IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno
della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma
organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute
nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di
procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la
modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il
miglior coordinamento, nonche' delega al Governo per la riforma
organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le
procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998» e, in particolare, l'articolo 19;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione
del testo del codice civile»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante
«Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali» e,
in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c);
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
«Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante
«Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e
che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla parte I del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte I del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera i), le parole: «e che gestisce direttamente
il proprio patrimonio» sono soppresse;
1.2) la lettera i.1) e' sostituita dalla seguente:
«i.1) "societa' di investimento a capitale variabile in
gestione interna" (Sicav in gestione interna): la Sicav che gestisce
direttamente il proprio patrimonio;»;
1.3) dopo la lettera i.1), sono inserite le seguenti:
«i.2) "societa' di investimento a capitale variabile in
gestione interna autorizzata" (Sicav in gestione interna
autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta all'albo di cui
all'articolo 35-ter;
i.3) "societa' di investimento a capitale variabile in
gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav che designa
come gestore esterno una Sgr autorizzata o una societa' di gestione
UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;»;
1.4) alla lettera i-bis), le parole: «e che gestisce
direttamente il proprio patrimonio» sono soppresse;
1.5) la lettera i-bis.1) e' sostituita dalla seguente:
«i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso in gestione
interna" (Sicaf in gestione interna): la Sicaf che gestisce
direttamente il proprio patrimonio;»;
1.6) dopo la lettera i-bis.1), sono inserite le seguenti:
«i-bis.2) "societa' di investimento a capitale fisso in
gestione interna autorizzata" (Sicaf in gestione interna
autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta all'albo di cui
all'articolo 35-ter;
i-bis.3) "societa' di investimento a capitale fisso sotto
soglia registrata" (Sicaf sotto soglia registrata): la Sicaf in
gestione interna iscritta nel registro di cui all'articolo
35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle
condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;
i-bis.4) "societa' di investimento a capitale fisso in
gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf che designa
come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA
disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi
EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE
secondo quanto previsto dall'articolo 38;»;
1.7) la lettera i-quater) e' abrogata;
1.8) dopo la lettera i-quater), sono inserite le seguenti:
«i-quater.1) "societa' di partenariato": l'Oicr chiuso
costituito in forma di societa' in accomandita per azioni con sede
legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del
venture capital del patrimonio raccolto mediante l'offerta delle
proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonche'
mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite nello statuto;
i-quater.2) "societa' di partenariato in gestione interna":
la societa' di partenariato che gestisce direttamente il proprio
patrimonio;
i-quater.3) "societa' di partenariato in gestione interna
autorizzata": la societa' di partenariato in gestione interna
iscritta all'albo di cui all'articolo 35-novies.2;
i-quater.4) "societa' di partenariato sotto soglia
registrata": la societa' di partenariato in gestione interna iscritta
nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il
proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte
II, titolo III, capo I-ter;
i-quater.5) "societa' di partenariato in gestione esterna":
la societa' di partenariato che designa come gestore esterno una Sgr
autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del
regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo
38-bis;
i-quater.6) "private equity e venture capital": l'attivita'
che consiste nell'investimento in imprese non quotate nei mercati
regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre
forme similari, incluso l'investimento ulteriore nelle predette
imprese successivamente all'eventuale ammissione delle stesse alla
quotazione;»;
1.9) alla lettera k), le parole: «in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili,» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle attivita' di cui all'articolo 39-bis»;
1.10) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) "Oicr
italiano": il fondo comune d'investimento, la Sicav, la Sicaf e la
societa' di partenariato;»;
1.11) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) "Organismo di investimento collettivo in valori
mobiliari italiano" (OICVM italiano): il fondo comune di investimento
e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009;»;
1.12) la lettera m-ter) e' sostituita dalla seguente:
«m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf e la societa' di
partenariato rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2011;»;
1.13) dopo la lettera m-ter), e' inserita la seguente:
«m-ter.1) "Oicr societario in gestione esterna": la Sicav
in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e la societa' di
partenariato in gestione esterna;»;
1.14) dopo la lettera m-quater), sono inserite le seguenti:
«m-quater.1) "FIA italiano immobiliare": il fondo comune di
investimento e la Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali
immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing
immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori,
partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri FIA
immobiliari, anche esteri, nella misura indicata dal regolamento di
cui all'articolo 39;
m-quater.2) "partecipazioni in societa' immobiliari": le
partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di
costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di
immobili;»;
1.15) la lettera m-quinquies) e' sostituita dalla seguente:
«m-quinquies) "Oicr alternativo UE" (FIA UE): l'Oicr rientrante
nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;»;
1.16) la lettera m-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«m-sexies) "Oicr alternativo non UE" (FIA non UE): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in
uno Stato non appartenente all'Unione europea;»;
1.17) la lettera m-undecies) e' sostituita dalla seguente:
«m-undecies) "clienti professionali o investitori
professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6,
commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e 2-sexies, nonche' gli enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;»;
1.18) alla lettera o), le parole: «autorizzata a prestare il
servizio di gestione collettiva del risparmio» sono sostituite dalle
seguenti: «che presta il servizio di gestione collettiva del
risparmio»;
1.19) dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:
«o.1) "societa' di gestione del risparmio autorizzata" (Sgr
autorizzata): la societa' di gestione del risparmio iscritta all'albo
di cui all'articolo 35;
o.2) "societa' di gestione del risparmio sotto soglia
registrata" (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr iscritta nel
registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce FIA
italiani nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo
III, capo I-ter;»;
1.20) alla lettera q-bis), le parole: «la Sicav, la Sicaf,»
sono sostituite dalle seguenti: «la Sicav in gestione interna, la
Sicaf in gestione interna, la societa' di partenariato in gestione
interna,»;
1.21) dopo la lettera q-bis), sono inserite le seguenti:
«q-bis.1) "gestore autorizzato": la Sgr autorizzata, la
Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna
autorizzata, la societa' di partenariato in gestione interna
autorizzata, il gestore di ELTIF, il gestore di FCM, nonche' i
gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE)
345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE)
346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
italiani;
q-bis.2) "gestore di FIA sotto soglia registrato" (GEFIA
sotto soglia registrato): la societa' di gestione del risparmio sotto
soglia registrata, la Sicaf sotto soglia registrata e la societa' di
partenariato sotto soglia registrata;»;
1.22) la lettera q-quinquies) e' sostituita dalla seguente:
«q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi
comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni e altri
strumenti finanziari partecipativi di Sicaf e delle societa' di
partenariato;»;
1.23) alla lettera r), dopo le parole: «le Sgr» e' inserita
la seguente: «autorizzate», e le parole: «le Sicav, le Sicaf,» sono
sostituite dalle seguenti: «le Sicav in gestione interna autorizzate,
le Sicaf in gestione interna autorizzate, le societa' di partenariato
in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di
FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2013, e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2013, italiani,»;
1.24) dopo la lettera w-octies), sono aggiunte le seguenti:
«w-novies) "sistema di intelligenza artificiale": il
sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE)
2024/1689, del Parlamento e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
w-decies) "rischi informatici": qualunque circostanza
ragionevolmente identificabile in relazione all'uso dei sistemi
informatici e di rete che, qualora si concretizzi, puo' compromettere
la sicurezza dei sistemi informatici e di rete, di eventuali
strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, di operazioni e
processi, oppure della fornitura dei servizi causando effetti avversi
nell'ambiente digitale o fisico.»;
2) il comma 6-quater e' abrogato;
b) all'articolo 3:
1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La Banca d'Italia e la Consob realizzano archivi
informatici delle disposizioni, anche regolamentari, e degli
orientamenti nelle materie di cui al presente decreto, agevolmente
accessibili al pubblico e con collegamento informatico diretto alle
relative fonti normative e orientamenti dell'Unione europea.
3-ter. Se non diversamente disposto, i termini per lo
svolgimento dei procedimenti, stabiliti dal presente decreto o dalle
relative disposizioni attuative, si computano secondo il calendario
comune.
3-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le
rispettive competenze, individuano con regolamento, se del caso
congiunto ove sia prevista la partecipazione delle due Autorita':
a) ipotesi di semplificazione dei procedimenti allo scopo
di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati;
b) fattispecie e criteri al ricorrere dei quali si
applicano termini procedimentali abbreviati, anche su istanza degli
interessati subordinatamente alla completezza della documentazione
presentata, alla tempestivita' dell'invio di eventuali integrazioni e
al ricorrere di presupposti di motivata rilevante urgenza.»;
2) il comma 4 e' abrogato;
c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Quesiti alle Autorita'). - 1. La Consob e la Banca
d'Italia stabiliscono con regolamento, secondo le rispettive
competenze, criteri e modalita' di presentazione di richieste volte
alla valutazione preventiva, in tempi adeguati, di specifiche
situazioni che possano comportare violazioni di disposizioni oggetto
della rispettiva vigilanza. Il regolamento di cui al primo periodo
individua, altresi', i casi in cui, per finalita' di interesse
pubblico e con il consenso dell'interessato, sono pubblicati i
quesiti e le risposte dell'Autorita' e ne stabilisce le relative
modalita'.
2. Resta comunque salva la facolta' di Consob e Banca d'Italia
di dare seguito alle richieste di cui al comma 1 attraverso
orientamenti interpretativi di carattere generale, soggetti a
pubblicazione, sulla base di criteri, termini e modalita' stabiliti
con il regolamento di cui al comma 1.»;
d) all'articolo 4-quinquies:
1) nella rubrica e ovunque ricorrano, le parole: «regolamento
(UE) n. 345/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)
345/2013», e le parole «regolamento (UE) n. 346/2013» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 346/2013»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «35 e 35-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «35, 35-ter e 35-novies.2»;
2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Tali gestori sono iscritti in un apposito registro, tenuto
dalla Banca d'Italia.»;
2.3) al terzo periodo, le parole: «da 35-septies a
35-undecies, comma 1, e 35-duodecies» sono sostituite dalle seguenti:
«35-septies, 35-octies, 35-novies, 35-novies.1, 35-novies.2,
35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5, 35-novies.6, 35-decies,
35-duodecies e 35-terdecies», e le parole: «in quanto compatibile»
sono sostituite dalle seguenti: «in quanto compatibili»;
3) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I gestori registrati ai sensi del comma 2 possono
gestire FIA riservati istituiti in forma chiusa, ai sensi
dell'articolo 35-quaterdecies, alle condizioni stabilite con
regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse
L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di s e i
regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
"Art. 14 Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 5
marzo 2024, n. 21, recante: "Interventi a sostegno della
competitivita' dei capitali e delega al Governo per la
riforma organica delle disposizioni in materia di mercati
dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni
in materia di societa' di capitali contenute nel codice
civile, per la modifica delle disposizioni del codice di
procedura civile in materia di arbitrato societario,
nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti
al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche'
delega al Governo per la riforma organica e il riordino del
sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie
recati dal medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998":
"Art. 19. Delega al Governo per la riforma organica
delle disposizioni in materia di mercati dei capitali
recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di
societa' di capitali contenute nel codice civile, per la
modifica delle disposizioni del codice di procedura civile
in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica
di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il
miglior coordinamento
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto, per i profili di competenza,
con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti
legislativi per la riforma organica delle disposizioni in
materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle
disposizioni in materia di societa' di capitali contenute
nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del
codice di procedura civile in materia di arbitrato
societario nonche' per la modifica di ulteriori
disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior
coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste
dalla presente legge e con le disposizioni adottate in
attuazione della delega di cui al presente articolo. I
decreti legislativi di cui al presente articolo sono
adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in
particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento
dell'Unione europea e del diritto internazionale nonche'
sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso
delle imprese al capitale di rischio con particolare
riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle
piccole e medie imprese a forme alternative di
finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso
le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per
gli investitori internazionali;
a-bis) implementare le misure volte ad assicurare
l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;
b) aumentare la competitivita' del mercato nazionale e
semplificare e razionalizzare la disciplina degli
emittenti, ivi inclusi la partecipazione assembleare, la
disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche
con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con
gli standard internazionali, e la possibilita' di prevedere
sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo
gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
c) facilitare il finanziamento dell'impresa in tutte le
sue fasi di crescita, ivi incluso il passaggio dalla
quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei
mercati regolamentati;
d) rivedere le regole in materia di attivita' di
investimento privato per favorirne la massima diffusione,
anche ampliando il novero delle forme societarie
ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del
risparmio, garantendo la correttezza e l'adempimento degli
obblighi informativi a tutela degli investitori;
e) semplificare le regole del governo societario anche
tenendo conto delle regole previste dai codici di
autodisciplina;
f) prevedere il riordino, il coordinamento e
l'aggiornamento della disciplina in materia di servizi e
attivita' di investimento, ivi inclusi gli obblighi
informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di
appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo
alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche
di acquisto e scambio;
g) contemperare il livello degli oneri amministrativi
imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare
l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
h) assicurare un sistema coerente e integrato dei
controlli interni, eliminando sovrapposizioni o
duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e
individuando altresi' adeguate forme di coordinamento e di
scambio di informazioni per un piu' efficace contrasto
delle irregolarita' rilevate;
i) aggiornare e revisionare anche sotto il profilo
della tutela giurisdizionale il regime di responsabilita'
di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina
applicabile al sistema di vigilanza italiano nonche' delle
raccomandazioni e degli standard internazionali, prevedendo
anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione
risarcitoria;
i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate
alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare
in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio;
l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al
coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, nonche' delle altre disposizioni
applicabili nei medesimi ambiti, per assicurare una
maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative e
per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non
previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non
giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela,
provvedendo altresi' a correggere eventuali disfunzioni
riscontrate;
l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della
concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei
mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
fine della riduzione e del contenimento degli oneri
conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la
soppressione;
l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni
alla normativa vigente in materia di crisi degli
intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al
fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla
gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di
proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle
relative procedure.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia
espresso il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e'
prorogata di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove
necessario, puo' emanare decreti correttivi e integrativi
degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 2.".
Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante:
"Approvazione del testo del codice civile" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 1942.
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
del 30 settembre 1993.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante: "Esercizio
delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili
internazionali":
"Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui
alla lettera d);
a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera
a), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra
il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla
lettera d);
c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1),
lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui
alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria
mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera
b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie
ovunque costituite qualora il settore di maggiore
dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia
quello bancario determinato ai sensi del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le societa' di
intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11,
comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; le societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa'
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno
di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica
di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo
V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
gli emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati
ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
i prestatori di servizi per le criptoattivita' autorizzati
ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2,
e quelle di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis), del
codice delle assicurazioni private;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio
netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa'
indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da
quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere
da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo
2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio
consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere
da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo
2435-bis del codice civile.".
La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante:
"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante:
"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 DEL 23 marzo 2010.
Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, e'
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante:
"Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro,
di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale
fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2015.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 4-quinquies
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 1
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3)"AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il
sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento
(UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e
dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri
che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno
o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare
una o piu' attivita' di investimento a titolo
professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la
banca avente sede legale e amministrazione centrale in un
medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis)"Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a)
o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria
di una decisione dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g)"impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i.1) "societa' di investimento a capitale variabile in
gestione interna" (Sicav in gestione interna): la Sicav che
gestisce direttamente il proprio patrimonio;
i.2) "societa' di investimento a capitale variabile in
gestione interna autorizzata" (Sicav in gestione interna
autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta
all'albo di cui all'articolo 35-ter;
i.3) "societa' di investimento a capitale variabile in
gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav che
designa come gestore esterno una Sgr autorizzata o una
societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'articolo 38;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso in
gestione interna" (Sicaf in gestione interna): la Sicaf che
gestisce direttamente il proprio patrimonio;
i-bis.2) "societa' di investimento a capitale fisso in
gestione interna autorizzata" (Sicaf in gestione interna
autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta
all'albo di cui all'articolo 35-ter;
i-bis.3) "societa' di investimento a capitale fisso
sotto soglia registrata" (Sicaf sotto soglia registrata):
la Sicaf in gestione interna iscritta nel registro di cui
all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio
patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla
parte II, titolo III, capo I-ter;
i-bis.4) "societa' di investimento a capitale fisso in
gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf che
designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un
gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del
regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF
disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o
un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) (abrogata)
i-quater.1) "societa' di partenariato": l'Oicr chiuso
costituito in forma di societa' in accomandita per azioni
con sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del
private equity e del venture capital del patrimonio
raccolto mediante l'offerta delle proprie azioni, di
strumenti finanziari partecipativi, nonche' mediante le
ulteriori modalita' di raccolta definite nello statuto;
i-quater.2) "societa' di partenariato in gestione
interna": la societa' di partenariato che gestisce
direttamente il proprio patrimonio;
i-quater.3) "societa' di partenariato in gestione
interna autorizzata": la societa' di partenariato in
gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo
35-novies.2;
i-quater.4) "societa' di partenariato sotto soglia
registrata": la societa' di partenariato in gestione
interna iscritta nel registro di cui all'articolo
35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei
limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo
III, capo I-ter;
i-quater.5) "societa' di partenariato in gestione
esterna": la societa' di partenariato che designa come
gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi
EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'articolo 38-bis;
i-quater.6) "private equity e venture capital":
l'attivita' che consiste nell'investimento in imprese non
quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di
capitale, di debito, o altre forme similari, incluso
l'investimento ulteriore nelle predette imprese
successivamente all'eventuale ammissione delle stesse alla
quotazione;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito nelle attivita' di cui
all'articolo 39-bis in base a una politica di investimento
predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) "Oicr italiano": il fondo comune d'investimento, la
Sicav, la Sicaf e la societa' di partenariato;
m) "Organismo di investimento collettivo in valori
mobiliari italiano" (OICVM italiano): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf e la
societa' di partenariato rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011;
m-ter.1) "Oicr societario in gestione esterna": la
Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e
la societa' di partenariato in gestione esterna;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'articolo 39;
m-quater.1) "FIA italiano immobiliare": il fondo comune
di investimento e la Sicaf che investono in beni immobili,
diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da
contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da
rapporti concessori, partecipazioni in societa'
immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri,
nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo
39;
m-quater.2) "partecipazioni in societa' immobiliari":
le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono
attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto,
alienazione e gestione di immobili;
m-quinquies) "Oicr alternativo UE" (FIA UE): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, costituito in uno Stato dell'Unione europea
diverso dall'Italia;
m-sexies) "Oicr alternativo non UE" (FIA non UE):
l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1)'fondo di investimento europeo a lungo
termine' (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) "clienti professionali o investitori
professionali": i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e
2-sexies, nonche' gli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia che presta il servizio di gestione collettiva del
risparmio;
o.1) "societa' di gestione del risparmio autorizzata"
(Sgr autorizzata): la societa' di gestione del risparmio
iscritta all'albo di cui all'articolo 35;
o.2) "societa' di gestione del risparmio sotto soglia
registrata" (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr iscritta
nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che
gestisce FIA italiani nei limiti e alle condizioni previsti
dalla parte II, titolo III, capo I-ter;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav in gestione interna,
la Sicaf in gestione interna, la societa' di partenariato
in gestione interna, la societa' di gestione UE, il GEFIA
UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di
EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM;
q-bis.1) "gestore autorizzato": la Sgr autorizzata, la
Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione
interna autorizzata, la societa' di partenariato in
gestione interna autorizzata, il gestore di ELTIF, il
gestore di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i
gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani;
q-bis.2) "gestore di FIA sotto soglia registrato"
(GEFIA sotto soglia registrato): la societa' di gestione
del risparmio sotto soglia registrata, la Sicaf sotto
soglia registrata e la societa' di partenariato sotto
soglia registrata;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni
e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf e delle
societa' di partenariato;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav
in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione
interna autorizzate, le societa' di partenariato in
gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori
di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai
sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi
EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
italiani, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la
persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo
1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri,
inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati
in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute
di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei
valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori
non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure
adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1
e 2, adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione
europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari
centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo
1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
w-octies) "Definizioni relative alle obbligazioni verdi
europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre
2023:
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la
denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre
2023;
2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile":
un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del
regolamento (UE) 2023/2631;
3) "obbligazione legata alla sostenibilita'":
un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del
regolamento (UE) 2023/2631 107.
w-novies) "sistema di intelligenza artificiale": il
sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del
regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento e del Consiglio,
del 13 giugno 2024;
w-decies) "rischi informatici": qualunque circostanza
ragionevolmente identificabile in relazione all'uso dei
sistemi informatici e di rete che, qualora si concretizzi,
puo' compromettere la sicurezza dei sistemi informatici e
di rete, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle
tecnologie, di operazioni e processi, oppure della
fornitura dei servizi causando effetti avversi
nell'ambiente digitale o fisico.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le
ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle
lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti
determinato con riferimento a valori mobiliari, valute,
tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o
misure.
1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una
clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che,
in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione,
l'emittente sia tenuto a versare al detentore
dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore
attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del
valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono
titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato,
ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non
domiciliato.
2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi
strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I,
compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a
registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono
strumenti finanziari.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo'
individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un
mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari
citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c );
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che
fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di cui
all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c), quando fanno riferimento a merci o attivita'
sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto
10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i
contratti di opzione, i contratti finanziari a termine
standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri
contratti derivati concernenti carbone o petrolio
menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che
sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e
devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'articolo 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un
impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta.
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un
sistema multilaterale come definito dall'articolo 2,
paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende
l'impresa di investimento che in modo organizzato,
frequente e sistematico negozia per conto proprio in
strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al
di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale,
ovvero che opta per lo status di internalizzatore
sistematico.
5-quater. Per "market maker" si intende una persona che
si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a
negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi
dalla medesima definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione)
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative a strumenti finanziari.
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei
clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
clienti, compresa la conclusione di accordi per la
sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari
emessi da un'impresa di investimento o da una banca al
momento della loro emissione.
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la
persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilita' di una sola impresa di
investimento per conto della quale opera, promuove servizi
di investimento e/o servizi accessori presso clienti o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli
ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o
strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
strumenti o servizi finanziari.
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica
iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto
dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in
qualita' di agente collegato, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema
multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un
gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno
e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema
multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un
sistema multilaterale di negoziazione che consente
l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti
derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un
sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione.
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si
intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu'
vantaggioso e per un quantitativo fissato.
5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono i
servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (UE) 2020/1503.44
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la
societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
5-undecies. Per «piccola e media impresa innovativa» o
«PMI innovativa» si intende la PMI definita dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
di societa' cooperativa.
6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi
servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa
controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22
della direttiva 2013/34/UE.83
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa
controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22
della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di
un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa
controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
imprese.
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione
nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche sono
legate:
a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di
detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione
esistente tra un'impresa controllante e un'impresa
controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione
analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e
un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di
un'impresa controllata e' considerata impresa controllata
dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette
persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di
controllo.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. (abrogato)
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si intende
la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
informatizzato determina automaticamente i parametri
individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la
quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo
l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per
trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di
parametri di negoziazione, per confermare ordini o per
eseguire il regolamento delle operazioni.
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende
un accordo in base al quale un membro o un partecipante o
un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo
l'utilizzo del proprio codice identificativo di
negoziazione per la trasmissione in via elettronica
direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a
uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo
comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura
del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi
sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o
cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al
mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo
(accesso sponsorizzato).
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad
alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di
negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze
di rete e di altro genere, compresa almeno una delle
strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine:
co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema
dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell'or-dine senza intervento umano per il
singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si
intende una negoziazione in cui il soggetto che si
interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai
esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione
dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti
simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale
soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione
previamente comunicati.
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende
l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro
servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come
condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o
pacchetto.
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un
deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1,
lettera c), del T.U. bancario che e' pienamente
rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i
quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i
depositi a tasso variabile il cui rendimento e'
direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione degli
strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri beni
infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di
cambio.
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA":
un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1,
punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
b) "fornitore di un sistema consolidato di
pubblicazione" o "CTP": un soggetto autorizzato ai sensi
della direttiva 2014/65/UE a fornire il servizio di
raccolta presso mercati regolamentati, sistemi
multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di
negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per
gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12,
13, 20 e 21 del regolamento (UE) n 600/2014 e di
consolidamento delle suddette informazioni in un flusso
elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di
fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno
strumento finanziario;
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto
36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la
deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo
regolamento e dai relativi atti delegati;
d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di un
dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o di un
sistema consolidato di pubblicazione (CTP) o di un
meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM);
e) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un
APA, un CTP o un ARM.
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di
investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona fisica,
lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede
principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta,
l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato
membro in cui e' situata la sua direzione generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato regolamentato":
lo Stato membro in cui e' registrato il mercato
regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale
Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato
membro in cui e' situata la propria direzione generale;
c) "Stato membro d'origine di un APA, di un sistema
consolidato di pubblicazione o di meccanismo di
segnalazione autorizzato":
1) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il
meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione e' una persona fisica, lo
Stato membro in cui tale persona ha la propria direzione
generale;
2) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il
meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione e' una persona giuridica, lo
Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetto, il
dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di
segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di
pubblicazione non ha una sede legale, lo Stato membro in
cui e' situata la sua direzione generale.
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di investimento":
lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in
cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta
servizi di investimento e/o esercita attivita' di
investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato":
lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta
opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla
negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri
o partecipanti stabiliti in tale Stato membro.
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso"
si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale
definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n.
1227/2011.
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si
intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui
all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e XXIV/1
del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i prodotti di
cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente
commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di
investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio
di una qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della
direttiva 2013/36/EU
PARLAMENTO EUROPEO, Dir. 26/06/2013, n. 2013/36/UE,
Allegato I - Elenco delle attivita' che beneficiano del
mutuo riconoscimento o in attivita' di market making in
relazione agli strumenti derivati su merci.
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno
dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,
un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro della
federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati
membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da due
o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e
fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri
che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi
finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti.
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un
titolo di debito emesso da un emittente sovrano.
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende
qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a
lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate.
6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si intende
qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.".
"Art. 3. Provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente
decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini
e le procedure per l'adozione degli atti e dei
provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere
generale della Banca d'Italia e della Consob sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri
provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca
d'Italia o della Consob. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 195-bis.
3-bis. La Banca d'Italia e la Consob realizzano archivi
informatici delle disposizioni, anche regolamentari, e
degli orientamenti nelle materie di cui al presente
decreto, agevolmente accessibili al pubblico e con
collegamento informatico diretto alle relative fonti
normative e orientamenti dell'Unione europea.
3-ter. Se non diversamente disposto, i termini per lo
svolgimento dei procedimenti, stabiliti dal presente
decreto o dalle relative disposizioni attuative, si
computano secondo il calendario comune.
3-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob,
secondo le rispettive competenze, individuano con
regolamento, se del caso congiunto ove sia prevista la
partecipazione delle due Autorita':
a) ipotesi di semplificazione dei procedimenti allo
scopo di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati;
b) fattispecie e criteri al ricorrere dei quali si
applicano termini procedimentali abbreviati, anche su
istanza degli interessati subordinatamente alla completezza
della documentazione presentata, alla tempestivita'
dell'invio di eventuali integrazioni e al ricorrere di
presupposti di motivata rilevante urgenza.
4. (abrogato).".
"Art. 4-quinquies Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE)
345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital
(EuVECA), e del regolamento (UE) 346/2013, relativo ai
fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).
1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono
le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento
(UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La
Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente
le informazioni che ciascuna di esse e' competente a
ricevere ai sensi del presente articolo. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la
Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio
informazioni, con le autorita' competenti degli Stati
membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF e'
commercializzato.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti
non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35, 35-ter e
35-novies.2, registra e cancella i gestori italiani di
EuVECA e di Eu-SEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 e
degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono
iscritti in un apposito registro, tenuto dalla Banca
d'Italia. Si applicano gli articoli 34, 35, commi 2 e 3,
35-bis, 35-ter, 35-quinquies, 35-septies, 35-octies,
35-novies, 35-novies.1, 35-novies.2, 35-novies.3,
35-novies.4, 35-novies.5, 35-novies.6, 35-decies,
35-duodecies e 35-terdecies e la relativa disciplina di
attuazione in quanto compatibili con il regolamento (UE) n.
345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.
2-bis. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a
effettuare:
a) la notifica nei confronti delle autorita' competenti
degli Stati membri ospitanti prevista dall'articolo 16,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione
dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF;
b) la notifica, corredata di motivazioni, prevista
dall'articolo 14-ter del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 15-ter del regolamento (UE) n. 346/2013 in
caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di
EuSEF.
2-ter. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad
adottare le misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini
del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis del citato
regolamento;
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini
del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis del citato
regolamento.
2-quater. La Consob e' l'autorita' competente ad
adottare le misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del
rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto iii) e 13
del citato regolamento;
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del
rispetto degli articoli 6, 3, paragrafo 1, lettera b),
punto iii) e 14 del citato regolamento.
2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le
rispettive attribuzioni e le finalita' indicate
all'articolo 5, sono le autorita' competenti ad adottare le
misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del
rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato
regolamento;
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del
rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato
regolamento.
2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si informano
reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi
2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a
ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la
comunicazione prescritta dall'articolo 15 del regolamento
(UE) n. 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n.
346/2013. Essa riceve inoltre la notifica prevista
dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n.
346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione
dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte
delle autorita' competenti degli Stati membri d'origine di
questi gestori.
3-bis. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere
dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione
relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista
dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, e a
informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui
i gestori italiani svolgono o hanno svolto la
pre-commercializzazione, come definita dall'articolo 3,
lettera o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n.
346/2013.
3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti
in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno
svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e'
l'autorita' competente a ricevere da parte dell'autorita'
competente dello Stato d'origine di tali gestori
l'informativa relativa alle attivita' di
pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere
a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla
pre-commercializzazione che si effettua o e' stata
effettuata in Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
346/2013.
4. La Consob effettua le notifiche previste
dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei
confronti dell'AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o
cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui
all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento
(UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera
d), del regolamento (UE) n. 346/2013, nei confronti delle
autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori
italiani di EuVECA e di EuSEF registrati ai sensi del comma
2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformita'
con la disciplina dei regolamenti stessi.
4-bis. La Consob e' responsabile di mettere a
disposizione dell'AESFEM:
a) le informazioni necessarie per lo svolgimento delle
verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19
del regolamento (UE) n. 345/2013 e dagli articoli 17-bis e
20 del regolamento (UE) n. 346/2013;
b) le informazioni previste dall'articolo 12, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 13,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 346/2013.151
4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3 e
5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22,
paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013:
a) la Banca d'Italia effettua l'informativa alle
autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui il
fondo e' commercializzato prevista dall'articolo 21,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
346/2013 con riferimento alla cancellazione dal registro di
un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni;
b) la Consob effettua l'informativa all'AESFEM con
riferimento all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 346/2013;
c) la Consob effettua senza indugio la comunicazione
nei confronti dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
346/2013 e assicura il tempestivo coinvolgimento della
Banca d'Italia nelle interlocuzioni con l'AESFEM, quando la
Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dei commi
2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca d'Italia e la
Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le
modalita' del coinvolgimento e del reciproco scambio di
informazioni.
5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno
Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti
previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e
che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli
stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente
autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta
dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013. La
Consob e' l'autorita' competente a ricevere tale notifica
limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco
degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1,
lettera d) del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo
15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n.
346/2013.
6. Nel caso di superamento della soglia di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva
2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si
applicano le disposizioni previste per il gestore dal
presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni
di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA
o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto dai
suddetti regolamenti dell'UE.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo
nonche' dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca
d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalita' dell'articolo 5, dei poteri
loro attribuiti dal presente decreto legislativo.
7-bis. I gestori registrati ai sensi del comma 2
possono gestire FIA riservati istituiti in forma chiusa, ai
sensi dell'articolo 35-quaterdecies, alle condizioni
stabilite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la
Consob.".