IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
           alla ricostruzione nel territorio delle Regioni 
                  Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga  la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di  dichiarazione
dello stato di emergenza del 4 maggio  2023,  23  maggio  2023  e  25
maggio 2023, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di  dichiarazione
dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per
la Regione Emilia-Romagna; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  come,  a  sua
volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  luglio  2025,  n.  101,
recante  «Ulteriori   disposizioni   urgenti   per   affrontare   gli
straordinari  eventi  alluvionali  verificatisi  nei   territori   di
Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  e  gli  effetti   del   fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi  Flegrei,  nonche'  disposizioni  di
carattere  finanziario  in  materia  di  protezione  civile»  e,   in
particolare: 
    l'art.  20-bis,  commi  1  e  2,  secondo  cui   le   misure   di
ricostruzione  pubblica  si  applicano  ai  territori  delle  Regioni
Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  ricompresi  nell'allegato  1  al
medesimo decreto-legge, nonche' a quelli  delle  tre  regioni  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le  delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, nonche', limitatamente alla Regione Emilia-Romagna,  del
21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024; 
    l'art. 20-bis, comma 1-bis, che stabilisce che a decorrere dal 15
maggio 2025,  tutte  le  disposizioni  in  materia  di  ricostruzione
pubblica  e  privata  «si   applicano   anche   alle   attivita'   di
ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna  interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre
2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi  di  protezione
civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c),  del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, che sono disciplinati  e  realizzati,  fino  al  relativo
completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e  25  del
medesimo codice»; 
    l'art. 20-ter, comma 1, che prevede la nomina di  un  Commissario
straordinario per il  coordinamento  delle  misure  di  ricostruzione
pubblica e privata nei territori di cui sopra; 
    l'art. 20-ter,  comma  7,  lettera  b),  che  stabilisce  che  il
Commissario straordinario «definisce, con una o  piu'  ordinanze,  la
programmazione delle risorse finanziarie per la  realizzazione  degli
interventi  piu'  urgenti  di  ricostruzione,  di  ripristino  e   di
riparazione, privata e pubblica, di cui  agli  articoli  20-sexies  e
20-octies, nei  limiti  di  quelle  allo  scopo  finalizzate  e  rese
disponibili nella contabilita'  speciale  di  cui  alla  lettera  e),
ovvero nelle contabilita'  speciali  di  cui  all'art.  20-quinquies,
comma 4-bis»; 
    l'art.  20-ter,  comma  7,  lettera  c),  in  base  al  quale  il
Commissario  straordinario,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
assegnate e disponibili  nelle  contabilita'  speciali  appositamente
istituite  e  anche  avvalendosi   dei   presidenti   delle   regioni
interessate,  nella  qualita'  di  sub-commissari,  in  relazione  ai
territori di rispettiva competenza, al punto 1), «ai fini  di  quanto
previsto dall'art. 20-octies, comma 1, provvede alla  ricognizione  e
all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e  di
riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con  le  regioni
interessate», al punto 2), «coordina gli interventi di ricostruzione,
di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche  ad  uso
economicoproduttivo, ubicati nei territori di  cui  all'art.  20-bis,
danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo  articolo,
ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turisticoricettiva  e
le  infrastrutture  sportive,  concedendo  i  relativi  contributi  e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi» e,  al  punto
3), «coordina la  realizzazione  degli  interventi  piu'  urgenti  di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici,
dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle  opere  pubbliche,
anche  di  interesse  turistico,  ubicati  nei   territori   di   cui
all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi  di  cui  al
medesimo articolo»; 
    l'art. 20-ter, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario,
al fine di garantire  il  necessario  coordinamento  istituzionale  e
territoriale degli interventi per la  ricostruzione,  si  avvale  dei
Presidenti delle Regioni interessate in qualita' di subcommissari,  i
quali  provvedono,  nei  territori  di  rispettiva   competenza,   al
coordinamento e all'attuazione  delle  misure  per  la  ricostruzione
privata di cui agli  articoli  20-sexies  e  20-septies,  nonche'  al
coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione  degli
interventi urgenti di ricostruzione pubblica  di  cui  agli  articoli
20-octies e  20-novies,  anche  al  fine  di  garantire  la  completa
integrazione con  la  programmazione  ordinaria  e  straordinaria  di
risorse, nel quadro  di  quanto  previsto  dalle  apposite  ordinanze
commissariali; 
    l'art.  20-quinquies,  che,  al  comma  4,  stabilisce  che   «al
Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale
aperta presso la Tesoreria dello  Stato  su  cui  sono  assegnate  le
risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono
anche le risorse derivanti dalle erogazioni  liberali  e  le  risorse
finanziarie  a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da  destinare   alla
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali  di  cui
all'art. 20-bis» sulla quale sono disponibili le risorse  finanziarie
destinate all'attuazione delle misure  di  ricostruzione  pubblica  e
privata; 
    l'art. 20-sexies, comma 1, lettera a), punto 3) prevede che,  tra
i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato,
sempre nell'ambito delle misure  di  ricostruzione  privata,  include
anche gli «interventi di ricostruzione integrata dei centri e  nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o  distrutti»,  individuando,
quindi, uno specifico ambito operativo che puo' integrare  interventi
di  ricostruzione  privata  e  pubblica,  da  disciplinare   mediante
ordinanze; 
    l'art. 20-sexies, che nell'ambito delle misure  di  ricostruzione
privata, all'art. 1, comma 1, lettera f-bis) dispone che «ai fini del
riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei  territori  di  cui
all'art. 20-bis, nei limiti delle  risorse  finanziarie  assegnate  e
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-ter, comma
7,  lettera  e),  il  Commissario  straordinario,  uno  o  piu'   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-ter, comma  8,  provvede
a: [...] f-bis) prevedere apposite procedure affinche' situazioni  di
particolare  complessita'  possano  essere  esaminate,  prima   della
presentazione delle relative istanze di  contributo,  nell'ambito  di
apposite commissioni tecniche straordinarie costituite,  per  ciascun
territorio regionale interessato, con provvedimento  del  Commissario
straordinario, prevedendovi la partecipazione  di  un  rappresentante
della struttura commissariale, con funzioni  di  coordinatore,  e  di
rappresentanti del subcommissario competente per territorio  e  delle
strutture tecniche statali, regionali e comunali di  volta  in  volta
direttamente interessate. Le commissioni  tecniche  straordinarie  di
cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano,  in
relazione a ciascuno di  essi,  una  proposta  di  risoluzione  delle
criticita' rilevate al Commissario straordinario, che puo'  adottare,
al  riguardo,  ove   necessario,   un'apposita   ordinanza   speciale
specificamente motivata, fermi restando i limiti di  contenuto  e  di
importo  dei  contributi  da   concedere,   che   preveda   procedure
particolari   giustificate   dalle   specifiche   criticita'    della
situazione. Ai componenti delle  commissioni  tecniche  straordinarie
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati»; 
    l'art. 20-octies, comma 4, che stabilisce che «tra  le  attivita'
cui il Commissario straordinario e' chiamato a  svolgere  nell'ambito
delle misure di ricostruzione pubblica prevede anche la  possibilita'
di  adottare  ulteriori  provvedimenti   aventi   la   finalita'   di
individuare «con specifica motivazione, e fermo  restando  il  limite
delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche
gia'  approvati  ai  sensi   del   primo   periodo,   che   rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione,  da  realizzare
con priorita', all'uopo definendo,  ove  necessario,  con  specifiche
ordinanze adottate ai sensi dell'art.  20-ter,  comma  8,  un  quadro
derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato  alla  celere
realizzazione degli interventi prioritari»; 
    l'art. 20-decies,  che  disciplina  la  «gestione  dei  materiali
derivanti  dagli   eventi   alluvionali   e   dagli   interventi   di
ricostruzione, riparazione e  ripristino  di  cui  agli  articoli  da
20-bis  a  20-duodecies,  in  continuita'  con  gli  interventi  gia'
realizzati  o  avviati  ai  sensi  dell'art.  25  del  codice   della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1» rinviando alla redazione di un apposito piano che «puo', altresi',
operare una ricognizione dei  provvedimenti  adottati  da  parte  dei
soggetti ordinariamente  competenti  in  conformita'  alle  normative
statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni  speciali  e
alle facolta' derogatorie previste  dal  presente  articolo  e  dalle
ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'art.
25 del codice, di cui al decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  per
l'esecuzione degli interventi di  gestione  dei  materiali  derivanti
dagli  eventi  alluvionali  e  dagli  interventi  di   ricostruzione,
riparazione  e  ripristino  di  cui  agli  articoli   da   20-bis   a
20-duodecies, gia' finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente» e dispone, infine, che «le misure contenute nei
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei
territori interessati, fino al termine di cui all'art. 20-ter,  comma
1-bis del medesimo decreto-legge»; 
  Dato atto che le richiamate disposizioni e, in particolare,  quelle
contenute negli  articoli  20-sexies,  in  materia  di  ricostruzione
privata, e 20-octies, in materia di ricostruzione pubblica, devolvono
ad  apposite  ordinanze  speciali,   la   soluzione   di   criticita'
particolari, anche puntuali, che coinvolgano profili afferente ai due
distinti processi di ricostruzione, definendone, con  riferimento  ai
casi di specie, opportune misure integrate,  eventualmente  corredate
da appositi e  peculiari  quadri  derogatori,  debitamente  motivati,
afferenti sia la  normativa  ordinaria  interessata,  sia  le  stesse
disposizioni attuative contenute  nelle  ordinanze  commissariali  di
volta in volta interessate; 
  Viste  le  ordinanze  commissariali   adottate   per   disciplinare
l'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata sotto i
diversi profili; 
  Vista la propria determina del 31 agosto 2025 con la quale, ai fini
di  dare  attuazione  alle  disposizioni  sopra  richiamate   e,   in
particolare, allo scopo di poter procedere all'approfondimento  delle
situazioni  di  particolare  complessita'  per  le   quali   potrebbe
richiedersi l'adozione di apposite ordinanze speciali,  acquisite  le
richieste designazioni, e' stata costituita la  prevista  Commissione
tecnica  straordinaria  per  l'ambito  territoriale   della   Regione
Emilia-Romagna, definendone una composizione  variabile,  comprensiva
di rappresentanti permanenti, coinvolti, in  ragione  del  raggio  di
competenza dell'ente di appartenenza, in  tutti  i  casi  in  cui  la
commissione sara' chiamata a pronunciarsi in relazione  a  situazioni
insorte  nell'ambito  del  territorio  regionale,  e   rappresentanti
specifici, da coinvolgere caso per  caso  in  ragione  dei  territori
precipuamente   interessati   e   delle   criticita'   rappresentate,
integrando e completando, relativamente allo specifico  contesto,  la
composizione della commissione rispetto  alle  competenze  necessarie
per l'individuazione della soluzione alle criticita' segnalate  e  si
e' provveduto, in particolare: 
    all'individuazione dei rappresentanti  permanenti  in  seno  alla
citata commissione designati, rispettivamente dal  sub-commissario  -
Presidente della Regione Emilia-Romagna e  dall'Autorita'  di  bacino
distrettuale del fiume Po e dei relativi sostituti; 
    all'individuazione del  proprio  rappresentante  permanente,  con
funzioni di coordinatore della  citata  commissione  e  del  relativo
sostituto; 
    alla  disciplina   delle   modalita'   di   funzionamento   della
commissione tecnica straordinaria per  il  territorio  della  Regione
Emilia-Romagna,  assicurando,  al  riguardo,  la   massima   agilita'
operativa; 
  Dato atto che alla citata commissione  tecnica  straordinaria  sono
affidati i seguenti compiti: 
    a) l'analisi delle specificita' dei contesti per  i  quali  viene
richiesto   il   suo   intervento,   sotto   il   profilo    tecnico,
giuridico-amministrativo ed  operativo,  alla  luce  della  normativa
ordinaria vigente e del quadro derogatorio gia' disciplinato  con  le
ordinanze commissariali adottate; 
    b) l'analisi,  in  particolare,  delle  problematiche  specifiche
rilevate in relazione al processo di  ricostruzione  con  riferimento
alle misure di ricostruzione pubblica e  a  quelle  di  ricostruzione
privata vigenti; 
    c) l'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza  di  integrare
nella propria attivita' anche i  rappresentanti  di  altre  strutture
tecniche statali, regionali o comunali, a fronte della quale formula,
al  Commissario  straordinario,   la   proposta   di   acquisire   la
designazione dei rispettivi rappresentanti specifici; 
    d) l'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza  di  integrare
nella propria attivita' anche esperti di cui all'art.  20-ter,  comma
5-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 a fronte della quale formula,
al Commissario straordinario, la relativa proposta; 
    e) la formulazione di proposte al Commissario  straordinario  per
la soluzione delle citate criticita' che tengano  conto  dei  profili
tecnici,   giuridico-amministrativi   e   operativi   in   questione,
comprensive di eventuali disposizioni specifiche, anche  a  carattere
derogatorio,  rispetto  alle  procedure   vigenti   in   materia   di
ricostruzione  pubblica  e  privata,  compatibili  con  il   contesto
normativo delineato dal decreto-legge n. 61  del  2023  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    f) la segnalazione, in  casi  particolari,  della  necessita'  di
ulteriori interventi di rango normativo  qualora  la  soluzione  alle
criticita' rilevate necessiti di spingersi  oltre  le  facolta'  e  i
poteri  speciali  attribuiti  al  Commissario   straordinario   dalla
legislazione vigente; 
  Dato atto che la commissione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.  2
della richiamata determina di  costituzione,  «completa  l'esame  dei
casi  specifici  che  le  vengono  sottoposti,   nella   composizione
integrata dai necessari rappresentanti  speciali  e  con  l'eventuale
supporto di esperti esterni, di norma entro  il  termine  massimo  di
quarantacinque  giorni  e  puo'  svolgere,  anche   in   composizione
parziale,  sopralluoghi  in  sito,  ove  ritenuti  necessari  per  il
migliore e piu'  celere  conseguimento  degli  obiettivi  prefissati»
comunicando al Commissario straordinario, in forma scritta,  mediante
una  relazione  esplicativa,  le  risultanze   dei   propri   lavori,
eventualmente  «formulate  in   modalita'   progressiva,   per   step
successivi, anche relativi a singoli profili di interesse» e  che  il
termine  di  quarantacinque  giorni  «puo'   essere   prorogato   con
comunicazione del Commissario  straordinario  su  richiesta  motivata
della commissione»; 
  Vista la nota prot. n. 3796 del 22 luglio 2025,  con  la  quale  il
sindaco del Comune di  Bagnacavallo,  in  Provincia  di  Ravenna,  ha
richiesto   l'attivazione   della    citata    commissione    tecnica
straordinaria in relazione alle particolari criticita'  connesse  con
gli interventi di ricostruzione pubblica e privata nella frazione  di
Traversara, gravemente colpita dagli eventi verificatisi nel mese  di
settembre del 2024, segnalando, in particolare, che le  tematiche  da
porre all'attenzione dei lavori della commissione sono il piano delle
demolizioni, l'organizzazione del «cantiere unico» per le demolizioni
ed il ripristino dei servizi; 
  Vista la propria determina del  3  settembre  2025  con  la  quale,
all'esito della  richiamata  richiesta  del  sindaco  del  Comune  di
Bagnacavallo, la commissione tecnica straordinaria costituita in data
31 agosto 2025 e' stata  integrata  provvedendosi  all'individuazione
dei rappresentanti specifici designati, in relazione alle  criticita'
rilevate in relazione al  contesto  territoriale  della  frazione  di
Traversara, in Comune di Bagnacavallo, nella  Provincia  di  Ravenna,
designati,  rispettivamente,  dal  Comune  di  Bagnacavallo  e  dalla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di  Ravenna  e,  si  e'
stabilito che il termine di quarantacinque giorni per la  conclusione
delle attivita' decorresse dalla data di pubblicazione della medesima
determina sul sito istituzionale del Commissario, avvenuta in data  3
settembre 2025; 
  Dato atto che, su richiesta della  Commissione  formulata  dal  suo
coordinatore in data 13 ottobre 2025, il termine per  la  conclusione
dei lavori relativamente al caso di specie e' stato prorogato fino al
3 novembre 2025, giusta nota prot. n. 6637 del 17 ottobre 2025; 
  Dato atto che la commissione  tecnica  straordinaria  ha  svolto  i
compiti assegnati effettuando cinque sedute e un sopralluogo in sito,
provvedendo, a conclusione delle proprie  attivita',  a  redigere  la
prevista relazione esplicativa  contenente  le  relative  risultanze,
unanimemente condivisa  e  sottoscritta  da  tutti  i  rappresentanti
designati in seno alla commissione; 
  Vista  la  relazione  esplicativa  che   la   commissione   tecnica
straordinaria  ha  redatto  e  approvato  all'unanimita'   dei   suoi
componenti e ha trasmesso con  nota  acquisita  al  protocollo  della
struttura commissariale al n. 7313 del 5 novembre 2025, a conclusione
dei propri lavori, contenente una proposta di strategia di intervento
che prevede, tra l'altro, i criteri  per  l'individuazione  dell'area
dell'intervento  e  la  sua  suddivisione  in   ambiti   e   per   la
classificazione degli edifici interessati in ragione delle rispettive
condizioni,   nonche'   l'individuazione   delle   misure   operative
attivabili per ciascuna classe di edifici e delle deroghe  specifiche
necessarie  per  la  realizzazione  di  tali  misure,   individuando,
altresi', i soggetti titolari delle diverse  attivita'  da  porre  in
essere; 
  Considerato che la peculiare situazione in cui versa  il  borgo  di
Traversara, in Comune di Bagnacavallo, gravemente  danneggiato  dagli
eventi alluvionali di  cui  trattasi,  configura  i  presupposti  per
l'adozione di misure speciali in materia di ricostruzione pubblica  e
privata,  in  conformita'  al  combinato  disposto   degli   articoli
20-sexies,  comma  1,  lettera  f-bis)  e  20-octies,  comma  4,  del
richiamato decreto-legge n. 61 del 2023; 
  Dato atto che la proposta operativa  unanimemente  formulata  dalla
commissione  tecnica   straordinaria   e'   stata   illustrata   alla
popolazione interessata in data 18 dicembre 2025; 
  Ritenuto che la proposta operativa  di  cui  sopra  sia,  pertanto,
recepibile e che si debba, conseguentemente, incardinarla in apposita
ordinanza speciale ai sensi del  combinato  disposto  degli  articoli
20-sexies,  comma  1,  lettera  f-bis)  e  20-octies,  comma  4,  del
decreto-legge n. 61 del 2023; 
  Preso atto della proposta  di  integrazione  degli  interventi  del
Piano speciale di ricostruzione, assunta agli atti con prot. n.  8455
del 4 dicembre 2025, espressione della valutazione di  priorita'  del
Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna,  nella  sua  qualita'  di
sub-commissario territorialmente competente, in conformita' a  quanto
previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge  n.  61  del
2025; 
  Dato atto che all'attuazione degli interventi di cui alla  presente
ordinanza si provvede nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e
disponibili nella  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
straordinario ai sensi dell'art. 20-quinquies del decreto-legge n. 61
del 2023; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  gennaio  2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16  gennaio
2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere  Fabrizio  Curcio,
dirigente generale dei  ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025  e  fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione  ai
sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge  n.  65
del 2025; 
  Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n.  65
del 2025 che ha prorogato il mandato  del  Commissario  straordinario
fino al 31 maggio 2026; 
  Sentito il sindaco del Comune di Bagnacavallo, con  nota  acquisita
agli atti della struttura commissariale con  prot.  n.  9124  del  20
dicembre 2025; 
  Acquisita  l'intesa  della  Regione  Emilia-Romagna,  acquisita  al
protocollo della struttura commissariale n. 9178 del 23/12/2025; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione della strategia di  intervento  per  il  nucleo  abitato
  della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dal  combinato  disposto  dell'art.
20-ter, comma 8, dell'art.  20-sexies,  comma  1,  lettera  f-bis)  e
dell'art. 20-octies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del  2023,  per
le ragioni illustrate  in  premessa,  dato  atto  della  condivisione
espressa  dai  rappresentanti  degli  enti  e  delle  amministrazioni
interessati e degli esiti dell'incontro con la popolazione coinvolta,
e' approvata la strategia di intervento per il nucleo  abitato  della
frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo, nella Provincia  di
Ravenna, articolata in misure integrate di ricostruzione  pubblica  e
privata,  contenuta  nella  relazione  conclusiva  della  commissione
tecnica straordinaria di cui in  premessa,  di  cui  all'allegato  A,
parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, che  prevede,
tra l'altro: 
    a)  la  volonta',  anticipata  dall'amministrazione  comunale  di
Bagnacavallo, di provvedere, ai sensi di quanto esposto in premessa e
delle specifiche contenute nella proposta operativa in allegato A: 
      i. alla realizzazione degli  interventi  urgenti  di  messa  in
sicurezza  nell'ambito   delle   attivita'   di   protezione   civile
post-emergenza gia' finanziati, con il decreto n. 161 del  15  luglio
2025  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna -   Commissario
delegato ai sensi dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n.  992
dell'8  maggio  2023   per   euro   350.000,00   (cod.   TR   19944 -
CUP:C32D25000050001) rubricati come «Interventi  provvisionali  nella
frazione di Traversara per primi interventi  di  messa  in  sicurezza
dell'area e ripristino della fruizione delle abitazioni agibili»; 
      ii. alla realizzazione di un intervento complessivo di bonifica
ambientale delle aree esterne, per  la  rimozione  della  vegetazione
infestante e dei materiali  e  dei  rifiuti  derivanti  dagli  eventi
alluvionali, ai fini  di  quanto  previsto  dall'art.  20-decies  del
decreto-legge n. 61 del 2023 e dei provvedimenti in materia  adottati
dal Presidente della Giunta regionale, entro  il  limite  massimo  di
euro 725.000,00, a valere sulle risorse finanziarie  disponibili  per
le attivita'  di  cui  al  richiamato  art.  20-decies  del  medesimo
decreto-legge; 
      iii. all'attuazione di un piano per  il  cantiere  unico  delle
demolizioni  da  attuare  nella  frazione  di   Traversara   a   cura
dell'amministrazione comunale di 9 Bagnacavallo, rinviando alla  fase
attuativa  l'individuazione  di  dettaglio  degli  immobili  su   cui
intervenire e delle relative modalita' esperite le necessarie  intese
con i proprietari o gli aventi titolo, entro  il  limite  massimo  di
euro 660.000,00, a valere sulle risorse finanziarie  disponibili  per
le attivita' di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge  n.  61  del
2023; 
      iv. nell'ambito dell'intervento di ricostruzione integrata  del
nucleo urbano  di  Traversara  gravemente  danneggiato  dagli  eventi
alluvionali, al riassetto urbanistico dell'area,  anche  mediante  la
localizzazione di opere pubbliche e  tenuto  conto  delle  risultanze
degli approfondimenti tecnici specifici  necessari  per  l'attuazione
degli interventi di messa in sicurezza dell'area, ai sensi del  punto
3)  della  lettera  a),  del  comma   1   dell'art.   20-sexies   del
decreto-legge n. 61  del  2023,  entro  il  limite  massimo  di  euro
1.450.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili  per  la
realizzazione degli interventi urgenti di cui all'art. 20-octies  del
decreto-legge n. 61 del 2023; 
    b) il rinvio alle ordinarie procedure di ricostruzione privata  e
di delocalizzazione disciplinate  dalle  ordinanze  commissariali  n.
14/2023 e n. 53/2025 e successive modifiche e integrazioni, oltre che
alle specifiche facolta' derogatorie di cui al successivo art. 2, per
la  richiesta  dei  contributi  di   ricostruzione   privata   e   la
realizzazione degli interventi conseguenti a cura dei  proprietari  o
aventi titolo degli edifici ubicati  nell'area  di  intervento  della
frazione di Traversara del Comune di Bagnacavallo. 
  2. Tutti i soggetti responsabili potranno provvedere all'attuazione
delle  iniziative  di  competenza  nei  termini   specificati   nella
relazione in allegato A,  in  forza  delle  disposizioni  vigenti  in
materia  di  ricostruzione  pubblica  e  privata  e  delle  ulteriori
disposizioni   specifiche   contenute   nella   presente    ordinanza
commissariale. 
  3. In assenza di accordo con i proprietari  interessati  o  qualora
gli immobili interferenti con il piano di riassetto urbanistico e con
il  progetto  dell'opera  pubblica  non  abbiano  le  condizioni  per
accedere al  riconoscimento  dei  contributi  per  la  demolizione  e
ricostruzione in sito, per l'attuazione del piano e la  realizzazione
delle opere pubbliche si procedera', in alternativa a quanto previsto
dalla lettera a), punto iv. del comma 1, ai sensi di quanto  previsto
dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.  327  del  2001  con
applicazione del quadro derogatorio  gia'  previsto  dalle  ordinanze
commissariali per le procedure espropriative.