IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 33, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  come,  da
ultimo, modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del  2020,  e,  in
particolare, gli articoli 2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e
51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, «al quale sono attribuite  le  funzioni  e  i  compiti
spettanti allo Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di
ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di  alta  formazione
artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 1, comma 18,  della  legge  14  gennaio  1999,  n.  4,
modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante   «Modifiche
all'ordinamento professionale dei  periti  industriali»,  cosi'  come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre  1991,  n.  445,  recante
«Regolamento  per  lo  svolgimento   degli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale»; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre  2000,  n.  447,  recante
«Regolamento concernente integrazione al decreto del  Ministro  della
pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il  regolamento
per  lo  svolgimento  degli  esami  di   Stato   per   l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di perito industriale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti», e, in particolare, l'art. 55, comma 2, lettera
d), relativo alle classi di laurea che danno titolo all'accesso  alla
professione di perito industriale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.
137,  recante  «Regolamento   recante   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148»; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 15  aprile  2016,  n.
68, recante «Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9
novembre  2007,  n.  206,  in  materia  di  misure  compensative  per
l'esercizio  della  professione  di  perito  industriale   e   perito
industriale laureato»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509»,  e  in
particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di
studio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
dicembre 2016, n. 987, come modificato dal decreto 29 novembre  2017,
n. 935, art. 8, comma 2, concernente la sperimentazione delle  lauree
ad orientamento professionale e, in particolare, l'art. 8, comma 2; 
  Vista la  Convenzione  quadro  per  lo  svolgimento  del  tirocinio
professionale  all'interno  dei   percorsi   universitari   al   fine
dell'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione  di
perito industriale laureato  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,
sottoscritta  il  12  aprile  2018  dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della giustizia e  dal
Presidente del Consiglio  nazionale  dei  periti  industriali  e  dei
periti industriali laureati; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  12
agosto 2020, n. 446,  recante  «Definizione  delle  nuove  classi  di
laurea ad orientamento  professionale  in  professioni  tecniche  per
l'edilizia e il territorio  (LP-01),  professioni  tecniche  agrarie,
alimentari e forestali (LP-02), professioni  tecniche  industriali  e
dell'informazione (LP-03)», il quale, nella Tabella delle  classi  di
laurea ad orientamento professionale, precede  la  LP-03  Professioni
tecniche industriali e dell'informazione; 
  Visti i decreti interministeriali nn. 682, 683, 684, 685, 686 e 687
del 24 maggio 2023, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, del d.i. n.
684 del 2023, recante l'adeguamento della disciplina della classe  LP
03 con obiettivi formativi qualificanti di cui alle tabelle  allegate
al decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  del  12
agosto 2020, n. 446, come modificato dallo stesso; 
  Vista la deliberazione n. 150/16 approvata il 16  aprile  2025  del
Consiglio nazionale dei periti industriali e dei  periti  industriali
laureati, che ha approvato la tabella di confluenza delle  precedenti
ventisei  specializzazioni  all'interno  delle   nuove otto   sezioni
dell'albo professionale; 
  Viste le modifiche apportate al decreto  ministeriale  n.  270  del
2004 con il decreto ministeriale del 6 giugno 2023, n. 96; 
  Visti i decreti ministeriali e interministeriali con i  quali  sono
state definite, ai sensi del citato decreto ministeriale n.  270  del
2004,  le  classi  di  laurea,  di  laurea  magistrale  e  di  laurea
magistrale a ciclo unico; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca  19
dicembre 2023, n. 1648, recante «M4C1 Riforma 1.5 - Classi di  laurea
(milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo  alle  classi  di
laurea»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca  19
dicembre 2023, n. 1649, recante «M4C1 Riforma 1.5 - Classi di  laurea
(milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo  alle  classi  di
laurea magistrale e magistrale a ciclo unico»; 
  Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163,  recante  «Disposizioni  in
materia di titoli universitari abilitanti», e, in particolare, l'art.
6, comma 2; 
  Vista l'istanza presentata al Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca da parte del CNPI, ai sensi dell'art. 4 della  legge  n.  163
del  2021,  di  rendere  abilitanti  i  titoli  accademici  ai  sensi
dell'art. 55, comma 2, lettera d), del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 328 del 2021, che danno  accesso  alla  professione  di
perito industriale laureato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della  ricerca  2
maggio   2024,   n.   639,   recante   «Determinazione   dei   gruppi
scientifico-disciplinari e delle relative  declaratorie,  nonche'  la
razionalizzazione      e      l'aggiornamento       dei       settori
scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi
scientifico-disciplinari, ai  sensi  dell'art.  15,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  della  Direzione  generale  degli
ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo  studio  n.
834 del 30 giugno 2025, con cui e' stato costituito il tavolo tecnico
di lavoro, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui  alla
legge 8  novembre  2021,  n.  163,  composto  da  rappresentanti  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, del  Consiglio  nazionale
dei  periti  industriali  e  dei  periti  industriali  laureati,  del
Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori delle
universita'  italiane  e  del  Consiglio  nazionale  degli   studenti
universitari,  oltre  che  dell'ufficio  legislativo  del   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Sentite  le  rappresentanze  nazionali  dei  collegi   e   consigli
professionali, come previsto dal citato art. 6, comma 2, della  legge
n. 163 del 2021, con nota prot. n. 1316/GE/df del 22 ottobre 2025; 
  Acquisito il concerto del  Ministro  della  giustizia  in  data  24
ottobre 2025; 
  Ritenuto necessario, nelle more  della  completa  attuazione  delle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 163 del 2021,  definire
le modalita' semplificate di espletamento  dell'esame  di  Stato  per
l'accesso alla professione di perito industriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Modalita' semplificate di espletamento 
                         dell'esame di Stato 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 8 novembre  2021,  n.
163, nelle more dell'attuazione di  quanto  disciplinato  all'art.  4
della medesima legge, si abilitano all'esercizio della professione di
perito industriale laureato coloro che hanno conseguito o  conseguono
il titolo di laurea in base all'ordinamento didattico non  abilitante
afferente alle classi di cui all'art. 55, comma 2,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.  328,  o  a
una delle classi di laurea  magistrale  elencate  nell'allegato,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. L'abilitazione  di
cui al primo periodo e'  subordinata  al  superamento  dell'esame  di
Stato, da svolgersi con le modalita' semplificate di cui al  presente
decreto, per l'accesso a uno dei seguenti settori di specializzazione
dell'albo professionale, come specificati nell'allegato in  relazione
alla classe di afferenza del titolo posseduto: costruzioni,  ambiente
e  territorio;  tecnologie  alimentari;   meccanica   ed   efficienza
energetica;   impiantistica   elettrica   e   automazione;   chimica;
prevenzione e igiene ambientale; informatica; design. Con  le  stesse
modalita' si abilitano  all'esercizio  della  professione  di  perito
industriale  laureato  coloro  che  hanno  conseguito  o   conseguono
all'estero un titolo di studio riconosciuto  idoneo  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  2. L'esame di cui al comma 1 e' volto  ad  accertare  il  grado  di
preparazione  del  candidato  all'esercizio  della  professione   nei
settori di cui al comma 1 e consiste in un colloquio sulle  attivita'
di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico affrontato
nel tirocinio svolto durante il corso di  laurea  o  successivamente.
E', altresi', accertata la conoscenza delle norme deontologiche. 
  3.  La  valutazione  della  prova   e'   espressa   in   centesimi.
L'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100. 
  4. Per sostenere l'esame di cui al presente decreto, dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
fino  all'attuazione  dell'ordinamento  didattico   abilitante   alla
professione di perito industriale laureato delle classi di laurea  ai
sensi dell'art. 55, comma 2, lettera d), del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 328 del 2001, e in quelle da ritenere assorbenti,
il laureato non abilitato, previa iscrizione nel registro elettronico
nazionale dei  tirocinanti  istituito  dal  Consiglio  nazionale  dei
periti industriali e dei periti industriali laureati,  puo'  chiedere
all'universita', sede del corso di laurea professionalizzante  LP-01,
per il settore costruzione,  ambiente  e  territorio,  LP-02  per  il
settore tecnologie alimentari e LP-03  per  i  settori  meccanica  ed
efficienza  energetica,  impiantistica   elettrica   e   automazione,
chimica, prevenzione e igiene ambientale, informatica  e  design,  al
fine di abilitarsi nei  corrispondenti  settori  di  specializzazione
dell'albo  professionale,  di  sostenere  tale  esame  nelle   sedute
previste  per  lo  svolgimento   della   prova   pratica   valutativa
disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 3 della legge 8
novembre 2021, n. 163. 
  5. La Commissione  giudicatrice  dell'esame  di  Stato  di  cui  al
presente decreto ha  composizione  paritetica  ed  e'  costituita  da
almeno quattro membri. I componenti  della  Commissione  giudicatrice
sono, per la meta', docenti universitari uno dei quali  con  funzione
di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso di
studi, e, per l'altra meta', professionisti  laureati  di  comprovata
esperienza  designati  dall'ordine   professionale   territorialmente
competente. Per i primi tre anni, a decorrere dall'entrata in  vigore
del presente decreto,  i  componenti  nominati  dalle  rappresentanze
professionali  possono  essere  individuati  anche  tra  soggetti  di
comprovato  esercizio  per  almeno   cinque   anni   nella   relativa
professione. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 dicembre 2025 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                e della ricerca       
                                                    Bernini           
Il Ministro della giustizia 
          Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito,  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e   del
Ministero della cultura, reg. n. 250