La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche  comprensivi
delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi,  quali
itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale,  percorribili  a
piedi o con altre forme  di  mobilita'  dolce  e  sostenibile,  senza
l'ausilio di mezzi a motore, articolati  in  tappe  giornaliere,  che
rappresentano una modalita' di fruizione del  patrimonio  naturale  e
culturale diffuso,  di  valorizzazione  degli  attrattori  culturali,
storici,   artistici,    religiosi,    linguistici,    paesaggistici,
enogastronomici  e  sportivi  nonche'  di  sviluppo   turistico   dei
territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo  periodo,
la circolazione motorizzata e' consentita per i mezzi  indispensabili
per consentire l'accessibilita' alle persone con  disabilita'  o  con
ridotta mobilita'. 
  2. La promozione e la valorizzazione dei cammini  sono  finalizzate
ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui  insistono,  garantendo
adeguati standard di sicurezza, di  qualita'  dell'accoglienza  e  di
accessibilita'  per  le  persone  con  disabilita'  o   con   ridotta
mobilita'; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul
territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati
turistici  nazionali   e   internazionali;   l'incentivazione   delle
attivita'  connesse  alle  tradizioni  dei  territori  interessati  e
all'evoluzione  della  lingua  italiana  nella  storia  dei   cammini
medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e  delle  comunita';
la valorizzazione dei monumenti e  dei  siti  di  interesse  storico,
culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze
linguistiche presenti nei territori  attraversati;  lo  studio  degli
aspetti   storici,   culturali,   religiosi,   sociali,   ambientali,
paesaggistici  ed  enogastronomici  che  li  connotano;  il   dialogo
interculturale  e  interreligioso;  la  tutela  dell'ambiente  e  del
paesaggio. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio.  Resta  invariato  il  valore   e   l'efficacia
          dell'atto legislativo qui trascritto.