1. Premessa 
    Con  il  presente  aggiornamento  della  circolare  della   Banca
d'Italia n. 285/2013  sono  modificati  il  Capitolo  4  «Il  sistema
informativo» e il Capitolo 5 «La continuita' operativa»  della  Parte
prima,  Titolo  IV,  per  assicurare  un  riordino  della  disciplina
applicabile alla luce delle previsioni del regolamento (UE) 2022/2554
sulla  resilienza  operativa  digitale  per  il  settore  finanziario
(«Regolamento DORA») e dei relativi atti delegati,  in  un'ottica  di
chiarezza  del  complessivo  quadro  normativo,  nonche'   per   dare
attuazione all'art. 4  della  direttiva  (UE)  2022/2556  («Direttiva
DORA»), recante modifiche alla direttiva 2013/36/UE. Con  l'occasione
sono inoltre effettuati alcuni interventi di raccordo e aggiornamento
del Capitolo 3 «Il sistema dei controlli interni» della Parte  prima,
Titolo IV, nonche' delle  Disposizioni  introduttive  e  della  Parte
prima, Titolo I, Capitolo 1 «Autorizzazione all'attivita' bancaria». 
    Le modifiche sono di mero adeguamento ad atti di altre  autorita'
direttamente applicabili  o  vincolanti  (i.e.,  regolamento  DORA  e
relativi atti delegati; direttiva DORA)  e  pertanto,  in  linea  con
quanto previsto nel regolamento della Banca d'Italia  sugli  atti  di
natura normativa o  di  contenuto  generale  (1)  ,  non  sono  state
sottoposte a consultazione pubblica e ad  analisi  di  impatto  della
regolamentazione (AIR). 
2. Adeguamento al regolamento DORA e  ai  relativi  atti  delegati  e
attuazione della direttiva DORA 
    Per assicurare l'adeguamento al regolamento DORA  e  ai  relativi
atti delegati, vengono abrogate le Sezioni del Capitolo 4 sul governo
del  sistema  informativo,  sulla  gestione  del  rischio  ICT  e  di
sicurezza, sulla gestione della sicurezza dell'informazione  e  delle
operazioni ICT, sulla gestione dei progetti e  dei  cambiamenti  ICT,
sull'esternalizzazione  del  sistema  informativo  e  il  ricorso   a
soggetti terzi per la prestazione di servizi ICT. In  luogo  di  tali
sezioni, viene  inserito  un  rinvio  alle  previsioni,  direttamente
applicabili, del regolamento DORA e dei  relativi  atti  delegati  in
materia di strumenti, metodi, processi e politiche  per  la  gestione
dei rischi informatici, politica relativa agli  accordi  contrattuali
per l'utilizzo di servizi ICT a supporto  di  funzioni  essenziali  o
importanti prestati da fornitori terzi di servizi ICT, incidenti  ICT
e minacce informatiche significative. 
    La sezione sul sistema di gestione dei dati, non  ricompresa  nel
framework DORA,  viene  spostata  nel  capitolo  3  «Il  sistema  dei
controlli interni».  La  sezione  sulle  disposizioni  specifiche  in
materia  di  prestazione  di  servizi  di  pagamento  e'  oggetto  di
modifiche volte a dare attuazione agli orientamenti dell'EBA  dell'11
febbraio 2025 (EBA/GL/2025/02), che hanno abrogato in larga parte gli
orientamenti  dell'EBA  sulla  gestione  dei  rischi  relativi   alle
tecnologie  dell'informazione  e   di   sicurezza   (EBA/GL/2019/04),
mantenendo esclusivamente i  paragrafi  relativi  alla  gestione  del
rapporto con gli utenti dei servizi di pagamento. 
    Viene inoltre modificato il Capitolo 5 «La continuita' operativa»
(2)  ,  con  particolare  riferimento  ai  requisiti  di  continuita'
operativa applicabili a tutti  gli  operatori,  allo  scopo  di  dare
attuazione alle modifiche apportate dalla direttiva DORA  alle  norme
della direttiva 2013/36/UE in materia di continuita' operativa  e  di
rimuovere le previsioni sulla continuita' operativa  in  ambito  ICT,
sostituite dalle previsioni direttamente applicabili del  regolamento
DORA e dei relativi atti delegati. Con l'occasione, si e'  perseguito
l'obiettivo di coordinare, per  quanto  possibile,  le  regole  sulla
politica generale di continuita' operativa con il framework DORA. 
    Con il presente aggiornamento  non  vengono  apportate  modifiche
all'allegato A, Sezione III, del Capitolo 5  («Requisiti  particolari
per i processi a rilevanza  sistemica»),  sul  quale  sono  in  corso
approfondimenti di piu' ampia portata, tenuto conto che il  tema  dei
requisiti  di  continuita'  operativa  per  i  processi  a  rilevanza
sistemica coinvolge anche operatori finanziari diversi dalle  banche.
Ad  esito  di  questi  approfondimenti  potra'  essere  operata   una
revisione complessiva della disciplina applicabile agli operatori del
settore finanziario rilevanti sul piano sistemico. 
3. Procedimenti amministrativi 
    Il  presente  aggiornamento  non  introduce  nuovi   procedimenti
amministrativi ne' modifica quelli esistenti. 
4. Entrata in vigore 
    Le disposizioni contenute nel presente aggiornamento  entrano  in
vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    Fermo  restando  quanto  previsto  dal  regolamento  DORA  e  dai
relativi  atti  delegati,  le  banche  si  adeguano  alle   modifiche
apportate al Capitolo 5 della Parte prima, Titolo IV, della circolare
della Banca d'Italia n. 285/2013 entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente aggiornamento. 
    Le modifiche alla circolare  della  Banca  d'Italia  n.  285/2013
introdotte dal presente aggiornamento si applicano alle succursali in
Italia di banche extracomunitarie a partire dalla data di entrata  in
vigore della  normativa  di  attuazione  dell'art.  58-quinquies  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario),
come introdotto dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208,  di
attuazione della direttiva (UE) 2024/1619. Fino  a  tale  data,  alle
succursali  in  Italia  di  banche  extracomunitarie  continuano   ad
applicarsi i Capitoli 3, 4 e 5 della Parte prima,  Titolo  IV,  della
circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 nella versione antecedente
al presente aggiornamento. 
      Roma, 3 febbraio 2026 
 
                                              Il Governatore: Panetta 

(1) Provvedimento  del  9  luglio  2019   «Regolamento   recante   la
    disciplina dell'adozione degli atti  di  natura  normativa  o  di
    contenuto generale  della  Banca  d'Italia  nell'esercizio  delle
    funzioni di vigilanza, ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  28
    dicembre 2005, n. 262, art. 8». 

(2) In particolare, il Capitolo 5 viene suddiviso in due Sezioni, con
    contestuale abrogazione delle Sezioni I e II dell'allegato A.