IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e
che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
Vista la direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19
febbraio 2025 recante modifica dell'allegato I della direttiva
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le informazioni da notificare ai sistemi di rapportazione navale;
Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia
unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE;
Vista la Convenzione internazionale di Nairobi per la rimozione dei
relitti, fatta a Nairobi il 18 maggio 2007;
Vista la legge 1° febbraio 2010, n. 19, recante adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilita' civile per
i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con
allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonche' norme di
adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111, concernente
attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme
sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n.
504, recante norme di attuazione della delega di cui alla legge 6
aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in
materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29
novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo
internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles
il 18 dicembre;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, concernente il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che la direttiva delegata (UE) 2025/811 della
Commissione del 19 febbraio 2025 modifica l'allegato I, punto 4,
lettera X, della direttiva 2002/59/CE, concernente le informazioni
che le navi devono fornire alle autorita' attraverso i pertinenti
sistemi di rapportazione, prevedendo, al fine di soddisfare
l'evoluzione delle esigenze operative e di sicurezza, l'inclusione in
detto allegato di nuove informazioni, nello specifico sui certificati
di assicurazione, considerate essenziali per garantire la sicurezza
marittima, la protezione dell'ambiente e una risposta efficace alle
emergenze;
Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che
prevede che alle norme dell'Unione europea non autonomamente
applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale,
e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in
esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui
all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
europei;
Ritenuto necessario adeguare il decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, per trasporre nell'ordinamento interno le modifiche di ordine
tecnico introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2025/811 della
Commissione del 19 febbraio 2025;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
196
1. All'allegato I, punto 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, la lettera X e' sostituita dalla seguente: «X -Informazioni
varie:
caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile bunker,
per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda;
status di navigazione;
uno o piu' certificati di assicurazione di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111;
il certificato assicurativo di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504;
il certificato assicurativo di cui all'art. 7, paragrafo 2, della
Convenzione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2010,
n. 19;
il certificato assicurativo di cui all'art. 12 della Convenzione
internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti.».