La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Agevolazioni fiscali per le reti di imprese 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2028,  una  quota  degli  utili
dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto
di rete o vi aderiscono ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  4-ter  e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.   33,   al   fondo
patrimoniale  comune  o  al  patrimonio  destinato   all'affare   per
realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal
programma comune di rete,  preventivamente  asseverato  da  organismi
espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti
previsti dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero,
in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo
decreto, se  accantonati  ad  apposita  riserva,  non  concorre  alla
formazione del reddito nell'esercizio relativo al  periodo  d'imposta
cui si riferiscono  gli  utili,  a  condizione  che,  negli  esercizi
successivi, la riserva non sia utilizzata  per  scopi  diversi  dalla
copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui  venga  meno
l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, avvalendosi dei poteri di  cui
al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  anche  in  collaborazione  con  gli   organismi   di
asseverazione, vigila sui contratti di  rete  e  sulla  realizzazione
degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando
i benefici indebitamente fruiti.  L'importo  che  non  concorre  alla
formazione del reddito d'impresa  non  puo',  comunque,  superare  il
limite di 1.000.000 di euro  annui.  Gli  utili  destinati  al  fondo
patrimoniale comune o  al  patrimonio  destinato  all'affare  trovano
espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui e' data
informazione  in  una  nota  integrativa,  e  sono   vincolati   alla
realizzazione degli investimenti previsti  dal  programma  comune  di
rete. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica qualora la  rete
di imprese acquisti soggettivita' giuridica e puo' essere fruita, nel
limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute dalle imprese  aderenti  al  contratto  di
rete  per  il  periodo  d'imposta  relativo  all'esercizio   cui   si
riferiscono gli utili destinati al fondo  patrimoniale  comune  o  al
patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta  successivo
l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo  come  imposta
del periodo precedente quella che si  sarebbe  applicata  in  assenza
delle disposizioni di cui al comma 1. 
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche
al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal
comma 2. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  nel
limite di 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2027  al
2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2026-2028,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  commi  4-ter  e
          seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante:
          «Misure urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario», convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33: 
                «Art. 3 (Distretti produttivi e reti di  imprese).  -
          (Omissis) 
                4-ter. Con il contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
                  1) la pubblicita'  di  cui  al  comma  4-quater  si
          intende adempiuta mediante l'iscrizione del  contratto  nel
          registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 
                  2) al fondo patrimoniale comune  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          2614 e 2615, secondo comma,  del  codice  civile;  in  ogni
          caso, per le obbligazioni contratte dall'organo  comune  in
          relazione al programma di rete, i terzi possono far  valere
          i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 
                  3) qualora la rete di imprese  abbia  acquisito  la
          soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater,  entro
          due mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale  l'organo
          comune redige una situazione patrimoniale,  osservando,  in
          quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
          esercizio della societa' per azioni, e la  deposita  presso
          l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; 
                si  applica,  in   quanto   compatibile,   l'articolo
          2615-bis, terzo comma, del codice  civile.  Ai  fini  degli
          adempimenti pubblicitari  di  cui  al  comma  4-quater,  il
          contratto deve essere  redatto  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata  autenticata,  ovvero  per  atto  firmato
          digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del  codice  di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive modificazioni, da ciascun imprenditore o  legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
                  a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
                  b)  l'indicazione  degli  obiettivi  strategici  di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
                  c) la definizione di  un  programma  di  rete,  che
          contenga  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli   obblighi
          assunti  da   ciascun   partecipante;   le   modalita'   di
          realizzazione dello scopo comune e,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura  e
          i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e  degli
          eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
          obbliga a versare al fondo, nonche' le regole  di  gestione
          del  fondo   medesimo;   se   consentito   dal   programma,
          l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche  mediante
          apporto di un patrimonio  destinato,  costituito  ai  sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile; 
                  d)  la  durata  del  contratto,  le  modalita'   di
          adesione di altri imprenditori e,  se  pattuite,  le  cause
          facoltative di  recesso  anticipato  e  le  condizioni  per
          l'esercizio del relativo diritto, ferma  restando  in  ogni
          caso l'applicazione  delle  regole  generali  di  legge  in
          materia di scioglimento totale  o  parziale  dei  contratti
          plurilaterali con comunione di scopo; 
                  e) se il contratto  ne  prevede  l'istituzione,  il
          nome, la ditta, la ragione o la denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
                  f) le regole per l'assunzione delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
                4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della  lettera
          e)  del  comma  4-ter  per  le  procedure  attinenti   alle
          pubbliche amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
                4-ter.2. Nelle forme previste dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
                4-quater.  Il  contratto  di  rete  e'   soggetto   a
          iscrizione nella sezione del registro delle imprese  presso
          cui e' iscritto  ciascun  partecipante  e  l'efficacia  del
          contratto inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita
          l'ultima delle iscrizioni  prescritte  a  carico  di  tutti
          coloro che  ne  sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le
          modifiche al contratto di rete, sono redatte  e  depositate
          per l'iscrizione, a cura  dell'impresa  indicata  nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'articolo
          25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                4-quinquies.  Alle  reti  delle  imprese  di  cui  al
          presente   articolo   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  e  successive  modificazioni,
          previa autorizzazione rilasciata con decreto del  Ministero
          dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
          dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla
          relativa richiesta. 
                4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi
          di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo
          sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al  fine
          di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione
          agro-silvo-pastorale nonche' per  la  conservazione  e  per
          l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi. 
                4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma
          4-quinquies.1 sono  stipulati  tra  due  o  piu'  soggetti,
          singoli o associati, di cui almeno  la  meta'  deve  essere
          titolare del diritto di proprieta' o di  un  altro  diritto
          reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali
          o  almeno  un  contraente  deve  rappresentare,  in   forma
          consortile  o  associativa  o  ad  altro  titolo,  soggetti
          titolari dei diritti di proprieta' o di  un  altro  diritto
          reale    o    personale    di     godimento     su     beni
          agro-silvo-pastorali. 
                4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo  di
          valorizzare  superfici  private  e  pubbliche  a  vocazione
          agrosilvo-pastorale nonche' di assicurare la  conservazione
          e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della
          biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono: 
                  a)  individuare  e  mettere  in  atto  le  migliori
          soluzioni  tecniche  ed  economiche   in   funzione   degli
          obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti  con  gli
          accordi medesimi; 
                  b) promuovere la gestione associata  e  sostenibile
          delle  proprieta'  agro-silvo-pastorali  per  il   recupero
          funzionale  e   produttivo   delle   proprieta'   fondiarie
          pubbliche e  private,  singole  e  associate,  nonche'  dei
          terreni  di  cui  alle  lettere  g)  e  h)  del   comma   2
          dell'articolo 3 del testo unico in  materia  di  foreste  e
          filiere forestali, di cui al decreto legislativo  3  aprile
          2018, n. 34; 
                  c) prevedere la realizzazione di  interventi  volti
          alla   riduzione   dei   rischi   naturali,   del   rischio
          idrogeologico e di incendio boschivo; 
                  d) prevedere la realizzazione di  interventi  e  di
          progetti volti allo sviluppo di filiere  forestali  e  alla
          valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in
          cui operano; 
                  e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle
          aree interne sia in qualita' di proprietari o  di  titolari
          di  altri  diritti  reali  o  personali   sulle   superfici
          agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita'
          di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo,
          sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine  i
          soggetti di cui al comma 4-sexies  stipulano  contratti  di
          rete secondo le disposizioni del comma 4-quater. 
                4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai  commi
          4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta  sono
          equiparati  alle  reti  di  impresa  agricole.  Le  regioni
          promuovono ogni idonea  iniziativa  finalizzata  alla  loro
          diffusione e attuazione. 
                4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il  contratto  di
          rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei
          livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite  da
          crisi economiche in seguito a situazioni di crisi  o  stati
          di emergenza dichiarati con provvedimento  delle  autorita'
          competenti.  Rientrano  tra   le   finalita'   perseguibili
          l'impiego di lavoratori  delle  imprese  partecipanti  alla
          rete che sono a rischio di perdita  del  posto  di  lavoro,
          l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
          per chiusura di attivita' o per crisi di  impresa,  nonche'
          l'assunzione   di   figure   professionali   necessarie   a
          rilanciare le attivita' produttive  nella  fase  di  uscita
          dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
          istituti del distacco  e  della  codatorialita',  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento  di  prestazioni
          lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 
                4-septies. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, sentiti gli  enti  competenti  per
          gli  aspetti  previdenziali  e  assicurativi  connessi   al
          rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          definite  le  modalita'  operative   per   procedere   alle
          comunicazioni da parte dell'impresa  referente  individuata
          dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
          dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,
          comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276. 
                4-octies. Ferme restando le disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia  di
          pubblicita' di cui al comma 4-quater, in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete  di  cui  al
          comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto  dalle  parti  ai
          sensi  dell'articolo  24  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, con l' assistenza di organizzazioni  di  rappresentanza
          dei datori di lavoro rappresentative  a  livello  nazionale
          presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
          ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.  936,  che  siano
          espressione di interessi  generali  di  una  pluralita'  di
          categorie e di territori.». 
              - Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600  recante:  «Disposizioni  comuni  in
          materia di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.268  del  16  ottobre
          1973.