IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 9, 116 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE); 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo n. 303 del  30  luglio  1999,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  recante
«Codice della protezione civile»; 
  Visto il decreto 13 febbraio 2001 adozione dei «Criteri di  massima
per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
giugno 2016, recante «Individuazione della Centrale remota operazioni
soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti
nonche'  dei  referenti  sanitari  regionali  in  caso  di  emergenza
nazionale» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20  agosto
2016); 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia  di
animali di affezione e prevenzione del randagismo; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione  del
28  giugno  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative agli stabilimenti che detengono  animali  terrestri  e  agli
incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati   animali
terrestri detenuti e delle uova da cova; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
«Disposizioni  in   materia   di   sistema   di   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  lettere
a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  135,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  del  regolamento  (UE)  2016/429   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016  in  materia  di
commercio,  importazione,  conservazione  di  animali   della   fauna
selvatica ed esotica e  formazione  per  operatori  e  professionisti
degli animali, anche al fine di ridurre  il  rischio  di  focolai  di
zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali  volte  a  punire  il
commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art.  14,  comma
2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22  aprile  2021,  n.
53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e),  f),  h),  i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; 
  Visto il decreto del  Ministero  della  salute  del  7  marzo  2023
«Manuale operativo inerente alla  gestione  e  al  funzionamento  del
sistema di identificazione e  registrazione  degli  operatori,  degli
stabilimenti e degli animali (sistema I&R)»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  del  2  novembre  2023
«Modalita' tecniche e operative per l'implementazione del Sistema  di
identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC)»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del  14  febbraio  2025
«Caratteristiche strutturali  e  funzionali  degli  stabilimenti  che
detengono  animali  nonche'  la  gestione  della  movimentazione  tra
stabilimenti e tra habitat diversi»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  26  maggio  2025
«Contenuti e modalita' di erogazione dei  programmi  formativi  degli
operatori e dei proprietari o detentori  di  animali  appartenenti  a
specie selvatiche ed esotiche»; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Misure
minime per la protezione degli animali negli allevamenti»; 
  Vista la direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
recante «Indirizzi per la predisposizione  dei  piani  di  protezione
civile  ai  diversi  livelli  territoriali  del   30   aprile   2021»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
luglio 2024, con cui e' stato  conferito  al  dott.  Fabio  Ciciliano
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. 3081 del 22 novembre 2022, recante «Costituzione del  gruppo  di
lavoro inter-istituzionale per le attivita' di protezione  civile  in
materia di soccorso e assistenza agli animali»; 
  Visto l'accordo,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del  decreto
legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  sul  documento,  concernente
«Compiti e attribuzioni del  responsabile  del  servizio  veterinario
regionale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  (RSV)  e
delle modalita' di funzionamento della rete veterinaria nazionale»; 
  Sentiti il Ministero della salute e il Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Sentiti la Commissione protezione civile e  la  Commissione  salute
della  Conferenza  delle  regioni  e  province  autonome,  l'ANCI   -
Associazione nazionale comuni italiani, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco; 
  Considerato che il soccorso e l'assistenza agli animali sono  parte
integrante dell'intervento del Servizio  nazionale  della  protezione
civile, come sancito all'art. 1 e all'art. 2, comma  6,  del  decreto
legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018; 
  Ritenuto  necessario   procedere   all'emanazione   di   specifiche
indicazioni operative in merito alla  pianificazione  e  la  gestione
delle attivita' di soccorso e assistenza agli animali, in  seguito  o
in previsione degli eventi di cui all'art. 7 del decreto  legislativo
n. 1 del 2 gennaio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Adozione delle indicazioni operative 
 
  1. Sono adottate le «Indicazioni operative concernenti le attivita'
di protezione  civile  in  materia  di  soccorso  e  assistenza  agli
animali» che costituiscono parte  integrante  del  presente  decreto,
predisposte secondo gli allegati 1, 2 e 3. 
  2. Gli allegati di cui al comma 1 si articolano come segue: 
    Allegato  1  -  documento  concernente   «Indicazioni   operative
concernenti le attivita' di protezione civile in materia di  soccorso
e assistenza agli animali»; 
    Allegato 2 - Indicazioni operative concernenti  le  attivita'  di
protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali  -
azioni principali da sviluppare rispetto agli  obiettivi  di  cui  al
capitolo  5  -  enti  responsabili  ed  enti  concorrenti  (fase   di
pianificazione); 
    Allegato 3 - Indicazioni operative concernenti  le  attivita'  di
protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali  -
azioni principali da sviluppare rispetto agli  obiettivi  di  cui  al
capitolo  5  -  enti  responsabili  ed  enti  concorrenti  (fase   di
emergenza).