IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e
4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2002, n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»  e,  in  particolare,
gli articoli 58 e 59; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006,  n.
265,   concernente   «Regolamento   recante   le   tabelle   per   la
determinazione  dell'indennita'  spettante  al   custode   dei   beni
sottoposti a sequestro» e, in particolare, l'articolo 5; 
  Ritenuto, per tale categoria di beni, di dovere  prevedere  tariffe
unitarie differenziate rispetto a quelle contenute  nel  decreto  del
Ministro  della  giustizia  2  settembre  2006,   n.   265,   facendo
riferimento a criteri di quantificazione comunque  invalsi  presso  i
maggiori uffici giudiziari; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 novembre 2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
in data 10 novembre 2025; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
             Indennita' per la custodia di beni diversi 
                    da veicoli a motore e natanti 
 
  1. L'indennita' per la custodia e per  la  conservazione  di  beni,
diversi da veicoli a motore e natanti, sottoposti a sequestro  penale
probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di  procedura
civile,  sottoposti  a  sequestro  giudiziario  e  conservativo,   e'
determinata secondo le tariffe giornaliere di seguito riportate,  IVA
esclusa: 
    a) custodia in area recintata e scoperta per ogni metro cubo: 
      1) per i primi novanta giorni: euro 0,80; 
      2) dal novantunesimo al centottantesimo giorno: euro 0,48; 
      3) dal centottantunesimo al trecentosessantacinquesimo  giorno:
euro 0,32; 
      4) per il secondo anno: euro 0,28; 
      5) per il terzo anno: euro 0,20; 
      6) per il quarto anno: euro 0,16: 
      7) dal quinto anno in avanti: euro 0,08; 
    b) custodia in area recintata e coperta per ogni metro cubo: 
      1) per i primi novanta giorni: euro 1; 
      2) dal novantunesimo al centottantesimo giorno: euro 0,60; 
      3) dal centottantunesimo at trecentosessantacinquesimo  giorno:
euro 0,40; 
      4) per il secondo anno: euro 0,35; 
      5) per il terzo anno: euro 0,25; 
      6) per il quarto anno: euro 0,20; 
      7) dal quinto anno in avanti: euro 0,10; 
    c) per i beni custoditi  in  cassaforte  o  in  luogo  dotato  di
impianto di vigilanza a presidio, le indennita'  sono  aumentate  del
50%. 
  2. Per il recupero e  il  trasporto,  ove  disposti  dall'autorita'
giudiziaria e documentati, si applicano le seguenti tariffe: 
    a) recupero: 0,65 euro al metro cubo; 
    b) trasporto: 
      1) sino a 5 metri cubi: euro 40; 
      2) tra i 5 e i 10 metri cubi: euro 60; 
      3) oltre i 10 metri cubi: euro 80. 
  3. Per la  movimentazione,  lo  svuotamento  o  il  riempimento  di
contenitori, ove disposti dall'autorita' giudiziaria  e  documentati,
si applicano i seguenti criteri, ove occorra cumulativamente: 
    a) da 10 euro a 20 euro per ogni  ora  o  frazione  di  ora,  per
ciascun lavoratore impiegato; 
    b) da 4 euro a 7 euro per ogni ora o frazione di ora, per ciascun
mezzo meccanico impiegato. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riportano gli articoli 58 e  59  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante:
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  di  spese  di  giustizia»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002: 
                «Art. 58 (Indennita' di custodia). - 1.  Al  custode,
          diverso  dal  proprietario  o  avente  diritto,   di   beni
          sottoposti a sequestro penale probatorio e  preventivo,  e,
          nei soli casi previsti dal codice di procedura  civile,  al
          custode di beni sottoposti a sequestro penale  conservativo
          e  a   sequestro   giudiziario   e   conservativo,   spetta
          un'indennita' per la custodia e la conservazione. 
                2.  L'indennita'  e'  determinata  sulla  base  delle
          tariffe  contenute   in   tabelle,   approvate   ai   sensi
          dell'articolo 59, e, in  via  residuale,  secondo  gli  usi
          locali. 
                3. Sono rimborsabili eventuali spese  documentate  se
          indispensabili per la specifica conservazione del bene.» 
                «Art. 59 (Tabelle delle tariffe vigenti).  -  1.  Con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge  23  agosto  1988,  n.
          400,  sono  approvate  le  tabelle  per  la  determinazione
          dell'indennita' di custodia. 
                2. Le  tabelle  sono  redatte  con  riferimento  alle
          tariffe   vigenti,   eventualmente   concernenti    materie
          analoghe,  contemperate   con   la   natura   pubblicistica
          dell'incarico. 
                3.  Le  tabelle  prevedono,  altresi',  le  riduzioni
          percentuali dell'indennita'  in  relazione  allo  stato  di
          conservazione del bene.». 
              - L'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia
          2 settembre 2006, n. 265 recante: «Regolamento  recante  le
          tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante  al
          custode dei beni sottoposti a sequestro», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2006,  e  abrogato
          dal    presente    decreto,     recava:     «Determinazione
          dell'indennita' relativa ad altre categorie di beni».