Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2026 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Proroga di termini in materie di interesse
della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.
15, relativo all'attivita' istruttoria connessa alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31
dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2026».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni((,)) dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, ((relativamente)) alla nomina di un sub-commissario per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere
nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare
contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui
incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;
b) dopo il comma 13-sexies e' aggiunto il seguente:
«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma
13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del
sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e' pari a
80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma((, pari
a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,)) si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per
l'area di rilevante interesse nazionale ((del comprensorio))
Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «dieci unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «quindici unita'»;
c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonche' nel limite
di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;
e) ((e' aggiunto, in fine,)) il seguente periodo: «Entro il 31
marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del
((Consiglio)) dei ministri e al Ministero dell'economia e ((delle))
finanze - Dipartimento della ((Ragioneria)) generale dello Stato il
cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi
di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione
della ((riduzione dei compensi)) di cui all'ultimo periodo del
medesimo comma 13-bis.1».
6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante
disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini ((di
prescrizione)) per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 10-ter, relativo ((agli obblighi contributivi delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165,)) in favore dei collaboratori coordinati e continuativi
e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei
termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle
pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in
materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili
fiscalmentein connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonche' 2026
limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1,
del ((decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38))»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonche' 2026
limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1,
del ((decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38))».
9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111,
relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».
10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022,
n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti
relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole:
«31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2026».
11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67,
in materia di contributo di iscrizione al ((Servizio)) sanitario
nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di
pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della
Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite
dalle seguenti: «Per i titolari».
12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,
n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario
straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le
parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».
13. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, ((relativo alla durata dell'incarico di
sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,)) le
parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«sino al 31 dicembre 2026»;
b) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il
31 marzo 2026, il Commissario ((straordinario)) trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e
((delle)) finanze - Dipartimento della ((Ragioneria)) generale dello
Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con
relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai
fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La
manca trasmissione della relazione comporta la revoca automatica
delle risorse di provenienza statale((,)) che devono essere versate
all'entrata del bilancio da parte del Commissario ((straordinario)) e
restano acquisite all'erario.».
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13((,)) lettera a), pari a
euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
((14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' concesso, alle condizioni e con
le modalita' ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa di 2
milioni di euro, per favorire il completamento dell'attivita' di
conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di
interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.))
((14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota
destinata agli interventi di competenza della Presidenza del
Consiglio dei ministri.))
15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165((,)) e i
contratti di lavoro a tempo determinato((, ivi comprese le forme
contrattuali flessibili,)) di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre
2022((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre
2022,)) e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati
fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti
amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi ((meteorologici)) verificatisi, a partire dal
giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della
Regione Marche, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
((con deliberazione)) del Consiglio dei ministri del 21 settembre
2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre
2024, nonche' il supporto ai procedimenti di ((rientro
nell'ordinario)) ai sensi dell'articolo 26 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle
province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di
Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni
situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale
con ((deliberazione del)) Consiglio dei ministri del 16 settembre
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre
2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei
suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla
normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, nel limite di spesa di euro
481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili
nella contabilita' speciale di cui all'((articolo 9, comma 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento)) della Protezione Civile n.
922 del 17 settembre 2022, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
223 del 23 settembre 2022, la cui durata e' prorogata)) fino al 31
dicembre 2026.
16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore
del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V
dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel
raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008((,)) e prorogato
da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga
all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
mediante una o piu' ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi
dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire
l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle
attivita' e delle funzioni ancora in corso di definizione gia'
avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del
5 settembre 2008((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213
dell'11 settembre 2008)).
((16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26
della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorieta'
dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici
professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e
iperbarici, nonche' all'articolo 19, comma 2, lettera c), della
medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che
prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico
subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in
possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2027.))
17. In considerazione della necessita' di garantire, per il tramite
della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano
straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate
direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di
durata della medesima struttura((,)) di cui all'articolo 2, comma 4,
primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, e'
prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime
condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi
relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4,
terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa
di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa
di cui al periodo precedente ((e' prorogata)) fino al 31 dicembre
2026, altresi', ((l'assegnazione del personale collocato fuori ruolo
o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto,)) di
cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140
del 2023.
18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, supporta altresi' gli enti locali, nell'ambito delle
attivita' di cui all'articolo 2 del ((codice della protezione civile,
di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite
della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
((decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183)), nel
monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilita' del
patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della
legge ((30 dicembre 2024, n. 207)).
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, ((pari a))
euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
((19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di
rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa delle riduzioni
applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali,
continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro
il limite di 30 milioni di euro annui a valere sulle risorse del
Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge
26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del
made in Italy. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.))
((19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo
2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della
dichiarazione della volonta' di acquisto della cittadinanza da parte
del minore, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «31 maggio 2029».))
((19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilita' a presidente della
provincia, le parole: «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «,
2026 e 2027».))
((19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso
di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse
pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei
conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7),
della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2027.))
((19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 432, relativo
al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa'
Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi
397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e'
prorogato fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e'
prorogato fino all'anno 2026»; b) al comma 433, relativo al servizio
di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, dopo le
parole: «per il 2025» sono inserite le seguenti: «e di 4 milioni di
euro per il 2026».))
((19-septies. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
possono valutare la possibilita' di stipulare accordi con il soggetto
emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica
di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2024, n.
207.))
((19-octies. Agli oneri derivanti dal comma 19-sexies, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))