IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione
dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25
maggio 2023, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione
dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per
la Regione Emilia-Romagna;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua
volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli
straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di
Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di
carattere finanziario in materia di protezione civile» e, in
particolare:
l'art. 20-bis, commi 1 e 2, secondo cui le misure di
ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al
medesimo decreto-legge, nonche' a quelli delle tre regioni per i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, nonche', limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, del
21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;
l'art. 20-bis, comma 1-bis, che stabilisce che a decorrere dal 15
maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione
pubblica e privata «si applicano anche alle attivita' di
ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre
2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione
civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo
completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del
medesimo codice»;
l'art. 20-ter, comma 1, che prevede la nomina di un Commissario
straordinario per il coordinamento delle misure di ricostruzione
pubblica e privata nei territori di cui sopra;
l'art. 20-ter, comma 7, lettera b), che stabilisce che il
Commissario straordinario «definisce, con una o piu' ordinanze, la
programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli
interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di
riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e
20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e),
ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'art. 20-quinquies,
comma 4-bis»;
l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), in base al quale il
Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate e disponibili nelle contabilita' speciali appositamente
istituite e anche avvalendosi dei presidenti delle regioni
interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai
territori di rispettiva competenza, al punto 1), «ai fini di quanto
previsto dall'art. 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e
all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di
riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni
interessate», al punto 2), «coordina gli interventi di ricostruzione,
di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso
economicoproduttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis,
danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo,
ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turisticoricettiva e
le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi» e, al punto
3), «coordina la realizzazione degli interventi piu' urgenti di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici,
dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche,
anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui
all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al
medesimo articolo»;
l'art. 20-ter, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario,
al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e
territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei
Presidenti delle Regioni interessate in qualita' di subcommissari, i
quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al
coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione
privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al
coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli
interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli
20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa
integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di
risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze
commissariali;
l'art. 20-quinquies, che, al comma 4, stabilisce che «al
Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale
aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le
risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono
anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui
all'art. 20-bis» sulla quale sono disponibili le risorse finanziarie
destinate all'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e
privata;
l'art. 20-sexies, comma 1, lettera a), punto 3) prevede che, tra
i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato,
sempre nell'ambito delle misure di ricostruzione privata, include
anche gli «interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti», individuando,
quindi, uno specifico ambito operativo che puo' integrare interventi
di ricostruzione privata e pubblica, da disciplinare mediante
ordinanze;
l'art. 20-sexies, che nell'ambito delle misure di ricostruzione
privata, all'art. 1, comma 1, lettera f-bis) dispone che «ai fini del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui
all'art. 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-ter, comma
7, lettera e), il Commissario straordinario, uno o piu' con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, provvede
a: [...] f-bis) prevedere apposite procedure affinche' situazioni di
particolare complessita' possano essere esaminate, prima della
presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di
apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun
territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario
straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante
della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di
rappresentanti del subcommissario competente per territorio e delle
strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta
direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di
cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in
relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle
criticita' rilevate al Commissario straordinario, che puo' adottare,
al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale
specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di
importo dei contributi da concedere, che preveda procedure
particolari giustificate dalle specifiche criticita' della
situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati»;
l'art. 20-octies, comma 4, che stabilisce che «tra le attivita'
cui il Commissario straordinario e' chiamato a svolgere nell'ambito
delle misure di ricostruzione pubblica prevede anche la possibilita'
di adottare ulteriori provvedimenti aventi la finalita' di
individuare «con specifica motivazione, e fermo restando il limite
delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche
gia' approvati ai sensi del primo periodo, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare
con priorita', all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche
ordinanze adottate ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, un quadro
derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere
realizzazione degli interventi prioritari»;
l'art. 20-decies, che disciplina la «gestione dei materiali
derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di
ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da
20-bis a 20-duodecies, in continuita' con gli interventi gia'
realizzati o avviati ai sensi dell'art. 25 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1» rinviando alla redazione di un apposito piano che «puo', altresi',
operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei
soggetti ordinariamente competenti in conformita' alle normative
statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e
alle facolta' derogatorie previste dal presente articolo e dalle
ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'art.
25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per
l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti
dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione,
riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a
20-duodecies, gia' finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente» e dispone, infine, che «le misure contenute nei
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei
territori interessati, fino al termine di cui all'art. 20-ter, comma
1-bis del medesimo decreto-legge»;
Dato atto che le richiamate disposizioni e, in particolare, quelle
contenute negli articoli 20-sexies, in materia di ricostruzione
privata, e 20-octies, in materia di ricostruzione pubblica, devolvono
ad apposite ordinanze speciali, la soluzione di criticita'
particolari, anche puntuali, che coinvolgano profili afferente ai due
distinti processi di ricostruzione, definendone, con riferimento ai
casi di specie, opportune misure integrate, eventualmente corredate
da appositi e peculiari quadri derogatori, debitamente motivati,
afferenti sia la normativa ordinaria interessata, sia le stesse
disposizioni attuative contenute nelle ordinanze commissariali di
volta in volta interessate;
Viste le ordinanze commissariali adottate per disciplinare
l'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata sotto i
diversi profili;
Vista la propria determina del 31 agosto 2025 con la quale, ai fini
di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate e, in
particolare, allo scopo di poter procedere all'approfondimento delle
situazioni di particolare complessita' per le quali potrebbe
richiedersi l'adozione di apposite ordinanze speciali, acquisite le
richieste designazioni, e' stata costituita la prevista Commissione
tecnica straordinaria per l'ambito territoriale della Regione
Emilia-Romagna, definendone una composizione variabile, comprensiva
di rappresentanti permanenti, coinvolti, in ragione del raggio di
competenza dell'ente di appartenenza, in tutti i casi in cui la
commissione sara' chiamata a pronunciarsi in relazione a situazioni
insorte nell'ambito del territorio regionale, e rappresentanti
specifici, da coinvolgere caso per caso in ragione dei territori
precipuamente interessati e delle criticita' rappresentate,
integrando e completando, relativamente allo specifico contesto, la
composizione della commissione rispetto alle competenze necessarie
per l'individuazione della soluzione alle criticita' segnalate e si
e' provveduto, in particolare:
all'individuazione dei rappresentanti permanenti in seno alla
citata commissione designati, rispettivamente dal sub-commissario -
Presidente della Regione Emilia-Romagna e dall'Autorita' di bacino
distrettuale del fiume Po e dei relativi sostituti;
all'individuazione del proprio rappresentante permanente, con
funzioni di coordinatore della citata commissione e del relativo
sostituto;
alla disciplina delle modalita' di funzionamento della
commissione tecnica straordinaria per il territorio della Regione
Emilia-Romagna, assicurando, al riguardo, la massima agilita'
operativa;
Dato atto che alla citata commissione tecnica straordinaria sono
affidati i seguenti compiti:
a) l'analisi delle specificita' dei contesti per i quali viene
richiesto il suo intervento, sotto il profilo tecnico,
giuridico-amministrativo ed operativo, alla luce della normativa
ordinaria vigente e del quadro derogatorio gia' disciplinato con le
ordinanze commissariali adottate;
b) l'analisi, in particolare, delle problematiche specifiche
rilevate in relazione al processo di ricostruzione con riferimento
alle misure di ricostruzione pubblica e a quelle di ricostruzione
privata vigenti;
c) l'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare
nella propria attivita' anche i rappresentanti di altre strutture
tecniche statali, regionali o comunali, a fronte della quale formula,
al Commissario straordinario, la proposta di acquisire la
designazione dei rispettivi rappresentanti specifici;
d) l'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare
nella propria attivita' anche esperti di cui all'art. 20-ter, comma
5-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 a fronte della quale formula,
al Commissario straordinario, la relativa proposta;
e) la formulazione di proposte al Commissario straordinario per
la soluzione delle citate criticita' che tengano conto dei profili
tecnici, giuridico-amministrativi e operativi in questione,
comprensive di eventuali disposizioni specifiche, anche a carattere
derogatorio, rispetto alle procedure vigenti in materia di
ricostruzione pubblica e privata, compatibili con il contesto
normativo delineato dal decreto-legge n. 61 del 2023 e successive
modifiche e integrazioni;
f) la segnalazione, in casi particolari, della necessita' di
ulteriori interventi di rango normativo qualora la soluzione alle
criticita' rilevate necessiti di spingersi oltre le facolta' e i
poteri speciali attribuiti al Commissario straordinario dalla
legislazione vigente;
Dato atto che la commissione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2
della richiamata determina di costituzione, «completa l'esame dei
casi specifici che le vengono sottoposti, nella composizione
integrata dai necessari rappresentanti speciali e con l'eventuale
supporto di esperti esterni, di norma entro il termine massimo di
quarantacinque giorni e puo' svolgere, anche in composizione
parziale, sopralluoghi in sito, ove ritenuti necessari per il
migliore e piu' celere conseguimento degli obiettivi prefissati»
comunicando al Commissario straordinario, in forma scritta, mediante
una relazione esplicativa, le risultanze dei propri lavori,
eventualmente «formulate in modalita' progressiva, per step
successivi, anche relativi a singoli profili di interesse» e che il
termine di quarantacinque giorni «puo' essere prorogato con
comunicazione del Commissario straordinario su richiesta motivata
della commissione»;
Vista la nota prot. n. 3796 del 22 luglio 2025, con la quale il
sindaco del Comune di Bagnacavallo, in Provincia di Ravenna, ha
richiesto l'attivazione della citata commissione tecnica
straordinaria in relazione alle particolari criticita' connesse con
gli interventi di ricostruzione pubblica e privata nella frazione di
Traversara, gravemente colpita dagli eventi verificatisi nel mese di
settembre del 2024, segnalando, in particolare, che le tematiche da
porre all'attenzione dei lavori della commissione sono il piano delle
demolizioni, l'organizzazione del «cantiere unico» per le demolizioni
ed il ripristino dei servizi;
Vista la propria determina del 3 settembre 2025 con la quale,
all'esito della richiamata richiesta del sindaco del Comune di
Bagnacavallo, la commissione tecnica straordinaria costituita in data
31 agosto 2025 e' stata integrata provvedendosi all'individuazione
dei rappresentanti specifici designati, in relazione alle criticita'
rilevate in relazione al contesto territoriale della frazione di
Traversara, in Comune di Bagnacavallo, nella Provincia di Ravenna,
designati, rispettivamente, dal Comune di Bagnacavallo e dalla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna e, si e'
stabilito che il termine di quarantacinque giorni per la conclusione
delle attivita' decorresse dalla data di pubblicazione della medesima
determina sul sito istituzionale del Commissario, avvenuta in data 3
settembre 2025;
Dato atto che, su richiesta della Commissione formulata dal suo
coordinatore in data 13 ottobre 2025, il termine per la conclusione
dei lavori relativamente al caso di specie e' stato prorogato fino al
3 novembre 2025, giusta nota prot. n. 6637 del 17 ottobre 2025;
Dato atto che la commissione tecnica straordinaria ha svolto i
compiti assegnati effettuando cinque sedute e un sopralluogo in sito,
provvedendo, a conclusione delle proprie attivita', a redigere la
prevista relazione esplicativa contenente le relative risultanze,
unanimemente condivisa e sottoscritta da tutti i rappresentanti
designati in seno alla commissione;
Vista la relazione esplicativa che la commissione tecnica
straordinaria ha redatto e approvato all'unanimita' dei suoi
componenti e ha trasmesso con nota acquisita al protocollo della
struttura commissariale al n. 7313 del 5 novembre 2025, a conclusione
dei propri lavori, contenente una proposta di strategia di intervento
che prevede, tra l'altro, i criteri per l'individuazione dell'area
dell'intervento e la sua suddivisione in ambiti e per la
classificazione degli edifici interessati in ragione delle rispettive
condizioni, nonche' l'individuazione delle misure operative
attivabili per ciascuna classe di edifici e delle deroghe specifiche
necessarie per la realizzazione di tali misure, individuando,
altresi', i soggetti titolari delle diverse attivita' da porre in
essere;
Considerato che la peculiare situazione in cui versa il borgo di
Traversara, in Comune di Bagnacavallo, gravemente danneggiato dagli
eventi alluvionali di cui trattasi, configura i presupposti per
l'adozione di misure speciali in materia di ricostruzione pubblica e
privata, in conformita' al combinato disposto degli articoli
20-sexies, comma 1, lettera f-bis) e 20-octies, comma 4, del
richiamato decreto-legge n. 61 del 2023;
Dato atto che la proposta operativa unanimemente formulata dalla
commissione tecnica straordinaria e' stata illustrata alla
popolazione interessata in data 18 dicembre 2025;
Ritenuto che la proposta operativa di cui sopra sia, pertanto,
recepibile e che si debba, conseguentemente, incardinarla in apposita
ordinanza speciale ai sensi del combinato disposto degli articoli
20-sexies, comma 1, lettera f-bis) e 20-octies, comma 4, del
decreto-legge n. 61 del 2023;
Preso atto della proposta di integrazione degli interventi del
Piano speciale di ricostruzione, assunta agli atti con prot. n. 8455
del 4 dicembre 2025, espressione della valutazione di priorita' del
Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua qualita' di
sub-commissario territorialmente competente, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del
2025;
Dato atto che all'attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza si provvede nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e
disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario ai sensi dell'art. 20-quinquies del decreto-legge n. 61
del 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio,
dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai
sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65
del 2025;
Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 65
del 2025 che ha prorogato il mandato del Commissario straordinario
fino al 31 maggio 2026;
Sentito il sindaco del Comune di Bagnacavallo, con nota acquisita
agli atti della struttura commissariale con prot. n. 9124 del 20
dicembre 2025;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al
protocollo della struttura commissariale n. 9178 del 23/12/2025;
Dispone:
Art. 1
Approvazione della strategia di intervento per il nucleo abitato
della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo
1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.
20-ter, comma 8, dell'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-bis) e
dell'art. 20-octies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, per
le ragioni illustrate in premessa, dato atto della condivisione
espressa dai rappresentanti degli enti e delle amministrazioni
interessati e degli esiti dell'incontro con la popolazione coinvolta,
e' approvata la strategia di intervento per il nucleo abitato della
frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo, nella Provincia di
Ravenna, articolata in misure integrate di ricostruzione pubblica e
privata, contenuta nella relazione conclusiva della commissione
tecnica straordinaria di cui in premessa, di cui all'allegato A,
parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, che prevede,
tra l'altro:
a) la volonta', anticipata dall'amministrazione comunale di
Bagnacavallo, di provvedere, ai sensi di quanto esposto in premessa e
delle specifiche contenute nella proposta operativa in allegato A:
i. alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in
sicurezza nell'ambito delle attivita' di protezione civile
post-emergenza gia' finanziati, con il decreto n. 161 del 15 luglio
2025 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario
delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 992
dell'8 maggio 2023 per euro 350.000,00 (cod. TR 19944 -
CUP:C32D25000050001) rubricati come «Interventi provvisionali nella
frazione di Traversara per primi interventi di messa in sicurezza
dell'area e ripristino della fruizione delle abitazioni agibili»;
ii. alla realizzazione di un intervento complessivo di bonifica
ambientale delle aree esterne, per la rimozione della vegetazione
infestante e dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi
alluvionali, ai fini di quanto previsto dall'art. 20-decies del
decreto-legge n. 61 del 2023 e dei provvedimenti in materia adottati
dal Presidente della Giunta regionale, entro il limite massimo di
euro 725.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per
le attivita' di cui al richiamato art. 20-decies del medesimo
decreto-legge;
iii. all'attuazione di un piano per il cantiere unico delle
demolizioni da attuare nella frazione di Traversara a cura
dell'amministrazione comunale di 9 Bagnacavallo, rinviando alla fase
attuativa l'individuazione di dettaglio degli immobili su cui
intervenire e delle relative modalita' esperite le necessarie intese
con i proprietari o gli aventi titolo, entro il limite massimo di
euro 660.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per
le attivita' di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del
2023;
iv. nell'ambito dell'intervento di ricostruzione integrata del
nucleo urbano di Traversara gravemente danneggiato dagli eventi
alluvionali, al riassetto urbanistico dell'area, anche mediante la
localizzazione di opere pubbliche e tenuto conto delle risultanze
degli approfondimenti tecnici specifici necessari per l'attuazione
degli interventi di messa in sicurezza dell'area, ai sensi del punto
3) della lettera a), del comma 1 dell'art. 20-sexies del
decreto-legge n. 61 del 2023, entro il limite massimo di euro
1.450.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la
realizzazione degli interventi urgenti di cui all'art. 20-octies del
decreto-legge n. 61 del 2023;
b) il rinvio alle ordinarie procedure di ricostruzione privata e
di delocalizzazione disciplinate dalle ordinanze commissariali n.
14/2023 e n. 53/2025 e successive modifiche e integrazioni, oltre che
alle specifiche facolta' derogatorie di cui al successivo art. 2, per
la richiesta dei contributi di ricostruzione privata e la
realizzazione degli interventi conseguenti a cura dei proprietari o
aventi titolo degli edifici ubicati nell'area di intervento della
frazione di Traversara del Comune di Bagnacavallo.
2. Tutti i soggetti responsabili potranno provvedere all'attuazione
delle iniziative di competenza nei termini specificati nella
relazione in allegato A, in forza delle disposizioni vigenti in
materia di ricostruzione pubblica e privata e delle ulteriori
disposizioni specifiche contenute nella presente ordinanza
commissariale.
3. In assenza di accordo con i proprietari interessati o qualora
gli immobili interferenti con il piano di riassetto urbanistico e con
il progetto dell'opera pubblica non abbiano le condizioni per
accedere al riconoscimento dei contributi per la demolizione e
ricostruzione in sito, per l'attuazione del piano e la realizzazione
delle opere pubbliche si procedera', in alternativa a quanto previsto
dalla lettera a), punto iv. del comma 1, ai sensi di quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 con
applicazione del quadro derogatorio gia' previsto dalle ordinanze
commissariali per le procedure espropriative.