IL DIRIGENTE DELLA PQA I 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con  la
legge 16 dicembre 2022, n.  204,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con  il  quale
il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ha
assunto  la  denominazione  di  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,  n.  178,  recante  «Riorganizzazione  del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste»,  a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n.  0047783,  recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste  prot.  n.  33234  del  23  gennaio  2026,
registrata presso la Corte dei conti al n. 193, in data  13  febbraio
2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa  e
sulla gestione per il 2026; 
  Vista la direttiva  del  Capo  del  Dipartimento  della  sovranita'
alimentare e  dell'ippica  prot.  n.  98896  del  27  febbraio  2026,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141, in data 2
marzo  2026,  per  l'attuazione  degli   obiettivi   definiti   dalla
«Direttiva   recante   gli    indirizzi    generali    sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno  2026»,  rientranti  nella
competenza   del   Dipartimento   della   sovranita'   alimentare   e
dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 178/2023; 
  Vista la direttiva del direttore della Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo
2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159,  in
data 6 marzo 2026, con la quale sono  stati  assegnati,  ai  titolari
degli uffici dirigenziali di livello  non  generale  della  Direzione
generale  per  la  promozione  della  qualita'  agroalimentare,   gli
obiettivi e le risorse  umane  e  finanziarie,  in  coerenza  con  le
priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche'
dalla direttiva dipartimentale, sopra citate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  21  dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; 
  Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello
generale conferito, ai sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165/2001,  alla  dott.ssa  Eleonora  Iacovoni,  del  7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei  ministri,  registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  116,  in  data  23  febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n.  123  del  30  giugno  2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d); 
  Visto il decreto del direttore  della  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita'  agroalimentare  del  30  aprile  2024,  n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno  2024,  n.  999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro  Gasparri  l'incarico
di direttore  dell'Ufficio  PQA  I  della  Direzione  generale  della
qualita'  certificata  e  tutela  indicazioni  geografiche   prodotti
agricoli, agroalimentari  e  vitivinicoli  e  affari  generali  della
Direzione; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2024/1143  del  Parlamento  e  del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni  geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753  e  che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare l'art. 24, comma 5, del  regolamento  (UE)  n.
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che  prevede  una  modifica
temporanea del disciplinare  motivata  da  calamita'  naturali  o  da
condizioni meteorologiche sfavorevoli purche' la calamita'  naturale,
le  condizioni   meteorologiche   sfavorevoli   siano   ufficialmente
riconosciuti dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 27/2025 della Commissione del
30 ottobre 2024,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2024/1143  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con   norme   relative   alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche,  delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  94/2011  della  Commissione,  del  3
febbraio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 30 del 4 febbraio 2011, con il quale e' stata iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche  protette  l'indicazione  geografica  protetta  «Carciofo
Spinoso di Sardegna»; 
  Vista l'istanza inoltrata dal  Consorzio  di  tutela  del  Carciofo
Spinoso di Sardegna D.O.P.,  con  la  quale  e'  stata  richiesta  la
modifica temporanea del disciplinare della IGP «Carciofo  Spinoso  di
Sardegna»  ed  in  particolare  dell'art.  2   «Caratteristiche   del
prodotto» nella parte che definisce tra le  caratteristiche  chimiche
il contenuto in carboidrati e il contenuto in polifenoli; 
  Vista  la  deliberazione  dalla  giunta  regionale  della   Regione
autonoma della Sardegna n.  3/19  del  22  gennaio  2026,  avente  ad
oggetto «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza  degli
eccezionali eventi metereologici avversi verificatisi nei giorni  19,
20 e 21 gennaio nei territori della Sardegna orientale e meridionale»
ed il  decreto-legge  27  febbraio  2026,  n.  25,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 48
del 27 febbraio 2026 «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a  partire  dal
giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito  il  territorio  della  Regione
Calabria, della Regione  autonoma  della  Sardegna  e  della  Regione
Siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana
di Niscemi e di protezione civile»; 
  Vista la «Relazione sulle variazioni del contenuto in carboidrati e
polifenoli nei capolini di Carciofo spinoso sardo  determinate  dalle
condizioni  meteorologiche  sfavorevoli  verificatesi  nei  mesi   di
gennaio e febbraio 2026», con la quale AGRIS Sardegna -  Agenzia  per
la ricerca in agricoltura della Regione autonoma  della  Sardegna  ha
ritenuto scientificamente fondate e  giustificabili  le  proposte  di
modifica  temporanea  del  disciplinare  attinenti  al  contenuto  in
carboidrati e  al  contenuto  in  polifenoli  in  quanto  soggetti  a
variazioni  dovute  al  verificarsi  di   condizioni   meteorologiche
avverse,  caratterizzate  da  eccesso  idrico  e  scarsa   radiazione
luminosa, che hanno sicuramente provocato la saturazione  idrica  del
suolo  e  ridotto  la  fotosintesi  influenzando  il   contenuto   di
carboidrati e polifenoli dei capolini di carciofo; 
  Vista la nota prot. MASAF n. 0131315 del  18  marzo  2026,  con  la
quale il Servizio valorizzazione e  promozione  agroalimentare  della
Regione autonoma della Sardegna ha confermato  il  parere  favorevole
della Regione Sardegna sulle motivazioni di cui richiesta di modifica
temporanea del disciplinare di produzione della DOP in questione; 
  Considerato che il disciplinare di produzione della  IGP  «Carciofo
Spinoso di  Sardegna»  all'art.  2  «Caratteristiche  del  prodotto»,
prevede un contenuto in carboidrati non inferiore a 2,5 g su 100 g di
sostanza fresca e un contenuto in polifenoli non inferiore a 50 mg in
100 g di sostanza fresca; 
  Considerato  che   le   condizioni   di   assoluta   eccezionalita'
riscontrate in occasione degli  eventi  meteorologici  osservati  nei
giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 e, in misura minore, nelle  settimane
successive  tra  febbraio  e  gennaio,  hanno  causato  contenuti  in
carboidrati e in  polifenoli  piu'  bassi  dei  valori  previsti  dal
disciplinare di produzione; 
  Considerato  che  le  modifiche  richieste  non  influiscono  sulle
caratteristiche essenziali del prodotto; 
  Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere  ammissibile  la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della  IGP  «Carciofo
Spinoso di Sardegna»; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della IGP «Carciofo Spinoso  di  Sardegna»
ai sensi del  citato  art.  24,  par.  5,  del  regolamento  (UE)  n.
2024/1143 e ai sensi dell'art. 7 del  regolamento  delegato  (UE)  n.
27/2025,  recante  «Modifiche  temporanee  di  un   disciplinare   di
un'indicazione geografica» ed alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  affinche'  le   disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili  per  informazione
erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il disciplinare  di  produzione  della  IGP  «Carciofo  Spinoso  di
Sardegna» e' modificato all'art. 2 come di seguito riportato: 
    dove e' scritto: 
      caratteristiche chimiche: 
        contenuto in carboidrati non inferiore a 2,5 g su  100  g  di
sostanza fresca; 
        contenuto in polifenoli non inferiore a 50 mg  in  100  g  di
sostanza fresca; 
    leggasi: 
      caratteristiche chimiche: 
        contenuto in carboidrati non inferiore a 1,5 g su  100  g  di
sostanza fresca; 
        contenuto in polifenoli non inferiore a 20 mg  in  100  g  di
sostanza fresca. 
  Le  disposizioni  di  cui  al   punto   precedente   si   applicano
limitatamente alla campagna produttiva 2025/2026. 
  Il  presente  decreto,   recante   la   modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della IGP «Carciofo Spinoso di  Sardegna»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' in vigore dalla data di pubblicazione  sul  sito  internet  del
Ministero  dell'agricoltura  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste. 
 
    Roma, 19 marzo 2026 
 
                                               Il dirigente: Gasparri