IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei
carburanti, nonche' a sostegno dell'economia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e
del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti
1. Le societa' petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano
l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per
autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i
prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per
la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la
pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li
trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante
per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della
filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto
funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di
cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per
cento del fatturato giornaliero.
2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 non possono essere variati in
aumento nell'arco della giornata in cui e' stata effettuata la
comunicazione.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la
sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo
dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e
distribuzione dei carburanti al fine dell'immediato rilievo, previa
individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al
consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e
raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza
dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo
alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi
rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica alla
Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e
delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e
verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le
eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del
carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di
acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare
dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.
4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono
immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei
prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 199-quinquies della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al
Garante per la concorrenza e il mercato per l'eventuale avvio dei
procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura
penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due
giorni all'Autorita' giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al
comma 3, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la
sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui
all'articolo 501-bis codice penale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un
periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.