Art. 1 
 
       Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta 
 
  1. E' istituita, ai sensi  dell'art.  82  della  Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e
massiva di informazioni false  attraverso  la  rete  internet  e  sul
diritto  all'informazione  e  alla  libera  formazione  dell'opinione
pubblica, nel rispetto della dignita' umana,  del  principio  di  non
discriminazione  e  di  contrasto  ai  discorsi  d'odio,  di  seguito
denominata «Commissione». 
  2.  La  Commissione  dura  in  carica  fino  alla  fine  della  XIX
legislatura ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di
cui all'art. 6, comma 8.