IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 18 febbraio 2026 
 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e,  in
particolare, l'art. 3, che reca la disciplina per il  perfezionamento
delle intese da sancire  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, e l'art. 9, che disciplina le funzioni  della  Conferenza
unificata; 
  Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per
il  riconoscimento  e  la  promozione  delle  zone  montane»  e,   in
particolare, l'art. 2, comma 1, il quale: 
    al primo periodo, prevede che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottato ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per  gli
affari regionali e le  autonomie,  sentiti  i  Ministri  interessati,
sulla base dei dati forniti  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
definiti i criteri per la  classificazione  dei  comuni  montani  che
costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni
della legge medesima,  in  base  ai  parametri  altimetrico  e  della
pendenza ed e' definito contestualmente l'elenco dei comuni montani; 
    al secondo periodo, dispone  che,  ai  fini  della  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  di  cui  al  primo
periodo, il Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le  autonomie
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   svolge   apposita
istruttoria tecnica anche  con  la  collaborazione  di  sei  esperti,
designati dalla Conferenza unificata sulla base di  criteri  volti  a
garantire il piu' ampio supporto informativo circa i diversi  tipi  e
caratteristiche delle montagne entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della citata legge; 
  Considerato altresi' che lo stesso art. 2, comma 1, precisa che  in
caso di fusione di un comune classificato come montano con un  comune
non classificato come montano, il  comune  risultante  dalla  fusione
conserva la classificazione di comune montano solo ove esso  soddisfi
i criteri di classificazione dei comuni montani ed  aggiunge  che  in
caso di scissione di un comune classificato come  montano  in  due  o
piu' comuni, i comuni risultanti dalla  scissione  sono  classificati
come montani solo ove essi soddisfino i  criteri  di  classificazione
dei comuni montani; 
  Considerato inoltre che il medesimo art. 2, comma 1, stabilisce che
all'aggiornamento dell'elenco dei comuni  montani  si  provvede,  ove
necessario e sulla base di dati forniti da  ISTAT,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30  settembre
di ogni anno e con efficacia a decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo; 
  Considerato l'art. 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei  criteri
per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni  montani  di
cui all'art. 2, comma  1,  dell'elenco  o  degli  elenchi  di  comuni
destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo
a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri  geomorfologici  di
cui al comma 1 e di parametri socioeconomici; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare: 
    l'art. 1, comma 593, che istituisce  il  Fondo  per  lo  sviluppo
delle montagne italiane al fine di promuovere e realizzare interventi
per la salvaguardia  e  la  valorizzazione  della  montagna,  nonche'
misure di sostegno in favore dei  comuni  totalmente  e  parzialmente
montani delle regioni delle province autonome; 
    l'art. 1, comma 594, il quale prevede che  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per  lo  sviluppo
delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative  volte  a
sostenere, a realizzare e  a  promuovere  politiche  a  favore  della
montagna; 
  Visto, altresi', l'art. 4, comma 3, della citata legge n.  131  del
2025, il quale dispone che la  ripartizione  degli  stanziamenti  del
Fondo  per  lo  sviluppo  delle  montagne  italiane  destinati   agli
interventi  di  competenza  delle  regioni  e  degli   enti   locali,
effettuata con decreto del Ministro per gli  affari  regionali  e  le
autonomie,  avvenga  sulla  base  della  classificazione  dei  comuni
montani di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge; 
  Visto l'atto rep. n. 139/CU, con il quale la Conferenza  unificata,
nella seduta del 2 ottobre 2025, ha designato i sei  esperti  di  cui
all'art. 2, comma 1, della citata legge n. 131 del 2025; 
  Vista la nota prot. DAR n. 20876 del 28 novembre 2025, con la quale
il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie  ha
comunicato al Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie
l'esito  dell'istruttoria  tecnica  svolta  ai  fini  della  relativa
proposta per la definizione dei criteri per  la  classificazione  dei
comuni montani che costituiscono le zone montane; 
  Vista la nota prot. n. 3670 del 15  dicembre  2025,  acquisita,  in
pari data, al prot. DAR n. 21834, con la quale l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  ha  trasmesso
all'Ufficio per il coordinamento  delle  attivita'  della  segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  in  titolo,  unitamente  alla
relativa documentazione, ai fini dell'acquisizione dell'intesa  della
Conferenza unificata; 
  Vista la nota prot. DAR n. 21838 del 15 dicembre 2025, con la quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano  ha  trasmesso  il  suddetto
schema di decreto e la relativa documentazione  alle  amministrazioni
statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la  contestuale  convocazione  di
una riunione tecnica per il giorno 17 dicembre 2025; 
  Vista la comunicazione del 16 dicembre  2025,  acquisita,  in  pari
data, al prot. DAR n. 21900, con la quale la Conferenza delle regioni
e delle province autonome  ha  trasmesso,  in  vista  della  riunione
tecnica del 17 dicembre 2025, le  proposte  emendative  avanzate  dal
coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna  della
medesima Conferenza; 
  Vista la nota prot. DAR n. 21903 del 16 dicembre 2025, con la quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano  ha  trasmesso  la  predetta
comunicazione  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle   province
autonome alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI; 
  Considerati gli esiti della riunione tecnica del 17 dicembre  2025,
nel corso della quale: 
    il  rappresentante  del  coordinamento   tecnico   interregionale
politiche per la montagna della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome ha preannunciato l'invio di un  documento,  recante
integrazioni  di   carattere   formale   alle   proposte   emendative
precedentemente  trasmesse  con   la   citata   comunicazione   della
Conferenza delle regioni e delle province autonome  del  16  dicembre
2025; 
    il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali  e  le
autonomie ha preso atto di  quanto  rappresentato  dal  coordinamento
tecnico interregionale politiche per la montagna, precisando  che  le
proposte emendative sarebbero state oggetto di approfondimento; 
    il rappresentante dell'ANCI  ha  chiesto  chiarimenti  in  merito
all'art. 4 della legge 12 settembre 2025, n. 131; 
  Rilevato che l'argomento,  iscritto  all'ordine  del  giorno  della
seduta del 18 dicembre 2025  della  Conferenza  unificata,  e'  stato
rinviato su richiesta delle regioni  e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, per ulteriori approfondimenti; 
  Preso atto del dibattito svoltosi, nel corso delle  sedute  del  29
dicembre 2025 e del 15 gennaio 2026 della Conferenza unificata, sullo
schema di decreto in oggetto,  non  iscritto  all'ordine  del  giorno
delle medesime sedute; 
  Vista la nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, acquisita, in  pari
data, al prot. DAR n. 2161, con la quale il  Capo  di  Gabinetto  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso: 
    la nuova proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, relativa ai criteri di classificazione dei comuni  montani
di cui all'art. 2 dello schema di decreto  in  esame,  rappresentando
che tale proposta tiene conto delle diverse  istanze  da  piu'  parti
rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con  i  rappresentanti
delle autonomie  territoriali  in  Conferenza  unificata,  unitamente
all'elenco dei comuni montani, conseguente  alla  classificazione  di
cui ai criteri indicati nella nuova proposta, secondo i dati  forniti
dall'ISTAT; 
    lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera  c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  relativo  ai  nuovi
criteri di classificazione dei comuni montani, predisposto a  seguito
delle predette ulteriori interlocuzioni, chiedendo l'iscrizione dello
schema  di  decreto  in  oggetto,  nonche'  del   predetto   accordo,
all'ordine  del  giorno  della  seduta  del  5  febbraio  2026  della
Conferenza unificata; 
  Vista la nota prot. DAR n. 2175 del 4 febbraio 2026, con  la  quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  le
Province autonome di Trento e di Bolzano  ha  trasmesso  la  suddetta
documentazione  alle  amministrazioni   statali   interessate,   alle
regioni, alle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  all'ANCI  e
all'UPI; 
  Vista la nota prot. MEF-RGS prot. n. 25551  del  5  febbraio  2026,
acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2258, recante il parere reso
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto in esame; 
  Considerato che, nella seduta del 5 febbraio 2026, e' stata sancita
la mancata intesa da parte della Conferenza unificata (rep.  atti  n.
14/CU del 5 febbraio 2026) sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, recante «Definizione  dei  criteri  per  la
classificazione dei comuni montani»; 
  Preso atto che, come riportato dalla  stessa  Conferenza  unificata
nel citato atto di mancata intesa: 
    le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza  delle
stesse era favorevole all'intesa; 
    l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa; 
    il Sottosegretario di Stato per l'economia e le  finanze  non  ha
formulato osservazioni; 
  Considerato che, nella medesima seduta  del  5  febbraio  2026,  la
Conferenza unificata ha altresi' sancito un accordo tra  il  Governo,
le regioni, le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  l'ANCI  e
l'UPI (rep. atti n. 15/CU del 5 febbraio 2026), ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,
relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani; 
  Tenuto  conto  che,   nel   rispetto   del   principio   di   leale
collaborazione, sono state esperite tutte le  iniziative  utili  alla
composizione, mediante  riunioni  tecniche  e  incontri  dedicati  di
approfondimento del provvedimento, al fine di pervenire all'intesa in
sede di Conferenza unificata; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato  decreto
legislativo n. 281 del 1997, quando un'intesa espressamente  prevista
dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla  prima  seduta
della Conferenza in cui l'oggetto e' iscritto all'ordine del  giorno,
il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata; 
  Atteso che, nel corso della seduta della Conferenza unificata del 5
febbraio 2026, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano hanno comunque concordato all'unanimita' sulla non decorrenza
dei termini previsti dal predetto  decreto  legislativo  n.  281  del
1997; 
  Rilevato che il decreto recante i criteri  per  la  classificazione
dei comuni montani  e  la  contestuale  definizione  dell'elenco  dei
comuni montani rappresenta presupposto indispensabile per la compiuta
attuazione della legge n. 131 del 2025 e per  la  ripartizione  della
quota del Fondo per lo sviluppo  delle  montagne  italiane  destinata
agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali; 
  Vista la nota del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie
del 5 dicembre 2025  prot.  n.  3578-P-05/12/2025  con  la  quale  si
invitavano tutti i Ministri interessati a dare il proprio assenso per
l'adozione del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
concernente la definizione dei criteri  per  la  classificazione  dei
comuni montani; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e   le
autonomie; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e' autorizzata l'adozione del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri
per  la  classificazione  dei  comuni  montani»,  secondo  lo  schema
allegato che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Meloni           
Il Ministro per gli affari 
 regionali e le autonomie 
        Calderoli