IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023»,
in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 1);
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in
particolare, gli articoli 13, commi da 8 a 11, 21, 22 e 23;
Visto il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e
sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come
obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla
sostenibilita';
Visto il regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n.
909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la
prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia
di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e
i requisiti per i depositari centrali dei titoli di paesi terzi e che
modifica il regolamento (UE) n. 236/2012;
Visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso
unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni
accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i
mercati dei capitali e la sostenibilita';
Vista la direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per
quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso
unico europeo;
Visto il regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n.
648/2012, (UE) 575/2013 e (UE) 2017/1131, per quanto concerne le
misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di
controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei
mercati della compensazione dell'Unione;
Vista la direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n.
600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei
dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi
consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di
negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli
ordini;
Vista la direttiva (UE) n. 2021/2101 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE
per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta
sul reddito da parte di talune imprese e succursali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante:
«Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante:
«Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per
la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di
quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti
individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle
informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e
succursali»;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni
sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2023, in materia di depositari centrali di titoli
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79-undecies:
1) al comma 3, le parole: «uno o piu' banche italiane» sono
sostituite dalle seguenti: «una o piu' banche o depositari centrali
italiani»;
2) al comma 6, le parole: «27, paragrafo 8,» sono sostituite
dalle seguenti: «27-bis, paragrafi 1, 6 e 8,»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai sensi
dell'articolo 27-ter, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1,
la Consob e la Banca d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco
delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista
dal medesimo articolo.»;
4) al comma 8, le parole: «, scambiano informazioni, concludono
gli accordi di cooperazione previsti dell'articolo 24, paragrafo 4»
sono sostituite dalle seguenti: «e scambiano informazioni, ai sensi
dell'articolo 24»;
5) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. La Consob
istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto
dall'articolo 24-bis del regolamento di cui al comma 1.»;
b) all'articolo 79-duodecies:
1) al comma 4:
1.1) all'alinea, le parole: «dall'articolo 7» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 7-bis»;
1.2) alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 7,
paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
7-bis, paragrafo 11,»;
1.3) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 7,
paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
7-bis, paragrafo 11,»;
1.4) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 7,
paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
7-bis, paragrafo 11,»;
2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La Consob
e' l'autorita' competente all'assolvimento degli obblighi di
comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma
3, del regolamento di cui al comma 1.»;
c) all'articolo 79-noviesdecies:
1) al comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo
27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di
partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non
possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle
partecipazioni detenute.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Violazione della
disciplina sulle partecipazioni qualificate»;
d) all'articolo 82, al comma 2:
1) alla lettera i), il segno di interpunzione: «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«i-bis) le modalita' di esclusione dal sistema di gestione accentrata
degli strumenti finanziari nel caso di apertura di una procedura di
liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di
liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente o in casi
che comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione del
titolare degli strumenti finanziari.»;
e) all'articolo 83-quinquies, al comma 3, la parola: «alla» e'
sostituita dalla seguente: «alle»;
f) l'articolo 90-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 90-ter (Individuazione delle autorita' nazionali
competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e
infrastrutture di post-trading). - 1. In materia di accesso tra sedi
di negoziazione e depositari centrali:
a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e
a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate
all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n.
909/2014, quando le richieste sono presentate da sedi di negoziazione
ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
b) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e
a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto
comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di
accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo
1, primo comma, del medesimo articolo.
2. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti
centrali:
a) la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorita'
competente della sede di negoziazione dagli articoli 7, paragrafo 4,
e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli
35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
b) la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le
funzioni assegnate all'autorita' competente della controparte
centrale dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2,
lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle
sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. In materia di accesso tra depositari centrali e controparti
centrali:
a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e
a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate
all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n.
909/2014, quando le richieste sono presentate da controparti centrali
ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
b) la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere i
reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob, le funzioni indicate
all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n.
909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da
depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del
medesimo articolo.»;
g) all'articolo 169, al comma 1, le parole: «e dall'articolo 27,
paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e
dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;
h) all'articolo 189, comma 1, le parole: «e dall'articolo 27,
paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e
dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;
i) all'articolo 190.2, comma 3:
1) alla lettera e), le parole: «dall'articolo 7, paragrafi 9 e
10,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 7, e
dall'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
2) alla lettera g), le parole: «previste dall'articolo 7,
paragrafi 3, 6, 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «previste
dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10,».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'atro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre1988 - Suppl. Ordinario n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e dell'Allegato
A, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2022-2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.46 del 24 febbraio 2024:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6,
comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3,
15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19,
comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.»
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del
SEE.
2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive
1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda
la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune
infrastrutture.
3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile
2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE)
2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto.
4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione europea.
5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il
miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli
amministratori delle societa' quotate e relative misure
(Testo rilevante ai fini del SEE).
6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva
2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di
stabilita' migliorati e l'allineamento ditale direttiva ai
requisiti di stabilita' definiti dall'Organizzazione
marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di
informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati
membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio.»
- Si riporta il testo degli articoli 13, commi da 8 a
11, 21, 22 e 23 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 13. - Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129,
(UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati
pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le
societa' e facilitare l'accesso delle piccole e medie
imprese ai capitali, per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo
nelle societa' che chiedono l'ammissione alla negoziazione
delle loro azioni in un sistema multilaterale di
negoziazione, per il recepimento della direttiva (UE)
2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per
rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu'
attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle
piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la
direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE,
2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il
trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle
esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del
rischio di controparte per le operazioni con strumenti
derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE,
2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il
trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle
esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del
rischio di controparte per le operazioni con strumenti
derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n.
648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto
concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni
eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi
terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della
compensazione dell'Unione, per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva
2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
e per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica
il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il
miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione
degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di
pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di
negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il
flusso degli ordini, per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e
2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la
gestione del rischio di liquidita', le segnalazioni a fini
di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di
depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi
di investimento alternativi, nonche' per il recepimento
della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva
2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalita', la
qualita' della vigilanza, l'informativa, le misure relative
alle garanzie a lungo termine, gli strumenti
macroprudenziali, i rischi di sostenibilita' e la vigilanza
transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e
2013/34/UE.
1.-7. Omissis
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, e per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
novembre 2024.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, nonche' dei
pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un
intervento normativo da parte degli Stati membri e
garantire il coordinamento con le altre disposizioni
vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori
interessati dal medesimo regolamento;
b) attribuire:
1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i
poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie
funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non
finanziarie, in coerenza con quanto gia' previsto dal
riparto di competenze recato dall'articolo 4-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
2) alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari
per l'esercizio:
2.1) delle proprie funzioni nei confronti dei
partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di
questi ultimi, in coerenza con quanto gia' previsto
dall'articolo 79-octies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7-bis
e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, come modificato
dal regolamento (UE) 2024/2987;
3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di
vigilanza necessari per l'esercizio:
3.1) delle proprie funzioni nei confronti delle
controparti centrali, in coerenza con quanto gia' previsto
dal riparto di competenze recato dagli articoli
79-quinquies e 79-sexies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3.2) delle funzioni previste dall'articolo 4-ter
del regolamento (UE) n. 648/2012, come introdotto dal
regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive
competenze;
c) apportare le opportune modifiche alla disciplina
delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo
II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla CONSOB, alla
Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le
rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:
1) per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal
regolamento (UE) 2024/2987;
2) per le violazioni delle disposizioni di
attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei
criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle
disposizioni della parte V, titolo II, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che
disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte
delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni;
d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia,
all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla
disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle
stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita'
specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e
dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale
disciplina sia adottata entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al comma 8 o, se successiva, dalla data di emanazione
degli atti delegati da parte della Commissione europea.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, e per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
febbraio 2024.
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10,
il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del
regolamento (UE) 2024/791, nonche' dei pertinenti atti
delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di
implementazione che richiedono un intervento normativo da
parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con
le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale
per i settori interessati dalle anzidette normative
dell'Unione europea;
b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i
poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori
necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza
con il riparto di competenze gia' previsto nel testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra
le predette autorita';
c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il
potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel
rispetto delle competenze alle stesse spettanti e
nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti
dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE)
2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB
adottino tale disciplina entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 10;
d) non avvalersi della facolta', di cui
all'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44),
del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati
membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di
investimento soggette alla propria giurisdizione dal
divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 39-bis,
qualora tali imprese di investimento prestino servizi di
investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale
Stato membro.
Omissis.»
«Art. 21 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e
sull'informativa volontaria per le obbligazioni
commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le
obbligazioni legate alla sostenibilita'). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e
integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e
delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le
disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative
all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di
prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;
b) attribuire alla CONSOB, quale autorita'
nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1
e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza,
di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18,
paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento, tenuto conto
dei poteri di cui essa gia' dispone ai sensi della
legislazione vigente;
c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni
previste dal regolamento (UE) 2023/2631:
1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare
le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative
previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631
per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo
articolo;
2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie
di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631
prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati,
minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000;
3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito
dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni
sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo
regolamento con quelle nazionali vigenti;
d) disciplinare forme di coordinamento e di
collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni,
tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai
sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262;
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle
competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le
finalita' previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla
legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo
regolamento, anche al fine di stabilire le modalita'
procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai
sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2023/2631.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 22 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico
europeo che fornisce un accesso centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i
servizi finanziari, i mercati dei capitali e la
sostenibilita', e del regolamento (UE) 2023/2869 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,
che modifica taluni regolamenti per quanto concerne
l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico
europeo, nonche' per il recepimento della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto
concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di
accesso unico europeo). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE)
2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, nonche' per il recepimento della direttiva
(UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in
particolare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni
necessarie ad assicurare la corretta e integrale
applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione
del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE)
2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il
coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori
interessati dalla normativa da attuare;
b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi
dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo
svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del
medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea
richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento
(UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente
spettanti alle diverse autorita' competenti nei settori
interessati e assicurare che gli stessi organismi
dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a
garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al
presente articolo;
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione
normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui
all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE)
2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e
peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei
benefici e degli oneri sottesi, della necessita' di
garantire la competitivita' del quadro normativo nazionale
e la tutela dei destinatari di tali informazioni
finanziarie e non finanziarie, nonche' l'integrita' e la
qualita' dei servizi offerti dal punto di accesso unico
europeo;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalle autorita' interessate,
secondo le rispettive competenze;
e) disciplinare, ove occorrenti, forme di
coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo
scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e
delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la
COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 23 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014
per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la
prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in
materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori
di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE)
n. 236/2012). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche, le
abrogazioni e le integrazioni necessarie per dare
attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845
e garantire il coordinamento con le altre disposizioni
vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori
interessati dal predetto regolamento;
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i
poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE)
2023/2845, secondo quanto previsto dal titolo II-bis della
parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998, in materia di riparto di funzioni tra le
predette autorita';
c) individuare la CONSOB quale autorita' competente
a istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo
24-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, introdotto
dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845,
qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo
di costituzione;
d) individuare la CONSOB quale autorita' competente
all'assolvimento degli obblighi di comunicazione
all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n.
909/2014, come modificato dall'articolo 1, punto 23), del
regolamento (UE) 2023/2845;
e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi
nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi
dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di
liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di
liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente,
apportando le necessarie modifiche alla legislazione
vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca
d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai
sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, salvaguardando altresi'
la posizione del titolare dello strumento finanziario;
f) apportare alla disciplina della crisi dei
depositari centrali le modifiche necessarie al fine di:
1) assicurare il tempestivo e ordinato
trasferimento a un altro depositario centrale delle
attivita' dei clienti, in caso di apertura della procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
2) garantire il coordinamento con le norme in
materia di crisi delle controparti centrali previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni,
apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine
di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal
regolamento (UE) 2023/2845;
h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con la Banca
d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al
presente articolo entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2023/2845.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
- Il Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni
verdi europee e sull'informativa volontaria per le
obbligazioni commercializzate come obbligazioni
ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla
sostenibilita' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea serie L del 30.11.2023.
- Il Regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il
regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la
disciplina di regolamento, la prestazione di servizi
transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza,
la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i
requisiti per i depositari centrali dei titoli di paesi
terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
del 27 dicembre 2023.
- Il Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un
punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso
centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico
pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L del 20 dicembre 2023.
- La direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune
direttive per quanto concerne l'istituzione e il
funzionamento del punto di accesso unico europeo e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
del 20 dicembre 2023.
- Il Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i
regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) 575/2013 e (UE)
2017/1131, per quanto concerne le misure volte ad attenuare
le esposizioni eccessive nei confronti di controparti
centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei
mercati della compensazione dell'Unione e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 4 dicembre
2024.
- La direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai marcati degli strumenti
finanziari e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L dell'8 marzo 2024.
- Il Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il
regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il
miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione
degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di
pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di
negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il
flusso degli ordini e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L dell'8 marzo 2024.
- La direttiva (UE) n. 2021/2101 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 429 del 1º dicembre 2021.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68,
S.O.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,
recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai
bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato per le societa' di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla legge e della direttiva
2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
novembre 2021, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE
per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni
sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e
succursali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
settembre 2015, n. 205.
- Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021,
che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la
comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito
da parte di talune imprese e succursali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2024, n. 214.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2845 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 79-undecies,
79-duodecies, 79-noviesdecies, 82, comma 2, 83-quinquies,
169, 189, 190.2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 79-undecies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti sui depositari centrali). - 1. La
Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' nazionali
competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei
depositari centrali stabiliti nel territorio della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai
capi I e II.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
autorizza la prestazione dei servizi in qualita' di
depositario centrale di titoli da parte di persone
giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica,
nonche' l'estensione delle attivita' o l'esternalizzazione
a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del
regolamento n. 909/2014 e secondo la procedura prevista
dall'articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob,
d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione
quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del
regolamento di cui al comma 1.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
autorizza i depositari centrali stabiliti nel territorio
della Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori
di tipo bancario, nonche' a designare una o piu' banche o
depositari centrali italiani o UE e a estendere i
menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e
secondo la procedura prevista dall'articolo 55 del
regolamento di cui al comma 1. La Consob, d'intesa con la
Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i
presupposti di cui all'articolo 57 dell'indicato
regolamento.
4. La Consob comunica al soggetto richiedente l'esito
del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3.
5. La Consob e' l'autorita' responsabile della
cooperazione con le autorita' competenti e le autorita'
rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM e l'ABE. La
medesima autorita' e' il punto di contatto nello scambio di
informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti
di competenza di questa ultima.
6. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia,
i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18,
paragrafo 3, e 27-bis, paragrafi 1, 6 e 8, del regolamento
di cui al comma 1.
6-bis. Ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 4,
del regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca
d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco delle
informazioni necessarie per effettuare la valutazione
prevista dal medesimo articolo.
7. La Consob esercita, d'intesa con la Banca
d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 23 del
regolamento di cui al comma 1 in qualita' di autorita'
competente dello Stato membro d'origine e in qualita' di
autorita' competente dello Stato membro ospitante.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la
Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, collaborano con le autorita' dello Stato
membro d'origine o di quello ospitante e scambiano
informazioni, ai sensi dell'articolo 24, del regolamento di
cui al comma 1. Le predette autorita', nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal
paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare
ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorita' comunica
le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo'
chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria
competenza.
8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il
collegio di autorita' previsto dall'articolo 24-bis del
regolamento di cui al comma 1.
9. La Consob esercita, d'intesa con la Banca
d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 25,
paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1.
9-bis. La Consob puo' adottare, d'intesa con la Banca
d'Italia, le disposizioni previste dall'articolo
4-undecies, comma 4.
10. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia,
le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del
regolamento di cui al comma 1.»
«Art. 79-duodecies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni
previste dal regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Le
autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della
disciplina in materia di scritture contabili, prevista
dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono:
a) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli
obblighi a carico delle controparti di un contratto di
garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione
all'ingrosso dei titoli di Stato;
b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a
carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.
2. Le autorita' competenti a vigilare
sull'applicazione della disciplina in materia di data
fissata per il regolamento titoli prevista dall'articolo 5
del regolamento (UE) n. 909/2014 sono:
a) la Consob e la Banca d'Italia, per quanto
riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un
sistema di regolamento titoli;
b) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli
obblighi a carico delle sedi di negoziazione all'ingrosso
dei titoli di Stato;
c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a
carico delle altre sedi di negoziazione.
3. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare
sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte
delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio
dei servizi o delle attivita' di investimento.
4. Le autorita' competenti a vigilare
sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi,
prevista dall'articolo 7-bis del regolamento di cui al
comma 1, sono:
a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi
relativi alle operazioni compensate mediante controparte
centrale, di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11, lettera
a), del regolamento di cui al comma 1;
b) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi
alle operazioni non compensate mediante controparte
centrale ma eseguite in una sede di negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le
operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di
cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11, lettera b), del
regolamento di cui al comma 1;
c) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi
alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante
controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di
negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle
operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui
all'articolo 7-bis, paragrafo 11, lettera c), del
regolamento di cui al comma 1.
5. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i dati
trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento
di cui al comma 1.
6. La Consob e' l'autorita' competente per vigilare
sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38,
paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte
dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.
6-bis. La Consob e' l'autorita' competente
all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA
ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del
regolamento di cui al comma 1.»
«Art. 79-noviesdecies (Violazione della disciplina
sulle partecipazioni qualificate). - 1. In caso di
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis
del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di
partecipazioni qualificate nei depositari centrali di
titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto
inerenti alle partecipazioni detenute. In caso di
inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso
atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo
determinanti delle medesime partecipazioni, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le
partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Consob o dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.»
«Art. 82 (Attivita' e regolamento della gestione
accentrata). - 1. Omissis
2. Al fine di assicurare il perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare
con regolamento nel rispetto delle disposizioni del
regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e
delle relative disposizioni attuative:
a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche
del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi
accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B,
punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma
1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario,
accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2),
consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B
dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;
b) le categorie di intermediari che possono
detenere conti titoli presso il depositario centrale e le
attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari
sono abilitati a svolgere;
c) le caratteristiche degli strumenti finanziari
indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini
dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della
sezione I del presente capo;
d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo
83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita', i termini e
l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca
delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la
rettifica delle comunicazioni;
e) i criteri e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;
f) i termini entro i quali gli intermediari e i
depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo
83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e
dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di
segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli
aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;
g) le modalita' e i termini di comunicazione, su
richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal
regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di
strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo
83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta
salva la possibilita' per i titolari degli strumenti
finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei
propri dati identificativi;
h) i requisiti che i corrispettivi indicati al
comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per
la tenuta dei conti devono rispettare;
i) le altre modalita' operative per la gestione
delle operazioni societarie da parte degli intermediari,
dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto
nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le
finalita' indicate nella prima parte del presente comma;
i-bis) le modalita' di esclusione dal sistema di
gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di
apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di
liquidazione controllata o di liquidazione coatta
amministrativa a carico dell'emittente o in casi che
comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione
del titolare degli strumenti finanziari.
Omissis.»
«Art. 83-quinquies (Diritti del titolare del conto).
- 1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto
indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la
legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti
relativi agli strumenti finanziari in esso registrati,
secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le
norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre degli
strumenti finanziari registrati nel conto in conformita'
con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo
favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e'
soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti
titolari.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la
legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma
1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni o da
comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli
intermediari, in conformita' alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e
recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo
82, comma 2.
4. Le certificazioni e le comunicazioni non
conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra
indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a
oggetto le certificazioni suddette.
4-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352,
ultimo comma, del codice civile non puo' esservi, per gli
stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione o
comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio
degli stessi diritti.»
«Art. 169 (Partecipazioni al capitale). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque
fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste
dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, o in
quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente
decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27-bis,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e' punito con
l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da euro
cinquemilacentosessantacinque a euro
cinquantunomilaseicentoquarantasei.»
«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1. La
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli
articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative
disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi
dell'articolo 17, nonche' di quelli previsti dall'articolo
31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e
dall'articolo 27-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
909/2014, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione si applica in caso di
violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso
di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti
dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis,
commi 7 e 9; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma
1.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.»
«Art. 190.2 (Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alla violazione delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Nei confronti dei
depositari centrali e delle banche designate ai sensi
dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso
di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo
63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis. La medesima sanzione si
applica altresi' in caso di inosservanza delle norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi del predetto regolamento.
2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato
al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non
esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in
violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro venti milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:
a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso
di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo
3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;
b) alle controparti di un contratto di garanzia
finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del
regolamento di cui al comma 1;
c) alle imprese di investimento, in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle
relative disposizioni attuative;
d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e
4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di
cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
e) ai depositari centrali, alle controparti
centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7,
paragrafo 7, e dall'articolo 7-bis, paragrafo 11, del
regolamento di cui al comma 1, e delle relative
disposizioni attuative;
f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6,
del regolamento di cui al comma 1;
g) a chiunque non osservi le disposizioni previste
dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10, e
dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al
comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.
4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si
applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
5.»