La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. In attuazione degli  articoli  9  e  118,  quarto  comma,  della
Costituzione e nell'ambito dei principi stabiliti  dalla  Convenzione
quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per
la societa', fatta a Faro il 27 ottobre  2005,  ratificata  ai  sensi
della legge 1° ottobre 2020, n. 133, la presente legge, nel  rispetto
del principio di  sussidiarieta'  orizzontale,  favorisce  l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati,  nella  valorizzazione
dei  beni  culturali  e  dell'impresa  culturale  e  creativa,  quale
attivita' d'interesse generale necessaria a formare  e  a  preservare
l'identita' e la memoria storica della comunita'  nazionale  e  delle
comunita' locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte  le
sue forme e a superare i  divari  territoriali  e  sociali  favorendo
occasioni di crescita economica. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  9  e  118  della
          Costituzione: 
                «Art. 9. - La Repubblica promuove lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
                Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico   e
          artistico della Nazione. 
                Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
          anche nell'interesse delle  future  generazioni.  La  legge
          dello Stato disciplina i modi e le forme  di  tutela  degli
          animali.». 
                «Art.  118.  -  Le   funzioni   amministrative   sono
          attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
          unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane,
          Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
                I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
                La legge statale disciplina  forme  di  coordinamento
          fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e
          h)  del  secondo  comma  dell'articolo  117,  e  disciplina
          inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
          tutela dei beni culturali. 
                Stato,  Regioni,  Citta'  metropolitane,  Province  e
          Comuni favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,
          singoli e associati, per lo  svolgimento  di  attivita'  di
          interesse   generale,   sulla   base   del   principio   di
          sussidiarieta'.». 
              - La Legge 1° ottobre 2020, n. 133, recante:  «Ratifica
          ed  esecuzione  della  Convenzione  quadro  del   Consiglio
          d'Europa  sul  valore  del  patrimonio  culturale  per   la
          societa', fatta a Faro  il  27  ottobre  2005»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 23 ottobre 2020.