IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
alla  ricostruzione  nel  territorio  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
                          Toscana e Marche 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga  la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di  dichiarazione
dello stato di emergenza del 4 maggio  2023,  23  maggio  2023  e  25
maggio 2023, per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di  dichiarazione
dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per
la Regione Emilia-Romagna; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  come,  a  sua
volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  luglio  2025,  n.  101,
recante  «Ulteriori   disposizioni   urgenti   per   affrontare   gli
straordinari  eventi  alluvionali  verificatisi  nei   territori   di
Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  e  gli  effetti   del   fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi  Flegrei,  nonche'  disposizioni  di
carattere  finanziario  in  materia  di  protezione  civile»  e,   in
particolare: 
    l'art.  20-bis,  commi  1  e  2,  secondo  cui   le   misure   di
ricostruzione  pubblica  si  applicano  ai  territori  delle  Regioni
Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  ricompresi  nell'allegato  1  al
medesimo decreto-legge, nonche' a quelli  delle  tre  regioni  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le  delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, nonche', limitatamente alla Regione Emilia-Romagna,  del
21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024; 
    l'art. 20-bis, comma 1-bis, che stabilisce che a decorrere dal 15
maggio 2025,  tutte  le  disposizioni  in  materia  di  ricostruzione
pubblica  e  privata  «si   applicano   anche   alle   attivita'   di
ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna  interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre
2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi  di  protezione
civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c),  del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, che sono disciplinati  e  realizzati,  fino  al  relativo
completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e  25  del
medesimo codice»; 
    l'art. 20-ter,  comma  7,  lettera  b),  che  stabilisce  che  il
Commissario straordinario «definisce, con una o  piu'  ordinanze,  la
programmazione delle risorse finanziarie per la  realizzazione  degli
interventi  piu'  urgenti  di  ricostruzione,  di  ripristino  e   di
riparazione, privata e pubblica, di cui  agli  articoli  20-sexies  e
20-octies, nei  limiti  di  quelle  allo  scopo  finalizzate  e  rese
disponibili nella contabilita'  speciale  di  cui  alla  lettera  e),
ovvero nelle contabilita'  speciali  di  cui  all'art.  20-quinquies,
comma 4-bis»; 
    l'art.  20-ter,  comma  7,  lettera  c),  in  base  al  quale  il
Commissario  straordinario,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
assegnate e disponibili  nelle  contabilita'  speciali  appositamente
istituite  e  anche  avvalendosi   dei   Presidenti   delle   regioni
interessate,  nella  qualita'  di  sub-commissari,  in  relazione  ai
territori di rispettiva competenza, al punto 1), «ai fini  di  quanto
previsto dall'art. 20-octies, comma 1, provvede alla  ricognizione  e
all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e  di
riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con  le  regioni
interessate»  e,  al  punto  3),  «coordina  la  realizzazione  degli
interventi  piu'  urgenti  di  ricostruzione,  di  ripristino  e   di
riparazione degli  edifici  pubblici,  dei  beni  monumentali,  delle
infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico,
ubicati  nei  territori  di  cui  all'art.  20-bis,  danneggiati   in
conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo»; 
    l'art. 20-ter, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario,
al fine di garantire  il  necessario  coordinamento  istituzionale  e
territoriale degli interventi per la  ricostruzione,  si  avvale  dei
Presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-commissari, i
quali  provvedono,  nei  territori  di  rispettiva   competenza,   al
coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione  degli
interventi urgenti di ricostruzione pubblica  di  cui  agli  articoli
20-octies e  20-novies,  anche  al  fine  di  garantire  la  completa
integrazione con  la  programmazione  ordinaria  e  straordinaria  di
risorse, nel quadro  di  quanto  previsto  dalle  apposite  ordinanze
commissariali; 
    l'art. 20-quinquies, che istituisce il Fondo per la ricostruzione
nei territori di cui all'art. 20-bis  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Toscana e Marche, per un importo complessivo di 2.500 milioni di euro
assegnato  alla  contabilita'  speciale  intestata   al   Commissario
straordinario e che  al  comma  4,  prevede  che,  anche  le  risorse
derivanti dalle erogazioni liberali destinate  o  da  destinare  alla
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali  di  cui
all'art. 20-bis, confluiscano sulla contabilita'  speciale  intestata
al Commissario straordinario; 
    l'art. 20-octies che, al comma 2, come modificato dal  richiamato
decreto-legge n. 65/2025 che, tra l'altro, ha superato la  precedente
impostazione in materia di ricostruzione pubblica in base alla quale,
accanto all'avvio dell'individuazione e attuazione  degli  interventi
urgenti di ricostruzione pubblica di cui all'art.  20-ter,  comma  7,
prevedeva la predisposizione ed attuazione di  una  serie  di  «piani
speciali» articolati secondo le diverse tipologie  di  interventi  di
ricostruzione  pubblica,  riconducendo  l'attivita'  del  Commissario
straordinario alla sola individuazione e  attuazione  dei  richiamati
interventi urgenti di ricostruzione pubblica, di tutte  le  tipologie
previste, oggi definisce  quale  «Piano  speciale  di  ricostruzione»
l'insieme degli interventi urgenti  di  ricostruzione,  ripristino  e
riparazione  degli  immobili  e  delle  infrastrutture  ubicati   nei
territori di cui all'art. 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza
degli eventi alluvionali  di  cui  al  medesimo  art.  20-bis,  anche
finalizzati alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico  nei
territori interessati, purche' strettamente funzionali e per i  quali
sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi,
e finanziati nei limiti delle risorse stanziate allo scopo; 
    l'art. 20-octies, comma 4, che dispone che sono parte  integrante
del «Piano  speciale  di  ricostruzione»  la  disciplina  derogatoria
utilizzabile e le procedure per  la  richiesta  ed  erogazione  delle
risorse finanziarie; 
    l'art. 20-novies che individua i soggetti  attuatori  del  «Piano
speciale di ricostruzione» e disciplina i rapporti intercorrenti  tra
essi e il Commissario straordinario; 
    l'art. 20-novies.1 che ha previsto l'attuazione di  un  programma
straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico  e
idrogeologico nelle aree interessate, disciplinandone le modalita' di
predisposizione e rendendo  disponibili,  allo  scopo  le  necessarie
risorse finanziarie, quantificate in complessivi euro  1.000  milioni
da ripartire nelle  annualita'  dal  2027  al  2038,  affidandone  il
coordinamento   dell'esecuzione   ai   Presidenti    delle    Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualita'  di  Commissari
di Governo per  il  contrasto  al  dissesto  idrogeologico  ai  sensi
dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
    l'art. 20-decies, che prevede l'approvazione di un piano  per  la
gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali definendone
anche gli scopi e i contenuti, nell'ambito  delle  risorse  stanziate
per gli interventi di ricostruzione pubblica; 
  Vista la decisione (UE) 2024/2772  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea per  fornire  assistenza  a  Italia,
Slovenia, Austria, Grecia e Francia in  relazione  a  sei  catastrofi
naturali verificatesi nel 2023,  che  ha  assegnato  all'Italia  euro
378.833.540,00 per le alluvioni occorse in Emilia-Romagna nel mese di
maggio 2023,  di  cui  328.827.512,72  confluiti  nella  contabilita'
speciale del Commissario straordinario; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 65/2025, che  destina
agli interventi  di  ricostruzione  pubblica  nei  territori  di  cui
all'art. 20-bis,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  n.  61/2023,  un
importo pari a 100 milioni di euro per l'anno  2027,  assegnato  alla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario; 
  Dato atto che sono confluite, sulla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, erogazioni liberali, da utilizzarsi per
gli interventi di ricostruzione pubblica, per un importo pari ad euro
6.123.241,66 senza vincolo di destinazione (al netto dell'importo  di
euro 17.023,20 erogato in relazione ad  esigenze  extra),  e  per  un
importo pari ad euro 1.984.555,00 con vincolo di destinazione, per un
importo complessivo di euro 8.107.796,66; 
  Dato atto che con la determinazione n. 106 del 21 maggio  2024  del
Commissario straordinario e' stato  adottato  il  piano  distributivo
delle donazioni,  senza  vincolo  di  destinazione,  per  un  importo
complessivo di euro 6.099.197,56; 
  Dato atto che  le  erogazioni  liberali  per  un  importo  di  euro
1.984.555,00 sono vincolate per  volonta'  dei  soggetti  donanti  ai
seguenti interventi: 
    euro 824.555,00 - rispristino  e  ristrutturazione  della  Scuola
dell'infanzia «Camerini-Tassinari»,  ubicata  nel  Comune  di  Castel
Bolognese (RA) - nota prot. n. 1151 del 15 novembre 2023 e successiva
accettazione del Commissario con nota prot. n. 1393 del  1°  dicembre
2023; 
    euro 370.000,00 - rispristino della Scuola secondaria di I  grado
«G. Ungaretti», ubicata nel Comune di Solarolo (RA) - nota  prot.  n.
1414 del 23 novembre 2023 e successiva accettazione  del  Commissario
con nota prot. n. 1510 del 13 dicembre 2023; 
    euro 790.000,00  -  ricostruzione  del  ponte  in  localita'  Ca'
Stronchino nel Comune di Modigliana - nota prot. n. 85 del 23  agosto
2023 e successiva accettazione del Commissario  con  determina  prot.
rep. DE1 n. 66 del 29 marzo 2024; 
  Dato atto altresi', degli ulteriori  accordi  sottoscritti  fra  il
Commissario straordinario,  gli  enti  beneficiari  interessati  e  i
soggetti  donanti,  relativi  a  erogazioni  liberali  vincolate  che
confluiranno sulla  contabilita'  speciale  del  Commissario  solo  a
seguito della rendicontazione delle  spese  effettivamente  sostenute
per le finalita' indicate come di seguito: 
    Fondazione  Cassa  depositi  e  prestiti  importo  massimo   euro
137.365,40 destinato alla ricostruzione del Ponte  in  localita'  Ca'
Stronchino nel Comune di Modigliana,  proposta  fondazione  prot.  n.
1764 del 3 maggio 2024, e accettazione delle parti coinvolte prot. n.
1879 del 9 maggio 2024; 
    Associazione    tra    fondazioni     di     origine     bancaria
dell'Emilia-Romagna importo massimo euro  200.000,00  destinati  alla
ricostruzione del Ponte in localita' Ca'  Stronchino  nel  Comune  di
Modigliana, accettazione del Commissario con determina prot. rep. DE1
n. 65 del 29 marzo 2024; 
    Fondazione  Cassa  depositi  e  prestiti  importo  massimo   euro
362.634,60 destinati al recupero,  ristrutturazione  e  restauro  del
patrimonio librario, archivistico e infrastrutturale della Biblioteca
comunale Fabrizio Trisi ubicata nel Comune  di  Lugo,  nota  proposta
fondazione prot. n. 998 del 27 marzo 2024, n. 1077 del 2 aprile  2024
e accettazione del Commissario prot. n. 1107 del 3 aprile 2024; 
  Dato atto  che,  in  forza  delle  richiamate  modifiche  normative
apportate  al  comma  2  dell'art.  20-octies  del  decreto-legge  n.
61/2023, dal decreto-legge n.  65/2025,  le  attivita'  propedeutiche
all'adozione  dei  piani   speciali   di   ricostruzione   settoriali
originariamente previsti dalla previgente normativa, ivi compresa  la
determinazione del Commissario straordinario del 24 aprile  2024  con
la quale  era  stata  adottata  la  versione  preliminare  del  piano
speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico,
ai sensi del previgente art. 20-octies,  comma  2,  lettera  c),  ora
abrogato, risultano superate e che, pertanto, al di fuori  del  nuovo
«Piano  speciale  di  ricostruzione»  composto   dall'insieme   degli
interventi   urgenti   individuati   ed   approvati   con   ordinanze
commissariali, e fermo restando quanto previsto dal  richiamato  art.
20-novies.1 del medesimo decreto-legge n. 61/2023,  le  attivita'  di
panificazione  territoriale  ordinaria,  sotto  i  diversi   profili,
rientrano  e  permangono  nel  perimetro  di  responsabilita'   delle
autorita' e delle amministrazioni  statali  e  territoriali  all'uopo
individuati dalle normative di settore vigenti, esulando  dall'ambito
di competenza della gestione commissariale; 
  Viste le ordinanze commissariali nn. 1, 2  e  3,  registrate  dalla
Corte dei conti in data 22 agosto 2023, ai fogli  nn.  2342,  2343  e
2344, con le  quali  il  Commissario  straordinario  pro  tempore  ha
provveduto, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 5 luglio
2023, n. 88, non convertito in legge e  integralmente  confluito  nel
richiamato decreto-legge n. 61/2023, all'individuazione  e  nomina  a
sub-commissari dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche, relativamente ai territori di rispettiva competenza,  con  il
compito,  tra  l'altro,  di  coadiuvarlo  nello   svolgimento   delle
attivita' di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge  n.  88/2023,
poi trasfuso nell'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023,
volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli  interventi  di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione  per  le  piu'  urgenti
necessita'; 
  Vista l'ordinanza commissariale n. 30, registrata  alla  Corte  dei
conti in data 24 luglio 2024 al foglio  n.  2085,  con  la  quale  il
Commissario  straordinario  pro  tempore,   in   prosecuzione   della
precedente nomina contenuta nella richiamata ordinanza  commissariale
n.  1/2023,  ha  provveduto  alla  nomina  a  sub-commissario   della
vicepresidente  della  Regione   Emilia-Romagna,   relativamente   al
territorio di propria  competenza,  in  sostituzione  del  Presidente
della medesima regione, nel frattempo risultato eletto al  Parlamento
europeo; 
  Viste le ordinanze commissariali nn. 40, 41 e 42, registrate  dalla
Corte dei conti in data 26 febbraio 2025, ai fogli  nn.  525,  526  e
527,  con  le  quali  lo  scrivente  Commissario   straordinario   ha
provveduto, ai sensi del novellato art. 20-ter,  comma  9,  all'epoca
vigente, del decreto-legge n. 61/2023, al conferimento di funzioni ai
sub-commissari  -  Presidenti  delle  Regioni  Toscana,   Marche   ed
Emilia-Romagna, relativamente ai territori di rispettiva  competenza,
con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello  svolgimento  delle
attivita' di cui all'art.  20-ter,  comma  7,  del  decreto-legge  n.
61/2023,  volte,  con  specifico  riguardo  alla  ricognizione  degli
interventi di ricostruzione, di ripristino e di  riparazione  per  le
piu' urgenti necessita'; 
  Viste le ordinanze commissariali finalizzate a regolare i  processi
di  ricostruzione  pubblica,  individuando  i   relativi   interventi
urgenti, via via adottate dal Commissario straordinario  pro  tempore
ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61/2023 e, in
particolare: 
    l'ordinanza commissariale n. 6, registrata dalla Corte dei  conti
in data 31 agosto 2023 al foglio n. 2379, in materia di finanziamento
degli interventi di somma urgenza  da  attuare  nei  territori  della
Regione Emilia-Romagna e Marche; 
    l'ordinanza commissariale n. 8, registrata dalla Corte dei  conti
in  data  10  ottobre  2023  al  foglio  n.  2679,  in   materia   di
finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa  idraulica
da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna; 
    l'ordinanza commissariale n. 12, registrata dalla Corte dei conti
in  data  6  novembre  2023  al  foglio  n.  2862,  in   materia   di
finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa  idraulica
da attuare nei  territori  della  Regione  Toscana  e  della  Regione
Marche; 
    l'ordinanza commissariale n. 13, registrata dalla Corte dei conti
in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2861, recante  le  modalita'  di
finanziamento del Piano degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e
ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali da  attuare
nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 
    l'ordinanza  commissariale  n.  15,  recante  le   modalita'   di
finanziamento degli interventi di difesa  idraulica  segnalati  dalla
Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del  piano  di
cui alla citata ordinanza n. 8/2023; 
    l'ordinanza commissariale n. 16, registrata dalla Corte dei conti
in data 27 dicembre 2023 al foglio n. 3368, recante le  modalita'  di
finanziamento del Piano degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e
ripristino del patrimonio  edilizio  residenziale  pubblico  e  delle
strutture sanitarie e sociosanitarie  di  proprieta'  pubblica  e  di
tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia; 
    l'ordinanza commissariale n. 17, registrata dalla Corte dei conti
in data 1° febbraio 2024 al foglio n. 290, recante le  modalita'  per
la piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti  dagli
eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o,
comunque, nei luoghi allo scopo  individuati  dai  comuni,  ai  sensi
dell'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.
61; 
    l'ordinanza commissariale n. 19, registrata dalla Corte dei conti
in data 19 gennaio 2024 al foglio n. 172,  recante  le  modalita'  di
finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori  colpiti
dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma  urgenza»,
nei territori della Regione Emilia-Romagna e della Regione Marche; 
    l'ordinanza commissariale n. 24, registrata dalla Corte dei conti
in data 19 aprile 2024 al foglio n. 1199,  recante  le  modalita'  di
finanziamento del Piano degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e
ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive; 
    l'ordinanza commissariale n. 26, registrata dalla Corte dei conti
in data 8 luglio 2024 al foglio  n.  1943,  recante  il  Piano  degli
interventi di messa in sicurezza e ripristino della rete  di  servizi
essenziali; 
    l'ordinanza commissariale n. 28, registrata dalla Corte dei conti
in data 22 luglio 2024 al foglio n. 2048, recante il finanziamento di
ulteriori  interventi  in  regime  di  somma  urgenza  eseguiti   nei
territori colpiti dall'emergenza; 
    l'ordinanza commissariale n. 32, registrata dalla Corte dei conti
in data 2 settembre 2024 al foglio n. 2369, recante  il  Piano  degli
interventi di messa in sicurezza e ripristino dei  beni  immobili  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; 
    l'ordinanza commissariale n. 33, registrata dalla Corte dei conti
in data 27 settembre  2024  al  foglio  n.  2554,  recante  ulteriori
interventi urgenti di ricostruzione; 
    le ordinanze commissariali n.  35,  registrata  dalla  Corte  dei
conti in data 30 settembre 2024 al foglio  n.  2560,  e  in  data  13
novembre 2024, al foglio n.  2888,  relativa  alla  disciplina  delle
modalita'  di   attuazione   e   rendicontazione   degli   interventi
nell'ambito  dell'investimento  M2C4-I2.1a  del  dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Viste  le  ordinanze  commissariali  con  le  quali  lo   scrivente
Commissario straordinario, in prosecuzione  delle  attivita'  avviate
con le precedenti  ordinanze,  ha  provveduto  all'individuazione  di
ulteriori interventi urgenti  di  ricostruzione  pubblica,  anch'esse
adottate ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge  n.  61
del 2023, e, in particolare: 
    l'ordinanza commissariale n. 43, registrata dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 2025 al foglio n. 599, recante la rimodulazione e  il
finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino  e
riparazione per urgenti necessita' delle Regioni Toscana e Marche; 
    l'ordinanza commissariale n. 45, registrata dalla Corte dei conti
in data 16 giugno 2026 al foglio n. 1623, recante la rimodulazione  e
il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e di somma urgenza; 
  Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione  pubblica  di
cui alle suindicate ordinanze commissariali  sono  stati  individuati
sulla  base  dei   quadri   esigenziali   trasmessi   dalle   Regioni
Emilia-Romagna,  Marche   e   Toscana   e   dell'attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi di cui trattasi  e
del ricorrere di tutti i presupposti normativi che  ne  legittimavano
l'esecuzione, ad eccezione di quelli da realizzare con  le  procedure
di somma urgenza di cui alle ordinanze commissariali  n.  6/2023,  n.
19/2024  e  n.  28/2024,  per  i  quali  la  sussistenza  dei  citati
presupposti e' rimessa ai soggetti attuatori dei singoli  interventi,
nell'ambito  delle  attivita'  volte  all'ottenimento  dei   previsti
contributi finanziari; 
  Viste  le  ordinanze  commissariali  con  le  quali  lo   scrivente
Commissario straordinario, sulla base delle modifiche apportate  alla
normativa di riferimento con il citato  decreto-legge  n.  65  del  7
maggio 2025, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi
urgenti di ricostruzione pubblica e, in particolare: 
    l'ordinanza commissariale n. 47, registrata dalla Corte dei conti
in data 30 giugno 2025 al foglio n. 1762,  recante  le  rimodulazioni
degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione pubblica; 
    l'ordinanza commissariale n. 48, registrata dalla Corte dei conti
in data 26 giugno 2025 al foglio n. 1757, recante la rimodulazione  e
integrazione degli interventi riconducibili  alla  misura  M2C4-I2.1a
del PNRR; 
    l'ordinanza commissariale n. 56, registrata dalla Corte dei conti
in data 15 gennaio 2026 con il n. 161,  recante  «Approvazione  della
strategia di intervento per  il  nucleo  abitato  della  frazione  di
Traversara in Comune di Bagnacavallo»; 
  Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione  pubblica  di
cui alle suindicate ordinanze commissariali sono  stati  individuati,
tra l'altro, in conformita' a  quanto  previsto  dal  novellato  art.
20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 che prevede  che  il
Commissario straordinario approva i  citati  interventi  «sulla  base
delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari  territorialmente
interessati formulano in relazione ai  fabbisogni  rappresentati  dai
soggetti titolari delle tipologie di interventi» di cui  al  comma  1
del medesimo articolo, in base al quale vengono  concessi  contributi
«per interventi urgenti di  ricostruzione  ripristino  e  riparazione
degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei  territori  di  cui
all'art. 20-bis e danneggiati in  diretta  conseguenza  degli  eventi
alluvionali di cui al  medesimo  art.  20-bis»,  ivi  compresi  anche
quelli destinati alle suindicate attivita' qualora «finalizzate  alla
riduzione  del  rischio  idraulico  o  idrogeologico  nei   territori
interessati, purche' strettamente funzionali [e]  per  le  quali  sia
verificato il nesso di causalita' con i  citati  eventi  calamitosi»,
anche tenendo conto della pianificazione di  bacino  e  dei  relativi
aggiornamenti; 
  Considerato che i territori in rassegna, di cui all'art. 20-bis del
decreto-legge n. 61/2023, cosi' come novellato dal  decreto-legge  n.
65/2025, sono stati interessati da fenomeni meteorologici di  elevata
intensita', che hanno determinato una grave  situazione  di  pericolo
per  l'incolumita'  delle  persone,  la  perdita  di  vite  umane   e
l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, a edifici pubblici  e  privati,  a  edifici  e
luoghi di culto, alle opere di  difesa  idraulica  e  alla  rete  dei
servizi essenziali; 
  Dato  atto  che,  per  quanto  sopra,  le  risorse  stanziate   per
interventi di ricostruzione pubblica  ammontano  a  complessivi  euro
2.928.827.512,72 (di  cui  euro  2.500.000.000,00  stanziati  con  il
decreto-legge n. 61/2023, euro 328.827.512,72 provenienti  dal  Fondo
di solidarieta' dell'Unione europea,  euro  100.000.000,00  stanziati
con il decreto-legge n. 65/2025)  oltre  euro  8.107.796,66  relativi
alle  erogazioni  liberali  con  e  senza  vincolo  di   destinazione
confluite nella contabilita' speciale del  Commissario  straordinario
ed ulteriori euro 700.000,00 riferiti ad  altre  donazioni  vincolate
non ancora confluite  sulla  contabilita'  speciale  del  Commissario
straordinario; 
  Dato atto che nei limiti delle risorse stanziate  allo  scopo  sono
stati individuati e finanziati con  i  provvedimenti  richiamati  gli
interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e  riparazione  degli
immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art.
20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi  alluvionali
di cui al medesimo art. 20-bis; 
  Ritenuto di provvedere a consolidare  e  riepilogare  in  un  unico
atto,  denominato  «Piano  speciale  di  ricostruzione»,  tutti   gli
interventi  relativi  alle  opere  pubbliche   gia'   programmate   e
finanziate  con  precedenti  ordinanze  commissariali,  al  fine   di
ottimizzare la gestione, il monitoraggio  e  la  comunicazione  delle
attivita' di ricostruzione pubblica in attuazione di quanto  previsto
dal richiamato art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023,
e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi gli interventi  di
ricostruzione pubblica finanziati con le donazioni di cui al piano di
riparto definito con determina n. 106/2024; 
  Ritenuto  al  fine  di  delineare  un  quadro   complessivo   degli
interventi, di inserire nell'ambito  dell'elenco  di  cui  al  «Piano
speciale di ricostruzione» anche gli interventi di cui  all'ordinanza
n. 17/2024, identificati  con  il  codice  GEMA,  con  cui  e'  stato
definito, in accordo all'art. 20-decies del decreto-legge n. 61/2023,
nella versione ratione tempore  vigente,  il  piano  delle  attivita'
connesse alla piu' celere  rimozione  dei  materiali  e  dei  rifiuti
derivanti dagli eventi alluvionali, in continuita' con gli interventi
gia' realizzati o avviati ai sensi  dell'art.  25  del  codice  della
protezione civile; 
  Ritenuto di dover includere nel «Piano speciale di  ricostruzione»,
al fine di armonizzare il quadro complessivo degli interventi,  anche
gli interventi finanziati, interamente  o  in  quota  parte,  con  le
risorse derivanti dalle erogazioni liberali; 
  Considerato che il «Piano speciale di ricostruzione» in conformita'
a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge  n.
61/2023, puo' essere rimodulato, nei limiti delle  risorse  stanziate
allo  scopo,  sulla  base  delle  valutazioni  di  priorita'  che   i
sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai
fabbisogni rappresentati dai soggetti  titolari  delle  tipologie  di
interventi, tenendo  conto  della  pianificazione  di  bacino  e  dei
relativi aggiornamenti; 
  Considerato che il monitoraggio dello stato di attuazione fisico  e
finanziario degli interventi disciplinati dalle suindicate  ordinanze
commissariali ha evidenziato  criticita'  procedurali,  riferite,  in
particolare, alla coerenza delle  somme  richieste  a  finanziamento,
derivanti dalle prime e sommarie valutazione dei  quadri  esigenziali
tecnico-economici   effettuate   nell'immediatezza    degli    eventi
emergenziali,  con  gli  importi  degli  interventi   ridefiniti   ed
aggiornati   sulla   base   dello   sviluppo   delle   attivita'   di
progettazione; 
  Ritenuto di dover, pertanto, provvedere, sulla base delle richieste
dei soggetti attuatori e delle valutazioni di priorita' formulate dai
sub-commissari  territorialmente  interessati,   a   rimodulare   gli
interventi di cui al «Piano speciale di ricostruzione» su menzionato,
al fine di garantire la continuita' e l'attuazione  degli  stessi  in
relazione alla priorita' dei fabbisogni essenziali  dei  territori  e
alla necessita' di assicurare  la  massima  efficacia  ed  efficienza
dell'azione commissariale; 
  Ritenuto di provvedere al primo aggiornamento del  «Piano  speciale
di  ricostruzione»  (versione  1)   accogliendo   le   proposte   dei
sub-commissari limitatamente alle cosiddette «rimodulazioni  a  saldo
zero», che non comportano variazioni nell'importo  complessivo  delle
risorse assegnate a ciascun soggetto beneficiario; 
  Considerato che il piano per la gestione  dei  materiali  derivanti
dagli  eventi  alluvionali  e  dagli  interventi  di   ricostruzione,
riparazione e ripristino puo'  essere  aggiornato  e  rimodulato,  ai
sensi dell'art. 20-decies, commi 12-bis e 12-ter,  del  decreto-legge
n. 61/2023, cosi' come novellato dal decreto-legge n. 65/2025, e che,
pertanto, a seguito della  ricognizione  degli  ulteriori  fabbisogni
effettuata dal Commissario straordinario, con nota protocollo n. 4424
dell'8  agosto  2025,  i  sub-commissari,  per  i  rispettivi  ambiti
regionali di competenza, hanno riscontrato con le note  acquisite  al
protocollo della struttura ai nn. 5007 del 21 agosto 2025,  7796  del
18  novembre  2025  (Emilia-Romagna),  5787  del  23  settembre  2025
(Toscana) e 6404 del 13 ottobre 2025 (Marche); 
  Considerato che, e' necessaria un'azione coordinata e un quadro  di
riferimento unitario per garantire la massima efficacia  e  celerita'
nel proseguimento degli interventi di ricostruzione pubblica, al fine
di salvaguardare la pubblica e privata incolumita' e ripristinare  le
normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite; 
  Ritenuto di dover, pertanto, integrare il programma  di  interventi
di ricostruzione pubblica di cui al «Piano speciale di ricostruzione»
con  una  disciplina  derogatoria  unitaria  e   aggiornata,   avente
efficacia a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza; 
  Ritenuto di dover, altresi', ridefinire le modalita' di  erogazione
dei contributi ai soggetti attuatori degli  interventi  previsti  nel
piano, al fine di assicurarne maggiore coerenza  ed  uniformita',  in
attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  20-octies,  comma  6,  del
decreto-legge n. 61/2023; 
  Viste le comunicazioni in data 25 settembre 2025, con le  quali  il
Commissario straordinario ha impartito ai  Presidenti  delle  Regioni
Emilia-Romagna,   Marche   e   Toscana   nella   loro   qualita'   di
sub-commissari specifiche indicazioni in  ordine  alle  attivita'  di
rimodulazione   e   programmazione   degli    interventi    afferenti
all'attuazione del «Piano speciale di ricostruzione»; 
  Preso  atto  delle  proposte  di  rimodulazione/integrazione  degli
interventi  del  «Piano  speciale  di  ricostruzione»  trasmesse  dai
sub-commissari    territorialmente    competenti    delle     Regioni
Emilia-Romagna (prot. nn. 5587 del 17 settembre  2025,  7796  del  18
novembre 2025 e 8456 del 4 dicembre 2025) Marche (prot. n.  5536  del
16 settembre 2025) e Toscana (prot. nn. 5510 del 15  settembre  2025,
5739 del 23 settembre 2025 e 7418 del 7 novembre  2025),  in  ragione
delle rispettive valutazioni di priorita' e in conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 65/2025; 
  Dato  atto  che  allo  scopo  di  svolgere  un'istruttoria  tecnica
propedeutica all'adozione  del  «Piano  speciale  di  ricostruzione»,
nonche'  della  disciplina  derogatoria  unitaria  e   aggiornata   e
dell'aggiornamento delle modalita' di erogazione dei  contributi,  in
coerenza con il nuovo assetto della governance  degli  interventi  di
ricostruzione  di  cui  al  citato  art.   20-ter,   comma   9,   del
decreto-legge n. 61/2023, e' stato costituito apposito tavolo tecnico
tematico  in  materia  di  ricostruzione  pubblica,  coordinato   dai
dirigenti competenti per materia  e  dagli  esperti  della  struttura
commissariale, e composto, oltre che da qualificato  personale  della
struttura medesima e degli enti allo scopo convenzionati,  anche  dei
referenti  appositamente  designati  dai  Presidenti  delle   Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella  qualita'  di  sub-commissari
alla ricostruzione, riunitosi da ultimo in data 2 dicembre 2025; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  gennaio  2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16  gennaio
2025 al  n.  0002433,  mediante  il  quale  l'ing.  Fabrizio  Curcio,
dirigente generale dei  ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025  e  fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione  ai
sensi dell'art. 20-ter, comma  1,  del  richiamato  decreto-legge  n.
65/2025; 
  Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis,  del  medesimo  decreto-legge  n.
65/2025 che ha prorogato il  mandato  del  Commissario  straordinario
fino al 31 maggio 2026; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  14  gennaio
2026, in corso di registrazione, concernente la proroga, fino  al  31
maggio  2026,  dell'incarico  di   Commissario   straordinario   alla
ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna,  Toscana  e
Marche colpiti dagli eventi alluvionali  che  si  sono  verificati  a
partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-ter,  comma  1-bis,
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, gia' conferito  con  decreto
del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025,  dell'ing.  Fabrizio
Curcio; 
  Rilevato  che,  ai  fini   di   assicurare   la   trasparenza,   la
tracciabilita'  e  il  coordinamento  unitario  degli  interventi  di
ricostruzione pubblica, si rende  necessario  predisporre  un  quadro
organico  e  aggiornato  delle  opere  finanziate,  funzionale   alla
corretta   rendicontazione   verso   le   istituzioni   nazionali   e
comunitarie, alla piena integrazione con la programmazione del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  al  monitoraggio  delle
attivita' di competenza dei soggetti attuatori e  dei  sub-commissari
territorialmente competenti; 
  Ravvisata  la  necessita'   di   implementare   la   capacita'   di
monitoraggio degli interventi urgenti  approvati  con  le  richiamate
ordinanze commissariali raccogliendo tutti i dati disponibili  in  un
sistema informativo mediante il quale  provvedere  al  coordinamento,
monitoraggio e gestione dell'attuazione degli interventi  urgenti  di
ricostruzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'art.  20-ter,
comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023; 
  Ritenuto in applicazione dei principi di economicita' ed efficacia,
di  individuare  quale   strumento   maggiormente   idoneo   per   il
conseguimento delle finalita' suindicate, la piattaforma  informatica
centralizzata gia' in uso da parte di tutti gli enti  territoriali  e
degli altri soggetti che concorrono alla realizzazione di  interventi
pubblici   post   emergenziali   sul   territorio    della    Regione
Emilia-Romagna che,  per  le  finalita'  suesposte,  ha  espresso  la
propria disponibilita', in forza  della  crescente  integrazione  tra
l'attivita' commissariale e  le  attivita'  dei  sub-commissari  alla
ricostruzione  a   livello   regionale,   prevista   dal   richiamato
decreto-legge  n.  61  del  2023,  a  provvedere  all'implementazione
necessaria della richiamata piattaforma; 
  Vista la nota del 4 dicembre 2025, prot. n. 8480, con la  quale  il
Presidente della Regione Emilia-Romagna,  ha  trasmesso  la  proposta
tecnica delle necessarie attivita' di revisione ed adeguamento  della
piattaforma informatica esistente, in coerenza con  quanto  premesso,
fornendo  anche  la  quantificazione   del   contributo   finanziario
richiesto  allo  scopo  di  assicurare  la  necessaria  tempestivita'
nell'esecuzione delle predette attivita'; 
  Dato atto che, d'intesa con i Presidenti  delle  Regioni  Marche  e
Toscana, nella qualita' di sub-commissari alla ricostruzione, saranno
definite le modalita' con le quali integrare nella citata piattaforma
anche i  dati  relativi  agli  interventi  urgenti  di  ricostruzione
pubblica   relativi   alle   medesime   regioni,    anche    mediante
interoperabilita' con analoghi sistemi  eventualmente  in  uso  nelle
citate regioni; 
  Rilevato che l'adozione  del  «Piano  speciale  di  ricostruzione»,
nelle  sue  versioni  periodicamente   aggiornate,   rappresenta   lo
strumento operativo per garantire la coerenza degli interventi con le
strategie di sviluppo sostenibile, la tutela della sicurezza pubblica
e la salvaguardia  del  territorio,  nel  rispetto  dei  principi  di
economicita', efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; 
  Visto  il   protocollo   di   intesa   monitoraggio   e   vigilanza
collaborativa sugli  interventi  di  emergenza  e  ricostruzione  nel
territorio  delle   Regioni   Emilia-Romagna,   Toscana   e   Marche,
interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a  partire  dal  1°
maggio 2023 e dagli  eventi  alluvionali  verificatisi  nei  mesi  di
settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna firmato in data 5 dicembre
2025 tra l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e il Commissario
straordinario; 
  Sentiti per i  profili  di  rispettiva  competenza,  con  nota  del
Commissario straordinario prot. n. 8684 dell'11 dicembre 2025: 
    il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
    il Ministero della cultura; 
  Acquisita  l'intesa  della  Regione  Emilia-Romagna,  acquisita  al
protocollo della struttura commissariale  n.  9101  del  19  dicembre
2025; 
  Acquisita l'intesa della Regione  Marche  acquisita  al  protocollo
della struttura commissariale n. 9175 del 23 dicembre 2025; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana  acquisita  al  protocollo
della struttura commissariale n. 9227 del 23 dicembre 2025; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Piano speciale di ricostruzione 
 
  1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa
e, in particolare, in conformita' a  quanto  stabilito  dal  comma  2
dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023,  come,  da  ultimo,
modificato dal  decreto-legge  n.  65/2025,  e'  adottato  il  «Piano
speciale di ricostruzione» (versione 0), di cui all'allegato A, parte
integrante e sostanziale alla presente ordinanza, che costituisce  la
ricognizione e raccolta, in unico elenco,  di  tutti  gli  interventi
urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli  immobili  e
delle infrastrutture pubblici ubicati nei territori di  cui  all'art.
20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, oltre che la  ricorrenza  di
tutti i requisiti previsti, e che sono stati recepiti, programmati  e
finanziati con le ordinanze  commissariali  richiamate  in  premessa,
adottate ai sensi della normativa  vigente  pro  tempore.  Il  «Piano
speciale  di  ricostruzione»  (versione  0)  di  cui  all'allegato  A
costituisce,  inoltre,  il  presupposto  tecnico  necessario  per  la
definizione  delle  disposizioni  necessarie   per   semplificare   e
uniformare le procedure di attuazione, monitoraggio,  erogazione  dei
contributi,  rendicontazione  e  controllo  contenute  nelle  diverse
ordinanze  commissariali  richiamate  in  premessa,  allineandole  al
contesto normativo di riferimento aggiornato, al fine di  ottimizzare
la gestione delle attivita' di ricostruzione  pubblica  previste  dal
decreto-legge n. 61/2023 e successive modifiche e integrazioni.