
valorizzazione delle attivita' di cura;
Tenuto conto delle competenze attribuite alle regioni in materia di
formazione professionale e che, pertanto, le stesse provvedono alla
pianificazione e all'organizzazione dei servizi di orientamento e
formazione al lavoro, secondo le esigenze specifiche del proprio
territorio;
Valutato, pertanto, di procedere a ridefinire i criteri di riparto
e le modalita' di utilizzo del predetto fondo, ripartendo tra le tra
le regioni le risorse assegnate dal suddetto art. 22 per le
annualita' 2023-2025 e ancora disponibili, pari a 5.748.602,36 euro,
in analogia alla procedura prevista dal citato art. 5, comma 3, del
decreto-legge n. 93/2013 che, in particolare, al secondo periodo
prevede che le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale
siano ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, con il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis
del decreto n. 93/2013;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2025, registrato
alla Corte dei conti il 5 maggio 2025 - n. 500, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.O. n. 120 del 26
maggio 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto
delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;
Ritenuto di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel
citato decreto interministeriale 2 aprile 2025 ai fini del riparto
delle risorse, di cui al presente decreto, destinate alle azioni a
titolarita' regionale;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
110783 del 17 gennaio 2011 che conferma l'esigenza di mantenere
accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in
ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute
modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di
applicazione;
Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alle finalita' di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del decreto-legge
n. 93/2013, nonche' a quelle del presente decreto, ai sensi dello
statuto speciale e delle relative norme di attuazione;
Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412,
che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non
occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome
di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da
attribuire;
Acquisita in data 29 dicembre 2025 l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131;
Decreta:
Art. 1
Ambito di intervento
1. Con il presente decreto si provvede a ridefinire i criteri e le
modalita' di riparto delle risorse del «Fondo per la formazione
personale delle casalinghe e dei casalinghi» di cui all'art. 22 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riferite alle annualita'
2023-2025.