IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      alla peste suina africana 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario
straordinario alla PSA, ai sensi dell'art.  2  del  decreto-legge  17
febbraio 2022 n. 9, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200,  convertito  dalla
legge 27 febbraio 2026, n.  26,  che  all'articolo  1,  comma  1,  ha
modificato l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge 17  febbraio  2022
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2022,  n.
29, prevedendo la possibilita' di prorogare l'incarico di Commissario
straordinario per un periodo massimo pari a quarantotto mesi; 
  Visto l'articolo 3  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  293,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444,  che
stabilisce che gli organi amministrativi non  ricostituiti  entro  il
termine  di  scadenza  previsto  sono  prorogati  per  non  piu'   di
quarantacinque giorni,  decorrenti  dal  giorno  della  scadenza  del
termine medesimo; 
  Visto  che  l'incarico  del   dott.   Giovanni   Filippini,   quale
Commissario straordinario alla PSA, scade il 28 marzo 2026 e  che  lo
stesso continua ad operare in regime di proroga termini ai sensi  del
citato  articolo  3  del  decreto  legge  16  maggio  1994,  n.  293,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444; 
  Ritenuto necessario, nelle  more  del  perfezionamento  e  relativa
pubblicazione del D.P.C.M. di proroga del  dott.  Giovanni  Filippini
quale Commissario straordinario alla PSA, assicurare  la  continuita'
nell'applicazione delle misure previste dall'ordinanza n. 7/2025; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  e  urgente  prorogare   le   misure
contenute nell'ordinanza commissariale n. 7/2025; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione,  che  categorizza  la
peste suina africana come una malattia di categoria  A  che,  quindi,
non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  n.  2020/687  che  integra  il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9,
paragrafi 2, 3, e  4  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/594   della
Commissione del 16 marzo 2023,  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste  suina  africana  e  abroga  il
regolamento di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  stabilisce  e  riporta
l'elenco delle zone soggette a restrizione; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge  22  aprile  2021,  n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo  2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022,  recante
"Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che  detengono  suini",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022; 
  Visto il Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
peste suina  africana  in  Italia  per  il  2025-2027,  inviato  alla
Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33  del
regolamento (UE)  n.  2016/429  e  successivi  regolamenti  derivati,
nonche' il  Manuale  delle  emergenze  da  peste  suina  africana  in
popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo
delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025; 
  Vista l'ordinanza  n.1/2026  "Piano  di  azione  nazionale  per  la
cattura, l'abbattimento e il  destino  delle  carcasse  di  cinghiale
nelle zone indenni da PSA" sottoscritta in data 04 febbraio u.s., che
aggiorna e modifica per gli anni 2026-2028 il "Piano straordinario di
catture, abbattimento e smaltimento  dei  cinghiali  (Sus  scrofa)  e
Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle
zone di  restrizione  da  peste  suina  africana  anni  2023-2028"  e
successive modificazioni ed integrazioni,  adottato  ai  sensi  della
legge 10 agosto 2023 n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto  della
Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep.
atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023); 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  C/2023/1504  del   18
dicembre 2023  relativa  agli  orientamenti  sulla  prevenzione,  sul
controllo e sull'eradicazione della peste suina africana  nell'Unione
(«orientamenti sulla PSA»); 
  Visto il dispositivo direttoriale  DGSAF  prot.  n.  12438  del  18
maggio 2022, concernente  «Misure  di  prevenzione  della  diffusione
della peste suina africana (PSA) -  identificazione  e  registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»; 
  Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale
del Ministero della salute; 
  Visti i resoconti delle  riunioni  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del decreto legislativo  5
agosto 2022. n.136 pubblicati sul portale del Ministero della salute; 
   Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per  la  protezione
della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394  «Legge  quadro  sulle  aree
protette"; 
   Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 "Conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  15  maggio  2024,  n.  63,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  le  imprese  agricole,  della  pesca   e
dell'acquacoltura, nonche' per le  imprese  di  interesse  strategico
nazionale"; 
  Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, di concerto con il  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste,  recante  "Adozione  del
piano straordinario per la gestione e  il  contenimento  della  fauna
selvatica", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  luglio  2023,
n.152; 
  Tenuto conto che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  6,  del  citato
decreto-legge  n.  9/2022  il  Commissario  straordinario  alla  PSA,
nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al  fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far  fronte  a  situazioni
eccezionali,  puo'   adottare   con   atto   motivato   provvedimenti
contingibili  e  urgenti,  nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento e  del  principio  di  proporzionalita'  tra  misure
adottate e finalita' perseguite; 
  Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica  della
peste   suina   africana   in   Italia   richiede   la   prosecuzione
dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione  della
malattia, nonche' la sua rimodulazione, anche  coerentemente  con  le
azioni contenute nella «Road map» concordata  con  gli  uffici  della
DG-Sante della Commissione europea; 
  Preso atto di quanto espresso dal Centro di referenza nazionale per
le   pesti   (CEREP),   dal   Centro   operativo   veterinario    per
l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi  del  rischio
(COVEPI) e dagli esperti del Gruppo operativo degli esperti; 
 
                              Dispone:  
 
                               Art. 1 
 
                               Proroga 
 
  L'Ordinanza n. 7/2025 e' prorogata sino al 12 maggio 2026. 
  La presente ordinanza si applica a decorrere dalla  sua  emanazione
ed e' immediatamente comunicata  alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma
6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 marzo2026 
 
                              Il Commissario straordinario: Filippini