IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto l'art. 1, comma 823, della citata legge n. 207 del 2024, il
quale dispone che «All'art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per le
amministrazioni di cui al primo periodo con piu' di venti dipendenti
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la
percentuale ivi prevista e' pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al
100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo
periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e
agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere
dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente"»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il
quale dispone che «All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A
decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il
decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a
tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da
speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere
prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non ancora
esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia'
autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese
quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non
oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate."»;
Tenuto conto che l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, prevede che a decorrere dall'anno 2025, le
facolta' assunzionali autorizzate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del citato comma 4
hanno una validita' non superiore a tre anni, ivi incluse quelle
derivanti da speciali disposizioni di legge;
Tenuto conto, altresi', che la validita' triennale delle facolta'
assunzionali derivanti da leggi speciali sprovviste di un termine
espresso di decadenza decorre dall'entrata in vigore del
provvedimento che le ha stabilite, e che, in fase di prima
applicazione, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2025 che ha previsto che, nell'ottica di garantire l'efficacia
dell'azione amministrativa in relazione alla disciplina transitoria
introdotta dal citato art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n.
202 del 2024, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, ai fini dell'effettivo esercizio delle «facolta'
assunzionali (...) relative ad annualita' pregresse all'anno 2025,
gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi
comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che
giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024», si debba tener
conto della data di pubblicazione del bando per il reclutamento del
personale ovvero della data di adozione del decreto con cui la Scuola
nazionale dell'amministrazione (SNA) e' autorizzata a bandire il
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il
reclutamento del personale di qualifica dirigenziale di seconda
fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e
le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici;
Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance,
nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter
del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173
del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che, ai
fini di assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita'
amministrativa, di migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e
alle imprese e di procedere alla costante e progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia
di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di
cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, con piu' di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31
gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attivita' e
organizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno
2022, n. 81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione
degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di
attivita' e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a
mente del quale «ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del
medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del
PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui
relativi dati»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno
2022, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 209 del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del
Piano integrato di attivita' e organizzazione, di cui all'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio
2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi
fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 215 del 14 settembre
2022;
Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.
2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia di
Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art.
6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;
Vista la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 15
gennaio 2025, recante «Indicazioni applicative del ricorso al
trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165, della legge
30 dicembre 2024, n. 207»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto l'art. 35-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 3-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno
2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno
2025»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art. 3,
comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a
decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il
quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo
articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le
procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli
6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata
di analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e dell'individuazione delle
unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi
organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' consentito, a
decorrere dall'anno 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a
economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle
assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a
partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del
piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;
Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo
cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole
pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135», ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 7,
inerente al reclutamento dei dirigenti, dove e' previsto, tra
l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili
riservata al corso-concorso non puo' essere inferiore al cinquanta
per cento;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 aprile
2025, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata a indire un concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di
centoventi dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni
pubbliche (11° corso-concorso);
Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilita', anche
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione,
nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;
Visti i commi 126 e 127 del richiamato art. 1 della legge n. 207
del 2024, che modificano il regime finanziario delle procedure di
mobilita' volontaria, prevedendo, con riferimento alle procedure
attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di bilancio 2025 (1° gennaio 2025), che agli oneri derivanti
all'acquisizione di personale per mobilita' si provveda nei limiti
delle facolta' assunzionali dell'amministrazione di destinazione
disponibili a legislazione vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
novembre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, avente ad oggetto la «Disciplina dei processi di mobilita'
fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale»;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in
particolare, l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta
salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni
disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra
le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni
in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso
di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno,
nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, ed, in particolare,
l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52,
comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001,
al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in
fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e
comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra
le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i
dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella
allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono,
in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia
professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i
criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla
base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve
essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (omissis).
Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante
l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612
della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) in
misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018
relativo al personale destinatario del presente CCNL»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto funzioni centrali triennio 2022 - 2024, ed in particolare
l'art. 19, che modifica l'art. 18, comma 6, del C.C.N.L. 9 maggio
2022, prevedendo la proroga al 30 giugno 2026 della facolta' di
effettuare le progressioni tra le aree ivi disciplinate;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare,
l'art. 28, comma 1, come modificato dall'art. 1 della legge 9 maggio
2025, n. 69, secondo cui «l'accesso alla qualifica di dirigente di
seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole
amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'art. 35,
comma 4-ter. »;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare,
l'art. 28, comma 1-ter, secondo cui «Fatta salva la percentuale non
inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non
superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base
delle facolta' assunzionali autorizzate e' riservata da ciascuna
pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di
servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al
presente comma e' selezionato attraverso procedure comparative
bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono
conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a
quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in
particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche' della
tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la
valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali.
Una quota non superiore al 15 per cento e' altresi' riservata al
personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo
indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello
dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo
carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e
definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;
Visto il piu' volte richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001
ed, in particolare, l'art. 35, comma 4-ter, inserito dalla legge 9
maggio 2025, n. 69, secondo cui «Fatte salve la percentuale non
inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione di cui all'art. 28, nonche' le riserve previste
all'art. 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione
vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge
mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate,
nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in
materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il
Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a
procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche
professionalita'.»;
Ritenuto che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri budget ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in
particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione
in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori
collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve
comprovate e non temporanee necessita' organizzative, adeguatamente
motivate;
Visto l'art. 4, comma 1, decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in
base al quale «il concorso e' lo strumento ordinario e prioritario
per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165»;
Visto l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni
per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento
di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i
candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento
dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di
rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute
entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo
scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;
Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in
base al quale «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di
personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e
nell'anno 2025, nonche' a quelle relative ai concorsi banditi
nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma
5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.»;
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato unita' di personale, dando analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2023 e 2024,
specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni finora effettuate
e quelli da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli
anni 2024 e 2025, nonche' gli oneri a regime, come da asseverazioni
pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma
3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art.
11-bis, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Tenuto conto, ai fini della verifica della congruita' delle
dotazioni organiche, delle norme in deroga che hanno disposto
incrementi delle medesime a favore di singole amministrazioni;
Vista la nota circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
del 7 aprile 2025, n. 8, recante «Indicazioni operative in merito
alla riduzione del turn over per l'anno 2025 prevista dall'art. 1,
commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"»;
Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione del 5 settembre 2024, prot. n. DFP-0001027, avente ad
oggetto «richiesta di parere in merito al finanziamento delle
progressioni verticali di cui all'art. 18 del CCNL Funzioni centrali
2019-2021 e all'obbligo di riserva all'accesso dall'esterno ai sensi
dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165»;
Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con
apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte
dei propri organi di controllo;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette
richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con
il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre
2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Avvocatura generale dello Stato
1. L'Avvocatura generale dello Stato e' autorizzata ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale amministrativo indicate nella tabella 1 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L'Avvocatura generale dello Stato e' autorizzata ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale togato indicate nella tabella 2 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.