IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, gli articoli 10, commi  3
e 4, e 17, commi 2 e 4-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 24-quater; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza», e, in particolare, l'articolo 18-bis, comma  10,  ultimo
periodo; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   maggio   2025,   n.   69,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  reclutamento  e  funzionalita'
delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 5-bis,
commi 2 e 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento  di  organizzazione  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  della  salute   e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; 
  Informate le  organizzazioni  sindacali  con  comunicazioni  del  3
luglio 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  adottato  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
seduta del 22 dicembre 2025; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
  ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione  degli  Uffici
  di  diretta  collaborazione  e   dell'Organismo   indipendente   di
  valutazione della performance del Ministero della salute 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30  ottobre
2023, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di  Stato  coadiuvano
il Ministro e svolgono le funzioni e  i  compiti  loro  delegati  dal
Ministro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23  agosto  1988,  n.
400.»; 
      2) al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
        «f) le segreterie del Vice Ministro e dei  Sottosegretari  di
Stato, ove nominati.»; 
      3) al comma 5, primo periodo, le  parole:  «cinque  consiglieri
giuridici»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «sei   consiglieri
giuridici» e le parole: «e i due consiglieri di cui ai commi  6  e  7
del  presente  articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e   il
consigliere di cui al comma 7»; 
      4) il comma 6 e' abrogato; 
      5) al comma 9, le parole:  «i  Sottosegretari  di  Stato»  sono
sostituite dalle seguenti: «il Vice Ministro e  i  Sottosegretari  di
Stato»; 
      6) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Ministro,  Vice
Ministro, Sottosegretari di Stato e uffici di diretta  collaborazione
del Ministro»; 
    b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «nel  coordinamento  degli
uffici di supporto e di diretta collaborazione» sono sostituite dalle
seguenti: «nel coordinamento degli uffici  di  supporto  e  di  tutti
quelli di diretta collaborazione»; 
    c) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato; 
    d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Segreterie del Vice Ministro e dei  Sottosegretari  di
Stato). - 1. Le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari  di
Stato operano  alle  dirette  dipendenze  del  Vice  Ministro  e  dei
rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con  gli
altri  uffici  di  diretta  collaborazione  e  con  gli  uffici   del
Ministero. 
      2. A ciascuna segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari
di Stato e' assegnato: 
        a) alla segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo
della segreteria, un  contingente  di  personale,  al  di  fuori  del
contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma  1,  fino  a  un
massimo  di  otto  unita'  di  personale,  compreso   il   segretario
particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti
del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione
di aspettativa, comando, fuori ruolo o in  altre  analoghe  posizioni
previste nei rispettivi ordinamenti. In caso  di  collocamento  fuori
ruolo   e'   reso    indisponibile,    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista  finanziario.  A  tale   personale,   incluso   il   segretario
particolare, si applica l'articolo 9, comma 5; 
        b) alla segreteria  del  Vice  Ministro,  un  contingente  di
personale, compreso nel contingente complessivo di  cui  all'articolo
8, comma 1, in numero pari a quello previsto  per  la  segreteria  di
ciascuno  dei  Sottosegretario  di  Stato,  compreso  il   segretario
particolare se individuato dal Vice Ministro.»; 
      e) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il contingente  di  personale  degli  uffici  di  diretta
collaborazione - ulteriore rispetto a quello  previsto  dall'articolo
7, comma 2, lettera  a)  -  non  puo'  superare  complessivamente  le
centotrenta unita'. Entro tale soglia,  ai  predetti  uffici  possono
essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di  altre  pubbliche
amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo  o
in altre analoghe  posizioni  previste  nei  rispettivi  ordinamenti,
nonche',  per  sopperire  ad  esigenze  non  fronteggiabili  con   il
personale in servizio,  nei  limiti  della  capienza  dei  pertinenti
capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel  limite
massimo  di  dieci  unita'  del  predetto  contingente   complessivo,
personale  estraneo  alla  pubblica   amministrazione   assunto   con
contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nonche',  nel  limite
massimo di sei unita', consiglieri giuridici, nominati dal  Ministro,
scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili,  avvocati
dello Stato, consiglieri parlamentari o  professori  universitari  di
ruolo  di  prima  o  di  seconda  fascia  dell'area   delle   scienze
giuridiche.  In  caso   di   collocamento   fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Entro  la
medesima soglia e' anche assegnato ai predetti uffici il  consigliere
di cui all'articolo 1, comma 7.»; 
      f) all'articolo 12, comma 2 le  parole:  «del  Ministro  e  dei
Sottosegretari  di  Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «del
Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  10  e  17  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 214 del 12 settembre 1998: 
                «Art.  10  (Sottosegretari  di   Stato).   -   1.   I
          Sottosegretari di  Stato  sono  nominati  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che  il
          sottosegretario  e'  chiamato  a  coadiuvare,  sentito   il
          Consiglio dei ministri. 
                2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari  di
          Stato prestano giuramento nelle  mani  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1. 
                3. I sottosegretari di stato coadiuvano  il  ministro
          ed esercitano  i  compiti  ad  essi  delegati  con  decreto
          ministeriale pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Fermi
          restando  la  responsabilita'  politica  e  i   poteri   di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
          Costituzione, a  non  piu'  di  dieci  Sottosegretari  puo'
          essere attribuito il titolo di vice ministro,  se  ad  essi
          sono conferite deleghe  relative  ad  aree  o  progetti  di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu' direzioni generali. In tale caso la delega,  conferita
          dal Ministro competente, e'  approvata  dal  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. 
                4. I sottosegretari  di  Stato  possono  intervenire,
          quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle  Camere
          e delle Commissioni parlamentari, sostenere la  discussione
          in conformita' alle direttive del ministro e rispondere  ad
          interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui  al
          comma  3  possono  essere  invitati  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   d'intesa   con   il   Ministro
          competente, a partecipare alle  sedute  del  Consiglio  dei
          Ministri, senza diritto di voto, per riferire su  argomenti
          e questioni attinenti alla materia loro delegata. 
                5.  Oltre  al  sottosegretario  di   Stato   nominato
          segretario  del  Consiglio  dei  ministri,  possono  essere
          nominati presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          altri sottosegretari  per  lo  svolgimento  di  determinati
          compiti  e  servizi.  La  legge   sull'organizzazione   dei
          Ministeri  determina  il  numero  e  le  attribuzioni   dei
          sottosegretari. 
                Entro tali limiti  i  sottosegretari  sono  assegnati
          alla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   ed   ai
          Ministeri.». 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
                I regolamenti ministeriali ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  prima  della  loro
          emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n.  300  recante:  «Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  30
          agosto 1999: 
                «Art. 7 (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29. 
                2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)   attribuzione   dei    compiti    di    diretta
          collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace  e
          funzionale svolgimento dei  compiti  di  definizione  degli
          obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche  e  di
          valutazione della  relativa  attuazione  e  delle  connesse
          attivita' di comunicazione, nel rispetto del  principio  di
          distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e   compiti   di
          gestione; 
                  b)  assolvimento  dei  compiti  di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  anche  in
          funzione della verifica  della  gestione  effettuata  dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi; 
                  c)  organizzazione   degli   uffici   preposti   al
          controllo  interno  di  diretta   collaborazione   con   il
          ministro, secondo le disposizioni del  decreto  legislativo
          di riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, in modo da assicurare il  corretto  ed  efficace
          svolgimento dei compiti  ad  essi  assegnati  dalla  legge,
          anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
          organizzativi e personali; 
                  d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                  e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici
          di  cui   al   comma   1   ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». 
                  - Il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193,
          reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti
          di monitoraggio e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e
          dei risultati dell'attivita' svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. 
                A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
          dieci giorni dalla pubblicazione della legge  di  bilancio,
          anche sulla  base  delle  proposte  dei  dirigenti  di  cui
          all'art. 16: 
                  a)  definisce   obiettivi,   priorita',   piani   e
          programmi da attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                  b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. 
                Con  decreto  adottato  dall'autorita'   di   governo
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art.  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59,  senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
                3.  Il  Ministro  non   puo'   revocare,   riformare,
          riservare  o  avocare   a   se'   o   altrimenti   adottare
          provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso
          di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un  termine
          perentorio entro il quale il dirigente  deve  adottare  gli
          atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia  permanga,  o  in
          caso di grave  inosservanza  delle  direttive  generali  da
          parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi
          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 3,  lett.  p)  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con  regio  decreto  18  giugno  1931,
          n.773,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e
          dall'art. 10 del relativo  regolamento  emanato  con  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 24-quater, del
          decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,  recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri»: 
                «Art. 1 (Omissis). 
                24-quater.  Ai  vice   Ministri   e'   riservato   un
          contingente di personale pari  a  quello  previsto  per  le
          segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si
          intende compreso nel contingente complessivo del  personale
          degli  uffici  di  diretta  collaborazione  stabilito   per
          ciascun Ministro,  con  relativa  riduzione  delle  risorse
          complessive a tal fine previste. 
                Omissis.». 
              - Si riporta l'art. 18-bis del decreto-legge 30  aprile
          2022,  n.  36,  recante:  «Ulteriori  misure  urgenti   per
          l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100  del  30  aprile
          2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno
          2022, n. 79: 
                «Art. 18-bis (Misure per  favorire  l'attuazione  del
          PNRR). - 1. All'art.  7,  comma  2,  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il  secondo  periodo  e'
          inserito il seguente: "Per la realizzazione  del  programma
          di  valutazione  in  itinere  ed  ex  post  del   PNRR   e'
          autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022  e  di
          500.000 euro annui dal 2023  al  2028,  da  destinare  alla
          stipula di convenzioni con universita', enti e istituti  di
          ricerca,  nonche'  all'assegnazione  da   parte   di   tali
          istituzioni  di  borse  di  ricerca  da  assegnare  tramite
          procedure competitive". 
                2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al
          comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                3. Le amministrazioni  aggiudicatrici  interessate  a
          sviluppare i progetti secondo la formula  del  partenariato
          pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo  superiore  a
          10 milioni di euro, da  calcolare  ai  sensi  del  medesimo
          codice, sono tenute a richiedere un  parere  preventivo  al
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica economica (DIPE) della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al  fine
          della preliminare valutazione della  corretta  impostazione
          di tali progetti, in particolare  rispetto  all'allocazione
          dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso  dal
          DIPE di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume
          carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. E'
          facolta'  dell'amministrazione  aggiudicatrice  discostarsi
          dal parere mediante provvedimento motivato  che  dia  conto
          delle ragioni della scelta, nonche' dell'interesse pubblico
          soddisfatto. 
                4. La richiesta del parere  di  cui  al  comma  3  e'
          preliminare  alla  dichiarazione  di   fattibilita'   della
          relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte
          dell'amministrazione aggiudicatrice. 
                5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte
          dell'amministrazione    aggiudicatrice    interessata    e'
          sottoscritta dall'organo di  vertice  della  stessa  ed  e'
          inviata al  DIPE  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,    allegando    il    progetto    di    fattibilita'
          tecnico-economica della proposta, la bozza di  convenzione,
          il  piano  economico-finanziario  asseverato  con   formule
          visibili, la matrice dei rischi e la  specificazione  delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni
          ulteriore documentazione ritenuta utile  alla  formulazione
          di un parere. 
                6. Per le finalita' di cui al comma 3, e'  istituito,
          mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia
          e delle finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato,  presso  il  DIPE,  un  apposito  comitato  di
          coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati
          dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle  finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato.  Ai
          componenti del comitato non spettano compensi,  gettoni  di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. 
                7. Per le finalita'  di  cui  ai  commi  3  e  6,  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale   dello   Stato   e'   altresi'
          autorizzato  ad   assumere,   con   contratto   di   lavoro
          subordinato   a   tempo   indeterminato,   anche   mediante
          scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici,  4
          unita' di personale da inquadrare nell'Area III,  posizione
          economica F1,  con  le  medesime  competenze.  Al  fine  di
          garantire anche il perseguimento  degli  obiettivi  fissati
          dal   PNRR   (M1C1-112),   l'Agenzia   delle   entrate   e'
          autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria
          vigente dotazione organica, ad assumere, con  contratto  di
          lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di
          personale   corrispondente   alle   facolta'   assunzionali
          disponibili a  legislazione  vigente  gia'  autorizzate  ai
          sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi del  predetto
          art. 35, comma 4, entro la data del 31  dicembre  2022.  Il
          reclutamento del contingente di personale di cui al periodo
          precedente   avviene   mediante   l'avvio   di    procedure
          concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in
          materia di concorso  unico  contenute  nell'art.  4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e a quelle in materia di  procedure  di  mobilita',
          ovvero tramite lo scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di
          concorsi pubblici. Le risorse  variabili  dei  Fondi  delle
          risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli
          anni 2020 e 2021  sono  incrementate,  rispettivamente,  di
          euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari
          ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 e ad euro  4.004.709  per
          l'anno 2023, si provvede a valere  sulle  risorse  iscritte
          nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione
          in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a  3.856.086
          euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189.  In
          coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
          resilienza in relazione al potenziamento della  riscossione
          nazionale,  l'Agenzia  delle  entrate,  limitatamente  alle
          attivita'  istituzionali  da  svolgere  in   sinergia   con
          l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1,
          comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2016,  n.  225,  puo'  conferire   fino   a   3   incarichi
          dirigenziali a tempo determinato  ai  sensi  dell'art.  19,
          comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche  in
          eccedenza rispetto alle  misure  percentuali  previste  dal
          predetto art. 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili
          della dotazione organica dei dirigenti  dell'Agenzia  delle
          entrate  e  delle  facolta'  assunzionali   disponibili   a
          legislazione vigente. 
                8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al
          comma 7, pari a euro  94.009  per  l'anno  2022  e  a  euro
          188.018 a decorrere dall'anno 2023,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
                9.  Il  presente  articolo  non   si   applica   alle
          concessioni  autostradali  nonche'   alle   procedure   che
          prevedono l'espressione del Comitato interministeriale  per
          la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile
          (CIPESS). 
                10. Le spese per acquisto di  beni  e  servizi  delle
          amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse
          derivanti dal PNRR, da programmi  cofinanziati  dall'Unione
          europea  e  da  programmi  operativi   complementari   alla
          programmazione  comunitaria  2014/2020  e   2021/2027   non
          rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi  limiti  di
          spesa previsti dalla  normativa  vigente.  All'art.  1  del
          decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il comma
          24-quinquies e' abrogato. 
                11.  Per  il  rafforzamento,  in  particolare,  delle
          articolazioni   territoriali   del    Dipartimento    della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,   in   relazione   alle
          finalita' previste dall'art. 8, comma 1, del  decreto-legge
          9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze   e'   autorizzato,   ((per   il   triennio
          2022-2024)),  a   reclutare   con   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, nei limiti della  vigente  dotazione
          organica, un contingente  di  50  unita'  di  personale  da
          inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza  il
          previo svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          lo  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di   concorsi
          pubblici. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          1.175.111 per l'anno 2022  e  di  euro  2.350.222  annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente
          comma si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                12. All'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
          77, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
          2021, n. 108, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
                  "7-bis. Gli oneri di  pubblicazione  e  pubblicita'
          legale di cui all'art. 216, comma 11, del codice di cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti  dalle
          centrali di committenza in attuazione  di  quanto  previsto
          dal presente articolo, possono essere posti a carico  delle
          risorse  di  cui  all'art.  10,  comma  5,   del   presente
          decreto".». 
              - Si riporta l'art. 5-bis del  decreto-legge  14  marzo
          2025, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti in  materia  di
          reclutamento    e     funzionalita'     delle     pubbliche
          amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.61
          del 14 marzo 2025,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 maggio 2025, n. 69: 
                «Art. 5-bis (Disposizioni per rafforzare la capacita'
          amministrativa del Ministero della salute). - 1. Al fine di
          fare  fronte  agli  ulteriori  adempimenti  relativi   alla
          riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni
          sanitarie,  di  potenziare  le  attivita'   di   profilassi
          internazionale in materia di gestione dei flussi migratori,
          di  garantire  l'esercizio  dei  compiti  istituzionali  in
          materia di emergenze sanitarie  nonche'  di  rafforzare  la
          capacita' amministrativa e tecnologica del Ministero  della
          salute  connessa  alle  nuove  esigenze  di  trasformazione
          digitale  in  adempimento  degli   obblighi   europei,   il
          Ministero della salute e' autorizzato, per gli anni 2025  e
          2026, a reclutare con contratto  di  lavoro  subordinato  a
          tempo indeterminato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali, un contingente di otto dirigenti  di  seconda
          fascia, di ventitre' dirigenti sanitari e di novanta unita'
          di personale non  dirigenziale  dell'Area  dei  funzionari,
          mediante  lo  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie   di
          concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione  di  apposite
          procedure  concorsuali  pubbliche,  anche  in  deroga  agli
          articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. La  dotazione  organica  del  Ministero
          della salute e' incrementata in  misura  corrispondente.  A
          tale fine e' autorizzata la spesa  di  4.451.981  euro  per
          l'anno 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dall'anno
          2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per l'anno
          2025  per  lo  svolgimento  delle   procedure   concorsuali
          pubbliche, di 363.000 euro per l'anno  2025  e  di  484.000
          euro annui a decorrere  dall'anno  2026  per  le  spese  di
          funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608
          euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative
          all'erogazione dei buoni pasto nonche' di 166.319 euro  per
          l'anno 2025 e di 332.637 euro annui a  decorrere  dall'anno
          2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni  di
          lavoro straordinario. 
                2. Per fare fronte alle accresciute attivita' di  cui
          al comma 1, il contingente di cui all'art. 8, comma 1,  del
          regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro della salute  e  dell'Organismo
          indipendente di valutazione della performance,  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
          ottobre 2023, n. 195, e' incrementato di  dieci  unita'  di
          personale non dirigenziale. 
                3. La dotazione finanziaria destinata  alle  esigenze
          previste dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre  2023,  n.
          195, e' incrementata complessivamente di 830.280 euro annui
          a decorrere dall'anno 2025. 
                4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui  a
          decorrere   dall'anno   2026,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2025-2027, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della salute.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30  ottobre  2023,  n.  195,   recante:   «Regolamento   di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro della  salute  e  dell'Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.295 del 19 dicembre 2023. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5,  8  e  12
          del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri 30 ottobre  2023,  n.  195,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1 (Ministro, Vice Ministro,  Sottosegretari  di
          Stato e uffici di diretta collaborazione del  Ministro).  -
          1.  Il  Ministro  della  salute,  di   seguito   denominato
          «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero
          della  salute,  di  seguito   denominato   «Ministero»,   e
          avvalendosi degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  ne
          determina gli indirizzi e  gli  obiettivi,  verificando  la
          rispondenza  ai  medesimi  dei  risultati  e   dei   metodi
          dell'azione amministrativa e della gestione, ai sensi degli
          articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. 
                2. Il Vice  Ministro  e  i  Sottosegretari  di  Stato
          coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e  i  compiti
          loro delegati dal Ministro, ai  sensi  dell'art.  10  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                3. Gli uffici  di  diretta  collaborazione  esplicano
          funzioni di supporto alla azione del Ministro e di raccordo
          tra questa e quella delle strutture della  Amministrazione,
          in conformita' a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                4. Sono uffici di diretta collaborazione: 
                  a) l'ufficio di Gabinetto; 
                  b) la segreteria del Ministro; 
                  c) la segreteria tecnica del Ministro; 
                  d) l'ufficio legislativo; 
                  e) l'ufficio stampa; 
                  f)  le  segreterie  del   Vice   Ministro   e   dei
          Sottosegretari di Stato, ove nominati. 
                5.  Alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  possono
          operare, nell'ambito del contingente  di  cui  all'art.  8,
          comma  1,  primo  periodo,  e  nei  limiti  degli  ordinari
          stanziamenti di bilancio, i sei  consiglieri  giuridici  di
          cui all'art.  8,  comma  1,  secondo  periodo,  i  quindici
          consulenti ed esperti di cui all'art.  8,  comma  2,  primo
          periodo, e il consigliere  di  cui  al  comma  7.  Possono,
          inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e  consulenti
          a titolo gratuito, come  previsto  dall'art.  8,  comma  2,
          secondo periodo. 
                6. (abrogato) 
                7. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale fra i funzionari della carriera  diplomatica
          di grado non inferiore a consigliere di legazione,  assiste
          il Ministro nelle  iniziative  in  campo  internazionale  e
          comunitario  in  raccordo  con  i  competenti  uffici   del
          Ministero. 
                8. I titolari degli uffici di diretta  collaborazione
          di cui al comma 4, lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e)  sono
          nominati dal Ministro, con proprio decreto, per  la  durata
          massima del mandato governativo, e possono essere da questi
          revocati dall'incarico in qualsiasi momento. 
                I capi delle segreterie di cui al  comma  4,  lettera
          f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e
          sono   scelti   anche   fra    estranei    alla    pubblica
          amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario. 
                9. Per lo svolgimento degli  incarichi  istituzionali
          delegati dal Ministro, il Vice Ministro e i  Sottosegretari
          di  Stato  si  avvalgono  degli  uffici  di   Gabinetto   e
          legislativo.» 
                «Art. 2 (Ufficio di Gabinetto).  -  1.  L'Ufficio  di
          Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto  nello  svolgimento
          delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. 
                2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel
          coordinamento degli uffici di supporto e di tutti quelli di
          diretta  collaborazione  e  assicura  il  raccordo  tra  le
          funzioni di  indirizzo  del  medesimo  e  le  attivita'  di
          gestione del  Ministero,  nel  rispetto  del  principio  di
          distinzione tra tali funzioni. 
                3. Il capo di  Gabinetto  e'  scelto  fra  magistrati
          ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
          consiglieri   parlamentari,   personale   della    carriera
          direttiva della Presidenza della Repubblica o  della  Corte
          costituzionale, dirigenti  di  ruolo  di  livello  generale
          delle pubbliche  amministrazioni,  nonche'  fra  professori
          universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, -
          ovvero  fra  soggetti,   anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione,  in  possesso  di  capacita'  tecniche   e
          professionali di elevato grado, adeguate alle  funzioni  da
          svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali
          e scientifici e alle esperienze maturate. 
                4. Il Ministro puo' nominare,  con  proprio  decreto,
          fino a due vice capi di Gabinetto, di cui uno con  funzioni
          vicarie, scelti tra i consiglieri ed esperti  giuridici  di
          cui all'art. 8, commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di  cui
          all'art. 8, comma 3.». 
                «Art.  5  (Ufficio  legislativo).  -   1.   L'ufficio
          legislativo: 
                  a) cura l'attivita' di definizione delle iniziative
          legislative e regolamentari nelle materie di competenza del
          Ministero,  avvalendosi  anche  della  collaborazione   dei
          competenti dipartimenti e uffici dirigenziali  generali  ai
          fini dello studio, della progettazione  normativa  e  della
          valutazione dei costi della regolazione, anche con riguardo
          alla qualita' del linguaggio normativo,  all'applicabilita'
          delle norme introdotte e all'analisi dell'impatto  e  della
          fattibilita' della  regolamentazione,  allo  snellimento  e
          alla semplificazione normativa; 
                  b) esamina i provvedimenti sottoposti al  Consiglio
          dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; 
                  c) cura  il  raccordo  permanente  con  l'attivita'
          normativa  del  Parlamento,  compresi  tutti  gli  atti  di
          sindacato  ispettivo,  i  conseguenti   rapporti   con   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, con  i  Ministeri  e
          con le altre amministrazioni interessate, anche per  quanto
          riguarda  l'attuazione  normativa  degli  atti  dell'Unione
          europea; 
                  d) cura, in raccordo con l'ufficio di Gabinetto,  i
          rapporti di  natura  tecnico-giuridica  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, con  l'Avvocatura
          generale dello Stato  e  con  le  Autorita'  amministrative
          indipendenti; 
                  e) segue la legislazione regionale per  le  materie
          di interesse del Ministero; 
                  f)  sovraintende  al  contenzioso   internazionale,
          comunitario e costituzionale; 
                  g) cura gli  adempimenti  relativi  al  contenzioso
          sugli atti del Ministro per i profili di sua competenza; 
                  h) svolge attivita' di consulenza giuridica per  il
          Ministro e, sulle questioni di particolare  rilevanza,  per
          il Ministero. 
                2. Il capo dell'ufficio  legislativo  e'  scelto  fra
          magistrati ordinari, amministrativi o  contabili,  avvocati
          dello Stato, consiglieri parlamentari  e  di  altri  organi
          costituzionali, dirigenti delle pubbliche  amministrazioni,
          professori universitari di ruolo  nell'area  delle  scienze
          giuridiche, avvocati e altri  operatori  professionali  del
          diritto, anche estranei alla pubblica  amministrazione,  in
          possesso di adeguata  capacita'  ed  esperienza  nel  campo
          della  consulenza   giuridica   e   legislativa   e   della
          progettazione e produzione normativa. 
                3. Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, un
          vice capo dell'ufficio legislativo scelto tra i consiglieri
          ed esperti giuridici di cui all'art. 8, commi 1 e 2, ovvero
          fra i dirigenti di cui all'art. 8, comma 3. 
                4. (abrogato).». 
                «Art.  8   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione  -  ulteriore  rispetto  a
          quello previsto dall'art. 7, comma 2, lettera a) - non puo'
          superare complessivamente le centotrenta unita'. Entro tale
          soglia,  ai  predetti  uffici  possono   essere   assegnati
          dipendenti  del  Ministero  ovvero   di   altre   pubbliche
          amministrazioni,  in  posizione  di  aspettativa,  comando,
          fuori ruolo o in  altre  analoghe  posizioni  previste  nei
          rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad  esigenze
          non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti
          della capienza dei pertinenti  capitoli  di  bilancio  e  a
          complessiva invarianza di  spesa,  nel  limite  massimo  di
          dieci  unita'   del   predetto   contingente   complessivo,
          personale estraneo alla  pubblica  amministrazione  assunto
          con contratto a tempo determinato ai  sensi  dell'art.  14,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          nonche', nel limite  massimo  di  sei  unita',  consiglieri
          giuridici, nominati dal  Ministro,  scelti  fra  magistrati
          ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
          consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo
          di prima  o  di  seconda  fascia  dell'area  delle  scienze
          giuridiche. In caso di collocamento  fuori  ruolo  e'  reso
          indisponibile,       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione di provenienza, per  tutta  la  durata
          del  collocamento  fuori  ruolo,   un   numero   di   posti
          equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Entro  la
          medesima soglia e' anche assegnato ai  predetti  uffici  il
          consigliere di cui all'art. 1, comma 7. 
                2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1
          possono altresi' essere assegnati agli  uffici  di  diretta
          collaborazione fino a quindici esperti e consulenti,  anche
          estranei  alla   pubblica   amministrazione,   di   provata
          competenza  nelle  materie  inerenti  alle   funzioni   del
          Ministero   e   in   quelle   giuridico-amministrative   ed
          economiche, desumibile da specifici e  analitici  curricula
          culturali e professionali, con contratti di diritto privato
          a tempo determinato o di collaborazione. Possono,  inoltre,
          essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a  titolo
          gratuito, al di fuori del contingente di cui  al  comma  1,
          primo periodo. La durata massima di tali incarichi non puo'
          superare la permanenza in carica del  Ministro  che  li  ha
          conferiti, fatta comunque salva la possibilita'  di  revoca
          anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno
          del rapporto fiduciario. 
                  3. Entro il contingente complessivo di cui al comma
          1  sono  individuati,  per  lo  svolgimento   di   funzioni
          attinenti ai compiti di diretta  collaborazione,  specifici
          incarichi di livello dirigenziale non  generale  in  numero
          non superiore a nove, ai sensi dell'art. 19, comma 10,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001.  Tali  incarichi  sono
          attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'art. 19,  commi
          5-bis, 5-ter e 6, del decreto legislativo n. 165 del  2001;
          in tal caso essi concorrono a determinare il  limite  degli
          incarichi  conferibili  a  tale  titolo   nell'ambito   del
          Ministero. 
                4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici
          di  diretta  collaborazione,   costituite   dal   capo   di
          Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo
          della   segreteria   tecnica,   dal    capo    dell'ufficio
          legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi  delle
          segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' quella  del
          segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive
          rispetto al contingente di cui al comma 1. 
                5.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale
          necessari  per  l'attivita'   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione       provvede        il        Dipartimento
          dell'amministrazione generale,  delle  risorse  umane,  del
          bilancio e della sanita'  digitale,  assegnando  unita'  di
          personale in numero non superiore al quindici per cento del
          contingente  complessivo   di   cui   al   comma   1.   Per
          l'espletamento di tali servizi puo' operare,  in  posizione
          di distacco presso gli Uffici  di  diretta  collaborazione,
          personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela
          della salute in numero non  superiore  a  otto  unita'.  Al
          personale  di  cui  al  presente  comma  non   compete   il
          trattamento accessorio previsto dall'art. 9,  comma  5.  Il
          citato  Dipartimento  fornisce   le   risorse   strumentali
          necessarie  al  funzionamento  degli  uffici   di   diretta
          collaborazione.». 
                «Art. 12 (Modalita' di gestione). - 1. Gli Uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro e l'OIV  costituiscono,
          ai fini dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          un unico centro di responsabilita' amministrativa, che puo'
          essere articolato in due o piu' centri di costo. 
                2. La gestione degli stanziamenti di bilancio  per  i
          trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti
          al   personale   assegnato   agli   uffici    di    diretta
          collaborazione di cui all'art. 1, comma 4, e  al  personale
          dell'OIV e della relativa Struttura  tecnica  di  cui  agli
          articoli  10  e  11,  per  le  spese  di   viaggio   e   di
          rappresentanza  del  Ministro,  del  Vice  Ministro  e  dei
          Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e
          per  ogni  altra  spesa  occorrente  per  le  esigenze  dei
          predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane  e
          strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'art. 14, comma 1,
          lettera b), del decreto legislativo n. 165 del  2001,  alla
          responsabilita' del capo di Gabinetto, che puo' delegare  i
          relativi adempimenti a un dirigente  assegnato  all'ufficio
          di  Gabinetto,  nonche'   avvalersi,   ove   ricorrano   le
          condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo  n.
          279  del  1997,   del   Dipartimento   dell'amministrazione
          generale,  delle  risorse  umane  e  del  bilancio  per  la
          liquidazione e l'erogazione  delle  spese  da  imputare  ai
          fondi predetti.».