IL DIRIGENTE DELLA PQA I 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle  indicazioni  geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Visto in particolare l'art. 22 del regolamento  (UE)  n.  2024/1143
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  dell'11  aprile  2024  che
istituisce il registro  delle  indicazioni  geografiche  protette  di
vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione; 
  Viste, inoltre, le premesse sulle  quali  e'  fondato  il  predetto
regolamento e, in particolare,  quelle  relative  alle  esigenze  dei
consumatori  che,  chiedendo  qualita'   e   prodotti   tradizionali,
determinano  una  domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo  quelle
connesse all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della  Commissione,
del  30  ottobre  2024,  che  reca  modalita'  di  applicazione   del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni,  le  modifiche,  le  cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e  la  comunicazione
delle indicazioni geografiche e  delle  caratteristiche  tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n.  668/2014  e  (UE)
2021/1236; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
integrazioni e modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000,  recante  «Disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
integrazioni e modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio  2025  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela delle indicazioni geografiche dei  prodotti  agricoli,  dei
vini e delle bevande spiritose; 
  Visto il decreto del direttore  della  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita'  agroalimentare  del  30  aprile  2024,  n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in  data  4  giugno
2024, con il quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Pietro  Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della  Direzione  generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche  prodotti
agricoli, agroalimentari  e  vitivinicoli  e  affari  generali  della
Direzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Comunita'  europea L
322 del 25 novembre 1997 e successive integrazioni  e  modificazioni,
con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«Garda»; 
  Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78
del 2 aprile 2004, successivamente confermato, con il quale e'  stato
attribuito per un triennio al Consorzio di tutela olio extra  vergine
di oliva «Garda» DOP il riconoscimento e  l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526, per la DOP «Garda»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e  successive  integrazioni  e  modificazioni  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e
modificazioni   sopra    citato,    relativa    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria  «olivicoltori»
nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera  d)  del
medesimo  decreto,  rappresenta  almeno  i   2/3   della   produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo  di
riferimento; 
  Considerato che tale verifica e' stata eseguita  sulla  base  delle
dichiarazioni presentate dal Consorzio di tutela olio  extra  vergine
di oliva Garda DOP per mezzo di posta elettronica certificata in data
13 febbraio 2026  (prot.  MASAF  n.  71332  del  13  febbraio  2026),
dell'integrazione inviata al consorzio per mezzo di posta elettronica
certifica in data 10 marzo 2026 (prot. MASAF n. 116811 del  10  marzo
2026),  dell'attestazione  rilasciata  dall'organismo  di   controllo
autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla  DOP  «Garda»,
CSQA Certificazioni S.r.l., con nota n. 2089  del  23  febbraio  2026
pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata (prot. MASAF  n.
94801 del 26 febbraio 2026), nonche' dai chiarimenti forniti da  CSQA
Certificazioni S.r.l. con nota n. 2343 del 2 marzo 2026 (prot.  MASAF
n. 103348 del 3 marzo 2026); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela olio  extra  vergine  di  oliva  Garda  DOP  a
svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge  n.  128
del 1998, come modificato dall'art. 14,  comma  15,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 18 marzo 2004, al Consorzio di tutela olio extra vergine
di oliva Garda DOP, con sede legale in  Cavaion  Veronese  (VR),  via
Vittorio Veneto, n. 1, a svolgere le  funzioni  di  cui  all'art.  53
della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  modificato  dall'art.  14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto  ministeriale  18  marzo  2004  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni  e  modificazioni  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 31 marzo 2026 
 
                                               Il dirigente: Gasparri