IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a  sostegno
della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la  riforma
organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute
nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del  codice  di
procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche'  per  la
modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne  il
miglior coordinamento, nonche'  delega  al  Governo  per  la  riforma
organica e il riordino  del  sistema  sanzionatorio  e  di  tutte  le
procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998» e, in particolare, l'articolo 19; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione
del testo del codice civile»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
«Esercizio delle opzioni previste  dall'articolo  5  del  regolamento
(CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali» e,
in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c); 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  136,  recante
«Attuazione  della   direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di
talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la  parte  relativa  ai  conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli  altri  istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale  Stato  membro,  e
che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
87»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della  giustizia,  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e delle imprese e del made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla parte I del testo unico delle disposizioni in  materia
  di intermediazione finanziaria, di cui al  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Alla parte I del testo unico delle disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera i), le parole: «e che gestisce direttamente
il proprio patrimonio» sono soppresse; 
        1.2) la lettera i.1) e' sostituita dalla seguente: 
          «i.1) "societa' di investimento  a  capitale  variabile  in
gestione interna" (Sicav in gestione interna): la Sicav che  gestisce
direttamente il proprio patrimonio;»; 
        1.3) dopo la lettera i.1), sono inserite le seguenti: 
          «i.2) "societa' di investimento  a  capitale  variabile  in
gestione   interna   autorizzata"   (Sicav   in   gestione    interna
autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta all'albo  di  cui
all'articolo 35-ter; 
          i.3) "societa' di  investimento  a  capitale  variabile  in
gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav  che  designa
come gestore esterno una Sgr autorizzata o una societa'  di  gestione
UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;»; 
        1.4)  alla  lettera  i-bis),  le  parole:  «e  che   gestisce
direttamente il proprio patrimonio» sono soppresse; 
        1.5)  la  lettera  i-bis.1)  e'  sostituita  dalla  seguente:
«i-bis.1) "societa' di investimento  a  capitale  fisso  in  gestione
interna"  (Sicaf  in  gestione  interna):  la  Sicaf   che   gestisce
direttamente il proprio patrimonio;»; 
        1.6) dopo la lettera i-bis.1), sono inserite le seguenti: 
          «i-bis.2) "societa' di investimento  a  capitale  fisso  in
gestione   interna   autorizzata"   (Sicaf   in   gestione    interna
autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta all'albo  di  cui
all'articolo 35-ter; 
          i-bis.3) "societa' di investimento a capitale  fisso  sotto
soglia registrata" (Sicaf  sotto  soglia  registrata):  la  Sicaf  in
gestione  interna  iscritta  nel   registro   di   cui   all'articolo
35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e  alle
condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter; 
          i-bis.4) "societa' di  investimento  a  capitale  fisso  in
gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf  che  designa
come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi  EuVECA
disciplinato ai sensi del regolamento (UE)  345/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2013,  un  gestore  di  fondi
EuSEF  disciplinato  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  346/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE
secondo quanto previsto dall'articolo 38;»; 
        1.7) la lettera i-quater) e' abrogata; 
        1.8) dopo la lettera i-quater), sono inserite le seguenti: 
          «i-quater.1)  "societa'  di  partenariato":  l'Oicr  chiuso
costituito in forma di societa' in accomandita per  azioni  con  sede
legale e direzione generale in Italia avente  per  oggetto  esclusivo
l'investimento collettivo  nelle  forme  del  private  equity  e  del
venture capital del  patrimonio  raccolto  mediante  l'offerta  delle
proprie  azioni,  di  strumenti  finanziari  partecipativi,   nonche'
mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite nello statuto; 
          i-quater.2) "societa' di partenariato in gestione interna":
la societa' di partenariato  che  gestisce  direttamente  il  proprio
patrimonio; 
          i-quater.3) "societa' di partenariato in  gestione  interna
autorizzata":  la  societa'  di  partenariato  in  gestione   interna
iscritta all'albo di cui all'articolo 35-novies.2; 
          i-quater.4)  "societa'   di   partenariato   sotto   soglia
registrata": la societa' di partenariato in gestione interna iscritta
nel registro di cui  all'articolo  35-quaterdecies  che  gestisce  il
proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla  parte
II, titolo III, capo I-ter; 
          i-quater.5) "societa' di partenariato in gestione esterna":
la societa' di partenariato che designa come gestore esterno una  Sgr
autorizzata, un gestore di fondi EuVECA  disciplinato  ai  sensi  del
regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai  sensi  del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto  previsto  dall'articolo
38-bis; 
          i-quater.6) "private equity e venture capital": l'attivita'
che consiste nell'investimento in imprese  non  quotate  nei  mercati
regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito,  o  altre
forme  similari,  incluso  l'investimento  ulteriore  nelle  predette
imprese successivamente all'eventuale ammissione  delle  stesse  alla
quotazione;»; 
        1.9) alla lettera k), le parole:  «in  strumenti  finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere  sul  patrimonio  dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili,» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle attivita' di cui all'articolo 39-bis»; 
        1.10) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:  «l)  "Oicr
italiano": il fondo comune d'investimento, la Sicav, la  Sicaf  e  la
societa' di partenariato;»; 
        1.11) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
          «m)  "Organismo  di  investimento  collettivo   in   valori
mobiliari italiano" (OICVM italiano): il fondo comune di investimento
e la Sicav rientranti nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009;»; 
        1.12) la lettera m-ter) e' sostituita dalla seguente: 
          «m-ter) "Oicr  alternativo  italiano"  (FIA  italiano):  il
fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf  e  la  societa'  di
partenariato rientranti nell'ambito di applicazione  della  direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno
2011;»; 
        1.13) dopo la lettera m-ter), e' inserita la seguente: 
          «m-ter.1) "Oicr societario in gestione esterna":  la  Sicav
in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e  la  societa'  di
partenariato in gestione esterna;»; 
        1.14) dopo la lettera m-quater), sono inserite le seguenti: 
          «m-quater.1) "FIA italiano immobiliare": il fondo comune di
investimento e la Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali
immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti  da  contratti  di  leasing
immobiliare  con  natura  traslativa  e   da   rapporti   concessori,
partecipazioni  in  societa'  immobiliari,   parti   di   altri   FIA
immobiliari, anche esteri, nella misura indicata dal  regolamento  di
cui all'articolo 39; 
          m-quater.2) "partecipazioni in  societa'  immobiliari":  le
partecipazioni in societa' di  capitali  che  svolgono  attivita'  di
costruzione, valorizzazione,  acquisto,  alienazione  e  gestione  di
immobili;»; 
        1.15) la lettera m-quinquies) e' sostituita  dalla  seguente:
«m-quinquies) "Oicr  alternativo  UE"  (FIA  UE):  l'Oicr  rientrante
nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno  Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;»; 
        1.16) la lettera m-sexies) e' sostituita dalla seguente: 
          «m-sexies) "Oicr alternativo non UE" (FIA non  UE):  l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in
uno Stato non appartenente all'Unione europea;»; 
        1.17) la lettera m-undecies) e' sostituita dalla seguente: 
          «m-undecies)   "clienti   professionali    o    investitori
professionali": i clienti professionali  ai  sensi  dell'articolo  6,
commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e 2-sexies, nonche' gli enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;»; 
        1.18) alla lettera o), le parole: «autorizzata a prestare  il
servizio di gestione collettiva del risparmio» sono sostituite  dalle
seguenti:  «che  presta  il  servizio  di  gestione  collettiva   del
risparmio»; 
        1.19) dopo la lettera o) sono inserite le seguenti: 
          «o.1) "societa' di gestione del risparmio autorizzata" (Sgr
autorizzata): la societa' di gestione del risparmio iscritta all'albo
di cui all'articolo 35; 
          o.2) "societa'  di  gestione  del  risparmio  sotto  soglia
registrata" (Sgr  sotto  soglia  registrata):  la  Sgr  iscritta  nel
registro  di  cui  all'articolo  35-quaterdecies  che  gestisce   FIA
italiani nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo
III, capo I-ter;»; 
        1.20) alla lettera q-bis), le parole: «la Sicav,  la  Sicaf,»
sono sostituite dalle seguenti: «la Sicav  in  gestione  interna,  la
Sicaf in gestione interna, la societa' di  partenariato  in  gestione
interna,»; 
        1.21) dopo la lettera q-bis), sono inserite le seguenti: 
          «q-bis.1) "gestore autorizzato":  la  Sgr  autorizzata,  la
Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in  gestione  interna
autorizzata,  la  societa'  di  partenariato  in   gestione   interna
autorizzata, il gestore di  ELTIF,  il  gestore  di  FCM,  nonche'  i
gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi  del  regolamento  (UE)
345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2013,
e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE)
346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2013,
italiani; 
          q-bis.2) "gestore di FIA sotto  soglia  registrato"  (GEFIA
sotto soglia registrato): la societa' di gestione del risparmio sotto
soglia registrata, la Sicaf sotto soglia registrata e la societa'  di
partenariato sotto soglia registrata;»; 
        1.22) la lettera q-quinquies) e' sostituita dalla seguente: 
          «q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei  fondi
comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav,  le  azioni  e  altri
strumenti finanziari partecipativi  di  Sicaf  e  delle  societa'  di
partenariato;»; 
        1.23) alla lettera r), dopo le parole: «le Sgr»  e'  inserita
la seguente: «autorizzate», e le parole: «le Sicav, le  Sicaf,»  sono
sostituite dalle seguenti: «le Sicav in gestione interna autorizzate,
le Sicaf in gestione interna autorizzate, le societa' di partenariato
in gestione interna autorizzate, i gestori di  ELTIF,  i  gestori  di
FCM, nonche' i gestori di fondi  EuVECA  disciplinati  ai  sensi  del
regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2013, e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi  del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2013, italiani,»; 
        1.24) dopo la lettera w-octies), sono aggiunte le seguenti: 
          «w-novies)  "sistema  di  intelligenza   artificiale":   il
sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE)
2024/1689, del Parlamento e del Consiglio, del 13 giugno 2024; 
          w-decies)  "rischi  informatici":   qualunque   circostanza
ragionevolmente  identificabile  in  relazione  all'uso  dei  sistemi
informatici e di rete che, qualora si concretizzi, puo' compromettere
la  sicurezza  dei  sistemi  informatici  e  di  rete,  di  eventuali
strumenti o processi dipendenti dalle  tecnologie,  di  operazioni  e
processi, oppure della fornitura dei servizi causando effetti avversi
nell'ambiente digitale o fisico.»; 
      2) il comma 6-quater e' abrogato; 
    b) all'articolo 3: 
      1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. La Banca d'Italia  e  la  Consob  realizzano  archivi
informatici  delle  disposizioni,  anche   regolamentari,   e   degli
orientamenti nelle materie di cui al  presente  decreto,  agevolmente
accessibili al pubblico e con collegamento informatico  diretto  alle
relative fonti normative e orientamenti dell'Unione europea. 
        3-ter.  Se  non  diversamente  disposto,  i  termini  per  lo
svolgimento dei procedimenti, stabiliti dal presente decreto o  dalle
relative disposizioni attuative, si computano secondo  il  calendario
comune. 
        3-quater. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  del
presente  decreto,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  secondo   le
rispettive competenze,  individuano  con  regolamento,  se  del  caso
congiunto ove sia prevista la partecipazione delle due Autorita': 
          a) ipotesi di semplificazione dei procedimenti  allo  scopo
di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati; 
          b)  fattispecie  e  criteri  al  ricorrere  dei  quali   si
applicano termini procedimentali abbreviati, anche su  istanza  degli
interessati subordinatamente alla  completezza  della  documentazione
presentata, alla tempestivita' dell'invio di eventuali integrazioni e
al ricorrere di presupposti di motivata rilevante urgenza.»; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
    c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis (Quesiti alle Autorita'). - 1. La Consob e la Banca
d'Italia  stabiliscono  con  regolamento,   secondo   le   rispettive
competenze, criteri e modalita' di presentazione di  richieste  volte
alla  valutazione  preventiva,  in  tempi  adeguati,  di   specifiche
situazioni che possano comportare violazioni di disposizioni  oggetto
della rispettiva vigilanza. Il regolamento di cui  al  primo  periodo
individua, altresi', i  casi  in  cui,  per  finalita'  di  interesse
pubblico e  con  il  consenso  dell'interessato,  sono  pubblicati  i
quesiti e le risposte dell'Autorita'  e  ne  stabilisce  le  relative
modalita'. 
      2. Resta comunque salva la facolta' di Consob e Banca  d'Italia
di  dare  seguito  alle  richieste  di  cui  al  comma  1  attraverso
orientamenti  interpretativi  di  carattere  generale,   soggetti   a
pubblicazione, sulla base di criteri, termini e  modalita'  stabiliti
con il regolamento di cui al comma 1.»; 
    d) all'articolo 4-quinquies: 
      1) nella rubrica e ovunque ricorrano, le  parole:  «regolamento
(UE) n. 345/2013» sono sostituite dalle seguenti:  «regolamento  (UE)
345/2013», e le parole «regolamento (UE) n. 346/2013» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 346/2013»; 
      2) al comma 2: 
        2.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «35  e  35-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «35, 35-ter e 35-novies.2»; 
        2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
          «Tali gestori sono iscritti in un apposito registro, tenuto
dalla Banca d'Italia.»; 
        2.3)  al  terzo  periodo,  le  parole:   «da   35-septies   a
35-undecies, comma 1, e 35-duodecies» sono sostituite dalle seguenti:
«35-septies,   35-octies,   35-novies,   35-novies.1,    35-novies.2,
35-novies.3,  35-novies.4,   35-novies.5,   35-novies.6,   35-decies,
35-duodecies e 35-terdecies», e le parole:  «in  quanto  compatibile»
sono sostituite dalle seguenti: «in quanto compatibili»; 
      3) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. I gestori registrati ai sensi  del  comma  2  possono
gestire  FIA  riservati  istituiti  in   forma   chiusa,   ai   sensi
dell'articolo  35-quaterdecies,   alle   condizioni   stabilite   con
regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.». 
 
          NOTE 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
                
                
              L'art.76 della Costituzione stabilisce che  l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87, quinto comma, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore  di  s  e  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'articolo  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              "Art. 14 Decreti legislativi 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          "decreto legislativo" e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  19  della  legge  5
          marzo 2024, n. 21, recante: "Interventi  a  sostegno  della
          competitivita' dei capitali e  delega  al  Governo  per  la
          riforma organica delle disposizioni in materia  di  mercati
          dei capitali recate dal  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  delle  disposizioni
          in materia di societa' di  capitali  contenute  nel  codice
          civile, per la modifica delle disposizioni  del  codice  di
          procedura  civile  in  materia  di  arbitrato   societario,
          nonche' per la modifica di ulteriori  disposizioni  vigenti
          al fine di assicurarne il  miglior  coordinamento,  nonche'
          delega al Governo per la riforma organica e il riordino del
          sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie
          recati  dal  medesimo  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 58 del 1998": 
              "Art. 19. Delega al Governo  per  la  riforma  organica
          delle disposizioni  in  materia  di  mercati  dei  capitali
          recate dal testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni  in  materia  di
          societa' di capitali contenute nel codice  civile,  per  la
          modifica delle disposizioni del codice di procedura  civile
          in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica
          di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il
          miglior coordinamento 
              1.  Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto, per i  profili  di  competenza,
          con  il  Ministro  della  giustizia,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi per la riforma organica delle  disposizioni  in
          materia di mercati dei capitali recate dal testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle
          disposizioni in materia di societa' di  capitali  contenute
          nel codice civile, per la modifica delle  disposizioni  del
          codice  di  procedura  civile  in  materia   di   arbitrato
          societario   nonche'   per   la   modifica   di   ulteriori
          disposizioni vigenti al  fine  di  assicurarne  il  miglior
          coordinamento e la coerenza con  le  disposizioni  previste
          dalla presente legge e  con  le  disposizioni  adottate  in
          attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo.  I
          decreti  legislativi  di  cui  al  presente  articolo  sono
          adottati, nel rispetto dei  principi  costituzionali  e  in
          particolare della tutela  del  risparmio,  dell'ordinamento
          dell'Unione europea e del  diritto  internazionale  nonche'
          sulla base dei principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al
          presente articolo, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) sostenere la crescita del Paese, favorire  l'accesso
          delle  imprese  al  capitale  di  rischio  con  particolare
          riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle
          piccole  e   medie   imprese   a   forme   alternative   di
          finanziamento e la canalizzazione degli investimenti  verso
          le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per
          gli investitori internazionali; 
              a-bis)  implementare  le  misure  volte  ad  assicurare
          l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato; 
              b) aumentare la competitivita' del mercato nazionale  e
          semplificare   e   razionalizzare   la   disciplina   degli
          emittenti, ivi inclusi la  partecipazione  assembleare,  la
          disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche
          con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con
          gli standard internazionali, e la possibilita' di prevedere
          sistemi di moltiplicazione del diritto di  voto,  riducendo
          gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente; 
              c) facilitare il finanziamento dell'impresa in tutte le
          sue fasi  di  crescita,  ivi  incluso  il  passaggio  dalla
          quotazione nei  mercati  non  regolamentati  a  quella  nei
          mercati regolamentati; 
              d) rivedere  le  regole  in  materia  di  attivita'  di
          investimento privato per favorirne la  massima  diffusione,
          anche  ampliando   il   novero   delle   forme   societarie
          ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del
          risparmio, garantendo la correttezza e l'adempimento  degli
          obblighi informativi a tutela degli investitori; 
              e) semplificare le regole del governo societario  anche
          tenendo  conto  delle  regole  previste   dai   codici   di
          autodisciplina; 
              f)  prevedere   il   riordino,   il   coordinamento   e
          l'aggiornamento della disciplina in materia  di  servizi  e
          attivita'  di  investimento,  ivi  inclusi   gli   obblighi
          informativi e la disciplina dei contratti, e in materia  di
          appello al pubblico  risparmio,  con  particolare  riguardo
          alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche
          di acquisto e scambio; 
              g) contemperare il livello degli  oneri  amministrativi
          imposti  alle  imprese   con   l'esigenza   di   assicurare
          l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli; 
              h) assicurare  un  sistema  coerente  e  integrato  dei
          controlli    interni,    eliminando    sovrapposizioni    o
          duplicazioni nelle funzioni  e  strutture  di  controllo  e
          individuando altresi' adeguate forme di coordinamento e  di
          scambio di informazioni  per  un  piu'  efficace  contrasto
          delle irregolarita' rilevate; 
              i) aggiornare e  revisionare  anche  sotto  il  profilo
          della tutela giurisdizionale il regime  di  responsabilita'
          di  cui  all'articolo  24,  comma  6-bis,  della  legge  28
          dicembre  2005,  n.  262,  tenuto  conto  della  disciplina
          applicabile al sistema di vigilanza italiano nonche'  delle
          raccomandazioni e degli standard internazionali, prevedendo
          anche disposizioni in materia di  prescrizione  dell'azione
          risarcitoria; 
              i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate
          alle modifiche apportate al testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di  assicurare
          in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio; 
              l) procedere a una complessiva razionalizzazione  e  al
          coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  del  codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  e  del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252,  nonche'  delle  altre  disposizioni
          applicabili  nei  medesimi  ambiti,  per   assicurare   una
          maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative e
          per eliminare  o  razionalizzare  obblighi  o  divieti  non
          previsti  dall'ordinamento  dell'Unione   europea   e   non
          giustificati sulla base di interessi meritevoli di  tutela,
          provvedendo altresi'  a  correggere  eventuali  disfunzioni
          riscontrate; 
              l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela  della
          concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei
          mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  al
          fine  della  riduzione  e  del  contenimento  degli   oneri
          conseguenti in capo agli operatori,  anche  valutandone  la
          soppressione; 
              l-ter) apportare le opportune modifiche e  integrazioni
          alla  normativa  vigente  in   materia   di   crisi   degli
          intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  al
          fine di assicurare maggiore efficacia  ed  efficienza  alla
          gestione  delle  crisi,  tenuto  conto  delle  esigenze  di
          proporzionalita' della  disciplina  e  di  celerita'  delle
          relative procedure. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi  alle  Camere  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso   il   parere   delle    competenti    Commissioni
          parlamentari. Decorsi  quaranta  giorni  dalla  data  della
          trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza  del
          parere. Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta
          giorni antecedenti allo spirare del  termine  previsto  dal
          comma 1 o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo  e'
          prorogata di novanta giorni. 
              4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei decreti di cui  al  comma  1,  il  Governo,  ove
          necessario, puo' emanare decreti correttivi  e  integrativi
          degli stessi nel rispetto dei principi e criteri  direttivi
          di cui al comma 2.". 
              Il regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  262,  recante:
          "Approvazione del testo del codice  civile"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 1942. 
              Il decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante: "Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  230
          del 30 settembre 1993. 
              Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,
          recante: "Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n.  38,  recante:  "Esercizio
          delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
          n.   1606/2002   in   materia   di    principi    contabili
          internazionali": 
              "Art. 2. Ambito di applicazione 
              1. Il presente decreto si applica a: 
              a) le societa' emittenti strumenti  finanziari  ammessi
          alla negoziazione in  mercati  regolamentati  di  qualsiasi
          Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di  cui
          alla lettera d); 
              a-bis)  le  societa'  emittenti  strumenti   finanziari
          ammessi alla negoziazione in un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera
          a), del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
              b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi  tra
          il pubblico di  cui  all'articolo  116  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla
          lettera d); 
              c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385;   le   societa'
          finanziarie italiane di  cui  all'articolo  59,  comma  1),
          lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, che  controllano  banche  o  gruppi  bancari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese  di  cui
          alla lettera d); le societa' di partecipazione  finanziaria
          mista italiane di cui all'articolo  59  comma  1),  lettera
          b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
          che controllano una o piu' banche  o  societa'  finanziarie
          ovunque  costituite  qualora   il   settore   di   maggiore
          dimensione all'interno  del  conglomerato  finanziario  sia
          quello  bancario   determinato   ai   sensi   del   decreto
          legislativo  30  maggio  2005,  n.  142;  le  societa'   di
          intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
          (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
          o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo  11,
          comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58;  le  societa'  di  gestione  del   risparmio   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   o),   del   decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58;   le   societa'
          finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le  societa'
          finanziarie che controllano societa'  finanziarie  iscritte
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  o  gruppi  finanziari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 110 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su  pegno
          di  cui  all'articolo  112  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta  elettronica
          di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385; gli istituti di pagamento di  cui  al  titolo
          V-ter del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
          gli emittenti di token collegati ad  attivita'  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 21 del regolamento  (UE)  2023/1114,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
          i prestatori di servizi per le criptoattivita'  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114; 
              d)  le  societa'  che  esercitano  le  imprese  incluse
          nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e  2,
          e quelle di cui all'articolo 95,  commi  2  e  2-bis),  del
          codice delle assicurazioni private; 
              e)  le  societa'   incluse,   secondo   i   metodi   di
          consolidamento integrale, proporzionale  e  del  patrimonio
          netto, nel  bilancio  consolidato  redatto  dalle  societa'
          indicate alle lettere da a) a d),  diverse  da  quelle  che
          possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai  sensi
          dell'articolo 2435-bis del  codice  civile,  e  diverse  da
          quelle indicate alle lettere da a) a d); 
              f) le societa' diverse da quelle indicate alle  lettere
          da a) ad e) e diverse da quelle  che  possono  redigere  il
          bilancio  in  forma  abbreviata,  ai  sensi   dell'articolo
          2435-bis  del  codice  civile,  che  redigono  il  bilancio
          consolidato; 
              g) le societa' diverse da quelle indicate alle  lettere
          da a) ad f) e diverse da quelle  che  possono  redigere  il
          bilancio  in  forma  abbreviata,  ai  sensi   dell'articolo
          2435-bis del codice civile.". 
              La  legge  28   dicembre   2005,   n.   262,   recante:
          "Disposizioni per la tutela del risparmio e  la  disciplina
          dei  mercati  finanziari"  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005. 
              Il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007. 
              Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante:
          "Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE"  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 68 DEL 23 marzo 2010. 
              Il decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  recante:
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti  pubblici",   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  6  dicembre   2011,   e'
          convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,
          n. 214, 
              Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante:
          "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai  bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE, per la parte relativa ai conti  annuali  ed  ai
          conti consolidati  delle  banche  e  degli  altri  istituti
          finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
          contabili delle succursali, stabilite in uno Stato  membro,
          di enti creditizi ed istituti finanziari con  sede  sociale
          fuori di tale Stato membro, e che abroga e  sostituisce  il
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2015. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 3  e  4-quinquies
          del citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 1 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza  sui  fondi
          pensione; 
              d)  'IVASS':  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)"AESFEM":   Autorita'   europea    degli    strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto  dall'articolo  54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              d-ter) "UE": l'Unione europea; 
              d-ter.1) "Meccanismo  di  Vigilanza  Unico  (MVU)":  il
          sistema  di  vigilanza  finanziaria  composto  dalla  Banca
          Centrale Europea e  dalle  autorita'  nazionali  competenti
          degli Stati membri che vi partecipano; 
              d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione  Unico  (MRU)":  il
          sistema di risoluzione istituito ai sensi  del  Regolamento
          (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e
          dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri
          che vi partecipano; 
              d-quater) "impresa di investimento": l'impresa  la  cui
          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno
          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare
          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo
          professionale; 
              d-quinquies)   "banca":   la   banca   come    definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
              d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":  la
          banca avente sede legale e amministrazione centrale  in  un
          medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
              e-bis)"Sim  di  classe  1":  la  Sim  che  soddisfa   i
          requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
              e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che  soddisfa  i
          requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a)
          o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria
          di  una  decisione  dell'autorita'  competente   ai   sensi
          dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; 
              f) "impresa  di  investimento  dell'Unione  europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
              g)"impresa di paesi terzi": l'impresa  che  non  ha  la
          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i) 'societa'  di  investimento  a  capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i.1) "societa' di investimento a capitale variabile  in
          gestione interna" (Sicav in gestione interna): la Sicav che
          gestisce direttamente il proprio patrimonio; 
              i.2) "societa' di investimento a capitale variabile  in
          gestione interna autorizzata" (Sicav  in  gestione  interna
          autorizzata):  la  Sicav  in  gestione   interna   iscritta
          all'albo di cui all'articolo 35-ter; 
              i.3) "societa' di investimento a capitale variabile  in
          gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav che
          designa come gestore esterno  una  Sgr  autorizzata  o  una
          societa' di gestione  UE  o  un  GEFIA  UE  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 38; 
              i-bis) 'societa'  di  investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso  in
          gestione interna" (Sicaf in gestione interna): la Sicaf che
          gestisce direttamente il proprio patrimonio; 
              i-bis.2) "societa' di investimento a capitale fisso  in
          gestione interna autorizzata" (Sicaf  in  gestione  interna
          autorizzata):  la  Sicaf  in  gestione   interna   iscritta
          all'albo di cui all'articolo 35-ter; 
              i-bis.3) "societa' di  investimento  a  capitale  fisso
          sotto soglia registrata" (Sicaf sotto  soglia  registrata):
          la Sicaf in gestione interna iscritta nel registro  di  cui
          all'articolo  35-quaterdecies  che  gestisce   il   proprio
          patrimonio nei limiti  e  alle  condizioni  previsti  dalla
          parte II, titolo III, capo I-ter; 
              i-bis.4) "societa' di investimento a capitale fisso  in
          gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf che
          designa  come  gestore  esterno  una  Sgr  autorizzata,  un
          gestore  di  fondi  EuVECA  disciplinato   ai   sensi   del
          regolamento (UE) 345/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore  di  fondi  EuSEF
          disciplinato ai sensi del  regolamento  (UE)  346/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2013,  o
          un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; 
              i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              i-quater) (abrogata) 
              i-quater.1) "societa' di partenariato":  l'Oicr  chiuso
          costituito in forma di societa' in accomandita  per  azioni
          con sede legale e direzione generale in Italia  avente  per
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del
          private  equity  e  del  venture  capital  del   patrimonio
          raccolto  mediante  l'offerta  delle  proprie  azioni,   di
          strumenti finanziari  partecipativi,  nonche'  mediante  le
          ulteriori modalita' di raccolta definite nello statuto; 
              i-quater.2)  "societa'  di  partenariato  in   gestione
          interna":  la  societa'  di   partenariato   che   gestisce
          direttamente il proprio patrimonio; 
              i-quater.3)  "societa'  di  partenariato  in   gestione
          interna  autorizzata":  la  societa'  di  partenariato   in
          gestione interna  iscritta  all'albo  di  cui  all'articolo
          35-novies.2; 
              i-quater.4)  "societa'  di  partenariato  sotto  soglia
          registrata":  la  societa'  di  partenariato  in   gestione
          interna  iscritta  nel   registro   di   cui   all'articolo
          35-quaterdecies che  gestisce  il  proprio  patrimonio  nei
          limiti e alle condizioni previsti dalla  parte  II,  titolo
          III, capo I-ter; 
              i-quater.5)  "societa'  di  partenariato  in   gestione
          esterna": la societa'  di  partenariato  che  designa  come
          gestore esterno una Sgr autorizzata, un  gestore  di  fondi
          EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE)  345/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
          un  gestore  di  fondi  EuSEF  disciplinato  ai  sensi  del
          regolamento (UE) 346/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto
          previsto dall'articolo 38-bis; 
              i-quater.6)  "private  equity   e   venture   capital":
          l'attivita' che consiste nell'investimento in  imprese  non
          quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti  di
          capitale,  di  debito,  o  altre  forme  similari,  incluso
          l'investimento    ulteriore    nelle    predette    imprese
          successivamente all'eventuale ammissione delle stesse  alla
          quotazione; 
              j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi  nonche'  investito  nelle  attivita'  di  cui
          all'articolo 39-bis in base a una politica di  investimento
          predeterminata; 
              k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) "Oicr italiano": il fondo comune d'investimento,  la
          Sicav, la Sicaf e la societa' di partenariato; 
              m) "Organismo  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiano" (OICVM italiano): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione  della  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; 
              m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA  italiano):  il
          fondo comune di investimento,  la  Sicav,  la  Sicaf  e  la
          societa'  di   partenariato   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione  della  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011; 
              m-ter.1) "Oicr  societario  in  gestione  esterna":  la
          Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione  esterna  e
          la societa' di partenariato in gestione esterna; 
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'articolo 39; 
              m-quater.1) "FIA italiano immobiliare": il fondo comune
          di investimento e la Sicaf che investono in beni  immobili,
          diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti  da
          contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da
          rapporti    concessori,    partecipazioni    in    societa'
          immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche  esteri,
          nella misura indicata dal regolamento di  cui  all'articolo
          39; 
              m-quater.2) "partecipazioni in  societa'  immobiliari":
          le partecipazioni in  societa'  di  capitali  che  svolgono
          attivita'   di   costruzione,   valorizzazione,   acquisto,
          alienazione e gestione di immobili; 
              m-quinquies) "Oicr alternativo  UE"  (FIA  UE):  l'Oicr
          rientrante  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8
          giugno 2011, costituito in uno  Stato  dell'Unione  europea
          diverso dall'Italia; 
              m-sexies) "Oicr  alternativo  non  UE"  (FIA  non  UE):
          l'Oicr  rientrante  nell'ambito   di   applicazione   della
          direttiva  2011/61/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato  non
          appartenente all'Unione europea; 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-octies.1)'fondo  di  investimento  europeo  a   lungo
          termine'  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
              m-octies.2)  'fondo  comune  monetario'  (FCM):  l'Oicr
          rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
          2017/1131; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  "clienti   professionali   o   investitori
          professionali":   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e
          2-sexies, nonche' gli enti di cui al decreto legislativo 30
          giugno 1994, n. 509 e al decreto  legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103; 
              m-undecies.1)  'Business  Angel':  gli  investitori   a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
              m-duodecies) "clienti al  dettaglio  o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia che presta il servizio di  gestione  collettiva  del
          risparmio; 
              o.1) "societa' di gestione del  risparmio  autorizzata"
          (Sgr autorizzata): la societa' di  gestione  del  risparmio
          iscritta all'albo di cui all'articolo 35; 
              o.2) "societa' di gestione del risparmio  sotto  soglia
          registrata" (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr  iscritta
          nel  registro  di  cui  all'articolo  35-quaterdecies   che
          gestisce FIA italiani nei limiti e alle condizioni previsti
          dalla parte II, titolo III, capo I-ter; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav in gestione interna,
          la Sicaf in gestione interna, la societa'  di  partenariato
          in gestione interna, la societa' di gestione UE,  il  GEFIA
          UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA,  il  gestore  di
          EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM; 
              q-bis.1) "gestore autorizzato": la Sgr autorizzata,  la
          Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione
          interna  autorizzata,  la  societa'  di   partenariato   in
          gestione interna  autorizzata,  il  gestore  di  ELTIF,  il
          gestore  di  FCM,  nonche'  i  gestori  di   fondi   EuVECA
          disciplinati ai sensi del  regolamento  (UE)  345/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i
          gestori  di  fondi  EuSEF   disciplinati   ai   sensi   del
          regolamento (UE) 346/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani; 
              q-bis.2)  "gestore  di  FIA  sotto  soglia  registrato"
          (GEFIA sotto soglia registrato): la  societa'  di  gestione
          del risparmio  sotto  soglia  registrata,  la  Sicaf  sotto
          soglia registrata  e  la  societa'  di  partenariato  sotto
          soglia registrata; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater) 'depositario  dell'Oicr  master  o  dell'Oicr
          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) "quote e azioni di  Oicr":  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni
          e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf e delle
          societa' di partenariato; 
              r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr  autorizzate,  le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le  Sicav
          in gestione  interna  autorizzate,  le  Sicaf  in  gestione
          interna  autorizzate,  le  societa'  di   partenariato   in
          gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori
          di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA  disciplinati  ai
          sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori  di  fondi
          EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento  (UE)  346/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
          italiani, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              r-ter.1)  "indice  di   riferimento"   o   "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
              r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":  la
          persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo
          1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
              r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo  al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
              r-quinquies)  'agenzia  di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          3, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o  esteri,
          inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari  quotati
          in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di  ricevute
          di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un   mercato
          regolamentato, per emittente  si  intende  l'emittente  dei
          valori mobiliari rappresentati, anche qualora  tali  valori
          non  sono  ammessi  alla   negoziazione   in   un   mercato
          regolamentato; 
              w-bis)   soggetti    abilitati    alla    distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
              w-bis.1)  «prodotto  di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
              w-bis.2)   «prodotto   d'investimento   al    dettaglio
          preassemblato»  o  «PRIP»:   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
              w-bis.3) «prodotto di  investimento  assicurativo»:  un
          prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,   numero   2),   del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
              w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti   d'investimento   al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un  soggetto  di
          cui all'articolo 4, numero  5),  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
              w-bis.6)  «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:   un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il   soggetto   che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati italiani o di altro Stato membro  dell'Unione
          europea, aventi sede legale in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2), aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
              4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3)  e  4)  i  cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di  mercato  inferiore  a  1  miliardo  di  euro.  Non   si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
              w-sexies)    "provvedimenti    di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
              1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure
          adottate nel suo ambito; 
              2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 
              3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti  1
          e 2, adottate  da  autorita'  di  altri  Stati  dell'Unione
          europea; 
              w-septies) "depositari centrali di titoli o  depositari
          centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,  paragrafo
          1,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  n.   909/2014   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli; 
              w-octies) "Definizioni relative alle obbligazioni verdi
          europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento  (UE)  2023/2631
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  novembre
          2023: 
              1)  "obbligazione   verde   europea"   o   "EuGB":   la
          denominazione disciplinata al  regolamento  (UE)  2023/2631
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  novembre
          2023; 
              2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile":
          un'obbligazione di  cui  all'articolo  2,  numero  5),  del
          regolamento (UE) 2023/2631; 
              3)   "obbligazione   legata    alla    sostenibilita'":
          un'obbligazione  di  cui  all'articolo  2,  numero  6)  del
          regolamento (UE) 2023/2631 107. 
              w-novies) "sistema  di  intelligenza  artificiale":  il
          sistema  come  definito  dall'articolo  3,  punto  1),  del
          regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento e del Consiglio,
          del 13 giugno 2024; 
              w-decies) "rischi informatici":  qualunque  circostanza
          ragionevolmente identificabile  in  relazione  all'uso  dei
          sistemi informatici e di rete che, qualora si  concretizzi,
          puo' compromettere la sicurezza dei sistemi  informatici  e
          di rete, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle
          tecnologie,  di  operazioni  e   processi,   oppure   della
          fornitura   dei   servizi    causando    effetti    avversi
          nell'ambiente digitale o fisico. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
              a) azioni di societa' e  altri  titoli  equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          ricevute di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di debito,  comprese  le
          ricevute di deposito relative a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro valore  mobiliare  che  permetta  di
          acquisire o di vendere i  valori  mobiliari  indicati  alle
          lettere a) e b) o che  comporti  un  regolamento  a  pronti
          determinato con riferimento  a  valori  mobiliari,  valute,
          tassi di interesse o rendimenti, merci  o  altri  indici  o
          misure. 
              1-bis.1.  Per  "clausola  make-whole"  si  intende  una
          clausola diretta a tutelare l'investitore  garantendo  che,
          in  caso  di  rimborso   anticipato   di   un'obbligazione,
          l'emittente   sia   tenuto   a   versare    al    detentore
          dell'obbligazione un importo pari  alla  somma  del  valore
          attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del
          valore nominale dell'obbligazione da rimborsare. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              1-quater.  Per  "ricevute  di  deposito"  si  intendono
          titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
          la proprieta' dei titoli di un emittente  non  domiciliato,
          ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
          negoziati indipendentemente dai titoli  dell'emittente  non
          domiciliato. 
              2. Per "strumento  finanziario"  si  intende  qualsiasi
          strumento  riportato  nella  Sezione  C  dell'Allegato   I,
          compresi  gli  strumenti  emessi  mediante   tecnologia   a
          registro distribuito. Gli strumenti di pagamento  non  sono
          strumenti finanziari. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento  di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  puo'
          individuare: 
              a) gli altri contratti derivati  di  cui  al  punto  7,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri strumenti finanziari derivati; 
              b) gli altri contratti derivati di  cui  al  punto  10,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri  strumenti  finanziari  derivati,  negoziati  in   un
          mercato  regolamentato,  in  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 
              2-ter. Nel presente decreto  legislativo  si  intendono
          per: 
              a)  "strumenti  derivati":  gli  strumenti   finanziari
          citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c ); 
              b) "derivati su merci": gli  strumenti  finanziari  che
          fanno riferimento a merci o attivita'  sottostanti  di  cui
          all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),  nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c),  quando  fanno  riferimento   a   merci   o   attivita'
          sottostanti menzionati all'Allegato  I,  sezione  C,  punto
          10); 
              c) "contratti derivati su prodotti  energetici  C6":  i
          contratti di opzione,  i  contratti  finanziari  a  termine
          standardizzati  (future),  gli  swap  e  tutti  gli   altri
          contratti   derivati   concernenti   carbone   o   petrolio
          menzionati nella Sezione C, punto 6,  dell'Allegato  I  che
          sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione  e
          devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. 
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  "roll-over").  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'articolo 18, comma 5. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              a) negoziazione per conto proprio; 
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
              c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un
          impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 
              c-bis)  collocamento  senza  impegno  irrevocabile  nei
          confronti dell'emittente; 
              d) gestione di portafogli; 
              e) ricezione e trasmissione di ordini; 
              f) consulenza in materia di investimenti; 
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
              g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita diretta. 
              5-bis.1. Per  "sistema  multilaterale"  si  intende  un
          sistema  multilaterale  come  definito   dall'articolo   2,
          paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 
              5-ter. Per "internalizzatore  sistematico"  si  intende
          l'impresa  di  investimento  che   in   modo   organizzato,
          frequente  e  sistematico  negozia  per  conto  proprio  in
          strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei  clienti  al
          di  fuori  di  un  mercato  regolamentato,  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione o di un  sistema  organizzato
          di negoziazione senza  gestire  un  sistema  multilaterale,
          ovvero  che  opta  per  lo   status   di   internalizzatore
          sistematico. 
              5-quater. Per "market maker" si intende una persona che
          si propone, nelle sedi di  negoziazione  e/o  al  di  fuori
          delle  stesse,  su  base  continuativa,  come  disposta   a
          negoziare  per  conto  proprio   acquistando   e   vendendo
          strumenti finanziari in  contropartita  diretta  ai  prezzi
          dalla medesima definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione) 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative a strumenti finanziari. 
              5-septies.1. Per "esecuzione di ordini  per  conto  dei
          clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
          di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
          clienti,  compresa  la  conclusione  di  accordi   per   la
          sottoscrizione o la compravendita di  strumenti  finanziari
          emessi da un'impresa di investimento  o  da  una  banca  al
          momento della loro emissione. 
              5-septies.2.  Per  "agente  collegato"  si  intende  la
          persona  fisica  o  giuridica  che,  sotto   la   piena   e
          incondizionata  responsabilita'  di  una  sola  impresa  di
          investimento per conto della quale opera, promuove  servizi
          di investimento e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
          potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o  gli
          ordini dei clienti riguardanti servizi  di  investimento  o
          strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
          consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
          strumenti o servizi finanziari. 
              5-septies.3.  Per  "consulente  finanziario   abilitato
          all'offerta  fuori  sede"  si  intende  la  persona  fisica
          iscritta   nell'apposita   sezione    dell'albo    previsto
          dall'articolo 31, comma 4, del  presente  decreto  che,  in
          qualita' di agente  collegato,  esercita  professionalmente
          l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 
              5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono
          per: 
              a) "sistema multilaterale di negoziazione": un  sistema
          multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un
          gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno
          e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
              b) "sistema organizzato di  negoziazione":  un  sistema
          multilaterale diverso da un mercato regolamentato o  da  un
          sistema  multilaterale   di   negoziazione   che   consente
          l'interazione tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
          vendita  di  terzi  relativi  a   obbligazioni,   strumenti
          finanziari strutturati,  quote  di  emissioni  e  strumenti
          derivati, in modo da dare luogo a  contratti  conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
              c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un
          sistema  multilaterale  di  negoziazione   o   un   sistema
          organizzato di negoziazione. 
              5-octies.1.  Per  "ordine  con  limite  di  prezzo"  si
          intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
          finanziario al prezzo limite fissato o  a  un  prezzo  piu'
          vantaggioso e per un quantitativo fissato. 
              5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono  i
          servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a),
          del regolamento (UE) 2020/1503.44 
              5-decies.  Per  «start-up  innovativa»  si  intende  la
          societa'  definita   dall'articolo   25,   comma   2,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
              5-undecies. Per «piccola e media impresa innovativa»  o
          «PMI innovativa» si intende la PMI  definita  dall'articolo
          4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
              5-duodecies. Per  "imprese  sociali"  si  intendono  le
          imprese sociali ai sensi del decreto legislativo  3  luglio
          2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
          di societa' cooperativa. 
              6.  Per  "servizio  accessorio"  si  intende  qualsiasi
          servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-bis.1.  Per  "controllante"  si  intende   un'impresa
          controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9,  e  22
          della direttiva 2013/34/UE.83 
              6-bis.2.  Per  "controllata"  si   intende   un'impresa
          controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10,  e  22
          della  direttiva  2013/34/UE;  l'impresa   controllata   di
          un'impresa controllata  e'  parimenti  considerata  impresa
          controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
          imprese. 
              6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la  situazione
          nella quale due o piu' persone fisiche  o  giuridiche  sono
          legate: 
              a)  da  una  «partecipazione»,  ossia  dal   fatto   di
          detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
          20 per cento o piu' dei diritti di voto o del  capitale  di
          un'impresa; 
              b) da un legame di «controllo», ossia  dalla  relazione
          esistente  tra   un'impresa   controllante   e   un'impresa
          controllata, in  tutti  i  casi  di  cui  all'articolo  22,
          paragrafi 1 e 2, della direttiva  2013/34/UE,  o  relazione
          analoga  esistente  tra  persone  fisiche  e  giuridiche  e
          un'impresa, nel  qual  caso  ogni  impresa  controllata  di
          un'impresa controllata e' considerata  impresa  controllata
          dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese; 
              c) da un legame duraturo tra due o  tutte  le  suddette
          persone e uno stesso soggetto  che  sia  una  relazione  di
          controllo. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. (abrogato) 
              6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si  intende
          la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
          informatizzato  determina   automaticamente   i   parametri
          individuali  degli  ordini,   come   ad   esempio   l'avvio
          dell'ordine,  la  relativa  tempistica,   il   prezzo,   la
          quantita' o  le  modalita'  di  gestione  dell'ordine  dopo
          l'invio,  con  intervento  umano  minimo  o   assente,   ad
          esclusione   dei   sistemi   utilizzati   unicamente    per
          trasmettere ordini a una o piu' sedi di  negoziazione,  per
          trattare ordini che non  comportano  la  determinazione  di
          parametri di negoziazione,  per  confermare  ordini  o  per
          eseguire il regolamento delle operazioni. 
              6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si  intende
          un accordo in base al quale un membro o un  partecipante  o
          un cliente di una sede di negoziazione consente a un  terzo
          l'utilizzo   del   proprio   codice    identificativo    di
          negoziazione  per  la  trasmissione  in   via   elettronica
          direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a
          uno strumento finanziario, sia nel caso  in  cui  l'accordo
          comporti l'utilizzo da parte del terzo  dell'infrastruttura
          del membro, del partecipante o del cliente, o di  qualsiasi
          sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante  o
          cliente per trasmettere  gli  ordini  (accesso  diretto  al
          mercato) sia nel caso in  cui  non  vi  sia  tale  utilizzo
          (accesso sponsorizzato). 
              6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica  ad
          alta   frequenza"   si   intende   qualsiasi   tecnica   di
          negoziazione algoritmica caratterizzata da: 
              a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le  latenze
          di rete e  di  altro  genere,  compresa  almeno  una  delle
          strutture  per   l'inserimento   algoritmico   dell'ordine:
          co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
          diretto a velocita' elevata; 
              b)    determinazione    da    parte     del     sistema
          dell'inizializzazione,    generazione,    trasmissione    o
          esecuzione  dell'or-dine  senza  intervento  umano  per  il
          singolo ordine o negoziazione, e 
              c)  elevato  traffico  infra-giornaliero  di   messaggi
          consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. 
              6-octies.  Per  "negoziazione  matched  principal"   si
          intende  una  negoziazione  in  cui  il  soggetto  che   si
          interpone tra  l'acquirente  e  il  venditore  non  e'  mai
          esposto al rischio di mercato durante  l'intera  esecuzione
          dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita  eseguiti
          simultaneamente ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
          soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
          le commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione
          previamente comunicati. 
              6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si  intende
          l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro
          servizio o prodotto come  parte  di  un  pacchetto  o  come
          condizione  per  l'ottenimento  dello  stesso   accordo   o
          pacchetto. 
              6-decies. Per  "deposito  strutturato"  si  intende  un
          deposito  quale  definito  all'articolo  69-bis,  comma  1,
          lettera  c),  del   T.U.   bancario   che   e'   pienamente
          rimborsabile alla scadenza in  base  a  termini  secondo  i
          quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
          rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: 
              a) un indice o una combinazione di  indici,  eccetto  i
          depositi  a  tasso   variabile   il   cui   rendimento   e'
          direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
          o il Libor; 
              b) uno strumento finanziario o una  combinazione  degli
          strumenti finanziari; 
              c) una merce o combinazione di merci o  di  altri  beni
          infungibili, materiali o immateriali; o 
              d) un tasso di cambio o una combinazione  di  tassi  di
          cambio. 
              6-undecies.  Nel  presente   decreto   legislativo   si
          intendono per: 
              a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o  "APA":
          un soggetto quale definito  all'articolo  2,  paragrafo  1,
          punto 34), del  regolamento  (UE)  n.  600/2014  a  cui  si
          applica la deroga prevista dall'articolo  2,  paragrafo  3,
          del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati; 
              b)   "fornitore   di   un   sistema   consolidato    di
          pubblicazione" o "CTP": un soggetto  autorizzato  ai  sensi
          della  direttiva  2014/65/UE  a  fornire  il  servizio   di
          raccolta    presso    mercati    regolamentati,     sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  sistemi  organizzati   di
          negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per
          gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12,
          13,  20  e  21  del  regolamento  (UE)  n  600/2014  e   di
          consolidamento delle suddette  informazioni  in  un  flusso
          elettronico di dati attualizzati in continuo, in  grado  di
          fornire informazioni sui prezzi e sul volume  per  ciascuno
          strumento finanziario; 
              c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un
          soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1,  punto
          36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si  applica  la
          deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del  medesimo
          regolamento e dai relativi atti delegati; 
              d) "servizi di comunicazione dati": la gestione  di  un
          dispositivo di pubblicazione  autorizzato  (APA)  o  di  un
          sistema  consolidato  di  pubblicazione  (CTP)  o   di   un
          meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM); 
              e) "fornitore di servizi  di  comunicazione  dati":  un
          APA, un CTP o un ARM. 
              6-duodecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si
          intendono per: 
              a)   "Stato   membro    d'origine    dell'impresa    di
          investimento": 
              1) se l'impresa di investimento e' una persona  fisica,
          lo Stato membro in cui tale  persona  ha  la  propria  sede
          principale; 
              2)  se  l'impresa  di  investimento  e'   una   persona
          giuridica, lo Stato membro in cui  si  trova  la  sua  sede
          legale; 
              3) se, in base al diritto nazionale  cui  e'  soggetta,
          l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo  Stato
          membro in cui e' situata la sua direzione generale; 
              b) "Stato membro d'origine del mercato  regolamentato":
          lo  Stato  membro  in  cui   e'   registrato   il   mercato
          regolamentato o se, in base al diritto  nazionale  di  tale
          Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato
          membro in cui e' situata la propria direzione generale; 
              c) "Stato membro d'origine di un  APA,  di  un  sistema
          consolidato   di   pubblicazione   o   di   meccanismo   di
          segnalazione autorizzato": 
              1) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,  il
          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema
          consolidato di pubblicazione  e'  una  persona  fisica,  lo
          Stato membro in cui tale persona ha  la  propria  direzione
          generale; 
              2) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,  il
          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema
          consolidato di pubblicazione e' una persona  giuridica,  lo
          Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 
              3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetto, il
          dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo  di
          segnalazione  autorizzato  o  il  sistema  consolidato   di
          pubblicazione non ha una sede legale, lo  Stato  membro  in
          cui e' situata la sua direzione generale. 
              6-terdecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si
          intendono per: 
              a) "Stato membro ospitante l'impresa di  investimento":
          lo Stato membro, diverso dallo Stato membro  d'origine,  in
          cui un'impresa di investimento ha una succursale  o  presta
          servizi  di  investimento   e/o   esercita   attivita'   di
          investimento; 
              b) "Stato membro ospitante il  mercato  regolamentato":
          lo Stato membro in  cui  un  mercato  regolamentato  adotta
          opportune misure  in  modo  da  facilitare  l'accesso  alla
          negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di  membri
          o partecipanti stabiliti in tale Stato membro. 
              6-quaterdecies. Per "prodotto energetico  all'ingrosso"
          si  intende  un  prodotto  energetico  all'ingrosso   quale
          definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento  (UE)  n.
          1227/2011. 
              6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"  si
          intendono i contratti derivati connessi a prodotti  di  cui
          all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX  e  XXIV/1
          del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche'  i  prodotti  di
          cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013. 
              6-quinquiesdecies.1.   Per   "gruppo    prevalentemente
          commerciale" si intende qualsiasi gruppo la  cui  attivita'
          principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di
          investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio
          di una qualsiasi attivita'  di  cui  all'allegato  I  della
          direttiva 2013/36/EU 
              PARLAMENTO EUROPEO,  Dir.  26/06/2013,  n.  2013/36/UE,
          Allegato I - Elenco delle  attivita'  che  beneficiano  del
          mutuo riconoscimento o in attivita'  di  market  making  in
          relazione agli strumenti derivati su merci. 
              6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende  uno
          dei seguenti emittenti di titoli di debito: 
              a) l'Unione europea; 
              b)  uno  Stato  membro,  ivi  inclusi   un   ministero,
          un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; 
              c) in caso di Stato membro federale,  un  membro  della
          federazione; 
              d) una societa' veicolo  per  conto  di  diversi  Stati
          membri; 
              e) un ente finanziario internazionale costituito da due
          o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e
          fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi  membri
          che stanno affrontando o sono  minacciati  da  gravi  crisi
          finanziarie; o 
              f) la Banca europea per gli investimenti. 
              6-septiesdecies. Per "debito  sovrano"  si  intende  un
          titolo di debito emesso da un emittente sovrano. 
              6-octiesdecies.  Per  "supporto  durevole"  si  intende
          qualsiasi strumento che: 
              a) permetta al cliente di  memorizzare  informazioni  a
          lui personalmente  dirette,  in  modo  che  possano  essere
          agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato  ai
          fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 
              b)  che  consenta  la  riproduzione  inalterata   delle
          informazioni memorizzate. 
              6-noviesdecies. Per "formato  elettronico"  si  intende
          qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.". 
                
                
              "Art. 3. Provvedimenti 
              1. I regolamenti  ministeriali  previsti  dal  presente
          decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini
          e  le  procedure  per   l'adozione   degli   atti   e   dei
          provvedimenti di propria competenza. 
              3.  I  regolamenti  e  i  provvedimenti  di   carattere
          generale  della  Banca  d'Italia  e   della   Consob   sono
          pubblicati   nella   Gazzetta    Ufficiale.    Gli    altri
          provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti  sottoposti  a
          vigilanza sono pubblicati nel  sito  internet  della  Banca
          d'Italia  o  della  Consob.   Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni dell'articolo 195-bis. 
              3-bis. La Banca d'Italia e la Consob realizzano archivi
          informatici  delle  disposizioni,  anche  regolamentari,  e
          degli  orientamenti  nelle  materie  di  cui  al   presente
          decreto,  agevolmente  accessibili  al   pubblico   e   con
          collegamento  informatico  diretto  alle   relative   fonti
          normative e orientamenti dell'Unione europea. 
              3-ter. Se non diversamente disposto, i termini  per  lo
          svolgimento  dei  procedimenti,  stabiliti   dal   presente
          decreto  o  dalle  relative  disposizioni   attuative,   si
          computano secondo il calendario comune. 
              3-quater. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
          del presente  decreto,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,
          secondo   le   rispettive   competenze,   individuano   con
          regolamento, se del caso  congiunto  ove  sia  prevista  la
          partecipazione delle due Autorita': 
              a) ipotesi di  semplificazione  dei  procedimenti  allo
          scopo di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati; 
              b) fattispecie e criteri  al  ricorrere  dei  quali  si
          applicano  termini  procedimentali  abbreviati,  anche   su
          istanza degli interessati subordinatamente alla completezza
          della   documentazione   presentata,   alla   tempestivita'
          dell'invio di eventuali  integrazioni  e  al  ricorrere  di
          presupposti di motivata rilevante urgenza. 
              4. (abrogato).". 
              "Art.  4-quinquies   Individuazione   delle   autorita'
          nazionali  competenti  ai  sensi   del   regolamento   (UE)
          345/2013, relativo ai fondi europei per il venture  capital
          (EuVECA), e del  regolamento  (UE)  346/2013,  relativo  ai
          fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). 
              1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
          attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5,  sono
          le autorita' nazionali competenti ai sensi del  regolamento
          (UE) n. 345/2013 e del regolamento  (UE)  n.  346/2013.  La
          Banca d'Italia e la Consob si  trasmettono  tempestivamente
          le informazioni  che  ciascuna  di  esse  e'  competente  a
          ricevere ai sensi del  presente  articolo.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 4, la  Banca  d'Italia  e  la
          Consob collaborano  tra  loro  e,  anche  mediante  scambio
          informazioni,  con  le  autorita'  competenti  degli  Stati
          membri  ospitanti  in  cui  un  fondo  EuVECA  o  EuSEF  e'
          commercializzato. 
              2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i  soggetti
          non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35, 35-ter e
          35-novies.2, registra e  cancella  i  gestori  italiani  di
          EuVECA e di Eu-SEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21,
          paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 e
          degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo  2,  lettera  b),
          del  regolamento  (UE)  n.  346/2013.  Tali  gestori   sono
          iscritti  in  un  apposito  registro,  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia. Si applicano gli articoli 34, 35, commi  2  e  3,
          35-bis,  35-ter,   35-quinquies,   35-septies,   35-octies,
          35-novies,    35-novies.1,    35-novies.2,     35-novies.3,
          35-novies.4,    35-novies.5,    35-novies.6,     35-decies,
          35-duodecies e 35-terdecies e  la  relativa  disciplina  di
          attuazione in quanto compatibili con il regolamento (UE) n.
          345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013. 
              2-bis. La Banca d'Italia e'  l'autorita'  competente  a
          effettuare: 
              a) la notifica nei confronti delle autorita' competenti
          degli Stati membri  ospitanti  prevista  dall'articolo  16,
          paragrafo  1,  del   regolamento   (UE)   n.   345/2013   e
          dall'articolo 17, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione
          dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF; 
              b) la  notifica,  corredata  di  motivazioni,  prevista
          dall'articolo 14-ter del regolamento  (UE)  n.  345/2013  e
          dall'articolo 15-ter del regolamento (UE)  n.  346/2013  in
          caso di rifiuto di registrare i  gestori  di  EuVECA  e  di
          EuSEF. 
              2-ter. La Banca d'Italia e' l'autorita'  competente  ad
          adottare le misure previste: 
              a) dall'articolo  21,  paragrafo  2,  lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo,  ai  fini
          del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis  del  citato
          regolamento; 
              b) dall'articolo  22,  paragrafo  2,  lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo,  ai  fini
          del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis  del  citato
          regolamento. 
              2-quater.  La  Consob  e'  l'autorita'  competente   ad
          adottare le misure previste: 
              a) dall'articolo  21,  paragrafo  2,  lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai  fini  del
          rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto iii)  e  13
          del citato regolamento; 
              b) dall'articolo  22,  paragrafo  2,  lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai  fini  del
          rispetto degli articoli 6,  3,  paragrafo  1,  lettera  b),
          punto iii) e 14 del citato regolamento. 
              2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo  le
          rispettive   attribuzioni   e   le    finalita'    indicate
          all'articolo 5, sono le autorita' competenti ad adottare le
          misure previste: 
              a) dall'articolo  21,  paragrafo  2,  lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere f) e  g)  del  medesimo  articolo  ai  fini  del
          rispetto dell'articolo 7,  lettere  a)  e  b),  del  citato
          regolamento; 
              b) dall'articolo  22,  paragrafo  2,  lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere f) e  g)  del  medesimo  articolo  ai  fini  del
          rispetto dell'articolo 7,  lettere  a)  e  b),  del  citato
          regolamento. 
              2-sexies. La Banca d'Italia e la  Consob  si  informano
          reciprocamente delle misure adottate  ai  sensi  dei  commi
          2-ter, 2-quater e 2-quinquies. 
              3.  La  Banca  d'Italia  e'  l'autorita'  competente  a
          ricevere dai gestori italiani  di  EuVECA  e  di  EuSEF  la
          comunicazione prescritta dall'articolo 15  del  regolamento
          (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n.
          346/2013.  Essa  riceve  inoltre   la   notifica   prevista
          dall'articolo 16, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          345/2013  e  dall'articolo  17  del  regolamento  (UE)   n.
          346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione
          dal registro di un gestore di EuVECA o di  EuSEF  da  parte
          delle autorita' competenti degli Stati membri d'origine  di
          questi gestori. 
              3-bis. La Consob e' l'autorita' competente  a  ricevere
          dai gestori italiani di EuVECA  e  EuSEF  la  comunicazione
          relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista
          dall'articolo 4-bis del  regolamento  (UE)  n.  345/2013  e
          dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013,  e  a
          informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui
          i   gestori   italiani   svolgono   o   hanno   svolto   la
          pre-commercializzazione,  come  definita  dall'articolo  3,
          lettera  o),   del   regolamento   (UE)   n.   345/2013   e
          dall'articolo  3,  lettera  o),  del  regolamento  (UE)  n.
          346/2013. 
              3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di  EuSEF  stabiliti
          in uno Stato membro diverso dall'Italia  svolgono  o  hanno
          svolto la pre-commercializzazione in Italia, la  Consob  e'
          l'autorita' competente a ricevere da  parte  dell'autorita'
          competente  dello   Stato   d'origine   di   tali   gestori
          l'informativa     relativa      alle      attivita'      di
          pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a  chiedere
          a tale autorita' di fornire  ulteriori  informazioni  sulla
          pre-commercializzazione  che  si  effettua   o   e'   stata
          effettuata  in  Italia,  ai  sensi   dell'articolo   4-bis,
          paragrafo  4,  del   regolamento   (UE)   n.   345/2013   e
          dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento  (UE)  n.
          346/2013. 
              4.   La   Consob   effettua   le   notifiche   previste
          dall'articolo  16  del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e
          dall'articolo 17  del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  nei
          confronti dell'AESFEM e, limitatamente a  ogni  aggiunta  o
          cancellazione  nell'elenco  degli  Stati  membri   di   cui
          all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d),  del  regolamento
          (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15,  paragrafo  1,  lettera
          d), del regolamento (UE) n. 346/2013, nei  confronti  delle
          autorita' competenti degli Stati membri in  cui  i  gestori
          italiani di EuVECA e di EuSEF registrati ai sensi del comma
          2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformita'
          con la disciplina dei regolamenti stessi. 
              4-bis.  La  Consob  e'  responsabile   di   mettere   a
          disposizione dell'AESFEM: 
              a) le informazioni necessarie per lo svolgimento  delle
          verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis  e  19
          del regolamento (UE) n. 345/2013 e dagli articoli 17-bis  e
          20 del regolamento (UE) n. 346/2013; 
              b) le informazioni previste dall'articolo 12, paragrafo
          4, del regolamento (UE) n.  345/2013  e  dall'articolo  13,
          paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 346/2013.151 
              4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi  3  e
          5, del regolamento (UE)  n.  345/2013  e  all'articolo  22,
          paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013: 
              a)  la  Banca  d'Italia  effettua  l'informativa   alle
          autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui il
          fondo  e'  commercializzato  prevista   dall'articolo   21,
          paragrafo  3,  del   regolamento   (UE)   n.   345/2013   e
          dall'articolo 22, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
          346/2013 con riferimento alla cancellazione dal registro di
          un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni; 
              b) la  Consob  effettua  l'informativa  all'AESFEM  con
          riferimento all'articolo 21, paragrafo 3,  del  regolamento
          (UE) n.  345/2013  e  all'articolo  22,  paragrafo  3,  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              c) la Consob effettua senza  indugio  la  comunicazione
          nei  confronti  dell'AESFEM  ai  sensi  dell'articolo   21,
          paragrafo  5,  del   regolamento   (UE)   n.   345/2013   e
          dell'articolo 22, paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
          346/2013 e  assicura  il  tempestivo  coinvolgimento  della
          Banca d'Italia nelle interlocuzioni con l'AESFEM, quando la
          Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dei commi
          2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca d'Italia e  la
          Consob stabiliscono, mediante un protocollo di  intesa,  le
          modalita' del coinvolgimento e  del  reciproco  scambio  di
          informazioni. 
              5. I gestori di EuVECA o  di  EuSEF  stabiliti  in  uno
          Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti
          previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n.  346/2013  e
          che intendono commercializzare in  Italia  gli  Oicr  dagli
          stessi gestiti effettuano, per il tramite della  competente
          autorita' dello Stato  d'origine,  la  notifica  prescritta
          dall'articolo  16  del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e
          dall'articolo 17  del  regolamento  (UE)  n.  346/2013.  La
          Consob e' l'autorita' competente a ricevere  tale  notifica
          limitatamente a ogni aggiunta o  cancellazione  nell'elenco
          degli Stati membri di cui  all'articolo  14,  paragrafo  1,
          lettera d) del regolamento (UE) n. 345/2013 e  all'articolo
          15, paragrafo  1,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n.
          346/2013. 
              6.  Nel  caso  di  superamento  della  soglia  di   cui
          all'articolo 3, paragrafo 2, lettera  b),  della  direttiva
          2011/61/UE,  ai  gestori  indicati  dai  commi  2  e  5  si
          applicano le  disposizioni  previste  per  il  gestore  dal
          presente decreto legislativo e dalle relative  disposizioni
          di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di  EuVECA
          o  EuSEF  puo'  essere  mantenuta  solo  ove  previsto  dai
          suddetti regolamenti dell'UE. 
              7. Per assicurare il  rispetto  del  presente  articolo
          nonche' dei regolamenti  indicati  al  comma  1,  la  Banca
          d'Italia e la  Consob  dispongono,  secondo  le  rispettive
          attribuzioni e le finalita'  dell'articolo  5,  dei  poteri
          loro attribuiti dal presente decreto legislativo. 
              7-bis. I  gestori  registrati  ai  sensi  del  comma  2
          possono gestire FIA riservati istituiti in forma chiusa, ai
          sensi  dell'articolo   35-quaterdecies,   alle   condizioni
          stabilite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita  la
          Consob.".