IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1711  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  13  giugno  2024,  che  modifica  le  direttive  (UE)
2018/2001 e  (UE)  2019/944  per  quanto  riguarda  il  miglioramento
dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2024/1364  della  Commissione
europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione  di  un
sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  concernente  l'integrita'  e  la
trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  625,  recante
«Attuazione della direttiva 94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza  e  lo  sviluppo  del  sistema
elettrico  nazionale  e  per  il  recupero  di  potenza  di   energia
elettrica»; 
  Visto il decreto legislativo 19  dicembre  2003,  n.  379,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  remunerazione  delle   capacita'   di
produzione di energia elettrica»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  ottobre  2023,   n.   136,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di  attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»; 
  Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante  «Misure
urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere  di
acquisto e a tutela del risparmio»; 
  Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  febbraio  2024,   n.   11,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  sicurezza  energetica  del  Paese,  la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei  territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi   alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2024,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2024,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  le  imprese  agricole,  della  pesca   e
dell'acquacoltura, nonche' per le  imprese  di  interesse  strategico
nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2024,  n.  190,  recante
«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione  dell'articolo  26,  commi  4  e  5,
lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»; 
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  2025,  n.  178,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  25
novembre 2024, n. 190, recante "Disciplina dei regimi  amministrativi
per la produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,  in  attuazione
dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5  agosto
2022, n. 118"»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2025,  n.  199,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio  2004,  recante   «Criteri,   modalita'   e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
115 del 18 maggio 2004; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
28  luglio  2005,  recante  «Criteri   per   l'incentivazione   della
produzione di energia  elettrica  mediante  conversione  fotovoltaica
della fonte solare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5
agosto 2005; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare 19 febbraio 2007, recante «Criteri e modalita'  per  incentivare
la produzione di energia elettrica mediante conversione  fotovoltaica
della  fonte  solare,  in  attuazione  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto
con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio  e  del
Mare, 18 dicembre 2008, recante «Incentivazione della  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare 6 agosto  2010,  recante  «Incentivazione  della  produzione  di
energia  elettrica  mediante  conversione  fotovoltaica  della  fonte
solare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  197  del  24  agosto
2010; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare 5 maggio  2011,  recante  «Incentivazione  della  produzione  di
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare 5 luglio 2012, recante  «Attuazione  dell'art.  25  del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  recante  incentivazione  della
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d.
Quinto Conto Energia)», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  159
del 10 luglio 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di  concerto
con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio  e  del
Mare 6 luglio 2012, recante  «Attuazione  dell'art.  24  del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  recante  incentivazione  della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto
con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio  e  del
Mare 23 giugno 2016, recante «Incentivazione  dell'energia  elettrica
prodotta da fonti rinnovabili diverse dal  fotovoltaico»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno
2022, recante «Disposizioni  in  materia  di  sicurezza  del  sistema
nazionale del gas  naturale»,  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  15
settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e  14,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
al fine di sostenere la produzione di biometano  immesso  nella  rete
del gas naturale, in  coerenza  con  la  Missione  2,  Componente  2,
Investimento 1.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
251 del 26 ottobre 2022; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  intervenire  in
favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del  costo  di
acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni volte a garantire la competitivita' delle imprese  e  la
decarbonizzazione delle industrie, anche attraverso la contrattazione
di lungo termine della  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
finalizzate a favorire  la  risoluzione  della  saturazione  virtuale
delle reti elettriche e di integrazione dei  centri  di  elaborazione
dati nel sistema elettrico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con
i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e  del  Made
in Italy; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto 
                dell'energia elettrica delle famiglie 
 
  1. Per l'anno 2026, ai fini del  riconoscimento  di  un  contributo
straordinario del valore di 115 euro  per  le  forniture  di  energia
elettrica relative ai titolari, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo
1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si  provvede  con
delibera dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente,
nel limite di spesa di 315  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. 
  2. Per ciascuno degli anni 2026 e  2027,  i  venditori  di  energia
elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici  residenti,
che  non  siano  titolari  del  bonus  sociale  istituito  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005  n.  266,  e
con  ISEE  annuale  non  superiore  a  25.000  euro,  un   contributo
straordinario a copertura  di  acquisto  dell'energia  elettrica.  Il
valore economico del contributo di cui al primo periodo e' pari  alla
componente PE a copertura dei costi di acquisto dell'energia  di  cui
alla Delibera ARERA n. 428/25/R/eel applicata ai  consumi  del  primo
bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1°  gennaio
del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura  per  i  clienti
attivati successivamente, e comunque entro il 31  maggio  di  ciascun
anno. Il contributo di cui al primo periodo e' riconosciuto purche' i
consumi del bimestre di cui al secondo periodo non siano superiori  a
0,5 MWh, e i  consumi  registrati  nei  dodici  mesi  antecedenti  al
termine del  medesimo  bimestre  risultino  inferiori  a  3  MWh.  Il
contributo e' riconosciuto come sconto sulle condizioni  contrattuali
applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di  cui
al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del  quinto
mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita deliberazione,  da
adottarsi entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, l'ARERA definisce le modalita' applicative del
primo  periodo,  al  fine  di   promuovere   la   trasparenza   delle
informazioni e la tutela dei consumatori. 
  3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto  dal  comma  2  e'
rilasciata una attestazione che puo' essere utilizzata anche  a  fini
commerciali. Con la medesima delibera di  cui  al  comma  2,  l'ARERA
definisce le modalita' di rilascio delle attestazioni e le  forme  di
pubblicazione delle stesse sul proprio portale istituzionale. L'ARERA
monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle  disposizioni  di
cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, si provvede: 
    a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  7,
lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; 
    b) quanto a 63 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  7,
lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; 
    c) quanto a 67 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma  1,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
    d) quanto a 55 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma  1,  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
    e) quanto a 10 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  7,
lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; 
    f) quanto a 20 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  7,
lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 
  5. Le risorse di cui al comma  1,  non  utilizzate  entro  la  fine
dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  e
restano acquisite all'erario.