La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi e finalita'
1. In attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della
Costituzione e nell'ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione
quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per
la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi
della legge 1° ottobre 2020, n. 133, la presente legge, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' orizzontale, favorisce l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione
dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale
attivita' d'interesse generale necessaria a formare e a preservare
l'identita' e la memoria storica della comunita' nazionale e delle
comunita' locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le
sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo
occasioni di crescita economica.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 118 della
Costituzione:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarieta'.».
- La Legge 1° ottobre 2020, n. 133, recante: «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio
d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la
societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 23 ottobre 2020.