La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale 
 
  1. Dopo l'articolo 585 del codice penale e' inserito il seguente: 
    «Art. 585-bis (Pena accessoria). - La condanna del coniuge, della
parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai  sensi
degli articoli 74 e seguenti del codice civile o  l'applicazione  nei
loro  confronti  della  pena  su  richiesta  delle  parti  ai   sensi
dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale  per  alcuno  dei
delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal
fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579,  580,  primo
comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel  caso  in  cui  dal
fatto sia derivata la morte, del presente  codice  commessi  a  danno
dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente
prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e
facolta'  in  tema  di  disposizione  delle  spoglie  mortali   della
vittima». 
  2. La pena  accessoria  di  cui  all'articolo  585-bis  del  codice
penale, introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,  si  applica
anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi  36  e  37,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale  rappresentante
con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera
b), e nelle forme di cui al comma 41  del  medesimo  articolo  1,  al
convivente di fatto che non ha reso la  dichiarazione  anagrafica  di
cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n.  76  del  2016,
laddove lo stesso sia stato  autorizzato  a  disporre  delle  spoglie
mortali della vittima in virtu' di  una  espressa  manifestazione  di
volonta' della medesima, nonche' ad ogni persona legata da  relazione
affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme  a  disporre
delle spoglie mortali della vittima stessa. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dei  commi  36,  37,  40  e  41,
          dell'art. 1, della legge 20 maggio  2016,  n.  76  recante:
          «Regolamentazione delle unioni  civili  tra  persone  dello
          stesso sesso e  disciplina  delle  convivenze»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016: 
                «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37
          a 67 si intendono per «conviventi  di  fatto»  due  persone
          maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
          e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
          da  rapporti  di  parentela,  affinita'  o   adozione,   da
          matrimonio o da un'unione civile.» 
                «37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di
          cui  al  comma  36,  per   l'accertamento   della   stabile
          convivenza si fa riferimento alla dichiarazione  anagrafica
          di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma  1  dell'art.
          13 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.». 
                «40.  Ciascun  convivente  di  fatto  puo'  designare
          l'altro  quale  suo  rappresentante  con  poteri  pieni   o
          limitati: 
                  a) in caso di malattia che comporta incapacita'  di
          intendere e di volere,  per  le  decisioni  in  materia  di
          salute; 
                  b)  in  caso  di  morte,  per  quanto  riguarda  la
          donazione di organi, le modalita' di trattamento del  corpo
          e le celebrazioni funerarie.» 
                «41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata
          in  forma  scritta  e  autografa   oppure,   in   caso   di
          impossibilita'  di   redigerla,   alla   presenza   di   un
          testimone.».