IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 62 che
istituisce l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, avente ad oggetto il «Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada»;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e, nello specifico, l'art. 2,
comma 1, il quale prevede che il predetto istituto abbia tra i propri
«compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte
valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti
informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,
l'art. 1, comma 102, il quale prevede che «al fine di sostenere la
diffusione della micromobilita' elettrica e promuovere l'utilizzo di
mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle citta' e'
autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di
veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente
elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini», demandando a un
successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
la definizione della disciplina relativa alle modalita' attuative e
agli strumenti operativi della sperimentazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 4 giugno 2019, adottato in attuazione del predetto art. 1, comma
102, della legge n. 145/2018 al fine di disciplinare la
«Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la
micromobilita' elettrica»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 18 agosto 2022, recante la «Normativa tecnica relativa ai
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica» e, in
particolare, l'art. 1, il quale prevede che «Per "monopattino a
propulsione prevalentemente elettrica" (di seguito monopattino
elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore
elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art. 1,
comma 75-vicies quater, come introdotto dall'art. 14, comma 1,
lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale prevede
che «I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito
contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile,
stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18
giugno 2025, con il quale e' stato disciplinato il sistema di
autenticazione attraverso la verifica a due fattori per l'accesso ai
sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27
giugno 2025, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le
modalita' per la stampa e la vendita dei contrassegni nonche' i
criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 ottobre 2025, n. 250, che determina il prezzo di vendita dei
contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica e disciplina le modalita' di richiesta e di
rilascio dei medesimi contrassegni identificativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, recante il «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 30 maggio 2024, n. 151, avente ad oggetto l'articolazione degli
Uffici dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data
10 luglio 2025 e dell'Ufficio centrale del bilancio il 30 giugno
2025, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione
dirigenziale di livello generale al dott. Gaetano Servedio, ai sensi
dell'art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
nominato direttore generale della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per la durata di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2025;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto» e, nello specifico, la tabella 1, avente ad oggetto
«Compiti adempimenti delle imprese di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto», che individua tra i compiti degli studi di
consulenza automobilistica la «Consulenza, assistenza e adempimenti,
compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque
imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e
relativi conducenti»;
Visto l'art. 11, del gia' menzionato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, secondo il quale «Costituiscono servizi di polizia
stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a
regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada»;
Visto altresi' il successivo art. 12, comma 1, del predetto decreto
legislativo, il quale dispone che «L'espletamento dei servizi di
polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia stradale della
Polizia di stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito
del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio
di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto»;
Visto l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
secondo il quale «Al fine di contrastare la contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito l'ISVAP, [...] definisce le modalita' per la
progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro
sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in
collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei
relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
Visto il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110, adottato
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto «Regolamento
recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni
di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada,
attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o
telematici, di cui all'art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»
e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), secondo il quale
«Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei
contrassegni assicurativi, secondo criteri di gradualita' e
sostenibilita' tecnologica dell'implementazione della banca dati, il
processo di dematerializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da
un congruo periodo di sperimentazione: [...] b) nel termine di
sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la
Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento del
database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla
banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti
presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)»;
Dato atto che sono state concluse le interlocuzioni con
l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, aventi ad
oggetto le modalita' di scambio dei dati relativi ai contrassegni
identificativi dei monopattini elettrici, le cui specifiche tecniche
sono state condivise mediante nota prot. n. 3521 del 4 febbraio 2026;
Visto inoltre il decreto ministeriale del 30 maggio 2024, n. 151 e,
nel dettaglio, l'art. 11, comma 3, lettera t), il quale dispone che
«gli Uffici motorizzazione civile, svolgono, nel rispettivo ambito
territoriale di competenza, i seguenti compiti: [...] attivita' in
materia di immatricolazione veicoli: immatricolazione veicoli a
motore e rimorchi con rilascio, carta di circolazione; rilascio
targhe e contrassegni; rilascio targhe CD, EE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche «GDPR»), «relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modificazioni (di seguito, anche «Codice privacy»);
Visto il documento contenente le specifiche funzionali e tecniche
della piattaforma telematica e dei servizi resi disponibili per il
tramite della medesima, tra le quali, in particolare, i dettagli
relativi ai dati personali oggetto di trattamento, agli standard
tecnologici e alle misure di sicurezza, di accessibilita', di
disponibilita' e di interoperabilita' adottate, nonche' alle
condizioni di accesso necessarie per assicurare il corretto, lecito e
trasparente trattamento dei dati personali (di seguito, anche
«allegato tecnico»);
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei
dati personali del 18 dicembre 2025, n. 746, relativo allo schema di
decreto;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di funzionamento della
piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio del
contrassegno identificativo;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e del relativo allegato tecnico, si
applicano le seguenti definizioni:
a) «ANIA»: l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;
b) «ANPR»: l'anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) «contrassegno identificativo»: il contrassegno identificativo
dei monopattini elettrici le cui caratteristiche sono definite dal
decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 27
giugno 2025, n. 210;
d) «InfoCamere»: societa' consortile per azioni che gestisce i
sistemi informatici delle Camere di commercio;
e) «monopattino elettrico»: il veicolo a due assi con un solo
motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile, di cui
ai commi 75 e seguenti della legge n. 160/2019;
f) «piattaforma»: la piattaforma telematica istituita presso il
centro elaborazione dati della direzione generale per la
motorizzazione che viene utilizzata per la richiesta e il rilascio
dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica;
g) «richiedente»: i cittadini, i legali rappresentanti o le
persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese in
qualita' di soggetti che possono presentare la richiesta per il
rilascio e la cancellazione del contrassegno identificativo dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per proprio
conto o per conto dell'utente richiedente;
h) «studi di consulenza automobilistica»: le imprese, le
societa', le delegazioni dirette dell'Automobile Club d'Italia e gli
uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli
Automobile Club autorizzati all'esercizio dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della
legge 8 agosto 1991, n. 264;
i) «utente richiedente»: il minore che abbia compiuto il
quattordicesimo anno di eta', il quale richiede il rilascio del
contrassegno identificativo per il tramite del richiedente.