IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 13, comma 12; 
  Vista la direttiva (UE)  2024/927  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE  e
2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del
rischio di liquidita',  le  segnalazioni  a  fini  di  vigilanza,  la
fornitura dei servizi di custodia e di depositario e  la  concessione
di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  di   recepimento   nell'ordinamento   nazionale   della
  direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
  13 marzo 2024 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), le parole: «, a favore di
soggetti diversi da consumatori,» sono soppresse; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 4, primo periodo, le parole: «Le informazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Fatta salva la possibilita' di comunicare
informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall'articolo  47,
paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e dall'articolo 102, paragrafo  2,
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, le informazioni»; 
      2) al comma 5, dopo la lettera d),  e'  aggiunta  la  seguente:
«d-bis) ai sensi e per gli effetti della  direttiva  2011/61/UE,  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  e  della
direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13
luglio 2009, con l'amministrazione finanziaria quando le informazioni
siano richieste nel corso  di  un'attivita'  di  controllo  volta  ad
accertare un illecito fiscale.»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, lettera c): 
        1.1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
          «1) i criteri, i limiti e i divieti relativi  all'attivita'
di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di  gruppo  e,  nel
caso di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma,  incluso
l'acquisto di crediti, anche alla natura del soggetto finanziato;»; 
        1.2) dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
          «1-bis)  i  requisiti  in   materia   di   gestione   della
liquidita', inclusi gli strumenti di gestione della liquidita',  e  i
requisiti in materia di gestione dei rischi derivanti  dall'attivita'
di concessione  di  finanziamenti,  sotto  qualsiasi  forma,  incluso
l'acquisto di crediti;»; 
        1.3) al numero 2), le parole: «e  di  norme  prudenziali  per
assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «, di norme prudenziali e
misure di contenimento e frazionamento del rischio per assicurare»; 
      2) al comma 2, lettera b-bis), numero  6),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «e dalle  fattispecie  in  cui  il  gestore
gestisce o intende gestire un Oicr su iniziativa di un terzo»; 
    d) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.   Nell'interesse   degli   investitori,   in    circostanze
eccezionali, la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna  per  quanto  di
competenza, possono,  sentiti  i  gestori  interessati,  ordinare  la
sospensione temporanea della sottoscrizione,  del  riacquisto  e  del
rimborso delle quote o azioni di Oicr, qualora sussistano rischi  per
la tutela degli investitori o per la stabilita'  finanziaria  secondo
una  visione  ragionevole  e  bilanciata.  Esse  possono,   altresi',
ordinare  la  limitazione  temporanea   della   sottoscrizione,   del
riacquisto e del rimborso delle quote o azioni  di  Oicr.  Le  misure
adottate ai sensi del presente comma sono comunicate,  se  riguardano
un OICVM italiano,  alle  autorita'  competenti  dello  Stato  membro
ospitante dell'OICVM e alle autorita' competenti dello  Stato  membro
d'origine del gestore dell'OICVM oppure, se riguardano un FIA gestito
da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, alle
autorita'  dello  Stato  membro  ospitante  del  GEFIA,  nonche',  in
entrambi i casi, all'AESFEM e, qualora sussistano  potenziali  rischi
per la stabilita' e l'integrita' del sistema finanziario, al CERS. La
Banca d'Italia e la Consob possono esercitare  i  poteri  di  cui  al
presente comma anche su richiesta delle autorita' competenti, o dello
Stato membro ospitante dell'OICVM, o dello Stato membro d'origine del
gestore dell'OICVM oppure, in caso di  un  FIA,  dello  Stato  membro
ospitante  del  GEFIA.  In  caso  di   disaccordo   tra   l'autorita'
richiedente e la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  queste  ultime  ne
informano  le  autorita'  richiedenti,  nonche'  l'AESFEM   ai   fini
dell'emanazione del parere previsto  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea e  il  CERS,  ove  esso  sia  stato  gia'  interessato  dalle
autorita'  richiedenti,  indicando  le  motivazioni  del  disaccordo.
Qualora la Banca d'Italia e la Consob non agiscano  conformemente  al
citato parere dell'AESFEM o non  intendano  conformarsi  a  esso,  ne
informano  l'AESFEM  e  le  autorita'   richiedenti,   esponendo   le
motivazioni della loro non conformita' o di tale  intenzione  di  non
conformarsi.»; 
    e) all'articolo 7-quater, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Il comma 4 si applica  anche  nel  caso  di  violazioni  da
parte: 
        a) di imprese di investimento UE o banche UE, con  succursale
in Italia; 
        b) di societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE  autorizzati
in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia. In tale caso: 
          1) la Consob informa la Banca d'Italia e l'AESFEM; 
          2) la Banca d'Italia, qualora sussistano potenziali  rischi
per la stabilita' e l'integrita' del sistema finanziario, informa  la
Consob e il CERS.»; 
    f) all'articolo  7-quinquies,  comma  2,  le  parole:  «la  Banca
d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente di  tale  Stato
affinche' assuma i provvedimenti  necessari»  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
      «la Banca d'Italia o la Consob possono  chiedere  all'autorita'
competente di tale  Stato  di  assumere  i  provvedimenti  necessari,
precisando i  motivi  della  richiesta  e  informandone  l'AESFEM  e,
qualora sussistano potenziali rischi per la stabilita' e l'integrita'
dei mercati, il CERS»; 
    g) all'articolo 18, comma 2: 
      1) ovunque ricorrano,  le  parole:  «lettere  d)  ed  f)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere d), e) e f).»; 
      2) il secondo periodo e' soppresso; 
    h) all'articolo 33: 
      1) al comma 2: 
        1.1) alla lettera g), le parole:  «,  qualora  autorizzate  a
prestare il  servizio  di  gestione  di  FIA.»  sono  sostituite  dal
seguente segno di interpunzione: «;»; 
        1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
          «g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta eccezione
per gli indici di riferimento  utilizzati  dagli  Oicr  gestiti,  nel
rispetto delle disposizioni previste nel regolamento  (UE)  2016/1011
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016; 
          g-ter)  qualora  autorizzate  a  prestare  il  servizio  di
gestione di FIA,  svolgere  attivita'  di  gestione  di  crediti  nei
confronti dei FIA gestiti e  prestare  il  servizio  di  gestione  di
crediti in sofferenza nei  confronti  di  acquirenti  di  crediti  in
sofferenza in conformita' alle disposizioni nazionali  di  attuazione
della  direttiva  (UE)  2021/2167  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 24 novembre 2021; 
          g-quater)   svolgere   attivita'    di    concessione    di
finanziamenti per conto dei FIA  gestiti,  ai  sensi  degli  articoli
46-bis, 46-ter, 46-quater; 
          g-quinquies) svolgere,  con  riferimento  ai  FIA  gestiti,
servizi per le societa'  veicolo  per  la  cartolarizzazione  di  cui
all'articolo  2,  punto  2),  del  regolamento  (UE)  2017/2402   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre  2017  e  per  le
societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui  all'articolo  3
della legge 30 aprile 1999, n. 130, in conformita' con  l'articolo  7
della medesima legge n. 130 del 1999; 
          g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra funzione o
attivita' gia' svolta dalla Sgr  in  relazione  a  un  Oicr  da  essa
gestito o in relazione ai servizi che essa fornisce a norma del comma
1 e del presente comma, a  condizione  che  potenziali  conflitti  di
interesse derivanti dalla fornitura di tali funzioni  o  attivita'  a
terze parti siano gestiti in modo adeguato.»; 
        2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
          «4-bis. La commercializzazione delle quote o  azioni  degli
Oicr gestiti svolta da uno o piu'  distributori  non  e'  considerata
delega ai sensi delle norme attuative della  direttiva  (UE)  2011/61
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,  e  della
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
luglio 2009 quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati
in conformita' con le norme di recepimento della direttiva 2014/65/UE
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15  maggio  2014  o
attraverso prodotti di investimento assicurativo in  conformita'  con
le norme di recepimento della direttiva (UE) 2016/97  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  20  gennaio  2016,  a  prescindere  da
eventuali accordi di distribuzione tra il gestore  autorizzato  e  il
distributore.»; 
    i) all'articolo 34: 
      1) al comma 1, alinea, le parole: «e del servizio di  ricezione
e trasmissione di ordini,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  del
servizio di ricezione e trasmissione  di  ordini  e  delle  ulteriori
attivita' esercitabili di cui all'articolo 33, comma 2,»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Le Sgr autorizzate comunicano alla Banca  d'Italia  e
alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle  condizioni  per  il
rilascio dell'autorizzazione, in  particolare  qualsiasi  cambiamento
significativo relativo alle  informazioni  fornite  a  corredo  della
domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.»; 
    l) all'articolo 35, comma 2: 
      1) dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le  seguenti:  «e
le cancellazioni da esso»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
        «La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o
ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco  degli  OICR  gestiti  o
commercializzati nell'Unione europea dalle Sgr autorizzate. Nel  caso
di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate  all'AESFEM  su
base trimestrale.»; 
    m) all'articolo 35-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le Sicav e le Sicaf comunicano alla  Banca  d'Italia  e
alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle  condizioni  per  il
rilascio dell'autorizzazione, in  particolare  qualsiasi  cambiamento
significativo relativo alle  informazioni  fornite  a  corredo  della
domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.»; 
    n) all'articolo 35-ter, comma 2: 
      1) dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le  seguenti:  «e
le cancellazioni da esso»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
        «La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o
ritirate e di qualsiasi modifica  dell'elenco  delle  Sicav  e  delle
Sicaf autorizzate. Nel caso di  GEFIA  autorizzati,  le  informazioni
sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale.»; 
    o) all'articolo 44, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Nel caso in cui i gestori  commercializzino  in  Italia
quote o azioni di un FIA UE che investe prevalentemente nelle  azioni
di una determinata societa', presso i dipendenti di tale  societa'  o
delle sue entita' affiliate nel quadro di regimi di  risparmio  o  di
partecipazione dei dipendenti, non sono imposti  obblighi  aggiuntivi
rispetto a quelli applicabili  nello  Stato  membro  di  origine  del
FIA.»; 
    p) al titolo III, la rubrica del capo II-quinquies e'  sostituita
dalla seguente: «FIA che investono in crediti»; 
    q) all'articolo 46-bis: 
      1) al comma 1 e' anteposto il seguente: 
        «01. Ai fini del presente capo, si intendono per: 
          a) "investimento in crediti" o  "investire  in  credito"  e
"concessione del prestito" o  "concedere  prestiti",  l'attivita'  di
concessione  di  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,   incluso
l'acquisto di crediti, svolta direttamente da parte di un FIA,  o  di
un GEFIA per conto del FIA gestito e a valere sul patrimonio del FIA,
oppure indirettamente attraverso un terzo o una societa' veicolo  che
concede un finanziamento per un FIA o per conto dello stesso,  oppure
per un GEFIA o per conto dello stesso  rispetto  al  FIA,  quando  il
GEFIA  o  il  FIA  partecipa  alla  strutturazione  del  prestito,  o
all'accordo  preliminare  delle  sue  caratteristiche  o  alla   loro
definizione, prima di assumere esposizioni sul finanziamento; 
          b) "FIA di credito" o "FIA concedente prestiti", un FIA che
presenta alternativamente uno dei seguenti requisiti: 
          1)  ha  una  strategia   di   investimento   che   consiste
principalmente nell'investire in crediti; 
          2)  detiene  in  portafoglio  crediti  aventi   un   valore
nozionale che rappresenta almeno il  50  per  cento  del  suo  valore
patrimoniale netto; 
          c) "prestito di azionista", un finanziamento concesso da un
FIA  a  un'impresa  nella  quale  il  FIA  detiene,  direttamente   o
indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale o dei  diritti  di
voto e che non puo' essere venduto a  terzi  indipendentemente  dagli
strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa; 
          d) "FIA che utilizza la leva finanziaria", un  FIA  le  cui
esposizioni sono aumentate dal GEFIA che  lo  gestisce,  sia  tramite
finanziamenti in contante o in titoli oppure tramite il ricorso  alla
leva finanziaria attraverso l'assunzione di  posizioni  in  strumenti
derivati o mediante qualsiasi altro mezzo; 
          e) "capitale del FIA", i conferimenti di capitale aggregati
e gli impegni non ancora richiamati per un FIA, calcolati sulla  base
degli importi investibili previa deduzione di tutte  le  commissioni,
di tutti i costi  e  di  tutte  le  spese  sostenuti  direttamente  o
indirettamente dagli investitori; 
          f) "FIA che investe anche in credito", i FIA,  diversi  dai
FIA di credito, che investono in almeno un credito.»; 
      2) al comma 1, le parole: «, a favore di  soggetti  diversi  da
consumatori,» sono soppresse; 
      3) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. I FIA di credito e  i  FIA  che  investono  anche  in
credito  italiani  non  investono  in  crediti  erogati  ai  seguenti
soggetti: 
          a) il GEFIA che li gestisce e il relativo personale; 
          b) le terze parti ai quali il GEFIA ha delegato funzioni  e
il relativo personale; 
          c) il depositario dei FIA stessi e le terze parti ai  quali
il depositario ha delegato funzioni in relazione a tali FIA; 
          d) i soggetti appartenenti al gruppo del  GEFIA,  salvo  il
caso in cui essi siano  imprese  finanziarie  che  non  finanziano  i
soggetti di cui al presente comma, lettere a), b), e c). 
        1-ter. I proventi dei crediti  in  cui  investono  i  FIA  di
credito e i FIA  che  investono  anche  in  crediti  sono  attribuiti
integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di  amministrazione.  I
gestori di FIA di credito e di FIA che  investono  anche  in  credito
informano  gli  investitori  di  tutti  i  costi  e  spese   relativi
all'amministrazione  e  alla  gestione   dei   crediti   oggetto   di
investimento da parte del FIA. 
        1-quater. E' vietata la costituzione di FIA di cui  al  comma
01, lettere b) e f), la cui strategia  di  investimento  consista  in
tutto o in parte nell'investire in crediti con la sola  finalita'  di
cederli o trasferirli a terzi. Nel caso in cui una parte dei  crediti
in cui investono tali FIA sia ceduta o trasferita  a  terzi,  il  FIA
mantiene il 5 per cento del valore nozionale  dei  crediti  ceduti  o
trasferiti nel proprio portafoglio. 
        1-quinquies. Un FIA di credito italiano puo' essere istituito
in forma aperta, a condizione che il gestore del fondo sia  in  grado
di dimostrare alla Banca d'Italia che  il  sistema  di  gestione  del
rischio di liquidita' del  FIA  di  credito  e'  compatibile  con  la
strategia di investimento e la  politica  di  rimborso  del  FIA,  in
conformita'  con  quanto  previsto  dagli  atti  dell'Unione  europea
direttamente applicabili. La Banca d'Italia vieta, sentita la Consob,
l'istituzione del FIA di credito in forma aperta quando  ritenga  che
non ricorrono  le  condizioni  previste  dalla  normativa  europea  e
nazionale applicabile. 
        1-sexies.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,   detta
disposizioni attuative del presente articolo e dell'articolo  46-ter.
La  Banca  d'Italia  detta   disposizioni   attuative   dell'articolo
46-quater.»; 
      4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «FIA  italiani  che
investono in crediti»; 
    r) all'articolo 46-ter: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. I gestori che gestiscono FIA UE che  intendono  investire
in crediti a valere sul proprio patrimonio  in  Italia  informano  la
Banca d'Italia all'avvio di tale operativita'.»; 
      3) il comma 5 e' abrogato; 
      4) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «FIA  UE  che
investono in crediti in Italia»; 
    s) all'articolo 46-quater, comma 1, le parole: «Capi I e III, con
esclusione dell'articolo 128-bis,» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Capi I, I-bis, II e III»; 
    t) all'articolo 47, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. I depositari autorizzati ai sensi del comma  3  possono
svolgere  l'incarico  di  depositario  per  i  FIA  UE  senza  essere
stabiliti nello Stato membro di origine del FIA,  se  previsto  dalle
disposizioni di attuazione della direttiva 2011/61/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di  tale  Stato  membro,
previa comunicazione alla Banca d'Italia. 
      4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, il depositario fornisce,
su richiesta,  alla  Banca  d'Italia,  alla  Consob,  alle  autorita'
competenti del FIA UE e, se diverse, alle  autorita'  competenti  del
GEFIA che gestisce il FIA, le informazioni di cui venga a  conoscenza
nell'esercizio dell'incarico di depositario del FIA. 
      4-quater. La Banca d'Italia  e  la  Consob,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, cooperano con le  autorita'  competenti  dello
Stato membro d'origine del  FIA  e,  se  diverse,  con  le  autorita'
competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA
e con le autorita' competenti del depositario; a tal fine condividono
senza indugio tutte le informazioni pertinenti  per  l'esercizio  dei
poteri di vigilanza di tali autorita'. 
      4-quinquies. Se vi  e'  fondato  sospetto  che  un  depositario
avente sede in un altro Stato  membro  non  ottemperi  agli  obblighi
derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o
la Consob informano senza indugio l'AESFEM e  l'autorita'  competente
del depositario, fornendo informazioni opportunamente circostanziate. 
      4-sexies.  La  Banca  d'Italia,  in   qualita'   di   autorita'
competente  del  depositario,  informa  l'AESFEM   e   le   autorita'
competenti del FIA UE  e,  se  diverse,  quelle  dello  Stato  membro
d'origine del GEFIA che gestisce il FIA, delle  azioni  adottate,  su
segnalazione di tali autorita', nei confronti del depositario in caso
di   violazione   degli   obblighi    derivanti    da    disposizioni
dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea  a  esso  applicabili
nelle materie del presente decreto.»; 
    u) all'articolo 98-ter.1, comma  4,  dopo  le  parole:  «per  gli
investitori  contenute  nel  KIID»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
compreso il nome dell'OICVM,»; 
    v) all'articolo 190, comma 1,  le  parole:  «33,  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis;» e,
dopo le parole: «46, commi 1, 3 e  4;»  sono  inserite  le  seguenti:
«46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies,  primo
periodo; 46-ter, commi 2 e 3;». 
  2. Ai gestori di FIA italiani e di FIA UE che  erogano  crediti  in
Italia a valere sul proprio  patrimonio,  tenuti  al  rispetto  degli
obblighi  previsti   dalle   disposizioni   indicate   al   comma   1
dell'articolo 46-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58,  come  modificato  dal  presente   decreto,   si   applicano   le
disposizioni contenute nella deliberazione del  CICR  del  29  luglio
2008,  n.  275,  e  successive  modifiche,  adottata  in   attuazione
dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
          settembre 1988:  
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere. 
                Art. 32 (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 12, della
          legge 13 giugno 2025, n. 91, recante:  «Delega  al  Governo
          per il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione
          di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione
          europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  145
          del 25 giugno 2025: 
                «Art. 13 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2024/2809 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2024, che modifica i  regolamenti  (UE)  2017/1129,
          (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere  i  mercati
          pubblici dei capitali nell'Unione  piu'  attraenti  per  le
          societa' e  facilitare  l'accesso  delle  piccole  e  medie
          imprese ai capitali, per  il  recepimento  della  direttiva
          (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto  plurimo
          nelle societa' che chiedono l'ammissione alla  negoziazione
          delle  loro  azioni  in   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione,  per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2024/2811 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2024, che  modifica  la  direttiva  2014/65/UE  per
          rendere i mercati pubblici dei  capitali  nell'Unione  piu'
          attraenti per le imprese e per facilitare  l'accesso  delle
          piccole e medie  imprese  ai  capitali,  e  che  abroga  la
          direttiva 2001/34/CE, per il  recepimento  della  direttiva
          (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 novembre 2024, che  modifica  le  direttive  2009/65/CE,
          2013/36/UE  e  (UE)  2019/2034  per  quanto   concerne   il
          trattamento del rischio di concentrazione  derivante  dalle
          esposizioni nei confronti delle controparti centrali e  del
          rischio di controparte  per  le  operazioni  con  strumenti
          derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 novembre 2024, che  modifica  le  direttive  2009/65/CE,
          2013/36/UE  e  (UE)  2019/2034  per  quanto   concerne   il
          trattamento del rischio di concentrazione  derivante  dalle
          esposizioni nei confronti delle controparti centrali e  del
          rischio di controparte  per  le  operazioni  con  strumenti
          derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 novembre  2024,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
          648/2012, (UE) n. 575/2013  e  (UE)  2017/1131  per  quanto
          concerne  le  misure  volte  ad  attenuare  le  esposizioni
          eccessive nei confronti di controparti  centrali  di  paesi
          terzi  e  a  migliorare  l'efficienza  dei  mercati   della
          compensazione  dell'Unione,  per   il   recepimento   della
          direttiva  (UE)  2024/790  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la  direttiva
          2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
          e  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2024/791  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica
          il regolamento (UE) n.  600/2014  per  quanto  riguarda  il
          miglioramento della trasparenza  dei  dati,  l'eliminazione
          degli  ostacoli  all'emergere  di  sistemi  consolidati  di
          pubblicazione,   l'ottimizzazione   degli    obblighi    di
          negoziazione e il divieto  di  ricevere  pagamenti  per  il
          flusso degli ordini, per  il  recepimento  della  direttiva
          (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          13 marzo 2024,  che  modifica  le  direttive  2011/61/UE  e
          2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi  di  delega,  la
          gestione del rischio di liquidita', le segnalazioni a  fini
          di vigilanza, la fornitura dei servizi  di  custodia  e  di
          depositario e la concessione di prestiti da parte di  fondi
          di investimento alternativi,  nonche'  per  il  recepimento
          della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la  direttiva
          2009/138/CE, per quanto concerne  la  proporzionalita',  la
          qualita' della vigilanza, l'informativa, le misure relative
          alle   garanzie   a   lungo    termine,    gli    strumenti
          macroprudenziali, i rischi di sostenibilita' e la vigilanza
          transfrontaliera e di gruppo, e le direttive  2002/87/CE  e
          2013/34/UE.). 
                Omissis 
                12. Il Governo e' delegato ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE)
          2024/927 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13
          marzo 2024. 
                Omissis.». 
              - La direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive
          2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi  di
          delega,  la  gestione  del  rischio   di   liquidita',   le
          segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei  servizi
          di custodia e di depositario e la concessione  di  prestiti
          da parte di fondi di investimento alternativi e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 26 marzo 2024, Serie L. 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli  1,  comma  1,  4,
          commi 4 e 5, 6, comma 1 e 2, 7, 7-quater, 7-quinquies,  18,
          comma 2, 33, 34, 35, 35-bis, 35-ter, comma 2,  44,  46-bis,
          46-ter, 46-quater, comma 1, 47,  98-ter.1,  comma  4,  190,
          comma 1, del citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,
          n. 58, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 1 (Definizione).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                  d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)":  il
          sistema  di  vigilanza  finanziaria  composto  dalla  Banca
          Centrale Europea e  dalle  autorita'  nazionali  competenti
          degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione  Unico  (MRU)":
          il  sistema  di  risoluzione   istituito   ai   sensi   del
          Regolamento  (UE)  806/2014,  composto  dal   Comitato   di
          Risoluzione  Unico   e   dalle   autorita'   nazionali   di
          risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la
          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare
          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale; 
                  d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
                  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                  e-bis) "Sim di classe 1": la  Sim  che  soddisfa  i
          requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
          i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2,  lettere
          a)  o  b),  del  regolamento  (UE)  2019/2033,  o  la   Sim
          destinataria di una decisione dell'autorita' competente  ai
          sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; 
                  f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha
          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                  h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese
          di investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                  i) 'societa' di investimento a capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente  il
          proprio patrimonio; 
                  i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
          in gestione esterna" (Sicav in  gestione  esterna):  l'Oicr
          aperto  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a
          capitale variabile con sede legale e direzione generale  in
          Italia  avente   per   oggetto   esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto  mediante  l'offerta  di
          proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o
          una societa' di gestione UE o un GEFIA  UE  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 38; 
                  i-bis) 'societa' di investimento a capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi  e  che  gestisce  direttamente  il   proprio
          patrimonio; 
                  i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
          in gestione esterna" (Sicaf in  gestione  esterna):  l'Oicr
          chiuso  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a
          capitale fisso con sede  legale  e  direzione  generale  in
          Italia  avente   per   oggetto   esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto  mediante  l'offerta  di
          proprie   azioni   e   di   altri   strumenti    finanziari
          partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr  o
          un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; 
                  i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):
          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta
          tutte le seguenti condizioni: 
                    1)  il  patrimonio  netto  non  eccede  euro   50
          milioni; 
                    2)  ha  per  oggetto   esclusivo   l'investimento
          diretto del patrimonio  raccolto  in  PMI  non  quotate  su
          mercati regolamentati di cui all'articolo  2  paragrafo  1,
          lettera f), primo alinea, del  regolamento  (UE)  2017/1129
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 14  giugno  2017
          che  si  trovano  nella   fase   di   sperimentazione,   di
          costituzione  e  di   avvio   dell'attivita',   in   deroga
          all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 
                    3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                    4) dispone di un capitale sociale almeno  pari  a
          quello previsto dall'articolo 2327 del  codice  civile,  in
          deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); 
                  j)   'fondo   comune   di   investimento':   l'Oicr
          costituito in forma di patrimonio  autonomo,  suddiviso  in
          quote, istituito e gestito da un gestore; 
                  k)  'Organismo  di  investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
                  k-bis) 'Oicr aperto':  l'Oicr  i  cui  partecipanti
          hanno il diritto di chiedere  il  rimborso  delle  quote  o
          azioni a valere sul patrimonio  dello  stesso,  secondo  le
          modalita' e con  la  frequenza  previste  dal  regolamento,
          dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                  k-ter) 'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da  quello
          aperto; 
                  l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,
          le Sicav in gestione  esterna,  le  Sicaf  e  le  Sicaf  in
          gestione esterna; 
                  m) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento, la Sicav  e  la  Sicav  in  gestione  esterna
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2009/65/CE; 
                  m-bis) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                  m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):
          il fondo comune di investimento,  la  Sicav,  la  Sicav  in
          gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in  gestione  esterna
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                  m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                  m-quinquies) Oicr alternativi  UE  (FIA  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                  m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA  non  UE)':
          gli  Oicr  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della
          direttiva  2011/61/UE,  costituiti   in   uno   Stato   non
          appartenente all'UE; 
                  m-septies) 'fondo europeo per il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                  m-octies)  'fondo   europeo   per   l'imprenditoria
          sociale'  (EuSEF);   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a  lungo
          termine'  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                  m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM):  l'Oicr
          rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
          2017/1131; 
                  m-novies) 'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                  m-decies) 'Oicr master': l'Oicr  nel  quale  uno  o
          piu' Oicrfeeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le
          proprie attivita'; 
                  m-undecies) 'clienti professionali' o  'investitori
          professionali':   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                  m-undecies.1) 'Business Angel': gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                  m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                  n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                  o) "societa' di gestione del risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                  o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                  p) 'gestore di FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q) 'gestore di FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav,  la  Sicaf,  la
          societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non  UE,  il
          gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF
          e il gestore di FCM; 
                  q-ter)   'depositario   di   Oicr':   il   soggetto
          autorizzato nel paese  di  origine  dell'Oicr  ad  assumere
          l'incarico di depositario; 
                  q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                  q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
          fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav
          in  gestione  esterna,  le   azioni   e   altri   strumenti
          partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna; 
                  r) "soggetti abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                  r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                  r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE
          in cui l'OICR e' stato costituito; 
                  r-ter.1) "indice  di  riferimento"  o  "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,
          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo
          al merito creditizio di  un'entita',  cosi'  come  definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                  r-quinquies) 'agenzia di rating del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                  s) "servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                  t) "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":
          ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e
          con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                  u) "prodotti finanziari": gli strumenti  finanziari
          e ogni altra forma di investimento di  natura  finanziaria;
          non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          3, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                  w) "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani  o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                  w-bis)  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                  w-bis.1) «prodotto di investimento al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.2)  «prodotto  d'investimento  al   dettaglio
          preassemblato»  o  «PRIP»:   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.3) «prodotto di  investimento  assicurativo»:
          un prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,  numero  2),  del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                  w-bis.4) «ideatore di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un  soggetto
          di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                  w-bis.6) «investitore al dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.7) "gestore del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                  w-ter)     "mercato     regolamentato":     sistema
          multilaterale amministrato e/o gestito da  un  gestore  del
          mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
          e in base alle sue regole non discrezionali,  di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                  w-quater) "emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                    1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    2) gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    3) gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui  ai
          numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non
          appartenente all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in  cui  i
          propri valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato.  La  scelta  dello  Stato  membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                    4) gli  emittenti  valori  mobiliari  diversi  da
          quelli di cui ai numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in
          Italia  o  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alle
          negoziazioni in  un  mercato  regolamentato  italiano,  che
          hanno  scelto  l'Italia  come   Stato   membro   d'origine.
          L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro  d'origine.
          La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo  il  caso
          in cui i valori  mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'
          ammessi alla negoziazione in  alcun  mercato  regolamentato
          dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
          rientri tra gli emittenti di cui ai numeri  1),  2),  3)  e
          4-bis), della presente lettera; 
                    4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e  4)  i
          cui  valori  mobiliari   non   sono   piu'   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
          d'origine, ma sono stati ammessi alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato italiano o di altri Stati  membri  e,
          se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che  hanno
          scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di  mercato  inferiore  a  1  miliardo  di  euro.  Non   si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                  w-sexies)   "provvedimenti   di   risanamento":   i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                    1) l'amministrazione  straordinaria,  nonche'  le
          misure adottate nel suo ambito; 
                    2) le  misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo
          60-bis.4; 
                    3) le misure, equivalenti a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                  w-septies)  "depositari  centrali   di   titoli   o
          depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli; 
                  w-octies) "Definizioni relative  alle  obbligazioni
          verdi europee" o  "EuGB"  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
          2023/2631 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22
          novembre 2023: 
                    1) "obbligazione  verde  europea"  o  "EuGB":  la
          denominazione disciplinata al  regolamento  (UE)  2023/2631
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  novembre
          2023; 
                    2)    "obbligazione     commercializzata     come
          ecosostenibile": un'obbligazione  di  cui  all'articolo  2,
          numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631; 
                    3)  "obbligazione  legata  alla  sostenibilita'":
          un'obbligazione  di  cui  all'articolo  2,  numero  6)  del
          regolamento (UE) 2023/2631. 
              Omissis.". 
                «Art.  4  (Collaborazione  tra  autorita'  e  segreto
          d'ufficio). - Omissis 
                4.  Fatta  salva  la   possibilita'   di   comunicare
          informazioni  nei  casi  e  secondo  le   forme   stabiliti
          dall'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61
          del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
          e  dall'articolo  102,   paragrafo   2,   della   direttiva
          2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          luglio 2009, le informazioni ricevute dalla Banca  d'Italia
          e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1,  2  e  3  non  possono
          essere trasmesse a terzi ne' ad altre  autorita'  italiane,
          ivi incluso il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
                5. La Banca d'Italia e la  CONSOB  possono  scambiare
          informazioni: 
                  a)  con  autorita'  amministrative  e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti
          abilitati; 
                  b) con gli organismi  preposti  all'amministrazione
          dei sistemi di indennizzo; 
                  c) con  le  controparti  centrali  e  i  depositari
          centrali; 
                  d) con i gestori delle  sedi  di  negoziazione,  al
          fine di garantire il regolare funzionamento delle  sedi  da
          essi gestite; 
                  d-bis) ai sensi e per gli effetti  della  direttiva
          2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'8
          giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE,  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  13   luglio   2009,   con
          l'amministrazione finanziaria quando le informazioni  siano
          richieste nel corso di un'attivita' di controllo  volta  ad
          accertare un illecito fiscale. 
              Omissis.». 
                «Art. 6 (Poteri regolamentari). - 01.-03. Omissis 
                1. La Banca d'Italia, sentita la  CONSOB,  disciplina
          con regolamento: 
                  a) gli obblighi delle SIM, delle imprese  di  paesi
          terzi e delle SGR in materia di  adeguatezza  patrimoniale,
          contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e
          partecipazioni detenibili, nonche' l'informativa da rendere
          al pubblico sulle stesse materie e sul governo  societario,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
                  b) gli obblighi delle Sim, delle imprese  di  paesi
          terzi, delle Sgr,  nonche'  degli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  Testo
          Unico   bancario,   delle   banche   italiane   autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento, in materia di  modalita'  di  deposito  e  di
          sub-deposito degli strumenti finanziari  e  del  denaro  di
          pertinenza della clientela; 
                  c) le regole applicabili agli Oicr italiani  aventi
          a oggetto: 
                    1) i criteri,  i  limiti  e  i  divieti  relativi
          all'attivita' di  investimento,  avuto  riguardo  anche  ai
          rapporti  di  gruppo  e,  nel  caso   di   concessione   di
          finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di
          crediti, anche alla natura del soggetto finanziato; 
                    1-bis) i requisiti in materia di  gestione  della
          liquidita',  inclusi  gli  strumenti  di   gestione   della
          liquidita', e i requisiti in materia di gestione dei rischi
          derivanti dall'attivita' di concessione  di  finanziamenti,
          sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti; 
                    2)  le  norme  prudenziali  di   contenimento   e
          frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr  diversi
          dai  FIA  riservati.  La  Banca  d'Italia  puo'   prevedere
          l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di  leva
          finanziaria massima,  di  norme  prudenziali  e  misure  di
          contenimento e frazionamento del rischio per assicurare  la
          stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario; 
                    3) gli schemi tipo e le  modalita'  di  redazione
          dei prospetti contabili che le  societa'  di  gestione  del
          risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente; 
                    4) i metodi di calcolo del valore delle  quote  o
          azioni di Oicr; 
                    5) i criteri e le modalita' da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 
                    6) le condizioni per  la  delega  a  terzi  della
          valutazione dei beni in  cui  e'  investito  il  patrimonio
          dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative  quote  o
          azioni; 
                  c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi
          alla  prestazione  dei  servizi  e   delle   attivita'   di
          investimento e alla gestione collettiva del  risparmio,  in
          materia di: 
                    1) governo societario  e  requisiti  generali  di
          organizzazione,   compresa    l'attuazione    dell'articolo
          4-undecies; 
                    2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
                    3) continuita' dell'attivita'; 
                    4)  organizzazione  amministrativa  e  contabile,
          compresa l'istituzione della funzione  di  controllo  della
          conformita' alle norme; 
                    5) gestione del rischio dell'impresa; 
                    6) audit interno; 
                    7) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
                    8)  esternalizzazione   di   funzioni   operative
          essenziali o importanti o di servizi o di attivita'. 
                1-bis. Omissis. 
                2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
                  a) trasparenza, ivi inclusi: 
                    1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e
          alle pratiche di vendita abbinata; 
                    2) le modalita' e i  criteri  da  adottare  nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
                    3)  gli  obblighi  di  comunicazione  ai  clienti
          relativi all'esecuzione  degli  ordini,  alla  gestione  di
          portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e  ai
          rendiconti di strumenti finanziari o  delle  disponibilita'
          liquide dei clienti detenuti dall'impresa; 
                    3-bis) gli  obblighi  informativi  nei  confronti
          degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE  e  dei  FIA
          non UE; 
                  b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
                    1) gli obblighi di acquisizione  di  informazioni
          dai  clienti  o  dai  potenziali  clienti  ai  fini   della
          valutazione  di  adeguatezza  o  di  appropriatezza   delle
          operazioni o dei servizi forniti, ivi  inclusi  i  casi  di
          pratiche di vendita abbinata; 
                    2)  le  misure  per  eseguire  gli  ordini   alle
          condizioni piu' favorevoli per i clienti; 
                    3) gli obblighi  in  materia  di  gestione  degli
          ordini; 
                    4) l'obbligo di assicurare  che  la  gestione  di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
                    5)  le  condizioni  alle  quali  possono   essere
          corrisposti o percepiti incentivi; 
                  b-bis) prestazione dei servizi e delle attivita' di
          investimento  e  di  gestione  collettiva  del   risparmio,
          relativi: 
                    1) alle procedure, anche  di  controllo  interno,
          per la corretta e trasparente  prestazione  dei  servizi  e
          delle attivita' di investimento, ivi incluse quelle per: 
                    a) il governo degli strumenti  finanziari  e  dei
          depositi strutturati; 
                    b)  la  percezione   o   la   corresponsione   di
          incentivi; 
                    2) alle procedure, anche  di  controllo  interno,
          per la corretta e trasparente  prestazione  della  gestione
          collettiva  del  risparmio,  ivi  incluse  quelle  per   la
          percezione o la corresponsione di incentivi; 
                    3) alle modalita' di esercizio della funzione  di
          controllo della conformita' alle norme; 
                    4) al trattamento dei reclami; 
                    5) alle operazioni personali; 
                    6)  alla  gestione  dei  conflitti  di  interesse
          potenzialmente pregiudizievoli per i clienti,  ivi  inclusi
          quelli  derivanti  dai  sistemi  di  remunerazione   e   di
          incentivazione  e  dalle  fattispecie  in  cui  il  gestore
          gestisce o intende gestire un  Oicr  su  iniziativa  di  un
          terzo; 
                    7) alla conservazione delle registrazioni; 
                    8) alla conoscenza  e  competenza  delle  persone
          fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia
          di investimenti o  informazioni  su  strumenti  finanziari,
          servizi di investimento o accessori per conto dei  soggetti
          abilitati; 
              Omissis.». 
                «Art.  7   (Poteri   di   intervento   sui   soggetti
          abilitati). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito
          delle  rispettive  competenze,  possono,  con  riguardo  ai
          soggetti abilitati: 
                  a) convocare gli amministratori,  i  sindaci  e  il
          personale; 
                  b)   ordinare   la   convocazione   degli    organi
          collegiali, fissandone l'ordine del giorno; 
                  c) procedere direttamente alla  convocazione  degli
          organi collegiali quando gli organi competenti non  abbiano
          ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). 
                1-bis. La Banca d'Italia  e  la  Consob,  nell'ambito
          delle rispettive competenze, possono altresi' convocare gli
          amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali
          i  soggetti  abilitati  abbiano   esternalizzato   funzioni
          aziendali essenziali o importanti. 
                1-ter. La Banca d'Italia  e  la  Consob,  nell'ambito
          delle    rispettive    competenze,    possono    pubblicare
          avvertimenti al pubblico. 
                1-quater. La Consob intima ai soggetti  abilitati  di
          non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per
          un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,   dell'attivita'
          professionale  di  un  soggetto   ove   possa   essere   di
          pregiudizio  per  la  trasparenza  e  la  correttezza   dei
          comportamenti. 
                2.  La  Banca  d'Italia  puo'  adottare,  a  fini  di
          stabilita', provvedimenti specifici  aventi  a  oggetto  le
          materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera  a),
          e, ove la situazione  lo  richieda:  adottare,  sentita  la
          Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi  concernenti
          i servizi, le  attivita',  le  operazioni  e  la  struttura
          territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri
          elementi  del  patrimonio;  con  riferimento  a   strumenti
          finanziari computabili nel patrimonio a fini di  vigilanza,
          vietare  il  pagamento   di   interessi;   fissare   limiti
          all'importo   totale   della    parte    variabile    delle
          remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
          per il mantenimento di  una  solida  base  patrimoniale.  I
          provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o
          piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di
          essi. 
                2-bis.  La  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  sue
          competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la  rimozione
          di uno o piu'  esponenti  aziendali  di  Sim,  societa'  di
          gestione del risparmio, Sicav  e  Sicaf,  qualora  la  loro
          permanenza in carica sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e
          prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione  non
          e' disposta ove ricorrano gli estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  13,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
                2-ter. La Consob, nell'ambito delle  sue  competenze,
          dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di  uno  o
          piu' esponenti aziendali di Sim, banche italiane,  societa'
          di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora  la  loro
          permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza  e
          correttezza dei comportamenti dei  soggetti  abilitati;  la
          rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per
          pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo  13,  salvo
          che sussista urgenza di provvedere. 
                3. Nell'interesse degli investitori,  in  circostanze
          eccezionali, la Banca d'Italia e la  Consob,  ciascuna  per
          quanto  di   competenza,   possono,   sentiti   i   gestori
          interessati,  ordinare  la  sospensione  temporanea   della
          sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o
          azioni di Oicr, qualora sussistano  rischi  per  la  tutela
          degli investitori o per la stabilita'  finanziaria  secondo
          una  visione  ragionevole  e  bilanciata.   Esse   possono,
          altresi',  ordinare   la   limitazione   temporanea   della
          sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o
          azioni di Oicr. Le misure adottate ai  sensi  del  presente
          comma sono comunicate, se  riguardano  un  OICVM  italiano,
          alle autorita'  competenti  dello  Stato  membro  ospitante
          dell'OICVM e alle autorita' competenti dello  Stato  membro
          d'origine del gestore dell'OICVM oppure, se  riguardano  un
          FIA gestito da un GEFIA italiano  o  da  un  GEFIA  non  UE
          autorizzato in Italia, alle autorita'  dello  Stato  membro
          ospitante  del  GEFIA,  nonche',  in   entrambi   i   casi,
          all'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi  per  la
          stabilita' e l'integrita' del sistema finanziario, al CERS.
          La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare  i  poteri
          di cui al presente comma anche su richiesta delle autorita'
          competenti, o dello Stato membro  ospitante  dell'OICVM,  o
          dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure,
          in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del  GEFIA.
          In caso di disaccordo  tra  l'autorita'  richiedente  e  la
          Banca d'Italia e la Consob, queste ultime ne  informano  le
          autorita'   richiedenti,   nonche'   l'AESFEM    ai    fini
          dell'emanazione  del  parere  previsto  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea e il CERS,  ove  esso  sia  stato  gia'
          interessato  dalle  autorita'  richiedenti,  indicando   le
          motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d'Italia e  la
          Consob  non  agiscano  conformemente   al   citato   parere
          dell'AESFEM  o  non  intendano  conformarsi  a   esso,   ne
          informano l'AESFEM e le autorita' richiedenti, esponendo le
          motivazioni della loro non conformita' o di tale intenzione
          di non conformarsi. 
                3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo
          non  superiore  a  60  giorni  per  ciascuna  volta   della
          commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari
          in caso di  violazione  delle  disposizioni  di  attuazione
          dell'articolo  6,  comma  2,  lettera  b-bis),  numero  1),
          lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la  tutela
          degli investitori.». 
                «Art. 7-quater (Poteri ingiuntivi  nei  confronti  di
          intermediari UE). - 1. In caso di violazione  da  parte  di
          imprese di investimento UE con  succursale  in  Italia,  di
          societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non  UE  autorizzati
          in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE  con
          succursale in Italia e  di  societa'  finanziarie  previste
          dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario,  di  obblighi
          derivanti  da  disposizioni  dell'ordinamento  italiano   e
          dell'Unione europea  loro  applicabili  nelle  materie  del
          presente  decreto,  la  Banca   d'Italia   o   la   Consob,
          nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  ordinare
          alle stesse di porre termine a tali irregolarita',  dandone
          comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello  Stato
          membro  in  cui  l'intermediario  ha  sede  legale  per   i
          provvedimenti eventualmente necessari. 
                2. L'autorita' di  vigilanza  che  procede  adotta  i
          provvedimenti   necessari,   sentita   l'altra   autorita',
          compresa l'imposizione del divieto di  intraprendere  nuove
          operazioni,  nonche'  ogni  altra  limitazione  riguardante
          singole  tipologie  di  operazioni,   singoli   servizi   o
          attivita'  anche  limitatamente  a  singole  succursali   o
          dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la  chiusura
          della succursale, quando: 
                  a) mancano o risultano inadeguati  i  provvedimenti
          dell'autorita'    competente    dello    Stato    in    cui
          l'intermediario ha sede legale; 
                  b)   risultano   violazioni    delle    norme    di
          comportamento; 
                  c) le irregolarita' commesse  possono  pregiudicare
          gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale
          elencati nell'articolo 5, comma 1; 
                  d)  nei  casi  di  urgenza  per  la  tutela   degli
          interessi degli investitori. 
                3.  I  provvedimenti  previsti  dal  comma   2   sono
          comunicati dall'autorita' che li ha adottati  all'autorita'
          competente dello Stato UE in cui  l'intermediario  ha  sede
          legale. 
                4. Se  vi  e'  fondato  sospetto  che  un'impresa  di
          investimento UE o una  banca  UE,  operanti  in  regime  di
          libera prestazione di servizi in  Italia,  non  ottemperano
          agli  obblighi  derivanti  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea,  la  Banca  d'Italia   o   la   Consob   informano
          l'autorita'  competente   dello   Stato   membro   in   cui
          l'intermediario  ha  sede  legale   per   i   provvedimenti
          necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
          competente, l'intermediario  persiste  nell'agire  in  modo
          tale da pregiudicare gli interessi degli investitori  o  il
          buon funzionamento dei mercati,  la  Banca  d'Italia  o  la
          Consob, dopo avere informato l'autorita'  competente  dello
          Stato  membro  in  cui  l'intermediario  ha  sede   legale,
          adottano tutte le misure necessarie compresa  l'imposizione
          del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
          Banca  d'Italia  o  la  Consob  procedono  sentita  l'altra
          autorita', e informano la Commissione europea delle  misure
          adottate. 
                5. Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni
          da parte: 
                  a) di imprese di investimento UE o banche  UE,  con
          succursale in Italia; 
                  b) di societa' di gestione UE, GEFIA UE  e  non  UE
          autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia. 
                In tale caso: 
                  1) la Consob informa la Banca d'Italia e l'AESFEM; 
                  2) la Banca d'Italia, qualora sussistano potenziali
          rischi  per  la  stabilita'  e  l'integrita'  del   sistema
          finanziario, informa la Consob e il CERS. 
                6. Se la violazione  riguarda  disposizioni  relative
          alla liquidita' dell'impresa d'investimento UE  o  in  ogni
          altro caso di deterioramento della situazione di liquidita'
          della stessa, la Banca d'Italia  puo'  adottare  le  misure
          necessarie per la stabilita' finanziaria o  per  la  tutela
          delle  ragioni  dei  soggetti  ai  quali  sono  prestati  i
          servizi, se quelle prese  dall'autorita'  competente  dello
          Stato d'origine mancano o risultano inadeguate;  le  misure
          da adottare sono comunicate all'autorita' competente  dello
          Stato d'origine.». 
                «Art. 7-quinquies (Poteri  ingiuntivi  nei  confronti
          degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni  offerte
          in Italia). -  1.  Quando  sussistono  elementi  che  fanno
          presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE,  dei  FIA
          UE  e  non  UE  di  obblighi  derivanti   da   disposizioni
          dell'ordinamento  italiano  e  dell'Unione   europea   loro
          applicabili nelle materie del presente  decreto,  la  Banca
          d'Italia  o  la  Consob,   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze, possono sospendere in  via  cautelare,  per  un
          periodo non superiore a sessanta  giorni,  l'offerta  delle
          relative quote o azioni. In caso di  accertata  violazione,
          le autorita' di  vigilanza,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze,  possono  sospendere   temporaneamente   ovvero
          vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr. 
                2. Se vi e' fondato sospetto che un OICVM UE, un  FIA
          UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte  in  Italia,
          ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi
          derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le  quali
          sia competente lo Stato  di  origine  dell'Oicr,  la  Banca
          d'Italia  o  la  Consob  possono   chiedere   all'autorita'
          competente  di  tale  Stato  di  assumere  i  provvedimenti
          necessari,  precisando   i   motivi   della   richiesta   e
          informandone  l'AESFEM  e,  qualora  sussistano  potenziali
          rischi per la stabilita' e  l'integrita'  dei  mercati,  il
          CERS. Se,  nonostante  le  misure  adottate  dall'autorita'
          competente,  l'Oicr,  ovvero  il  suo   gestore,   persiste
          nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli
          investitori o il buon funzionamento dei mercati,  la  Banca
          d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorita' dello
          Stato  di  origine,  adottano  le  misure  necessarie   per
          proteggere   gli   investitori   o   assicurare   il   buon
          funzionamento dei  mercati,  ivi  compreso  il  divieto  di
          offerta delle quote o azioni dell'Oicr.». 
                «Art. 18 (Soggetti). - 1.  L'esercizio  professionale
          nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di
          investimento  e'  riservato  alle  Sim,  alle  imprese   di
          investimento UE, alle banche italiane,  alle  banche  UE  e
          alle imprese di paesi terzi. 
                2. Le  Sgr  possono  prestare  professionalmente  nei
          confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo  1,
          comma 5, lettere d), e) e f). Le societa'  di  gestione  UE
          possono  prestare  professionalmente  nei   confronti   del
          pubblico i  servizi  previsti  dall'articolo  1,  comma  5,
          lettere d), e) e f), qualora autorizzate nello Stato membro
          d'origine. 
                3. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono
          esercitare professionalmente nei  confronti  del  pubblico,
          nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca  d'Italia,
          sentita la  Consob,  i  servizi  e  le  attivita'  previsti
          dall'articolo 1, comma 5, lettere a)  e  b),  limitatamente
          agli strumenti finanziari  derivati,  nonche'  il  servizio
          previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). 
                3-bis. 
                4. Le  SIM  possono  prestare  professionalmente  nei
          confronti  del  pubblico  i  servizi  accessori   e   altre
          attivita'  finanziarie,  nonche'   attivita'   connesse   o
          strumentali. Sono salve le riserve  di  attivita'  previste
          dalla legge. 
                5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: 
                  a)  puo'  individuare,  al  fine  di  tener   conto
          dell'evoluzione dei mercati finanziari  e  delle  norme  di
          adattamento stabilite dalle  autorita'  comunitarie,  nuove
          categorie  di  strumenti  finanziari,   nuovi   servizi   e
          attivita'  di  investimento  e  nuovi  servizi   accessori,
          indicando quali soggetti sottoposti a  forme  di  vigilanza
          prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita'; 
                  b) adotta le norme di attuazione e di  integrazione
          delle riserve di attivita' previste dal presente  articolo,
          nel rispetto delle disposizioni europee.». 
                «Art.  33  (Attivita'  esercitabili).  -  1.  Le  Sgr
          gestiscono il patrimonio e  i  rischi  degli  Oicr  nonche'
          amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti. 
                2. Le Sgr possono altresi': 
                  a) prestare il servizio di gestione di portafogli; 
                  b) istituire e gestire fondi pensione; 
                  c) svolgere le attivita' connesse o strumentali; 
                  d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato
          I, Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote di  Oicr
          gestiti; 
                  e) prestare il servizio di consulenza in materia di
          investimenti; 
                  f) commercializzare quote o azioni di Oicr  gestiti
          da terzi, in conformita' alle regole di condotta  stabilite
          dalla Consob, sentita la Banca d'Italia; 
                  g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione
          di ordini; 
                  g-bis) amministrare indici  di  riferimento,  fatta
          eccezione per gli indici di  riferimento  utilizzati  dagli
          Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste  nel
          regolamento (UE) 2016/1011 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'8 giugno 2016; 
                  g-ter) qualora autorizzate a prestare  il  servizio
          di gestione di  FIA,  svolgere  attivita'  di  gestione  di
          crediti  nei  confronti  dei  FIA  gestiti  e  prestare  il
          servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti
          di acquirenti di crediti in sofferenza in conformita'  alle
          disposizioni nazionali di attuazione della  direttiva  (UE)
          2021/2167 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  24
          novembre 2021; 
                  g-quater)  svolgere  attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti per conto dei FIA  gestiti,  ai  sensi  degli
          articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater; 
                  g-quinquies)  svolgere,  con  riferimento  ai   FIA
          gestiti,  servizi  per   le   societa'   veicolo   per   la
          cartolarizzazione di cui  all'articolo  2,  punto  2),  del
          regolamento (UE) 2017/2402 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 dicembre 2017 e per le  societa'  per  la
          cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo  3  della
          legge 30 aprile 1999, n. 130, in conformita' con l'articolo
          7 della medesima legge n. 130 del 1999; 
                  g-sexies) prestare a terze  parti  qualsiasi  altra
          funzione o attivita' gia' svolta dalla Sgr in  relazione  a
          un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che  essa
          fornisce a norma del  comma  1  e  del  presente  comma,  a
          condizione che potenziali conflitti di interesse  derivanti
          dalla fornitura di tali funzioni o attivita' a terze  parti
          siano gestiti in modo adeguato. 
                3. Le Sicav  e  le  Sicaf  prestano  il  servizio  di
          gestione collettiva del risparmio e le  attivita'  previste
          dal comma 1 in relazione al  patrimonio  raccolto  mediante
          l'offerta di azioni proprie; esse possono altresi' svolgere
          le attivita' connesse e strumentali. 
                4. Le Sgr, le Sicav e le  Sicaf  possono  delegare  a
          soggetti   terzi   specifiche   funzioni   inerenti    alla
          prestazione dei servizi di cui al presente capo. La  delega
          e' effettuata con modalita' tali da evitare lo  svuotamento
          di attivita' della societa' stessa  ed  e'  esercitata  nel
          rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione
          di funzioni previste in attuazione dell'articolo  6,  comma
          1,  lettera  c-bis),  numero  8),  e  comma  2-bis),  ferma
          restando la responsabilita' della Sgr, della Sicav e  della
          Sicaf nei confronti degli  investitori  per  l'operato  dei
          soggetti delegati. 
                4-bis. La commercializzazione delle  quote  o  azioni
          degli Oicr gestiti svolta da uno o piu' distributori non e'
          considerata delega ai sensi  delle  norme  attuative  della
          direttiva  (UE)  2011/61  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009
          quando le quote o azioni degli Oicr  sono  commercializzati
          in conformita' con le norme di recepimento della  direttiva
          2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
          maggio  2014  o   attraverso   prodotti   di   investimento
          assicurativo in conformita' con  le  norme  di  recepimento
          della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 20 gennaio 2016, a prescindere da  eventuali
          accordi di distribuzione tra il gestore  autorizzato  e  il
          distributore. 
                5. La Banca d'Italia, sentita la Consob,  detta,  con
          proprio regolamento, disposizioni  attuative  del  presente
          articolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni   dell'Unione
          europea.». 
                «Art. 34 (Autorizzazione della societa'  di  gestione
          del risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la  Consob,
          autorizza le Sgr all'esercizio  del  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia
          ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di  gestione  di
          portafogli,  del  servizio  di  consulenza  in  materia  di
          investimenti, del servizio di ricezione e  trasmissione  di
          ordini e delle  ulteriori  attivita'  esercitabili  di  cui
          all'articolo 33, comma  2,  quando  ricorrono  le  seguenti
          condizioni: 
                  a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
                  b) la sede legale e  la  direzione  generale  della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica; 
                  c) il capitale sociale versato sia di ammontare non
          inferiore a quello determinato in via generale dalla  Banca
          d'Italia; 
                  d)   i   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo   siano   idonei,
          secondo quanto previsto dall'articolo 13; 
                  e)  i  titolari   delle   partecipazioni   indicate
          all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano  i
          criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono
          le condizioni per il  divieto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 2; 
                  f) la struttura del  gruppo  di  cui  e'  parte  la
          societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
          della vigilanza  sulla  societa'  stessa  e  siano  fornite
          almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
          comma 5; 
                  g)   venga    presentato,    unitamente    all'atto
          costitutivo  e  allo  statuto,  un  programma   concernente
          l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla  struttura
          organizzativa; 
                  h) la  denominazione  sociale  contenga  le  parole
          "societa' di gestione del risparmio". 
                2. L'autorizzazione e' negata quando  dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
          la sana e prudente gestione. 
                2-bis.  Le  Sgr  autorizzate  comunicano  alla  Banca
          d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle
          condizioni  per   il   rilascio   dell'autorizzazione,   in
          particolare qualsiasi  cambiamento  significativo  relativo
          alle  informazioni  fornite  a  corredo  della  domanda  di
          autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. 
                3. La Banca d'Italia, sentita la  CONSOB,  disciplina
          la procedura di autorizzazione e le  ipotesi  di  decadenza
          dall'autorizzazione quando  la  societa'  di  gestione  del
          risparmio  non  abbia  iniziato  o  abbia   interrotto   lo
          svolgimento dei servizi autorizzati. 
                4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le
          operazioni  di  fusione  o  di  scissione  di  societa'  di
          gestione del risparmio.». 
                «Art. 35 (Albo). - 1. Le  Sgr  sono  iscritte  in  un
          apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto  in  due
          sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le  societa'  di
          gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno  effettuato  le
          comunicazioni ai sensi  degli  articoli  41-bis,  41-ter  e
          41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito
          elenco allegato all'albo. 
                2.  La  Banca  d'Italia  comunica  alla   CONSOB   le
          iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da
          esso.  La  Consob  informa  l'AESFEM  delle  autorizzazioni
          rilasciate o ritirate e di qualsiasi  modifica  dell'elenco
          degli OICR gestiti o commercializzati  nell'Unione  europea
          dalle Sgr autorizzate. Nel caso di  GEFIA  autorizzati,  le
          informazioni   sono   comunicate   all'AESFEM    su    base
          trimestrale. 
                3. I soggetti indicati nel  comma  1  indicano  negli
          atti e nella  corrispondenza  gli  estremi  dell'iscrizione
          all'albo.». 
                «Art. 35-bis (Costituzione). - 1. La Banca  d'Italia,
          sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav  e
          delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni: 
                  a) e' adottata la forma di societa' per azioni  nel
          rispetto delle disposizioni del presente capo; 
                  b) la sede legale e  la  direzione  generale  della
          societa' sono situate nel territorio della Repubblica; 
                  c)  il  capitale  sociale  e'  di   ammontare   non
          inferiore a quello determinato in via generale dalla  Banca
          d'Italia; 
                  d)   i   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo
          quanto previsto dall'articolo 13; 
                  e)  i  titolari   delle   partecipazioni   indicate
          all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano  i
          criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono
          le condizioni per il  divieto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 2; 
                  f) per le Sicav lo  statuto  prevede  come  oggetto
          esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto
          mediante offerta delle proprie  azioni;  per  le  Sicaf  lo
          statuto  prevede  come  oggetto  esclusivo   l'investimento
          collettivo del patrimonio raccolto mediante  offerta  delle
          proprie azioni e degli strumenti  finanziari  partecipativi
          indicati nello statuto stesso; 
                  g) la struttura del  gruppo  di  cui  e'  parte  la
          societa' non e' tale da pregiudicare l'effettivo  esercizio
          della vigilanza sulla societa' e  sono  fornite  almeno  le
          informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; 
                  h) e' presentato, unitamente all'atto costitutivo e
          allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
          nonche' una relazione sulla struttura organizzativa. 
                1-bis. Le Sicav e  le  Sicaf  comunicano  alla  Banca
          d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle
          condizioni  per   il   rilascio   dell'autorizzazione,   in
          particolare qualsiasi  cambiamento  significativo  relativo
          alle  informazioni  fornite  a  corredo  della  domanda  di
          autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. 
                2.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la   Consob,   con
          regolamento: 
                  a)  disciplina  la  procedura   di   autorizzazione
          prevista dal comma  1  e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla
          stessa; 
                  b) individua la documentazione che i soci fondatori
          sono tenuti  a  presentare  unitamente  alla  richiesta  di
          autorizzazione  e  al  contenuto  del  progetto   di   atto
          costitutivo e di statuto. 
                3. La  Banca  d'Italia  attesta  la  conformita'  del
          progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
          di legge e di regolamento e, con riferimento alle  Sicav  e
          alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai  criteri  generali
          dalla stessa predeterminati. 
                4.  I  soci  fondatori  della  Sicav  o  della  Sicaf
          procedono alla costituzione della societa' ed ad effettuare
          i versamenti relativi  al  capitale  iniziale  sottoscritto
          entro   trenta    giorni    dalla    data    di    rilascio
          dell'autorizzazione.  Il  capitale  iniziale  deve   essere
          interamente versato. 
                5. La  denominazione  sociale  della  Sicav  contiene
          l'indicazione di societa'  di  investimento  per  azioni  a
          capitale variabile. La denominazione  sociale  della  Sicaf
          contiene l'indicazione  di  societa'  di  investimento  per
          azioni a capitale fisso. Tali  denominazioni  risultano  in
          tutti i documenti delle societa'. Alla Sicav e  alla  Sicaf
          non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e  2336  del
          codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti
          in natura. 
                6. Nel caso di Sicav e Sicaf  multicomparto,  ciascun
          comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a  tutti
          gli  effetti  da  quello  degli   altri   comparti;   delle
          obbligazioni contratte per conto del singolo  comparto,  la
          Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il  patrimonio
          del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo  comparto
          non sono ammesse azioni  dei  creditori  della  societa'  o
          nell'interesse della stessa, ne' azioni dei  creditori  del
          depositario o del sub depositario  o  nell'interesse  degli
          stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav  o  Sicaf  non
          sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub
          depositario  o  nell'interesse  degli  stessi.   Gli   atti
          compiuti in relazione alla gestione di un singolo  comparto
          debbono recare espressa menzione del comparto; in  mancanza
          la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio
          generale. Il patrimonio di una medesima Sicav  puo'  essere
          suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da
          OICVM. 
                6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf  costituisce
          a ogni effetto un Oicr. 
                6-ter. La  distribuzione  dei  proventi  relativi  al
          singolo comparto puo' avvenire anche in  assenza  di  utili
          complessivi della  societa';  le  perdite  relative  ad  un
          comparto sono imputate  esclusivamente  al  patrimonio  del
          medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso. 
                6-quater. Qualora le attivita' della  Sicav  e  della
          Sicaf eterogestite o del comparto,  nel  caso  di  Sicav  e
          Sicaf  multicomparto,  non  consentano  di  soddisfare   le
          rispettive  obbligazioni  e  non   sussistano   ragionevoli
          prospettive che tale situazione possa essere  superata,  si
          applica il comma 6-bis dell'articolo 57.». 
                «Art. 35-ter  (Albi).  -  1.  Le  Sicav  e  le  Sicaf
          autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti
          dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav e'  articolato  in
          due  sezioni  distinte  a  seconda  che  le   Sicav   siano
          costituite in forma di OICVM o FIA. 
                2.  La  Banca  d'Italia  comunica  alla   Consob   le
          iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da
          esso.  La  Consob  informa  l'AESFEM  delle  autorizzazioni
          rilasciate o ritirate e di qualsiasi  modifica  dell'elenco
          delle Sicav e delle Sicaf autorizzate. Nel  caso  di  GEFIA
          autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM  su
          base trimestrale. 
                3. I soggetti previsti dal  comma  1  indicano  negli
          atti e nella  corrispondenza  gli  estremi  dell'iscrizione
          all'albo.». 
                «Art. 44 (Commercializzazione di FIA non  riservati).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  35-bis,
          37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia  di  quote  o
          azioni di FIA italiani  non  riservati  alle  categorie  di
          investitori di cui all'articolo 43,  e'  preceduta  da  una
          notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun  FIA
          oggetto di commercializzazione. 
                2. Alla lettera di notifica e' allegata  la  seguente
          documentazione: 
                  a) il prospetto destinato alla pubblicazione; 
                  b) il regolamento o lo statuto del FIA  oggetto  di
          commercializzazione; 
                  c)   il   documento   contenente    le    ulteriori
          informazioni    da    mettere    a    disposizione    prima
          dell'investimento  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma   2,
          lettera a), n. 3-bis), e  delle  relative  disposizioni  di
          attuazione,  da  cui  risulta  l'assenza   di   trattamenti
          preferenziali nei confronti di uno  o  piu'  investitori  o
          categorie di investitori. 
                3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare  a
          commercializzare  agli   investitori   al   dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i FIA  italiani  riservati,  i  FIA
          indicati nella notifica  entro  10  giorni  lavorativi  dal
          ricevimento  della  medesima  quando   e'   verificata   la
          completezza,  la  coerenza  e  la  comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nella documentazione  allegata  alla
          lettera  di  notifica.  Il  gestore  non  puo'  avviare  la
          commercializzazione  agli  investitori  al  dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i  FIA  italiani  riservati,  prima
          della ricezione della comunicazione. 
                4. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  26
          del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita  la  Banca
          d'Italia, disciplina: 
                  a) la procedura per la notifica prevista dal  comma
          1; 
                  b) le strutture per gli investitori  al  dettaglio,
          non rientranti nelle categorie di investitori  cui  possono
          essere commercializzati i FIA  italiani  riservati,  che  i
          gestori devono mettere a disposizione in  Italia,  previste
          dall'articolo  43-bis  della  direttiva  2011/61/UE  e,  in
          particolare: 
                    1) definisce i compiti delle  strutture  per  gli
          investitori in modo da garantire  ai  medesimi  l'esercizio
          dei  diritti  e  l'accesso   alle   informazioni   previsti
          dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 
                    2)  stabilisce  la  lingua  utilizzata  da   tali
          strutture per lo svolgimento dei compiti di cui  al  numero
          1); 
                    3) disciplina le  condizioni  in  presenza  delle
          quali i compiti di cui al numero 1) possono  essere  svolti
          da un soggetto terzo o  dal  gestore  congiuntamente  a  un
          soggetto terzo; 
                5.  I  gestori  di  FIA  UE  e   FIA   non   UE   che
          commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
          relative azioni o quote nei  confronti  di  investitori  al
          dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in  Italia
          nei confronti di investitori al  dettaglio  non  rientranti
          nelle  categorie  di   investitori   cui   possono   essere
          commercializzati  i  FIA  italiani  riservati,   presentano
          istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob,  d'intesa
          con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b)  e
          c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate  le
          seguenti condizioni: 
                  a) i gestori hanno completato le procedure previste
          dall'articolo 43; 
                  b) gli  schemi  di  funzionamento  e  le  norme  di
          contenimento e di frazionamento del  rischio  di  tali  FIA
          sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; 
                  c)  la  disciplina  del  depositario  di   FIA   e'
          equivalente  a  quella  applicabile  ai  FIA  italiani  non
          riservati; 
                  d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente
          trattamenti preferenziali  nei  confronti  di  uno  o  piu'
          investitori   o   categorie   di   investitori   ai   sensi
          dell'articolo 35-decies,  comma  1,  lettera  d),  e  delle
          disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia; 
                  e) fermo restando quanto previsto dall'articolo  26
          del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  del  29  aprile  2015,  i  gestori   mettono   a
          disposizione in Italia le strutture per gli investitori  al
          dettaglio, non rientranti nelle  categorie  di  investitori
          cui  possono  essere  commercializzati   i   FIA   italiani
          riservati, previste dall'articolo  43-bis  della  direttiva
          2011/61/UE, in conformita' alle disposizioni  regolamentari
          dettate dalla Consob, sentita la  Banca  d'Italia,  che  in
          particolare: 
                    1) determina i compiti delle  strutture  per  gli
          investitori in modo da garantire  ai  medesimi  l'esercizio
          dei  diritti  e  l'accesso   alle   informazioni   previsti
          dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 
                    2)  stabilisce  la  lingua  attraverso  cui  tali
          strutture devono essere fornite; 
                    3) disciplina le  condizioni  in  presenza  delle
          quali i compiti di cui al numero 1) possono  essere  svolti
          da un soggetto terzo o  dal  gestore  congiuntamente  a  un
          soggetto terzo; 
                  f) le informazioni da mettere a disposizione  degli
          investitori al dettaglio prima dell'investimento  risultano
          complete, coerenti e comprensibili. 
                6. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  disciplina
          con   regolamento   le   procedure    per    il    rilascio
          dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 
                6-bis. Nel caso in cui i gestori commercializzino  in
          Italia  quote  o  azioni  di  un   FIA   UE   che   investe
          prevalentemente nelle azioni di una  determinata  societa',
          presso i dipendenti di tale societa' o  delle  sue  entita'
          affiliate  nel  quadro  di  regimi  di   risparmio   o   di
          partecipazione dei dipendenti, non  sono  imposti  obblighi
          aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro
          di origine del FIA. 
                7. All'offerta  al  pubblico  e  all'ammissione  alle
          negoziazioni delle quote o azioni dei FIA  commercializzati
          ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
          previste dalla parte IV, titolo II, capo I  e  titolo  III,
          capo I, e le relative norme di attuazione. 
                8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina  prevista
          dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I,  per  la  cui
          offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la  notifica
          prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai  fini
          e per gli effetti dell'articolo 94, comma 3, e la  verifica
          della  completezza,  coerenza  e   comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nel documento di  cui  al  comma  2,
          lettera  c),  e'  effettuata  nel  corso  della   procedura
          prevista  dall'articolo  95,  comma  1,  lettera   a).   La
          comunicazione prevista dal comma 3  e'  effettuata  con  il
          provvedimento di approvazione del prospetto. 
                9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i  poteri
          previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei  confronti  degli
          organismi  esteri  indicati  al  comma  5  e  dei  relativi
          gestori. A tali soggetti  si  applica  altresi'  l'articolo
          8.». 
                «Art. 46-bis (FIA italiani che investono in crediti).
          - 01. Ai fini del presente capo, si intendono per: 
                  a)  "investimento  in  crediti"  o  "investire   in
          credito"  e  "concessione  del   prestito"   o   "concedere
          prestiti",  l'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti
          sotto  qualsiasi  forma,  incluso  l'acquisto  di  crediti,
          svolta direttamente da parte di un FIA, o di un  GEFIA  per
          conto del FIA gestito e a valere sul  patrimonio  del  FIA,
          oppure indirettamente attraverso un terzo  o  una  societa'
          veicolo che concede un finanziamento per un FIA o per conto
          dello stesso, oppure per un GEFIA o per conto dello  stesso
          rispetto al FIA, quando il GEFIA o il  FIA  partecipa  alla
          strutturazione  del  prestito,  o  all'accordo  preliminare
          delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima di
          assumere esposizioni sul finanziamento; 
                  b) "FIA di credito" o "FIA concedente prestiti", un
          FIA  che  presenta  alternativamente   uno   dei   seguenti
          requisiti: 
                    1) ha una strategia di investimento che  consiste
          principalmente nell'investire in crediti; 
                    2)  detiene  in  portafoglio  crediti  aventi  un
          valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del
          suo valore patrimoniale netto; 
                  c)  "prestito  di  azionista",   un   finanziamento
          concesso da un FIA a un'impresa nella quale il FIA detiene,
          direttamente o indirettamente, almeno il 5  per  cento  del
          capitale o dei diritti  di  voto  e  che  non  puo'  essere
          venduto  a  terzi  indipendentemente  dagli  strumenti   di
          capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa; 
                  d) "FIA che utilizza la leva finanziaria",  un  FIA
          le  cui  esposizioni  sono  aumentate  dal  GEFIA  che   lo
          gestisce, sia tramite finanziamenti in contante o in titoli
          oppure tramite il ricorso alla leva finanziaria  attraverso
          l'assunzione di posizioni in strumenti derivati o  mediante
          qualsiasi altro mezzo; 
                  e) "capitale del FIA", i conferimenti  di  capitale
          aggregati e gli impegni non ancora richiamati per  un  FIA,
          calcolati  sulla  base  degli  importi  investibili  previa
          deduzione di tutte le commissioni, di tutti i  costi  e  di
          tutte le  spese  sostenuti  direttamente  o  indirettamente
          dagli investitori; 
                  f) "FIA che  investe  anche  in  credito",  i  FIA,
          diversi dai FIA di credito,  che  investono  in  almeno  un
          credito. 
                1. I FIA italiani possono  investire  in  crediti,  a
          valere sul proprio patrimonio nel rispetto delle norme  del
          presente decreto e delle  relative  disposizioni  attuative
          adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39. 
                1-bis. I FIA di credito e i FIA che  investono  anche
          in credito italiani non investono  in  crediti  erogati  ai
          seguenti soggetti: 
                  a)  il  GEFIA  che  li  gestisce  e   il   relativo
          personale; 
                  b) le terze parti ai quali  il  GEFIA  ha  delegato
          funzioni e il relativo personale; 
                  c) il depositario dei FIA stessi e le  terze  parti
          ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione a
          tali FIA; 
                  d) i soggetti appartenenti  al  gruppo  del  GEFIA,
          salvo il caso in cui essi siano imprese finanziarie che non
          finanziano i soggetti di cui al presente comma, lettere a),
          b), e c). 
                1-ter. I proventi dei crediti in cui investono i  FIA
          di credito e i FIA che  investono  anche  in  crediti  sono
          attribuiti integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di
          amministrazione. I gestori di FIA di credito e di  FIA  che
          investono anche in credito  informano  gli  investitori  di
          tutti i costi e spese relativi all'amministrazione  e  alla
          gestione dei crediti oggetto di investimento da  parte  del
          FIA. 
                1-quater. E' vietata la costituzione di FIA di cui al
          comma 01, lettere b) e f), la cui strategia di investimento
          consista in tutto o in parte nell'investire in crediti  con
          la sola finalita' di cederli o  trasferirli  a  terzi.  Nel
          caso in cui una parte dei crediti in cui investono tali FIA
          sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA mantiene il  5  per
          cento del valore nozionale dei crediti ceduti o  trasferiti
          nel proprio portafoglio. 
                1-quinquies. Un FIA di credito italiano  puo'  essere
          istituito in forma aperta, a condizione che il gestore  del
          fondo sia in grado di dimostrare alla Banca d'Italia che il
          sistema di gestione del rischio di liquidita'  del  FIA  di
          credito e' compatibile con la strategia di  investimento  e
          la politica di rimborso del FIA, in conformita' con  quanto
          previsto  dagli  atti  dell'Unione   europea   direttamente
          applicabili. La Banca d'Italia vieta,  sentita  la  Consob,
          l'istituzione del FIA di credito  in  forma  aperta  quando
          ritenga che non  ricorrono  le  condizioni  previste  dalla
          normativa europea e nazionale applicabile. 
              1-sexies. La Banca d'Italia, sentita la  Consob,  detta
          disposizioni   attuative   del    presente    articolo    e
          dell'articolo 46-ter. La Banca d'Italia detta  disposizioni
          attuative dell'articolo 46-quater.». 
                «Art. 46-ter (FIA UE  che  investono  in  crediti  in
          Italia). - 1. (abrogato) 
                2. I gestori che  gestiscono  FIA  UE  che  intendono
          investire in crediti a valere  sul  proprio  patrimonio  in
          Italia  informano  la  Banca  d'Italia  all'avvio  di  tale
          operativita'. 
                3. La Banca d'Italia e la  Consob  possono  chiedere,
          nell'ambito delle rispettive  competenze,  ai  gestori,  la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti con le  modalita'  e  nei  termini  dalle  stesse
          stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
          rispettive competenze,  possono  chiedere  informazioni  al
          personale dei gestori,  anche  per  il  tramite  di  questi
          ultimi. La Banca d'Italia puo' prevedere la  partecipazione
          dei FIA UE di cui al comma 1 alla  centrale  dei  rischi  e
          puo' prevedere altresi' che la partecipazione  avvenga  per
          il tramite di banche e intermediari  iscritti  all'albo  di
          cui all'articolo 106 del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385. 
                4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili
          ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e  in
          ogni altra materia non espressamente regolata dal  presente
          articolo. 
                5. (abrogato).». 
                «Art. 46-quater (Altre disposizioni  applicabili).  -
          1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani  e
          FIA UE, a valere sul proprio patrimonio,  si  applicano  le
          disposizioni    sulla    trasparenza    delle    condizioni
          contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al  Titolo
          VI, Capi I,  I-bis,  II  e  III  e  le  disposizioni  sulle
          sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI,
          del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  fermo
          restando quanto previsto  dall'articolo  23,  comma  4  del
          presente decreto. 
                2.  Al  rispetto  degli   obblighi   previsti   dalle
          disposizioni indicate al comma 1 e' tenuto il  gestore  del
          FIA.». 
                «Art. 47 (Incarico di depositario). - 1. Per  ciascun
          Oicr il gestore conferisce l'incarico di depositario  a  un
          unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'Oicr  secondo
          quanto previsto nel presente capo. 
                2. L'incarico di depositario puo' essere  assunto  da
          banche italiane, succursali italiane  di  banche  UE  e  di
          banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese
          di investimento UE e di  imprese  di  paesi  terzi  diverse
          dalle banche. 
                3. La  Banca  d'Italia  autorizza  l'esercizio  delle
          funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le
          condizioni per l'assunzione dell'incarico. 
                4. Gli amministratori e  i  sindaci  del  depositario
          riferiscono  senza  ritardo  alla  Banca  d'Italia  e  alla
          Consob,  ciascuna  per   le   proprie   competenze,   sulle
          irregolarita' riscontrate nell'amministrazione del  gestore
          e nella gestione degli  Oicr  e  forniscono,  su  richiesta
          della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o
          fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio  delle
          funzioni di depositario. 
                4-bis. I depositari autorizzati ai sensi del comma  3
          possono svolgere l'incarico di depositario  per  i  FIA  UE
          senza essere stabiliti nello Stato membro  di  origine  del
          FIA, se previsto dalle  disposizioni  di  attuazione  della
          direttiva  2011/61/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011, di tale Stato membro, previa
          comunicazione alla Banca d'Italia. 
                4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, il depositario
          fornisce, su richiesta, alla Banca d'Italia,  alla  Consob,
          alle autorita' competenti del FIA UE e,  se  diverse,  alle
          autorita' competenti del GEFIA  che  gestisce  il  FIA,  le
          informazioni  di  cui  venga  a  conoscenza  nell'esercizio
          dell'incarico di depositario del FIA. 
                4-quater. La Banca d'Italia e la Consob,  nell'ambito
          delle rispettive competenze,  cooperano  con  le  autorita'
          competenti dello Stato  membro  d'origine  del  FIA  e,  se
          diverse, con le autorita'  competenti  dello  Stato  membro
          d'origine del GEFIA che gestisce il FIA e con le  autorita'
          competenti del depositario; a tal  fine  condividono  senza
          indugio tutte le informazioni  pertinenti  per  l'esercizio
          dei poteri di vigilanza di tali autorita'. 
                4-quinquies.  Se  vi  e'  fondato  sospetto  che   un
          depositario avente  sede  in  un  altro  Stato  membro  non
          ottemperi  agli  obblighi  derivanti   dalle   disposizioni
          dell'Unione  europea,  la  Banca  d'Italia  o   la   Consob
          informano senza indugio l'AESFEM e  l'autorita'  competente
          del  depositario,  fornendo   informazioni   opportunamente
          circostanziate. 
              4-sexies. La Banca d'Italia, in qualita'  di  autorita'
          competente del depositario, informa l'AESFEM e le autorita'
          competenti del FIA UE e, se  diverse,  quelle  dello  Stato
          membro d'origine del  GEFIA  che  gestisce  il  FIA,  delle
          azioni adottate, su segnalazione  di  tali  autorita',  nei
          confronti del  depositario  in  caso  di  violazione  degli
          obblighi   derivanti   da   disposizioni   dell'ordinamento
          italiano e dell'Unione europea  a  esso  applicabili  nelle
          materie del presente decreto.». 
                «Art. 98-ter.1 (Offerte rivolte agli investitori  non
          al dettaglio). - 1. Nel caso  in  cui  l'offerta  di  OICVM
          italiani non sia rivolta a investitori  al  dettaglio,  gli
          offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID.  Nel  caso
          in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE)
          n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative  adottate
          in sede europea. 
                2. L'offerta di cui al comma 1 e'  preceduta  da  una
          comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il  KIID
          o il KID e il prospetto. 
                3. Il KIID e' redatto in conformita'  ai  regolamenti
          europei  che  disciplinano  la  materia  e  alle   relative
          disposizioni attuative adottate in sede europea. 
                4. Il KIID deve consentire agli investitori di  poter
          ragionevolmente  comprendere   la   natura   e   i   rischi
          dell'investimento proposto e,  di  conseguenza,  effettuare
          una scelta consapevole in merito all'investimento. Il  KIID
          ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave  per  gli
          investitori  contenute   nel   KIID,   compreso   il   nome
          dell'OICVM,  sono  corrette,  chiare,  non   fuorvianti   e
          coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. 
                5.   Nessuno   puo'   essere   ritenuto    civilmente
          responsabile  esclusivamente  sulla  base  del  KIID,   ivi
          compresa la relativa traduzione, a meno che il  KIID  possa
          risultare fuorviante,  impreciso  o  non  coerente  con  le
          corrispondenti parti del prospetto.». 
                «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
          dei soggetti abilitati, delle holding di investimento  come
          definite  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  23,   del
          regolamento   (UE)    2019/2033,    delle    societa'    di
          partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
          4, paragrafo 1, punto 40,  del  medesimo  regolamento,  dei
          depositari   e   dei   soggetti   ai   quali   sono   state
          esternalizzate funzioni operative essenziali  o  importanti
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi  dell'articolo  195,  comma  1-bis,  per  la  mancata
          osservanza degli articoli 6;  6-bis;  6-ter;  7,  commi  2,
          2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9;  11-bis;
          12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e  4-bis;  24,
          commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1,  3  e  4;
          27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1;  29-ter,
          comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6  e
          7; 32, comma 2; 33, commi  4  e  4-bis;  34,  comma  2-bis;
          35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e  4;
          37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;  40-bis,  comma
          4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3  e  4;  41-bis;  41-ter;
          41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8,
          9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis,  7-ter,  8  e  9;  44,
          commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3  e  4;
          46-bis,  commi  1-bis,  1-ter,  1-quater,   1-quinquies   e
          1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3; 47;  48;  49,
          commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero  delle
          disposizioni generali o  particolari  emanate  in  base  ai
          medesimi articoli. 
                1-bis. 
                1-bis.1 Chiunque presti servizi  di  crowdfunding  in
          assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo  12  del
          regolamento  (UE)  2020/1503  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                2.  La  stessa  sanzione  prevista  dal  comma  1  si
          applica: 
                  a) alle banche non autorizzate alla prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  b)  ai  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'articolo  25-ter,  commi  1  e  2,  e  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  c) ai depositari centrali che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
                2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica 
                  a) ai gestori dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,
          12, 13, 14 e 14-bis del  regolamento  (UE)  n.  345/2013  e
          delle relative disposizioni attuative 
                  b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,
          12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
                  b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso  di
          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni
          attuative; 
                  b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in  caso
          di  violazione  delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 
                2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis),  b-ter)  e
          b-quinquies), emanate dalla Commissione  europea  ai  sensi
          degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
                2-ter. 
                2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
          applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2,  3
          e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
                  a) Sim e banche italiane autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'articolo 20-ter; 
                  b)  soggetti   stabiliti   nel   territorio   della
          Repubblica   che   beneficiano   dell'esenzione    prevista
          dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate
          a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote  di
          emissione dei gas a effetto serra  ai  sensi  dell'articolo
          20-ter. 
                2-quinquies. La  Consob  applica  nei  confronti  dei
          soggetti abilitati la sanzione prevista  dal  comma  1  per
          l'inosservanza dell'articolo 25-quater. 
                2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
          applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19  che
          soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4,  paragrafo
          1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3,
          svolgono  uno  dei   servizi   di   investimento   indicati
          nell'Allegato I, Sezione A, numeri  3)  e  6),  in  assenza
          dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1. 
                3. Si applica l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
                3-bis.  I   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
                4.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 128-bis del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n.230 del 30 settembre 1993: 
                «Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). -  1.
          I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   con   la
          clientela. 
                2. Con deliberazione  del  CICR,  su  proposta  della
          Banca d'Italia, sono determinati i criteri  di  svolgimento
          delle procedure di  risoluzione  delle  controversie  e  di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati.  Le  procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
          della soluzione delle controversie e  l'effettivita'  della
          tutela. 
                3. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  5,
          comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per  il
          cliente il ricorso a ogni altro mezzo  di  tutela  previsto
          dall'ordinamento. 
                3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da
          parte della clientela dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          indica all'esponente la possibilita'  di  adire  i  sistemi
          previsti dal presente articolo.».