IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a
potenziare le attivita' di prevenzione e contrasto dei reati in
materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza
giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale;
Ritenuta la necessita' e urgenza di introdurre disposizioni per il
potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' in materia di
pubbliche manifestazioni;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni in materia di attivita' di indagine dell'autorita'
giudiziaria in presenza di cause di giustificazione;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
prevedere misure per la funzionalita' delle Forze di polizia e del
Ministero dell'interno, in favore delle vittime del dovere, del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' in materia di
immigrazione e protezione internazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia
di armi o di strumenti atti ad offendere
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i
seguenti:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama
affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma
2 dell'articolo 4-bis.
Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto
del luogo della commessa violazione, il quale puo' applicare, per un
periodo fino ad un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni
amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorita'
giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di
conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di
conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1, dopo la parola «licenza» sono aggiunte le
seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta
acuta,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima
pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o
delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di
lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta
acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure
apribili con una sola mano, nonche' strumenti dotati di lama affilata
o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti
od occultati in altri oggetti.», conseguentemente la rubrica
dell'articolo 4-bis e' sostituita con la seguente:»(Porto di armi per
cui non e' ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e
taglio)»;
2) al comma 2, la parola «d'arma» e' soppressa;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative
accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli
strumenti di cui al comma 1.».
c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi
o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni
diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis e'
commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto
che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata
la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui
al comma 1 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di
previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel
medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti
ad offendere). - 1. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo
cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti
ad offendere.
2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque,
nell'esercizio di un'attivita' commerciale, vende gli strumenti di
cui al primo comma, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne i
casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di
piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti
adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' prima della
conclusione dell'acquisto.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla
corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e,
in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi
dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla
contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al
comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta
giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita' garante
adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della
piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma
3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non
commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di
cui al comma 2, puo' essere disposta la chiusura dell'esercizio per
un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi
di cui al comma 2, e' disposta la chiusura dell'esercizio per un
periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore
violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, e' disposta la revoca
della licenza all'esercizio dell'attivita'.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del
divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con
l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorita'
competente per il rilascio della licenza all'esercizio
dell'attivita'. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di
previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel
medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi
1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2,
lettere m) e m-sexies),».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si
applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/02/2026, n.
46 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.