IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli  1,
comma 2, 41, 42, 43 a 44; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 37; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»  e,  in  particolare,  l'articolo  1,
comma 7; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il  lavoro  e  le  altre  emergenze»  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 13; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante
«Attuazione della direttiva 2016/798 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 5 e 13; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», e, in particolare, gli articoli 186 e 223; 
  Visto il decreto-legge  7  maggio  2024,  n.  60,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di  politiche  di  coesione»,  e,  in
particolare, l'articolo 6, commi 6-ter e 6-septies; 
  Visto il decreto legislativo 4  settembre  2024,  n.  134,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022,  relativa  alla  resilienza  dei
soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio»
e, in particolare, l'articolo 5; 
  Visto il decreto legislativo 4  settembre  2024,  n.  138,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un
livello  comune  elevato  di  cibersicurezza   nell'Unione,   recante
modifica del regolamento (UE) n.  910/2014  e  della  direttiva  (UE)
2018/1972  e  che  abroga  la  direttiva  (UE)   2016/1148»   e,   in
particolare, l'articolo 11; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto il decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   maggio   2025,   n.   69,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  reclutamento  e  funzionalita'
delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli  18,
comma 1, lettera a), 20, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 186,  concernente  «Riorganizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024,  n.
2199, con il quale sono  stati  definiti  funzioni  e  compiti  degli
uffici dirigenziali di seconda fascia del Ministero; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024; 
  Considerato,  pertanto,  necessario  procedere  alla  modifica  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186,  e  della  Tabella  A  allegata  al
medesimo regolamento relativa alla dotazione organica del  Ministero,
al fine di adeguarlo alle  disposizioni  sopra  riportate  che  hanno
previsto l'incremento della citata dotazione organica; 
  Vista l'informativa alle Organizzazioni sindacali del provvedimento
di riorganizzazione del Ministero resa nell'incontro  tenutosi  il  6
novembre 2025; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2026; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2026; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
                  ministri 30 ottobre 2023, n. 186 
 
  1. All'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre  2023,  n.  186,  le
parole «sette provveditorati interregionali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nove provveditorati regionali e interregionali». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214  del  12
          settembre 1998: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti36 per la disciplina delle materie, non  coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio  1994,
          n. 20 recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione  e
          controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto di lavori,  servizi  o  forniture,  se  di
          importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti  passivi,
          se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                1-ter.   Per   i    contratti    pubblici    connessi
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR)  e  del  Piano  nazionale   per   gli   investimenti
          complementari al PNRR (PNC),  il  controllo  preventivo  di
          legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e'  svolto  sui
          provvedimenti di aggiudicazione, anche  provvisori,  e  sui
          provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che
          non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al
          comma 2 hanno carattere perentorio; qualora  alla  scadenza
          non sia intervenuta la  deliberazione,  l'atto  si  intende
          registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita'
          di cui all'articolo  1,  comma  1.  Il  visto  puo'  essere
          ricusato soltanto con deliberazione motivata. 
                1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti
          locali, con norma di legge o  di  statuto  adottata  previo
          parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono
          sottoporre al controllo preventivo  di  legittimita'  della
          Corte medesima i  provvedimenti  di  aggiudicazione,  anche
          provvisori,  ovvero  i   provvedimenti   conclusivi   delle
          procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
          formale,  relativi  ai  contratti  di  appalto  di  lavori,
          servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai  contratti
          di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR  e  del
          PNC,   di   importo   superiore   alle   soglie    previste
          dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
                1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater  e'
          riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico  attuatore  del
          PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi
          ordinamenti. 
                1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti  di  cui  ai
          commi 1-quater e 1-quinquies si applicano  le  disposizioni
          di cui al comma 1-ter. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi e si intendono registrati a  tutti  gli
          effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riportano l'articolo 1, comma 2, e gli articoli da
          41 a 44 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.203  del  30  agosto
          1999: 
                «Art.  1  (Oggetto).  -  1.   Il   presente   decreto
          legislativo,  in  attuazione  della  delega  disposta   con
          l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  modificato
          dall'articolo 1 della  legge  16  giugno  1998,  n.  191  e
          dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.5O, detta norme
          per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la
          fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino
          dell'amministrazione periferica dello Stato. 
                2. In nessun  caso  le  norme  del  presente  decreto
          legislativo possono essere  interpretate  nel  senso  della
          attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti
          pubblici  nazionali,  di  funzioni  e  compiti  trasferiti,
          delegati o comunque  attribuiti  alle  regioni,  agli  enti
          locali  e  alle  autonomie  funzionali  dalle  disposizioni
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, ovvero  da  conferire  ai  sensi  dei  decreti
          legislativi emanati in  attuazione  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59.». 
                «Art. 41 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. E' istituito il ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
                2. Al ministero  sono  attribuite  le  funzioni  e  i
          compiti spettanti allo Stato in materia di  identificazione
          delle linee fondamentali dell'assetto  del  territorio  con
          riferimento alle reti infrastrutturali e al  sistema  delle
          citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali  e
          opere   di   competenza   statale;   politiche   urbane   e
          dell'edilizia abitativa; opere marittime  e  infrastrutture
          idrauliche; trasporti e viabilita'. 
                3. Al ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri  dei  lavori
          pubblici e dei trasporti e della navigazione,  nonche'  del
          dipartimento  per  le  aree  urbane  istituito  presso   la
          presidenza del consiglio dei  ministri,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.». 
                «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il ministero  svolge
          in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                  a) programmazione, finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale, ivi comprese le reti  elettriche,  idrauliche  e
          acquedottistiche,  e  delle  altre   opere   pubbliche   di
          competenza dello Stato, ad eccezione di quelle  in  materia
          di  difesa;  qualificazione  degli  esecutori   di   lavori
          pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; 
                  b) edilizia residenziale; aree urbane; 
                  c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
          porti; demanio marittimo;  sicurezza  della  navigazione  e
          trasporto  nelle  acque  interne;  programmazione,   previa
          intesa con le regioni interessate, del  sistema  idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; 
                  d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli  e
          sicurezza dei trasporti terrestri. 
                  d-bis)  sicurezza  e  regolazione  tecnica,   salvo
          quanto disposto da  leggi  e  regolamenti,  concernenti  le
          competenze disciplinate dall'articolo  41  e  dal  presente
          comma, ivi comprese le espropriazioni; 
                  d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
          dei   nodi   infrastrutturali   di   interesse   nazionale,
          realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione  dei
          relativi interventi; 
                  d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
          il sistema delle citta' e delle aree metropolitane. 
                2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e  compiti
          di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
          comma 1, nonche' funzioni  di  vigilanza  sui  gestori  del
          trasporto derivanti dalla legge, dalla  concessione  e  dai
          contratti di programma o di servizio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.». 
                «Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli  4  e
          5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere  superiore  a
          quattro, in relazione alle  aree  funzionali  definite  dal
          precedente articolo. 
                2.  Il  Ministero  si  articola  in  un  numero   non
          superiore a 16 direzioni generali e in uffici  di  funzioni
          dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e
          organizzazione si provvede ai sensi  dell'articolo  4,  nei
          limiti  di  posti  di  funzione  individuati  dalla  pianta
          organica di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei  dirigenti
          di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001  e'
          ridotta di due unita'. 
                2-bis. Il Ministero si avvale  delle  Capitanerie  di
          porto, alle quali non si applica il disposto  dell'articolo
          11. 
                2-ter. Sono istituiti a  livello  sovraregionale  non
          piu' di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti,
          di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.   Ogni
          S.I.I.T.   e'   articolato   in   due   settori   relativi,
          rispettivamente,   all'area   infrastrutture   e   all'area
          trasporti, a ciascuno dei quali e'  preposto  un  dirigente
          generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni  Lazio
          e Abruzzo e' preposto un  dirigente  generale  nominato  ai
          sensi  dell'articolo  19,  comma  3,  del  citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T.  svolgono  funzioni
          di   carattere   tecnico,   amministrativo,   operativo   e
          gestionale  nell'ambito  delle  competenze  di   cui   agli
          articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti  attivita'  di
          servizio. 
                2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su
          base convenzionale, servizi di contenuto tecnico  operativo
          e  gestionale  alle  amministrazioni  pubbliche,   comprese
          quelle regionali e locali anche  ad  ordinamento  autonomo,
          nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994,  n.
          109,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   nel
          rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti. 
                2-quinquies.  Con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro per la  funzione  pubblica  e  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative,  si  provvede  alla
          struttura organizzativa e funzionale dei  S.I.I.T.  e  alla
          loro  articolazione  territoriale,  secondo   il   criterio
          dell'efficiente  dimensionamento  delle  strutture  e   dei
          corrispondenti    bacini     di     utenza,     utilizzando
          prioritariamente il personale assegnato agli altri  uffici,
          anche al fine di incrementare la qualita' delle funzioni  e
          delle attivita'  rese  nei  confronti  dei  singoli,  delle
          imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli
          enti territoriali. 
                2-sexies.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento di cui al comma 2-quinquies sono  soppresse  le
          strutture periferiche del Ministero dei trasporti  e  della
          navigazione e del Ministero dei lavori pubblici. 
                2-septies. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente
          della Repubblica, da emanare  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 4-bis,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la
          funzione pubblica e con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede, nel rispetto  delle  disposizioni  di
          cui al  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni: 
                  a) alla riorganizzazione del Ministero; 
                  b) al riordinamento  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
          Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
          gli altri enti pubblici competenti  in  materia  di  lavori
          pubblici.». 
                «Art. 44 (Agenzia dei  trasporti  terrestri  e  delle
          infrastrutture). - 1. E' istituita l'agenzia dei  trasporti
          terrestri e delle infrastrutture nelle  forme  disciplinate
          dagli articoli 8 e 9. 
                2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo  Stato
          in relazione: 
                  a) alla definizione degli standard  e  prescrizioni
          tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri; 
                  b) alla  vigilanza  ai  fini  della  sicurezza  dei
          trasporti ad impianto fisso, fatto salvo  quanto  stabilito
          dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
                  c) alla omologazione e approvazione dei  veicoli  a
          motore e loro rimorchi, loro componenti e  unita'  tecniche
          indipendenti; 
                  d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia
          di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore  e  i
          loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate
          ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'  in
          materia di visite e prove di veicoli  in  circolazione  per
          trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento
          ai veicoli adibiti  al  trasporto  di  merci  pericolose  e
          deperibili; 
                  e)  alla  certificazione  attribuita  all'organismo
          notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48  CE
          del Consiglio del 23  luglio  1996,  ed  in  generale  alla
          certificazione  in  applicazione  delle   norme   di   base
          nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e  processi
          relativi ai sistemi di trasporto; 
                  f) alla  definizione  di  standard  e  prescrizioni
          tecniche in materia di sicurezza stradale e norme  tecniche
          relative alle strade e loro pertinenze ed alla  segnaletica
          stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285; 
                  g) ai collegamenti informatici e alle  banche  dati
          nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati  della
          motorizzazione civile. 
                3.  Spetta  altresi'  all'agenzia  il   coordinamento
          dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto. 
                4.   All'agenzia   sono   assegnate   le   competenze
          progettuali e gestionali in materia  di  infrastrutture  di
          competenza statale,  ivi  comprese  quelle  esercitate  dai
          provveditorati alle opere pubbliche e  dagli  uffici  opere
          marittime. 
                5. Sono soppresse  le  strutture  del  ministero  dei
          trasporti e della navigazione e del  ministero  dei  lavori
          pubblici che svolgono le funzioni ed  i  compiti  demandati
          all'agenzia, ai sensi dei  precedenti  commi.  Il  relativo
          personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia. 
                6.   L'agenzia   puo'   articolarsi   in    strutture
          territoriali di livello regionale.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»  e'   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.
          254 del 31 ottobre 2009. 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge  di
          contabilita'  e  finanza  pubblica»  e'  pubblicata   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123
          recante:   «Riforma   dei    controlli    di    regolarita'
          amministrativa e contabile e  potenziamento  dell'attivita'
          di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo
          49 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196»  e'  pubblicato
          sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011. 
              - Si riporta l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
          2011,  n.  201  recante:  «Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 06
          dicembre 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214: 
                «Art.   37   (Liberalizzazione   del   settore    dei
          trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
          dei servizi di pubblica  utilita'  di  cui  alla  legge  14
          novembre  1995,  n.  481,  e'  istituita   l'Autorita'   di
          regolazione   dei   trasporti,   di   seguito    denominata
          "Autorita'", la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione.   La   sede
          dell'Autorita' e' individuata in un immobile di  proprieta'
          pubblica  nella  citta'  di  Torino,   laddove   idoneo   e
          disponibile, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
                1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
                1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
                2.  L'Autorita'  e'  competente   nel   settore   dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
          particolare provvede: 
                  a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci; 
                  b) a definire, se ritenuto necessario in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                  c) a verificare la corretta applicazione  da  parte
          dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
          lettera b); 
                  d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                  e) a definire, in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
          relative  controversie;  sono  fatte  salve  le   ulteriori
          garanzie che accrescano la protezione degli  utenti  che  i
          gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
          nelle proprie carte dei servizi; 
                  f) a definire i criteri per la determinazione delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                  g)   con   particolare   riferimento   al   settore
          autostradale, a stabilire per le concessioni affidate  fino
          al 31 dicembre 2024 nonche' per quelle di cui  all'articolo
          43, comma 1 e, per  gli  aspetti  di  competenza,  comma  2
          sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo  del  price
          cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita'  X
          a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire
          gli schemi di concessione da inserire  nei  bandi  di  gara
          relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi
          dei  bandi  relativi  alle   gare   cui   sono   tenuti   i
          concessionari autostradali  per  le  nuove  concessioni;  a
          definire gli  ambiti  ottimali  di  gestione  delle  tratte
          autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale
          sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la  concorrenza   per
          confronto; 
                  g-bis)  con  particolare  riferimento  al   settore
          autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere
          dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario  per
          la  definizione  delle  tariffe  basato  sul  modello   del
          price-cap,   con    determinazione    dell'indicatore    di
          produttivita'  X  a  cadenza  quinquennale   per   ciascuna
          concessione; a definire, d'intesa con  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo  di
          concessione e uno schema  di  convenzione-tipo,  anche  con
          riferimento agli  affidamenti  in  house;  a  esprimere  il
          parere di  competenza  sulla  proposta  di  affidamento  in
          relazione agli affidamenti con  gara  e  in  house  nonche'
          sugli aggiornamenti o  sulle  revisioni  delle  convenzioni
          autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle
          gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  per  le
          nuove  concessioni;  a  definire  gli  ambiti  ottimali  di
          gestione  delle  tratte   autostradali,   allo   scopo   di
          promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte  e  di
          stimolare la concorrenza per confronto; 
                  h)   con   particolare   riferimento   al   settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                  i)   con   particolare   riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                  l) l'Autorita', in caso di inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                  m) con particolare riferimento al servizio taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                    1) l'incremento  del  numero  delle  licenze  ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
          i comuni  una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                    3)  consentire  una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                    4)  migliorare  la  qualita'   di   offerta   del
          servizio,  individuando  criteri  mirati  ad  ampliare   la
          formazione professionale degli  operatori  con  particolare
          riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
          lingue straniere, nonche' alla conoscenza  della  normativa
          in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica   del
          settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                  n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio; 
                  n-bis) con particolare riferimento ai contratti  di
          servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a
          esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei
          contratti  di  servizio  pubblico  aventi  ad  oggetto  gli
          affidamenti  diretti  e  in  house  e  gli  affidamenti   a
          operatori  interni,   nonche'   sull'individuazione   della
          dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i
          confini regionali. 
                3. Nell'esercizio delle competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                  a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                  b) determina  i  criteri  per  la  redazione  della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                  c)  propone   all'amministrazione   competente   la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                  d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
          e l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio
          delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                  e)   se   sospetta   possibili   violazioni   della
          regolazione  negli  ambiti  di   sua   competenza,   svolge
          ispezioni presso i  soggetti  sottoposti  alla  regolazione
          mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
          durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
          di altri organi  dello  Stato,  puo'  controllare  i  libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                  f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                  g) valuta i reclami, le istanze e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                  h)  disciplina,  con   propri   provvedimenti,   le
          modalita'  per  la  soluzione  non  giurisdizionale   delle
          controversie tra gli  operatori  economici  che  gestiscono
          reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti  o
          i consumatori mediante procedure  semplici  e  non  onerose
          anche in forma telematica. Per  le  predette  controversie,
          individuate con i provvedimenti dell'Autorita'  di  cui  al
          primo periodo, non e' possibile proporre  ricorso  in  sede
          giurisdizionale fino  a  che  non  sia  stato  esperito  un
          tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare  entro
          trenta    giorni    dalla     proposizione     dell'istanza
          all'Autorita'. A tal fine, i  termini  per  agire  in  sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione; 
                  i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                  l) applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                    1) i destinatari di una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                    2) i destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                  m) nel caso di inottemperanza agli impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
                4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
                5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
          i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
                6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                  a)   agli    oneri    derivanti    dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                  b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                  b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
                6-bis.  Nelle  more  dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
                6-ter. Restano  ferme  le  competenze  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE  in  materia
          di approvazione di contratti di programma nonche'  di  atti
          convenzionali, con particolare riferimento  ai  profili  di
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  7,  della  legge  6
          novembre  2012,  n.  190  recante:  «Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.265 del  13  novembre
          2012: 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - Omissis 
                7. L'organo di indirizzo individua, di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
                Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  recante:
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.
          80 del 5 aprile 2013. 
              - Si riportano gli articoli 12 e 13  del  decreto-legge
          28 settembre 2018, n. 109  recante:  «Disposizioni  urgenti
          per la citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale
          delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
          del  2016  e  2017,  il  lavoro  e  le  altre   emergenze»,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 28  settembre
          2018,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   16
          novembre 2018, n. 130: 
                «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
          di sicurezza del  sistema  ferroviario  nazionale  e  delle
          infrastrutture stradali e autostradali, direttamente  sulla
          base del programma annuale di attivita'  di  cui  al  comma
          5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita'  indicate
          nei commi da  3  a  5.  Per  quanto  non  disciplinato  dal
          presente articolo si applicano  gli  articoli  8  e  9  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                2. A decorrere dalla data di cui al comma 19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie  (ANSF)  di  cui  all'articolo   4   del   decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  e'  soppressa   e
          l'esercizio   delle   relative   funzioni   e'   attribuito
          all'Agenzia, che succede a titolo  universale  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne  acquisisce
          le risorse umane, strumentali e finanziarie.  L'Agenzia  e'
          dotata   di   personalita'   giuridica   e   ha   autonomia
          regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
          contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti ha  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza,  che
          esercita  secondo  le  modalita'  previste   nel   presente
          decreto. 
                3. Con riferimento al settore ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
                4.   Con    riferimento    alla    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali e fermi  restando  i
          compiti  e  le  responsabilita'   dei   soggetti   gestori,
          l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti  pubblici
          che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: 
                  a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla
          verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
          dei relativi risultati e della corretta organizzazione  dei
          processi di manutenzione, nonche' l'attivita'  ispettiva  e
          di verifica a campione sulle infrastrutture,  obbligando  i
          gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro  delle
          stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
          del   rischio,   nonche'   all'esecuzione   dei   necessari
          interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili; 
                  b) promuove l'adozione da parte dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                  c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita'  sostenibili  l'adozione,  sentito  il  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  del   decreto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15  marzo
          2011, n. 35; 
                  d)   stabilisce,   con    proprio    provvedimento,
          modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
          di impatto sulla  sicurezza  stradale  per  i  progetti  di
          infrastruttura di cui all'articolo  3  del  citato  decreto
          legislativo n. 35 del 2011; 
                  e) cura la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che
          possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
          citato decreto  legislativo  n.  35  del  2011  nonche'  la
          relativa attivita' di formazione, nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto; 
                  f) provvede  alla  classificazione  dei  tratti  ad
          elevata   concentrazione   di   incidenti   nonche'    alla
          classificazione  della  sicurezza  della  rete   esistente,
          secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato  decreto
          legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire,  con
          proprio   provvedimento,   criteri    e    modalita'    per
          l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal
          medesimo decreto; 
                  g) effettua, in attuazione del programma annuale di
          attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual  volta
          ne  ravvisi   l'opportunita'   anche   sulla   base   delle
          segnalazioni effettuate dal Ministero delle  infrastrutture
          e  della  mobilita'  sostenibili  o  di   altre   pubbliche
          amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
          previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo  n.
          35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle  attivita'  di
          controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
          ulteriori verifiche in sito; 
                  h) adotta le  misure  di  sicurezza  temporanee  da
          applicare ai tratti di rete stradale interessati da  lavori
          stradali,  fissando  le  modalita'  di  svolgimento   delle
          ispezioni volte  ad  assicurare  la  corretta  applicazione
          delle stesse; 
                  i) sovraintende  alla  gestione  dei  dati  secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo n. 35 del 2011; 
                  l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita'   sostenibili   l'aggiornamento   delle   tariffe
          previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
          35 del 2011, da destinare all'Agenzia  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di cui agli articoli 5  e  6  del  medesimo
          decreto legislativo; 
                  m)  svolge   attivita'   di   studio,   ricerca   e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
                4-bis. Fermi restando i compiti del  Corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  disciplinati  dall'articolo  19  del
          decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
          2011, n.  151,  sono  trasferiti  all'Agenzia  le  funzioni
          ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,
          e 12 del decreto legislativo 5 ottobre  2006,  n.  264,  al
          fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle
          strade appartenenti alla  rete  stradale  transeuropea.  Le
          funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo  precedente
          sono  esercitati  dall'Agenzia  anche  per   garantire   la
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Con  decreto
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministero dell'interno e con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti
          minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
                4-ter.  All'articolo  4,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua
          le ispezioni, le valutazioni e le verifiche  funzionali  di
          cui all'articolo 11" sono soppresse. 
                4-quater. Sono  trasferite  all'Agenzia  le  funzioni
          esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
          (USTIF)  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi  5  e
          6, del decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  4  agosto  2014,  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297  del  23  dicembre
          2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti 29  settembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del  2  dicembre
          2003.  L'Agenzia,  con  proprio   decreto,   disciplina   i
          requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza
          relativa    al    sistema    di    trasporto     costituito
          dall'infrastruttura  e  dal  materiale  rotabile,   con   i
          contenuti  di  cui  agli  articoli  9  e  11  del   decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto  applicabili,
          nonche', d'intesa con il Ministero delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'   sostenibili,   le   modalita'   per   la
          realizzazione e l'apertura all'esercizio di  nuovi  sistemi
          di trasporto a impianti fissi. 
                4-quinquies. All'articolo 15 della  legge  1°  agosto
          2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
                  "6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.". 
                5. Ferme restando le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
                5-bis. L'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il  programma
          delle attivita' di  vigilanza  diretta  dell'Agenzia  sulle
          condizioni di sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  e
          autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
          dandone comunicazione al Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. Relativamente  alle  attivita'
          dell'anno 2021, il programma di cui  al  primo  periodo  e'
          adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il  31  gennaio  di
          ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   e   alle
          competenti Commissioni  parlamentari  una  relazione  sulle
          attivita' previste dai commi da 3 a 5 e  svolte  nel  corso
          dell'anno precedente. 
                6. Sono organi dell'Agenzia: 
                  a) il direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale
          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                  b)  il  comitato  direttivo,  composto  da  quattro
          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                  c) il collegio dei revisori dei conti. 
                7.  Il  direttore  e'  nominato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei    trasporti,    ferma    restando
          l'applicazione  dell'articolo  19,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la  durata
          massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola  volta  ed
          e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
          con qualsiasi altra attivita' professionale  privata  anche
          occasionale. Il  comitato  direttivo  e'  nominato  per  la
          durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti. Meta' dei componenti  sono  scelti  tra  i
          dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
          ad   esse   esterni   dotati   di   specifica    competenza
          professionale  attinente  ai  settori   nei   quali   opera
          l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti   tra   i
          dirigenti dell'agenzia e non  percepiscono  alcun  compenso
          aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico  nel  comitato
          direttivo. Il collegio dei revisori dei conti  e'  composto
          dal presidente, da due membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti al registro  dei  revisori  legali,  nominati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          I revisori durano in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una sola volta. Il  collegio  dei  revisori  dei
          conti esercita le funzioni di  cui  all'articolo  2403  del
          codice civile, in  quanto  applicabile.  I  componenti  del
          comitato   direttivo   non   possono   svolgere   attivita'
          professionale, ne' essere amministratori  o  dipendenti  di
          societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
          I compensi dei  componenti  degli  organi  collegiali  sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Agenzia. 
                8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
                9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
                  a) disciplina l'organizzazione e  il  funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
                  b) fissa le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 668 unita', di cui 48  di  livello  dirigenziale
          non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale; 
                  c)  determina  le  procedure  per  l'accesso   alla
          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                10. Le deliberazioni del comitato direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
                11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
                12. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
                13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  tre
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
                14. In fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
                15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
                16. Al personale e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
                17. Al fine di  assicurare  il  corretto  svolgimento
          delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13,  nonche'
          ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio  dinamico  per
          la sicurezza delle infrastrutture stradali  e  autostradali
          di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
          primo periodo, gli  enti  proprietari  e  i  gestori  delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali  sono  tenuti   a
          garantire al personale autorizzato  dell'Agenzia  l'accesso
          incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle  sedi
          legali e  operative,  nonche'  a  tutta  la  documentazione
          pertinente. 
                18.  Agli  oneri  del  presente  articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 45. 
                19. In sede di prima applicazione,  entro  90  giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
                20.  La  denominazione  "Agenzia  nazionale  per   la
          sicurezza delle ferrovie» e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali" (ANSFISA). 
                21.    L'Agenzia    si    avvale    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi  dell'articolo  1  del
          testo unico di cui al regio decreto  30  ottobre  1933,  n.
          1611. 
                22.  Tutti  gli  atti  connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
                23. L'articolo 4 del decreto  legislativo  10  agosto
          2007, n. 162 e' abrogato.». 
                «Art.  13  (Istituzione   dell'archivio   informatico
          nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito
          presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche,  di
          seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni: 
                  a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; 
                  b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; 
                  c) strade - archivio  nazionale  delle  strade,  di
          seguito ANS; 
                  d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; 
                  e) aeroporti; 
                  f) dighe e acquedotti; 
                  g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; 
                  h) porti e infrastrutture portuali; 
                  i) edilizia pubblica. 
                2. Le sezioni di cui al comma  1  sono  suddivise  in
          sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica: 
                  a) i dati tecnici, progettuali e di  posizione  con
          analisi   storica   del   contesto   e   delle   evoluzioni
          territoriali; 
                  b)  i  dati  amministrativi   riferiti   ai   costi
          sostenuti e da sostenere; 
                  c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto  il
          profilo della sicurezza; 
                  d) lo stato e il grado di efficienza  dell'opera  e
          le attivita' di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,
          compresi i  dati  relativi  al  controllo  strumentale  dei
          sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento; 
                  e)  la  collocazione   dell'opera   rispetto   alla
          classificazione europea; 
                  f) i finanziamenti; 
                  g) lo stato dei lavori; 
                  h) la documentazione fotografica aggiornata; 
                  i) il monitoraggio costante dello stato  dell'opera
          anche  con  applicativi  dedicati,  sensori   in   situ   e
          rilevazione satellitare; 
                  l)  il  sistema  informativo  geografico   per   la
          consultazione,  l'analisi  e  la  modellistica   dei   dati
          relativi all'opera e al contesto territoriale. 
                3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di
          cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici,
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati
          e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati
          dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)  di
          cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229 e all'articolo  13  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti
          all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al  comma  5
          regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due
          sistemi. 
                4. Le Regioni, le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana
          S.p.A., i concessionari autostradali,  i  concessionari  di
          derivazioni, i  Provveditorati  interregionali  alle  opere
          pubbliche, l'ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  le
          autorita' di sistema portuale e  logistico,  l'Agenzia  del
          demanio e i soggetti che a qualsiasi  titolo  gestiscono  o
          detengono   dati   riferiti   ad   un'opera   pubblica    o
          all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i
          dati in proprio possesso per la redazione di  un  documento
          identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e
          contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente  sul
          territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti,  l'AINOP
          genera  un  codice  identificativo  della   singola   opera
          pubblica  (IOP),  che  contraddistingue  e  identifica   in
          maniera   univoca   l'opera   medesima   riportandone    le
          caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia,
          la  localizzazione,  l'anno  di  messa   in   esercizio   e
          l'inserimento dell'opera  nell'infrastruttura.  A  ciascuna
          opera pubblica, identificata tramite il  Codice  IOP,  sono
          riferiti tutti gli  interventi  di  investimento  pubblico,
          realizzativi,  manutentivi,   conclusi   o   in   fase   di
          programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in
          tutto o in parte sull'opera stessa,  tramite  l'indicazione
          dei rispettivi Codici  Unici  di  Progetto  (CUP),  di  cui
          all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP,
          attraverso la relazione istituita fra  Codice  IOP  e  CUP,
          assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita  presso
          la   Ragioneria   Generale   dello   Stato   -    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                5. A decorrere dal 15 dicembre 2018,  i  soggetti  di
          cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di
          rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle
          informazioni nel rispetto del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n.  82,  mediante  la  cooperazione  applicativa  tra
          amministrazioni pubbliche, con le  modalita'  definite  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  ai  sensi  dell'articolo  3  del   medesimo   decreto
          legislativo n. 281 del 1997, da  adottarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. L'inserimento e' completato entro e non  oltre  il
          30 aprile 2019 ed  e'  aggiornato  in  tempo  reale  con  i
          servizi di cooperazione applicativa e di  condivisione  dei
          dati. 
                6. Gli enti e  le  amministrazioni  che  a  qualsiasi
          titolo  esercitano  attivita'   di   vigilanza   sull'opera
          effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione  degli
          interventi, identificati con  i  relativi  CUP,  insistenti
          sulle opere pubbliche, identificate con il  Codice  IOP,  e
          delle  relative  risorse  economico-finanziarie   assegnate
          utilizzando  le  informazioni  presenti  nella  BDAP,   che
          vengono segnalate dai soggetti titolari  degli  interventi,
          ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
                7.   L'AINOP,    gestito    dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche  sulla
          base delle indicazioni  e  degli  indirizzi  forniti  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Ragioneria  Generale  dello
          Stato e dall'ANSFISA, per la generazione  dei  codici  IOP,
          per il relativo corredo informativo, per  l'integrazione  e
          l'interoperabilita' con  le  informazioni  contenute  nella
          BDAP,  tramite  il  CUP,   e   per   l'integrazione   nella
          Piattaforma digitale nazionale  dati  di  cui  all'articolo
          50-ter del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e'
          messo a disposizione ed e' consultabile  anche  in  formato
          open  data,  con  le  modalita'  definite  con  il  decreto
          ministeriale   indicato   al   comma   5,   prevedendo   la
          possibilita' di  raccogliere,  mediante  apposita  sezione,
          segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni  che
          a  qualsiasi  titolo  esercitano  attivita'  di   vigilanza
          sull'opera. 
                7-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  7  del
          presente articolo, al  comma  2  dell'articolo  50-ter  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le  parole:  "31  dicembre
          2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2019". 
                8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la
          necessita' urgente di garantire  un  costante  monitoraggio
          dello  stato  e  del  grado  di  efficienza   delle   opere
          pubbliche, in particolare  per  i  profili  riguardanti  la
          sicurezza, anche tramite  le  informazioni  rivenienti  dal
          Sistema di monitoraggio dinamico  per  la  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali di cui  all'articolo
          14. Le  informazioni  contenute  nell'AINOP  consentono  di
          pervenire ad una valutazione  complessiva  sul  livello  di
          sicurezza  delle  opere,  per  agevolare  il  processo   di
          programmazione  e   finanziamento   degli   interventi   di
          riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e  la
          determinazione del grado di priorita' dei medesimi. 
                9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della
          programmazione e  del  finanziamento  degli  interventi  di
          riqualificazione o di manutenzione delle  opere  pubbliche,
          alla struttura servente del Comitato interministeriale  per
          la programmazione economica (CIPE),  presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri,  e  alla  Ragioneria  Generale
          dello Stato, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  e'   garantito   l'accesso   all'AINOP,   tramite
          modalita'  idonee  a  consentire   i   citati   lavori   di
          istruttoria. 
                9-bis.  Al  fine  di   supportare   l'individuazione,
          l'inserimento e la validazione  dei  corridoi  dedicati  ai
          trasporti  in   condizioni   di   eccezionalita'   di   cui
          all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  21
          ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP  e'  integrato  con
          funzioni specifiche di pianificazione  e  monitoraggio  dei
          transiti,  operando  quale  infrastruttura  di  riferimento
          nazionale per la condivisione e  l'aggiornamento  dei  dati
          territoriali e infrastrutturali  rilevanti,  anche  tramite
          l'interoperabilita'  con  sistemi  informativi   geografici
          (GIS) gia' in  uso  da  parte  di  societa'  concessionarie
          operanti nel  settore  stradale  e  autostradale,  di  enti
          proprietari della rete stradale nazionale, di regioni e  di
          enti regionali di  gestione  della  rete  stradale  locale,
          nonche' con i sistemi telematici dell'albo nazionale  degli
          autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del
          documento unico di circolazione  e  di  proprieta'  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.
          98.  L'AINOP  interopera  con  i  sistemi   telematici   di
          tracciamento  dei  mezzi   e   di   gestione   della   rete
          infrastrutturale e dei flussi di  traffico  utilizzati  dai
          soggetti di cui al primo periodo, al fine  di  fornire  una
          rappresentazione centralizzata dei transiti  dei  trasporti
          in condizioni di eccezionalita' tracciati  e  di  garantire
          l'ottimizzazione  dei  percorsi  e   la   sicurezza   della
          circolazione.  Le  modalita'  operative  e   tecniche   per
          l'attuazione dell'interoperabilita' dei sistemi di  cui  al
          presente comma, ivi comprese le modalita' per l'avvio della
          fase sperimentale, sono definite con decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   sentito   il
          Dipartimento   per   la   trasformazione   digitale   della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Con  il  medesimo
          decreto sono definite le modalita'  di  classificazione  in
          termini di percorribilita' dei corridoi  coordinata  con  i
          sistemi di segnalazione  e  autorizzazione,  che  rimangono
          attribuiti agli  enti  proprietari  o  gestori  dei  tratti
          stradali  o  autostradali  interessati,  e  sono   altresi'
          definite le modalita' di rappresentazione dei tracciamenti,
          acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in
          un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione ai  fini
          delle verifiche da parte delle autorita' competenti per  il
          controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo
          dei percorsi autorizzati. 
                10. Per l'attuazione delle disposizioni del  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno
          2018, euro 1.000.000 per  l'anno  2019  e  euro  200.000  a
          decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 45.». 
              - Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante:
          «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
          ferrovie» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del
          10 giugno 2019. 
              - Il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121  recante:
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e  autostradali»  pubblicato  sulla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  217   del   10   settembre   2021,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
          n. 156. 
              - Si riportano gli articoli 5 e 13 del decreto-legge 11
          novembre 2022, n. 173  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 28  settembre
          2018,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   16
          dicembre 2022, n. 204: 
                «Art.  5  (Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e  della
          mobilita' sostenibili assume la denominazione di  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
                2. Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti" e  "Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti"  sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque
          presenti, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e
          della   mobilita'   sostenibili"   e    "Ministero    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili". 
                3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.
          22, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  aprile
          2021, n. 55, e' abrogato.». 
                «Art.  13  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.». 
              - Il decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13  recante:
          «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
          investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  nonche'  per
          l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica
          agricola comune», e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
          47 del 24 febbraio 2023 e' convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
              - Si riportano gli  articoli  186  e  223  del  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36  recante:  «Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.77 del 31 marzo 2023: 
                «Art. 186 (Affidamenti dei concessionari). - 1.  Agli
          appalti  affidati  dai  concessionari  che  siano  stazioni
          appaltanti si  applicano  le  disposizioni  del  codice  in
          materia di appalti. 
                2. I titolari di concessioni di lavori e  di  servizi
          pubblici, ad esclusione di quelli  disciplinati  dal  Libro
          III, gia' in essere alla data  di  entrata  in  vigore  del
          codice,  di  importo  pari  o  superiore  alle  soglia   di
          rilevanza europea, e non affidate conformemente al  diritto
          dell'Unione europea vigente al momento  dell'affidamento  o
          della proroga,  affidano  mediante  procedura  ad  evidenza
          pubblica una quota tra il 50 per cento e il  60  per  cento
          dei contratti di  lavori,  servizi  e  forniture  stabilita
          convenzionalmente  dal  concedente  e  dal  concessionario;
          l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e
          dei  caratteri  dell'impresa,  dell'epoca  di  assegnazione
          della  concessione,  della  sua  durata  residua,  del  suo
          oggetto, del suo  valore  economico  e  dell'entita'  degli
          investimenti  effettuati.  L'affidamento  avviene  mediante
          procedura  ad  evidenza  pubblica,  con  la  previsione  di
          clausole sociali per la stabilita' del personale  impiegato
          e per la salvaguardia delle professionalita'. 
                3.  In  caso  di  comprovata  indivisibilita'   delle
          prestazioni  di  servizi   dedotte   in   concessione,   in
          sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione  di  cui  al
          comma 2, il concessionario corrisponde all'ente  concedente
          un importo compreso tra il minimo del 5  per  cento  ed  il
          massimo del 10 per cento degli  utili  previsti  dal  piano
          economico-finanziario,   tenendo   conto   dell'epoca    di
          assegnazione della concessione, della sua durata,  del  suo
          oggetto, del suo  valore  economico  e  dell'entita'  degli
          investimenti. 
                4. Le concessioni di cui ai  commi  2  e  3  gia'  in
          essere sono adeguate alle predette  disposizioni  entro  il
          termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice. 
                5. Le modalita' di calcolo delle quote di  cui  comma
          2, primo periodo, sono definite dall'ANAC entro il  termine
          di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          codice.  Sull'applicazione  del  presente  articolo  vigila
          l'ANAC anche tenuto  conto  del  valore  delle  prestazioni
          eseguite. 
                6. Per i concessionari autostradali,  le  quote  e  i
          criteri di determinazione di cui al comma 2 sono  calcolati
          sulla base degli importi  risultanti  dai  piani  economici
          finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del
          rispetto delle predette soglie e' effettata dal  concedente
          con cadenza  quinquennale.  A  tal  fine,  i  concessionari
          presentano al concedente il piano complessivo  dei  lavori,
          servizi e forniture.  Ove  siano  accertate  situazioni  di
          squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di  affidamento
          indicate  dal  comma  2,  primo   periodo,   in   sede   di
          aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure
          di riequilibrio  a  valere  sui  relativi  piani  economici
          finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di
          cui al comma 2, l'ente concedente puo' altresi'  richiedere
          al   concessionario   la    presentazione    di    garanzie
          fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in
          sede di aggiornamento del piano  economico-finanziario  ove
          sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2. 
                7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade
          che interessano una o piu' regioni possono essere  affidate
          dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a
          societa' in house di altre amministrazioni pubbliche  anche
          appositamente costituite. A tal fine il  controllo  analogo
          sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  attraverso
          un comitato  disciplinato  da  apposito  accordo  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  che
          eserciti sulla societa' in house i relativi poteri.». 
                «Art.  223  (Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e  struttura  tecnica   di   missione).   -   1.
          Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei   trasporti   promuove   le   attivita'   tecniche    e
          amministrative  occorrenti  per  l'adeguata   e   sollecita
          progettazione  e  approvazione  delle   infrastrutture   ed
          effettua, con la collaborazione delle  regioni  o  province
          autonome interessate, le attivita' di  supporto  necessarie
          per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
          realizzazione delle infrastrutture. 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          impronta  la  propria  attivita'  al  principio  di   leale
          collaborazione con le regioni e le province autonome e  con
          gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
          dalla legge, la previa  intesa  delle  regioni  o  province
          autonome interessate.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   in
          particolare: 
                  a) promuove e riceve le proposte  delle  regioni  o
          province autonome e degli altri enti aggiudicatori; 
                  b) promuove e propone intese quadro tra  Governo  e
          singole regioni o province autonome, al fine del  congiunto
          coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; 
                  c)  promuove   la   redazione   dei   progetti   di
          fattibilita' delle infrastrutture  da  parte  dei  soggetti
          aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o  accordi
          procedimentali tra i soggetti comunque interessati; 
                  d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPESS per la vigilanza sulle attivita' di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese  di  cui  all'articolo
          39; 
                  e) ove necessario, collabora alle  attivita'  delle
          stazioni appaltanti e degli enti concedenti  o  degli  enti
          interessati  alle  attivita'  istruttorie  con  azioni   di
          indirizzo e supporto; 
                  f) cura l'istruttoria sui progetti di  fattibilita'
          tecnico  ed   economica,   anche   ai   fini   della   loro
          sottoposizione alle deliberazioni del  CIPESS  in  caso  di
          infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo
          del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le
          eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per
          le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e'    acquisito    sul     progetto     di     fattibilita'
          tecnico-economica; 
                  g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico  dei
          fondi  di  cui  all'articolo  39,  le  risorse  finanziarie
          integrative necessarie alle attivita' progettuali; in  caso
          di infrastrutture  e  di  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo  del  Paese  di  cui  all'articolo  39,   propone,
          d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al
          CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori,  a  carico
          dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie
          alla realizzazione  delle  infrastrutture,  contestualmente
          all'approvazione    del    progetto     di     fattibilita'
          tecnico-economica e nei limiti delle  risorse  disponibili,
          dando priorita' al completamento delle opere incompiute; 
                  h)  verifica   l'avanzamento   dei   lavori   anche
          attraverso  sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso  i
          cantieri interessati, previo accesso  agli  stessi;  a  tal
          fine  puo'  avvalersi,  ove  necessario,  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di  appositi
          protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza
          sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti 15 aprile  2002,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  54
          del 5 marzo 2004. 
                3. Per le attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione
          strategica,   ricerca,   supporto   e   alta    consulenza,
          valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio  e
          alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'  avvalersi  di  una
          struttura tecnica di missione composta  da  dipendenti  nei
          limiti dell'organico approvato e dirigenti delle  pubbliche
          amministrazioni, da tecnici  individuati  dalle  regioni  o
          province  autonome  territorialmente  coinvolte,   nonche',
          sulla base di specifici incarichi professionali o  rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti
          ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
          procedure amministrative. La struttura tecnica di  missione
          e' istituita con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti. La struttura puo', altresi', avvalersi  di
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa selezione, con  contratti  a  tempo  determinato  di
          durata non superiore al  quinquennio  rinnovabile  per  una
          sola volta, nonche' quali advisor, di universita' statali e
          non statali legalmente riconosciute, di enti di  ricerca  e
          di societa' specializzate nella progettazione e gestione di
          lavori pubblici e privati. La struttura  svolge,  altresi',
          le funzioni del Nucleo  di  valutazione  e  verifica  degli
          investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge
          17 maggio 1999,  n.  144  e  dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. 
                4.  Per  agevolare,  sin   dall'inizio   della   fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentiti i  Ministri  competenti,  nonche'  i
          Presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          propone al Presidente del Consiglio dei ministri la  nomina
          di commissari straordinari,  i  quali  seguono  l'andamento
          delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
          e  supporto  promuovendo  anche  attivita'  di  prevenzione
          dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche  con
          riferimento alle esigenze delle comunita'  locali,  nonche'
          le occorrenti intese tra  i  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',  e
          nel caso  di  particolare  complessita'  delle  stesse,  il
          commissario straordinario  puo'  essere  affiancato  da  un
          sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Presidenti  delle  regioni  o
          province autonome territorialmente coinvolte, con  oneri  a
          carico delle regioni o province autonome proponenti  ovvero
          a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere  non
          aventi  carattere  interregionale  o   internazionale,   la
          proposta  di  nomina  del  commissario   straordinario   e'
          formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o
          l'ente territoriale interessati. 
                5. Gli oneri per  il  funzionamento  della  struttura
          tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui
          fondi di cui all'articolo 1,  comma  238,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  nonche'  sulle  risorse  assegnate
          annualmente  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999. 
                6. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentiti   i   Ministri   competenti   nonche',    per    le
          infrastrutture di  competenza  dei  soggetti  aggiudicatori
          regionali, i presidenti delle regioni o  province  autonome
          interessate,    abilita    eventualmente    i    commissari
          straordinari ad adottare, con le modalita' e  i  poteri  di
          cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n.  135,  in  sostituzione  dei  soggetti   competenti,   i
          provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
          sollecita   progettazione,   istruttoria,   affidamento   e
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi. 
                7. I commissari straordinari agiscono in autonomia  e
          con  l'obiettivo  di  garantire  l'interesse   pubblico   e
          riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e al CIPESS in  ordine  alle
          problematiche  riscontrate  e  alle  iniziative  assunte  e
          operano secondo le direttive dai medesimi impartite  e  con
          il  supporto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, e, ove esistenti,  della  struttura  tecnica  di
          missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite  degli
          stessi, ogni occorrente studio e  parere.  Nei  limiti  dei
          costi  autorizzati  a  norma  del  comma  8,  i  commissari
          straordinari  e  i  sub-commissari   si   avvalgono   della
          struttura di cui  al  comma  3,  nonche'  delle  competenti
          strutture regionali e  possono  avvalersi  del  supporto  e
          della collaborazione dei soggetti terzi. 
                8.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di nomina del commissario straordinario  individua
          il compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
          dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione  degli
          stessi a valere  sulle  risorse  del  quadro  economico  di
          ciascun intervento, nei limiti delle  somme  stanziate  per
          tale finalita'. 
                9. Ai commissari nominati ai sensi  dell'articolo  20
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  per  le
          opere  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le
          disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 
                10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          assicura, anche  attraverso  la  piattaforma  del  Servizio
          Contratti Pubblici, il supporto  e  l'assistenza  necessari
          alle   stazioni   appaltanti   per   l'applicazione   della
          disciplina di settore, in collaborazione con le  regioni  e
          le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nell'ambito
          delle  attivita'  che  queste  esercitano  ai   sensi   del
          codice.». 
              - Si riporta l'articolo 6, commi da 6-ter a  6-septies,
          del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante:  «Ulteriori
          disposizioni urgenti in materia di politiche di  coesione»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.105  del  07  maggio
          2024, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  luglio
          2024, n. 95: 
                «Art. 6 (Disposizioni  in  materia  di  rafforzamento
          della capacita' amministrativa). - Omissis. 
                6-ter. Ai fini del potenziamento e del  rafforzamento
          delle competenze del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti  in  materia  di  valutazione   delle   politiche
          pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza  con  gli
          obiettivi  del  PNRR  e  nell'ottica  di   un   progressivo
          efficientamento  del  processo  di   programmazione   delle
          risorse finanziarie e degli investimenti a  supporto  delle
          scelte  allocative,  nonche'  al  fine  di  garantire   gli
          adempimenti relativi alla fase attuativa  degli  interventi
          previsti nel  PNRR  per  i  quali  gli  uffici  centrali  e
          territoriali svolgono funzioni di  soggetto  attuatore,  il
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici  e  ad
          assumere  100  unita'  di  personale,  da  inquadrare   con
          contratto a tempo  indeterminato  nell'area  delle  elevate
          professionalita', di cui 70  nella  famiglia  professionale
          tecnica    e    30     nelle     famiglie     professionali
          amministrativo-giuridico-legale,
          economico-contabile-finanziaria    e    della    vigilanza,
          controllo  e  audit,  in  aggiunta  all'attuale   dotazione
          organica. A tal fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          615.417 per  l'anno  2024  e  di  euro  7.385.003  annui  a
          decorrere dall'anno 2025. 
                6-quater. Per le medesime finalita' di cui  al  comma
          6-ter,  al  fine  di  garantire  l'urgente   copertura   di
          fabbisogno di personale di ruolo necessario per  accelerare
          il processo di rafforzamento delle  proprie  capacita',  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei  limiti
          delle  facolta'  assunzionali  disponibili  a  legislazione
          vigente, e' altresi'  autorizzato  a  bandire  direttamente
          concorsi  pubblici  per  l'assunzione  di  300  unita'   di
          personale dell'area dei  funzionari  e  di  150  unita'  di
          personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti
          tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli
          uffici periferici. 
                6-quinquies.  Per   la   gestione   delle   procedure
          concorsuali previste dal comma 6-ter  e'  autorizzata,  per
          l'anno 2024, una spesa  pari  ad  euro  300.000  e  per  le
          maggiori spese di funzionamento  indotte  dal  reclutamento
          del personale di cui al medesimo comma  6-ter  e'  altresi'
          autorizzata una spesa pari a euro 126.725 per l'anno 2024 e
          a euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025. 
                6-sexies. Agli oneri  derivanti  dai  commi  6-ter  e
          6-quinquies, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro
          7.501.242 annui a decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                6-septies.  Per  il  coordinamento  delle   attivita'
          inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle
          politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza
          con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1,
          commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e
          nell'ottica di un progressivo efficientamento del  processo
          di  programmazione  delle  risorse  finanziarie   e   degli
          investimenti  a  supporto  delle   scelte   allocative   e'
          istituito, a decorrere  dal  1°  luglio  2024,  nell'ambito
          dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e
          supportare l'organo politico nelle funzioni  strategiche  e
          di indirizzo in  materia  di  valutazione  delle  politiche
          pubbliche  e  revisione  della  spesa,  coordinato  da   un
          dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti
          di livello non generale, anche in deroga  alle  percentuali
          di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, nonche' dal  personale  indicato  dalle
          articolazioni  ministeriali  interessate  dai  processi  di
          revisione della spesa e da esperti in materia  di  analisi,
          valutazione delle politiche  pubbliche  e  revisione  della
          spesa,  anche  attraverso  convenzioni  con  universita'  e
          istituti di formazione,  mediante  utilizzo  delle  risorse
          disponibili di cui al citato articolo 1, comma  891,  della
          legge n. 197 del 2022, ripartite  a  favore  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le  modalita'
          e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1,  comma  891,
          lettere  a)  e  b),  della   legge   n.   197   del   2022.
          Conseguentemente  la  dotazione   organica   del   predetto
          Ministero e' incrementata  di  quattro  posti  di  funzione
          dirigenziale, di cui uno  di  livello  generale  e  tre  di
          livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di
          euro 325.824 per l'anno 2024 e  di  euro  651.647  annui  a
          decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di  personale  e  di
          euro 2.966  per  l'anno  2024  e  di  euro  5.932  annui  a
          decorrere  dall'anno  2025  per  le  spese  relative   alla
          corresponsione dei  buoni  pasto.  Agli  oneri  complessivi
          derivanti dal presente  comma,  pari  a  euro  328.790  per
          l'anno 2024 e a euro 657.579 annui  a  decorrere  dall'anno
          2025, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2024,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 5  del  decreto  legislativo  4
          settembre 2024, n. 134 recante: «Attuazione della direttiva
          (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          14 dicembre 2022, relativa  alla  resilienza  dei  soggetti
          critici  e  che  abroga  la   direttiva   2008/114/CE   del
          Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223  del
          23 settembre 2024: 
                «Art. 5 (Autorita' settoriali competenti e  punto  di
          contatto unico). - 1. Sono designate le seguenti  autorita'
          settoriali competenti (ASC),  responsabili  della  corretta
          applicazione  e  dell'esecuzione  delle  disposizioni   del
          presente decreto: 
                  a) il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica, per il settore dell'energia di cui al numero  1
          dell'allegato A, sottosettori dell'energia  elettrica,  del
          teleriscaldamento e del teleraffrescamento,  del  petrolio,
          del gas e dell'idrogeno; 
                  b)  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, per il settore dei trasporti di cui al numero  2
          dell'allegato A,  sottosettori  del  trasporto  aereo,  del
          trasporto ferroviario, del trasporto per vie  d'acqua,  del
          trasporto su strada e del trasporto pubblico,  nonche'  per
          il  settore  delle  acque  irrigue  di  cui  al  numero  12
          dell'allegato A; 
                  c) il Ministero dell'economia e delle finanze,  per
          il settore bancario di cui al numero 3  dell'allegato  A  e
          per il settore delle infrastrutture dei mercati  finanziari
          di cui al numero 4 dell'allegato A, in  collaborazione  con
          le autorita' di vigilanza di settore, la Banca  d'Italia  e
          la  Commissione  nazionale  per  la  societa'  e  la  borsa
          (Consob); 
                  d) il Ministero della salute, direttamente o per il
          tramite delle proprie autorita' territoriali,  e,  per  gli
          ambiti  di  propria  competenza,  l'Agenzia  italiana   del
          farmaco (AIFA), per il  settore  della  salute  di  cui  al
          numero 5 dell'allegato A; 
                  e) il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica, direttamente o per  il  tramite  delle  proprie
          autorita' territoriali, per il settore dell'acqua  potabile
          di cui al numero 6 dell'allegato A, e per il settore  delle
          acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A; 
                  f) l'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale,  per
          il settore delle infrastrutture digitali di cui al numero 8
          dell'allegato A, in collaborazione con il  Ministero  delle
          imprese e del made in Italy, per le attivita' di  cui  agli
          articoli 7 e 8 del presente decreto; 
                  g) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          settore dello spazio di cui al numero 10 dell'allegato A; 
                  h) il Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
          alimentare  e  delle  foreste,   per   il   settore   della
          produzione, trasformazione e distribuzione di  alimenti  di
          cui al numero 11 dell'allegato A; 
                  i)  per  il  settore  degli  enti  della   pubblica
          amministrazione, di cui al numero 9 dell'allegato  A,  sono
          designate ASC le amministrazioni indicate alle  lettere  da
          a) a h) relativamente ai settori di rispettiva competenza e
          la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  gli  enti
          individuati  con  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri da  adottare  entro  il  17  gennaio
          2026. 
                2. Con accordo definito entro il 30 ottobre  2024  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono definite modalita' di collaborazione tra  le  ASC,  le
          regioni e  le  province  autonome  interessate,  quando  il
          soggetto  critico  ha  carattere  regionale  ovvero   opera
          esclusivamente sul territorio di una  regione  o  provincia
          autonoma nei settori di cui alle lettere a), b), d), e)  ed
          h). Con il medesimo accordo,  nei  casi  di  cui  al  primo
          periodo, sono definiti altresi' criteri uniformi in  ambito
          nazionale per lo svolgimento delle attivita' di ispezione e
          di verifica, per le misure previste dagli articoli 13, 14 e
          16 e 20. 
                3. Le ASC esercitano le  competenze  loro  attribuite
          dal presente decreto nel rispetto delle attribuzioni: 
                  a) dell'autorita' giudiziaria,  relativamente  alle
          notizie di reato; 
                  b) del Ministero dell'interno, in materia di tutela
          dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di difesa
          civile; 
                  c) del Ministero della difesa, in materia di difesa
          e sicurezza dello Stato; 
                  d) del Dipartimento della protezione  civile  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          previsione, prevenzione  e  mitigazione  dei  rischi  e  di
          gestione e superamento delle emergenze; 
                  e) del Ministero delle imprese e del made in Italy,
          in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione
          elettronica; 
                  f) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in
          materia di cybersicurezza e resilienza di cui  all'articolo
          1, comma 1, lettere a) e b), del  decreto-legge  14  giugno
          2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
          agosto 2021, n. 109; 
                  g)  degli  organismi  preposti  alla  tutela  della
          sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007,  n.
          124. 
                4. Quando opportuno,  le  ASC,  senza  imposizioni  o
          discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di
          tecnologia,  incoraggiano  l'uso  di  norme  e   specifiche
          tecniche europee  e  internazionali  per  le  misure  sulla
          sicurezza  e  sulla  resilienza  applicabili  ai   soggetti
          critici. 
                5. E'  istituito  nell'ambito  della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  il  punto  di  contatto  unico  in
          materia di  resilienza  dei  soggetti  critici  (PCU).  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 303, e'  definita  l'organizzazione  del
          PCU tenuto anche conto di  quanto  previsto  dal  comma  1,
          lettera g), e lettera i). Il punto di  contatto  e  le  ASC
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono
          complessivamente  composti  da  cinque  unita'  di  livello
          dirigenziale, di cui massimo una  di  livello  dirigenziale
          generale,   e   ventisette   unita'   di   personale    non
          dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione
          organica.  Per  le  finalita'  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di euro 893.205 per l'anno 2024  e  di
          euro 3.572.820 annui a decorrere dall'anno 2025. 
                6. Il PCU esercita le competenze ad  esso  attribuite
          dal presente decreto e, in particolare: 
                  a) assicura  il  collegamento  con  la  Commissione
          europea e la cooperazione con i  Paesi  terzi,  sentito  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale; 
                  b) assicura il collegamento con i punti di contatto
          unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva  (UE)
          2022/2557, da parte degli altri Stati membri; 
                  c)  assicura  il  collegamento  tra  le  ASC  e  le
          autorita' competenti designate o istituite, ai sensi  della
          direttiva  (UE)  2022/2557,  da  parte  degli  altri  Stati
          membri; 
                  d) assicura il collegamento con il  gruppo  per  la
          resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19; 
                  e) si coordina, istituendo un apposito tavolo,  con
          la Commissione interministeriale tecnica di  difesa  civile
          di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  10  gennaio
          2013, con il Dipartimento  della  protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  con  gli  altri
          organismi nazionali competenti  in  materia  di  resilienza
          nazionale; 
                  f)  coordina  le  attivita'  di  sostegno  di   cui
          all'articolo 11; 
                  g) riceve le notifiche  degli  incidenti  ai  sensi
          dell'articolo 16; 
                  h) promuove le attivita' di ricerca e formazione in
          materia di resilienza delle infrastrutture critiche; 
                  i)  svolge   funzioni   di   autorita'   settoriale
          competente per il settore di cui al comma  1,  lettera  i),
          per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei
          ministri; 
                  l) svolge i compiti di segreteria  a  supporto  del
          CIR. 
                7. Entro il 17 luglio 2028 e,  successivamente,  ogni
          due anni, il PCU trasmette alla Commissione  europea  e  al
          gruppo per  la  resilienza  dei  soggetti  critici  di  cui
          all'articolo 19 una relazione di  sintesi  in  merito  alle
          notifiche ricevute ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  1,
          compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti
          notificati, e alle azioni intraprese  dalle  ASC  ai  sensi
          dell'articolo  16,  comma  6.  Per  la  redazione  di  tale
          relazione,  il  PCU  puo'  utilizzare  il  modello  di  cui
          all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva
          (UE) 2022/2557. 
                8. Il PCU elabora annualmente un documento di sintesi
          sullo stato della resilienza  dei  soggetti  critici  e  lo
          trasmette al Presidente del Consiglio dei  ministri  ovvero
          al Ministro o al Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri con delega alla  resilienza  dei
          soggetti critici per la comunicazione al CIR. 
                9. Il PCU e le  ASC  cooperano  tra  loro  e  possono
          cooperare con il Dipartimento della protezione civile della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   il   Ministero
          dell'interno,  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali, i soggetti critici e le parti interessate. 
                10.  Il  PCU  e  le   ASC   cooperano   e   scambiano
          informazioni con l'Agenzia nazionale per la  cybersicurezza
          sui  rischi  di  cybersicurezza,  sulle  minacce  e   sugli
          incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce  e  sugli
          incidenti  non  informatici  che  hanno  ripercussioni  sui
          soggetti critici, anche per quanto riguarda  le  pertinenti
          misure adottate dai medesimi PCU, ASC o  Agenzia  nazionale
          per la cybersicurezza nazionale. 
                11. Il PCU, le ASC e l'Agenzia per la  cybersicurezza
          nazionale  cooperano  e   trasmettono   informazioni   agli
          organismi di informazione per  la  sicurezza  di  cui  agli
          articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  su
          rischi, minacce e incidenti, anche di  natura  informatica,
          che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonche' sulle
          relative misure adottate dai medesimi PCU,  ASC  e  Agenzia
          per la cybersicurezza nazionale. 
                12. Entro tre mesi dall'istituzione del PCU  e  dalla
          designazione delle ASC, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri notifica alla Commissione europea l'identita'  del
          PCU e delle ASC, i dati di contatto,  le  competenze  e  le
          responsabilita'   previste   dal   presente   decreto    e,
          successivamente, notifica tempestivamente alla  Commissione
          europea ogni  modifica  delle  informazioni  notificate  in
          precedenza.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
          assicura adeguata e  tempestiva  pubblicita'  all'identita'
          del PCU e delle ASC e ad ogni modifica di tale identita'. 
                13. Ciascuna ASC, per  l'esercizio  delle  competenze
          attribuite dal  presente  decreto,  individua,  tra  quelli
          esistenti, un ufficio dirigenziale di livello non generale,
          o istituisce un apposito ufficio dirigenziale non generale,
          composto da un dirigente di seconda fascia e da sei  unita'
          di personale appartenente all'area funzionari  del  vigente
          contratto  collettivo   nazionale   -   Comparto   funzioni
          centrali,  o  categorie  equivalenti,  posto  alle  dirette
          dipendenze  del  segretario   generale   o   del   soggetto
          individuato   secondo   i   rispettivi   ordinamenti,   con
          corrispondente   incremento   della   dotazione   organica,
          adottando il relativo provvedimento di  organizzazione  con
          decorrenza non anteriore  al  1°  ottobre  2024  e  dandone
          comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato.  Resta
          fermo per la Presidenza del Consiglio dei  ministri  quanto
          previsto  dal  comma  5.  Il  PCU  e  ciascuna   ASC   sono
          autorizzati  a   reclutare,   con   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, i dirigenti  di  cui  al
          comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma  anche
          mediante i concorsi  unici  di  cui  all'articolo  19,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, o attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie  di
          concorsi pubblici. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a
          reclutare con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato il contingente di personale non  dirigenziale
          di cui al comma 5 e di cui al primo  periodo  del  presente
          comma, mediante procedure di passaggio diretto di personale
          tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  scorrimento  di
          vigenti graduatorie di concorsi  pubblici  o  attraverso  i
          concorsi unici di cui  all'articolo  19,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  nonche'
          ad  avvalersi  di  personale  non  dirigenziale  posto   in
          posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di  aspettativa,
          distacco  o  fuori  ruolo  ovvero  altro  analogo  istituto
          previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  ad  esclusione  del
          personale docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e
          ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche.  All'atto  del
          collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,  nella
          dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
          tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero  di
          posti equivalente dal punto di vista finanziario.  Ai  fini
          dello svolgimento delle attivita' di collaborazione di  cui
          al comma 1, lettera f) del presente articolo, il  Ministero
          delle imprese  e  del  made  in  Italy  e'  autorizzato  ad
          assumere  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato,   con   corrispondente   incremento    della
          dotazione organica,  2  unita'  di  personale  appartenente
          all'area dei funzionari del  vigente  contratto  collettivo
          nazionale - Comparto funzioni  centrali,  con  le  medesime
          modalita' di reclutamento previste dal presente comma.  Per
          le finalita' di cui al presente  comma  e'  autorizzata  la
          spesa 1.088.968 per l'anno 2024 e di euro 3.155.871 annui a
          decorrere dall'anno 2025. 
                14. Agli oneri  derivanti  dai  commi  5,  e  13  del
          presente articolo, pari a euro 1.982.173 per l'anno 2024  e
          pari a euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
          recepimento della normativa  europea  di  cui  all'articolo
          41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                15.  L'Agenzia  per  la  Cybersicurezza  Nazionale  e
          l'Agenzia Italiana del  Farmaco  provvedono  all'attuazione
          del presente articolo con le risorse  umane  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                16. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, le somme relative alla copertura  degli  oneri  di
          funzionamento sono ripartite tra  le  ASC  in  ragione  del
          numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie  dei
          potenziali soggetti critici, nonche' dei relativi  elementi
          di complessita' tecnica.». 
              - Si riporta l'articolo 11 del  decreto  legislativo  4
          settembre  2024,  n.  138   recante:   «Recepimento   della
          direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un  livello
          comune  elevato  di  cibersicurezza  nell'Unione,   recante
          modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva
          (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva  (UE)  2016/1148»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del  01  ottobre
          2024: 
                «Art. 11 (Autorita' di settore NIS). - 1. Al fine  di
          assicurare l'efficace attuazione  del  presente  decreto  a
          livello  settoriale,  sono  individuate  le  Autorita'   di
          settore NIS che supportano l'Autorita' nazionale competente
          NIS e collaborano con essa, secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 40, comma 2, lettera c). 
                2. Sono designate quali Autorita' di settore NIS: 
                  a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per: 
                    1) il settore gestione dei servizi TIC, di cui al
          numero 9 dell'allegato I, in collaborazione  con  l'Agenzia
          per la cybersicurezza nazionale; 
                    2) il settore dello spazio, di cui al  numero  10
          dell'allegato I; 
                    3) il settore delle pubbliche amministrazioni, di
          cui all'articolo 3, commi 6 e 7; 
                    4) le societa' in house e le societa' partecipate
          o a controllo pubblico, di cui al  numero  4  dell'allegato
          IV; 
                  b) il Ministero dell'economia e delle finanze,  per
          i settori  bancario  e  delle  infrastrutture  dei  mercati
          finanziari, di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato I, sentite
          le autorita' di vigilanza  di  settore,  Banca  d'Italia  e
          Consob; 
                  c) il Ministero delle imprese e del made  in  Italy
          per: 
                    1) il settore delle infrastrutture  digitali,  di
          cui al numero 8 dell'allegato I; 
                    2) il settore dei servizi postali e di  corriere,
          di cui al numero 1 dell'allegato II; 
                    3) il settore della fabbricazione,  produzione  e
          distribuzione di sostanze chimiche,  di  cui  al  numero  3
          dell'allegato II, sentito il Ministero della salute; 
                    4) i sottosettori della fabbricazione di computer
          e prodotti di elettronica e ottica, della fabbricazione  di
          apparecchiature  elettriche  e   della   fabbricazione   di
          macchinari  e  apparecchiature  non  classificati   altrove
          (n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle lettere b), c) e d)
          del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato
          II; 
                    5)  i   sottosettori   della   fabbricazione   di
          autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, e della fabbricazione
          di altri mezzi di trasporto, di cui, rispettivamente,  alle
          lettere e) e f) del settore fabbricazione, di cui al numero
          5   dell'allegato   II,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                    6) i fornitori di servizi  digitali,  di  cui  al
          numero 6 dell'allegato II; 
                  d) il Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
          alimentare e  delle  foreste  per  il  settore  produzione,
          trasformazione e  distribuzione  di  alimenti,  di  cui  al
          numero 4 dell'allegato II; 
                  e) il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica per: 
                    1)  il  settore  energia,  di  cui  al  numero  1
          dell'allegato I; 
                    2) il settore fornitura e distribuzione di  acqua
          potabile di cui al numero 6 dell'allegato I; 
                    3) il settore acque reflue, di cui  al  numero  7
          dell'allegato I; 
                    4) il settore gestione dei  rifiuti,  di  cui  al
          numero 2 dell'allegato II; 
                  f)  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti per: 
                    1) il settore  trasporti,  di  cui  al  numero  2
          dell'allegato I; 
                    2) i soggetti che forniscono servizi di trasporto
          pubblico locale di cui al numero 1 dell'allegato IV; 
                  g) il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
          per il settore ricerca di cui al numero 7 dell'allegato  II
          e per gli istituti di istruzione che svolgono attivita'  di
          ricerca di cui al  numero  2  dell'allegato  IV,  anche  in
          accordo con le altre amministrazioni vigilanti; 
                  h) il Ministero della cultura per  i  soggetti  che
          svolgono attivita' di interesse culturale di cui al  numero
          3 dell'allegato IV; 
                  i) il Ministero della salute per: 
                    1) il settore  sanitario,  di  cui  al  numero  5
          dell'allegato I; 
                    2) il sottosettore fabbricazione  di  dispositivi
          medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui
          alla lettera a) del settore fabbricazione, di cui al numero
          5 dell'allegato II. 
                3. Le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,  per  i
          rispettivi  settori  e  sottosettori  di  competenza,  sono
          altresi' designate Autorita' di settore per i  soggetti  di
          cui all'articolo 3, commi 9 e 10. 
                4. Le Autorita' di  settore  NIS,  per  i  rispettivi
          settori e sottosettori di competenza  ai  fini  di  cui  al
          comma 1, procedono, in particolare: 
                  a) alla verifica dell'elenco dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 7, comma 2; 
                  b) al  supporto  nell'individuazione  dei  soggetti
          essenziali  e  dei  soggetti  importanti  ai  sensi   degli
          articoli 3 e 6, in  particolare  identificando  i  soggetti
          essenziali e i soggetti importanti di cui ai commi 8,  9  e
          10 dell'articolo 3; 
                  c)  all'individuazione  dei  soggetti  a   cui   si
          applicano le deroghe di cui all'articolo 3, comma 4; 
                  d) al supporto per le funzioni e per  le  attivita'
          di regolamentazione di cui al presente decreto  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 40; 
                  e) all'elaborazione dei contributi per la relazione
          annuale di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c); 
                  f) all'istituzione e al  coordinamento  dei  tavoli
          settoriali, al fine di contribuire all'efficace e  coerente
          attuazione  settoriale  del  presente  decreto  nonche'  al
          relativo monitoraggio.  Per  la  partecipazione  ai  tavoli
          settoriali non sono previsti gettoni di presenza, compensi,
          rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati; 
                  g) alla partecipazione  alle  attivita'  settoriali
          del Gruppo di Cooperazione NIS nonche' dei consessi e delle
          iniziative   a   livello   di   Unione   europea   relativi
          all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555. 
                5. Con accordo sancito entro il 30  ottobre  2024  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono definite modalita' di collaborazione tra le  Autorita'
          di settore e le regioni e le province autonome di Trento  e
          di Bolzano  interessate,  quando  il  soggetto  critico  ha
          carattere  regionale  ovvero   opera   esclusivamente   sul
          territorio di una regione o di una provincia  autonoma  nei
          settori di cui al comma 2, lettere a), numeri 3  e  4,  d),
          e), f), h) e i), numero 1. 
                6. Per l'esercizio delle  competenze  attribuite  dal
          presente  decreto,  ciascuna  autorita'  di   settore,   ad
          eccezione di quella indicata al comma  2,  lettera  b),  e'
          autorizzata  a   reclutare,   con   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unita' di personale
          non  dirigenziale,  appartenente  all'area  funzionari  del
          vigente contratto collettivo nazionale - Comparto  funzioni
          centrali, o categorie equivalenti,  mediante  procedure  di
          passaggio  diretto   di   personale   tra   amministrazioni
          pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di  vigenti  graduatorie
          di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali
          pubbliche,  nonche'   ad   avvalersi   di   personale   non
          dirigenziale  posto  in  posizione  di  comando,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, di aspettativa, distacco o fuori  ruolo  ovvero  altro
          analogo istituto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  ad
          esclusione    del     personale     docente,     educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e'  reso
          indisponibile,       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione di provenienza, per  tutta  la  durata
          del  collocamento  fuori  ruolo,   un   numero   di   posti
          equivalente dal punto di vista finanziario. 
                7. Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo
          e' autorizzata la spesa di 409.424 euro per l'anno  2024  e
          di euro 925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui  si
          provvede ai sensi dell'articolo 44.». 
              - La legge  30  dicembre  2024,  n.  207  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2025-2027.)   e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31  dicembre  2024,
          n. 305. 
              - Si riportano gli articoli 18, comma 1, lettera a),  e
          20,  commi  2-bis,  2-ter,   2-quater,   2-quinquies,   del
          decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25  recante:  «Disposizioni
          urgenti in materia di reclutamento  e  funzionalita'  delle
          pubbliche  amministrazioni»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.61  del  14   marzo   2025   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:  
                «Art. 18 (Misure urgenti per il  potenziamento  delle
          competenze per le attivita' di analisi e valutazione  della
          spesa). - 1. All'articolo 1 della legge 29  dicembre  2022,
          n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 891: 
                    1) alla lettera a): 
                    1.1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "da
          inquadrare  nell'Area  dei  funzionari"  sono  inserite  le
          seguenti: "o nell'Area delle elevate professionalita'",  la
          parola:   "prevista"   e'   sostituita   dalla    seguente:
          "previste",  le  parole:  "nei  limiti  delle  vacanze   di
          organico"   sono   sostituite    dalle    seguenti:    "con
          corrispondente incremento della dotazione  organica"  e  le
          parole: "dell'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e" sono soppresse; 
                    1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
          "Dall'anno 2025 la percentuale di  cui  al  primo  periodo,
          puo' essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70  per
          cento, destinando le relative risorse alle finalita' di cui
          alla  lettera  b)  del  presente  comma.  Ai   fini   della
          compensazione  degli  effetti  finanziari,  in  termini  di
          fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,  derivanti   dalla
          riduzione di cui al precedente periodo, una  corrispondente
          quota, in termini  di  saldo  netto  da  finanziare,  delle
          maggiori risorse  destinate  alle  finalita'  di  cui  alla
          lettera b) e' accantonata e resa indisponibile"; 
                    2)  alla  lettera  b),  dopo  le   parole:   "per
          l'eventuale  restante  quota"  sono  inserite  le  seguenti
          "all'acquisizione di competenze  professionali  ad  elevata
          specializzazione in materia di analisi e valutazione  delle
          politiche pubbliche e della revisione  della  spesa"  e  le
          parole "al conferimento di incarichi a esperti  in  materia
          di  analisi,  valutazione  delle  politiche   pubbliche   e
          revisione  della   spesa,   nonche'   a   convenzioni   con
          universita' e formazione", sono sostituite dalle  seguenti:
          "mediante  il  conferimento  di  incarichi  a  esperti,  la
          stipulazione di convenzioni con  universita'  e  centri  di
          ricerca  e  l'acquisto  di  servizi  di  consulenza  e   di
          formazione". 
                  Omissis». 
                «Art. 20 (Disposizioni urgenti per  la  funzionalita'
          del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici). - Omissis. 
                2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti - Dipartimento per i trasporti e  la  navigazione
          e' istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani
          urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), che e' designata
          quale punto di contatto nazionale  ai  sensi  dell'articolo
          41,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  2024/1679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.  La
          Struttura di cui al primo  periodo  opera  alle  dipendenze
          della Direzione generale per il trasporto  pubblico  locale
          del medesimo Ministero ed  e'  retta  da  un  dirigente  di
          livello non generale, che coordina 12 unita' di  personale,
          con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,
          di cui 8 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e  4
          unita'  nell'Area  degli  assistenti.  Le  assunzioni   del
          personale non dirigenziale di cui al secondo  periodo  sono
          effettuate  a  valere  sulle  facolta'   assunzionali   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  disponibili
          a  legislazione  vigente.  Conseguentemente,  la  dotazione
          organica   dirigenziale   del   predetto    Ministero    e'
          incrementata di una  unita'  dirigenziale  di  livello  non
          generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente  comma,
          a  conferire  un  incarico  di  livello  dirigenziale   non
          generale, anche ai sensi dell'articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in  deroga  ai
          limiti percentuali ivi previsti. La  Struttura  di  cui  al
          primo periodo svolge le  funzioni  strumentali  alla  piena
          attuazione del  regolamento  (UE)  2024/1679,  comprese  le
          funzioni in  materia  di  supporto  e  assistenza  ai  fini
          dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche'  per  la
          predisposizione del programma  nazionale  per  i  PUMS.  La
          Struttura di cui al primo  periodo  puo'  avvalersi  di  un
          numero massimo di cinque esperti, cui compete  un  compenso
          massimo annuo pari a euro 50.000 al  lordo  dei  contributi
          previdenziali   e   degli   oneri    fiscali    a    carico
          dell'amministrazione  per   singolo   incarico.   Ai   fini
          dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa
          di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro  152.479  annui  a
          decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonche'
          di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2026  per  i  compensi  spettanti  agli
          esperti.  Sono  altresi'  autorizzate  le  spese   per   il
          funzionamento della Struttura di cui al primo  periodo  nel
          limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a
          decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni
          del personale della medesima Struttura nel limite  di  euro
          9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026, nonche' le spese per l'erogazione dei buoni
          pasto nel limite di euro 742 per  l'anno  2025  e  di  euro
          1.483 annui a decorrere dall'anno 2026. 
                2-ter.  Al  fine  di  rafforzare  l'organizzazione  e
          l'operativita' del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  e'  autorizzato  l'incremento  della  dotazione
          organica del medesimo Ministero, prevista  dal  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di
          dirigente generale da  destinare  al  Dipartimento  per  le
          opere pubbliche e le politiche abitative per  l'istituzione
          di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali o
          regionali per le opere pubbliche. Ai  fini  dell'attuazione
          del presente  comma  sono  autorizzate  la  spesa  di  euro
          307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere
          dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali  e  la  spesa  di
          euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere
          dall'anno 2026 per il funzionamento, nonche'  la  spesa  di
          euro 1.483  per  l'anno  2025  e  di  euro  2.966  annui  a
          decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto. 
                2-quater. Per le medesime finalita' di cui  al  comma
          2-ter, il contingente di personale degli uffici di  diretta
          collaborazione del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e'  incrementato   di   ulteriori   due   unita'
          dirigenziali non generali. Conseguentemente,  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le
          finalita'  di  cui  al  presente  comma,  a  conferire  due
          incarichi di livello dirigenziale non  generale,  anche  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti  percentuali  ivi
          previsti. Ai fini dell'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025  e  di
          euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri
          assunzionali nonche' di euro 1.483 per  l'anno  2025  e  di
          euro  2.966  annui   a   decorrere   dall'anno   2026   per
          l'erogazione dei buoni pasto. 
                2-quinquies. Il  regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  adeguato
          con il recepimento  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
          2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti  modifiche  sono
          adottate entro il 31 marzo 2026 con le  modalita'  previste
          dall'articolo 13 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.
          173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
          2022, n. 204. 
                Omissis.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 ottobre 2023, n. 186 recante:  «Regolamento  recante  la
          riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti» e' pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  291
          del 14 dicembre 2023. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  l'articolo  2  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre  2023,  n.
          186, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica). -  1.
          Il  Ministero,  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso
          demandati, e' articolato, a livello  centrale,  in  quattro
          Dipartimenti, come di seguito indicati: 
                  a) Dipartimento per le infrastrutture e le reti  di
          trasporto; 
                  b)  Dipartimento  per  le  opere  pubbliche  e   le
          politiche abitative; 
                  c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione; 
                  d)  Dipartimento  per  gli  affari  generali  e  la
          digitalizzazione. 
                2. I Dipartimenti di cui al  comma  1  si  articolano
          nelle sedici direzioni generali  di  cui  al  Capo  III,  e
          assicurano l'esercizio organico e integrato delle  funzioni
          del Ministero. Ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  i  Capi  dei
          Dipartimenti, al fine di assicurare  la  continuita'  delle
          funzioni  dell'amministrazione  e   in   attuazione   degli
          indirizzi del Ministro, svolgono compiti di  coordinamento,
          direzione e controllo degli uffici di livello  dirigenziale
          generale in cui si articola  ciascuno  dei  Dipartimenti  e
          sono responsabili dei risultati complessivamente  raggiunti
          dagli  uffici  da   questi   dipendenti.   Presso   ciascun
          Dipartimento  sono  istituiti   due   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale,  nel  limite  del  contingente
          previsto dall'articolo 18, comma 2. Uno dei due uffici cura
          il coordinamento  delle  attivita'  di  rilievo  europeo  e
          internazionale  e   le   relazioni   con   le   Istituzioni
          sovranazionali, in raccordo con il Consigliere  diplomatico
          del Ministro. 
                3.  Sono  strutture  decentrate  del  Ministero  nove
          provveditorati regionali  e  interregionali  per  le  opere
          pubbliche,  dipendenti  dal  Dipartimento  per   le   opere
          pubbliche  e  le  politiche  abitative,   nonche'   quattro
          direzioni    generali    territoriali,    dipendenti    dal
          Dipartimento per i trasporti e la navigazione. 
                4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
          porto e' incardinato  nell'ambito  del  Ministero,  dipende
          funzionalmente dal Ministro ed esercita i  compiti  di  cui
          all'articolo  14,  sulla  base  delle  direttive  e   degli
          indirizzi  del  Ministro,  fatto  salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
          66. 
                5. Sono incardinati  nell'assetto  organizzativo  del
          Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e  gli
          organismi e le istituzioni di cui al capo  VI  che  operano
          secondo le attribuzioni definite da leggi di settore. 
                6. I Dipartimenti,  il  Comando  generale  del  Corpo
          delle capitanerie di porto ed il  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici  costituiscono  centri  di  responsabilita'
          amministrativa  ai  sensi  dell'articolo  3   del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279.».