IL DIRIGENTE DELLA PQA I 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni  geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Visto in particolare l'art. 22 del regolamento  (UE)  n.  2024/1143
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  aprile  2024,  che
istituisce il registro  delle  indicazioni  geografiche  protette  di
vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione; 
  Viste, inoltre, le premesse sulle  quali  e'  fondato  il  predetto
regolamento e, in particolare,  quelle  relative  alle  esigenze  dei
consumatori  che,  chiedendo  qualita'   e   prodotti   tradizionali,
determinano  una  domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo  quelle
connesse all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della  Commissione,
del  30  ottobre  2024,  che  reca  modalita'  di  applicazione   del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni,  le  modifiche,  le  cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e  la  comunicazione
delle indicazioni geografiche e  delle  caratteristiche  tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n.  668/2014  e  (UE)
2021/1236; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile  2000,
recante   «disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile  2000,
recante «Individuazione dei criteri di  rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025,  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela delle indicazioni geografiche dei  prodotti  agricoli,  dei
vini e delle bevande spiritose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea  L.  148,  del  21  giugno
1996, con il quale e' stata registrata la  denominazione  di  origine
protetta «Raschera»; 
  Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2003,  successivamente
rinnovato,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 271, del  21  novembre  2003,  con  il
quale e' stato attribuito per un triennio  al  Consorzio  tutela  del
Formaggio Raschera DOP il riconoscimento e l'incarico a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526, per la DOP «Raschera»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  23  gennaio  2026,  n.  33234,
registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con  n.
193, recante gli indirizzi generali sull'attivita'  amministrativa  e
sulla gestione per il 2026; 
  Vista la direttiva  dipartimentale  27  febbraio  2026,  n.  98896,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026
con  n.  141,  per  l'attuazione  degli  obiettivi   definiti   dalla
«Direttiva   recante   gli    indirizzi    generali    sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026,
n.  33234,  rientranti  nella  competenza  del   Dipartimento   della
sovranita' alimentare e dell'ippica; 
  Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6  marzo  2026  con  n.
159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai  titolari  degli
Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione  generale
per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza  con  le
priorita' politiche  individuate  nella  direttiva  del  Ministro  23
gennaio 2026, n. 33234, nonche'  dalla  direttiva  dipartimentale  27
febbraio 2026, n. 98896; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle  finanze  in  data  10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024, reg. 68, concernente il conferimento, a  decorrere  dalla  data
del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di  Capo  del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n.  165  del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente  ai
ruoli del medesimo  Ministero,  estraneo  all'amministrazione,  fermo
restando il disposto  dell'art.  19,  comma  8,  del  citato  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello
generale conferito, ai sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165/2001,  alla  dott.ssa  Eleonora  Iacovoni,  del  7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei  ministri,  registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  116,  in  data  23  febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n.  123  del  30  giugno  2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d); 
  Visto il decreto direttoriale 30 aprile 2024, n. 193350, registrato
dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e'  stato
conferito  al  dott.  Pietro   Gasparri   l'incarico   di   direttore
dell'Ufficio  PQA  I  della   Direzione   generale   della   qualita'
certificata  e  tutela  indicazioni  geografiche  prodotti  agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive  modificazioni
ed   integrazioni   sopra   citato,   relativa   ai   requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria  «caseifici»  nella
filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a)  del
medesimo  decreto,  rappresenta  almeno  i   2/3   della   produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo  di
riferimento; 
  Considerato che tale verifica e' stata eseguita  sulla  base  delle
dichiarazioni  presentate  dal  Consorzio  di  tutela  del  Formaggio
Raschera DOP per mezzo di posta elettronica certificata  in  data  23
marzo  2026  (prot.  MASAF  n.  139656  del   24   marzo   2026),   e
dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo  autorizzato
a svolgere le attivita' di controllo sulla  DOP  «Raschera»,  INOQ  -
Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop., con comunicazione  pervenuta
per mezzo di posta elettronica certificata in data 12  febbraio  2026
(prot. MASAF n. 69471 del 12 febbraio 2026); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela del  Formaggio  Raschera  DOP  a  svolgere  le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge  n.  128  del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la DOP «Raschera»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 4 novembre 2003, al Consorzio di  tutela  del  Formaggio
Raschera  DOP,  con  sede  legale  in  Cuneo,  Via  Bersezio,  9  c/o
Confindustria, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della
legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Raschera». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 4  novembre  2003  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni ed integrazioni  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 24 marzo 2026 
 
                                               Il dirigente: Gasparri