Art. 1
Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e
massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul
diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione
pubblica, nel rispetto della dignita' umana, del principio di non
discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, di seguito
denominata «Commissione».
2. La Commissione dura in carica fino alla fine della XIX
legislatura ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di
cui all'art. 6, comma 8.