Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri: 
    (i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91  del
18 aprile 2023; 
    (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  106
dell'8 maggio 2023; 
    (iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  148
del 27 giugno 2023; 
    (iv) 20 marzo 2024, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
30 marzo 2024; 
  Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
il quale  ha  previsto  che  «Il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2, comma  2,  del  decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,
sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni
di cui al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  provvede  alla
ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il
ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  pubbliche  e
private, danneggiate per  effetto  degli  eventi  sismici  che  hanno
colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre  2022  e  il
territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato
dichiarato   lo   stato   di   emergenza   di   rilievo    nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  11
aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio
2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91  del
18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi  dalla  deliberazione
del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27  giugno  2023.  La  ricognizione  di  cui  al
precedente periodo e' sottoposta al Governo  mediante  una  relazione
trasmessa al Ministro per la protezione civile  e  le  politiche  del
mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. All'attuazione del  presente  comma
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678  e  678-bis,  della
richiamata  legge  n.  207  del  2024,  nel  testo  risultante  dalle
modifiche  e  integrazioni  apportate  dall'art.  21-bis   (rubricato
«Misure urgenti per l'attuazione dei processi  di  ricostruzione  dei
territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti  del  9
novembre  2022  e  del  9  marzo  2023  da  parte   del   Commissario
straordinario di cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  11
gennaio 2023, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
marzo  2023,  n.  21»)  del  decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  maggio  2025,  n.  69,
secondo cui: 
    «677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione  pubblica  a
seguito degli eventi sismici che  hanno  colpito  i  territori  della
Regione Marche compresi nei comuni di Ancona,  Fano  e  Pesaro  il  9
novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei  comuni
di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e'  stato
dichiarato   lo   stato   di   emergenza   di   rilievo    nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  11
aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio
2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91  del
18 aprile 2023, e' autorizzata la spesa nel limite di  5  milioni  di
euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno  2026  per  le
attivita' di progettazione, a seguito degli esiti della  ricognizione
dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del  decreto-legge  2
marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui  all'art.  2,
comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,  provvede  alle
attivita' di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono  trasferite
alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 7 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione  pubblica
e privata in relazione agli eventi sismici di  cui  al  comma  677  e
delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai  sensi  e  con  le
modalita' di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario  straordinario
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,
provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle
procedure,  nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo  disponibili   a
legislazione vigente e nell'ambito dei  mezzi  e  nell'esercizio  dei
poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30
a 36, 50  e  50-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio  2018,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018,  n.
89, e all'art. 20-bis del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233.
Al  fine  di  assicurare  l'immediato  avvio  degli   interventi   di
ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa  nel
limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di  euro
per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del  presente
comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a  60  milioni  di
euro per l'anno 2026, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  362,  lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono  applicarsi,
altresi',  nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo   disponibili   a
legislazione  vigente,  in  riferimento  a   immobili   distrutti   o
danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e  Umbria  diversi
da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli  interessati  che
dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi  e
gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022  e  il  9  marzo  2023,
comprovato da apposita perizia asseverata.»; 
  Visto, altresi', l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653  e  673,  della
legge n. 207 del 2024; 
  Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29  maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n. 89; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a  3,  del  richiamato
decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36»,  il
quale  ha  apportato  numerose  modifiche  al  Codice  dei  contratti
pubblici vigente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del
quale il Commissario straordinario ha dettato le  prime  Linee  guida
contenenti  indirizzi  e  criteri  per  l'avvio   dei   processi   di
ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi  sismici  che
hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e
il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023; 
  Ritenuto, in ragione del  richiamato  quadro  normativo  completato
dalla legge n. 69 del 2025, di dover procedere con urgenza a  fissare
le disposizioni necessarie all'avvio e successiva implementazione dei
processi di ricostruzione pubblica  e  privata  dei  territori  delle
Regioni Marche e Umbria colpiti rispettivamente dagli eventi  sismici
del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023; 
  Considerato che il testo dell'art. 1, comma 677, della legge n. 207
del 2024, modificato dall'art. 21-bis del richiamato decreto-legge n.
25 del 2025, ha chiarito che i territori oggetto degli interventi  di
ricostruzione sono quelli ricompresi  nei  Comuni  di  Ancona,  Fano,
Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio; 
  Considerato,  altresi',   che   il   medesimo   art.   21-bis   del
decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto  un  nuovo  comma  678-bis
all'art. 1 della legge n. 207 del 2024, il  quale  -  in  aderenza  a
quanto gia' previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge  n.  189
del 2016 per gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016
- ha fissato  le  condizioni  affinche'  possano  essere  oggetto  di
interventi di ricostruzione anche immobili situati  in  territori  di
comuni diversi da quelli di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide,  Perugia
e Gubbio; 
  Viste e considerate le seguenti ordinanze, ex art. 2, comma 2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, in materia  di  ricostruzione  privata
emanate a seguito degli eventi sismici occorsi  a  far  data  dal  24
agosto 2016: n. 130 del 15 dicembre 2022, recante  «Approvazione  del
Testo unico della ricostruzione privata»; n. 5 del 28 novembre  2016,
recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e
depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016  e
dichiarati  inagibili»;  n.  9  del   14   dicembre   2016,   recante
«Delocalizzazione immediata e temporanea delle  attivita'  economiche
danneggiate dagli eventi sismici del  24  agosto,  26  e  30  ottobre
2016»; n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di  contributi
per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di  abitazioni
dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016,  e  modifiche  all'art.  4,  comma  1,
dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»; n.  51  del  28  marzo  2018
«Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e
successive modifiche e integrazioni. Interventi di  ricostruzione  su
edifici pubblici e privati  gia'  interessati  da  precedenti  eventi
sismici»; n.  108  del  10  ottobre  2020,  recante  «Disciplina  dei
compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5,  del
decreto-legge  n.  189/2016,  come  modificato   dall'art.   57   del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni»; 
  Viste tutte le  ulteriori  ordinanze,  ex  art.  2,  comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, in materia  di  ricostruzione  privata
che  hanno  richiamato,  modificato  o   integrato   le   menzionante
ordinanze; 
  Viste e considerate le seguenti ordinanze, ex art. 2, comma 2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di  ricostruzione  pubblica
emanate a seguito degli eventi sismici occorsi  a  far  data  dal  24
agosto 2016: n. 145 del 28  giugno  2023,  recante  «Disposizioni  in
materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36»; ex art. 11, comma  2,  decreto-legge  n.  76  del
2020, n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per  la
semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109
del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e  n.  137  del  29
marzo 2023»; n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; n. 196 del 28 giugno
2024,  recante  «Proroga  del  regime  transitorio  del  sistema   di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n.  145
del 28 giugno 2023»; n. 214 del 23 dicembre  2024,  recante  «Proroga
del regime transitorio del sistema di qualificazione  delle  stazioni
appaltanti  di  cui  all'ordinanza  n.  145  del  28  giugno  2023  e
disposizioni in materia di Building Information Modeling -  BIM»;  n.
223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalita'  e
dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate  agli
incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo  31
dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare
esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma  5,  del  decreto
legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del  18
aprile 2024»; n. 227 del 9  aprile  2025,  recante  «Disposizioni  in
materia di ricostruzione pubblica  e  contratti  pubblici  a  seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre  2024,  n.
209»; n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in  materia  di
qualificazione delle stazioni appaltanti per la  fase  di  esecuzione
dei contratti pubblici, Uffici speciali per  la  ricostruzione  e  di
Building Information Modeling - BIM»; 
  Viste tutte le  ulteriori  ordinanze,  ex  art.  2,  comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di  ricostruzione  pubblica
che  hanno  richiamato,  modificato  o   integrato   le   menzionante
ordinanze; 
  Visto  il  nuovo  accordo  per  l'esercizio  dei  compiti  di  alta
sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza
delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica  post-sisma
Italia centrale  (accordo  di  alta  sorveglianza)  sottoscritto  con
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ai  sensi  dell'art.  32  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023; 
  Considerato che il legislatore (con l'art.  1,  commi  677,  678  e
678-bis, della legge n.  207  del  2024,  come  modificato  dall'art.
21-bis del decreto-legge n. 25 del 2025) prevedendo la competenza del
Commissario straordinario alla gestione dei processi di ricostruzione
dei territori ivi indicati ha esteso  l'applicazione  delle  medesime
disposizioni -  derogatorie  e  non  -  che  gia'  oggi  disciplinano
l'attivita'   del   Commissario   straordinario   in   ordine    alla
ricostruzione pubblica e privata  dei  territori  del  Centro  Italia
colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza n. 1 del 2 luglio  2025  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2,  comma
2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  recante  «Disposizioni
urgenti per l'attuazione dei processi  di  ricostruzione  pubblica  e
privata dei territori delle Regioni Marche  e  Umbria  colpiti  dagli
eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 rubricato «Ricostruzione  privata»,
ai sensi del quale: 
    «1. Ai  processi  di  ricostruzione  privata  si  applicano,  ove
compatibili, le  disposizioni  contenute  nelle  seguenti  ordinanze,
emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del
2016, e successive modifiche e integrazioni: 
      a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del Testo
unico della ricostruzione privata»; 
      b.  n.  5  del  28  novembre  2016,  recante  «Delocalizzazione
immediata e temporanea di  stalle,  fienili  e  depositi  danneggiati
dagli  eventi  sismici  del  26  e  30  ottobre  2016  e   dichiarati
inagibili»; 
      c.  n.  9  del  14  dicembre  2016,  recante  «Delocalizzazione
immediata e temporanea delle attivita' economiche  danneggiate  dagli
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; 
      d.  n.  21  del  28  aprile  2017,  recante  «Assegnazione   di
contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili  di
abitazioni  dichiarate  totalmente  inagibili  nei  territori   delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  a  seguito  degli  eventi
sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016,  e  modifiche
all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»; 
      e. n. 51  del  28  marzo  2018  «Attuazione  dell'art.  13  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e  successive  modifiche  e
integrazioni. Interventi  di  ricostruzione  su  edifici  pubblici  e
privati gia' interessati da precedenti eventi sismici»; 
      f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi
dei  professionisti  in  attuazione  dell'art.  34,  comma   5,   del
decreto-legge  n.  189/2016,  come  modificato   dall'art.   57   del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni». 
    2. Salvo che  non  sia  diversamente  previsto,  le  modifiche  e
integrazioni che dovessero essere apportate alle  ordinanze  elencate
al precedente comma 1,  si  applicheranno  automaticamente  anche  ai
processi di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza. 
    3. Per  gli  interventi  di  ricostruzione  privata,  i  soggetti
interessati possono presentare manifestazione di volonta' secondo  lo
schema allegato al decreto del Commissario straordinario n. 1 del  28
aprile 2025  (recante  «Linee  guida  contenenti  primi  indirizzi  e
criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e  privata
a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio  della
Regione Marche il 9 novembre  2022  e  il  territorio  della  Regione
Umbria il 9 marzo 2023»), in  riferimento  ad  immobili  distrutti  o
danneggiati dagli eventi sismici di cui  all'art.  1  della  presente
ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed  E.
La manifestazione di volonta' di cui al presente comma, e' presentata
all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente  per  territorio
attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 ottobre 2025. 
    4. Entro il 31 dicembre  2025,  i  soggetti  interessati  possono
domandare all'Ufficio speciale per la  ricostruzione  competente  per
territorio una valutazione preventiva all'istanza  di  contributo  in
ordine alla definizione del livello operativo. 
    5. Entro il medesimo termine di cui  al  comma  4,  nel  caso  di
edifici interessati da ordinanze di inagibilita' emesse sulla base di
schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista
incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter  documentare  un
livello di danneggiamento difforme e piu' grave, come definito  dalla
Tabella 1 degli allegati 4 e 5 al  Testo  unico  della  ricostruzione
privata (ordinanza n. 130 del  2022  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni),  deve  essere  chiesta  all'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione la  determinazione  preventiva  del  livello  operativo
contestualmente  alla  verifica  dello  stato  di   danno   ai   fini
dell'autorizzazione    alla    progettazione    dell'intervento    di
miglioramento   sismico   o   adeguamento    sismico/demolizione    e
ricostruzione.  L'Ufficio  speciale   per   la   ricostruzione,   nel
rilasciare l'autorizzazione  alla  progettazione  dell'intervento  di
miglioramento  o  adeguamento  sismico/demolizione  e  ricostruzione,
indica   anche   il   livello    operativo    derivante    dall'esito
dell'istruttoria  e  dall'ultima  conforme  dimostrazione  del  danno
asseverata dal professionista.»; 
  Considerato  opportuno  e  ragionevole  prorogare  il  termine  del
richiamato art. 2, comma 3, per la presentazione delle manifestazioni
di volonta' al 31 dicembre 2025, al fine di consentire  ai  cittadini
di avviare alla ricostruzione gli immobili di  propria  proprieta'  e
cosi' agli USR  interessati  di  meglio  valutare  la  portata  delle
successive attivita' da  porre  in  essere  al  fine  di  emettere  i
relativi decreti di riconoscimento dei contributi; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare  il  piu'
rapidamente possibile i processi di ricostruzione pubblica e  privata
dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici  del  9
novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto stabilito  dall'art.
1, commi 677 e seguenti, della  legge  n.  207  del  2024,  il  tutto
nell'ottica  dei  principi  di  efficacia,  efficienza  e   risultato
dell'azione amministrativa, per cui  occorre  perseguire  la  massima
tempestivita'  nella  ricostruzione  o  riparazione  degli   immobili
necessari  alla  ripresa  dei  territori,   dell'economia   e   delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita  l'intesa  con  la  Regione  Umbria,   con   nota   prot.
CGRTS-0047196-A-27 novembre 2025, e con la Regione Marche,  con  nota
prot. CGRTS-0050468-A-18 dicembre 2025; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Proroga termini per la presentazione 
                  delle manifestazioni di volonta' 
 
  1. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio  2025,  ai
sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207  e
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  le
parole «entro il 31 ottobre 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 dicembre 2025».