IL DIRETTORE GENERALE 
                        per la motorizzazione 
 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»  e,  in  particolare,  l'art.  62  che
istituisce l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495,  avente  ad  oggetto  il  «Regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada»; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e, nello specifico, l'art.  2,
comma 1, il quale prevede che il predetto istituto abbia tra i propri
«compiti la produzione  e  la  fornitura  della  carta,  delle  carte
valori, degli  stampati  e  delle  pubblicazioni  anche  su  supporti
informatici, nonche' dei  prodotti  cartotecnici  per  il  fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato»; 
  Vista la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  avente  ad  oggetto
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 102, il quale prevede che «al fine  di  sostenere  la
diffusione della micromobilita' elettrica e promuovere l'utilizzo  di
mezzi  di  trasporto  innovativi  e  sostenibili,  nelle  citta'   e'
autorizzata  la  sperimentazione  della  circolazione  su  strada  di
veicoli per la  mobilita'  personale  a  propulsione  prevalentemente
elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini», demandando  a  un
successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
la definizione della disciplina relativa alle modalita'  attuative  e
agli strumenti operativi della sperimentazione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 4 giugno 2019, adottato in attuazione del predetto art. 1,  comma
102,  della  legge  n.  145/2018   al   fine   di   disciplinare   la
«Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi  per  la
micromobilita' elettrica»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 18  agosto  2022,  recante  la  «Normativa  tecnica  relativa  ai
monopattini  a   propulsione   prevalentemente   elettrica»   e,   in
particolare, l'art. 1, il  quale  prevede  che  «Per  "monopattino  a
propulsione  prevalentemente  elettrica"  (di   seguito   monopattino
elettrico) si intende un veicolo  a  due  assi  con  un  solo  motore
elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art.  1,
comma 75-vicies  quater,  come  introdotto  dall'art.  14,  comma  1,
lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177,  il  quale  prevede
che «I proprietari  dei  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica  hanno  l'obbligo  di  chiedere  il  rilascio  di  apposito
contrassegno identificativo adesivo, plastificato e  non  rimovibile,
stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento per  i  trasporti  e  la
navigazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  18
giugno 2025, con  il  quale  e'  stato  disciplinato  il  sistema  di
autenticazione attraverso la verifica a due fattori per l'accesso  ai
sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento per  i  trasporti  e  la
navigazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  27
giugno 2025, con il  quale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per la stampa e  la  vendita  dei  contrassegni  nonche'  i
criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 ottobre 2025, n. 250,  che  determina  il  prezzo  di  vendita  dei
contrassegni   identificativi   dei   monopattini    a    propulsione
prevalentemente elettrica e disciplina le modalita' di richiesta e di
rilascio dei medesimi contrassegni identificativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre  2023,  n.  186,   recante   il   «Regolamento   recante   la
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 30 maggio 2024, n. 151, avente ad oggetto  l'articolazione  degli
Uffici  dirigenziali  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data
10 luglio 2025 e dell'Ufficio centrale  del  bilancio  il  30  giugno
2025,  con  il  quale  e'  stato  conferito  l'incarico  di  funzione
dirigenziale di livello generale al dott. Gaetano Servedio, ai  sensi
dell'art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto  legislativo  n.  165/2001,
nominato  direttore  generale  della  Direzione   generale   per   la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
per la durata di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2025; 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto» e, nello  specifico,  la  tabella  1,  avente  ad  oggetto
«Compiti adempimenti delle imprese di consulenza per la  circolazione
dei mezzi di trasporto», che individua tra i compiti degli  studi  di
consulenza automobilistica la «Consulenza, assistenza e  adempimenti,
compresa  la  richiesta  delle  prescritte  certificazioni,  comunque
imposti da leggi o regolamenti relativamente  a  veicoli,  natanti  e
relativi conducenti»; 
  Visto l'art. 11, del gia' menzionato decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, secondo il  quale  «Costituiscono  servizi  di  polizia
stradale: 
    a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale; 
    b) la rilevazione degli incidenti stradali; 
    c) la  predisposizione  e  l'esecuzione  dei  servizi  diretti  a
regolare il traffico; 
    d) la scorta per la sicurezza della circolazione; 
    e) la tutela e il controllo sull'uso della strada»; 
  Visto altresi' il successivo art. 12, comma 1, del predetto decreto
legislativo, il quale dispone  che  «L'espletamento  dei  servizi  di
polizia stradale previsti dal presente codice spetta: 
    a) in via principale  alla  specialita'  Polizia  stradale  della
Polizia di stato; 
    b) alla Polizia di Stato; 
    c) all'Arma dei carabinieri; 
    d) al Corpo della guardia di finanza; 
    d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,  nell'ambito
del territorio di competenza; 
    e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,  nell'ambito  del
territorio di competenza; 
    f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti  al  servizio
di polizia stradale; 
    f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria  e  al  Corpo  forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto»; 
  Visto l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 4 gennaio 2012,  n.  1,
convertito con modificazioni  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,
secondo il quale  «Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione  dei
contrassegni  relativi  ai  contratti   di   assicurazione   per   la
responsabilita' civile  verso  i  terzi  per  danni  derivanti  dalla
circolazione dei veicoli  a  motore  su  strada,  il  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentito l'ISVAP, [...] definisce le modalita' per la
progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la  loro
sostituzione  con  sistemi  elettronici  o   telematici,   anche   in
collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo,  ai  fini  dei
relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici  di  controllo  e
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»; 
  Visto il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110,  adottato
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto  «Regolamento
recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni
di assicurazione per la responsabilita'  civile  verso  i  terzi  per
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a  motore  su  strada,
attraverso la sostituzione degli stessi  con  sistemi  elettronici  o
telematici, di cui all'art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27»
e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b),  secondo  il  quale
«Al  fine  di   garantire   la   completa   dematerializzazione   dei
contrassegni  assicurativi,  secondo   criteri   di   gradualita'   e
sostenibilita' tecnologica dell'implementazione della banca dati,  il
processo di dematerializzazione di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita  da
un congruo periodo  di  sperimentazione:  [...]  b)  nel  termine  di
sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento,  la
Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento  del
database attraverso la connessione ed il trasferimento  massivo  alla
banca dati  delle  informazioni  contenute  negli  archivi  istituiti
presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)»; 
  Dato  atto  che  sono  state   concluse   le   interlocuzioni   con
l'Associazione nazionale fra  le  imprese  assicuratrici,  aventi  ad
oggetto le modalita' di scambio dei  dati  relativi  ai  contrassegni
identificativi dei monopattini elettrici, le cui specifiche  tecniche
sono state condivise mediante nota prot. n. 3521 del 4 febbraio 2026; 
  Visto inoltre il decreto ministeriale del 30 maggio 2024, n. 151 e,
nel dettaglio, l'art. 11, comma 3, lettera t), il quale  dispone  che
«gli Uffici motorizzazione civile, svolgono,  nel  rispettivo  ambito
territoriale di competenza, i seguenti compiti:  [...]  attivita'  in
materia  di  immatricolazione  veicoli:  immatricolazione  veicoli  a
motore e rimorchi  con  rilascio,  carta  di  circolazione;  rilascio
targhe e contrassegni; rilascio targhe CD, EE»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito,  anche  «GDPR»),  «relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modificazioni (di seguito, anche «Codice privacy»); 
  Visto il documento contenente le specifiche funzionali  e  tecniche
della piattaforma telematica e dei servizi resi  disponibili  per  il
tramite della medesima, tra le  quali,  in  particolare,  i  dettagli
relativi ai dati personali  oggetto  di  trattamento,  agli  standard
tecnologici  e  alle  misure  di  sicurezza,  di  accessibilita',  di
disponibilita'  e  di  interoperabilita'   adottate,   nonche'   alle
condizioni di accesso necessarie per assicurare il corretto, lecito e
trasparente  trattamento  dei  dati  personali  (di  seguito,   anche
«allegato tecnico»); 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali del 18 dicembre 2025, n. 746, relativo allo schema  di
decreto; 
  Ritenuto di dover stabilire le  modalita'  di  funzionamento  della
piattaforma  telematica  per  la  richiesta   e   il   rilascio   del
contrassegno identificativo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto e del relativo allegato tecnico, si
applicano le seguenti definizioni: 
    a) «ANIA»: l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; 
    b) «ANPR»: l'anagrafe nazionale della popolazione residente; 
    c) «contrassegno identificativo»: il contrassegno  identificativo
dei monopattini elettrici le cui caratteristiche  sono  definite  dal
decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 27
giugno 2025, n. 210; 
    d) «InfoCamere»: societa' consortile per azioni  che  gestisce  i
sistemi informatici delle Camere di commercio; 
    e) «monopattino elettrico»: il veicolo a due  assi  con  un  solo
motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile,  di  cui
ai commi 75 e seguenti della legge n. 160/2019; 
    f) «piattaforma»: la piattaforma telematica istituita  presso  il
centro  elaborazione   dati   della   direzione   generale   per   la
motorizzazione che viene utilizzata per la richiesta  e  il  rilascio
dei  contrassegni  identificativi  dei  monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica; 
    g) «richiedente»: i  cittadini,  i  legali  rappresentanti  o  le
persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese in
qualita' di soggetti che  possono  presentare  la  richiesta  per  il
rilascio e  la  cancellazione  del  contrassegno  identificativo  dei
monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica,  per  proprio
conto o per conto dell'utente richiedente; 
    h)  «studi  di  consulenza  automobilistica»:  le   imprese,   le
societa', le delegazioni dirette dell'Automobile Club d'Italia e  gli
uffici in  regime  di  concessione  o  di  convenzionamento  con  gli
Automobile   Club   autorizzati   all'esercizio   dell'attivita'   di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi  della
legge 8 agosto 1991, n. 264; 
    i)  «utente  richiedente»:  il  minore  che  abbia  compiuto   il
quattordicesimo anno di eta',  il  quale  richiede  il  rilascio  del
contrassegno identificativo per il tramite del richiedente.