IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto il vigente regolamento di  funzionamento  e  ordinamento  del
personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato  dal  consiglio
di amministrazione con deliberazione del 17 settembre  2025,  n.  52,
approvato, ai sensi dell'art. 22,  commi  3  e  4,  del  decreto  del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
il Ministro per la pubblica amministrazione  e  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro della  salute  20  settembre  2004,  n.  245,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,  il
quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004,  recante  «Note  AIFA
2004» pubblicata nel  Supplemento  ordinario  n.  162  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259  del  4
novembre 2004, e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA 27 ottobre 2005: «Modifiche alla  determina
29 ottobre 2004, recante  "Note  AIFA  2004"  (Revisione  delle  Note
CUF)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale - n. 255 del 2 novembre 2005; 
  Vista  la  determina  AIFA  14  novembre   2005   «Annullamento   e
sostituzione della determina 27 ottobre 2005, recante modifiche  alla
determina 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 revisione delle  Note  CUF»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 269 del 18 novembre 2005; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  7  del  10  gennaio
2007, Supplemento ordinario n. 6; 
  Vista la determina, a firma del direttore tecnico-scientifico,  del
6 giugno 2024, recante la costituzione del  «Tavolo  tecnico  per  la
revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)» e  successivi
aggiornamenti; 
  Considerato che le Note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a
definire le  condizioni  di  impiego  dei  medicinali  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale, in seguito alla prescrizione in  ambito
territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta; 
  Vista  la  Nota  AIFA  n.  1,  relativa  ai  farmaci  a   base   di
esomeprazolo, lansoprazolo, omeprazolo,  misoprostolo,  pantoprazolo,
per  la  prescrizione  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale
limitata: 
    «alla   prevenzione   delle   complicanze   gravi   del    tratto
gastrointestinale superiore: ▪ in  trattamento  cronico  con  farmaci
antinfiammatori non steroidei (FANS) ▪ in terapia antiaggregante  con
ASA a basse dosi; 
    purche' sussista una delle  seguenti  condizioni  di  rischio:  ▪
storia di pregresse emorragie  digestive  o  di  ulcera  peptica  non
guarita  con  terapia  eradicante;   ▪   concomitante   terapia   con
anticoagulanti o cortisonici; ▪ eta' avanzata. 
    La prescrizione dell'associazione misoprostolo  +  diclofenac  e'
rimborsata alle condizioni previste dalla Nota 66»; 
  Vista la Nota AIFA n. 48, relativa ai farmaci a base di roxatidina,
ranitidina,  rabeprazolo,   pantoprazolo,   omeprazolo,   nizatidina,
lansoprazolo,  famotidina,  esomeprazolo,  cimetidina,  relativamente
alla prescrizione  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  e'
limitata  ai  seguenti  periodi  di  trattamento  e   alle   seguenti
condizioni: 
    «durata di trattamento  quattro  settimane  (occasionalmente  sei
settimane): ▪ ulcera duodenale o gastrica positive  per  Helicobacter
pylori (H. pylori); ▪ per la  prima  o  le  prime  due  settimane  in
associazione con farmaci eradicanti l'infezione; ▪ ulcera duodenale o
gastrica H. pylori-negativa (primo episodio); ▪ malattia da  reflusso
gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio); 
    durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un  anno:  ▪
sindrome di Zollinger-Ellison;  ▪  ulcera  duodenale  o  gastrica  H.
pylori-negativa recidivante; ▪ malattia  da  reflusso  gastroesofageo
con o senza esofagite (recidivante)»; 
  Visti i pareri  della  Commissione  scientifica  ed  economica  del
farmaco nella seduta del 13-17 gennaio 2025, nella  seduta  del  7-11
aprile 2025, nella seduta del 16-20 giugno  2025,  nella  seduta  del
15-19 settembre 2025 e  nella  seduta  del  20-24  ottobre  2025,  in
accordo con il tavolo tecnico, con cui viene stabilito  di  istituire
la Nota AIFA N01 in sostituzione delle Note AIFA  n.  1  e  48,  che,
pertanto, sono abrogate; 
  Tenuto  conto  che  la  Nota  AIFA  N01  viene  introdotta  per  la
prescrizione  dei  farmaci  a  base  di  esomeprazolo,  lansoprazolo,
omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo; 
  Preso atto, altresi', che nella Nota AIFA N01 non  sono  inclusi  i
principi attivi «misoprostolo,  roxatidina,  ranitidina,  nizatidina,
famotidina e cimetidina», assoggettati alla disciplina delle abrogate
Note AIFA n. 1 e 48; 
  Considerando che, attualmente, non sono in commercio  medicinali  a
base di roxatidina, ranitidina, nizatidina e cimetidina; 
  Vista la delibera n. 10  del  28  gennaio  2026  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione delle Note  AIFA
n. 1 e 48 e la loro sostituzione mediante la contestuale  istituzione
della Nota AIFA N01; 
  Ritenuto di dover  dar  seguito  alla  sopra  citata  delibera  del
consiglio di amministrazione dell'AIFA; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                      Istituzione Nota AIFA N01 
 
  E'  istituita  la  Nota  N01,   in   conformita'   alle   modalita'
dell'allegato alla  presente  determina,  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  I medicinali a  base  di  esomeprazolo,  lansoprazolo,  omeprazolo,
pantoprazolo, rabeprazolo, rimborsati a carico del Servizio sanitario
nazionale,  sono  assoggettati   alla   disciplina   introdotta   con
l'istituzione della Nota AIFA N01 e successivi aggiornamenti. 
  La spesa complessiva dei medicinali di cui alla Nota AIFA  N01,  e'
pari  ad  euro  619,80  milioni  per  l'anno  2024,  registrando  una
variazione  in  diminuzione  del  5,5  per  cento  rispetto  all'anno
precedente. 
  L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvedera'  al  monitoraggio
della spesa e dei consumi, a dodici mesi dalla data di efficacia  del
presente atto, al  fine  di  verificare  l'impatto  della  decisione,
riservandosi, in caso di scostamento della percentuale di diminuzione
registrata (5,5%), ossia un incremento della spesa rispetto al valore
di euro 585,71 milioni, la facolta' di  avviare  d'ufficio  un  nuovo
procedimento  di  rinegoziazione  dei  medicinali  assoggettati  alla
disciplina della Nota AIFA N01. 
  Le regioni e le aziende sanitarie sono comunque tenute a verificare
l'appropriatezza  delle  prescrizioni  in  ambito  territoriale   dei
farmaci oggetto del presente provvedimento, effettuate dai medici  di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta.