IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione
dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25
maggio 2023, per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione
dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per
la Regione Emilia-Romagna;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua
volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli
straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di
Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di
carattere finanziario in materia di protezione civile» e, in
particolare:
l'art. 20-bis, commi 1 e 2, secondo cui le misure di
ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al
medesimo decreto-legge, nonche' a quelli delle tre regioni per i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, nonche', limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, del
21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;
l'art. 20-bis, comma 1-bis, che stabilisce che a decorrere dal 15
maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione
pubblica e privata «si applicano anche alle attivita' di
ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre
2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione
civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo
completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del
medesimo codice»;
l'art. 20-ter, comma 7, lettera b), che stabilisce che il
Commissario straordinario «definisce, con una o piu' ordinanze, la
programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli
interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di
riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e
20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e),
ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'art. 20-quinquies,
comma 4-bis»;
l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), in base al quale il
Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate e disponibili nelle contabilita' speciali appositamente
istituite e anche avvalendosi dei Presidenti delle regioni
interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai
territori di rispettiva competenza, al punto 1), «ai fini di quanto
previsto dall'art. 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e
all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di
riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni
interessate» e, al punto 3), «coordina la realizzazione degli
interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di
riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle
infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico,
ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in
conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo»;
l'art. 20-ter, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario,
al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e
territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei
Presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-commissari, i
quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al
coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli
interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli
20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa
integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di
risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze
commissariali;
l'art. 20-quinquies, che istituisce il Fondo per la ricostruzione
nei territori di cui all'art. 20-bis delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche, per un importo complessivo di 2.500 milioni di euro
assegnato alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario e che al comma 4, prevede che, anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali destinate o da destinare alla
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui
all'art. 20-bis, confluiscano sulla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario;
l'art. 20-octies che, al comma 2, come modificato dal richiamato
decreto-legge n. 65/2025 che, tra l'altro, ha superato la precedente
impostazione in materia di ricostruzione pubblica in base alla quale,
accanto all'avvio dell'individuazione e attuazione degli interventi
urgenti di ricostruzione pubblica di cui all'art. 20-ter, comma 7,
prevedeva la predisposizione ed attuazione di una serie di «piani
speciali» articolati secondo le diverse tipologie di interventi di
ricostruzione pubblica, riconducendo l'attivita' del Commissario
straordinario alla sola individuazione e attuazione dei richiamati
interventi urgenti di ricostruzione pubblica, di tutte le tipologie
previste, oggi definisce quale «Piano speciale di ricostruzione»
l'insieme degli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e
riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei
territori di cui all'art. 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza
degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-bis, anche
finalizzati alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei
territori interessati, purche' strettamente funzionali e per i quali
sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi,
e finanziati nei limiti delle risorse stanziate allo scopo;
l'art. 20-octies, comma 4, che dispone che sono parte integrante
del «Piano speciale di ricostruzione» la disciplina derogatoria
utilizzabile e le procedure per la richiesta ed erogazione delle
risorse finanziarie;
l'art. 20-novies che individua i soggetti attuatori del «Piano
speciale di ricostruzione» e disciplina i rapporti intercorrenti tra
essi e il Commissario straordinario;
l'art. 20-novies.1 che ha previsto l'attuazione di un programma
straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico nelle aree interessate, disciplinandone le modalita' di
predisposizione e rendendo disponibili, allo scopo le necessarie
risorse finanziarie, quantificate in complessivi euro 1.000 milioni
da ripartire nelle annualita' dal 2027 al 2038, affidandone il
coordinamento dell'esecuzione ai Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualita' di Commissari
di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ai sensi
dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
l'art. 20-decies, che prevede l'approvazione di un piano per la
gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali definendone
anche gli scopi e i contenuti, nell'ambito delle risorse stanziate
per gli interventi di ricostruzione pubblica;
Vista la decisione (UE) 2024/2772 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia,
Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi
naturali verificatesi nel 2023, che ha assegnato all'Italia euro
378.833.540,00 per le alluvioni occorse in Emilia-Romagna nel mese di
maggio 2023, di cui 328.827.512,72 confluiti nella contabilita'
speciale del Commissario straordinario;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 65/2025, che destina
agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori di cui
all'art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61/2023, un
importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, assegnato alla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario;
Dato atto che sono confluite, sulla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, erogazioni liberali, da utilizzarsi per
gli interventi di ricostruzione pubblica, per un importo pari ad euro
6.123.241,66 senza vincolo di destinazione (al netto dell'importo di
euro 17.023,20 erogato in relazione ad esigenze extra), e per un
importo pari ad euro 1.984.555,00 con vincolo di destinazione, per un
importo complessivo di euro 8.107.796,66;
Dato atto che con la determinazione n. 106 del 21 maggio 2024 del
Commissario straordinario e' stato adottato il piano distributivo
delle donazioni, senza vincolo di destinazione, per un importo
complessivo di euro 6.099.197,56;
Dato atto che le erogazioni liberali per un importo di euro
1.984.555,00 sono vincolate per volonta' dei soggetti donanti ai
seguenti interventi:
euro 824.555,00 - rispristino e ristrutturazione della Scuola
dell'infanzia «Camerini-Tassinari», ubicata nel Comune di Castel
Bolognese (RA) - nota prot. n. 1151 del 15 novembre 2023 e successiva
accettazione del Commissario con nota prot. n. 1393 del 1° dicembre
2023;
euro 370.000,00 - rispristino della Scuola secondaria di I grado
«G. Ungaretti», ubicata nel Comune di Solarolo (RA) - nota prot. n.
1414 del 23 novembre 2023 e successiva accettazione del Commissario
con nota prot. n. 1510 del 13 dicembre 2023;
euro 790.000,00 - ricostruzione del ponte in localita' Ca'
Stronchino nel Comune di Modigliana - nota prot. n. 85 del 23 agosto
2023 e successiva accettazione del Commissario con determina prot.
rep. DE1 n. 66 del 29 marzo 2024;
Dato atto altresi', degli ulteriori accordi sottoscritti fra il
Commissario straordinario, gli enti beneficiari interessati e i
soggetti donanti, relativi a erogazioni liberali vincolate che
confluiranno sulla contabilita' speciale del Commissario solo a
seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
per le finalita' indicate come di seguito:
Fondazione Cassa depositi e prestiti importo massimo euro
137.365,40 destinato alla ricostruzione del Ponte in localita' Ca'
Stronchino nel Comune di Modigliana, proposta fondazione prot. n.
1764 del 3 maggio 2024, e accettazione delle parti coinvolte prot. n.
1879 del 9 maggio 2024;
Associazione tra fondazioni di origine bancaria
dell'Emilia-Romagna importo massimo euro 200.000,00 destinati alla
ricostruzione del Ponte in localita' Ca' Stronchino nel Comune di
Modigliana, accettazione del Commissario con determina prot. rep. DE1
n. 65 del 29 marzo 2024;
Fondazione Cassa depositi e prestiti importo massimo euro
362.634,60 destinati al recupero, ristrutturazione e restauro del
patrimonio librario, archivistico e infrastrutturale della Biblioteca
comunale Fabrizio Trisi ubicata nel Comune di Lugo, nota proposta
fondazione prot. n. 998 del 27 marzo 2024, n. 1077 del 2 aprile 2024
e accettazione del Commissario prot. n. 1107 del 3 aprile 2024;
Dato atto che, in forza delle richiamate modifiche normative
apportate al comma 2 dell'art. 20-octies del decreto-legge n.
61/2023, dal decreto-legge n. 65/2025, le attivita' propedeutiche
all'adozione dei piani speciali di ricostruzione settoriali
originariamente previsti dalla previgente normativa, ivi compresa la
determinazione del Commissario straordinario del 24 aprile 2024 con
la quale era stata adottata la versione preliminare del piano
speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico,
ai sensi del previgente art. 20-octies, comma 2, lettera c), ora
abrogato, risultano superate e che, pertanto, al di fuori del nuovo
«Piano speciale di ricostruzione» composto dall'insieme degli
interventi urgenti individuati ed approvati con ordinanze
commissariali, e fermo restando quanto previsto dal richiamato art.
20-novies.1 del medesimo decreto-legge n. 61/2023, le attivita' di
panificazione territoriale ordinaria, sotto i diversi profili,
rientrano e permangono nel perimetro di responsabilita' delle
autorita' e delle amministrazioni statali e territoriali all'uopo
individuati dalle normative di settore vigenti, esulando dall'ambito
di competenza della gestione commissariale;
Viste le ordinanze commissariali nn. 1, 2 e 3, registrate dalla
Corte dei conti in data 22 agosto 2023, ai fogli nn. 2342, 2343 e
2344, con le quali il Commissario straordinario pro tempore ha
provveduto, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 5 luglio
2023, n. 88, non convertito in legge e integralmente confluito nel
richiamato decreto-legge n. 61/2023, all'individuazione e nomina a
sub-commissari dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il
compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 88/2023,
poi trasfuso nell'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023,
volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti
necessita';
Vista l'ordinanza commissariale n. 30, registrata alla Corte dei
conti in data 24 luglio 2024 al foglio n. 2085, con la quale il
Commissario straordinario pro tempore, in prosecuzione della
precedente nomina contenuta nella richiamata ordinanza commissariale
n. 1/2023, ha provveduto alla nomina a sub-commissario della
vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, relativamente al
territorio di propria competenza, in sostituzione del Presidente
della medesima regione, nel frattempo risultato eletto al Parlamento
europeo;
Viste le ordinanze commissariali nn. 40, 41 e 42, registrate dalla
Corte dei conti in data 26 febbraio 2025, ai fogli nn. 525, 526 e
527, con le quali lo scrivente Commissario straordinario ha
provveduto, ai sensi del novellato art. 20-ter, comma 9, all'epoca
vigente, del decreto-legge n. 61/2023, al conferimento di funzioni ai
sub-commissari - Presidenti delle Regioni Toscana, Marche ed
Emilia-Romagna, relativamente ai territori di rispettiva competenza,
con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge n.
61/2023, volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli
interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le
piu' urgenti necessita';
Viste le ordinanze commissariali finalizzate a regolare i processi
di ricostruzione pubblica, individuando i relativi interventi
urgenti, via via adottate dal Commissario straordinario pro tempore
ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61/2023 e, in
particolare:
l'ordinanza commissariale n. 6, registrata dalla Corte dei conti
in data 31 agosto 2023 al foglio n. 2379, in materia di finanziamento
degli interventi di somma urgenza da attuare nei territori della
Regione Emilia-Romagna e Marche;
l'ordinanza commissariale n. 8, registrata dalla Corte dei conti
in data 10 ottobre 2023 al foglio n. 2679, in materia di
finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa idraulica
da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna;
l'ordinanza commissariale n. 12, registrata dalla Corte dei conti
in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2862, in materia di
finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa idraulica
da attuare nei territori della Regione Toscana e della Regione
Marche;
l'ordinanza commissariale n. 13, registrata dalla Corte dei conti
in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2861, recante le modalita' di
finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e
ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali da attuare
nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
l'ordinanza commissariale n. 15, recante le modalita' di
finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla
Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di
cui alla citata ordinanza n. 8/2023;
l'ordinanza commissariale n. 16, registrata dalla Corte dei conti
in data 27 dicembre 2023 al foglio n. 3368, recante le modalita' di
finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e
ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle
strutture sanitarie e sociosanitarie di proprieta' pubblica e di
tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia;
l'ordinanza commissariale n. 17, registrata dalla Corte dei conti
in data 1° febbraio 2024 al foglio n. 290, recante le modalita' per
la piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli
eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o,
comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni, ai sensi
dell'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61;
l'ordinanza commissariale n. 19, registrata dalla Corte dei conti
in data 19 gennaio 2024 al foglio n. 172, recante le modalita' di
finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti
dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza»,
nei territori della Regione Emilia-Romagna e della Regione Marche;
l'ordinanza commissariale n. 24, registrata dalla Corte dei conti
in data 19 aprile 2024 al foglio n. 1199, recante le modalita' di
finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e
ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive;
l'ordinanza commissariale n. 26, registrata dalla Corte dei conti
in data 8 luglio 2024 al foglio n. 1943, recante il Piano degli
interventi di messa in sicurezza e ripristino della rete di servizi
essenziali;
l'ordinanza commissariale n. 28, registrata dalla Corte dei conti
in data 22 luglio 2024 al foglio n. 2048, recante il finanziamento di
ulteriori interventi in regime di somma urgenza eseguiti nei
territori colpiti dall'emergenza;
l'ordinanza commissariale n. 32, registrata dalla Corte dei conti
in data 2 settembre 2024 al foglio n. 2369, recante il Piano degli
interventi di messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
l'ordinanza commissariale n. 33, registrata dalla Corte dei conti
in data 27 settembre 2024 al foglio n. 2554, recante ulteriori
interventi urgenti di ricostruzione;
le ordinanze commissariali n. 35, registrata dalla Corte dei
conti in data 30 settembre 2024 al foglio n. 2560, e in data 13
novembre 2024, al foglio n. 2888, relativa alla disciplina delle
modalita' di attuazione e rendicontazione degli interventi
nell'ambito dell'investimento M2C4-I2.1a del dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Viste le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente
Commissario straordinario, in prosecuzione delle attivita' avviate
con le precedenti ordinanze, ha provveduto all'individuazione di
ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica, anch'esse
adottate ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61
del 2023, e, in particolare:
l'ordinanza commissariale n. 43, registrata dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 2025 al foglio n. 599, recante la rimodulazione e il
finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e
riparazione per urgenti necessita' delle Regioni Toscana e Marche;
l'ordinanza commissariale n. 45, registrata dalla Corte dei conti
in data 16 giugno 2026 al foglio n. 1623, recante la rimodulazione e
il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e di somma urgenza;
Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di
cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati
sulla base dei quadri esigenziali trasmessi dalle Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana e dell'attestazione della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi di cui trattasi e
del ricorrere di tutti i presupposti normativi che ne legittimavano
l'esecuzione, ad eccezione di quelli da realizzare con le procedure
di somma urgenza di cui alle ordinanze commissariali n. 6/2023, n.
19/2024 e n. 28/2024, per i quali la sussistenza dei citati
presupposti e' rimessa ai soggetti attuatori dei singoli interventi,
nell'ambito delle attivita' volte all'ottenimento dei previsti
contributi finanziari;
Viste le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente
Commissario straordinario, sulla base delle modifiche apportate alla
normativa di riferimento con il citato decreto-legge n. 65 del 7
maggio 2025, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi
urgenti di ricostruzione pubblica e, in particolare:
l'ordinanza commissariale n. 47, registrata dalla Corte dei conti
in data 30 giugno 2025 al foglio n. 1762, recante le rimodulazioni
degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione pubblica;
l'ordinanza commissariale n. 48, registrata dalla Corte dei conti
in data 26 giugno 2025 al foglio n. 1757, recante la rimodulazione e
integrazione degli interventi riconducibili alla misura M2C4-I2.1a
del PNRR;
l'ordinanza commissariale n. 56, registrata dalla Corte dei conti
in data 15 gennaio 2026 con il n. 161, recante «Approvazione della
strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di
Traversara in Comune di Bagnacavallo»;
Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di
cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati,
tra l'altro, in conformita' a quanto previsto dal novellato art.
20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 che prevede che il
Commissario straordinario approva i citati interventi «sulla base
delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente
interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai
soggetti titolari delle tipologie di interventi» di cui al comma 1
del medesimo articolo, in base al quale vengono concessi contributi
«per interventi urgenti di ricostruzione ripristino e riparazione
degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui
all'art. 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi
alluvionali di cui al medesimo art. 20-bis», ivi compresi anche
quelli destinati alle suindicate attivita' qualora «finalizzate alla
riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori
interessati, purche' strettamente funzionali [e] per le quali sia
verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi»,
anche tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi
aggiornamenti;
Considerato che i territori in rassegna, di cui all'art. 20-bis del
decreto-legge n. 61/2023, cosi' come novellato dal decreto-legge n.
65/2025, sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata
intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo
per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e
l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato
l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti,
allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e
luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei
servizi essenziali;
Dato atto che, per quanto sopra, le risorse stanziate per
interventi di ricostruzione pubblica ammontano a complessivi euro
2.928.827.512,72 (di cui euro 2.500.000.000,00 stanziati con il
decreto-legge n. 61/2023, euro 328.827.512,72 provenienti dal Fondo
di solidarieta' dell'Unione europea, euro 100.000.000,00 stanziati
con il decreto-legge n. 65/2025) oltre euro 8.107.796,66 relativi
alle erogazioni liberali con e senza vincolo di destinazione
confluite nella contabilita' speciale del Commissario straordinario
ed ulteriori euro 700.000,00 riferiti ad altre donazioni vincolate
non ancora confluite sulla contabilita' speciale del Commissario
straordinario;
Dato atto che nei limiti delle risorse stanziate allo scopo sono
stati individuati e finanziati con i provvedimenti richiamati gli
interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli
immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art.
20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali
di cui al medesimo art. 20-bis;
Ritenuto di provvedere a consolidare e riepilogare in un unico
atto, denominato «Piano speciale di ricostruzione», tutti gli
interventi relativi alle opere pubbliche gia' programmate e
finanziate con precedenti ordinanze commissariali, al fine di
ottimizzare la gestione, il monitoraggio e la comunicazione delle
attivita' di ricostruzione pubblica in attuazione di quanto previsto
dal richiamato art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023,
e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi gli interventi di
ricostruzione pubblica finanziati con le donazioni di cui al piano di
riparto definito con determina n. 106/2024;
Ritenuto al fine di delineare un quadro complessivo degli
interventi, di inserire nell'ambito dell'elenco di cui al «Piano
speciale di ricostruzione» anche gli interventi di cui all'ordinanza
n. 17/2024, identificati con il codice GEMA, con cui e' stato
definito, in accordo all'art. 20-decies del decreto-legge n. 61/2023,
nella versione ratione tempore vigente, il piano delle attivita'
connesse alla piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti
derivanti dagli eventi alluvionali, in continuita' con gli interventi
gia' realizzati o avviati ai sensi dell'art. 25 del codice della
protezione civile;
Ritenuto di dover includere nel «Piano speciale di ricostruzione»,
al fine di armonizzare il quadro complessivo degli interventi, anche
gli interventi finanziati, interamente o in quota parte, con le
risorse derivanti dalle erogazioni liberali;
Considerato che il «Piano speciale di ricostruzione» in conformita'
a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n.
61/2023, puo' essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate
allo scopo, sulla base delle valutazioni di priorita' che i
sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai
fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di
interventi, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei
relativi aggiornamenti;
Considerato che il monitoraggio dello stato di attuazione fisico e
finanziario degli interventi disciplinati dalle suindicate ordinanze
commissariali ha evidenziato criticita' procedurali, riferite, in
particolare, alla coerenza delle somme richieste a finanziamento,
derivanti dalle prime e sommarie valutazione dei quadri esigenziali
tecnico-economici effettuate nell'immediatezza degli eventi
emergenziali, con gli importi degli interventi ridefiniti ed
aggiornati sulla base dello sviluppo delle attivita' di
progettazione;
Ritenuto di dover, pertanto, provvedere, sulla base delle richieste
dei soggetti attuatori e delle valutazioni di priorita' formulate dai
sub-commissari territorialmente interessati, a rimodulare gli
interventi di cui al «Piano speciale di ricostruzione» su menzionato,
al fine di garantire la continuita' e l'attuazione degli stessi in
relazione alla priorita' dei fabbisogni essenziali dei territori e
alla necessita' di assicurare la massima efficacia ed efficienza
dell'azione commissariale;
Ritenuto di provvedere al primo aggiornamento del «Piano speciale
di ricostruzione» (versione 1) accogliendo le proposte dei
sub-commissari limitatamente alle cosiddette «rimodulazioni a saldo
zero», che non comportano variazioni nell'importo complessivo delle
risorse assegnate a ciascun soggetto beneficiario;
Considerato che il piano per la gestione dei materiali derivanti
dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione,
riparazione e ripristino puo' essere aggiornato e rimodulato, ai
sensi dell'art. 20-decies, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge
n. 61/2023, cosi' come novellato dal decreto-legge n. 65/2025, e che,
pertanto, a seguito della ricognizione degli ulteriori fabbisogni
effettuata dal Commissario straordinario, con nota protocollo n. 4424
dell'8 agosto 2025, i sub-commissari, per i rispettivi ambiti
regionali di competenza, hanno riscontrato con le note acquisite al
protocollo della struttura ai nn. 5007 del 21 agosto 2025, 7796 del
18 novembre 2025 (Emilia-Romagna), 5787 del 23 settembre 2025
(Toscana) e 6404 del 13 ottobre 2025 (Marche);
Considerato che, e' necessaria un'azione coordinata e un quadro di
riferimento unitario per garantire la massima efficacia e celerita'
nel proseguimento degli interventi di ricostruzione pubblica, al fine
di salvaguardare la pubblica e privata incolumita' e ripristinare le
normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite;
Ritenuto di dover, pertanto, integrare il programma di interventi
di ricostruzione pubblica di cui al «Piano speciale di ricostruzione»
con una disciplina derogatoria unitaria e aggiornata, avente
efficacia a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza;
Ritenuto di dover, altresi', ridefinire le modalita' di erogazione
dei contributi ai soggetti attuatori degli interventi previsti nel
piano, al fine di assicurarne maggiore coerenza ed uniformita', in
attuazione a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 6, del
decreto-legge n. 61/2023;
Viste le comunicazioni in data 25 settembre 2025, con le quali il
Commissario straordinario ha impartito ai Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella loro qualita' di
sub-commissari specifiche indicazioni in ordine alle attivita' di
rimodulazione e programmazione degli interventi afferenti
all'attuazione del «Piano speciale di ricostruzione»;
Preso atto delle proposte di rimodulazione/integrazione degli
interventi del «Piano speciale di ricostruzione» trasmesse dai
sub-commissari territorialmente competenti delle Regioni
Emilia-Romagna (prot. nn. 5587 del 17 settembre 2025, 7796 del 18
novembre 2025 e 8456 del 4 dicembre 2025) Marche (prot. n. 5536 del
16 settembre 2025) e Toscana (prot. nn. 5510 del 15 settembre 2025,
5739 del 23 settembre 2025 e 7418 del 7 novembre 2025), in ragione
delle rispettive valutazioni di priorita' e in conformita' a quanto
previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 65/2025;
Dato atto che allo scopo di svolgere un'istruttoria tecnica
propedeutica all'adozione del «Piano speciale di ricostruzione»,
nonche' della disciplina derogatoria unitaria e aggiornata e
dell'aggiornamento delle modalita' di erogazione dei contributi, in
coerenza con il nuovo assetto della governance degli interventi di
ricostruzione di cui al citato art. 20-ter, comma 9, del
decreto-legge n. 61/2023, e' stato costituito apposito tavolo tecnico
tematico in materia di ricostruzione pubblica, coordinato dai
dirigenti competenti per materia e dagli esperti della struttura
commissariale, e composto, oltre che da qualificato personale della
struttura medesima e degli enti allo scopo convenzionati, anche dei
referenti appositamente designati dai Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari
alla ricostruzione, riunitosi da ultimo in data 2 dicembre 2025;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2025 al n. 0002433, mediante il quale l'ing. Fabrizio Curcio,
dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai
sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n.
65/2025;
Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n.
65/2025 che ha prorogato il mandato del Commissario straordinario
fino al 31 maggio 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio
2026, in corso di registrazione, concernente la proroga, fino al 31
maggio 2026, dell'incarico di Commissario straordinario alla
ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a
partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1-bis,
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, gia' conferito con decreto
del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, dell'ing. Fabrizio
Curcio;
Rilevato che, ai fini di assicurare la trasparenza, la
tracciabilita' e il coordinamento unitario degli interventi di
ricostruzione pubblica, si rende necessario predisporre un quadro
organico e aggiornato delle opere finanziate, funzionale alla
corretta rendicontazione verso le istituzioni nazionali e
comunitarie, alla piena integrazione con la programmazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al monitoraggio delle
attivita' di competenza dei soggetti attuatori e dei sub-commissari
territorialmente competenti;
Ravvisata la necessita' di implementare la capacita' di
monitoraggio degli interventi urgenti approvati con le richiamate
ordinanze commissariali raccogliendo tutti i dati disponibili in un
sistema informativo mediante il quale provvedere al coordinamento,
monitoraggio e gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di
ricostruzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter,
comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023;
Ritenuto in applicazione dei principi di economicita' ed efficacia,
di individuare quale strumento maggiormente idoneo per il
conseguimento delle finalita' suindicate, la piattaforma informatica
centralizzata gia' in uso da parte di tutti gli enti territoriali e
degli altri soggetti che concorrono alla realizzazione di interventi
pubblici post emergenziali sul territorio della Regione
Emilia-Romagna che, per le finalita' suesposte, ha espresso la
propria disponibilita', in forza della crescente integrazione tra
l'attivita' commissariale e le attivita' dei sub-commissari alla
ricostruzione a livello regionale, prevista dal richiamato
decreto-legge n. 61 del 2023, a provvedere all'implementazione
necessaria della richiamata piattaforma;
Vista la nota del 4 dicembre 2025, prot. n. 8480, con la quale il
Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha trasmesso la proposta
tecnica delle necessarie attivita' di revisione ed adeguamento della
piattaforma informatica esistente, in coerenza con quanto premesso,
fornendo anche la quantificazione del contributo finanziario
richiesto allo scopo di assicurare la necessaria tempestivita'
nell'esecuzione delle predette attivita';
Dato atto che, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e
Toscana, nella qualita' di sub-commissari alla ricostruzione, saranno
definite le modalita' con le quali integrare nella citata piattaforma
anche i dati relativi agli interventi urgenti di ricostruzione
pubblica relativi alle medesime regioni, anche mediante
interoperabilita' con analoghi sistemi eventualmente in uso nelle
citate regioni;
Rilevato che l'adozione del «Piano speciale di ricostruzione»,
nelle sue versioni periodicamente aggiornate, rappresenta lo
strumento operativo per garantire la coerenza degli interventi con le
strategie di sviluppo sostenibile, la tutela della sicurezza pubblica
e la salvaguardia del territorio, nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
Visto il protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza
collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel
territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche,
interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 e dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di
settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna firmato in data 5 dicembre
2025 tra l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e il Commissario
straordinario;
Sentiti per i profili di rispettiva competenza, con nota del
Commissario straordinario prot. n. 8684 dell'11 dicembre 2025:
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
il Ministero della cultura;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al
protocollo della struttura commissariale n. 9101 del 19 dicembre
2025;
Acquisita l'intesa della Regione Marche acquisita al protocollo
della struttura commissariale n. 9175 del 23 dicembre 2025;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana acquisita al protocollo
della struttura commissariale n. 9227 del 23 dicembre 2025;
Dispone:
Art. 1
Piano speciale di ricostruzione
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa
e, in particolare, in conformita' a quanto stabilito dal comma 2
dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023, come, da ultimo,
modificato dal decreto-legge n. 65/2025, e' adottato il «Piano
speciale di ricostruzione» (versione 0), di cui all'allegato A, parte
integrante e sostanziale alla presente ordinanza, che costituisce la
ricognizione e raccolta, in unico elenco, di tutti gli interventi
urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e
delle infrastrutture pubblici ubicati nei territori di cui all'art.
20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, oltre che la ricorrenza di
tutti i requisiti previsti, e che sono stati recepiti, programmati e
finanziati con le ordinanze commissariali richiamate in premessa,
adottate ai sensi della normativa vigente pro tempore. Il «Piano
speciale di ricostruzione» (versione 0) di cui all'allegato A
costituisce, inoltre, il presupposto tecnico necessario per la
definizione delle disposizioni necessarie per semplificare e
uniformare le procedure di attuazione, monitoraggio, erogazione dei
contributi, rendicontazione e controllo contenute nelle diverse
ordinanze commissariali richiamate in premessa, allineandole al
contesto normativo di riferimento aggiornato, al fine di ottimizzare
la gestione delle attivita' di ricostruzione pubblica previste dal
decreto-legge n. 61/2023 e successive modifiche e integrazioni.