La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi
delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali
itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a
piedi o con altre forme di mobilita' dolce e sostenibile, senza
l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che
rappresentano una modalita' di fruizione del patrimonio naturale e
culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali,
storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici,
enogastronomici e sportivi nonche' di sviluppo turistico dei
territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo,
la circolazione motorizzata e' consentita per i mezzi indispensabili
per consentire l'accessibilita' alle persone con disabilita' o con
ridotta mobilita'.
2. La promozione e la valorizzazione dei cammini sono finalizzate
ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo
adeguati standard di sicurezza, di qualita' dell'accoglienza e di
accessibilita' per le persone con disabilita' o con ridotta
mobilita'; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul
territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati
turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle
attivita' connesse alle tradizioni dei territori interessati e
all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini
medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunita';
la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico,
culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze
linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli
aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali,
paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo
interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del
paesaggio.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia
dell'atto legislativo qui trascritto.