IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 18 febbraio 2026
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in
particolare, l'art. 3, che reca la disciplina per il perfezionamento
delle intese da sancire in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, e l'art. 9, che disciplina le funzioni della Conferenza
unificata;
Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per
il riconoscimento e la promozione delle zone montane» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, il quale:
al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati,
sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che
costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni
della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della
pendenza ed e' definito contestualmente l'elenco dei comuni montani;
al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo
periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita
istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti,
designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a
garantire il piu' ampio supporto informativo circa i diversi tipi e
caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della citata legge;
Considerato altresi' che lo stesso art. 2, comma 1, precisa che in
caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune
non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione
conserva la classificazione di comune montano solo ove esso soddisfi
i criteri di classificazione dei comuni montani ed aggiunge che in
caso di scissione di un comune classificato come montano in due o
piu' comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati
come montani solo ove essi soddisfino i criteri di classificazione
dei comuni montani;
Considerato inoltre che il medesimo art. 2, comma 1, stabilisce che
all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove
necessario e sulla base di dati forniti da ISTAT, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre
di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo;
Considerato l'art. 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri
per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di
cui all'art. 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di comuni
destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo
a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di
cui al comma 1 e di parametri socioeconomici;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare:
l'art. 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo
delle montagne italiane al fine di promuovere e realizzare interventi
per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonche'
misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente
montani delle regioni delle province autonome;
l'art. 1, comma 594, il quale prevede che il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo
delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a
sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della
montagna;
Visto, altresi', l'art. 4, comma 3, della citata legge n. 131 del
2025, il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del
Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli
interventi di competenza delle regioni e degli enti locali,
effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni
montani di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge;
Visto l'atto rep. n. 139/CU, con il quale la Conferenza unificata,
nella seduta del 2 ottobre 2025, ha designato i sei esperti di cui
all'art. 2, comma 1, della citata legge n. 131 del 2025;
Vista la nota prot. DAR n. 20876 del 28 novembre 2025, con la quale
il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha
comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie
l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della relativa
proposta per la definizione dei criteri per la classificazione dei
comuni montani che costituiscono le zone montane;
Vista la nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, acquisita, in
pari data, al prot. DAR n. 21834, con la quale l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso
all'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, unitamente alla
relativa documentazione, ai fini dell'acquisizione dell'intesa della
Conferenza unificata;
Vista la nota prot. DAR n. 21838 del 15 dicembre 2025, con la quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto
schema di decreto e la relativa documentazione alle amministrazioni
statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di
una riunione tecnica per il giorno 17 dicembre 2025;
Vista la comunicazione del 16 dicembre 2025, acquisita, in pari
data, al prot. DAR n. 21900, con la quale la Conferenza delle regioni
e delle province autonome ha trasmesso, in vista della riunione
tecnica del 17 dicembre 2025, le proposte emendative avanzate dal
coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna della
medesima Conferenza;
Vista la nota prot. DAR n. 21903 del 16 dicembre 2025, con la quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta
comunicazione della Conferenza delle regioni e delle province
autonome alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;
Considerati gli esiti della riunione tecnica del 17 dicembre 2025,
nel corso della quale:
il rappresentante del coordinamento tecnico interregionale
politiche per la montagna della Conferenza delle regioni e delle
province autonome ha preannunciato l'invio di un documento, recante
integrazioni di carattere formale alle proposte emendative
precedentemente trasmesse con la citata comunicazione della
Conferenza delle regioni e delle province autonome del 16 dicembre
2025;
il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie ha preso atto di quanto rappresentato dal coordinamento
tecnico interregionale politiche per la montagna, precisando che le
proposte emendative sarebbero state oggetto di approfondimento;
il rappresentante dell'ANCI ha chiesto chiarimenti in merito
all'art. 4 della legge 12 settembre 2025, n. 131;
Rilevato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della
seduta del 18 dicembre 2025 della Conferenza unificata, e' stato
rinviato su richiesta delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, per ulteriori approfondimenti;
Preso atto del dibattito svoltosi, nel corso delle sedute del 29
dicembre 2025 e del 15 gennaio 2026 della Conferenza unificata, sullo
schema di decreto in oggetto, non iscritto all'ordine del giorno
delle medesime sedute;
Vista la nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, acquisita, in pari
data, al prot. DAR n. 2161, con la quale il Capo di Gabinetto del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso:
la nuova proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani
di cui all'art. 2 dello schema di decreto in esame, rappresentando
che tale proposta tiene conto delle diverse istanze da piu' parti
rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti
delle autonomie territoriali in Conferenza unificata, unitamente
all'elenco dei comuni montani, conseguente alla classificazione di
cui ai criteri indicati nella nuova proposta, secondo i dati forniti
dall'ISTAT;
lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi
criteri di classificazione dei comuni montani, predisposto a seguito
delle predette ulteriori interlocuzioni, chiedendo l'iscrizione dello
schema di decreto in oggetto, nonche' del predetto accordo,
all'ordine del giorno della seduta del 5 febbraio 2026 della
Conferenza unificata;
Vista la nota prot. DAR n. 2175 del 4 febbraio 2026, con la quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le
Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta
documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle
regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e
all'UPI;
Vista la nota prot. MEF-RGS prot. n. 25551 del 5 febbraio 2026,
acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2258, recante il parere reso
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto in esame;
Considerato che, nella seduta del 5 febbraio 2026, e' stata sancita
la mancata intesa da parte della Conferenza unificata (rep. atti n.
14/CU del 5 febbraio 2026) sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, recante «Definizione dei criteri per la
classificazione dei comuni montani»;
Preso atto che, come riportato dalla stessa Conferenza unificata
nel citato atto di mancata intesa:
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno
espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle
stesse era favorevole all'intesa;
l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze non ha
formulato osservazioni;
Considerato che, nella medesima seduta del 5 febbraio 2026, la
Conferenza unificata ha altresi' sancito un accordo tra il Governo,
le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e
l'UPI (rep. atti n. 15/CU del 5 febbraio 2026), ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani;
Tenuto conto che, nel rispetto del principio di leale
collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative utili alla
composizione, mediante riunioni tecniche e incontri dedicati di
approfondimento del provvedimento, al fine di pervenire all'intesa in
sede di Conferenza unificata;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, quando un'intesa espressamente prevista
dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza in cui l'oggetto e' iscritto all'ordine del giorno,
il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata;
Atteso che, nel corso della seduta della Conferenza unificata del 5
febbraio 2026, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano hanno comunque concordato all'unanimita' sulla non decorrenza
dei termini previsti dal predetto decreto legislativo n. 281 del
1997;
Rilevato che il decreto recante i criteri per la classificazione
dei comuni montani e la contestuale definizione dell'elenco dei
comuni montani rappresenta presupposto indispensabile per la compiuta
attuazione della legge n. 131 del 2025 e per la ripartizione della
quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinata
agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;
Vista la nota del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
del 5 dicembre 2025 prot. n. 3578-P-05/12/2025 con la quale si
invitavano tutti i Ministri interessati a dare il proprio assenso per
l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
concernente la definizione dei criteri per la classificazione dei
comuni montani;
Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' autorizzata l'adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri
per la classificazione dei comuni montani», secondo lo schema
allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Calderoli