Si rende noto che nella Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
(Serie L) sono stati pubblicati i  regolamenti  di  esecuzione  della
Commissione  che  cancellano  le  registrazioni   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP) dei  vini  «Colli  Aprutini»,  «Colli  del
Sangro»,    «Colline    Frentane»,    «Colline    Pescaresi»,    «del
Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti». 
    I  riferimenti  elettronici  relativi  alle   pubblicazioni   dei
suddetti  regolamenti  di  esecuzione  sono  consultabili  sul   sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e                            delle                            foreste
(https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2
3140). 
    Considerato che tali regolamenti di esecuzione entrano in  vigore
il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, di seguito  si  riportano  le  date  a
partire dalle quali non sara' piu' consentito  riclassificare  a  IGP
«Colli Aprutini», «Colli del Sangro»,  «Colline  Frentane»,  «Colline
Pescaresi», «del Vastese/Histonium»,  «Colline  Teatine»,  «Terre  di
Chieti», ai sensi dell'art. 38, comma  2,  della  legge  12  dicembre
2016, n. 238, le partite di vini atti a divenire DOP oppure designati
da altre IGP: 
      IGP «Colli Aprutini» dal 6 aprile 2026; 
      IGP «Colli del Sangro» dal 7 aprile 2026; 
      IGP «Colline Frentane» dal 9 aprile 2026; 
      IGP «Colline Pescaresi» dal 9 aprile 2026; 
      IGP «del Vastese/Histonium» dal 13 aprile 2026; 
      IGP «Colline Teatine» dal 14 aprile 2026; 
      IGP «Terre di Chieti» dal 14 aprile 2026. 
    Sono fatte salve le partite di vini in giacenza gia'  rivendicati
o riclassificati a tali IGP, di cui e' consentito lo smaltimento fino
ad esaurimento delle scorte, purche'  le  relative  operazioni  siano
state annotate nei registri obbligatori e  comunicate  al  competente
organismo di controllo autorizzato prima delle date sopra indicate. 
    A  decorrere  da  tali  date   cessera'   la   protezione   delle
corrispondenti indicazioni geografiche protette (IGP) nel  territorio
dell'Unione europea e dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha
stipulato appositi accordi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.