L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE 
                            DEI TRASPORTI 
 
  Nella sua riunione del 4 dicembre 2025; 
  Visto l'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n.  481,  e
successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che ha istituito, nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' di cui citata legge  n.  481  del  1995,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorita'); 
  Visto in particolare il comma 6, lettera b), del citato art. 37 del
decreto-legge n. 201 del  2011,  in  materia  di  contributo  per  il
funzionamento dell'Autorita', come da ultimo modificato dalle lettere
a-bis) e a-ter) dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, (di seguito decreto-legge 109/2018),  introdotte  dalla
legge di conversione del 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto l'art. 20, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n.  136,  il
quale ha disposto che «Dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, il contributo di cui all'art. 37, comma 6, lettera  b),  del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, non e' dovuto  dagli  operatori
economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci". 
  Visto il quadro normativo di  riferimento  vigente  in  materia  di
competenze e attivita' attribuite all'Autorita', composto, oltre  che
dalla norma istituiva di cui al citato art. 37 del  decreto-legge  n.
201/2011, come da  ultimo  modificato  dall'art.  20,  comma  1,  del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dalle seguenti  fonti  normative,
sia nazionali che europee: 
    il regolamento (CE) n. 1371/2007 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e  agli  obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario; - la  direttiva  2009/12/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11   marzo   2009,
concernente i diritti aeroportuali; 
    il regolamento (UE) n. 913/2010  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 settembre  2010,  relativo  alla  rete  ferroviaria
europea per un trasporto merci competitivo; - il regolamento (UE)  n.
1177/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  24  novembre
2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per
vie  navigabili  interne  e  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004; 
    il regolamento (UE) n. 181/2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti  dei  passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004; 
    la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio  ferroviario  europeo
unico, come aggiornata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016; 
    il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione del 15
maggio 2013  che  integra  la  direttiva  2010/40/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sui sistemi  di  trasporto  intelligenti,  in
merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree  di
parcheggio sicure destinate  agli  automezzi  pesanti  e  ai  veicoli
commerciali; 
    il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione del 15
maggio 2013  che  integra  la  direttiva  2010/40/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per
la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni
minime universali sulla viabilita' connesse alla sicurezza stradale; 
    la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle  controversie
dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004  e  la
direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori); 
    il regolamento (UE) n. 1315/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione  per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
    il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione  del
7 aprile 2016 sulle procedure e sui  criteri  relativi  agli  accordi
quadro  per  la  ripartizione  della  capacita'   di   infrastruttura
ferroviaria; 
    il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del
22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e  ai
servizi ferroviari; 
    il regolamento (UE) n. 2017/352  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un  quadro  normativo
per la fornitura di servizi portuali e norme  comuni  in  materia  di
trasparenza  finanziaria  dei   porti,   relativamente   ai   servizi
passeggeri e alla movimentazione merci; 
    il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del
20 novembre  2018  che  stabilisce  la  procedura  e  i  criteri  per
l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'art.
11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    il regolamento (UE) n. 782/2021  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti  e  agli  obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione),  applicabile  a
decorrere dal 7 giugno 2023; 
    l'art. 24, comma 5-bis  del  «Codice  della  Strada»  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato  dall'art.
38, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    l'art. 8, comma 3, lettera n) della legge 28 gennaio 1994, n.  84
recante il «Riordino della legislazione in  materia  portuale»,  come
introdotto dall'art. 10, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
169 recante «Riorganizzazione,  razionalizzazione  e  semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla  legge
28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma  1,  lettera
f), della legge 7 agosto 2015, n.  124»  e  modificato  dall'art.  5,
comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorita' portuali»; 
    l'art. 28, comma 10 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come sostituito dall'art. 17, comma 4, lettera b), del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27; 
    gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, recante «Disposizioni urgenti per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'», incluso  l'art.  73,  come
sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio  2019,  n.  37,  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2018»; 
    l'art. 13, comma 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in
materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e  compagnie
aeree; 
    il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante «Disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle  disposizioni  del  Regolamento
(CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri
nel trasporto ferroviario»,  come  modificato  dall'art.  24-bis  del
decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69,  recante  «Disposizioni  urgenti
per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea  e
da procedure di infrazione e pre-infrazione  pendenti  nei  confronti
dello Stato italiano», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
agosto 2023, n. 103; 
    l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in  materia  di
tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; 
    l'art. 1, comma 11-bis del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164,  recante  «Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,   la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» in materia
di diritti aeroportuali; 
    il  decreto  legislativo  4  novembre  2014,  n.   169,   recante
«Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004,  relativo  ai  diritti  dei   passeggeri   del   trasporto
effettuato con autobus»; 
    il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante «Attuazione
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo  e  del  Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio  ferroviario  europeo
unico», come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018,  n.
139,  recante  «Attuazione  della  direttiva   (UE)   2016/2370   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  14  dicembre  2016,  che
modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda  l'apertura  del
mercato  dei  servizi  di  trasporto  nazionale  dei  passeggeri  per
ferrovia e  la  governance  dell'infrastruttura  ferroviaria»  e  dal
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 153, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2021, n. 233; 
    il  decreto  legislativo  19  luglio  2015,   n.   129,   recante
«Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via  mare
e per vie navigabili interne»; 
    l'art. 14, comma 5 del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
175, recante il «Testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica»; 
    l'art. 48 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per   lo   sviluppo»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
    l'art. 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   finanziaria   per   esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali; 
    l'art. 196 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di interventi a favore  delle
imprese ferroviarie; 
    l'art. 73, commi 4 e 5 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in
materia di trasporto ferroviario; 
    l'art. 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui  requisiti  di  accessibilita'
dei prodotti e dei servizi», in materia di conformita'  ai  requisiti
di accessibilita' dei servizi; 
    gli articoli 9 e 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la
«Legge annuale per il mercato e la  concorrenza  2021»,  in  materia,
rispettivamente,  di  trasporto  pubblico  locale  e   di   procedure
alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici
che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o
consumatori; 
    il  decreto  legislativo  23  dicembre  2022,  n.  201,   recante
«Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali  di  rilevanza
economica»; 
    il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice  dei
contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della  legge  21  giugno
2022, n. 78, recante  delega  al  Governo  in  materia  di  contratti
pubblici»; 
    il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  21
aprile  2023,  volto  a  fornire  «Linee  guida  sulle  modalita'  di
applicazione del Regolamento recante disciplina per  il  rilascio  di
concessioni di aree e banchine approvato  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202»; 
    l'art. 3 del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  9  ottobre  2023,  n.  136,  recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di  attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»,  in  materia  di
servizio taxi; 
    la legge 16 dicembre 2024, n. 193, rubricata «Legge  annuale  per
il mercato e la concorrenza 2023», con riferimento al capo I, recante
«Disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali». 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  8
agosto 2019 avente ad oggetto «Avvio a regime della rilevazione SIOPE
per le Autorita' amministrative indipendenti,  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto  il   Regolamento   concernente   la   disciplina   contabile
dell'Autorita', approvato con delibera n. 6/2013 del 12 dicembre 2013
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto   il   Regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n. 109/2023  del
15 giugno 2023; 
  Vista  la  Pianta   organica   dell'Autorita',   come   da   ultimo
rideterminata con delibera n. 86/2023 del 4 maggio 2023; 
  Visto il parere favorevole espresso nella seduta  del  26  novembre
2025 dal Collegio dei revisori sul progetto di bilancio di previsione
2026 - Pluriennale 2026-2028 (Allegato 1 al verbale  n.  9/2025),  in
applicazione dell'art. 5, comma 2, del citato Regolamento concernente
la disciplina contabile; 
  Ritenuto di procedere all'approvazione del Bilancio  di  previsione
2026 e Pluriennale 20262028; 
  Su proposta del segretario generale; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2026  e
pluriennale 2026-2028 di cui all'Allegato «A», che costituisce  parte
integrante e sostanziale della presente delibera; 
  2.  E'  approvata  la  relazione  illustrativa  del   bilancio   di
previsione per l'anno 2026 e programmatica per il triennio  2026-2028
di  cui  all'Allegato  «B»,  che  costituisce  parte   integrante   e
sostanziale della presente delibera; 
  3. La presente delibera, completa degli  Allegati  «A»  e  «B»,  e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai
sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n.  481  e
successive modificazioni. 
    Torino, 4 dicembre 2025 
 
                                               Il Presidente: Zaccheo