IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei
carburanti, nonche' a sostegno dell'economia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese  e
del made in Italy,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti 
 
  1. Le societa' petrolifere o i soggetti  giuridici  che  assicurano
l'approvvigionamento  della  rete  di  vendita  dei  carburanti   per
autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti  i
prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero  previsti  per
la  propria  rete  di   distribuzione   e   vendita,   curandone   la
pubblicazione con adeguata evidenza sui propri  siti  internet  e  li
trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi  e  al  Garante
per la concorrenza e  il  mercato  ai  fini  del  monitoraggio  della
filiera e  delle  valutazioni  di  competenza  relative  al  corretto
funzionamento del mercato. In caso di violazione  degli  obblighi  di
cui al presente comma, si applica una  sanzione  pari  allo  0,1  per
cento del fatturato giornaliero. 
  2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 non  possono  essere  variati  in
aumento nell'arco della  giornata  in  cui  e'  stata  effettuata  la
comunicazione. 
  3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per  la
sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime  di  controllo
dei fenomeni distorsivi lungo  la  filiera  di  approvvigionamento  e
distribuzione dei carburanti al fine dell'immediato  rilievo,  previa
individuazione di indici di anomalia, dell'andamento  dei  prezzi  al
consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime  e
raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la  sorveglianza
dei prezzi, sulla base del  monitoraggio  dell'andamento  del  prezzo
alla pompa, se rileva un anomalo e repentino  incremento  dei  prezzi
rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica  alla
Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e
delle relative compagnie petrolifere,  presso  i  quali  accertare  e
verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le
eventuali anomalie sui costi e prezzi  giornalieri  di  acquisto  del
carburante e, risalendo lungo la filiera,  il  costo  giornaliero  di
acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte  del  titolare
dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento. 
  4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di  finanza  sono
immediatamente trasmesse anche al Garante  per  la  sorveglianza  dei
prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo  2,
comma 199-quinquies della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  al
Garante per la concorrenza e il mercato  per  l'eventuale  avvio  dei
procedimenti  sanzionatori  di  competenza  previsti  dalle   vigenti
disposizioni. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di  procedura
penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due
giorni all'Autorita' giudiziaria le risultanze istruttorie di cui  al
comma 3, corredate da un rapporto, anche al  fine  di  verificare  la
sussistenza del reato  di  «manovre  speculative  su  merci»  di  cui
all'articolo 501-bis codice penale. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  si  applicano  per  un
periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.