La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Disposizioni a tutela del diritto 
                     del minore ad una famiglia 
 
  1. Al fine di garantire  la  piena  attuazione  del  principio  del
superiore interesse del minore e del  diritto  dei  bambini  e  degli
adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle proprie  famiglie
di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176, alla  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel  titolo  I-bis,  dopo  l'articolo  5-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 5-ter. - 1. Presso il Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  il
registro nazionale delle famiglie  affidatarie,  delle  comunita'  di
tipo familiare e degli istituti di  assistenza  pubblici  e  privati,
comunque denominati, con la finalita' di monitorare il  ricorso  agli
affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare
idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento  improprio
presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore. 
      2. Nel registro di cui  al  comma  1  sono  inseriti,  su  base
provinciale,  il  numero  dei  minori   collocati,   nel   territorio
nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunita' di tipo
familiare e in ciascun istituto di  assistenza  pubblico  o  privato,
comunque  denominato,  la  denominazione  delle  comunita'  e   degli
istituti medesimi nonche' il numero delle famiglie,  delle  comunita'
di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili
all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2. 
      3. Il  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  della
Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle
regioni e dagli  enti  locali  i  dati  numerici  e  le  informazioni
necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del
presente articolo, nel rispetto del  principio  della  minimizzazione
della raccolta di dati e della normativa sulla  protezione  dei  dati
personali,   favorendo   soluzioni   tecnologiche   improntate   alla
semplificazione degli adempimenti amministrativi. 
      4. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e  le
pari opportunita', previo parere della Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
definite, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, le modalita' di tenuta del registro di cui  al
comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articolo»; 
    b) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis. - 1. Presso ciascun tribunale per  i  minorenni  e
ciascun tribunale ordinario  e'  istituito  un  registro  dei  minori
collocati presso famiglie affidatarie, in comunita' di tipo familiare
e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati. 
      2. Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale  per
ciascun minore, la cancelleria annota: 
        a) la data e gli estremi del  provvedimento  che  dispone  il
collocamento  presso  una  famiglia  affidataria  ovvero  presso  una
comunita' di tipo familiare o un istituto di  assistenza  pubblico  o
privato,  comunque  denominato,  specificando  se  il   provvedimento
medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge  ovvero  ai
sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio  1935,  n.
835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile,  e  indicando
la famiglia affidataria ovvero  la  comunita'  di  tipo  familiare  o
l'istituto di assistenza pubblico  o  privato,  comunque  denominato,
presso cui  e'  avvenuto  il  collocamento  del  minore,  non  appena
comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione; 
        b) la data  e  gli  estremi  del  provvedimento  che  dispone
l'eventuale collocazione protetta del minore; 
        c)  l'eventuale  intervento   della   forza   pubblica,   con
l'indicazione della motivazione; 
        d) la data e gli estremi del provvedimento che  autorizza  il
minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari; 
        e) la data e gli estremi del provvedimento  di  revoca  o  di
modifica del collocamento del minore; 
        f) l'eventuale qualificazione del minore  come  portatore  di
bisogni speciali. 
      3. La cancelleria e' responsabile della tenuta del registro  di
cui al presente articolo. 
      4. Al fine di monitorare adeguatamente i  fenomeni  di  disagio
sociale,  anche  riferiti  a  specifici  contesti   territoriali,   i
tribunali  di  cui  al  comma   1   comunicano   trimestralmente   al
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'  del  Ministero
della giustizia i soli dati numerici relativi  alle  richieste  e  ai
provvedimenti di cui al comma 2, lettera a). 
      5. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia,  da  adottare,
sentito il Garante per la protezione dei dati  personali,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,
sono stabilite le modalita' di istituzione e tenuta del  registro  di
cui  al  comma  1  nonche'  quelle  di  acquisizione,  trattamento  e
conservazione dei dati previsti dal presente articolo». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Legge 27 maggio 1991, n. 176  recante:  «Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,
          fatta a New York il 20 novembre 1989» e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991. 
              - Il titolo I-bis della legge 4  maggio  1983,  n.  184
          recante: «Diritto del minore ad una  famiglia»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17  maggio  1983  reca:
          «Dell'affidamento del minore».