Si rende noto che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(Serie L) sono stati pubblicati i regolamenti di esecuzione della
Commissione che cancellano le registrazioni delle indicazioni
geografiche protette (IGP) dei vini «Colli Aprutini», «Colli del
Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «del
Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti».
I riferimenti elettronici relativi alle pubblicazioni dei
suddetti regolamenti di esecuzione sono consultabili sul sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste
(https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2
3140).
Considerato che tali regolamenti di esecuzione entrano in vigore
il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, di seguito si riportano le date a
partire dalle quali non sara' piu' consentito riclassificare a IGP
«Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline
Pescaresi», «del Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di
Chieti», ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge 12 dicembre
2016, n. 238, le partite di vini atti a divenire DOP oppure designati
da altre IGP:
IGP «Colli Aprutini» dal 6 aprile 2026;
IGP «Colli del Sangro» dal 7 aprile 2026;
IGP «Colline Frentane» dal 9 aprile 2026;
IGP «Colline Pescaresi» dal 9 aprile 2026;
IGP «del Vastese/Histonium» dal 13 aprile 2026;
IGP «Colline Teatine» dal 14 aprile 2026;
IGP «Terre di Chieti» dal 14 aprile 2026.
Sono fatte salve le partite di vini in giacenza gia' rivendicati
o riclassificati a tali IGP, di cui e' consentito lo smaltimento fino
ad esaurimento delle scorte, purche' le relative operazioni siano
state annotate nei registri obbligatori e comunicate al competente
organismo di controllo autorizzato prima delle date sopra indicate.
A decorrere da tali date cessera' la protezione delle
corrispondenti indicazioni geografiche protette (IGP) nel territorio
dell'Unione europea e dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha
stipulato appositi accordi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.