IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,  n.
235, recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di energia» e, in particolare,
l'articolo 1-ter; 
  Visto il decreto legislativo 11  novembre  1999,  n.  463,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche
e  di  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico,
produzione e distribuzione di energia elettrica»; 
  Vista la legge 24 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 50, 51, 52 e 53; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri delle imprese e del made in  Italy,  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e per gli  affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 
                        26 marzo 1977, n. 235 
 
  1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: «In alternativa alla procedura di affidamento mediante gara,
la provincia autonoma competente puo' prevedere  che  le  concessioni
per le attivita' di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti
di  cui  al  comma  1  siano  rimodulate  all'esito  della  procedura
stabilita dall'articolo 1, commi 50, 51, 52  e  53,  della  legge  30
dicembre 2024, n.  207,  nei  termini  ivi  indicati.  Alle  funzioni
previste dall'articolo 1, comma 52,  della  legge  n.  207  del  2024
provvedono gli organi di  ciascuna  provincia  autonoma  in  base  al
relativo ordinamento, sentita l'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA) per la valutazione dei piani straordinari  di
investimento.». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art.  107  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,
          recante:  «Approvazione  del  testo   unico   delle   leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972: 
                «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno  emanate
          le norme di attuazione del presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco o ladino. 
                In seno alla commissione di cui al  precedente  comma
          e' istituita una  speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno  di
          quelli in rappresentanza della provincia  deve  appartenere
          al  gruppo  linguistico  italiano.   La   maggioranza   dei
          consiglieri provinciali del gruppo  linguistico  tedesco  o
          italiano puo' rinunciare alla designazione  di  un  proprio
          rappresentante in  favore  di  un  appartenente  al  gruppo
          linguistico ladino.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante:
          «Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione
          Trentino-Alto Adige in materia di energia» pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  146  del  31  maggio  1977,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1-ter. - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2000
          sono trasferite alle province autonome le funzioni  statali
          in  materia  di  concessione  del  servizio   pubblico   di
          distribuzione  dell'energia  elettrica  realizzate   o   da
          realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa  la
          delimitazione dei relativi ambiti territoriali. 
                2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2
          a 8 e dagli articoli 13 e 14 del  presente  decreto  ed  in
          deroga  a  quanto  previsto   dall'art.   9   del   decreto
          legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  nel  territorio  delle
          province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali  sono
          trasferiti gli impianti di distribuzione  dell'Enel  S.p.a.
          ai sensi del presente decreto nonche' le  imprese  operanti
          alla data di entrata in vigore del presente  articolo,  ivi
          compresi i consorzi e le societa' cooperative di produzione
          e distribuzione di cui all'art. 4, n.  8),  della  legge  6
          dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'art.  2,
          comma 2, del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,
          esercitano ovvero continuano l'attivita'  di  distribuzione
          dell'energia elettrica fino al  31  dicembre  2030,  previa
          concessione  rilasciata  dalla  provincia   competente   in
          conformita' a quanto  previsto  dal  piano  provinciale  di
          distribuzione dell'energia elettrica, che tiene  conto  dei
          servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata  in
          vigore  del  presente  articolo.  Fino  al  rilascio  della
          concessione le  predette  imprese  continuano  comunque  ad
          esercitare  l'attivita'   di   distribuzione   dell'energia
          elettrica. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2031  le  attivita'  di
          distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al
          comma  1  sono  affidate  in  concessione  dalla  provincia
          competente per territorio sulla base di gare da indire  non
          oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo
          quanto  disposto  dalla  legge  provinciale  adottata   nel
          rispetto  degli  obblighi   comunitari   e   dei   principi
          desumibili dal  presente  decreto  per  il  rilascio  delle
          concessioni idroelettriche. In alternativa  alla  procedura
          di  affidamento  mediante  gara,  la   provincia   autonoma
          competente  puo'  prevedere  che  le  concessioni  per   le
          attivita' di  distribuzione  dell'energia  elettrica  negli
          ambiti di cui al comma 1 siano rimodulate  all'esito  della
          procedura stabilita dall'art. 1, commi 50,  51,  52  e  53,
          della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  nei  termini  ivi
          indicati. Alle funzioni previste  dall'art.  1,  comma  52,
          della legge n.  207  del  2024  provvedono  gli  organi  di
          ciascuna   provincia   autonoma   in   base   al   relativo
          ordinamento,  sentita  l'Autorita'   di   regolazione   per
          energia, reti e ambiente (ARERA)  per  la  valutazione  dei
          piani straordinari di investimento. 
                4. Nel caso in cui l'ente locale,  o  l'ente  di  cui
          all'art. 10, eserciti mediante un'unica azienda o  societa'
          sia le attivita' di produzione che quelle di  distribuzione
          dell'energia  elettrica,   ne   assicura   la   separazione
          contabile ed amministrativa. 
                5. Con effetto dalla  data  di  cui  al  comma  1  le
          province  succedono  allo  Stato  nei  rapporti   giuridici
          inerenti le funzioni trasferite. 
                Relativamente al trasferimento  alle  province  degli
          archivi  e  dei   documenti   si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni dell'art. 1-bis, comma 4.». 
              - Il decreto legislativo  11  novembre  1999,  n.  463,
          recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale  della
          regione Trentino-Alto Adige in materia di  demanio  idrico,
          di opere idrauliche e di concessioni di grandi  derivazioni
          a  scopo  idroelettrico,  produzione  e  distribuzione   di
          energia elettrica» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 289 del 10 dicembre 1999. 
              - Si riporta il testo  dei  commi  50,  51,  52  e  53,
          dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2024, n. 207, recante:
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2025 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2025-2027»
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31  dicembre
          2024: 
                «50.   Al   fine   di   migliorare   la    sicurezza,
          l'affidabilita' e l'efficienza della rete di  distribuzione
          dell'energia  elettrica  quale  infrastruttura  critica   e
          conseguire     tempestivamente     gli     obiettivi     di
          decarbonizzazione previsti dagli accordi  internazionali  e
          dall'Unione europea per il  2050,  nonche'  per  assicurare
          interventi urgenti volti al rafforzamento  della  difesa  e
          della  sicurezza  delle  infrastrutture  di   distribuzione
          dell'energia elettrica anche contro i rischi di  intrusione
          illecita e di attacchi  informatici  e  cibernetici,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  dell'Autorita'
          di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa
          intesa,  per  gli  aspetti  di  competenza,  in   sede   di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  sono  stabiliti   i
          termini e le modalita' per la presentazione, da  parte  dei
          concessionari del servizio  di  distribuzione  dell'energia
          elettrica,   di   piani   straordinari   di    investimento
          pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi: 
                  a)     miglioramento     della     resilienza     e
          dell'affidabilita' del servizio  ai  fini  dell'adattamento
          dello stesso ad eventi meteoclimatici estremi; 
                  b)  aumento  della  capacita'   di   integrare   la
          generazione   distribuita,   in   particolare   da    fonti
          rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione; 
                  c) adeguato potenziamento delle  infrastrutture  di
          rete,  funzionale  a  gestire,  con  elevati   livelli   di
          affidabilita',  l'aumento  della  domanda   connesso   alla
          transizione  dei  consumi  verso   l'impiego   dell'energia
          elettrica; 
                  d)  aumento  della  flessibilita'  del  sistema  di
          distribuzione, ai fini di un  piu'  efficace  perseguimento
          delle finalita' di cui alle lettere  a),  b)  e  c),  anche
          attraverso  l'adozione   di   meccanismi   che   facilitino
          l'approvvigionamento  da  terzi  dei  relativi  servizi,  a
          pronti e a termine, secondo i principi di trasparenza e non
          discriminazione; 
                  e) adozione  di  sistemi,  anche  di  monitoraggio,
          funzionali ad assicurare la difesa e  la  protezione  delle
          infrastrutture di rete. 
                51. Con il decreto di cui al comma 50  sono  altresi'
          definiti i termini e le  modalita'  per  la  valutazione  e
          l'approvazione dei piani straordinari di  investimento,  ai
          sensi del comma 52, e  sono  stabiliti  i  criteri  per  la
          determinazione degli oneri che i concessionari del servizio
          di  distribuzione  dell'energia  elettrica  sono  tenuti  a
          versare in ragione della rimodulazione di cui  al  medesimo
          comma 52. Gli oneri di cui al primo periodo sono  computati
          dall'ARERA   nel   capitale   investito   ai    fini    del
          riconoscimento degli  ammortamenti  e  della  remunerazione
          attraverso  l'applicazione  del  tasso  definito  per   gli
          investimenti nella distribuzione elettrica. 
                52. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica, sentiti l'ARERA e il Ministero dell'economia  e
          delle finanze per i profili di stretta competenza, valuta i
          piani straordinari di investimento di cui al comma 50 e, in
          caso di esito positivo della valutazione, li approva. 
                L'approvazione dei piani straordinari di investimento
          comporta la rimodulazione delle concessioni in  essere,  in
          coerenza con la  durata  degli  investimenti  previsti  dai
          medesimi piani, comunque per un  periodo  non  superiore  a
          venti anni. 
                53. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi
          da 50 a 52 sono destinate prioritariamente  alla  riduzione
          dei  costi  energetici  delle  utenze  domestiche   e   non
          domestiche.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  1-ter  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 marzo  1977,  n.  235,  come
          modificato dal presente decreto, si  vedano  le  note  alle
          premesse.