IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal  decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino  delle  attribuzioni   dei   Ministeri»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», e, in particolare, gli articoli  10,
124, 125 e 126; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare», di seguito «Codice», e, in particolare: 
    l'articolo 300, comma 1, secondo cui «il Ministero della  difesa,
anche avvalendosi della Difesa Servizi  S.p.a.  di  cui  all'articolo
535, puo' consentire  l'uso  anche  temporaneo  delle  denominazioni,
degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi ...  nel  rispetto
delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate»; 
    l'articolo 300, comma 2, a mente del quale «salvo  che  il  fatto
costituisca piu'  grave  reato,  chiunque  fabbrica,  vende,  espone,
adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le
denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al
comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma  e'
punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00»; 
    l'articolo 300,  comma  4,  secondo  cui  le  denominazioni,  gli
stemmi, gli emblemi e gli altri segni  distintivi  di  cui  le  Forze
armate, ai sensi del gia' citato comma 1 del medesimo articolo, hanno
il diritto all'uso esclusivo,  sono  individuati  «mediante  apposito
regolamento adottato  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400»; 
    l'articolo 535, comma 1, a mente del quale la societa' per azioni
Difesa Servizi S.p.a. e' stata costituita «ai fini dello  svolgimento
dell'attivita' negoziale diretta  all'acquisizione  di  beni  mobili,
servizi  e   connesse   prestazioni   strettamente   correlate   allo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali  dell'Amministrazione  della
difesa e non direttamente  correlate  all'attivita'  operativa  delle
Forze armate»; 
    l'articolo 545, secondo cui il Ministero della difesa,  «ai  fini
del   contenimento   delle   spese   di    ricerca,    potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,  sistemi,
materiali e strutture in dotazione alle Forze armate», e' autorizzato
«a stipulare convenzioni e contratti,  anche  per  il  tramite  della
societa' di cui all'articolo 535,  per  la  permuta  di  materiali  o
prestazioni con soggetti pubblici e privati»; 
    l'articolo 1475, comma 1, a mente del quale «la  costituzione  di
associazioni o circoli fra  militari  e'  subordinata  al  preventivo
assenso del Ministro della difesa»; 
    l'articolo 1475, comma 2, secondo cui «in deroga al  comma  1,  i
militari possono costituire associazioni  professionali  a  carattere
sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia  a  ordinamento
militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo  III
del titolo IX del presente  libro,  e  dal  relativo  regolamento  di
attuazione  adottato  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
    l'articolo 1476-quater, comma 1, lettera h), a  mente  del  quale
alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e'
fatto divieto di «assumere denominazioni o  simboli  che  richiamano,
anche in modo indiretto, categorie di personale, specialita', corpi o
altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento
militare di appartenenza»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246», di seguito «Testo unico», e, in  particolare,
l'articolo  941,  che  elenca  le  associazioni  fra  militari  delle
categorie in congedo o pensionati; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, 25 luglio 2012, n. 162, recante  l'individuazione
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri  segni
distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  in
uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo  300,
comma 4, del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 224 del 25 settembre 2012 (Supplemento ordinario n. 186); 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, 29 maggio 2023, n. 149, concernente modifiche  al
decreto 25  luglio  2012,  n.  162,  recante  l'individuazione  delle
denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  degli  altri  segni
distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  in
uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo  300,
comma 4, del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 255 del 31 ottobre 2023 (Supplemento ordinario n. 37); 
  Ritenuto necessario, alla  luce  delle  intervenute  sopravvenienze
legislative e dell'inclusione del logo del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera  nell'ambito  della
simbologia  istituzionale  della  Marina  militare,   promuovere   un
riassetto ed una  razionalizzazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
decreti del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico del 25 luglio 2012, n. 162, e del 29 maggio 2023, n. 149; 
  Acquisiti i concerti del Ministero delle  imprese  e  del  made  in
Italy con la nota n. 0000260 dell'8  gennaio  2025  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con la nota n. 13573 del 26 marzo 2025; 
  Udito il parere n. 542/2025 del Consiglio di Stato, espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio
2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del
10 luglio 2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
    a) «Forze  armate»,  l'Esercito  italiano,  la  Marina  militare,
l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri; 
    b) «denominazioni», i  nomi,  anche  sotto  forma  di  logo,  che
identificano le singole Forze armate, ovvero  quei  reparti,  gruppi,
strutture ed enti, anche interforze, che costituiscono il  patrimonio
storico  e  culturale  dell'istituzione  militare  e   concorrono   a
esprimerne il prestigio; 
    c) «stemma», il complesso di figure o  di  figure  e  parole,  di
qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico,  che  costituisce  il
contrassegno delle singole Forze armate e dei singoli reparti,  enti,
gruppi e strutture, anche interforze, in cui  esse  sono  organizzate
ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a
enti, reparti e strutture soppressi; 
    d) «emblema», il complesso di figure o di  figure  e  parole,  di
qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo  scudo  araldico,
che costituisce il contrassegno di distinzione  delle  singole  Forze
armate e  dei  singoli  reparti,  enti,  gruppi  e  strutture,  anche
interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i  contrassegni
storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e  strutture
soppressi; 
    e) «segno distintivo», fregio o altro distintivo, recante  figure
o figure e parole, che identifica l'appartenenza del  militare  a  un
ente, reparto, gruppo o struttura delle Forze armate, anche  storico,
ovvero la sua specifica professionalita' militare,  quali,  a  titolo
esemplificativo, gli scudetti, le  mostreggiature,  i  distintivi,  i
copricapo e gli omerali. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999. 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 124, 125 e 126
          del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  recante:
          «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
          15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005: 
                «Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri  segni
          considerati nelle  convenzioni  internazionali  vigenti  in
          materia,  nei  casi  e  alle  condizioni  menzionati  nelle
          convenzioni stesse, nonche'  i  segni  contenenti  simboli,
          emblemi  e  stemmi  che  rivestano  un  interesse  pubblico
          inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle
          forze  armate  e  i  nomi  di  Stati  e  di  enti  pubblici
          territoriali italiani non  possono  costituire  oggetto  di
          registrazione  come   marchio   d'impresa,   a   meno   che
          l'autorita'  competente  non  ne   abbia   autorizzato   la
          registrazione. 
                1-bis.  Non  possono  altresi'  formare  oggetto   di
          registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o
          della reputazione dell'Italia. 
                2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
          segni  con  significazione  politica  o  di   alto   valore
          simbolico,  o  contenente  elementi   araldici,   l'Ufficio
          italiano brevetti  e  marchi,  prima  della  registrazione,
          invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere
          alle amministrazioni pubbliche interessate,  o  competenti,
          per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e'  disposto
          nel comma 4. 
                3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ha   la
          facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni  caso
          in  cui  sussista  dubbio  che  il  marchio  possa   essere
          contrario  alla  legge,  all'ordine  pubblico  o  al   buon
          costume. 
                4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di
          cui  ai  commi  2  e  3,  esprime  avviso  contrario   alla
          registrazione del marchio, l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi respinge la domanda.». 
                «Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
          Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto  di
          proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
          della fabbricazione, del commercio e  dell'uso  delle  cose
          costituenti violazione del diritto, e  l'ordine  di  ritiro
          definitivo dal commercio delle medesime cose nei  confronti
          di  chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque   la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi  siano  utilizzati  per  violare  un   diritto   di
          proprieta' industriale. 
                2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento. 
                3. Con la sentenza che accerta la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e'  di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito  degli  adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto. 
                4. Con la sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al  titolare  del  diritto  stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
                5. E' altresi' in facolta' del giudice, su  richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui al comma 4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del
          titolo  di  proprieta'  industriale  o  delle   particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore  della  violazione,  fino  all'estinzione   del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo caso, il titolare del  diritto  di  proprieta'
          industriale puo' chiedere che gli oggetti  sequestrati  gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le parti, verra'  stabilito  dal  giudice  dell'esecuzione,
          sentito, occorrendo, un perito. 
                6. Delle cose costituenti violazione del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse  dei
          terzi. 
                6-bis. Nei  procedimenti  relativi  all'acquisizione,
          all'utilizzazione o alla rivelazione illecite  dei  segreti
          commerciali  di  cui  all'articolo  98,  il  giudice,   nel
          disporre le misure  di  cui  al  presente  articolo  e  nel
          valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del
          caso concreto, tra le quali: 
                  a) il valore e le altre caratteristiche  specifiche
          dei segreti commerciali; 
                  b) le misure adottate dal legittimo  detentore  per
          proteggere i segreti commerciali; 
                  c)  la  condotta   dell'autore   della   violazione
          nell'acquisire,   utilizzare   o   rivelare    i    segreti
          commerciali; 
                  d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione
          illecite dei segreti commerciali; 
                  e) i legittimi interessi delle  parti  e  l'impatto
          che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere
          per le stesse; 
                  f) i legittimi interessi dei terzi; 
                  g) l'interesse pubblico generale; 
                  h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. 
                6-ter. Nei  procedimenti  relativi  all'acquisizione,
          all'utilizzazione o alla rivelazione illecite  dei  segreti
          commerciali  di  cui  all'articolo  98,  il  giudice   puo'
          disporre, in alternativa all'applicazione delle  misure  di
          cui  al  presente  articolo  e  su  istanza   della   parte
          interessata,  il  pagamento  di  un   indennizzo,   qualora
          ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
                  a) la parte istante, al momento  dell'utilizzazione
          o  della  rivelazione,  non  conosceva  ne',   secondo   le
          circostanze, avrebbe dovuto  conoscere,  del  fatto  che  i
          segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li
          stava utilizzando o rivelando illecitamente; 
                  b)  l'esecuzione  di  tali   misure   puo'   essere
          eccessivamente onerosa per la parte istante; 
                  c) l'indennizzo risulti adeguato  in  relazione  al
          pregiudizio   subito   dalla   parte   che    ha    chiesto
          l'applicazione delle misure. 
                6-quater. L'indennizzo liquidato a  norma  del  comma
          6-ter non  puo',  in  ogni  caso,  superare  l'importo  dei
          diritti dovuti qualora la parte  istante  avesse  richiesto
          l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il
          periodo di tempo  per  il  quale  l'utilizzo  degli  stessi
          avrebbe potuto essere vietato. 
                7. Sulle contestazioni che sorgono  nell'eseguire  le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette.» 
                «Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione  dei
          profitti   dell'autore   della   violazione).   -   1.   Il
          risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo  le
          disposizioni degli articoli 1223, 1226 e  1227  del  codice
          civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
          le conseguenze economiche  negative,  compreso  il  mancato
          guadagno,  del  titolare  del  diritto  leso,  i   benefici
          realizzati  dall'autore  della  violazione  e,   nei   casi
          appropriati, elementi diversi da quelli economici, come  il
          danno  morale  arrecato  al  titolare  del  diritto   dalla
          violazione. 
                2. La sentenza  che  provvede  sul  risarcimento  dei
          danni puo' farne  la  liquidazione  in  una  somma  globale
          stabilita in base agli atti della causa e alle  presunzioni
          che ne derivano.  In  questo  caso  il  lucro  cessante  e'
          comunque determinato in un importo non inferiore  a  quello
          dei canoni che l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto
          pagare, qualora avesse ottenuto una  licenza  dal  titolare
          del diritto leso. 
                3. In ogni caso il titolare  del  diritto  leso  puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della violazione, in alternativa al risarcimento del  lucro
          cessante  o  nella  misura  in  cui  essi   eccedono   tale
          risarcimento.» 
                «Art.  126  (Pubblicazione  della  sentenza).  -   1.
          L'autorita'  giudiziaria  puo'  ordinare  che   l'ordinanza
          cautelare o la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   sia    pubblicata
          integralmente o in sunto o nella  sola  parte  dispositiva,
          tenuto conto della  gravita'  dei  fatti,  in  uno  o  piu'
          giornali da essa indicati, a spese del soccombente. In ogni
          caso, sono adottate le misure idonee a garantire la  tutela
          della  riservatezza  dei   segreti   commerciali   di   cui
          all'articolo 98. 
                1-bis. Nei  procedimenti  relativi  all'acquisizione,
          all'utilizzazione o alla rivelazione illecite  dei  segreti
          commerciali  di  cui  all'articolo  98,  il  giudice,   nel
          decidere se adottare una delle misure di cui al comma  1  e
          nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze
          del caso concreto e, in particolare: 
                  a) il valore dei segreti commerciali; 
                  b)  la  condotta   dell'autore   della   violazione
          nell'acquisire,   utilizzare   o   rivelare    i    segreti
          commerciali; 
                  c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione
          illecite dei segreti commerciali; 
                  d)  il  pericolo  di  ulteriore   utilizzazione   o
          rivelazione  illecite  dei  segreti  commerciali  da  parte
          dell'autore della violazione. 
                1-ter. Ai fini di cui  al  comma  1-bis,  il  giudice
          considera altresi' se  le  informazioni  sull'autore  della
          violazione siano tali da  consentire  l'identificazione  di
          una persona fisica e, in tal caso, se la  pubblicazione  di
          tali informazioni sia giustificata anche in  considerazione
          degli eventuali danni che la  misura  puo'  provocare  alla
          vita privata e alla reputazione del medesimo autore.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 300, 535,  1475  e
          1476-quater del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66
          recante:  «Codice  dell'ordinamento  militare»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010: 
                «Art. 300 (Diritti di  proprieta'  industriale  delle
          Forze armate). - 1. Le Forze armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri,  hanno  il  diritto  all'uso  esclusivo  delle
          proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli  emblemi  e
          di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della  difesa,
          anche  avvalendosi  della  Difesa  Servizi  S.p.a.  di  cui
          all'articolo 535, puo' consentire  l'uso  anche  temporaneo
          delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei
          segni   distintivi,   in   via   convenzionale   ai   sensi
          dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi
          a  lavori,  servizi  e  forniture,  di   cui   al   decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nel  rispetto  delle
          finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.
          Si applicano le disposizioni contenute negli articoli  124,
          125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e  successive
          modificazioni. 
                2. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          chiunque fabbrica, vende, espone,  adopera  industrialmente
          ovvero   utilizza   al   fine   di   trarne   profitto   le
          denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi
          di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni  di  cui
          al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a
          euro 5.000,00. 
                3. Le disposizioni  contenute  nel  comma  2  non  si
          applicano ai collezionisti e agli amatori che  operano  per
          finalita' strettamente personali e non lucrative. 
                4.  Ferme  restando  le  competenze  attribuite  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
          gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
          1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
          approvazione e procedure per la concessione  degli  emblemi
          araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante
          apposito regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono individuati le  denominazioni,  gli  stemmi,  gli
          emblemi e gli altri segni distintivi  ai  fini  di  cui  al
          comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.». 
                «Art. 535 (Difesa Servizi spa). - 1. E' costituita la
          societa' per azioni denominata  "Difesa  Servizi  spa",  ai
          fini dello  svolgimento  dell'attivita'  negoziale  diretta
          all'acquisizione  di  beni  mobili,  servizi   e   connesse
          prestazioni strettamente  correlate  allo  svolgimento  dei
          compiti istituzionali dell'Amministrazione della  difesa  e
          non direttamente correlate  all'attivita'  operativa  delle
          Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della
          difesa di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, nonche' ai fini dell'articolo  7  della  legge  24
          dicembre  1985,  n.  808,  nonche'   delle   attivita'   di
          valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di
          alienazione, degli immobili militari, da  realizzare  anche
          attraverso accordi con  altri  soggetti  e  la  stipula  di
          contratti  di   sponsorizzazione.   Le   citate   attivita'
          negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle
          risorse acquisite dalla societa',  attraverso  la  gestione
          economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e  dei
          servizi da essa resi a  terzi,  da  considerare  aggiuntive
          rispetto a quelle iscritte nello stato  di  previsione  del
          dicastero. 
                2. La  societa'  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del
          Ministro della difesa  e  ha  sede  in  Roma.  Il  capitale
          sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milione, e  i
          successivi eventuali aumenti del capitale sono  determinati
          con decreto del  Ministro  della  difesa,  che  esercita  i
          diritti  dell'azionista.  Le  azioni  della  societa'  sono
          interamente sottoscritte dal Ministero della difesa  e  non
          possono formare oggetto di diritti a favore  di  terzi.  La
          societa'  opera  secondo  gli  indirizzi  strategici  e   i
          programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero,  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
                3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi
          e l'espletamento di attivita'  strumentali  e  di  supporto
          tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
          difesa per  lo  svolgimento  di  compiti  istituzionali  di
          quest'ultima. L'oggetto  sociale,  riguardante  l'attivita'
          negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili,  servizi
          e connesse  prestazioni,  e'  strettamente  correlato  allo
          svolgimento  dei   compiti   istituzionali   del   comparto
          sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
          Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza  ai
          sensi dell'articolo 33 del codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
          centrale di committenza possono essere svolte anche per  le
          altre  Forze  di  polizia,  previa  stipula   di   apposite
          convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
          puo'  altresi'  esercitare  ogni   attivita'   strumentale,
          connessa o accessoria ai suoi  compiti  istituzionali,  nel
          rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
          di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 
                4.  La  societa',  nell'espletare  le   funzioni   di
          centrale  di   committenza,   utilizza   i   parametri   di
          prezzo-qualita' delle convenzioni di cui  all'articolo  26,
          comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
          modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e
          servizi comparabili. 
                5. Lo statuto disciplinante il funzionamento  interno
          della societa' e' approvato con decreto del Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze.  E'  ammessa  la  delega  dei  poteri  dell'organo
          amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
          sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
          e del collegio sindacale per il primo periodo di durata  in
          carica. I membri del consiglio di  amministrazione  possono
          essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze  armate
          in  servizio  permanente.  Le  successive  modifiche   allo
          statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
          i successivi periodi sono deliberate  a  norma  del  codice
          civile ed entrano in  vigore  a  seguito  dell'approvazione
          delle stesse con decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
                6. Lo statuto prevede: 
                  a) il divieto esplicito di cedere le  azioni  o  di
          costituire su di esse diritti a favore di terzi; 
                  b) la nomina da parte  del  Ministro  della  difesa
          dell'intero consiglio di amministrazione e il  suo  assenso
          alla nomina dei dirigenti; 
                  c) le  modalita'  per  l'esercizio  del  "controllo
          analogo" sulla societa',  nel  rispetto  dei  principi  del
          diritto   europeo   e   della    relativa    giurisprudenza
          comunitaria; 
                  d) le  modalita'  per  l'esercizio  dei  poteri  di
          indirizzo e controllo sulla politica aziendale; 
                  e)    l'obbligo    dell'esercizio    dell'attivita'
          societaria in maniera prevalente in  favore  del  Ministero
          della difesa; 
                  f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa  o
          al mercato ristretto. 
                7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello
          statuto  nella  Gazzetta  Ufficiale   tiene   luogo   degli
          adempimenti  in  materia  di  costituzione  delle  societa'
          previsti dalla normativa vigente. 
                8. Gli utili netti della societa'  sono  destinati  a
          riserva,  se   non   altrimenti   determinato   dall'organo
          amministrativo della  societa'  previa  autorizzazione  del
          Ministero vigilante. 
                9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 
                10. Il rapporto di lavoro  del  personale  dipendente
          della societa'  e'  disciplinato  dalle  norme  di  diritto
          privato e dalla  contrattazione  collettiva.  In  deroga  a
          quanto  previsto  dal  comma  9  dell'articolo  23-bis  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la  societa'  si
          avvale anche del personale militare e civile del  Ministero
          della  difesa,  anche  di  livello  non  dirigenziale,   in
          possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e
          gestionale, da  impiegare  secondo  le  modalita'  previste
          dallo stesso articolo.». 
                «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto  di
          associazione e divieto di sciopero). - 1.  La  costituzione
          di associazioni o circoli fra militari  e'  subordinata  al
          preventivo assenso del Ministro della difesa. 
                2.  In  deroga  al  comma  1,  i   militari   possono
          costituire associazioni professionali a carattere sindacale
          per singola Forza armata o Forza di polizia  a  ordinamento
          militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal
          capo III del titolo IX del presente libro, e  dal  relativo
          regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n 400. 
                3. I militari non  possono  aderire  ad  associazioni
          considerate  segrete  a  norma  di   legge   e   a   quelle
          incompatibili  con  i  doveri  derivanti   dal   giuramento
          prestato. 
                4. I militari non possono esercitare  il  diritto  di
          sciopero.». 
                «Art. 1476-quater (Limitazioni). - 1. Alle  APCSM  e'
          fatto divieto di: 
                  a) assumere la  rappresentanza  di  lavoratori  non
          appartenenti alle Forze armate o alle Forze  di  polizia  a
          ordinamento militare; 
                  b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni
          sostitutive  dello  stesso,  o   parteciparvi,   anche   se
          proclamato  da   organizzazioni   sindacali   estranee   al
          personale militare; 
                  c) promuovere manifestazioni pubbliche in  uniforme
          o con  armi  di  servizio  o  sollecitare  o  invitare  gli
          appartenenti alle Forze armate o alle Forze  di  polizia  a
          ordinamento militare a parteciparvi; 
                  d) assumere la rappresentanza in via  esclusiva  di
          una o piu' categorie di personale, anche se  facenti  parte
          della stessa Forza armata o Forza di polizia a  ordinamento
          militare. In ogni caso, la rappresentanza  di  una  singola
          categoria all'interno di  un'APCSM  non  deve  superare  il
          limite del 75 per cento dei suoi iscritti; 
                  e)   promuovere   iniziative   di    organizzazioni
          politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo,  a  campagne
          elettorali afferenti alla vita politica del Paese; 
                  f) stabilire la propria sede o il proprio domicilio
          sociale presso  unita'  o  strutture  del  Ministero  della
          difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  g) aderire ad  associazioni  sindacali  diverse  da
          quelle costituite ai sensi delle disposizioni del  presente
          capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere
          organizzativo o convenzionale,  anche  per  il  tramite  di
          altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni; 
                  h) assumere denominazioni o simboli che richiamano,
          anche  in   modo   indiretto,   categorie   di   personale,
          specialita', corpi o altro che non sia la Forza armata o la
          Forza di polizia a ordinamento  militare  di  appartenenza,
          ovvero  organizzazioni  sindacali,  per  cui  sussiste   il
          divieto  di  adesione  ai  sensi  delle  disposizioni   del
          presente capo, od organizzazioni politiche.». 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante:
          «Codice dei contratti pubblici in attuazione  dell'articolo
          1 della legge 21 giugno 2022,  n.  78,  recante  delega  al
          Governo in materia di contratti  pubblici»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 941 del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  recante:
          «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
          ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della  legge
          28  novembre  2005,  n.  246»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010: 
                «Art. 941 (Associazioni fra militari delle  categorie
          in congedo o pensionati).  -  1.  Le  associazioni  di  cui
          all'articolo 937, sono le seguenti: 
                  a) Gruppo decorati ordine militare d'Italia; 
                  b) Gruppo medaglie d'oro al valor militare; 
                  c) Associazione nazionale fra mutilati  e  invalidi
          di guerra; 
                  d) Associazione italiana ciechi di guerra; 
                  e) Istituto del «Nastro  Azzurro»  fra  combattenti
          decorati al valor militare; 
                  f) Associazione nazionale combattenti e reduci; 
                  g) Associazione nazionale volontari di guerra; 
                  h) Associazione  nazionale  combattenti  guerra  di
          liberazione inquadrati nei  reparti  regolari  delle  Forze
          armate; 
                  i) Associazione nazionale reduci  dalla  prigionia,
          dall'internamento e dalla guerra di liberazione; 
                  l) Associazione nazionale partigiani d'Italia; 
                  m) Federazione italiana volontari della liberta'; 
                  n) Federazione italiana associazioni partigiane; 
                  o)  Associazione  nazionale   veterani   e   reduci
          garibaldini; 
                  p) Federazione italiana dei combattenti alleati; 
                  q) Associazione nazionale ex internati; 
                  r)  Associazione  nazionale   famiglie   caduti   e
          dispersi in guerra; 
                  s) Associazione nazionale famiglie  martiri  caduti
          per la liberta' della Patria; 
                  t) Associazione italiana combattenti interalleati; 
                  u)  Associazione  italiana  combattenti   volontari
          antifascisti di Spagna; 
                  v) Unione nazionale italiana reduci di Russia; 
                  z)    Consiglio    nazionale    permanente    delle
          associazioni d'arma; 
                  aa) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; 
                  bb) Associazione nazionale del fante; 
                  cc) Associazione nazionale marinai d'Italia; 
                  dd) Associazione Arma Aeronautica; 
                  ee) Associazione nazionale carabinieri; 
                  ff) Associazione nazionale finanzieri d'Italia; 
                  gg) Associazione nazionale granatieri di Sardegna; 
                  hh) Associazione nazionale bersaglieri; 
                  ii) Associazione nazionale alpini; 
                  ll) Associazione nazionale carristi d'Italia; 
                  mm) Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; 
                  nn) Associazione lagunari truppe anfibie; 
                  oo) Associazione nazionale arma di cavalleria; 
                  pp) Associazione nazionale artiglieri d'Italia; 
                  qq) Associazione nazionale genieri e  trasmettitori
          d'Italia; 
                  rr) Associazione nazionale aviazione dell'Esercito; 
                  ss) Associazione nazionale autieri d'Italia; 
                  tt) Associazione nazionale commissariato militare; 
                  uu)    Associazione    nazionale    amministrazione
          militare; 
                  vv)  Associazione   nazionale   ufficiali   tecnici
          dell'Esercito italiano; 
                  zz)  Associazione  nazionale  cappellani   militari
          d'Italia; 
                  aaa)  Associazione   nazionale   sanita'   militare
          italiana; 
                  bbb) Associazione nazionale  ufficiali  provenienti
          dal servizio attivo; 
                  ccc)  Associazione   nazionale   ufficiali   Marina
          provenienti dal servizio effettivo; 
                  ddd) Associazione nazionale ufficiali Aeronautica; 
                  eee) Associazione nazionale sottufficiali d'Italia; 
                  fff) Unione nazionale sottufficiali italiani; 
                  ggg)   Associazione   nazionale   grandi   invalidi
          militari ed equiparati; 
                  hhh) Associazione nazionale «Nastro Verde» decorati
          di Medaglia d'oro mauriziana; 
                  iii) Societa' di mutuo soccorso alpini in congedo.»