Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo  2026  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
             Proroga di termini in materie di interesse 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,  n.
15, relativo all'attivita' istruttoria connessa  alla  determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  31  dicembre
2026». 
  2. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni((,)) dalla legge 11 novembre  2014,  n.
164, ((relativamente)) alla  nomina  di  un  sub-commissario  per  il
coordinamento e la  realizzazione  degli  interventi  e  delle  opere
nell'ex area militare denominata Arsenale militare  e  area  militare
contigua molo  carbone,  situata  nell'isola  della  Maddalena,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 13-sexies, secondo periodo,  le  parole:  «,  il  cui
incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 13-sexies e' aggiunto il seguente: 
      «13-septies. L'incarico di  sub-commissario  di  cui  al  comma
13-sexies cessa entro il  31  dicembre  2027.  La  remunerazione  del
sub-commissario, per ciascuno degli anni  2026  e  2027,  e'  pari  a
80.000  euro  annui  al  lordo  degli   oneri   riflessi   a   carico
dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma((, pari
a 80.000 euro per ciascuno degli anni  2026  e  2027,))  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
  3. All'articolo 42-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,
relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo  complesso
ospedaliero della citta' di  Siracusa,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. All'articolo 33, comma 11-bis, del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge  11  novembre
2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario  per
l'area  di  rilevante  interesse   nazionale   ((del   comprensorio))
Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «dieci  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quindici unita'»; 
    c)  all'ottavo  periodo  le  parole:  «dal  2022  al  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»; 
    d) al tredicesimo periodo, dopo le parole:  «per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonche' nel limite
di 1.087.619 euro per l'anno 2026»; 
    e) ((e' aggiunto, in fine,)) il seguente periodo:  «Entro  il  31
marzo  2026,   il   Commissario   trasmette   alla   Presidenza   del
((Consiglio)) dei ministri e al Ministero dell'economia  e  ((delle))
finanze - Dipartimento della ((Ragioneria)) generale dello  Stato  il
cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli  interventi
di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione
della ((riduzione  dei  compensi))  di  cui  all'ultimo  periodo  del
medesimo comma 13-bis.1». 
  6. All'articolo 3 della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  recante
disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione  dei  termini  ((di
prescrizione)) per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  al  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le parole: «31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole:  «31  dicembre  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b) al comma 10-ter, relativo ((agli obblighi  contributivi  delle
amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,)) in favore dei collaboratori coordinati e continuativi
e figure assimilate, le parole: «31 dicembre  2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al regime sanzionatorio per  il  mancato  pagamento  nei
termini dei contributi previdenziali e assistenziali da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni,  le  parole:  «31  dicembre  2025»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  8.  All'articolo  3  del  decreto-legge  29  marzo  2024,  n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67,  in
materia di trasmissione dei  dati  relativi  alle  spese  agevolabili
fiscalmentein connessione con il realizzarsi di  eventi  eccezionali,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni  2024  e  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025  nonche'  2026
limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2,  comma  3-ter.1,
del  ((decreto-legge  16  febbraio  2023,  n.  11,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38))»; 
    b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni  2024  e  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025  nonche'  2026
limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2,  comma  3-ter.1,
del  ((decreto-legge  16  febbraio  2023,  n.  11,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38))». 
  9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2024,  n.  111,
relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b) al comma 4, le parole: «di euro  2.400.000  per  l'anno  2026»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026». 
  10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2022,
n. 199, relativo alle disposizioni processuali  per  i  provvedimenti
relativi all'ammissione ai campionati  professionistici,  le  parole:
«31 dicembre 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2026». 
  11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29  marzo  2024,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67,
in materia di contributo  di  iscrizione  al  ((Servizio))  sanitario
nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di
pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo  della
Chiesa cattolica per l'anno 2025, per  i  titolari»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per i titolari». 
  12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29  dicembre  2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n.  14,   relativo   alla   durata   dell'incarico   di   Commissario
straordinario per il risanamento delle  baraccopoli  di  Messina,  le
parole: «31  dicembre  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». 
  13. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  4,  ((relativo  alla   durata   dell'incarico   di
sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,)) le
parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sino al 31 dicembre 2026»; 
    b) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: «11-bis.  Entro  il
31  marzo  2026,  il  Commissario  ((straordinario))  trasmette  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
((delle)) finanze - Dipartimento della ((Ragioneria)) generale  dello
Stato una relazione sullo stato di attuazione  degli  interventi  con
relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai
fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza  pubblica.  La
manca trasmissione della  relazione  comporta  la  revoca  automatica
delle risorse di provenienza statale((,)) che devono  essere  versate
all'entrata del bilancio da parte del Commissario ((straordinario)) e
restano acquisite all'erario.». 
  14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13((,)) lettera a), pari  a
euro 347.000 per l'anno 2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  ((14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' concesso, alle condizioni e con
le modalita' ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa  di  2
milioni di euro, per  favorire  il  completamento  dell'attivita'  di
conversione in digitale  degli  archivi  multimediali  delle  imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione  di
interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.)) 
  ((14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  14-bis,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere  sulle
risorse del Fondo unico per il pluralismo  e  l'innovazione  digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo  1,  comma  1,
della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota
destinata  agli  interventi  di  competenza  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri.)) 
  15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165((,))  e  i
contratti di lavoro a tempo  determinato((,  ivi  comprese  le  forme
contrattuali flessibili,)) di cui all'articolo 2  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del  14  ottobre
2022((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  248  del  22  ottobre
2022,)) e successive modificazioni ed  integrazioni,  sono  prorogati
fino al 31 dicembre  2026  alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed
economiche,  al  fine  di  assicurare  il  supporto  ai  procedimenti
amministrativi  di  gestione  dell'emergenza  in  conseguenza   degli
eccezionali eventi  ((meteorologici))  verificatisi,  a  partire  dal
giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera  della
Regione Marche, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
((con deliberazione)) del Consiglio dei  ministri  del  21  settembre
2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  228  del  28  settembre
2024,   nonche'   il   supporto   ai   procedimenti   di    ((rientro
nell'ordinario))  ai  sensi  dell'articolo  26   del   codice   della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  a
partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte  del  territorio  delle
province di Ancona  e  Pesaro-Urbino,  dei  comuni  di  Camerino,  di
Montecassiano e di Treia, in provincia  di  Macerata,  e  dei  comuni
situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo  nazionale
con ((deliberazione del)) Consiglio dei  ministri  del  16  settembre
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  221  del  21  settembre
2022,  e  successive  modifiche  ed  estensioni.  Alle  proroghe  dei
suddetti contratti non sono applicabili le  sanzioni  previste  dalla
normativa  vigente.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma, nel limite di  spesa  di  euro
481.626 per il 2026, si provvede a carico delle  risorse  disponibili
nella  contabilita'  speciale  di  cui  all'((articolo  9,  comma   2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento)) della Protezione Civile n.
922 del 17 settembre 2022, ((pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
223 del 23 settembre 2022, la cui durata e' prorogata))  fino  al  31
dicembre 2026. 
  16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel  settore
del traffico e della mobilita'  nell'asse  autostradale  Corridoio  V
dell'autostrada A4 nella tratta  Quarto  d'Altino  -  Trieste  e  nel
raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008((,))  e  prorogato
da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  23  dicembre  2024,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in  deroga
all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
mediante una  o  piu'  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile da adottare, entro il 31  gennaio  2026,  ai  sensi
dell'articolo 26 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  al  fine  di  consentire
l'approvazione  dei  progetti  esecutivi  e  il  completamento  delle
attivita' e delle  funzioni  ancora  in  corso  di  definizione  gia'
avviate dal Commissario delegato nominato ai  sensi  dell'articolo  1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702  del
5 settembre  2008((,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  213
dell'11 settembre 2008)). 
  ((16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26
della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente  all'obbligatorieta'
dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei  e  iperbarici
professionali  ai  fini  dell'esercizio   di   lavori   subacquei   e
iperbarici, nonche' all'articolo  19,  comma  2,  lettera  c),  della
medesima legge n. 9 del 2026,  limitatamente  alla  prescrizione  che
prevede l'obbligo di immersione in coppia con  un  operatore  tecnico
subacqueo (OTS)  per  il  personale  tecnico  o  scientifico  non  in
possesso  della  qualifica  professionale  di  OTS,  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2027.)) 
  17. In considerazione della necessita' di garantire, per il tramite
della struttura costituita ai sensi dell'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  dicembre  2023,  n.  183,  l'attuazione  del   piano
straordinario di analisi della vulnerabilita'  delle  zone  edificate
direttamente interessate dal fenomeno  bradisismico,  il  termine  di
durata della medesima struttura((,)) di cui all'articolo 2, comma  4,
primo periodo,  del  medesimo  decreto-legge  n.  140  del  2023,  e'
prorogato  al  31  dicembre  2026.  Conseguentemente,  alle  medesime
condizioni giuridiche ed economiche,  sono  prorogati  gli  incarichi
relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma  4,
terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di  spesa
di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di  spesa
di cui al periodo precedente ((e' prorogata))  fino  al  31  dicembre
2026, altresi', ((l'assegnazione del personale collocato fuori  ruolo
o in posizione di comando, distacco o altro  analogo  istituto,))  di
cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n.  140
del 2023. 
  18. Il Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica,  supporta  altresi'  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
attivita' di cui all'articolo 2 del ((codice della protezione civile,
di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il  tramite
della struttura costituita ai sensi dell'articolo  2,  comma  4,  del
((decreto-legge  12   ottobre   2023,   n.   140,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre   2023,   n.   183)),   nel
monitoraggio degli interventi di riduzione della  vulnerabilita'  del
patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma  694,  della
legge ((30 dicembre 2024, n. 207)). 
  19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17,  ((pari  a))
euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  ((19-bis.  La  misura  di  cui  all'articolo  2,   comma   5,   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19,  in  materia  di
rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa delle  riduzioni
applicate alle tariffe per  la  spedizione  di  prodotti  editoriali,
continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031,  entro
il limite di 30 milioni di euro annui  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo   unico   per   il   pluralismo   e   l'innovazione    digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della  legge
26 ottobre 2016, n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata  agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del
made in Italy. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione
europea.)) 
  ((19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge  28  marzo
2025, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
2025,  n.  74,  relativo  al  termine  per  la  presentazione   della
dichiarazione della volonta' di acquisto della cittadinanza da  parte
del minore,  le  parole:  «31  maggio  2026»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 maggio 2029».)) 
  ((19-quater. All'articolo 21-bis, comma  1,  del  decreto-legge  27
dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilita' a presidente  della
provincia, le parole: «e 2026» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
2026 e 2027».)) 
  ((19-quinquies. Il comma  4-bis  dell'articolo  1  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione  nel  caso
di  assunzione  di  incarichi  comportanti  la  gestione  di  risorse
pubbliche e la sottoposizione  alla  giurisdizione  della  Corte  dei
conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera  a),  numero  7),
della legge 7 gennaio 2026, n. 1,  si  applica  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2027.)) 
  ((19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024,  n.  207,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma  432,  relativo
al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la  societa'
Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo  1,  commi
397 e 398, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  le  parole:  «e'
prorogato fino all'anno 2025» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'
prorogato fino all'anno 2026»; b) al comma 433, relativo al  servizio
di  trasmissione  radiofonica  delle  sedute  parlamentari,  dopo  le
parole: «per il 2025» sono inserite le seguenti: «e di 4  milioni  di
euro per il 2026».)) 
  ((19-septies. La Camera dei deputati e il Senato  della  Repubblica
possono valutare la possibilita' di stipulare accordi con il soggetto
emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica
di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30  dicembre  2024,  n.
207.)) 
  ((19-octies. Agli oneri derivanti dal comma  19-sexies,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2026, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))