IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto l'art. 1, comma 823, della citata legge n. 207 del  2024,  il
quale dispone che «All'art. 3, comma 1, della legge 19  giugno  2019,
n.  56,  sono  aggiunti,  infine,  i  seguenti   periodi:   "Per   le
amministrazioni di cui al primo periodo con piu' di venti  dipendenti
in  servizio  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  la
percentuale ivi prevista e' pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al
100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni  del  terzo
periodo non si applicano al personale  togato  delle  magistrature  e
agli avvocati e procuratori dello Stato  per  i  quali,  a  decorrere
dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100  per  cento
delle unita' cessate nell'anno precedente"»; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n.  202,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2025,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del  2024,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il
quale dispone che «All'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono  aggiunti  infine  i  seguenti  periodi:  "A
decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il
decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a
tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da
speciali disposizioni di legge,  alla  scadenza  non  possono  essere
prorogate. In via transitoria, le facolta'  assunzionali  non  ancora
esercitate relative  ad  annualita'  pregresse  all'anno  2025,  gia'
autorizzate o da autorizzare con il suddetto  decreto,  ivi  comprese
quelle previste da speciali disposizioni di  legge,  che  giungono  a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e  non
oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate."»; 
  Tenuto conto che l'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2025,  le
facolta' assunzionali autorizzate con il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del citato  comma  4
hanno una validita' non superiore a  tre  anni,  ivi  incluse  quelle
derivanti da speciali disposizioni di legge; 
  Tenuto conto, altresi', che la validita' triennale  delle  facolta'
assunzionali derivanti da leggi speciali  sprovviste  di  un  termine
espresso  di   decadenza   decorre   dall'entrata   in   vigore   del
provvedimento  che  le  ha  stabilite,  e  che,  in  fase  di   prima
applicazione, tale termine decorre dalla data di  entrata  in  vigore
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27  dicembre  2024,  n.  202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2025 che  ha  previsto  che,  nell'ottica  di  garantire  l'efficacia
dell'azione amministrativa in relazione alla  disciplina  transitoria
introdotta dal citato art. 1, comma 1, del  citato  decreto-legge  n.
202 del 2024, convertito, con modificazioni dalla legge  21  febbraio
2025,  n.  15,  ai  fini  dell'effettivo  esercizio  delle  «facolta'
assunzionali (...) relative ad annualita'  pregresse  all'anno  2025,
gia' autorizzate o  da  autorizzare  con  il  suddetto  decreto,  ivi
comprese quelle previste  da  speciali  disposizioni  di  legge,  che
giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024», si  debba  tener
conto della data di pubblicazione del bando per il  reclutamento  del
personale ovvero della data di adozione del decreto con cui la Scuola
nazionale dell'amministrazione (SNA)  e'  autorizzata  a  bandire  il
corso-concorso  selettivo   di   formazione   dirigenziale   per   il
reclutamento del  personale  di  qualifica  dirigenziale  di  seconda
fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, il  quale  dispone  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e
le relative assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti
pubblici non economici; 
  Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n.  165
del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale,   in   coerenza   con   la
pianificazione  pluriennale  delle  attivita'  e  della  performance,
nonche' con le linee di indirizzo emanate ai  sensi  dell'art.  6-ter
del medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione dell'8 maggio  2018,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173
del  27  luglio  2018,   recante   «Linee   di   indirizzo   per   la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», e, in particolare, l'art. 6, il  quale  prevede  che,  ai
fini di  assicurare  la  qualita'  e  la  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa, di migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini  e
alle  imprese  e   di   procedere   alla   costante   e   progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche  in  materia
di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni,  con  esclusione
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di
cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto  legislativo  n.  165
del 2001, con piu' di cinquanta dipendenti,  adottino,  entro  il  31
gennaio  di  ogni  anno,  il   Piano   integrato   di   attivita'   e
organizzazione; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  24  giugno
2022, n. 81, avente ad oggetto  «Regolamento  recante  individuazione
degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato  di
attivita' e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2,  a
mente del quale «ai fini di cui all'art. 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  amministrazioni,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici  non  economici
statali inviano il  piano  dei  fabbisogni  di  cui  all'art.  6  del
medesimo decreto legislativo ovvero  la  corrispondente  sezione  del
PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello  Stato  per  le  necessarie  verifiche  sui
relativi dati»; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno
2022, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -
n. 209 del 7 settembre 2022, con cui si definisce  il  contenuto  del
Piano integrato di attivita' e organizzazione,  di  cui  all'art.  6,
comma 6, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio
2022, recante «Linee di  indirizzo  per  l'individuazione  dei  nuovi
fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 215 del  14  settembre
2022; 
  Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.
2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia  di
Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui  all'art.
6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»; 
  Vista la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del  15
gennaio  2025,  recante  «Indicazioni  applicative  del  ricorso   al
trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165,  della  legge
30 dicembre 2024, n. 207»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto l'art. 35-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 3-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2023,  n.  74,
recante «Disposizioni urgenti per il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  16  giugno
2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante  modifiche  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487»,  concernente
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025»; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art.  3,
comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,  comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici
non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  procedere,  a
decorrere  dall'anno  2019,  ad  assunzioni  di  personale  a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con  il
quale si dispone che le assunzioni di cui al  comma  1  del  medesimo
articolo, sopra richiamato, sono autorizzate  con  il  decreto  e  le
procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del  2001,  previa  richiesta  delle   amministrazioni   interessate,
predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli  articoli
6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata
di  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute   nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e  dell'individuazione  delle
unita' da assumere e dei correlati  oneri,  asseverate  dai  relativi
organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'  consentito,  a
decorrere dall'anno 2019, il cumulo delle risorse,  corrispondenti  a
economie da cessazione del personale gia'  maturate,  destinate  alle
assunzioni per un arco temporale  non  superiore  a  cinque  anni,  a
partire dal budget assunzionale  piu'  risalente,  nel  rispetto  del
piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile; 
  Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo
cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi  di  accesso  al
pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2025, le procedure  concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  e  le  conseguenti
assunzioni possono essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento
delle  procedure  previste  dall'art.   30   del   medesimo   decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino  del  sistema  di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole
pubbliche di formazione, a norma dell'art.  11  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135», ed, in particolare, il  comma  4  dell'art.  7,
inerente  al  reclutamento  dei  dirigenti,  dove  e'  previsto,  tra
l'altro, che  la  percentuale  sui  posti  di  dirigente  disponibili
riservata al corso-concorso non puo' essere  inferiore  al  cinquanta
per cento; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 aprile
2025, con  il  quale  la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata a indire un concorso per l'ammissione  al  corso-concorso
selettivo  di  formazione  dirigenziale  per   il   reclutamento   di
centoventi  dirigenti  di  seconda   fascia   nelle   amministrazioni
pubbliche (11° corso-concorso); 
  Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  il
quale prevede che, in vigenza di  disposizioni  che  stabiliscono  un
regime  di  limitazione  delle  assunzioni  di  personale   a   tempo
indeterminato, sono consentiti  trasferimenti  per  mobilita',  anche
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte  a  limitazione,
nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche; 
  Visti i commi 126 e 127 del richiamato art. 1 della  legge  n.  207
del 2024, che modificano il regime  finanziario  delle  procedure  di
mobilita' volontaria,  prevedendo,  con  riferimento  alle  procedure
attivate successivamente alla data di entrata in vigore  della  legge
di  bilancio  2025  (1°  gennaio  2025),  che  agli  oneri  derivanti
all'acquisizione di personale per mobilita' si  provveda  nei  limiti
delle  facolta'  assunzionali  dell'amministrazione  di  destinazione
disponibili a legislazione vigente; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
novembre 2023, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, avente ad oggetto la «Disciplina dei processi  di  mobilita'
fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale»; 
  Visto il richiamato decreto legislativo n.  165  del  2001  ed,  in
particolare, l'art. 52, comma 1-bis,  il  quale  dispone  che,  fatta
salva  una  riserva  di  almeno  il  50  per  cento  delle  posizioni
disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le  progressioni  fra
le  aree  avvengono  tramite  procedura  comparativa   basata   sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre  anni
in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso
di titoli o  competenze  professionali  ovvero  di  studio  ulteriori
rispetto a  quelli  previsti  per  l'accesso  all'area  dall'esterno,
nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, ed, in  particolare,
l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52,
comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n.  165/2001,
al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione  di  appartenenza,  in
fase di prima applicazione  del  nuovo  ordinamento  professionale  e
comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la  progressione  tra
le aree  ha  luogo  con  procedure  valutative  cui  sono  ammessi  i
dipendenti in servizio  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nella
allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono,
in   relazione   alle   caratteristiche   proprie   della    famiglia
professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i
criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6,  sulla
base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei  quali  deve
essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (omissis).
Le progressioni di cui al comma  6  sono  finanziate  anche  mediante
l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma  612
della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio  2022)  in
misura non superiore allo  0,55%  del  monte  salari  dell'anno  2018
relativo al personale destinatario del presente CCNL»; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto funzioni centrali triennio 2022 - 2024,  ed  in  particolare
l'art. 19, che modifica l'art. 18, comma 6,  del  C.C.N.L.  9  maggio
2022, prevedendo la proroga al  30  giugno  2026  della  facolta'  di
effettuare le progressioni tra le aree ivi disciplinate; 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001  ed,  in  particolare,
l'art. 28, comma 1, come modificato dall'art. 1 della legge 9  maggio
2025, n. 69, secondo cui «l'accesso alla qualifica  di  dirigente  di
seconda fascia nelle amministrazioni statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo,  e  negli  enti  pubblici   non   economici   avviene   per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione,   per   concorso    indetto    dalle    singole
amministrazioni ovvero per concorso  unico  ai  sensi  dell'art.  35,
comma 4-ter. »; 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001  ed,  in  particolare,
l'art. 28, comma 1-ter, secondo cui «Fatta salva la  percentuale  non
inferiore al 50 per  cento  dei  posti  da  ricoprire,  destinata  al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione, ai fini di  cui  al  comma  1,  una  quota  non
superiore al 30 per cento dei posti residui  disponibili  sulla  base
delle facolta' assunzionali  autorizzate  e'  riservata  da  ciascuna
pubblica  amministrazione  al   personale   in   servizio   a   tempo
indeterminato,  in  possesso  dei  titoli  di   studio   previsti   a
legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque  anni  di
servizio nell'area o  categoria  apicale.  Il  personale  di  cui  al
presente  comma  e'  selezionato  attraverso  procedure   comparative
bandite dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  che  tengono
conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei  titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori  rispetto  a
quelli previsti per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale,  e  in
particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche'  della
tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte  ad  assicurare  la
valutazione delle capacita', attitudini  e  motivazioni  individuali.
Una quota non superiore al 15 per  cento  e'  altresi'  riservata  al
personale  di  cui  al  periodo  precedente,  in  servizio  a   tempo
indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra  l'incarico  di  livello
dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi  definiscono  gli  ambiti  di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo
carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione  comparativa  e
definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; 
  Visto il piu' volte richiamato decreto legislativo n. 165 del  2001
ed, in particolare, l'art. 35, comma 4-ter, inserito  dalla  legge  9
maggio 2025, n. 69, secondo  cui  «Fatte  salve  la  percentuale  non
inferiore al 50 per  cento  dei  posti  da  ricoprire,  destinata  al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione di cui all'art. 28, nonche' le riserve  previste
all'art. 28,  comma  1-ter,  e  le  altre  stabilite  a  legislazione
vigente, il reclutamento dei dirigenti  delle  amministrazioni  dello
Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non  economici  si  svolge
mediante concorsi pubblici unici organizzati dal  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche  amministrazioni  (RIPAM)  di  cui  al  comma   5,   previa
ricognizione del fabbisogno presso  le  amministrazioni  interessate,
nel rispetto dei vincoli finanziari e del  regime  autorizzatorio  in
materia di  assunzioni  a  tempo  indeterminato.  Ove  richiesto,  il
Dipartimento della funzione pubblica autorizza le  amministrazioni  a
procedere   autonomamente   per   il   reclutamento   di   specifiche
professionalita'.»; 
  Ritenuto  che,  in  mancanza  di  comunicazioni  di   eccedenza   o
soprannumerarieta'  da  parte  del   Ministero   della   difesa,   le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le  percentuali  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione   nelle   pubbliche   amministrazioni»,    e,    in
particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui  per  le  amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  gli  enti
pubblici non  economici  e  gli  enti  di  ricerca,  l'autorizzazione
all'avvio di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, e' subordinata alla verifica dell'avvenuta  immissione
in servizio, nella  stessa  amministrazione,  di  tutti  i  vincitori
collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici  per
assunzioni a  tempo  indeterminato  per  qualsiasi  qualifica,  salve
comprovate e non temporanee necessita'  organizzative,  adeguatamente
motivate; 
  Visto l'art. 4, comma  1,  decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.  69,  in
base al quale «il concorso e' lo strumento  ordinario  e  prioritario
per il reclutamento di personale da parte  delle  amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165»; 
  Visto l'art. 35, comma 5-ter,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  presso  le  amministrazioni   pubbliche
rimangono  vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla  data   di
approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza  inferiori
previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni
per l'accesso ai pubblici uffici e'  garantito,  mediante  specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al  luogo  di  residenza  dei
concorrenti, quando tale requisito sia  strumentale  all'assolvimento
di servizi altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili  con
identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati  idonei  i
candidati collocati nella graduatoria finale entro il  20  per  cento
dei posti  successivi  all'ultimo  di  quelli  banditi.  In  caso  di
rinuncia all'assunzione o di dimissioni  del  dipendente  intervenute
entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo
scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»; 
  Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo  2025,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.  69,  in
base al quale «Alle graduatorie dei concorsi per il  reclutamento  di
personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e
nell'anno  2025,  nonche'  a  quelle  relative  ai  concorsi  banditi
nell'anno 2025, non si applica il limite di cui  all'art.  35,  comma
5-ter, quarto periodo, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.
165.»; 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo   indeterminato   unita'   di   personale,   dando    analitica
dimostrazione delle cessazioni  avvenute  negli  anni  2023  e  2024,
specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni finora  effettuate
e quelli da sostenere per le assunzioni  relative  a  ciascuno  degli
anni 2024 e 2025, nonche' gli oneri a regime, come  da  asseverazioni
pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma
3, della legge 19  giugno  2019,  n.  56,  come  novellato  dall'art.
11-bis,  comma  18,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,   n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Tenuto  conto,  ai  fini  della  verifica  della  congruita'  delle
dotazioni  organiche,  delle  norme  in  deroga  che  hanno  disposto
incrementi delle medesime a favore di singole amministrazioni; 
  Vista la nota circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
del 7 aprile 2025, n. 8, recante  «Indicazioni  operative  in  merito
alla riduzione del turn over per l'anno 2025  prevista  dall'art.  1,
commi  822-830,  della  legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  recante
"Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2025  e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"»; 
  Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione del 5 settembre 2024, prot. n. DFP-0001027, avente ad
oggetto  «richiesta  di  parere  in  merito  al  finanziamento  delle
progressioni verticali di cui all'art. 18 del CCNL Funzioni  centrali
2019-2021 e all'obbligo di riserva all'accesso dall'esterno ai  sensi
dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165»; 
  Visti i riscontri pervenuti  da  parte  delle  amministrazioni  con
apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da  parte
dei propri organi di controllo; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con
il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo,  e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data  21  novembre
2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro
per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Avvocatura generale dello Stato 
 
  1. L'Avvocatura generale  dello  Stato  e'  autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale amministrativo indicate nella tabella 1 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. L'Avvocatura generale  dello  Stato  e'  autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale togato indicate nella  tabella  2  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.