La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
La seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Integrazione  delle  attivita'  di  interesse   pubblico   esercitate
  dall'Associazione della Croce  Rossa  italiana  e  revisione  delle
  disposizioni in materia  di  Corpi  dell'Associazione  della  Croce
  Rossa italiana ausiliari delle Forze armate 
  1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera  t)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «t-bis)  svolgere  attivita'  di  formazione  dei  soccorritori
militari di cui all'articolo 213, comma 1,  lettera  b),  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, secondo modalita'  stabilite  con  apposita  convenzione
stipulata con il Ministero della difesa»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «di  cui  all'articolo
986, comma 1,  lettera  b),»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
servizio»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) al primo periodo, dopo le  parole:  «dei  medici,»  sono
inserite  le  seguenti:  «degli  odontoiatri,  dei  veterinari,   dei
biologi, dei fisici, dei  chimici,  degli  psicologi,  dei  dirigenti
infermieri,»; 
        2.2) il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorche' e'
richiamato in servizio per lo svolgimento  dell'attivita'  ausiliaria
delle Forze armate, e' soggetto ai  codici  penali  militari  e  alle
disposizioni  in  materia  di  disciplina  militare  previste  per  i
militari in servizio dal citato codice di cui al decreto  legislativo
n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010»; 
    c)  all'articolo  8,  comma   2,   i   periodi   ventiduesimo   e
ventitreesimo sono soppressi. 
  2. La Fondazione per le  attivita'  ausiliarie  della  Croce  Rossa
italiana alle Forze armate, costituita in attuazione dell'articolo 8,
comma  2,  ventiduesimo  e   ventitreesimo   periodo,   del   decreto
legislativo n. 178 del 2012, e' estinta. In esito alla  procedura  di
liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la  parte  di
patrimonio residuo e' devoluta  all'Associazione  della  Croce  Rossa
italiana. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono  agli  adempimenti
ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 5, commi 2, 3 e
          4, 8, comma 2, del decreto legislativo 28  settembre  2012,
          n.   178   recante:   «Riorganizzazione   dell'Associazione
          italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma  dell'articolo
          2 della legge 4 novembre 2010, n.  183»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  19  ottobre  2012,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Trasferimento di funzioni  alla  costituenda
          Associazione della Croce Rossa italiana). - 1. Le  funzioni
          esercitate dall'Associazione  italiana  della  Croce  rossa
          (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma  4,  sono
          trasferite,  a  decorrere  dal  1º   gennaio   2016,   alla
          costituenda Associazione della  Croce  Rossa  italiana,  di
          seguito denominata Associazione, promossa  dai  soci  della
          CRI,  secondo  quanto  disposto  nello   statuto   di   cui
          all'articolo  3,  comma  2.   L'Associazione   e'   persona
          giuridica di diritto privato  ai  sensi  del  Libro  Primo,
          titolo II, capo II, del codice civile  ed  e'  iscritta  di
          diritto  nel  registro  nazionale,  nonche'  nella  sezione
          organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale
          del Terzo settore, applicandosi ad  essa,  per  quanto  non
          diversamente disposto dal presente decreto, il  codice  del
          Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n.  106.  L'Associazione  e'  di
          interesse pubblico ed e' ausiliaria dei pubblici poteri nel
          settore umanitario; e' posta  sotto  l'alto  Patronato  del
          Presidente della Repubblica. 
                2. Dal 1º  gennaio  2016  l'Associazione  e'  l'unica
          Societa' nazionale di Croce rossa  autorizzata  ad  operare
          sul territorio nazionale quale organizzazione  di  soccorso
          volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra  del  1949,
          ai relativi protocolli aggiuntivi,  di  seguito  denominati
          Convenzioni e  protocolli,  ai  principi  fondamentali  del
          Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna  Rossa,
          di seguito denominato Movimento, nonche' alle risoluzioni e
          decisioni  degli  organi  del  medesimo,  utilizzando   gli
          emblemi  previsti  e  autorizzati  dai  predetti  atti.  La
          Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da  parte
          del   Comitato   Internazionale   della   Croce   Rossa   e
          nell'ammissione  alla  Federazione   Internazionale   delle
          Societa' di Croce rossa e Mezzaluna  Rossa,  assumendone  i
          relativi obblighi e privilegi. 
                3. La Repubblica  Italiana  rispetta  in  ogni  tempo
          l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui
          al comma 2. 
                4. L'Associazione e'  autorizzata  ad  esercitare  le
          seguenti attivita' d'interesse pubblico: 
                  a) organizzare  una  rete  di  volontariato  sempre
          attiva per assicurare allo Stato  Italiano  l'applicazione,
          per quanto di competenza, delle Convenzioni  e  protocolli,
          delle risoluzioni internazionali, nonche'  il  supporto  di
          attivita' ricomprese nel servizio nazionale  di  protezione
          civile; 
                  b) collaborare con le societa' di Croce rossa e  di
          Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento; 
                  c) adempiere a quanto demandato dalle  Convenzioni,
          risoluzioni e  raccomandazioni  degli  organi  della  Croce
          rossa internazionale alle  societa'  della  Croce  rossa  e
          Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; 
                  d) organizzare e svolgere, in tempo di  pace  e  in
          conformita' a quanto previsto dalle vigenti  convenzioni  e
          risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e
          di soccorso  sanitario  in  favore  di  popolazioni,  anche
          straniere, in occasione di calamita'  e  di  situazioni  di
          emergenza,  di  rilievo  locale,  regionale,  nazionale   e
          internazionale; 
                  e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri di
          permanenza per i rimpatri di immigrati  stranieri,  nonche'
          gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza  degli
          immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; 
                  f)  svolgere  in  tempo  di  conflitto  armato   il
          servizio di ricerca e  di  assistenza  dei  prigionieri  di
          guerra, degli internati, dei dispersi,  dei  profughi,  dei
          deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il  servizio  di
          ricerca delle  persone  scomparse  in  ausilio  alle  forze
          dell'ordine; 
                  g)  svolgere  attivita'  ausiliaria   delle   Forze
          Armate, in Italia ed all'estero, in  tempo  di  pace  o  di
          grave crisi internazionale, attraverso  il  Corpo  militare
          volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie,  secondo
          le regole determinate dal Movimento; 
                  h)  svolgere  attivita'  ausiliaria  dei   pubblici
          poteri, in Italia e all'estero, sentito il  Ministro  degli
          affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento; 
                  i) agire quale  struttura  operativa  del  servizio
          nazionale di protezione civile ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI; 
                  l) promuovere  e  diffondere,  nel  rispetto  della
          normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della
          protezione civile e dell'assistenza alla persona; 
                  m)  realizzare  interventi  di  cooperazione   allo
          sviluppo in Paesi esteri, d' intesa ed in raccordo  con  il
          Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro
          per la cooperazione internazionale e l'integrazione; 
                  n) collaborare con i componenti  del  Movimento  in
          attivita' di sostegno alle popolazioni  estere  oggetto  di
          rilevante vulnerabilita'; 
                  o) svolgere  attivita'  di  advocacy  e  diplomazia
          umanitaria,  cosi'  come   intese   dalle   convenzioni   e
          risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa; 
                  p) svolgere attivita' con  i  piu'  giovani  ed  in
          favore  dei  piu'  giovani,  anche   attraverso   attivita'
          formative presso le scuole di ogni ordine e grado; 
                  q)  diffondere  e  promuovere  i  principi  e   gli
          istituti del diritto internazionale  umanitario  nonche'  i
          principi umanitari ai quali si ispira il Movimento; 
                  r)  promuovere  la   diffusione   della   coscienza
          trasfusionale e della cultura della  donazione  di  sangue,
          organi  e  tessuti  tra  la  popolazione  e  organizzare  i
          donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente  e
          delle norme statutarie; 
                  s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis,
          della  legge  3  aprile  2001,   n.   120,   e   successive
          modificazioni, nell'ambito della  programmazione  regionale
          ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle  regioni,
          attivita' di formazione per il personale  non  sanitario  e
          per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in
          sede   extra   ospedaliera   e   rilasciare   le   relative
          certificazioni di idoneita' all'uso; 
                  t)  svolgere,  nell'ambito   della   programmazione
          regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle
          regioni,  attivita'   di   formazione   professionale,   di
          formazione sociale, sanitaria  e  sociosanitaria,  anche  a
          favore delle altre componenti  e  strutture  operative  del
          Servizio nazionale di protezione civile; 
                  t-bis)  svolgere  attivita'   di   formazione   dei
          soccorritori militari di cui  all'articolo  213,  comma  1,
          lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalita'
          stabilite  con  apposita  convenzione  stipulata   con   il
          Ministero della difesa. 
                5. L'Associazione svolge ogni altro compito  previsto
          dal proprio statuto. 
                6.  L'Associazione,  anche  per  lo  svolgimento   di
          attivita' sanitarie  e  socio  sanitarie  per  il  Servizio
          sanitario nazionale (SSN), puo'  sottoscrivere  convenzioni
          con pubbliche amministrazioni, partecipare a  gare  indette
          da pubbliche amministrazioni  e  sottoscrivere  i  relativi
          contratti. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
          presente articolo,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n.  165  sono  autorizzate  a  stipulare  convenzioni
          prioritariamente con l'Associazione.  L'Associazione  e  le
          sue    strutture    territoriali     possono     concorrere
          all'erogazione di  fondi  per  attivita'  di  volontariato,
          compresi quelli derivanti dalla donazione del 5  per  mille
          di cui alla normativa vigente in materia,  nonche'  per  la
          protezione civile territoriale. L'Associazione  e'  inoltre
          autorizzata  a  presentare  progetti  e  a  concorrere   ai
          finanziamenti  previsti  dalle  disposizioni   vigenti   in
          materia di cooperazione internazionale.». 
              «Art. 5 (Corpi militari ausiliari delle Forze  armate).
          - Omissis. 
              2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato  dal
          decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e  successive
          modificazioni, nonche' dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   15   marzo   2010,   n.   90,   e   successive
          modificazioni, per quanto  non  diversamente  disposto  dal
          presente decreto. Il Corpo delle infermiere  volontarie  di
          Croce rossa resta disciplinato dal decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche'  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90, e successive modificazioni. Il  richiamo  in  servizio,
          nei confronti del personale del Corpo militare e'  disposto
          in ogni caso senza assegni. 
              3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma  1,  e'
          costituito  esclusivamente  da  personale   volontario   in
          congedo, iscritto  in  un  ruolo  unico  comprensivo  delle
          categorie direttive  dei  medici,  degli  odontoiatri,  dei
          veterinari, dei biologi, dei  fisici,  dei  chimici,  degli
          psicologi, dei dirigenti infermieri, dei commissari  e  dei
          farmacisti,  nonche'  della  categoria  del  personale   di
          assistenza. Il personale appartenente al ruolo  di  cui  al
          primo periodo, allorche' e' richiamato in servizio  per  lo
          svolgimento dell'attivita' ausiliaria delle  Forze  armate,
          e' soggetto ai codici penali militari e  alle  disposizioni
          in materia di disciplina militare previste per  i  militari
          in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo
          n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. 
              4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e
          dal Corpo delle infermiere volontarie  e'  gratuito,  fatta
          salva,  in   quanto   compatibile,   l'applicazione   delle
          disposizioni  di  cui   all'articolo   1758   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              Omissis.». 
              «Art. 8 (Norme transitorie e finali). - Omissis. 
              2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e'  posto  in
          liquidazione ai sensi del titolo V  del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di  cui  al
          presente comma. Gli organi deputati  alla  liquidazione  di
          cui  all'articolo  198  del  citato  regio   decreto   sono
          rispettivamente l'organo di cui all'articolo  2,  comma  3,
          lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di  cui
          all'articolo 2, comma  3,  lettera  b)  quale  comitato  di
          sorveglianza. Detti organi, da  nominare  con  decreto  del
          Ministro della salute, restano in  carica  fino  alla  fine
          della   liquidazione.   La   gestione   separata   di   cui
          all'articolo 4, comma 2, si conclude al  31  dicembre  2017
          con un atto di ricognizione della massa  attiva  e  passiva
          del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva,  cosi'
          individuate confluiscono nella procedura di cui al presente
          comma. Il commissario  liquidatore  si  avvale,  fino  alla
          conclusione di tutte le attivita'  connesse  alla  gestione
          liquidatoria,  del  personale   individuato,   secondo   le
          medesime  modalita'  di  cui   al   presente   comma,   con
          provvedimento  del  Presidente  dell'Ente  nell'ambito  del
          contingente di  personale  gia'  individuato  dallo  stesso
          Presidente quale propedeutico alla  gestione  liquidatoria.
          La dotazione del fondo per il  trattamento  accessorio  del
          personale dell'Ente, non ancora  costituita  alla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   e'
          determinata quale somma del valore  medio  pro  capite  per
          aree riferito alle risorse stabili e variabili  certificate
          e  quindi  erogate  nell'anno   2022   riproporzionate   al
          personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di
          riferimento. Per detto personale, pur  assegnato  ad  altra
          amministrazione,  il  termine  del  1°  aprile  2018  sotto
          indicato,  operante   per   il   trasferimento   anche   in
          sovrannumero e contestuale trasferimento delle  risorse  ad
          altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
          cessata necessita' da parte  del  commissario  liquidatore.
          Resta  fermo,  all'atto  dell'effettivo  trasferimento,  il
          divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi  per
          tutta la durata del soprannumero e per il medesimo  profilo
          professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili  ed
          immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
          compiti   istituzionali    e    di    interesse    pubblico
          dell'Associazione  sono  trasferiti   alla   stessa.   Alla
          conclusione della liquidazione, i beni  mobili  e  immobili
          rimasti   di   proprieta'   dell'Ente    sono    trasferiti
          all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
          passivi. Il personale gia' individuato nella previsione  di
          fabbisogno  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   4,   come
          funzionale  alle  attivita'  propedeutiche  alla   gestione
          liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
          del presidente nazionale della CRI ovvero  dell'Ente  entro
          il  30  marzo  2016  e  successivamente  aggiornato.  Detto
          personale   non   partecipa   alle    procedure    previste
          dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
          2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2015,  n.  11.  Il  1º  aprile  2018  il  suddetto
          personale    viene    trasferito,    con     corrispondente
          trasferimento delle risorse finanziarie,  presso  pubbliche
          amministrazioni che  presentano  carenze  in  organico  nei
          corrispondenti  profili  professionali  ovvero   anche   in
          sovrannumero.  Il  personale,  ad   eccezione   di   quello
          funzionale  alle  attivita'  propedeutiche  alla   gestione
          liquidatoria  di  cui  al  precedente  capoverso,  ove  non
          assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
          collocato  in  disponibilita'  ai   sensi   del   comma   7
          dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165.  Il  personale  della  CRI  ovvero
          dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure  di
          cui all'articolo  7,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  31
          dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa  convenzione  tra  le
          parti, puo' prestare temporaneamente la  propria  attivita'
          presso altre pubbliche amministrazioni per  garantire  fini
          di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche
          con oneri a carico del  finanziamento  pubblico  della  CRI
          ovvero dell'Ente, che  rimane  esclusivamente  responsabile
          nei confronti del lavoratore del  trattamento  economico  e
          normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma  4,
          determina la cessazione dello stato di  disponibilita'.  Il
          finanziamento e' attribuito tenuto  conto  dei  compiti  di
          interesse  pubblico  da  parte  dell'Associazione  mediante
          convenzioni annuali tra Ministero della  salute,  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  Ministero  della  difesa  e
          Associazione. Il  finanziamento  annuale  dell'Associazione
          non puo'  superare  l'importo  complessivamente  attribuito
          all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma  5,
          per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il  2017  e
          del 20 per cento a decorrere dall'anno  2018.  In  sede  di
          prima applicazione le convenzioni sono stipulate  entro  il
          1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite  procedure
          di verifica  dell'utilizzo  dei  beni  pubblici  trasferiti
          all'Associazione. 
              Omissis.».