Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:
(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del
18 aprile 2023;
(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106
dell'8 maggio 2023;
(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2023;
(iv) 20 marzo 2024, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
30 marzo 2024;
Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21,
sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni
di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla
ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno
colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il
territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11
aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio
2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del
18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione
del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al
precedente periodo e' sottoposta al Governo mediante una relazione
trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del
mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della
richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle
modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato
«Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei
territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9
novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario
straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11
gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,
secondo cui:
«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a
seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della
Regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9
novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni
di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11
aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio
2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del
18 aprile 2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le
attivita' di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione
dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle
attivita' di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite
alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica
e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e
delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le
modalita' di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21,
provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle
procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a
legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30
a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.
89, e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di
ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel
limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro
per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente
comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi,
altresi', nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a
legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi
da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che
dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi e
gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023,
comprovato da apposita perizia asseverata.»;
Visto, altresi', l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della
legge n. 207 del 2024;
Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2018, n. 89;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato
decreto-legge n. 76 del 2020;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante
«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il
quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti
pubblici vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del
quale il Commissario straordinario ha dettato le prime Linee guida
contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di
ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e
il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;
Ritenuto, in ragione del richiamato quadro normativo completato
dalla legge n. 69 del 2025, di dover procedere con urgenza a fissare
le disposizioni necessarie all'avvio e successiva implementazione dei
processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle
Regioni Marche e Umbria colpiti rispettivamente dagli eventi sismici
del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;
Considerato che il testo dell'art. 1, comma 677, della legge n. 207
del 2024, modificato dall'art. 21-bis del richiamato decreto-legge n.
25 del 2025, ha chiarito che i territori oggetto degli interventi di
ricostruzione sono quelli ricompresi nei Comuni di Ancona, Fano,
Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio;
Considerato, altresi', che il medesimo art. 21-bis del
decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto un nuovo comma 678-bis
all'art. 1 della legge n. 207 del 2024, il quale - in aderenza a
quanto gia' previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016 per gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016
- ha fissato le condizioni affinche' possano essere oggetto di
interventi di ricostruzione anche immobili situati in territori di
comuni diversi da quelli di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia
e Gubbio;
Viste e considerate le seguenti ordinanze, ex art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata
emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016: n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del
Testo unico della ricostruzione privata»; n. 5 del 28 novembre 2016,
recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e
depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e
dichiarati inagibili»; n. 9 del 14 dicembre 2016, recante
«Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche
danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre
2016»; n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi
per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni
dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1,
dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»; n. 51 del 28 marzo 2018
«Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
successive modifiche e integrazioni. Interventi di ricostruzione su
edifici pubblici e privati gia' interessati da precedenti eventi
sismici»; n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei
compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del
decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni»;
Viste tutte le ulteriori ordinanze, ex art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata
che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante
ordinanze;
Viste e considerate le seguenti ordinanze, ex art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione pubblica
emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016: n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in
materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36»; ex art. 11, comma 2, decreto-legge n. 76 del
2020, n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la
semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109
del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29
marzo 2023»; n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; n. 196 del 28 giugno
2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145
del 28 giugno 2023»; n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga
del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e
disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; n.
223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalita' e
dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli
incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31
dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare
esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto
legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18
aprile 2024»; n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in
materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.
209»; n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di
qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di
Building Information Modeling - BIM»;
Viste tutte le ulteriori ordinanze, ex art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione pubblica
che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante
ordinanze;
Visto il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza
delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma
Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con
l'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del
decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023;
Considerato che il legislatore (con l'art. 1, commi 677, 678 e
678-bis, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'art.
21-bis del decreto-legge n. 25 del 2025) prevedendo la competenza del
Commissario straordinario alla gestione dei processi di ricostruzione
dei territori ivi indicati ha esteso l'applicazione delle medesime
disposizioni - derogatorie e non - che gia' oggi disciplinano
l'attivita' del Commissario straordinario in ordine alla
ricostruzione pubblica e privata dei territori del Centro Italia
colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1,
comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma
2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Disposizioni
urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e
privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli
eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;
Visto, in particolare, l'art. 2 rubricato «Ricostruzione privata»,
ai sensi del quale:
«1. Ai processi di ricostruzione privata si applicano, ove
compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze,
emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, e successive modifiche e integrazioni:
a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del Testo
unico della ricostruzione privata»;
b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione
immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati
dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati
inagibili»;
c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione
immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di
contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di
abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche
all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;
e. n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'art. 13 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e
integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e
privati gia' interessati da precedenti eventi sismici»;
f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi
dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del
decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni».
2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e
integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate
al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai
processi di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza.
3. Per gli interventi di ricostruzione privata, i soggetti
interessati possono presentare manifestazione di volonta' secondo lo
schema allegato al decreto del Commissario straordinario n. 1 del 28
aprile 2025 (recante «Linee guida contenenti primi indirizzi e
criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata
a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della
Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione
Umbria il 9 marzo 2023»), in riferimento ad immobili distrutti o
danneggiati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 della presente
ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E.
La manifestazione di volonta' di cui al presente comma, e' presentata
all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio
attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 ottobre 2025.
4. Entro il 31 dicembre 2025, i soggetti interessati possono
domandare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per
territorio una valutazione preventiva all'istanza di contributo in
ordine alla definizione del livello operativo.
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, nel caso di
edifici interessati da ordinanze di inagibilita' emesse sulla base di
schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista
incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un
livello di danneggiamento difforme e piu' grave, come definito dalla
Tabella 1 degli allegati 4 e 5 al Testo unico della ricostruzione
privata (ordinanza n. 130 del 2022 e successive modificazioni ed
integrazioni), deve essere chiesta all'Ufficio speciale per la
ricostruzione la determinazione preventiva del livello operativo
contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini
dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di
miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e
ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel
rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di
miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione,
indica anche il livello operativo derivante dall'esito
dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno
asseverata dal professionista.»;
Considerato opportuno e ragionevole prorogare il termine del
richiamato art. 2, comma 3, per la presentazione delle manifestazioni
di volonta' al 31 dicembre 2025, al fine di consentire ai cittadini
di avviare alla ricostruzione gli immobili di propria proprieta' e
cosi' agli USR interessati di meglio valutare la portata delle
successive attivita' da porre in essere al fine di emettere i
relativi decreti di riconoscimento dei contributi;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il piu'
rapidamente possibile i processi di ricostruzione pubblica e privata
dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9
novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto stabilito dall'art.
1, commi 677 e seguenti, della legge n. 207 del 2024, il tutto
nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato
dell'azione amministrativa, per cui occorre perseguire la massima
tempestivita' nella ricostruzione o riparazione degli immobili
necessari alla ripresa dei territori, dell'economia e delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa con la Regione Umbria, con nota prot.
CGRTS-0047196-A-27 novembre 2025, e con la Regione Marche, con nota
prot. CGRTS-0050468-A-18 dicembre 2025;
Dispone:
Art. 1
Proroga termini per la presentazione
delle manifestazioni di volonta'
1. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai
sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le
parole «entro il 31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2025».