IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2022-2023»,
in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 1); 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, gli articoli 13, commi da 8 a 11, 21, 22 e 23; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi  europee  e
sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come
obbligazioni  ecosostenibili  e  per  le  obbligazioni  legate   alla
sostenibilita'; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE)  n.
909/2014  per  quanto  riguarda  la  disciplina  di  regolamento,  la
prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione  in  materia
di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario  e
i requisiti per i depositari centrali dei titoli di paesi terzi e che
modifica il regolamento (UE) n. 236/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto  di  accesso
unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni
accessibili al  pubblico  pertinenti  per  i  servizi  finanziari,  i
mercati dei capitali e la sostenibilita'; 
  Vista la direttiva (UE) 2023/2864  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica  talune  direttive  per
quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso
unico europeo; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti  (UE)  n.
648/2012, (UE) 575/2013 e (UE)  2017/1131,  per  quanto  concerne  le
misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei  confronti  di
controparti centrali di paesi terzi e a migliorare  l'efficienza  dei
mercati della compensazione dell'Unione; 
  Vista la direttiva (UE)  2024/790  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/791 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE)  n.
600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della  trasparenza  dei
dati,  l'eliminazione  degli   ostacoli   all'emergere   di   sistemi
consolidati di  pubblicazione,  l'ottimizzazione  degli  obblighi  di
negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il  flusso  degli
ordini; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2021/2101 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE
per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni  sull'imposta
sul reddito da parte di talune imprese e succursali; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante:
«Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE»; 
  Visto il decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.  139,  recante:
«Attuazione  della   direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di
talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per
la parte relativa alla disciplina del  bilancio  di  esercizio  e  di
quello consolidato per le societa' di capitali e gli  altri  soggetti
individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante  modifica  alla
direttiva 2013/34/UE  per  quanto  riguarda  la  comunicazione  delle
informazioni sull'imposta sul reddito da parte di  talune  imprese  e
succursali»; 
  Visto il decreto legislativo 4 settembre  2024,  n.  128,  recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio  del  24  novembre  2021,  che  modifica  la  direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la  comunicazione  delle  informazioni
sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Adeguamento  dell'ordinamento   nazionale   alle   disposizioni   del
  regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
  del 13 dicembre 2023, in materia di depositari centrali di titoli 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 79-undecies: 
      1) al comma 3, le parole: «uno o  piu'  banche  italiane»  sono
sostituite dalle seguenti: «una o piu' banche o  depositari  centrali
italiani»; 
      2) al comma 6, le parole: «27, paragrafo  8,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «27-bis, paragrafi 1, 6 e 8,»; 
      3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis.  Ai  sensi
dell'articolo 27-ter, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1,
la Consob e la Banca d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco
delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione  prevista
dal medesimo articolo.»; 
      4) al comma 8, le parole: «, scambiano informazioni, concludono
gli accordi di cooperazione previsti dell'articolo 24,  paragrafo  4»
sono sostituite dalle seguenti: «e scambiano informazioni,  ai  sensi
dell'articolo 24»; 
      5) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. La  Consob
istituisce, gestisce e presiede il  collegio  di  autorita'  previsto
dall'articolo 24-bis del regolamento di cui al comma 1.»; 
    b) all'articolo 79-duodecies: 
      1) al comma 4: 
        1.1) all'alinea, le parole: «dall'articolo 7» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 7-bis»; 
        1.2) alla lettera a), le  parole:  «di  cui  all'articolo  7,
paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  all'articolo
7-bis, paragrafo 11,»; 
        1.3) alla lettera b), le  parole:  «di  cui  all'articolo  7,
paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  all'articolo
7-bis, paragrafo 11,»; 
        1.4) alla lettera c), le  parole:  «di  cui  all'articolo  7,
paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  all'articolo
7-bis, paragrafo 11,»; 
      2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La  Consob
e'  l'autorita'  competente  all'assolvimento   degli   obblighi   di
comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1,  comma
3, del regolamento di cui al comma 1.»; 
    c) all'articolo 79-noviesdecies: 
      1) al comma 1, il primo periodo, e'  sostituito  dal  seguente:
«1. In caso di violazione delle disposizioni  previste  dall'articolo
27-bis del regolamento (UE)  n.  909/2014  per  il  trasferimento  di
partecipazioni qualificate nei depositari  centrali  di  titoli,  non
possono  essere  esercitati  i  diritti   di   voto   inerenti   alle
partecipazioni detenute.»; 
      2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Violazione  della
disciplina sulle partecipazioni qualificate»; 
    d) all'articolo 82, al comma 2: 
      1)  alla  lettera  i),  il  segno  di  interpunzione:  «.»   e'
sostituito dal seguente: «;»; 
      2) dopo la lettera i),  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente:
«i-bis) le modalita' di esclusione dal sistema di gestione accentrata
degli strumenti finanziari nel caso di apertura di una  procedura  di
liquidazione   giudiziale,   di   liquidazione   controllata   o   di
liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente o in  casi
che comportano analoghi  effetti,  salvaguardando  la  posizione  del
titolare degli strumenti finanziari.»; 
    e) all'articolo 83-quinquies, al comma 3, la  parola:  «alla»  e'
sostituita dalla seguente: «alle»; 
    f) l'articolo 90-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  90-ter   (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti  in  materia  di  accesso  tra  sedi  di  negoziazione   e
infrastrutture di post-trading). - 1. In materia di accesso tra  sedi
di negoziazione e depositari centrali: 
        a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e
a svolgere, d'intesa con la  Banca  d'Italia,  le  funzioni  indicate
all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento  (UE)  n.
909/2014, quando le richieste sono presentate da sedi di negoziazione
ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo; 
        b) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e
a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3,  quinto
comma, del regolamento (UE)  n.  909/2014,  quando  le  richieste  di
accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo
1, primo comma, del medesimo articolo. 
      2. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti
centrali: 
        a) la  Consob  svolge  le  funzioni  assegnate  all'autorita'
competente della sede di negoziazione dagli articoli 7, paragrafo  4,
e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e  dagli  articoli
35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; 
        b) la Banca d'Italia,  d'intesa  con  la  Consob,  svolge  le
funzioni  assegnate  all'autorita'   competente   della   controparte
centrale dagli articoli  7,  paragrafo  4,  e  8,  paragrafo  4,  del
regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e  36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014. 
      3. Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al  comma  2,
lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia  con  riguardo  alle
sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. 
      4. In materia di accesso tra depositari centrali e  controparti
centrali: 
        a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e
a svolgere, d'intesa con la  Banca  d'Italia,  le  funzioni  indicate
all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento  (UE)  n.
909/2014, quando le richieste sono presentate da controparti centrali
ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo; 
        b) la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a  ricevere  i
reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob,  le  funzioni  indicate
all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento  (UE)  n.
909/2014,  quando  le  richieste  di  accesso  sono   presentate   da
depositari centrali ai  sensi  del  paragrafo  1,  primo  comma,  del
medesimo articolo.»; 
    g) all'articolo 169, al comma 1, le parole: «e dall'articolo  27,
paragrafo 7, secondo periodo,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»; 
    h) all'articolo 189, comma 1, le  parole:  «e  dall'articolo  27,
paragrafo 7, secondo periodo,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»; 
    i) all'articolo 190.2, comma 3: 
      1) alla lettera e), le parole: «dall'articolo 7, paragrafi 9  e
10,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 7, e
dall'articolo 7-bis, paragrafo 11,»; 
      2) alla lettera  g),  le  parole:  «previste  dall'articolo  7,
paragrafi 3, 6, 7 e 8,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previste
dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10,». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
                
                
                
          Note alle premesse 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'atro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
          settembre1988 - Suppl. Ordinario n. 86: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  e  dell'Allegato
          A, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante  delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione europea 2022-2023,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.46 del 24 febbraio 2024: 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure e i principi e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  3  a  19
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  6,
          comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3,
          15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3,  e  19,
          comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per  il  recepimento  della  normativa   europea   di   cui
          all'articolo 41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.
          Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.» 
              «Allegato A 
              (articolo 1, comma 1) 
              1) Direttiva (UE) 2021/2101 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  24  novembre  2021,  che  modifica  la
          direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda  la  comunicazione
          delle informazioni sull'imposta sul  reddito  da  parte  di
          talune imprese e succursali (Testo rilevante  ai  fini  del
          SEE. 
              2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le  direttive
          1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto  riguarda
          la tassazione a carico  di  veicoli  per  l'uso  di  alcune
          infrastrutture. 
              3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5  aprile
          2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE  e  (UE)
          2020/285 per quanto riguarda le aliquote  dell'imposta  sul
          valore aggiunto. 
              4) Direttiva (UE) 2022/2041 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  19  ottobre  2022,  relativa  a  salari
          minimi adeguati nell'Unione europea. 
              5) Direttiva (UE) 2022/2381 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  novembre  2022,  riguardante   il
          miglioramento   dell'equilibrio   di   genere    fra    gli
          amministratori delle societa'  quotate  e  relative  misure
          (Testo rilevante ai fini del SEE). 
              6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 10 maggio 2023, che  modifica  la  direttiva
          2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di
          stabilita' migliorati e l'allineamento ditale direttiva  ai
          requisiti  di   stabilita'   definiti   dall'Organizzazione
          marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE). 
              7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 10 maggio 2023,  relativa  allo  scambio  di
          informazioni tra le  autorita'  di  contrasto  degli  Stati
          membri e che abroga la decisione  quadro  2006/960/GAI  del
          Consiglio.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, commi da  8  a
          11, 21, 22 e 23 della legge 13 giugno 2025, n. 91,  recante
          «Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2024»,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: 
                «Art. 13. - Delega al Governo per l'adeguamento della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2024/2809 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2024, che modifica i  regolamenti  (UE)  2017/1129,
          (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere  i  mercati
          pubblici dei capitali nell'Unione  piu'  attraenti  per  le
          societa' e  facilitare  l'accesso  delle  piccole  e  medie
          imprese ai capitali, per  il  recepimento  della  direttiva
          (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto  plurimo
          nelle societa' che chiedono l'ammissione alla  negoziazione
          delle  loro  azioni  in   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione,  per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2024/2811 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2024, che  modifica  la  direttiva  2014/65/UE  per
          rendere i mercati pubblici dei  capitali  nell'Unione  piu'
          attraenti per le imprese e per facilitare  l'accesso  delle
          piccole e medie  imprese  ai  capitali,  e  che  abroga  la
          direttiva 2001/34/CE, per il  recepimento  della  direttiva
          (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 novembre 2024, che  modifica  le  direttive  2009/65/CE,
          2013/36/UE  e  (UE)  2019/2034  per  quanto   concerne   il
          trattamento del rischio di concentrazione  derivante  dalle
          esposizioni nei confronti delle controparti centrali e  del
          rischio di controparte  per  le  operazioni  con  strumenti
          derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 novembre 2024, che  modifica  le  direttive  2009/65/CE,
          2013/36/UE  e  (UE)  2019/2034  per  quanto   concerne   il
          trattamento del rischio di concentrazione  derivante  dalle
          esposizioni nei confronti delle controparti centrali e  del
          rischio di controparte  per  le  operazioni  con  strumenti
          derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 novembre  2024,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
          648/2012, (UE) n. 575/2013  e  (UE)  2017/1131  per  quanto
          concerne  le  misure  volte  ad  attenuare  le  esposizioni
          eccessive nei confronti di controparti  centrali  di  paesi
          terzi  e  a  migliorare  l'efficienza  dei  mercati   della
          compensazione  dell'Unione,  per   il   recepimento   della
          direttiva  (UE)  2024/790  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la  direttiva
          2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
          e  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2024/791  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica
          il regolamento (UE) n.  600/2014  per  quanto  riguarda  il
          miglioramento della trasparenza  dei  dati,  l'eliminazione
          degli  ostacoli  all'emergere  di  sistemi  consolidati  di
          pubblicazione,   l'ottimizzazione   degli    obblighi    di
          negoziazione e il divieto  di  ricevere  pagamenti  per  il
          flusso degli ordini, per  il  recepimento  della  direttiva
          (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          13 marzo 2024,  che  modifica  le  direttive  2011/61/UE  e
          2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi  di  delega,  la
          gestione del rischio di liquidita', le segnalazioni a  fini
          di vigilanza, la fornitura dei servizi  di  custodia  e  di
          depositario e la concessione di prestiti da parte di  fondi
          di investimento alternativi,  nonche'  per  il  recepimento
          della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la  direttiva
          2009/138/CE, per quanto concerne  la  proporzionalita',  la
          qualita' della vigilanza, l'informativa, le misure relative
          alle   garanzie   a   lungo    termine,    gli    strumenti
          macroprudenziali, i rischi di sostenibilita' e la vigilanza
          transfrontaliera e di gruppo, e le direttive  2002/87/CE  e
          2013/34/UE. 
                1.-7. Omissis 
                8. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  nove
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi  per  il  recepimento  della
          direttiva (UE)  2024/2994  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 novembre 2024, e per l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2024/2987 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  27
          novembre 2024. 
                9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8,  il
          Governo osserva, oltre ai principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 1, comma 1, anche i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare al  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni del regolamento (UE)  2024/2987,  nonche'  dei
          pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un
          intervento  normativo  da  parte  degli  Stati   membri   e
          garantire  il  coordinamento  con  le  altre   disposizioni
          vigenti   dell'ordinamento   nazionale   per   i    settori
          interessati dal medesimo regolamento; 
                  b) attribuire: 
                    1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto
          per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS)  e   alla
          Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP)  i
          poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie
          funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e  non
          finanziarie, in  coerenza  con  quanto  gia'  previsto  dal
          riparto di competenze  recato  dall'articolo  4-quater  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58; 
                    2) alla CONSOB i poteri  di  vigilanza  necessari
          per l'esercizio: 
                    2.1) delle proprie  funzioni  nei  confronti  dei
          partecipanti alle controparti centrali  o  dei  clienti  di
          questi  ultimi,  in  coerenza  con  quanto  gia'   previsto
          dall'articolo 79-octies del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                    2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7-bis
          e 7-ter del regolamento (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, come modificato
          dal regolamento (UE) 2024/2987; 
                    3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri  di
          vigilanza necessari per l'esercizio: 
                    3.1) delle proprie funzioni nei  confronti  delle
          controparti centrali, in coerenza con quanto gia'  previsto
          dal   riparto   di   competenze   recato   dagli   articoli
          79-quinquies e 79-sexies del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                    3.2) delle funzioni previste dall'articolo  4-ter
          del regolamento  (UE)  n.  648/2012,  come  introdotto  dal
          regolamento  (UE)  2024/2987,  in  base   alle   rispettive
          competenze; 
                  c) apportare le opportune modifiche alla disciplina
          delle sanzioni amministrative di cui alla parte  V,  titolo
          II, del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58,  per  attribuire  alla  CONSOB,  alla
          Banca  d'Italia,  all'IVASS  e  alla  COVIP,   secondo   le
          rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni: 
                    1)  per  le  violazioni  delle  disposizioni  del
          regolamento  (UE)  n.   648/2012,   come   modificato   dal
          regolamento (UE) 2024/2987; 
                    2)  per  le  violazioni  delle  disposizioni   di
          attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei
          criteri,  dei  limiti  e  delle  procedure  previsti  dalle
          disposizioni della parte V, titolo II, del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  che
          disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da  parte
          delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni; 
                  d) attribuire alla  CONSOB,  alla  Banca  d'Italia,
          all'IVASS  e  alla  COVIP  il  potere  di  ricorrere   alla
          disciplina secondaria, nel rispetto delle  competenze  alle
          stesse  spettanti  e  nell'ambito  e   per   le   finalita'
          specificamente previsti dal regolamento  (UE)  2024/2987  e
          dalla  direttiva  (UE)  2024/2994,  prevedendo   che   tale
          disciplina sia adottata entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
          cui al comma 8 o, se successiva, dalla data  di  emanazione
          degli atti delegati da parte della Commissione europea. 
                10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi  per  il  recepimento  della
          direttiva  (UE)  2024/790  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 28 febbraio 2024, e per l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2024/791 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  28
          febbraio 2024. 
                11. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  10,
          il Governo osserva, oltre ai principi e  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare al  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni  della   direttiva   (UE)   2024/790   e   del
          regolamento (UE)  2024/791,  nonche'  dei  pertinenti  atti
          delegati, delle norme tecniche  di  regolamentazione  e  di
          implementazione che richiedono un intervento  normativo  da
          parte degli Stati membri, garantendo il  coordinamento  con
          le altre disposizioni  vigenti  dell'ordinamento  nazionale
          per  i  settori  interessati  dalle   anzidette   normative
          dell'Unione europea; 
                  b) attribuire alla CONSOB e alla Banca  d'Italia  i
          poteri di vigilanza, indagine,  intervento  e  sanzionatori
          necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in  coerenza
          con il riparto di competenze gia' previsto nel testo  unico
          di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  tra
          le predette autorita'; 
                  c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia  il
          potere  di  ricorrere  alla  disciplina   secondaria,   nel
          rispetto  delle  competenze   alle   stesse   spettanti   e
          nell'ambito e  per  le  finalita'  specificamente  previsti
          dalla  direttiva  (UE)  2024/790  e  dal  regolamento  (UE)
          2024/791, prevedendo che la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB
          adottino tale disciplina  entro  centottanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuno   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 10; 
                  d)   non   avvalersi   della   facolta',   di   cui
          all'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.
          600/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          maggio 2014, come introdotto dall'articolo  1,  punto  44),
          del regolamento (UE)  2024/791,  che  consente  agli  Stati
          membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le  imprese  di
          investimento  soggette  alla  propria   giurisdizione   dal
          divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 39-bis,
          qualora tali imprese di investimento  prestino  servizi  di
          investimento a clienti  domiciliati  o  stabiliti  in  tale
          Stato membro. 
                  Omissis.» 
                «Art. 21 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2023/2631 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22
          novembre  2023,  sulle   obbligazioni   verdi   europee   e
          sull'informativa    volontaria    per    le    obbligazioni
          commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per  le
          obbligazioni legate alla sostenibilita'). - 1.  Il  Governo
          e' delegato ad adottare, entro  otto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi  per  adeguare  la  normativa  nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234,  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          specifici: 
                  a)  apportare  alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare, al testo unico delle disposizioni  in  materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le  modifiche  e
          integrazioni  necessarie  ad  assicurare  la   corretta   e
          integrale applicazione del  regolamento  (UE)  2023/2631  e
          delle pertinenti norme tecniche di  regolamentazione  e  di
          attuazione, nonche' a garantire  il  coordinamento  con  le
          disposizioni settoriali vigenti, comprese  quelle  relative
          all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di  vendita  di
          prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione; 
                  b)  attribuire   alla   CONSOB,   quale   autorita'
          nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1
          e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza,
          di  indagine  e  cautelari  previsti  dagli  articoli   18,
          paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento, tenuto conto
          dei  poteri  di  cui  essa  gia'  dispone  ai  sensi  della
          legislazione vigente; 
                  c) con riferimento alla disciplina  delle  sanzioni
          previste dal regolamento (UE) 2023/2631: 
                    1) attribuire alla CONSOB il potere  di  irrogare
          le sanzioni e di imporre  le  altre  misure  amministrative
          previste dall'articolo 49 del  regolamento  (UE)  2023/2631
          per le violazioni  di  cui  al  paragrafo  1  del  medesimo
          articolo; 
                    2) stabilire l'importo delle sanzioni  pecuniarie
          di cui  all'articolo  49  del  regolamento  (UE)  2023/2631
          prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati,
          minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000; 
                    3) coordinare, nel rispetto di  quanto  stabilito
          dal   regolamento   (UE)   2023/2631,    le    disposizioni
          sanzionatorie  introdotte  in   attuazione   del   medesimo
          regolamento con quelle nazionali vigenti; 
                  d)  disciplinare  forme  di  coordinamento   e   di
          collaborazione, anche mediante lo scambio di  informazioni,
          tra  la  CONSOB,  la  Banca  d'Italia,  l'Istituto  per  la
          vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la  Commissione  di
          vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP),  ai  fini   dello
          svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche  ai
          sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre  2005,
          n. 262; 
                  e) prevedere il ricorso alla disciplina  secondaria
          adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel  rispetto  delle
          competenze  ad  essa  spettanti,  nell'ambito  e   per   le
          finalita' previste dal regolamento (UE) 2023/2631  e  dalla
          legislazione dell'Unione  europea  attuativa  del  medesimo
          regolamento,  anche  al  fine  di  stabilire  le  modalita'
          procedurali della  notifica  da  parte  dell'emittente,  ai
          sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)
          2023/2631. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   competenti    provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.» 
                «Art. 22 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2023/2859 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13
          dicembre 2023, che istituisce un  punto  di  accesso  unico
          europeo  che  fornisce  un   accesso   centralizzato   alle
          informazioni  accessibili  al  pubblico  pertinenti  per  i
          servizi  finanziari,  i   mercati   dei   capitali   e   la
          sostenibilita',  e  del  regolamento  (UE)  2023/2869   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  dicembre  2023,
          che  modifica  taluni  regolamenti  per   quanto   concerne
          l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico
          europeo, nonche' per il recepimento  della  direttiva  (UE)
          2023/2864 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13
          dicembre 2023, che modifica  talune  direttive  per  quanto
          concerne l'istituzione e  il  funzionamento  del  punto  di
          accesso unico europeo). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu'  decreti  legislativi  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 13 dicembre 2023,  e  del  regolamento  (UE)
          2023/2869 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13
          dicembre 2023, nonche' per il recepimento  della  direttiva
          (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2023. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                  a)  apportare   alla   normativa   vigente   e   in
          particolare al testo unico delle disposizioni in materia di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio  1998,  n.  58,  le  modifiche  e  integrazioni
          necessarie  ad   assicurare   la   corretta   e   integrale
          applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e  l'attuazione
          del regolamento  (UE)  2023/2859  e  del  regolamento  (UE)
          2023/2869,   e   delle   pertinenti   norme   tecniche   di
          regolamentazione e di attuazione, nonche'  a  garantire  il
          coordinamento con le disposizioni  vigenti  per  i  settori
          interessati dalla normativa da attuare; 
                  b) designare gli organismi di  raccolta,  ai  sensi
          dell'articolo 2 del  regolamento  (UE)  2023/2859,  per  lo
          svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e  5  del
          medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea
          richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento
          (UE) 2023/2869, tenendo conto  delle  funzioni  attualmente
          spettanti alle diverse  autorita'  competenti  nei  settori
          interessati  e  assicurare   che   gli   stessi   organismi
          dispongano  dei  poteri  e  degli  strumenti  necessari   a
          garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui  al
          presente articolo; 
                  c) esercitare, ove  ritenuto  opportuno,  l'opzione
          normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui
          all'articolo  5,  paragrafo   9,   del   regolamento   (UE)
          2023/2859,   tenendo   conto   delle   caratteristiche    e
          peculiarita' del contesto  nazionale  di  riferimento,  dei
          benefici  e  degli  oneri  sottesi,  della  necessita'   di
          garantire la competitivita' del quadro normativo  nazionale
          e  la  tutela  dei   destinatari   di   tali   informazioni
          finanziarie e non finanziarie, nonche'  l'integrita'  e  la
          qualita' dei servizi offerti dal  punto  di  accesso  unico
          europeo; 
                  d)  prevedere,  ove  opportuno,  il  ricorso   alla
          disciplina secondaria adottata dalle autorita' interessate,
          secondo le rispettive competenze; 
                  e)   disciplinare,   ove   occorrenti,   forme   di
          coordinamento  e  di  collaborazione,  anche  mediante   lo
          scambio di informazioni, tra il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS  e  la
          COVIP, ai fini dello  svolgimento  dei  rispettivi  compiti
          istituzionali. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni interessate provvedono all'adempimento  dei
          compiti derivanti dall'attuazione della delega  di  cui  al
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.» 
                «Art. 23 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2023/2845 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13
          dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014
          per  quanto  riguarda  la  disciplina  di  regolamento,  la
          prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in
          materia di vigilanza, la prestazione di  servizi  accessori
          di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
          titoli di paesi terzi, e che modifica il  regolamento  (UE)
          n. 236/2012). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 13 dicembre 2023. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234,  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          specifici: 
                  a) apportare al testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  le  modifiche,  le
          abrogazioni  e  le   integrazioni   necessarie   per   dare
          attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845
          e garantire il  coordinamento  con  le  altre  disposizioni
          vigenti   dell'ordinamento   nazionale   per   i    settori
          interessati dal predetto regolamento; 
                  b) attribuire alla Banca d'Italia e alla  CONSOB  i
          poteri  di  vigilanza   previsti   dal   regolamento   (UE)
          2023/2845, secondo quanto previsto dal titolo II-bis  della
          parte III del testo unico di cui al decreto legislativo  n.
          58 del 1998, in materia  di  riparto  di  funzioni  tra  le
          predette autorita'; 
                  c) individuare la CONSOB quale autorita' competente
          a istituire e presiedere il collegio  di  cui  all'articolo
          24-bis del regolamento  (UE)  n.  909/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  23  luglio  2014,  introdotto
          dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845,
          qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo
          di costituzione; 
                  d) individuare la CONSOB quale autorita' competente
          all'assolvimento   degli    obblighi    di    comunicazione
          all'Autorita' europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei
          mercati, di cui all'articolo 49  del  regolamento  (UE)  n.
          909/2014, come modificato dall'articolo 1, punto  23),  del
          regolamento (UE) 2023/2845; 
                  e) prevedere che gli strumenti  finanziari  immessi
          nel sistema di gestione accentrata possano  essere  esclusi
          dal sistema, nel caso  di  apertura  di  una  procedura  di
          liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata  o  di
          liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente,
          apportando  le  necessarie  modifiche   alla   legislazione
          vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa  con  la  Banca
          d'Italia, il potere di emanare  disposizioni  attuative  ai
          sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui  al
          decreto legislativo n. 58 del 1998, salvaguardando altresi'
          la posizione del titolare dello strumento finanziario; 
                  f)  apportare  alla  disciplina  della  crisi   dei
          depositari centrali le modifiche necessarie al fine di: 
                    1)   assicurare   il   tempestivo   e    ordinato
          trasferimento  a  un  altro  depositario   centrale   delle
          attivita' dei clienti, in caso di apertura della  procedura
          di liquidazione coatta amministrativa; 
                    2) garantire il coordinamento  con  le  norme  in
          materia di crisi delle controparti  centrali  previste  dal
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; 
                  g) con riferimento alla disciplina delle  sanzioni,
          apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine
          di renderlo coerente con  le  disposizioni  introdotte  dal
          regolamento (UE) 2023/2845; 
                  h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con  la  Banca
          d'Italia,  adotti  la  disciplina  secondaria  di  cui   al
          presente articolo entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto  legislativo  di  adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2023/2845. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.    Le    autorita'     interessate     provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.» 
              - Il Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 22 novembre 2023,  sulle  obbligazioni
          verdi  europee  e  sull'informativa   volontaria   per   le
          obbligazioni     commercializzate     come     obbligazioni
          ecosostenibili  e   per   le   obbligazioni   legate   alla
          sostenibilita'  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea serie L del 30.11.2023. 
              - Il Regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 13  dicembre  2023,  che  modifica  il
          regolamento  (UE)  n.  909/2014  per  quanto  riguarda   la
          disciplina  di  regolamento,  la  prestazione  di   servizi
          transfrontalieri, la cooperazione in materia di  vigilanza,
          la prestazione di servizi accessori di tipo  bancario  e  i
          requisiti per i depositari centrali  dei  titoli  di  paesi
          terzi e che modifica il regolamento  (UE)  n.  236/2012  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
          del 27 dicembre 2023. 
              - Il Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,  che  istituisce  un
          punto di accesso unico  europeo  che  fornisce  un  accesso
          centralizzato alle  informazioni  accessibili  al  pubblico
          pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
          e la sostenibilita' e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea L del 20 dicembre 2023. 
              - La direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 13 dicembre 2023,  che  modifica  talune
          direttive  per   quanto   concerne   l'istituzione   e   il
          funzionamento  del  punto  di  accesso  unico  europeo   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
          del 20 dicembre 2023. 
              - Il Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  27  novembre  2024,  che  modifica  i
          regolamenti  (UE)  n.  648/2012,  (UE)  575/2013   e   (UE)
          2017/1131, per quanto concerne le misure volte ad attenuare
          le  esposizioni  eccessive  nei  confronti  di  controparti
          centrali di paesi terzi e  a  migliorare  l'efficienza  dei
          mercati della compensazione dell'Unione e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  del  4  dicembre
          2024. 
              - La direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  28  febbraio  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2014/65/UE relativa ai  marcati  degli  strumenti
          finanziari   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea L dell'8 marzo 2024. 
              - Il Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  28  febbraio  2024,  che  modifica  il
          regolamento  (UE)  n.  600/2014  per  quanto  riguarda   il
          miglioramento della trasparenza  dei  dati,  l'eliminazione
          degli  ostacoli  all'emergere  di  sistemi  consolidati  di
          pubblicazione,   l'ottimizzazione   degli    obblighi    di
          negoziazione e il divieto  di  ricevere  pagamenti  per  il
          flusso degli ordini e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea L dell'8 marzo 2024. 
              - La direttiva (UE) n. 2021/2101 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 24  novembre  2021,  che  modifica  la
          direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda  la  comunicazione
          delle informazioni sull'imposta sul  reddito  da  parte  di
          talune imprese e succursali e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea L 429 del 1º dicembre 2021. 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante «Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,
          recante: «Attuazione della direttiva  2006/43/CE,  relativa
          alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
          consolidati,  che  modifica  le  direttive   78/660/CEE   e
          83/349/CEE,  e  che  abroga  la  direttiva  84/253/CEE»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010,  n.  68,
          S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  139,
          recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai
          bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE e  abrogazione  delle  direttive
          78/660/CEE  e  83/349/CEE,  per  la  parte  relativa   alla
          disciplina  del  bilancio  di   esercizio   e   di   quello
          consolidato  per  le  societa'  di  capitali  e  gli  altri
          soggetti  individuati  dalla  legge   e   della   direttiva
          2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del  24
          novembre 2021, recante modifica alla  direttiva  2013/34/UE
          per quanto riguarda  la  comunicazione  delle  informazioni
          sull'imposta sul reddito  da  parte  di  talune  imprese  e
          succursali»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   4
          settembre 2015, n. 205. 
              - Il decreto legislativo  4  settembre  2024,  n.  128,
          recante: «Attuazione della  direttiva  (UE)  2021/2101  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  24  novembre  2021,
          che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la
          comunicazione delle informazioni sull'imposta  sul  reddito
          da parte di talune  imprese  e  succursali»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2024, n. 214. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2023/2845  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  79-undecies,
          79-duodecies, 79-noviesdecies, 82, comma  2,  83-quinquies,
          169, 189, 190.2, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58,  (testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria), come modificato dal  presente
          decreto: 
                «Art.  79-undecies  (Individuazione  delle  autorita'
          nazionali competenti sui  depositari  centrali).  -  1.  La
          Consob e la Banca  d'Italia  sono  le  autorita'  nazionali
          competenti  per  l'autorizzazione  e   la   vigilanza   dei
          depositari  centrali   stabiliti   nel   territorio   della
          Repubblica, ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto  disposto  dai
          capi I e II. 
                2.  La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca   d'Italia,
          autorizza  la  prestazione  dei  servizi  in  qualita'   di
          depositario  centrale  di  titoli  da  parte   di   persone
          giuridiche  stabilite  nel  territorio  della   Repubblica,
          nonche' l'estensione delle attivita' o  l'esternalizzazione
          a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16  e  19  del
          regolamento n. 909/2014 e  secondo  la  procedura  prevista
          dall'articolo  17  del  medesimo  regolamento.  La  Consob,
          d'intesa con la  Banca  d'Italia,  revoca  l'autorizzazione
          quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo  20  del
          regolamento di cui al comma 1. 
                3.  La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca   d'Italia,
          autorizza i depositari centrali  stabiliti  nel  territorio
          della Repubblica a prestare in proprio i servizi  accessori
          di tipo bancario, nonche' a designare una o piu'  banche  o
          depositari  centrali  italiani  o  UE  e  a   estendere   i
          menzionati servizi, ai sensi  degli  articoli  54  e  56  e
          secondo  la  procedura  prevista   dall'articolo   55   del
          regolamento di cui al comma 1. La Consob, d'intesa  con  la
          Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono  i
          presupposti   di   cui   all'articolo   57    dell'indicato
          regolamento. 
                4. La Consob comunica al soggetto richiedente l'esito
          del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3. 
                5.  La  Consob  e'  l'autorita'  responsabile   della
          cooperazione con le autorita'  competenti  e  le  autorita'
          rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM  e  l'ABE.  La
          medesima autorita' e' il punto di contatto nello scambio di
          informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli  aspetti
          di competenza di questa ultima. 
                6. La Consob adotta, d'intesa con la Banca  d'Italia,
          i provvedimenti  richiesti  ai  sensi  degli  articoli  18,
          paragrafo 3, e 27-bis, paragrafi 1, 6 e 8, del  regolamento
          di cui al comma 1. 
                6-bis. Ai sensi dell'articolo  27-ter,  paragrafo  4,
          del regolamento di cui al comma 1, la  Consob  e  la  Banca
          d'Italia individuano  e  rendono  pubblico  l'elenco  delle
          informazioni  necessarie  per  effettuare  la   valutazione
          prevista dal medesimo articolo. 
                7.  La  Consob  esercita,  d'intesa  con   la   Banca
          d'Italia,  le  competenze  indicate  dall'articolo  23  del
          regolamento di cui al comma  1  in  qualita'  di  autorita'
          competente dello Stato membro d'origine e  in  qualita'  di
          autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
                8. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5,  la
          Consob e la Banca d'Italia,  nell'ambito  delle  rispettive
          attribuzioni, collaborano  con  le  autorita'  dello  Stato
          membro  d'origine  o  di  quello  ospitante   e   scambiano
          informazioni, ai sensi dell'articolo 24, del regolamento di
          cui al comma 1. Le predette  autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive attribuzioni, adottano le  misure  previste  dal
          paragrafo 5 del  medesimo  articolo  e  possono  effettuare
          ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorita' comunica
          le ispezioni disposte all'altra autorita',  la  quale  puo'
          chiedere di svolgere accertamenti  su  aspetti  di  propria
          competenza. 
                8-bis. La Consob istituisce, gestisce e  presiede  il
          collegio di autorita'  previsto  dall'articolo  24-bis  del
          regolamento di cui al comma 1. 
                9.  La  Consob  esercita,  d'intesa  con   la   Banca
          d'Italia,  le   competenze   indicate   dall'articolo   25,
          paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1. 
                9-bis. La Consob puo' adottare, d'intesa con la Banca
          d'Italia,   le    disposizioni    previste    dall'articolo
          4-undecies, comma 4. 
                10. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia,
          le ulteriori misure previste dagli atti  delegati  e  dalle
          norme tecniche di  regolamentazione  e  di  attuazione  del
          regolamento di cui al comma 1.» 
                «Art. 79-duodecies  (Individuazione  delle  autorita'
          nazionali  competenti  a  svolgere  le  ulteriori  funzioni
          previste  dal  regolamento  (UE)  n.  909/2014).  -  1.  Le
          autorita' competenti  a  vigilare  sull'applicazione  della
          disciplina in  materia  di  scritture  contabili,  prevista
          dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono: 
                  a) la  Banca  d'Italia,  per  quanto  riguarda  gli
          obblighi a carico delle  controparti  di  un  contratto  di
          garanzia  finanziaria  e   delle   sedi   di   negoziazione
          all'ingrosso dei titoli di Stato; 
                  b) la Consob, per quanto riguarda  gli  obblighi  a
          carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti. 
                2.    Le    autorita'    competenti    a     vigilare
          sull'applicazione  della  disciplina  in  materia  di  data
          fissata per il regolamento titoli prevista dall'articolo  5
          del regolamento (UE) n. 909/2014 sono: 
                  a) la  Consob  e  la  Banca  d'Italia,  per  quanto
          riguarda gli  obblighi  a  carico  dei  partecipanti  a  un
          sistema di regolamento titoli; 
                  b) la  Banca  d'Italia,  per  quanto  riguarda  gli
          obblighi a carico delle sedi di  negoziazione  all'ingrosso
          dei titoli di Stato; 
                  c) la Consob, per quanto riguarda  gli  obblighi  a
          carico delle altre sedi di negoziazione. 
                3. La Consob e'  l'autorita'  competente  a  vigilare
          sull'adempimento degli obblighi previsti  dall'articolo  6,
          paragrafo 2, del regolamento di cui al  comma  1  da  parte
          delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio
          dei servizi o delle attivita' di investimento. 
                4.    Le    autorita'    competenti    a     vigilare
          sull'applicazione della disciplina degli acquisti  forzosi,
          prevista dall'articolo 7-bis  del  regolamento  di  cui  al
          comma 1, sono: 
                  a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli  obblighi
          relativi alle operazioni  compensate  mediante  controparte
          centrale, di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,  lettera
          a), del regolamento di cui al comma 1; 
                  b) la Banca d'Italia,  per  gli  obblighi  relativi
          alle  operazioni  non   compensate   mediante   controparte
          centrale  ma  eseguite  in   una   sede   di   negoziazione
          all'ingrosso di titoli  di  Stato,  e  la  Consob,  per  le
          operazioni eseguite nelle altre sedi  di  negoziazione,  di
          cui all'articolo  7-bis,  paragrafo  11,  lettera  b),  del
          regolamento di cui al comma 1; 
                  c) la Banca d'Italia,  per  gli  obblighi  relativi
          alle operazioni su titoli di Stato non compensate  mediante
          controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di
          negoziazione, e la Consob, per gli obblighi  relativi  alle
          operazioni eseguite su altri strumenti finanziari,  di  cui
          all'articolo  7-bis,  paragrafo   11,   lettera   c),   del
          regolamento di cui al comma 1. 
                5. La Consob e la  Banca  d'Italia  ricevono  i  dati
          trasmessi dagli internalizzatori di  regolamento  ai  sensi
          dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del  regolamento
          di cui al comma 1. 
                6. La Consob e' l'autorita' competente  per  vigilare
          sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo  38,
          paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte
          dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli. 
                6-bis.   La   Consob   e'   l'autorita'    competente
          all'assolvimento degli obblighi di  comunicazione  all'ESMA
          ai sensi  dell'articolo  49,  paragrafo  1,  comma  3,  del
          regolamento di cui al comma 1.» 
                «Art. 79-noviesdecies  (Violazione  della  disciplina
          sulle  partecipazioni  qualificate).  -  1.  In   caso   di
          violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis
          del regolamento (UE) n. 909/2014 per  il  trasferimento  di
          partecipazioni  qualificate  nei  depositari  centrali   di
          titoli, non possono essere esercitati  i  diritti  di  voto
          inerenti  alle  partecipazioni   detenute.   In   caso   di
          inosservanza del divieto, la  deliberazione  o  il  diverso
          atto, adottati con  il  voto  o,  comunque,  il  contributo
          determinanti   delle    medesime    partecipazioni,    sono
          impugnabili secondo le previsioni  del  codice  civile.  Le
          partecipazioni per le quali non puo' essere  esercitato  il
          diritto di voto  sono  computate  ai  fini  della  regolare
          costituzione della relativa assemblea. 
                2. L'impugnazione puo' essere  proposta  anche  dalla
          Consob o dalla  Banca  d'Italia  entro  centottanta  giorni
          dalla  data  della  deliberazione  ovvero,  se  questa   e'
          soggetta a iscrizione nel  registro  delle  imprese,  entro
          centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
          centottanta giorni dalla data di questo.» 
                «Art. 82  (Attivita'  e  regolamento  della  gestione
          accentrata). - 1. Omissis 
                2. Al  fine  di  assicurare  il  perseguimento  delle
          finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1,  la
          Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  puo'  individuare
          con  regolamento  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
          regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e
          delle relative disposizioni attuative: 
                  a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche
          del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi
          accessori di tipo non bancario elencati  nella  Sezione  B,
          punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma
          1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario,
          accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2),
          consentito ma non esplicitamente elencato nella  sezione  B
          dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1; 
                  b)  le  categorie  di  intermediari   che   possono
          detenere conti titoli presso il depositario centrale  e  le
          attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari
          sono abilitati a svolgere; 
                  c) le caratteristiche  degli  strumenti  finanziari
          indicati   all'articolo   83-bis,   comma   2,   ai    fini
          dell'assoggettamento dei medesimi alle  disposizioni  della
          sezione I del presente capo; 
                  d)  fatto  salvo  quanto   previsto   dall'articolo
          83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita',  i  termini  e
          l'intermediario responsabile per il rilascio  e  la  revoca
          delle  certificazioni  nonche'  per  l'effettuazione  e  la
          rettifica delle comunicazioni; 
                  e)  i  criteri  e  le  modalita'   di   svolgimento
          dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies; 
                  f) i termini entro i quali  gli  intermediari  e  i
          depositari  centrali  adempiono,  ai  sensi   dell'articolo
          83-novies,  comma  1,  lettere  d),  e),   f)   e   g),   e
          dell'articolo  89,  rispettivamente,   agli   obblighi   di
          segnalazione agli emittenti dei dati  identificativi  degli
          aventi  diritti  sulle   azioni   e   delle   registrazioni
          effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies; 
                  g) le modalita' e i termini  di  comunicazione,  su
          richiesta,  nei  casi  e  ai   soggetti   individuati   dal
          regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di
          strumenti finanziari diversi da quelli di cui  all'articolo
          83-duodecies e degli intermediari che li  detengono,  fatta
          salva  la  possibilita'  per  i  titolari  degli  strumenti
          finanziari di vietare espressamente  la  comunicazione  dei
          propri dati identificativi; 
                  h) i requisiti  che  i  corrispettivi  indicati  al
          comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari  per
          la tenuta dei conti devono rispettare; 
                  i) le altre modalita'  operative  per  la  gestione
          delle operazioni societarie da  parte  degli  intermediari,
          dei depositari centrali e degli emittenti  e  le  ulteriori
          disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto
          nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le
          finalita' indicate nella prima parte del presente comma; 
                  i-bis) le modalita' di esclusione  dal  sistema  di
          gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso  di
          apertura di una procedura di  liquidazione  giudiziale,  di
          liquidazione   controllata   o   di   liquidazione   coatta
          amministrativa  a  carico  dell'emittente  o  in  casi  che
          comportano analoghi effetti,  salvaguardando  la  posizione
          del titolare degli strumenti finanziari. 
                  Omissis.» 
                «Art. 83-quinquies (Diritti del titolare del  conto).
          - 1. Effettuata la registrazione,  il  titolare  del  conto
          indicato  nell'articolo   83-quater,   comma   3,   ha   la
          legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti
          relativi agli  strumenti  finanziari  in  esso  registrati,
          secondo la disciplina propria di  ciascuno  di  essi  e  le
          norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre  degli
          strumenti finanziari registrati nel  conto  in  conformita'
          con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 
                2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo
          favore, in base a titolo idoneo e in  buona  fede,  non  e'
          soggetto  a  pretese  o  azioni  da  parte  di   precedenti
          titolari. 
                3. Salvo quanto previsto all'articolo  83-sexies,  la
          legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma
          1 e'  attestata  dall'esibizione  di  certificazioni  o  da
          comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate  dagli
          intermediari,  in  conformita'   alle   proprie   scritture
          contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e
          recanti l'indicazione  del  diritto  sociale  esercitabile,
          secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo
          82, comma 2. 
                4.  Le  certificazioni   e   le   comunicazioni   non
          conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione  sopra
          indicata. Sono nulli gli  atti  di  disposizione  aventi  a
          oggetto le certificazioni suddette. 
                4-bis. Fuori dai casi  previsti  dall'articolo  2352,
          ultimo comma, del codice civile non puo' esservi,  per  gli
          stessi strumenti finanziari, piu' di una  certificazione  o
          comunicazione ai fini  della  legittimazione  all'esercizio
          degli stessi diritti.» 
                «Art. 169 (Partecipazioni al capitale).  -  1.  Salvo
          che  il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,   chiunque
          fornisce informazioni false  nelle  comunicazioni  previste
          dagli articoli 15, commi 1 e  3,  64-bis,  comma  2,  o  in
          quelle richieste ai sensi  dell'articolo  17  del  presente
          decreto, o in quelle previste dall'articolo  31,  paragrafo
          2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27-bis,
          paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e' punito con
          l'arresto da un anno a tre anni e  con  l'ammenda  da  euro
          cinquemilacentosessantacinque            a             euro
          cinquantunomilaseicentoquarantasei.» 
                «Art. 189  (Partecipazioni  al  capitale).  -  1.  La
          violazione degli obblighi di comunicazione  previsti  dagli
          articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative
          disposizioni attuative, e  di  quelli  richiesti  ai  sensi
          dell'articolo 17, nonche' di quelli previsti  dall'articolo
          31,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  e
          dall'articolo 27-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE)  n.
          909/2014,  e'  punita  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni.
          Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente,  e'
          applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                2.  La  stessa  sanzione  si  applica  in   caso   di
          violazione dei divieti di esercizio dei diritti e  in  caso
          di inadempimento degli  obblighi  di  alienazione  previsti
          dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis,
          commi 7 e 9; 79-sexies, comma 9; e  79-noviesdecies,  comma
          1. 
                3. Si applica l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater.» 
                «Art.  190.2  (Sanzioni   amministrative   pecuniarie
          relative alla violazione delle  disposizioni  previste  dal
          regolamento (UE) n.  909/2014).  -  1.  Nei  confronti  dei
          depositari centrali  e  delle  banche  designate  ai  sensi
          dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in  caso
          di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo
          63, paragrafo 1, del medesimo  regolamento  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino
          a euro venti milioni, ovvero fino al dieci  per  cento  del
          fatturato, quando tale importo e' superiore  a  euro  venti
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis.  La  medesima  sanzione  si
          applica  altresi'  in  caso  di  inosservanza  delle  norme
          tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate  dalla
          Commissione europea ai sensi del predetto regolamento. 
                2. Chiunque presti i servizi  elencati  nell'Allegato
          al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non
          esplicitamente   elencati   dal   medesimo   Allegato,   in
          violazione  degli  articoli  16,  25  e  54  del   predetto
          regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni.
          Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente,  e'
          applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al  dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro venti milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila: 
                  a) ai gestori delle sedi di negoziazione,  in  caso
          di inosservanza delle disposizioni  previste  dall'articolo
          3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1; 
                  b) alle controparti di  un  contratto  di  garanzia
          finanziaria,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni
          previste  dall'articolo  3,  paragrafo  2,  comma  2,   del
          regolamento di cui al comma 1; 
                  c)  alle  imprese  di  investimento,  in  caso   di
          inosservanza delle disposizioni previste  dall'articolo  6,
          paragrafo 2, del regolamento di cui  al  comma  1  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  d) ai depositari centrali, in caso di  inosservanza
          delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3  e
          4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del  regolamento  di
          cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative; 
                  e)  ai  depositari   centrali,   alle   controparti
          centrali  e  alle  sedi  di  negoziazione,   in   caso   di
          inosservanza delle disposizioni previste  dall'articolo  7,
          paragrafo 7,  e  dall'articolo  7-bis,  paragrafo  11,  del
          regolamento  di  cui  al  comma   1,   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  f) ai partecipanti, in caso di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi  5  e  6,
          del regolamento di cui al comma 1; 
                  g) a chiunque non osservi le disposizioni  previste
          dall'articolo  7-bis,  paragrafi  4,   8,   9   e   10,   e
          dall'articolo 9, paragrafo 1, del  regolamento  di  cui  al
          comma 1 e dalle relative disposizioni attuative. 
                4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e  2  si
          applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 
                5.»