IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», e, in particolare, gli articoli 10,
124, 125 e 126;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», di seguito «Codice», e, in particolare:
l'articolo 300, comma 1, secondo cui «il Ministero della difesa,
anche avvalendosi della Difesa Servizi S.p.a. di cui all'articolo
535, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni,
degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi ... nel rispetto
delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate»;
l'articolo 300, comma 2, a mente del quale «salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone,
adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le
denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al
comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e'
punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00»;
l'articolo 300, comma 4, secondo cui le denominazioni, gli
stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui le Forze
armate, ai sensi del gia' citato comma 1 del medesimo articolo, hanno
il diritto all'uso esclusivo, sono individuati «mediante apposito
regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400»;
l'articolo 535, comma 1, a mente del quale la societa' per azioni
Difesa Servizi S.p.a. e' stata costituita «ai fini dello svolgimento
dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili,
servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della
difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle
Forze armate»;
l'articolo 545, secondo cui il Ministero della difesa, «ai fini
del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi,
materiali e strutture in dotazione alle Forze armate», e' autorizzato
«a stipulare convenzioni e contratti, anche per il tramite della
societa' di cui all'articolo 535, per la permuta di materiali o
prestazioni con soggetti pubblici e privati»;
l'articolo 1475, comma 1, a mente del quale «la costituzione di
associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo
assenso del Ministro della difesa»;
l'articolo 1475, comma 2, secondo cui «in deroga al comma 1, i
militari possono costituire associazioni professionali a carattere
sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III
del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di
attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
l'articolo 1476-quater, comma 1, lettera h), a mente del quale
alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e'
fatto divieto di «assumere denominazioni o simboli che richiamano,
anche in modo indiretto, categorie di personale, specialita', corpi o
altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento
militare di appartenenza»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246», di seguito «Testo unico», e, in particolare,
l'articolo 941, che elenca le associazioni fra militari delle
categorie in congedo o pensionati;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni
distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in
uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300,
comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,
n. 224 del 25 settembre 2012 (Supplemento ordinario n. 186);
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, 29 maggio 2023, n. 149, concernente modifiche al
decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni
distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in
uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300,
comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,
n. 255 del 31 ottobre 2023 (Supplemento ordinario n. 37);
Ritenuto necessario, alla luce delle intervenute sopravvenienze
legislative e dell'inclusione del logo del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera nell'ambito della
simbologia istituzionale della Marina militare, promuovere un
riassetto ed una razionalizzazione delle disposizioni di cui ai
decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico del 25 luglio 2012, n. 162, e del 29 maggio 2023, n. 149;
Acquisiti i concerti del Ministero delle imprese e del made in
Italy con la nota n. 0000260 dell'8 gennaio 2025 e del Ministero
dell'economia e delle finanze con la nota n. 13573 del 26 marzo 2025;
Udito il parere n. 542/2025 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio
2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del
10 luglio 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Forze armate», l'Esercito italiano, la Marina militare,
l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri;
b) «denominazioni», i nomi, anche sotto forma di logo, che
identificano le singole Forze armate, ovvero quei reparti, gruppi,
strutture ed enti, anche interforze, che costituiscono il patrimonio
storico e culturale dell'istituzione militare e concorrono a
esprimerne il prestigio;
c) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di
qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il
contrassegno delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti,
gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate
ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a
enti, reparti e strutture soppressi;
d) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di
qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico,
che costituisce il contrassegno di distinzione delle singole Forze
armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche
interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni
storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture
soppressi;
e) «segno distintivo», fregio o altro distintivo, recante figure
o figure e parole, che identifica l'appartenenza del militare a un
ente, reparto, gruppo o struttura delle Forze armate, anche storico,
ovvero la sua specifica professionalita' militare, quali, a titolo
esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i
copricapo e gli omerali.
N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 124, 125 e 126
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante:
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005:
«Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in
materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle
convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli,
emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico
inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle
forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici
territoriali italiani non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa, a meno che
l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la
registrazione.
1-bis. Non possono altresi' formare oggetto di
registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o
della reputazione dell'Italia.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
segni con significazione politica o di alto valore
simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, prima della registrazione,
invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere
alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto
nel comma 4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la
facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso
in cui sussista dubbio che il marchio possa essere
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di
cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla
registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi respinge la domanda.».
«Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti
di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se
non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione
della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprieta'
industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal
giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano
assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta
del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del
titolo di proprieta' industriale o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese
dell'autore della violazione, fino all'estinzione del
titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In
quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta'
industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli
siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione,
sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di
proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o
la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando
appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria
tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita'
delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
terzi.
6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel
disporre le misure di cui al presente articolo e nel
valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del
caso concreto, tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche
dei segreti commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per
proteggere i segreti commerciali;
c) la condotta dell'autore della violazione
nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti
commerciali;
d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione
illecite dei segreti commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto
che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere
per le stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l'interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo'
disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di
cui al presente articolo e su istanza della parte
interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione
o della rivelazione, non conosceva ne', secondo le
circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i
segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li
stava utilizzando o rivelando illecitamente;
b) l'esecuzione di tali misure puo' essere
eccessivamente onerosa per la parte istante;
c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al
pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto
l'applicazione delle misure.
6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma
6-ter non puo', in ogni caso, superare l'importo dei
diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto
l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il
periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi
avrebbe potuto essere vietato.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le
misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette.»
«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei
profitti dell'autore della violazione). - 1. Il
risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice
civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei
danni puo' farne la liquidazione in una somma globale
stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni
che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e'
comunque determinato in un importo non inferiore a quello
dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare
del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo'
chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento.»
«Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - 1.
L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza
cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva,
tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu'
giornali da essa indicati, a spese del soccombente. In ogni
caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela
della riservatezza dei segreti commerciali di cui
all'articolo 98.
1-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel
decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e
nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze
del caso concreto e, in particolare:
a) il valore dei segreti commerciali;
b) la condotta dell'autore della violazione
nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti
commerciali;
c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione
illecite dei segreti commerciali;
d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o
rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte
dell'autore della violazione.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice
considera altresi' se le informazioni sull'autore della
violazione siano tali da consentire l'identificazione di
una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di
tali informazioni sia giustificata anche in considerazione
degli eventuali danni che la misura puo' provocare alla
vita privata e alla reputazione del medesimo autore.».
- Si riporta il testo degli articoli 300, 535, 1475 e
1476-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010:
«Art. 300 (Diritti di proprieta' industriale delle
Forze armate). - 1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle
proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e
di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa,
anche avvalendosi della Difesa Servizi S.p.a. di cui
all'articolo 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei
segni distintivi, in via convenzionale ai sensi
dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle
finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124,
125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente
ovvero utilizza al fine di trarne profitto le
denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi
di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui
al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a
euro 5.000,00.
3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si
applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per
finalita' strettamente personali e non lucrative.
4. Ferme restando le competenze attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
approvazione e procedure per la concessione degli emblemi
araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante
apposito regolamento adottato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli
emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al
comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.».
«Art. 535 (Difesa Servizi spa). - 1. E' costituita la
societa' per azioni denominata "Difesa Servizi spa", ai
fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta
all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse
prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e
non direttamente correlate all'attivita' operativa delle
Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di
valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di
alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche
attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di
contratti di sponsorizzazione. Le citate attivita'
negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle
risorse acquisite dalla societa', attraverso la gestione
economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei
servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive
rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del
dicastero.
2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del
Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale
sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i
successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati
con decreto del Ministro della difesa, che esercita i
diritti dell'azionista. Le azioni della societa' sono
interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La
societa' opera secondo gli indirizzi strategici e i
programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi
e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto
tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di
quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita'
negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi
e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo
svolgimento dei compiti istituzionali del comparto
sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
centrale di committenza possono essere svolte anche per le
altre Forze di polizia, previa stipula di apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale,
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico.
4. La societa', nell'espletare le funzioni di
centrale di committenza, utilizza i parametri di
prezzo-qualita' delle convenzioni di cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e
servizi comparabili.
5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno
della societa' e' approvato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo
amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in
carica. I membri del consiglio di amministrazione possono
essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate
in servizio permanente. Le successive modifiche allo
statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
i successivi periodi sono deliberate a norma del codice
civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di
costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa
dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso
alla nomina dei dirigenti;
c) le modalita' per l'esercizio del "controllo
analogo" sulla societa', nel rispetto dei principi del
diritto europeo e della relativa giurisprudenza
comunitaria;
d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di
indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attivita'
societaria in maniera prevalente in favore del Ministero
della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o
al mercato ristretto.
7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello
statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione delle societa'
previsti dalla normativa vigente.
8. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva, se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa' previa autorizzazione del
Ministero vigilante.
9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto
privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a
quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si
avvale anche del personale militare e civile del Ministero
della difesa, anche di livello non dirigenziale, in
possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e
gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste
dallo stesso articolo.».
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di
associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione
di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al
preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. In deroga al comma 1, i militari possono
costituire associazioni professionali a carattere sindacale
per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal
capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n 400.
3. I militari non possono aderire ad associazioni
considerate segrete a norma di legge e a quelle
incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento
prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di
sciopero.».
«Art. 1476-quater (Limitazioni). - 1. Alle APCSM e'
fatto divieto di:
a) assumere la rappresentanza di lavoratori non
appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a
ordinamento militare;
b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni
sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se
proclamato da organizzazioni sindacali estranee al
personale militare;
c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme
o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli
appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a
ordinamento militare a parteciparvi;
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di
una o piu' categorie di personale, anche se facenti parte
della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola
categoria all'interno di un'APCSM non deve superare il
limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e) promuovere iniziative di organizzazioni
politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne
elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
f) stabilire la propria sede o il proprio domicilio
sociale presso unita' o strutture del Ministero della
difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aderire ad associazioni sindacali diverse da
quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente
capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere
organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di
altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni;
h) assumere denominazioni o simboli che richiamano,
anche in modo indiretto, categorie di personale,
specialita', corpi o altro che non sia la Forza armata o la
Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza,
ovvero organizzazioni sindacali, per cui sussiste il
divieto di adesione ai sensi delle disposizioni del
presente capo, od organizzazioni politiche.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023.
- Si riporta il testo dell'articolo 941 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante:
«Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010:
«Art. 941 (Associazioni fra militari delle categorie
in congedo o pensionati). - 1. Le associazioni di cui
all'articolo 937, sono le seguenti:
a) Gruppo decorati ordine militare d'Italia;
b) Gruppo medaglie d'oro al valor militare;
c) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi
di guerra;
d) Associazione italiana ciechi di guerra;
e) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti
decorati al valor militare;
f) Associazione nazionale combattenti e reduci;
g) Associazione nazionale volontari di guerra;
h) Associazione nazionale combattenti guerra di
liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze
armate;
i) Associazione nazionale reduci dalla prigionia,
dall'internamento e dalla guerra di liberazione;
l) Associazione nazionale partigiani d'Italia;
m) Federazione italiana volontari della liberta';
n) Federazione italiana associazioni partigiane;
o) Associazione nazionale veterani e reduci
garibaldini;
p) Federazione italiana dei combattenti alleati;
q) Associazione nazionale ex internati;
r) Associazione nazionale famiglie caduti e
dispersi in guerra;
s) Associazione nazionale famiglie martiri caduti
per la liberta' della Patria;
t) Associazione italiana combattenti interalleati;
u) Associazione italiana combattenti volontari
antifascisti di Spagna;
v) Unione nazionale italiana reduci di Russia;
z) Consiglio nazionale permanente delle
associazioni d'arma;
aa) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
bb) Associazione nazionale del fante;
cc) Associazione nazionale marinai d'Italia;
dd) Associazione Arma Aeronautica;
ee) Associazione nazionale carabinieri;
ff) Associazione nazionale finanzieri d'Italia;
gg) Associazione nazionale granatieri di Sardegna;
hh) Associazione nazionale bersaglieri;
ii) Associazione nazionale alpini;
ll) Associazione nazionale carristi d'Italia;
mm) Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
nn) Associazione lagunari truppe anfibie;
oo) Associazione nazionale arma di cavalleria;
pp) Associazione nazionale artiglieri d'Italia;
qq) Associazione nazionale genieri e trasmettitori
d'Italia;
rr) Associazione nazionale aviazione dell'Esercito;
ss) Associazione nazionale autieri d'Italia;
tt) Associazione nazionale commissariato militare;
uu) Associazione nazionale amministrazione
militare;
vv) Associazione nazionale ufficiali tecnici
dell'Esercito italiano;
zz) Associazione nazionale cappellani militari
d'Italia;
aaa) Associazione nazionale sanita' militare
italiana;
bbb) Associazione nazionale ufficiali provenienti
dal servizio attivo;
ccc) Associazione nazionale ufficiali Marina
provenienti dal servizio effettivo;
ddd) Associazione nazionale ufficiali Aeronautica;
eee) Associazione nazionale sottufficiali d'Italia;
fff) Unione nazionale sottufficiali italiani;
ggg) Associazione nazionale grandi invalidi
militari ed equiparati;
hhh) Associazione nazionale «Nastro Verde» decorati
di Medaglia d'oro mauriziana;
iii) Societa' di mutuo soccorso alpini in congedo.»