IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e
4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2002, n.
115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia» e, in particolare,
gli articoli 58 e 59;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n.
265, concernente «Regolamento recante le tabelle per la
determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni
sottoposti a sequestro» e, in particolare, l'articolo 5;
Ritenuto, per tale categoria di beni, di dovere prevedere tariffe
unitarie differenziate rispetto a quelle contenute nel decreto del
Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265, facendo
riferimento a criteri di quantificazione comunque invalsi presso i
maggiori uffici giudiziari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 novembre 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
in data 10 novembre 2025;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Indennita' per la custodia di beni diversi
da veicoli a motore e natanti
1. L'indennita' per la custodia e per la conservazione di beni,
diversi da veicoli a motore e natanti, sottoposti a sequestro penale
probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura
civile, sottoposti a sequestro giudiziario e conservativo, e'
determinata secondo le tariffe giornaliere di seguito riportate, IVA
esclusa:
a) custodia in area recintata e scoperta per ogni metro cubo:
1) per i primi novanta giorni: euro 0,80;
2) dal novantunesimo al centottantesimo giorno: euro 0,48;
3) dal centottantunesimo al trecentosessantacinquesimo giorno:
euro 0,32;
4) per il secondo anno: euro 0,28;
5) per il terzo anno: euro 0,20;
6) per il quarto anno: euro 0,16:
7) dal quinto anno in avanti: euro 0,08;
b) custodia in area recintata e coperta per ogni metro cubo:
1) per i primi novanta giorni: euro 1;
2) dal novantunesimo al centottantesimo giorno: euro 0,60;
3) dal centottantunesimo at trecentosessantacinquesimo giorno:
euro 0,40;
4) per il secondo anno: euro 0,35;
5) per il terzo anno: euro 0,25;
6) per il quarto anno: euro 0,20;
7) dal quinto anno in avanti: euro 0,10;
c) per i beni custoditi in cassaforte o in luogo dotato di
impianto di vigilanza a presidio, le indennita' sono aumentate del
50%.
2. Per il recupero e il trasporto, ove disposti dall'autorita'
giudiziaria e documentati, si applicano le seguenti tariffe:
a) recupero: 0,65 euro al metro cubo;
b) trasporto:
1) sino a 5 metri cubi: euro 40;
2) tra i 5 e i 10 metri cubi: euro 60;
3) oltre i 10 metri cubi: euro 80.
3. Per la movimentazione, lo svuotamento o il riempimento di
contenitori, ove disposti dall'autorita' giudiziaria e documentati,
si applicano i seguenti criteri, ove occorra cumulativamente:
a) da 10 euro a 20 euro per ogni ora o frazione di ora, per
ciascun lavoratore impiegato;
b) da 4 euro a 7 euro per ogni ora o frazione di ora, per ciascun
mezzo meccanico impiegato.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002:
«Art. 58 (Indennita' di custodia). - 1. Al custode,
diverso dal proprietario o avente diritto, di beni
sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e,
nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al
custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo
e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta
un'indennita' per la custodia e la conservazione.
2. L'indennita' e' determinata sulla base delle
tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi
dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi
locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se
indispensabili per la specifica conservazione del bene.»
«Art. 59 (Tabelle delle tariffe vigenti). - 1. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n.
400, sono approvate le tabelle per la determinazione
dell'indennita' di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle
tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie
analoghe, contemperate con la natura pubblicistica
dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresi', le riduzioni
percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di
conservazione del bene.».
- L'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia
2 settembre 2006, n. 265 recante: «Regolamento recante le
tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al
custode dei beni sottoposti a sequestro», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2006, e abrogato
dal presente decreto, recava: «Determinazione
dell'indennita' relativa ad altre categorie di beni».