La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Agevolazioni fiscali per le reti di imprese
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili
dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto
di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo
patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per
realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal
programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi
espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti
previsti dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero,
in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo
decreto, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla
formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta
cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi
successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno
l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, avvalendosi dei poteri di cui
al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di
asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione
degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando
i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla
formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il
limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo
patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano
espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui e' data
informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla
realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di
rete.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica qualora la rete
di imprese acquisti soggettivita' giuridica e puo' essere fruita, nel
limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di
rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si
riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al
patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo
l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche
al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal
comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel
limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al
2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante:
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario», convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33:
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -
(Omissis)
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si
intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel
registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in
relazione al programma di rete, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo
2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli
adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalita' di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di
adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l'applicazione delle regole generali di legge in
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il
nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso
cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate
per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta.
4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi
di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo
sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine
di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione
agro-silvo-pastorale nonche' per la conservazione e per
l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma
4-quinquies.1 sono stipulati tra due o piu' soggetti,
singoli o associati, di cui almeno la meta' deve essere
titolare del diritto di proprieta' o di un altro diritto
reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali
o almeno un contraente deve rappresentare, in forma
consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti
titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto
reale o personale di godimento su beni
agro-silvo-pastorali.
4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di
valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione
agrosilvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione
e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della
biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori
soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli
obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli
accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile
delle proprieta' agro-silvo-pastorali per il recupero
funzionale e produttivo delle proprieta' fondiarie
pubbliche e private, singole e associate, nonche' dei
terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2
dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e
filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti
alla riduzione dei rischi naturali, del rischio
idrogeologico e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di
progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla
valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in
cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle
aree interne sia in qualita' di proprietari o di titolari
di altri diritti reali o personali sulle superfici
agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita'
di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo,
sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i
soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di
rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.
4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi
4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono
equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni
promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro
diffusione e attuazione.
4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di
rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei
livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da
crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita'
competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professionali necessarie a
rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi
dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per
gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al
rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata
dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,
comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di
pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto
previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al
comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai
sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano
espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 recante: «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 ottobre
1973.