IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
potenziare le attivita' di  prevenzione  e  contrasto  dei  reati  in
materia di armi o di strumenti  atti  ad  offendere,  della  violenza
giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di introdurre disposizioni per  il
potenziamento delle iniziative in materia di  sicurezza  urbana  e  a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' in materia  di
pubbliche manifestazioni; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  prevedere
disposizioni in  materia  di  attivita'  di  indagine  dell'autorita'
giudiziaria in presenza di cause di giustificazione; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
prevedere misure per la funzionalita' delle Forze di  polizia  e  del
Ministero dell'interno, in  favore  delle  vittime  del  dovere,  del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'  in  materia  di
immigrazione e protezione internazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 febbraio 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della giustizia, della  difesa,  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati  in  materia
di armi o di strumenti atti ad offendere 
  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  4,  dopo  il  settimo  comma,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa,  strumenti  dotati  di  lama
affilata o appuntita eccedente in lunghezza  i  centimetri  otto,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il  comma
2 dell'articolo 4-bis. 
      Accertati i fatti di cui all'ottavo  comma,  gli  ufficiali  ed
agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto
del luogo della commessa violazione, il quale puo' applicare, per  un
periodo  fino  ad  un  anno,  una  o  piu'  delle  seguenti  sanzioni
amministrative  accessorie,   dandone   comunicazione   all'autorita'
giudiziaria competente: 
        a) sospensione della patente di  guida,  del  certificato  di
abilitazione  professionale  per  la  guida  di  motoveicoli  e   del
certificato di idoneita' alla  guida  di  ciclomotori  o  divieto  di
conseguirli; 
        b) sospensione della licenza di porto  d'armi  o  divieto  di
conseguirla. 
      In relazione alle sanzioni  di  cui  al  comma  precedente,  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»; 
    b) all'articolo 4-bis: 
      1) al comma 1,  dopo  la  parola  «licenza»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli  e  a  punta
acuta,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  medesima
pena si applica a chiunque porta, fuori della  propria  abitazione  o
delle  appartenenze  di  essa,  strumenti  con  lama  pieghevole   di
lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta
acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o  a  scatto  oppure
apribili con una sola mano, nonche' strumenti dotati di lama affilata
o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti
od  occultati  in  altri  oggetti.»,  conseguentemente   la   rubrica
dell'articolo 4-bis e' sostituita con la seguente:»(Porto di armi per
cui non e' ammessa licenza e di  particolari  strumenti  da  punta  e
taglio)»; 
      2) al comma 2, la parola «d'arma» e' soppressa; 
      3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  4,
nono  e  decimo  comma,  in  materia   di   sanzioni   amministrative
accessorie. 
        2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli
strumenti di cui al comma 1.». 
    c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di  armi
o di  strumenti  atti  ad  offendere  da  parte  di  minori  di  anni
diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis e'
commesso da un minore di anni diciotto, nei  confronti  del  soggetto
che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore  e'  applicata
la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. 
      2. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui
al comma 1 e' il prefetto. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
      3.  Le  entrate  derivanti  dall'applicazione  delle   sanzioni
pecuniarie previste dal presente  articolo  affluiscono  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
riassegnate,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  allo  stato  di
previsione del Ministero dell'interno e per  essere  utilizzate,  nel
medesimo  esercizio   finanziario,   per   la   remunerazione   delle
prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile. 
      Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di  strumenti  atti
ad offendere). - 1. E' vietato vendere  o  in  qualsiasi  altro  modo
cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio  atti
ad offendere. 
      2.   Ai   fini   dell'osservanza   del    divieto,    chiunque,
nell'esercizio di un'attivita' commerciale, vende  gli  strumenti  di
cui al primo comma, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di  identita',  tranne  i
casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 
      3. Ai medesimi fini, i gestori di siti web  e  i  fornitori  di
piattaforme per la  vendita  elettronica  degli  strumenti  anzidetti
adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' prima della
conclusione dell'acquisto. 
      4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla
corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e,
in  caso  di  inadempimento,  procede,  anche  d'ufficio,  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.  249,  alla
contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di  cui  al
comma 3, diffidandoli  contestualmente  a  conformarsi  entro  trenta
giorni. In caso di inottemperanza alla diffida,  l'Autorita'  garante
adotta ogni provvedimento utile  per  il  blocco  del  sito  o  della
piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma
3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida. 
      5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella  vendita  non
commerciale o nella cessione tra privati. 
      6. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei  casi  di
cui al comma 2, puo' essere disposta la chiusura  dell'esercizio  per
un periodo non superiore a quindici giorni. 
      7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei  casi
di cui al comma 2, e' disposta  la  chiusura  dell'esercizio  per  un
periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In  caso  di  ulteriore
violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, e'  disposta  la  revoca
della licenza all'esercizio dell'attivita'. 
      8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni  del
divieto  di  cui  al  comma  1  sono  irrogate   dal   prefetto   con
l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e  quelle  accessorie  dall'autorita'
competente   per   il   rilascio    della    licenza    all'esercizio
dell'attivita'. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente  articolo  affluiscono  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
riassegnate,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  allo  stato  di
previsione del Ministero  dell'interno  per  essere  utilizzate,  nel
medesimo  esercizio   finanziario,   per   la   remunerazione   delle
prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.». 
  2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi
1 e 2», sono inserite le seguenti  «e  dall'articolo  381,  comma  2,
lettere m) e m-sexies),». 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal  presente  articolo,  si
applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/02/2026,  n.
46 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.