La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni a tutela del diritto
del minore ad una famiglia
1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del
superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli
adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie
di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo I-bis, dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto il
seguente:
«Art. 5-ter. - 1. Presso il Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il
registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunita' di
tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati,
comunque denominati, con la finalita' di monitorare il ricorso agli
affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare
idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio
presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore.
2. Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base
provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio
nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunita' di tipo
familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato,
comunque denominato, la denominazione delle comunita' e degli
istituti medesimi nonche' il numero delle famiglie, delle comunita'
di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili
all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2.
3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle
regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni
necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del
presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione
della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati
personali, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla
semplificazione degli adempimenti amministrativi.
4. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita', previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le modalita' di tenuta del registro di cui al
comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articolo»;
b) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Presso ciascun tribunale per i minorenni e
ciascun tribunale ordinario e' istituito un registro dei minori
collocati presso famiglie affidatarie, in comunita' di tipo familiare
e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.
2. Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per
ciascun minore, la cancelleria annota:
a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il
collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una
comunita' di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o
privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento
medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai
sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando
la famiglia affidataria ovvero la comunita' di tipo familiare o
l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato,
presso cui e' avvenuto il collocamento del minore, non appena
comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione;
b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone
l'eventuale collocazione protetta del minore;
c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con
l'indicazione della motivazione;
d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il
minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari;
e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di
modifica del collocamento del minore;
f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di
bisogni speciali.
3. La cancelleria e' responsabile della tenuta del registro di
cui al presente articolo.
4. Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio
sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i
tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero
della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai
provvedimenti di cui al comma 2, lettera a).
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalita' di istituzione e tenuta del registro di
cui al comma 1 nonche' quelle di acquisizione, trattamento e
conservazione dei dati previsti dal presente articolo».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Legge 27 maggio 1991, n. 176 recante: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991.
- Il titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184
recante: «Diritto del minore ad una famiglia», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983 reca:
«Dell'affidamento del minore».