La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale
1. Dopo l'articolo 585 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 585-bis (Pena accessoria). - La condanna del coniuge, della
parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi
degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei
loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei
delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal
fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo
comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal
fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno
dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente
prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e
facolta' in tema di disposizione delle spoglie mortali della
vittima».
2. La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice
penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica
anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante
con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera
b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al
convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di
cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016,
laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie
mortali della vittima in virtu' di una espressa manifestazione di
volonta' della medesima, nonche' ad ogni persona legata da relazione
affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre
delle spoglie mortali della vittima stessa.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dei commi 36, 37, 40 e 41,
dell'art. 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante:
«Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016:
«36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37
a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.»
«37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di
cui al comma 36, per l'accertamento della stabile
convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica
di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art.
13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».
«40. Ciascun convivente di fatto puo' designare
l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o
limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacita' di
intendere e di volere, per le decisioni in materia di
salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la
donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo
e le celebrazioni funerarie.»
«41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata
in forma scritta e autografa oppure, in caso di
impossibilita' di redigerla, alla presenza di un
testimone.».