IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'allegato A, numero 8); 
  Vista la direttiva (UE)  2024/825  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE
e  2011/83/UE  per  quanto  riguarda  la   responsabilizzazione   dei
consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento  della
tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione; 
  Vista  la  direttiva  2005/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa  alle  pratiche  commerciali
sleali delle  imprese  nei  confronti  dei  consumatori  nel  mercato
interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE  del  Consiglio  e  le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009,  relativo  al  marchio  di  qualita'
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE); 
  Vista  la  direttiva  2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori,  recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio  e  della  direttiva
1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva  85/577/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva  97/7/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/771  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di vendita  di  beni,  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2017/2394 e la  direttiva  2009/22/CE,  e  che  abroga  la  direttiva
1999/44/CE; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2025/1960   della
Commissione,  del  25  settembre  2025,  relativo  al  formato  e  al
contenuto  dell'avviso   armonizzato   sulla   garanzia   legale   di
conformita' e dell'etichetta armonizzata per la garanzia  commerciale
di durabilita'; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio
2003, n. 229»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  145,  recante
«Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che  modifica
la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  146,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/29/CE  relativa   alle   pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel  mercato  interno  e
che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE,  2002/65/CE,
e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»; 
  Visto il decreto legislativo  21  febbraio  2014,  n.  21,  recante
«Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti  dei  consumatori,
recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che  abroga
le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  4  novembre  2021,  n.  170,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei
contratti di vendita  di  beni,  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2017/2394 e la  direttiva  2009/22/CE,  e  che  abroga  la  direttiva
1999/44/CE»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 febbraio 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy, di concerto con i Ministri  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,
dell'economia e delle finanze e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al codice del consumo, di  cui  al  decreto  legislativo  6
                       settembre 2005, n. 206 
 
  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 1: 
      1) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis) "beni": 
          1) qualsiasi bene mobile  materiale  anche  da  assemblare;
l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 
          2) qualsiasi bene mobile  materiale  che  incorpora,  o  e'
interconnesso con, un contenuto digitale o un  servizio  digitale  in
modo tale che la mancanza di  detto  contenuto  digitale  o  servizio
digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie  del  bene
("beni con elementi digitali"); 
          3) gli animali vivi;»; 
      2) dopo la lettera n-ter) sono aggiunte le seguenti: 
        «n-quater)  "asserzione  ambientale":  nel  contesto  di  una
comunicazione commerciale,  qualsiasi  messaggio  o  rappresentazione
avente carattere non obbligatorio a  norma  del  diritto  dell'Unione
europea  o  nazionale,  in  qualsiasi   forma,   compresi   testi   e
rappresentazioni figurative, grafiche  o  simboliche,  quali  marchi,
nomi di marche, nomi di societa' o nomi di prodotti, che asserisce  o
implica  che  un  dato  prodotto,  categoria  di  prodotto,  marca  o
operatore economico ha un  impatto  positivo  o  nullo  sull'ambiente
oppure e' meno dannoso per l'ambiente  rispetto  ad  altri  prodotti,
categorie  di  prodotto,  marche  o  operatori  economici  oppure  ha
migliorato il proprio impatto nel corso del tempo; 
        n-quinquies)  "asserzione  ambientale  generica":   qualsiasi
asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale,  anche
attraverso  media  audiovisivi,  non  inclusa  in  una  etichetta  di
sostenibilita' e la cui specificazione  non  e'  fornita  in  termini
chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione; 
        n-sexies) "etichetta di sostenibilita'": qualsiasi marchio di
fiducia, marchio di  qualita'  o  equivalente,  pubblico  o  privato,
avente carattere volontario, che mira a distinguere e  promuovere  un
prodotto,  un  processo  o  un'impresa  con  riferimento   alle   sue
caratteristiche ambientali o sociali oppure  a  entrambe,  esclusi  i
marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione  europea
o nazionale; 
        n-septies)  "sistema  di  certificazione":  un   sistema   di
verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo
o un'impresa e' conforme a determinati requisiti, che consente  l'uso
di  una  corrispondente  etichetta  di  sostenibilita'   e   le   cui
condizioni, compresi i requisiti,  sono  accessibili  al  pubblico  e
soddisfano i criteri seguenti: 
          1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque
e non discriminatorie, e' aperto  a  tutti  gli  operatori  economici
disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti; 
          2) i requisiti del  sistema  sono  elaborati  dal  titolare
dello  stesso  in  consultazione  con  gli  esperti  pertinenti  e  i
portatori di interessi; 
          3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di
non conformita' ai requisiti del sistema e prevede  la  revoca  o  la
sospensione  dell'uso  dell'etichetta  di  sostenibilita'  da   parte
dell'operatore economico in caso di non conformita' ai requisiti  del
sistema; 
          4)  il  monitoraggio   della   conformita'   dell'operatore
economico ai requisiti  del  sistema  e'  oggetto  di  una  procedura
obiettiva ed e' svolto da  un  terzo  la  cui  competenza  e  la  cui
indipendenza,  sia  dal  titolare  del  sistema,  sia  dall'operatore
economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione
europea o nazionali; 
        n-octies)   "eccellenza   riconosciuta   delle    prestazioni
ambientali": prestazioni ambientali conformi al regolamento  (CE)  n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009
(Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione  di
marchi di qualita' ecologica di tipo I in conformita' della norma  EN
ISO 14024, ufficialmente  riconosciuto  negli  Stati  membri,  oppure
conformi alle migliori prestazioni ambientali ai  sensi  delle  altre
disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea; 
        n-novies) "durabilita'": la capacita' dei beni  di  mantenere
le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale; 
        n-decies)  "aggiornamento  del  software":  un  aggiornamento
necessario per mantenere conformi agli articoli 130 e 135-undecies  i
beni comprendenti elementi digitali,  contenuti  digitali  e  servizi
digitali,  compreso  un  aggiornamento  di   sicurezza,   oppure   un
aggiornamento delle funzionalita'; 
        n-undecies) "materiali di consumo": componente di un bene che
giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito  o
reintegrato affinche' il bene funzioni come previsto; 
        n-duodecies)  "funzionalita'":  la  capacita'  del  bene   di
svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.»; 
    b) all'articolo 21: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la  sua
disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la  composizione,
le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori,  gli  aspetti
relativi alla circolarita', quali la durabilita', la riparabilita'  o
la riciclabilita', l'assistenza  post-vendita  al  consumatore  e  il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione,  la  consegna,  l'idoneita'  allo  scopo,  gli  usi,  la
quantita', la descrizione, l'origine geografica  o  commerciale  o  i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i  risultati  e  le
caratteristiche fondamentali di  prove  e  controlli  effettuati  sul
prodotto;»; 
      2) al  comma  2,  dopo  la  lettera  b-bis)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
        «b-ter) la formulazione di un'asserzione ambientale  relativa
a prestazioni  ambientali  future  senza  includere  impegni  chiari,
oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti  in  un
piano di attuazione dettagliato e realistico  che  includa  obiettivi
misurabili  e  con  scadenze  precise,  cosi'  come  altri   elementi
pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione
delle risorse, e  che  sia  verificato  periodicamente  da  un  terzo
indipendente, le  cui  conclusioni  sono  messe  a  disposizione  dei
consumatori; 
        b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori
di elementi irrilevanti che non derivano  dalle  caratteristiche  del
prodotto o dell'impresa.»; 
    c) all'articolo 22, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: 
      «5-ter.  Quando  il  professionista  fornisce  un  servizio  di
raffronto fra prodotti e comunica al consumatore  informazioni  sulle
caratteristiche ambientali o sociali o sugli  aspetti  relativi  alla
circolarita',  quali  la   durabilita',   la   riparabilita'   o   la
riciclabilita', dei prodotti o dei fornitori di tali  prodotti,  sono
considerate rilevanti le informazioni sul metodo  di  raffronto,  sui
prodotti raffrontati e sui fornitori di  tali  prodotti,  cosi'  come
sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.»; 
    d) all'articolo 23, comma 1: 
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) esibire una etichetta di sostenibilita'  che  non  e'
basata su  un  sistema  di  certificazione  o  non  e'  stabilita  da
autorita' pubbliche;»; 
      2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
        «d-bis) formulare un'asserzione ambientale  generica  per  la
quale il professionista non e' in grado  di  dimostrare  l'eccellenza
riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione; 
        d-ter)  formulare  un'asserzione  ambientale  concernente  il
prodotto nel suo complesso o l'attivita' del professionista  nel  suo
complesso  quando  riguarda  soltanto  un  determinato  aspetto   del
prodotto o uno specifico elemento dell'attivita' del professionista; 
        d-quater) asserire,  sulla  base  della  compensazione  delle
emissioni di gas a effetto serra,  che  un  prodotto  ha  un  impatto
neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di  emissioni  di
gas a effetto serra;»; 
      3) dopo la lettera l) e' inserita la seguente: 
        «l-bis) presentare requisiti imposti per  legge  sul  mercato
dell'Unione europea per tutti i  prodotti  appartenenti  a  una  data
categoria come se  fossero  un  tratto  distintivo  dell'offerta  del
professionista;»; 
      4) dopo la lettera bb-quater) sono aggiunte le seguenti: 
        «bb-quinquies) non informare il consumatore del fatto che  un
dato  aggiornamento  del   software   incidera'   negativamente   sul
funzionamento di beni che comprendono elementi  digitali  o  sull'uso
del contenuto digitale o dei servizi digitali; 
        bb-sexies) presentare come necessario  un  aggiornamento  del
software  che  si  limita  a  migliorare  alcune  caratteristiche  di
funzionalita'; 
        bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un
bene  contenente  una  caratteristica  introdotta  per  limitarne  la
durabilita', nonostante le informazioni sulla  caratteristica  e  sui
suoi effetti sulla durabilita' del  bene  siano  a  disposizione  del
professionista; 
        bb-octies)  asserire  falsamente  che,  in  condizioni  d'uso
normali, il bene presenta una determinata durabilita' in  termini  di
tempo o intensita' d'uso; 
        bb-novies) presentare il bene come riparabile quando  non  lo
e'; 
        bb-decies) indurre il consumatore a sostituire o  reintegrare
materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario  per
motivi tecnici; 
        bb-undecies) non informare che la funzionalita'  di  un  bene
sara' compromessa dall'utilizzo di materiali  di  consumo,  pezzi  di
ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire
falsamente che tale compromissione si verifichera'.»; 
    e) all'articolo 45, comma 1: 
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis)   "produttore":   il   fabbricante   di   un    bene,
l'importatore  di  un  bene  nel  territorio  dell'Unione  europea  o
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul
bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;»; 
      2) dopo la lettera p) sono inserite le seguenti: 
        «p-bis) "garanzia commerciale di durabilita'":  una  garanzia
commerciale  di  durabilita'  del  produttore  di  cui   all'articolo
135-quinquies, in base  alla  quale  il  produttore  e'  responsabile
direttamente nei confronti del consumatore per la  riparazione  o  la
sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di  durata  della
garanzia  commerciale  di  durabilita'  in  conformita'  all'articolo
135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilita'; 
        p-ter) "durabilita'": la capacita' dei beni di  mantenere  le
loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale; 
        p-quater)  "indice  di  riparabilita'":  indice  che  esprime
l'idoneita' di un bene ad essere riparato  sulla  base  di  requisiti
armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea; 
        p-quinquies)  "aggiornamento  del  software":   aggiornamento
gratuito, compreso un  aggiornamento  di  sicurezza,  necessario  per
mantenere conformi all'articolo 130  e  all'articolo  135-undecies  i
beni comprendenti elementi digitali,  contenuti  digitali  e  servizi
digitali,  compreso  un  aggiornamento  di   sicurezza,   oppure   un
aggiornamento delle funzionalita';»; 
    f) all'articolo 48, comma 1: 
      1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) un promemoria dell'esistenza  della  garanzia  legale  di
conformita' per i beni e dei suoi elementi  principali,  compresa  la
durata minima di  due  anni  ai  sensi  dell'articolo  133,  in  modo
visibile,  utilizzando  l'avviso  armonizzato  di  cui   all'articolo
65-ter;»; 
      2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
        «e-bis) se il produttore offre al  consumatore  una  garanzia
commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi, che copre il  bene
nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette  tali
informazioni a disposizione dell'operatore economico,  l'informazione
che  tale  bene  beneficia  di  tale  garanzia,  l'indicazione  della
relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia  legale
di conformita', in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di
cui all'articolo 65-ter; 
        e-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale  di
conformita' per il contenuto digitale e i servizi digitali; 
        e-quater) se applicabili, l'esistenza  e  le  condizioni  dei
servizi postvendita e delle garanzie commerciali; 
        e-quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i
contenuti digitali e per i servizi digitali, se il  produttore  o  il
fornitore  mette   a   disposizione   dell'operatore   economico   le
informazioni, il  periodo  minimo,  sia  esso  espresso  mediante  un
termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il
fornitore fornisce aggiornamenti del software;»; 
      3) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: 
        «h-bis) se applicabile, l'indice di riparabilita' dei beni; 
        h-ter) se la lettera h-bis) non e' applicabile e a condizione
che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore
economico,  informazioni  concernenti  la  disponibilita',  il  costo
stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari
per  mantenere  la   conformita'   dei   beni,   informazioni   sulla
disponibilita' di istruzioni per la riparazione e la  manutenzione  e
informazioni sulle restrizioni alla riparazione;»; 
    g) all'articolo 49, comma 1: 
      1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
        «g)  le  modalita'  di  pagamento,  consegna,   incluse   ove
disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione,
la data entro la quale il professionista si impegna  a  consegnare  i
beni o a prestare i servizi  e,  se  del  caso,  il  trattamento  dei
reclami da parte del professionista;»; 
      2) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
        «n) un promemoria dell'esistenza  della  garanzia  legale  di
conformita' per i beni e dei suoi elementi  principali,  compresa  la
durata minima di  due  anni  ai  sensi  dell'articolo  133,  in  modo
visibile,  utilizzando  l'avviso  armonizzato  di  cui   all'articolo
65-ter;»; 
      3) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti: 
        «n-bis) se il produttore offre al  consumatore  una  garanzia
commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi, che copre il  bene
nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette  tali
informazioni a disposizione dell'operatore economico,  l'informazione
che  tale  bene  beneficia  di  tale  garanzia,  l'indicazione  della
relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia  legale
di conformita', in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di
cui all'articolo 65-ter; 
        n-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale  di
conformita' per il contenuto digitale e i servizi digitali; 
        n-quater) per i beni comprendenti elementi  digitali,  per  i
contenuti digitali o per i servizi digitali, se il  produttore  o  il
fornitore  mette  a  disposizione   dell'operatore   economico   tali
informazioni, il  periodo  minimo,  sia  esso  espresso  mediante  un
termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il
fornitore fornisce aggiornamenti del software;»; 
      4) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti: 
        «v-bis) se applicabile, l'indice di riparabilita' dei beni; 
        «v-ter)  se  la  lettera  v-bis)  non  e'  applicabile  e   a
condizione che il produttore metta tali informazioni  a  disposizione
del professionista, informazioni concernenti  la  disponibilita',  il
costo stimato e la procedura di ordinazione  dei  pezzi  di  ricambio
necessari per mantenere la conformita' del bene,  informazioni  sulla
disponibilita' di istruzioni per la riparazione e la  manutenzione  e
informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»; 
    h) all'articolo 51, comma 2, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Se un contratto a distanza che deve essere concluso con  mezzi
elettronici impone al consumatore l'obbligo  di  pagare,  l'operatore
economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni  di
cui all'articolo 49, comma 1,  lettere  a),  e),  n-bis),  q)  e  r),
direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.»; 
    i) alla parte III, titolo III, capo I, sezione  IV,  all'articolo
66 e' anteposto il seguente: 
      «Art. 65-ter (Avviso armonizzato ed etichetta  armonizzata).  -
1. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma  1,  lettera  e),  e
all'articolo  49,  comma  1,  lettera  n),  sono   fornite   mediante
l'utilizzo dell'avviso armonizzato  di  cui  all'allegato  II-octies,
parte 1. 
      2. Le informazioni di cui all'articolo  48,  comma  1,  lettera
e-bis), e all'articolo 49, comma  1,  lettera  n-bis),  sono  fornite
mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata  di  cui  all'allegato
II-octies, parte 2. 
      3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  e'  stabilito  l'adeguamento
dell'allegato  II-octies  alle  modifiche  apportate  agli  atti   di
esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,  recanti  il
formato e  il  contenuto  dell'avviso  armonizzato  e  dell'etichetta
armonizzata di cui al presente articolo.»; 
    l) dopo l'allegato II-septies, e' aggiunto  l'allegato  II-octies
di cui all'allegato A al presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere. 
                Art. 32 (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. 
                  Al  medesimo   fine   e'   prevista   la   confisca
          obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate  a
          commettere l'illecito amministrativo o  il  reato  previsti
          dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto  dei  limiti
          stabiliti dall'articolo 240,  terzo  e  quarto  comma,  del
          codice penale e dall'articolo 20 della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di
          pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
          anche accessorie  identiche  a  quelle  eventualmente  gia'
          comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e  di
          pari   offensivita'   rispetto   alle    infrazioni    alle
          disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di  cui
          all'articolo 117,  quarto  comma,  della  Costituzione,  le
          sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'allegato A, numero 8), della
          legge 13 giugno 2025, n. 91, recante:  «Delega  al  Governo
          per il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione
          di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione
          europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  145
          del 25 giugno 2025: 
                  «Omissis. 
                  8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  28  febbraio  2024,  che  modifica  le
          direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per  quanto  riguarda  la
          responsabilizzazione dei  consumatori  per  la  transizione
          verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
          sleali e dell'informazione (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) 
                  Omissis.». 
              - La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dell'11  maggio  2005,  relativa  alle  pratiche
          commerciali sleali tra imprese e  consumatori  nel  mercato
          interno  e  che  modifica  la  direttiva   84/450/CEE   del
          Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
          2006/2004  del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio
          («direttiva  sulle   pratiche   commerciali   sleali»)   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005 Serie L 149/22. 
              - Il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al  marchio
          di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 gennaio 2010 Serie L 27/1. 
              - La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  25   ottobre   2011,   sui   diritti   dei
          consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del
          Consiglio  e  della  direttiva  1999/44/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la   direttiva
          85/577/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva  97/7/CE   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 22 novembre 2011 Serie L 304/64. 
              - La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          22 maggio 2019 Serie L 136/28. 
              - La direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  28  febbraio  2024,  che  modifica  le
          direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per  quanto  riguarda  la
          responsabilizzazione dei  consumatori  per  la  transizione
          verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
          sleali e dell'informazione e' pubblicata  nella  G.U.U.E  6
          marzo 2024 Serie L. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2025/1960  della
          Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al  formato  e
          al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia  legale
          di conformita' e dell'etichetta armonizzata per la garanzia
          commerciale di durabilita' e' pubblicato nella  G.U.U.E.  2
          ottobre 2025 Serie L. 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
          recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella  Gazzetta
          ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  145,
          recante:  «Attuazione  dell'articolo  14  della   direttiva
          2005/29/CE  che  modifica  la  direttiva  84/450/CEE  sulla
          pubblicita'  ingannevole»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  146,
          recante: «Attuazione della  direttiva  2005/29/CE  relativa
          alle pratiche commerciali sleali tra imprese e  consumatori
          nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
          97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e  il  Regolamento  (CE)  n.
          2006/2004» e' pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  n.  207
          del 6 settembre 2007. 
              - Il decreto  legislativo  21  febbraio  2014,  n.  21,
          recante: «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti
          dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE
          e  1999/44/CE  e  che  abroga  le  direttive  85/577/CEE  e
          97/7/CE» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  58  del
          11 marzo 2014. 
              - Il decreto  legislativo  4  novembre  2021,  n.  170,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2019/771  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  maggio  2019,
          relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita  di
          beni, che modifica  il  regolamento  (UE)  2017/2394  e  la
          direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  281  del  25
          novembre 2021. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 18,  21,  22,  23,
          45, 48, 49, 51, comma 2, del citato decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 18 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          titolo, si intende per: 
                  1. Ai fini del presente titolo, si intende per: 
                    a) "consumatore": qualsiasi persona  fisica  che,
          nelle pratiche commerciali  oggetto  del  presente  titolo,
          agisce per fini che non  rientrano  nel  quadro  della  sua
          attivita'   commerciale,   industriale,    artigianale    o
          professionale; 
                    b) "professionista": qualsiasi persona  fisica  o
          giuridica  che,  nelle  pratiche  commerciali  oggetto  del
          presente titolo, agisce  nel  quadro  della  sua  attivita'
          commerciale, industriale,  artigianale  o  professionale  e
          chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; 
                    c)  "prodotto":  qualsiasi   bene   o   servizio,
          compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto
          digitale, nonche' i diritti e gli obblighi; 
                    c-bis) "beni": 
                    1)  qualsiasi  bene  mobile  materiale  anche  da
          assemblare; l'acqua, il gas e  l'energia  elettrica  quando
          sono confezionati per la vendita in un volume delimitato  o
          in quantita' determinata; 
                    2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora,
          o e' interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio
          digitale in modo tale che la mancanza  di  detto  contenuto
          digitale o servizio  digitale  impedirebbe  lo  svolgimento
          delle  funzioni  proprie  del  bene  ("beni  con   elementi
          digitali"); 
                    3) gli animali vivi; 
                    d) "pratiche  commerciali  tra  professionisti  e
          consumatori"    (di    seguito    denominate:     "pratiche
          commerciali"):  qualsiasi  azione,  omissione,  condotta  o
          dichiarazione, comunicazione commerciale  ivi  compresa  la
          pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in
          essere da un professionista, in relazione alla  promozione,
          vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; 
                    d-bis)  "microimprese":   entita',   societa'   o
          associazioni che,  a  prescindere  dalla  forma  giuridica,
          esercitano   un'attivita'   economica,   anche   a   titolo
          individuale o familiare, occupando meno di dieci persone  e
          realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
          annuo non  superiori  a  due  milioni  di  euro,  ai  sensi
          dell'articolo   2,   paragrafo   3,   dell'allegato    alla
          raccomandazione n. 2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
          maggio 2003; 
                    e) "falsare in misura rilevante il  comportamento
          economico  dei  consumatori":  l'impiego  di  una   pratica
          commerciale idonea ad alterare sensibilmente  la  capacita'
          del consumatore  di  prendere  una  decisione  consapevole,
          inducendolo pertanto ad assumere una  decisione  di  natura
          commerciale che non avrebbe altrimenti preso; 
                    f)  "codice  di  condotta":  un  accordo  o   una
          normativa   che   non   e'   imposta   dalle   disposizioni
          legislative, regolamentari o amministrative  di  uno  Stato
          membro e che definisce il comportamento dei  professionisti
          che si impegnano a rispettare tale codice  in  relazione  a
          una o piu' pratiche commerciali o ad  uno  o  piu'  settori
          imprenditoriali specifici; 
                    g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto,
          compresi un professionista o un gruppo  di  professionisti,
          responsabile della formulazione e revisione di un codice di
          condotta ovvero del controllo del rispetto  del  codice  da
          parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; 
                    h) "diligenza professionale":  il  normale  grado
          della    specifica    competenza    ed    attenzione    che
          ragionevolmente   i    consumatori    attendono    da    un
          professionista nei  loro  confronti  rispetto  ai  principi
          generali di correttezza e di  buona  fede  nel  settore  di
          attivita' del professionista; 
              i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale
          indicante le caratteristiche e il prezzo  del  prodotto  in
          forme  appropriate  rispetto  al  mezzo  impiegato  per  la
          comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire  al
          consumatore di effettuare un acquisto; 
                    l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di
          una  posizione  di  potere  rispetto  al  consumatore   per
          esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza
          fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo  da  limitare
          notevolmente la capacita' del consumatore di  prendere  una
          decisione consapevole; 
                    m)  "decisione   di   natura   commerciale":   la
          decisione presa da un consumatore relativa a se  acquistare
          o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni,
          se  pagare  integralmente  o  parzialmente,  se  tenere  un
          prodotto  o  disfarsene  o   se   esercitare   un   diritto
          contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione  puo'
          portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi
          dal compierla; 
                    n)   "professione    regolamentata":    attivita'
          professionale,  o  insieme  di   attivita'   professionali,
          l'accesso alle quali e il cui esercizio, o  una  delle  cui
          modalita'  di  esercizio,  e'  subordinata  direttamente  o
          indirettamente,  in  base   a   disposizioni   legislative,
          regolamentari o amministrative, al possesso di  determinate
          qualifiche professionali. 
                    n-bis)  "classificazione":   rilevanza   relativa
          attribuita ai  prodotti,  come  illustrato,  organizzato  o
          comunicato dal  professionista,  a  prescindere  dai  mezzi
          tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione  o
          comunicazione; 
                    n-ter) "mercato online": un servizio che utilizza
          un software,  compresi  siti  web,  parte  di  siti  web  o
          un'applicazione, gestito da o per conto del professionista,
          che permette  ai  consumatori  di  concludere  contratti  a
          distanza con altri professionisti o consumatori. 
                    n-quater) "asserzione ambientale":  nel  contesto
          di una comunicazione  commerciale,  qualsiasi  messaggio  o
          rappresentazione avente carattere non obbligatorio a  norma
          del diritto dell'Unione europea o nazionale,  in  qualsiasi
          forma,  compresi  testi  e   rappresentazioni   figurative,
          grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di  marche,  nomi
          di societa' o nomi di prodotti, che asserisce o implica che
          un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o  operatore
          economico ha un  impatto  positivo  o  nullo  sull'ambiente
          oppure e' meno dannoso per  l'ambiente  rispetto  ad  altri
          prodotti,  categorie  di  prodotto,  marche   o   operatori
          economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso
          del tempo; 
                    n-quinquies)  "asserzione  ambientale  generica":
          qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in
          forma  orale,  anche  attraverso  media  audiovisivi,   non
          inclusa  in  una  etichetta  di  sostenibilita'  e  la  cui
          specificazione non e' fornita in termini chiari ed evidenti
          tramite lo stesso mezzo di comunicazione; 
                    n-sexies)    "etichetta    di    sostenibilita'":
          qualsiasi  marchio  di  fiducia,  marchio  di  qualita'   o
          equivalente,   pubblico   o   privato,   avente   carattere
          volontario,  che  mira  a  distinguere  e   promuovere   un
          prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue
          caratteristiche ambientali o  sociali  oppure  a  entrambe,
          esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del  diritto
          dell'Unione europea o nazionale; 
                    n-septies)  "sistema   di   certificazione":   un
          sistema di verifica da parte di terzi che certifica che  un
          prodotto,  un  processo  o   un'impresa   e'   conforme   a
          determinati  requisiti,   che   consente   l'uso   di   una
          corrispondente  etichetta  di  sostenibilita'  e   le   cui
          condizioni,  compresi  i  requisiti,  sono  accessibili  al
          pubblico e soddisfano i criteri seguenti: 
                    1)  il  sistema,  nel  rispetto   di   condizioni
          trasparenti, eque e non discriminatorie, e' aperto a  tutti
          gli operatori economici disposti e in grado di  conformarsi
          ai suoi requisiti; 
                    2) i requisiti del  sistema  sono  elaborati  dal
          titolare dello stesso  in  consultazione  con  gli  esperti
          pertinenti e i portatori di interessi; 
                    3) il sistema stabilisce procedure per affrontare
          i casi di  non  conformita'  ai  requisiti  del  sistema  e
          prevede la revoca o la sospensione dell'uso  dell'etichetta
          di sostenibilita' da parte dell'operatore economico in caso
          di non conformita' ai requisiti del sistema; 
                    4)    il    monitoraggio    della     conformita'
          dell'operatore  economico  ai  requisiti  del  sistema   e'
          oggetto di una procedura obiettiva ed e' svolto da un terzo
          la cui competenza e la cui indipendenza, sia  dal  titolare
          del sistema, sia dall'operatore  economico,  si  basano  su
          norme e procedure  internazionali,  dell'Unione  europea  o
          nazionali; 
                    n-octies)    "eccellenza    riconosciuta    delle
          prestazioni ambientali": prestazioni ambientali conformi al
          regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema
          nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualita'
          ecologica di tipo I  in  conformita'  della  norma  EN  ISO
          14024,  ufficialmente  riconosciuto  negli  Stati   membri,
          oppure conformi alle  migliori  prestazioni  ambientali  ai
          sensi delle  altre  disposizioni  applicabili  del  diritto
          dell'Unione europea; 
                    n-novies) "durabilita'": la capacita' dei beni di
          mantenere  le  loro  specifiche  funzioni   e   prestazioni
          attraverso un uso normale; 
                    n-decies)  "aggiornamento   del   software":   un
          aggiornamento  necessario  per  mantenere   conformi   agli
          articoli 130 e 135-undecies i  beni  comprendenti  elementi
          digitali, contenuti digitali e servizi  digitali,  compreso
          un aggiornamento  di  sicurezza,  oppure  un  aggiornamento
          delle funzionalita'; 
                    n-undecies) "materiali di consumo": componente di
          un bene che giunge ad  esaurimento  ricorrentemente  e  che
          deve essere sostituito  o  reintegrato  affinche'  il  bene
          funzioni come previsto; 
                    n-duodecies) "funzionalita'":  la  capacita'  del
          bene di svolgere tutte le sue  funzioni  in  considerazione
          del suo scopo.». 
                «Art. 21 (Azioni ingannevoli). -  1.  E'  considerata
          ingannevole   una   pratica   commerciale   che    contiene
          informazioni non rispondenti al vero o,  seppure  di  fatto
          corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua  presentazione
          complessiva, induce o e' idonea ad  indurre  in  errore  il
          consumatore medio riguardo  ad  uno  o  piu'  dei  seguenti
          elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea  a  indurlo
          ad assumere una decisione di  natura  commerciale  che  non
          avrebbe altrimenti preso: 
                  a) l'esistenza o la natura del prodotto; 
                  b)  le  caratteristiche  principali  del  prodotto,
          quali  la  sua  disponibilita',  i  vantaggi,   i   rischi,
          l'esecuzione,   la   composizione,    le    caratteristiche
          ambientali o sociali, gli accessori, gli  aspetti  relativi
          alla circolarita', quali la durabilita', la riparabilita' o
          la riciclabilita', l'assistenza post-vendita al consumatore
          e il trattamento dei  reclami,  il  metodo  e  la  data  di
          fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneita'
          allo  scopo,  gli  usi,  la  quantita',   la   descrizione,
          l'origine geografica o commerciale o  i  risultati  che  si
          possono  attendere  dal  suo  uso,  o  i  risultati  e   le
          caratteristiche   fondamentali   di   prove   e   controlli
          effettuati sul prodotto; 
                  c) la portata degli impegni del  professionista,  i
          motivi della pratica commerciale e la natura  del  processo
          di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
          sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del
          professionista o del prodotto; 
                  d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o
          l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; 
                  e) la necessita'  di  una  manutenzione,  ricambio,
          sostituzione o riparazione; 
                  f)  la  natura,  le  qualifiche  e  i  diritti  del
          professionista o del  suo  agente,  quali  l'identita',  il
          patrimonio, le capacita',  lo  status,  il  riconoscimento,
          l'affiliazione o i collegamenti e i diritti  di  proprieta'
          industriale, commerciale o intellettuale  o  i  premi  e  i
          riconoscimenti; 
                  g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di
          sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo  130  del
          presente Codice. 
                2. E' altresi' considerata  ingannevole  una  pratica
          commerciale che, nella fattispecie concreta,  tenuto  conto
          di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,  induce
          o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
          decisione di natura commerciale che non avrebbe  altrimenti
          preso e comporti: 
                  a)     una      qualsivoglia      attivita'      di
          commercializzazione del prodotto  che  ingenera  confusione
          con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e  altri
          segni  distintivi  di  un  concorrente,  ivi  compresa   la
          pubblicita' comparativa illecita; 
                  b) il mancato rispetto da parte del  professionista
          degli impegni contenuti  nei  codici  di  condotta  che  il
          medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di  un
          impegno fermo e verificabile, e il  professionista  indichi
          in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice. 
                  b-bis) una qualsivoglia attivita' di marketing  che
          promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione  europea,
          come identico a un bene  commercializzato  in  altri  Stati
          membri,  mentre  questo  bene   ha   una   composizione   o
          caratteristiche significativamente diverse,  salvo  laddove
          cio' sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi. 
                  b-ter) a formulazione di  un'asserzione  ambientale
          relativa a prestazioni ambientali  future  senza  includere
          impegni  chiari,  oggettivi,  pubblicamente  disponibili  e
          verificabili  stabiliti   in   un   piano   di   attuazione
          dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e
          con scadenze precise, cosi' come altri elementi  pertinenti
          necessari per sostenerne l'attuazione, come  l'assegnazione
          delle risorse, e che sia verificato  periodicamente  da  un
          terzo  indipendente,  le  cui  conclusioni  sono  messe   a
          disposizione dei consumatori; 
                  b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi  per  i
          consumatori di elementi irrilevanti che non derivano  dalle
          caratteristiche del prodotto o dell'impresa. 
                3. E' considerata scorretta  la  pratica  commerciale
          che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo
          la salute e la sicurezza dei consumatori, omette  di  darne
          notizia in modo da indurre i consumatori  a  trascurare  le
          normali regole di prudenza e vigilanza. 
                3-bis.   E'   considerata   scorretta   la    pratica
          commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un
          intermediario finanziario che, ai fini della stipula di  un
          contratto di mutuo, obbliga il cliente alla  sottoscrizione
          di una polizza assicurativa erogata dalla  medesima  banca,
          istituto o intermediario ovvero all'apertura  di  un  conto
          corrente   presso   la   medesima   banca,    istituto    o
          intermediario. 
                4. E' considerata,  altresi',  scorretta  la  pratica
          commerciale che,  in  quanto  suscettibile  di  raggiungere
          bambini  ed  adolescenti,   puo',   anche   indirettamente,
          minacciare la loro sicurezza. 
                4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
          commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi  per  il
          completamento  di  una  transazione  elettronica   con   un
          fornitore di beni o servizi. 
                Art. 22 (Omissioni ingannevoli). - 1. E'  considerata
          ingannevole una pratica commerciale che  nella  fattispecie
          concreta,  tenuto  conto  di  tutte  le  caratteristiche  e
          circostanze del caso,  nonche'  dei  limiti  del  mezzo  di
          comunicazione impiegato, omette informazioni  rilevanti  di
          cui il consumatore medio ha bisogno in  tale  contesto  per
          prendere una decisione consapevole di natura commerciale  e
          induce o e' idonea ad indurre in tal  modo  il  consumatore
          medio ad assumere una decisione di natura  commerciale  che
          non avrebbe altrimenti preso. 
                2. Una pratica commerciale  e'  altresi'  considerata
          un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o
          presenta  in  modo  oscuro,  incomprensibile,   ambiguo   o
          intempestivo le informazioni rilevanti di cui al  comma  1,
          tenendo conto degli aspetti di cui al detto  comma,  o  non
          indica l'intento commerciale della pratica  stessa  qualora
          questi non risultino gia'  evidente  dal  contesto  nonche'
          quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo
          a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di
          natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
                3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la
          pratica  commerciale  imponga  restrizioni  in  termini  di
          spazio  o  di  tempo,  nel  decidere  se   vi   sia   stata
          un'omissione di  informazioni,  si  tiene  conto  di  dette
          restrizioni   e   di   qualunque   misura   adottata    dal
          professionista per rendere disponibili le  informazioni  ai
          consumatori con altri mezzi. 
                4.  Nel  caso  di   un   invito   all'acquisto   sono
          considerate  rilevanti,  ai   sensi   del   comma   1,   le
          informazioni seguenti, qualora non risultino gia'  evidenti
          dal contesto: 
                  a) le caratteristiche principali  del  prodotto  in
          misura adeguata al mezzo di  comunicazione  e  al  prodotto
          stesso; 
                  b)  l'indirizzo  geografico   e   l'identita'   del
          professionista, come la sua denominazione  sociale  e,  ove
          questa informazione sia pertinente, l'indirizzo  geografico
          e l'identita' del professionista per conto del  quale  egli
          agisce; 
                  c) il prezzo comprensivo delle  imposte  o,  se  la
          natura del prodotto comporta l'impossibilita' di  calcolare
          ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
          calcolo  del  prezzo  e,  se  del  caso,  tutte  le   spese
          aggiuntive  di  spedizione,  consegna  o  postali   oppure,
          qualora  tali  spese  non  possano  ragionevolmente  essere
          calcolate  in  anticipo,  l'indicazione  che   tali   spese
          potranno essere addebitate al consumatore; 
                  d)  le  modalita'   di   pagamento,   consegna   ed
          esecuzione  qualora  esse  siano  difformi  dagli  obblighi
          imposti dalla diligenza professionale; 
                  e)  l'esistenza  di  un  diritto   di   recesso   o
          scioglimento del contratto per i prodotti e  le  operazioni
          commerciali che comportino tale diritto. 
                  e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se
          il terzo che offre i prodotti e' un professionista o  meno,
          sulla  base  della  dichiarazione  del  terzo   stesso   al
          fornitore del mercato online. 
                4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori  la
          possibilita' di cercare prodotti offerti da  professionisti
          diversi o da consumatori sulla base di  una  ricerca  sotto
          forma   di   parola   chiave,   frase   o    altri    dati,
          indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano  poi
          effettivamente  concluse,  sono  considerate  rilevanti  le
          informazioni  generali,  rese  disponibili  in  un'apposita
          sezione dell'interfaccia  online  che  sia  direttamente  e
          facilmente accessibile dalla pagina in cui sono  presentati
          i  risultati  della  ricerca,  in   merito   ai   parametri
          principali che determinano la classificazione dei  prodotti
          presentati al consumatore come risultato della sua  ricerca
          e all'importanza relativa di  tali  parametri  rispetto  ad
          altri parametri.  Il  presente  comma  non  si  applica  ai
          fornitori di motori di ricerca  online  definiti  ai  sensi
          dell'articolo 2, punto 6, del  regolamento  (UE)  2019/1150
          del Parlamento europeo e del Consiglio. 
                5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma  1,
          gli  obblighi  di  informazione,   previsti   dal   diritto
          comunitario,  connessi  alle   comunicazioni   commerciali,
          compresa  la  pubblicita'  o  la  commercializzazione   del
          prodotto. 
                5-bis. Se un professionista fornisce  l'accesso  alle
          recensioni dei consumatori sui prodotti,  sono  considerate
          rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo  il
          professionista  garantisce  che  le  recensioni  pubblicate
          provengano  da   consumatori   che   hanno   effettivamente
          acquistato o utilizzato il prodotto. 
              5-ter) Quando il professionista fornisce un servizio di
          raffronto  fra   prodotti   e   comunica   al   consumatore
          informazioni sulle caratteristiche ambientali o  sociali  o
          sugli  aspetti  relativi  alla   circolarita',   quali   la
          durabilita', la  riparabilita'  o  la  riciclabilita',  dei
          prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate
          rilevanti le informazioni  sul  metodo  di  raffronto,  sui
          prodotti raffrontati e  sui  fornitori  di  tali  prodotti,
          cosi' come sulle misure predisposte per  tenere  aggiornate
          le informazioni.». 
                «Art. 23 (Pratiche commerciali  considerate  in  ogni
          caso ingannevoli). -  1.  Sono  considerate  in  ogni  caso
          ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: 
                  a) affermazione non rispondente al vero,  da  parte
          di un professionista, di essere firmatario di un codice  di
          condotta; 
                  b) esibire un marchio di  fiducia,  un  marchio  di
          qualita' o un marchio equivalente senza  aver  ottenuto  la
          necessaria autorizzazione; 
                  b-bis) esibire una etichetta di sostenibilita'  che
          non e' basata su un sistema  di  certificazione  o  non  e'
          stabilita da autorita' pubbliche; 
                  c) asserire, contrariamente al vero, che un  codice
          di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di
          altra natura; 
                  d)  asserire,  contrariamente  al  vero,   che   un
          professionista,  le  sue  pratiche  commerciali  o  un  suo
          prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati,  da
          un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate
          le  condizioni  dell'autorizzazione,  dell'accettazione   o
          dell'approvazione ricevuta; 
                  d-bis) formulare un'asserzione ambientale  generica
          per  la  quale  il  professionista  non  e'  in  grado   di
          dimostrare  l'eccellenza  riconosciuta  delle   prestazioni
          ambientali pertinenti all'asserzione; 
                  d-ter)    formulare    un'asserzione     ambientale
          concernente il prodotto nel suo complesso o l'attivita' del
          professionista nel suo complesso quando  riguarda  soltanto
          un  determinato  aspetto  del  prodotto  o  uno   specifico
          elemento dell'attivita' del professionista; 
                  d-quater) asserire, sulla base della  compensazione
          delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto  ha
          un impatto neutro,  ridotto  o  positivo  sull'ambiente  in
          termini di emissioni di gas a effetto serra; 
                  e)  invitare  all'acquisto  di   prodotti   ad   un
          determinato   prezzo   senza   rivelare   l'esistenza    di
          ragionevoli motivi che il  professionista  puo'  avere  per
          ritenere che non sara' in grado di fornire o di far fornire
          da  un  altro  professionista  quei  prodotti  o   prodotti
          equivalenti a quel prezzo entro un periodo e  in  quantita'
          ragionevoli in  rapporto  al  prodotto,  all'entita'  della
          pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo offerti; 
                  f)  invitare  all'acquisto  di   prodotti   ad   un
          determinato prezzo e successivamente: 
                    1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato
          ai consumatori, oppure 
                    2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o
          di consegnarlo  entro  un  periodo  di  tempo  ragionevole,
          oppure 
                    3) fare la  dimostrazione  dell'articolo  con  un
          campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro
          prodotto. 
                  g)  dichiarare,  contrariamente  al  vero,  che  il
          prodotto  sara'  disponibile  solo  per  un  periodo  molto
          limitato  o  che  sara'  disponibile  solo   a   condizioni
          particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo
          da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori
          della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una
          decisione consapevole; 
                  h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a
          consumatori con i quali  il  professionista  ha  comunicato
          prima dell'operazione commerciale  in  una  lingua  diversa
          dalla  lingua  ufficiale  dello  Stato  membro  in  cui  il
          professionista e' stabilito  e  poi  offrire  concretamente
          tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo
          sia chiaramente comunicato al  consumatore  prima  del  suo
          impegno a concludere l'operazione; 
                  i) affermare, contrariamente al  vero,  o  generare
          comunque l'impressione  che  la  vendita  del  prodotto  e'
          lecita; 
                  l) presentare i diritti  conferiti  ai  consumatori
          dalla legge come una  caratteristica  propria  dell'offerta
          fatta dal professionista; 
                  l-bis) presentare requisiti imposti per  legge  sul
          mercato  dell'Unione   europea   per   tutti   i   prodotti
          appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto
          distintivo dell'offerta del professionista; 
                  m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31
          luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni,  impiegare
          contenuti  redazionali  nei  mezzi  di  comunicazione   per
          promuovere un prodotto, qualora i costi di tale  promozione
          siano stati sostenuti dal  professionista  senza  che  cio'
          emerga dai contenuti o  da  immagini  o  suoni  chiaramente
          individuabili per il consumatore; 
                  m-bis) fornire risultati di ricerca in  risposta  a
          una  ricerca  online  del   consumatore   senza   che   sia
          chiaramente indicato ogni eventuale annuncio  pubblicitario
          a  pagamento  o  pagamento  specifico  per   ottenere   una
          classificazione migliore dei prodotti all'interno  di  tali
          risultati; 
                  n) formulare affermazioni  di  fatto  inesatte  per
          quanto riguarda la natura e la portata dei  rischi  per  la
          sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se
          egli non acquistasse il prodotto; 
                  o)  promuovere  un   prodotto   simile   a   quello
          fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare
          deliberatamente  il  consumatore  inducendolo  a  ritenere,
          contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo
          stesso produttore; 
                  p) avviare, gestire  o  promuovere  un  sistema  di
          promozione a carattere piramidale nel quale il  consumatore
          fornisce un contributo  in  cambio  della  possibilita'  di
          ricevere   un   corrispettivo   derivante    principalmente
          dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che
          dalla vendita o dal consumo di prodotti; 
                  q)  affermare,  contrariamente  al  vero,  che   il
          professionista e' in  procinto  di  cessare  l'attivita'  o
          traslocare; 
                  r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare
          la vincita in giochi basati sulla sorte; 
                  s)  affermare,  contrariamente  al  vero,  che   un
          prodotto ha la capacita' di curare malattie, disfunzioni  o
          malformazioni; 
                  t)   comunicare   informazioni    inesatte    sulle
          condizioni di mercato o sulla possibilita' di  ottenere  il
          prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a
          condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; 
                  u) affermare in  una  pratica  commerciale  che  si
          organizzano concorsi o promozioni a premi senza  attribuire
          i premi descritti o un equivalente ragionevole; 
                  v) descrivere un prodotto  come  gratuito  o  senza
          alcun onere, se il consumatore deve pagare  un  supplemento
          di  prezzo  rispetto  al  normale  costo   necessario   per
          rispondere alla pratica  commerciale  e  ritirare  o  farsi
          recapitare il prodotto; 
                  z) includere nel materiale promozionale una fattura
          o analoga  richiesta  di  pagamento  che  lasci  intendere,
          contrariamente  al  vero,  al  consumatore  di  aver   gia'
          ordinato il prodotto; 
                  aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente
          al vero, che il professionista non agisce nel quadro  della
          sua  attivita'  commerciale,  industriale,  artigianale   o
          professionale, o presentarsi, contrariamente al vero,  come
          consumatore; 
                  bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che
          i  servizi  post-vendita  relativi  a  un  prodotto   siano
          disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
          venduto il prodotto. 
                  bb-bis)  rivendere  ai  consumatori  biglietti  per
          eventi, se il professionista ha acquistato  tali  biglietti
          utilizzando strumenti automatizzati per  eludere  qualsiasi
          limite imposto riguardo al  numero  di  biglietti  che  una
          persona puo' acquistare o qualsiasi altra norma applicabile
          all'acquisto di biglietti; 
                  bb-ter) indicare che le recensioni di  un  prodotto
          sono  inviate  da  consumatori  che  hanno   effettivamente
          utilizzato o acquistato il prodotto senza  adottare  misure
          ragionevoli  e  proporzionate   per   verificare   che   le
          recensioni provengano da tali consumatori; 
                  bb-quater) inviare, o incaricare  un'altra  persona
          giuridica o fisica di inviare,  recensioni  di  consumatori
          false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni
          in merito a recensioni di consumatori  o  ad  apprezzamenti
          sui media sociali, al fine di promuovere prodotti. 
              bb-quinquies) non informare il  consumatore  del  fatto
          che  un   dato   aggiornamento   del   software   incidera'
          negativamente sul funzionamento  di  beni  che  comprendono
          elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale  o  dei
          servizi digitali; 
                  bb-sexies)   presentare    come    necessario    un
          aggiornamento del  software  che  si  limita  a  migliorare
          alcune caratteristiche di funzionalita'; 
                  bb-septies)  qualsiasi  comunicazione   commerciale
          relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta
          per limitarne la durabilita',  nonostante  le  informazioni
          sulla caratteristica e sui suoi effetti  sulla  durabilita'
          del bene siano a disposizione del professionista; 
                  bb-octies) asserire falsamente che,  in  condizioni
          d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilita'
          in termini di tempo o intensita' d'uso; 
                  bb-novies)  presentare  il  bene  come   riparabile
          quando non lo e'; 
                  bb-decies) indurre il consumatore  a  sostituire  o
          reintegrare materiali di consumo del bene prima  di  quanto
          sarebbe necessario per motivi tecnici; 
              bb-undecies) non informare che la funzionalita'  di  un
          bene  sara'  compromessa  dall'utilizzo  di  materiali   di
          consumo, pezzi di ricambio  o  accessori  non  forniti  dal
          produttore  originale,  o  asserire  falsamente  che   tale
          compromissione si verifichera'.». 
                «Art. 45 (Definizioni). - 1. Ai fini delle Sezioni da
          I a IV del presente capo, si intende per: 
                  a)  "consumatore":  la  persona  fisica,   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
                  b)   "professionista":   il   soggetto,   di    cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera c); 
                  b-bis) "produttore": il  fabbricante  di  un  bene,
          l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea
          o qualsiasi altra persona che si presenta  come  produttore
          apponendo sul bene il  suo  nome,  marchio  o  altro  segno
          distintivo; 
                  c) "beni": 
                    1)  qualsiasi  bene  mobile  materiale  anche  da
          assemblare, l'acqua, il gas e  l'energia  elettrica  quando
          sono confezionati per la vendita in un volume delimitato  o
          in quantita' determinata; 
                    2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora,
          o e' interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio
          digitale in modo tale che la mancanza  di  detto  contenuto
          digitale o servizio  digitale  impedirebbe  lo  svolgimento
          delle funzioni proprie del bene, anche denominati "beni con
          elementi digitali"); 
                    3) gli animali vivi; 
                  d)  "beni  prodotti  secondo  le  indicazioni   del
          consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto  in
          base a una scelta o decisione individuale del consumatore; 
                  d-bis)  "dato  personale":  dato  personale   quale
          definito dall'articolo 4, punto 1),  del  regolamento  (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016; 
                  e) "contratto di vendita": qualsiasi  contratto  in
          base al quale il professionista trasferisce o si impegna  a
          trasferire la proprieta' di beni al consumatore, inclusi  i
          contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; 
                  f)  "contratto  di  servizi":  qualsiasi  contratto
          diverso da un contratto di vendita  in  base  al  quale  il
          professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio,
          compreso un servizio digitale, al consumatore; 
                  g)  "contratto  a  distanza":  qualsiasi  contratto
          concluso tra il professionista e il consumatore nel  quadro
          di un regime organizzato di vendita  o  di  prestazione  di
          servizi a distanza senza la presenza  fisica  e  simultanea
          del  professionista  e  del  consumatore,  mediante   l'uso
          esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione  a  distanza
          fino  alla   conclusione   del   contratto,   compresa   la
          conclusione del contratto stesso; 
                  h)   "contratto   negoziato   fuori   dei    locali
          commerciali": qualsiasi contratto tra il  professionista  e
          il consumatore: 
                    1) concluso alla presenza fisica e simultanea del
          professionista e del consumatore, in un luogo  diverso  dai
          locali del professionista; 
                    2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del
          consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 
                    3)  concluso  nei  locali  del  professionista  o
          mediante  qualsiasi  mezzo  di  comunicazione  a   distanza
          immediatamente dopo che il consumatore e' stato  avvicinato
          personalmente e  singolarmente  in  un  luogo  diverso  dai
          locali  del  professionista,   alla   presenza   fisica   e
          simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 
                    4)  concluso  durante  un  viaggio   promozionale
          organizzato  dal  professionista  e  avente  lo   scopo   o
          l'effetto  di  promuovere  e  vendere  beni  o  servizi  al
          consumatore; 
                  i) "locali commerciali": 
                    1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita
          al dettaglio in  cui  il  professionista  esercita  la  sua
          attivita' su base permanente; oppure; 
                    2) qualsiasi locale mobile adibito  alla  vendita
          al dettaglio in cui il professionista esercita  la  propria
          attivita' a carattere abituale; 
                  l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta
          al  consumatore  o  al  professionista  di  conservare   le
          informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo
          da potervi accedere in  futuro  per  un  periodo  di  tempo
          adeguato alle finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che
          permetta  la  riproduzione  identica   delle   informazioni
          memorizzate; 
                  m) "contenuto digitale": i dati prodotti e  forniti
          in formato digitale; 
                  n) "servizio finanziario":  qualsiasi  servizio  di
          natura   bancaria,   creditizia,   assicurativa,    servizi
          pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; 
                  o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o
          servizi sono offerti dal professionista ai consumatori  che
          partecipano o cui e' data la  possibilita'  di  partecipare
          all'asta di persona,  mediante  una  trasparente  procedura
          competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in  cui
          l'aggiudicatario  e'  vincolato  all'acquisto  dei  beni  o
          servizi; 
                  p)   "garanzia":   qualsiasi    impegno    di    un
          professionista o di un produttore (il  "garante"),  assunto
          nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di
          legge in merito alla garanzia di conformita', di rimborsare
          il  prezzo  pagato,  sostituire,  riparare,  o  intervenire
          altrimenti sul bene,  qualora  esso  non  corrisponda  alle
          caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo
          alla conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia
          o nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima
          della conclusione del contratto; 
              p-bis)  "garanzia  commerciale  di  durabilita'":   una
          garanzia commerciale di durabilita' del produttore  di  cui
          all'articolo  135-quinquies,  in   base   alla   quale   il
          produttore e' responsabile direttamente nei  confronti  del
          consumatore per la riparazione o la sostituzione  dei  beni
          nell'arco di tutto il  periodo  di  durata  della  garanzia
          commerciale  di  durabilita'  in  conformita'  all'articolo
          135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilita'; 
                  p-ter) "durabilita'":  la  capacita'  dei  beni  di
          mantenere  le  loro  specifiche  funzioni   e   prestazioni
          attraverso un uso normale; 
                  p-quater) "indice  di  riparabilita'":  indice  che
          esprime l'idoneita' di un bene  ad  essere  riparato  sulla
          base  di  requisiti   armonizzati   stabiliti   a   livello
          dell'Unione europea; 
                  p-quinquies)    "aggiornamento    del    software":
          aggiornamento  gratuito,  compreso  un   aggiornamento   di
          sicurezza, necessario per mantenere  conformi  all'articolo
          130  e  all'articolo  135-undecies  i   beni   comprendenti
          elementi digitali, contenuti digitali e  servizi  digitali,
          compreso  un  aggiornamento   di   sicurezza,   oppure   un
          aggiornamento delle funzionalita'; 
                  Omissis.». 
                «Art.  48  (Obblighi  d'informazione  nei   contratti
          diversi dai contratti a  distanza  o  negoziati  fuori  dei
          locali commerciali). - 1.  Prima  che  il  consumatore  sia
          vincolato  da  un  contratto  diverso  da  un  contratto  a
          distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da  una
          corrispondente  offerta,  il  professionista  fornisce   al
          consumatore le  seguenti  informazioni  in  modo  chiaro  e
          comprensibile, qualora esse non siano  gia'  apparenti  dal
          contesto: 
                  a)  le  caratteristiche  principali  dei   beni   o
          servizi, nella misura adeguata al  supporto  e  ai  beni  o
          servizi; 
                  b)  l'identita'  del  professionista,   l'indirizzo
          geografico in cui e' stabilito e il numero di  telefono  e,
          ove  questa  informazione   sia   pertinente,   l'indirizzo
          geografico e l'identita' del professionista per  conto  del
          quale egli agisce; 
                  c) il prezzo totale dei beni o servizi  comprensivo
          delle imposte o, se  la  natura  dei  beni  o  dei  servizi
          comporta l'impossibilita' di calcolare  ragionevolmente  il
          prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del  prezzo  e,
          se applicabili, tutte le spese  aggiuntive  di  spedizione,
          consegna o postali oppure, qualora tali spese  non  possano
          ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
          che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; 
                  d)  se  applicabili,  le  modalita'  di  pagamento,
          consegna  ed  esecuzione,  la  data  entro  la   quale   il
          professionista si impegna a consegnare i beni o a  prestare
          il servizio e il  trattamento  dei  reclami  da  parte  del
          professionista; 
                  e)  un  promemoria  dell'esistenza  della  garanzia
          legale di conformita'  per  i  beni  e  dei  suoi  elementi
          principali, compresa la durata minima di due anni ai  sensi
          dell'articolo 133, in modo visibile,  utilizzando  l'avviso
          armonizzato di cui all'articolo 65-ter; 
                  e-bis) se il produttore offre  al  consumatore  una
          garanzia commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi,
          che copre il bene  nel  suo  complesso  ed  ha  una  durata
          superiore  a  due  anni  e  mette   tali   informazioni   a
          disposizione dell'operatore economico,  l'informazione  che
          tale bene beneficia di tale garanzia,  l'indicazione  della
          relativa  durata  e  un  promemoria  dell'esistenza   della
          garanzia legale di conformita', in modo visibile,  mediante
          l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter; 
                  e-ter) un promemoria dell'esistenza della  garanzia
          legale di conformita' per il contenuto digitale e i servizi
          digitali; 
                  e-quater)  se   applicabili,   l'esistenza   e   le
          condizioni  dei  servizi  postvendita  e   delle   garanzie
          commerciali; 
                  e-quinquies)  per  i  beni  comprendenti   elementi
          digitali,  per  i  contenuti  digitali  e  per  i   servizi
          digitali,  se  il  produttore  o  il  fornitore   mette   a
          disposizione dell'operatore economico le  informazioni,  il
          periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con
          riferimento a una data, per il quale  il  produttore  o  il
          fornitore fornisce aggiornamenti del software; 
                  f) la durata del contratto, se applicabile,  o,  se
          il contratto e' a tempo indeterminato o e' un  contratto  a
          rinnovo  automatico,  le  condizioni  di  risoluzione   del
          contratto; 
                  g) se applicabile, la funzionalita'  dei  beni  con
          elementi digitali, del contenuto  digitale  e  dei  servizi
          digitali, comprese  le  misure  applicabili  di  protezione
          tecnica; 
                  h)  qualsiasi  compatibilita'  e  interoperabilita'
          pertinente dei beni con elementi  digitali,  del  contenuto
          digitale e dei servizi digitali, di cui  il  professionista
          sia a conoscenza  o  di  cui  ci  si  puo'  ragionevolmente
          attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili; 
                  h-bis) se applicabile,  l'indice  di  riparabilita'
          dei beni; 
                  h-ter) se la lettera h-bis) non e' applicabile e  a
          condizione  che  il  produttore  metta  le  informazioni  a
          disposizione   dell'operatore    economico,    informazioni
          concernenti  la  disponibilita',  il  costo  stimato  e  la
          procedura di ordinazione dei pezzi  di  ricambio  necessari
          per mantenere la conformita' dei beni,  informazioni  sulla
          disponibilita'  di  istruzioni  per  la  riparazione  e  la
          manutenzione  e   informazioni   sulle   restrizioni   alla
          riparazione; 
                2. Gli obblighi di informazione  precontrattuali,  di
          cui al comma 1, si applicano  anche  ai  contratti  per  la
          fornitura di acqua, gas o  elettricita',  quando  non  sono
          messi in vendita in  un  volume  limitato  o  in  quantita'
          determinata, di teleriscaldamento o di  contenuto  digitale
          non fornito su un supporto materiale. 
                3. Gli obblighi di informazione  precontrattuali,  di
          cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano
          transazioni quotidiane e che sono  eseguiti  immediatamente
          al momento della loro conclusione. 
                4. E' fatta salva  la  possibilita'  di  prevedere  o
          mantenere    obblighi    aggiuntivi     di     informazione
          precontrattuale per i contratti  ai  quali  si  applica  il
          presente articolo. 
                5. Sono fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli da 6 a 12 del presente Codice. 
                Art. 49 (Obblighi di  informazione  nei  contratti  a
          distanza  e  nei  contratti  negoziati  fuori  dei   locali
          commerciali). - 1. Prima che il consumatore  sia  vincolato
          da un contratto a distanza o  negoziato  fuori  dei  locali
          commerciali   o   da   una   corrispondente   offerta,   il
          professionista  fornisce  al  consumatore  le  informazioni
          seguenti, in maniera chiara e comprensibile: 
                  a)  le  caratteristiche  principali  dei   beni   o
          servizi, nella misura adeguata al  supporto  e  ai  beni  o
          servizi; 
                  b) l'identita' del professionista; 
                  c) l'indirizzo geografico dove il professionista e'
          stabilito, il suo numero di telefono  e  il  suo  indirizzo
          elettronico.  Inoltre,  se   il   professionista   fornisce
          qualsiasi altro  mezzo  di  comunicazione  elettronica  che
          garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una
          corrispondenza scritta, che rechi la data  e  l'orario  dei
          relativi   messaggi,   su   un   supporto   durevole,    il
          professionista deve fornire anche le informazioni  relative
          a tale altro mezzo. Tutti  questi  mezzi  di  comunicazione
          forniti dal professionista devono consentire al consumatore
          di contattarlo rapidamente e  di  comunicare  efficacemente
          con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce  anche
          l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per
          conto del quale agisce; 
                  d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita'
          della lettera c), l'indirizzo  geografico  della  sede  del
          professionista  a  cui  il  consumatore  puo'   indirizzare
          eventuali   reclami   e,   se   applicabile,   quello   del
          professionista per conto del quale agisce; 
                  e)  il  prezzo  totale  dei  beni  o  dei   servizi
          comprensivo delle imposte  o,  se  la  natura  dei  beni  o
          servizi    comporta    l'impossibilita'    di     calcolare
          ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
          calcolo  del  prezzo  e,  se  del  caso,  tutte  le   spese
          aggiuntive di spedizione, consegna o postali e  ogni  altro
          costo   oppure,   qualora   tali    spese    non    possano
          ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
          che tali spese potranno essere addebitate  al  consumatore;
          nel caso di un contratto a  tempo  indeterminato  o  di  un
          contratto comprendente un  abbonamento,  il  prezzo  totale
          include i costi totali per periodo di fatturazione;  quando
          tali contratti prevedono  l'addebitamento  di  una  tariffa
          fissa, il prezzo totale equivale  anche  ai  costi  mensili
          totali;   se   i   costi   totali   non   possono    essere
          ragionevolmente  calcolati  in  anticipo,   devono   essere
          fornite le modalita' di calcolo del prezzo; 
                  e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo
          e'  stato  personalizzato  sulla  base   di   un   processo
          decisionale  automatizzato,  ferme  le  garanzie   di   cui
          all'articolo  22  del   regolamento   (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
                  f)   il   costo   dell'utilizzo   del   mezzo    di
          comunicazione a distanza per la conclusione  del  contratto
          quando tale costo e' calcolato su una  base  diversa  dalla
          tariffa di base; 
                  g) le modalita' di pagamento, consegna, incluse ove
          disponibili opzioni di consegna  rispettose  dell'ambiente,
          esecuzione, la data entro la  quale  il  professionista  si
          impegna a consegnare i beni o a prestare i  servizi  e,  se
          del  caso,  il  trattamento  dei  reclami  da   parte   del
          professionista; 
                  h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso,
          le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale
          diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche'  il
          modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se
          del  caso,  le  informazioni   circa   l'esistenza   e   la
          collocazione della funzione di recesso di cui  all'articolo
          54-bis; 
                  i)   se   applicabile,   l'informazione   che    il
          consumatore dovra' sostenere il  costo  della  restituzione
          dei beni in caso di  recesso  e  in  caso  di  contratti  a
          distanza qualora i beni per loro natura non possano  essere
          normalmente restituiti a mezzo posta; 
                  l) che, se il consumatore esercita  il  diritto  di
          recesso  dopo  aver  presentato  una  richiesta  ai   sensi
          dell'articolo 50, comma 3, o  dell'articolo  51,  comma  8,
          egli e' responsabile del  pagamento  al  professionista  di
          costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3; 
                  m) se non e' previsto  un  diritto  di  recesso  ai
          sensi dell'articolo 59, l'informazione che  il  consumatore
          non beneficera' di un diritto di recesso o, se del caso, le
          circostanze in cui  il  consumatore  perde  il  diritto  di
          recesso; 
                  n)  un  promemoria  dell'esistenza  della  garanzia
          legale di conformita'  per  i  beni  e  dei  suoi  elementi
          principali, compresa la durata minima di due anni ai  sensi
          dell'articolo 133, in modo visibile,  utilizzando  l'avviso
          armonizzato di cui all'articolo 65-ter; 
                  n-bis) se il produttore offre  al  consumatore  una
          garanzia commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi,
          che copre il bene  nel  suo  complesso  ed  ha  una  durata
          superiore  a  due  anni  e  mette   tali   informazioni   a
          disposizione dell'operatore economico,  l'informazione  che
          tale bene beneficia di tale garanzia,  l'indicazione  della
          relativa  durata  e  un  promemoria  dell'esistenza   della
          garanzia legale di conformita', in modo visibile,  mediante
          l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter; 
                  n-ter) un promemoria dell'esistenza della  garanzia
          legale di conformita' per il contenuto digitale e i servizi
          digitali; 
                  n-quater)  per   i   beni   comprendenti   elementi
          digitali,  per  i  contenuti  digitali  o  per  i   servizi
          digitali,  se  il  produttore  o  il  fornitore   mette   a
          disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il
          periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con
          riferimento a una data, per il quale  il  produttore  o  il
          fornitore fornisce aggiornamenti del software; 
                  o) se  applicabili,  l'esistenza  e  le  condizioni
          dell'assistenza postvendita  al  consumatore,  dei  servizi
          postvendita e delle garanzie commerciali; 
                  p) l'esistenza di codici  di  condotta  pertinenti,
          come definiti all'articolo 18, comma  1,  lettera  f),  del
          presente Codice, e come possa esserne  ottenuta  copia,  se
          del caso; 
                  q) la durata del contratto, se applicabile,  o,  se
          il contratto e' a tempo indeterminato o e' un  contratto  a
          rinnovo  automatico,  le  condizioni   per   recedere   dal
          contratto; 
                  r) se applicabile, la durata minima degli  obblighi
          del consumatore a norma del contratto; 
                  s) se applicabili, l'esistenza e le  condizioni  di
          depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e'
          tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; 
                  t) se applicabile, la funzionalita'  dei  beni  con
          elementi digitali, del contenuto  digitale  e  dei  servizi
          digitali, comprese  le  misure  applicabili  di  protezione
          tecnica; 
                  u)  qualsiasi  compatibilita'  e  interoperabilita'
          pertinente dei beni con elementi  digitali,  del  contenuto
          digitale e dei servizi digitali, di cui  il  professionista
          sia a conoscenza  o  di  cui  ci  si  puo'  ragionevolmente
          attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; 
                  v) se applicabile, la possibilita' di  servirsi  di
          un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui  il
          professionista e'  soggetto  e  le  condizioni  per  avervi
          accesso. 
                  v-bis) se applicabile,  l'indice  di  riparabilita'
          dei beni; 
                  v-ter) se la lettera v-bis) non e' applicabile e  a
          condizione che il  produttore  metta  tali  informazioni  a
          disposizione del professionista,  informazioni  concernenti
          la disponibilita', il  costo  stimato  e  la  procedura  di
          ordinazione dei pezzi di ricambio necessari  per  mantenere
          la conformita' del bene, informazioni sulla  disponibilita'
          di istruzioni  per  la  riparazione  e  la  manutenzione  e
          informazioni sulle restrizioni alla riparazione. 
                2. Gli obblighi di informazione  precontrattuali,  di
          cui al comma 1, si applicano  anche  ai  contratti  per  la
          fornitura di acqua, gas o  elettricita',  quando  non  sono
          messi in vendita in  un  volume  limitato  o  in  quantita'
          determinata, di teleriscaldamento o di  contenuto  digitale
          non fornito su un supporto materiale. 
                3. Nel caso di un'asta pubblica, le  informazioni  di
          cui al comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),  possono  essere
          sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste. 
                4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h),  i)
          e l), possono essere fornite mediante  le  istruzioni  tipo
          sul  recesso  di  cui   all'allegato   I,   parte   A.   Il
          professionista ha adempiuto agli obblighi  di  informazione
          di cui al comma 1, lettere h), i) e l),  se  ha  presentato
          dette istruzioni al consumatore, debitamente  compilate.  I
          riferimenti al periodo di  recesso  di  quattordici  giorni
          nelle istruzioni tipo sul recesso di  cui  all'allegato  I,
          parte A, sono sostituiti da riferimenti  a  un  periodo  di
          recesso di trenta giorni nei casi di cui  all'articolo  52,
          comma 1-bis. 
                5. Le informazioni di cui al comma  1  formano  parte
          integrante  del  contratto  a  distanza  o  del   contratto
          negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere
          modificate se non con accordo espresso delle parti. 
                6. Se il professionista non adempie agli obblighi  di
          informazione sulle spese aggiuntive o gli  altri  costi  di
          cui al comma 1, lettera e), o sui costi della  restituzione
          dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore  non
          deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 
                7.  Nel  caso  di  utilizzazione  di   tecniche   che
          consentono una comunicazione individuale,  le  informazioni
          di cui al comma 1  sono  fornite,  ove  il  consumatore  lo
          richieda, in lingua italiana. 
                8.  Gli  obblighi  di  informazione  stabiliti  nella
          presente   sezione   si   aggiungono   agli   obblighi   di
          informazione contenuti nel  decreto  legislativo  26  marzo
          2010, n. 59, e  successive  modificazioni,  e  nel  decreto
          legislativo  9   aprile   2003,   n.   70,   e   successive
          modificazioni, e non ostano  ad  obblighi  di  informazione
          aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni. 
                9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8,  in  caso
          di conflitto tra una disposizione del  decreto  legislativo
          26 marzo 2010, n. 59, e  successive  modificazioni,  e  del
          decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  e  successive
          modificazioni, sul contenuto e  le  modalita'  di  rilascio
          delle  informazioni  e  una  disposizione  della   presente
          sezione, prevale quest'ultima. 
                10.  L'onere  della  prova  relativo  all'adempimento
          degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione
          incombe sul professionista.». 
                «Art.  51  (Requisiti  formali  per  i  contratti   a
          distanza). - 1. Per quanto riguarda i contratti a  distanza
          il professionista  fornisce  o  mette  a  disposizione  del
          consumatore le informazioni di cui all'articolo  49,  comma
          1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza
          impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile.  Nella
          misura in cui dette  informazioni  sono  presentate  su  un
          supporto durevole, esse devono essere leggibili. 
                2.  Se  un  contratto  a  distanza  che  deve  essere
          concluso  con  mezzi  elettronici  impone  al   consumatore
          l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica  in
          modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo
          49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r),  direttamente
          prima che il consumatore  inoltri  l'ordine.  Se  l'inoltro
          dell'ordine implica di azionare un pulsante o una  funzione
          analoga, il pulsante o la  funzione  analoga  riportano  in
          modo facilmente leggibile soltanto le  parole  "ordine  con
          obbligo  di  pagare"  o  una  formulazione   corrispondente
          inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine  implica
          l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista
          non osserva  il  presente  comma,  il  consumatore  non  e'
          vincolato dal contratto o dall'ordine. 
                Omissis.».