IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 33, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come, da
ultimo, modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e, in
particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e
51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di
ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione
artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali», cosi' come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, recante
«Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale»;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, recante
«Regolamento concernente integrazione al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il regolamento
per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di perito industriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti», e, in particolare, l'art. 55, comma 2, lettera
d), relativo alle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla
professione di perito industriale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.
137, recante «Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n.
68, recante «Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per
l'esercizio della professione di perito industriale e perito
industriale laureato»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in
particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di
studio;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
dicembre 2016, n. 987, come modificato dal decreto 29 novembre 2017,
n. 935, art. 8, comma 2, concernente la sperimentazione delle lauree
ad orientamento professionale e, in particolare, l'art. 8, comma 2;
Vista la Convenzione quadro per lo svolgimento del tirocinio
professionale all'interno dei percorsi universitari al fine
dell'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di
perito industriale laureato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,
sottoscritta il 12 aprile 2018 dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della giustizia e dal
Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei
periti industriali laureati;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12
agosto 2020, n. 446, recante «Definizione delle nuove classi di
laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per
l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie,
alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e
dell'informazione (LP-03)», il quale, nella Tabella delle classi di
laurea ad orientamento professionale, precede la LP-03 Professioni
tecniche industriali e dell'informazione;
Visti i decreti interministeriali nn. 682, 683, 684, 685, 686 e 687
del 24 maggio 2023, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, del d.i. n.
684 del 2023, recante l'adeguamento della disciplina della classe LP
03 con obiettivi formativi qualificanti di cui alle tabelle allegate
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 12
agosto 2020, n. 446, come modificato dallo stesso;
Vista la deliberazione n. 150/16 approvata il 16 aprile 2025 del
Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali
laureati, che ha approvato la tabella di confluenza delle precedenti
ventisei specializzazioni all'interno delle nuove otto sezioni
dell'albo professionale;
Viste le modifiche apportate al decreto ministeriale n. 270 del
2004 con il decreto ministeriale del 6 giugno 2023, n. 96;
Visti i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono
state definite, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 270 del
2004, le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea
magistrale a ciclo unico;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 19
dicembre 2023, n. 1648, recante «M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea
(milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo alle classi di
laurea»;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 19
dicembre 2023, n. 1649, recante «M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea
(milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo alle classi di
laurea magistrale e magistrale a ciclo unico»;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in
materia di titoli universitari abilitanti», e, in particolare, l'art.
6, comma 2;
Vista l'istanza presentata al Ministero dell'universita' e della
ricerca da parte del CNPI, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 163
del 2021, di rendere abilitanti i titoli accademici ai sensi
dell'art. 55, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 328 del 2021, che danno accesso alla professione di
perito industriale laureato;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 2
maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi
scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonche' la
razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi
scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30
dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto direttoriale della Direzione generale degli
ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n.
834 del 30 giugno 2025, con cui e' stato costituito il tavolo tecnico
di lavoro, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla
legge 8 novembre 2021, n. 163, composto da rappresentanti del
Ministero dell'universita' e della ricerca, del Consiglio nazionale
dei periti industriali e dei periti industriali laureati, del
Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e del Consiglio nazionale degli studenti
universitari, oltre che dell'ufficio legislativo del Ministero
dell'universita' e della ricerca;
Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli
professionali, come previsto dal citato art. 6, comma 2, della legge
n. 163 del 2021, con nota prot. n. 1316/GE/df del 22 ottobre 2025;
Acquisito il concerto del Ministro della giustizia in data 24
ottobre 2025;
Ritenuto necessario, nelle more della completa attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 163 del 2021, definire
le modalita' semplificate di espletamento dell'esame di Stato per
l'accesso alla professione di perito industriale;
Decreta:
Art. 1
Modalita' semplificate di espletamento
dell'esame di Stato
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n.
163, nelle more dell'attuazione di quanto disciplinato all'art. 4
della medesima legge, si abilitano all'esercizio della professione di
perito industriale laureato coloro che hanno conseguito o conseguono
il titolo di laurea in base all'ordinamento didattico non abilitante
afferente alle classi di cui all'art. 55, comma 2, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, o a
una delle classi di laurea magistrale elencate nell'allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto. L'abilitazione di
cui al primo periodo e' subordinata al superamento dell'esame di
Stato, da svolgersi con le modalita' semplificate di cui al presente
decreto, per l'accesso a uno dei seguenti settori di specializzazione
dell'albo professionale, come specificati nell'allegato in relazione
alla classe di afferenza del titolo posseduto: costruzioni, ambiente
e territorio; tecnologie alimentari; meccanica ed efficienza
energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica;
prevenzione e igiene ambientale; informatica; design. Con le stesse
modalita' si abilitano all'esercizio della professione di perito
industriale laureato coloro che hanno conseguito o conseguono
all'estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della
normativa vigente.
2. L'esame di cui al comma 1 e' volto ad accertare il grado di
preparazione del candidato all'esercizio della professione nei
settori di cui al comma 1 e consiste in un colloquio sulle attivita'
di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico affrontato
nel tirocinio svolto durante il corso di laurea o successivamente.
E', altresi', accertata la conoscenza delle norme deontologiche.
3. La valutazione della prova e' espressa in centesimi.
L'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. Per sostenere l'esame di cui al presente decreto, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
fino all'attuazione dell'ordinamento didattico abilitante alla
professione di perito industriale laureato delle classi di laurea ai
sensi dell'art. 55, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 328 del 2001, e in quelle da ritenere assorbenti,
il laureato non abilitato, previa iscrizione nel registro elettronico
nazionale dei tirocinanti istituito dal Consiglio nazionale dei
periti industriali e dei periti industriali laureati, puo' chiedere
all'universita', sede del corso di laurea professionalizzante LP-01,
per il settore costruzione, ambiente e territorio, LP-02 per il
settore tecnologie alimentari e LP-03 per i settori meccanica ed
efficienza energetica, impiantistica elettrica e automazione,
chimica, prevenzione e igiene ambientale, informatica e design, al
fine di abilitarsi nei corrispondenti settori di specializzazione
dell'albo professionale, di sostenere tale esame nelle sedute
previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa
disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 3 della legge 8
novembre 2021, n. 163.
5. La Commissione giudicatrice dell'esame di Stato di cui al
presente decreto ha composizione paritetica ed e' costituita da
almeno quattro membri. I componenti della Commissione giudicatrice
sono, per la meta', docenti universitari uno dei quali con funzione
di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso di
studi, e, per l'altra meta', professionisti laureati di comprovata
esperienza designati dall'ordine professionale territorialmente
competente. Per i primi tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze
professionali possono essere individuati anche tra soggetti di
comprovato esercizio per almeno cinque anni nella relativa
professione.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Il Ministro della giustizia
Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del
Ministero della cultura, reg. n. 250