La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Integrazione delle attivita' di interesse pubblico esercitate
dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle
disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce
Rossa italiana ausiliari delle Forze armate
1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera t) e' aggiunta la
seguente:
«t-bis) svolgere attivita' di formazione dei soccorritori
militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, secondo modalita' stabilite con apposita convenzione
stipulata con il Ministero della difesa»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo
986, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «in
servizio»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei medici,» sono
inserite le seguenti: «degli odontoiatri, dei veterinari, dei
biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti
infermieri,»;
2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorche' e'
richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attivita' ausiliaria
delle Forze armate, e' soggetto ai codici penali militari e alle
disposizioni in materia di disciplina militare previste per i
militari in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo
n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010»;
c) all'articolo 8, comma 2, i periodi ventiduesimo e
ventitreesimo sono soppressi.
2. La Fondazione per le attivita' ausiliarie della Croce Rossa
italiana alle Forze armate, costituita in attuazione dell'articolo 8,
comma 2, ventiduesimo e ventitreesimo periodo, del decreto
legislativo n. 178 del 2012, e' estinta. In esito alla procedura di
liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di
patrimonio residuo e' devoluta all'Associazione della Croce Rossa
italiana.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5, commi 2, 3 e
4, 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178 recante: «Riorganizzazione dell'Associazione
italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo
2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Trasferimento di funzioni alla costituenda
Associazione della Croce Rossa italiana). - 1. Le funzioni
esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa
(CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono
trasferite, a decorrere dal 1º gennaio 2016, alla
costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di
seguito denominata Associazione, promossa dai soci della
CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui
all'articolo 3, comma 2. L'Associazione e' persona
giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo,
titolo II, capo II, del codice civile ed e' iscritta di
diritto nel registro nazionale, nonche' nella sezione
organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale
del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, il codice del
Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106. L'Associazione e' di
interesse pubblico ed e' ausiliaria dei pubblici poteri nel
settore umanitario; e' posta sotto l'alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
2. Dal 1º gennaio 2016 l'Associazione e' l'unica
Societa' nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare
sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso
volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949,
ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati
Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del
Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa,
di seguito denominato Movimento, nonche' alle risoluzioni e
decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli
emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La
Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte
del Comitato Internazionale della Croce Rossa e
nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle
Societa' di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i
relativi obblighi e privilegi.
3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo
l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui
al comma 2.
4. L'Associazione e' autorizzata ad esercitare le
seguenti attivita' d'interesse pubblico:
a) organizzare una rete di volontariato sempre
attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione,
per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli,
delle risoluzioni internazionali, nonche' il supporto di
attivita' ricomprese nel servizio nazionale di protezione
civile;
b) collaborare con le societa' di Croce rossa e di
Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;
c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni,
risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce
rossa internazionale alle societa' della Croce rossa e
Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in
conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e
risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e
di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche
straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di
emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e
internazionale;
e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri di
permanenza per i rimpatri di immigrati stranieri, nonche'
gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli
immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
f) svolgere in tempo di conflitto armato il
servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di
guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei
deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di
ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze
dell'ordine;
g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze
Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di
grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare
volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo
le regole determinate dal Movimento;
h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici
poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli
affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;
i) agire quale struttura operativa del servizio
nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;
l) promuovere e diffondere, nel rispetto della
normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della
protezione civile e dell'assistenza alla persona;
m) realizzare interventi di cooperazione allo
sviluppo in Paesi esteri, d' intesa ed in raccordo con il
Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro
per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
n) collaborare con i componenti del Movimento in
attivita' di sostegno alle popolazioni estere oggetto di
rilevante vulnerabilita';
o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia
umanitaria, cosi' come intese dalle convenzioni e
risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;
p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in
favore dei piu' giovani, anche attraverso attivita'
formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
q) diffondere e promuovere i principi e gli
istituti del diritto internazionale umanitario nonche' i
principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
r) promuovere la diffusione della coscienza
trasfusionale e della cultura della donazione di sangue,
organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i
donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e
delle norme statutarie;
s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis,
della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive
modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale
ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni,
attivita' di formazione per il personale non sanitario e
per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in
sede extra ospedaliera e rilasciare le relative
certificazioni di idoneita' all'uso;
t) svolgere, nell'ambito della programmazione
regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle
regioni, attivita' di formazione professionale, di
formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a
favore delle altre componenti e strutture operative del
Servizio nazionale di protezione civile;
t-bis) svolgere attivita' di formazione dei
soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1,
lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata con il
Ministero della difesa.
5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto
dal proprio statuto.
6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di
attivita' sanitarie e socio sanitarie per il Servizio
sanitario nazionale (SSN), puo' sottoscrivere convenzioni
con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette
da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi
contratti. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni
prioritariamente con l'Associazione. L'Associazione e le
sue strutture territoriali possono concorrere
all'erogazione di fondi per attivita' di volontariato,
compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille
di cui alla normativa vigente in materia, nonche' per la
protezione civile territoriale. L'Associazione e' inoltre
autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai
finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in
materia di cooperazione internazionale.».
«Art. 5 (Corpi militari ausiliari delle Forze armate).
- Omissis.
2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive
modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal
presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di
Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, e successive modificazioni. Il richiamo in servizio,
nei confronti del personale del Corpo militare e' disposto
in ogni caso senza assegni.
3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e'
costituito esclusivamente da personale volontario in
congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle
categorie direttive dei medici, degli odontoiatri, dei
veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli
psicologi, dei dirigenti infermieri, dei commissari e dei
farmacisti, nonche' della categoria del personale di
assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al
primo periodo, allorche' e' richiamato in servizio per lo
svolgimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate,
e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni
in materia di disciplina militare previste per i militari
in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo
n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e
dal Corpo delle infermiere volontarie e' gratuito, fatta
salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Omissis.».
«Art. 8 (Norme transitorie e finali). - Omissis.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in
liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al
presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di
cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono
rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di
sorveglianza. Detti organi, da nominare con decreto del
Ministro della salute, restano in carica fino alla fine
della liquidazione. La gestione separata di cui
all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017
con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva
del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, cosi'
individuate confluiscono nella procedura di cui al presente
comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla
conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione
liquidatoria, del personale individuato, secondo le
medesime modalita' di cui al presente comma, con
provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del
contingente di personale gia' individuato dallo stesso
Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria.
La dotazione del fondo per il trattamento accessorio del
personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e'
determinata quale somma del valore medio pro capite per
aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate
e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al
personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di
riferimento. Per detto personale, pur assegnato ad altra
amministrazione, il termine del 1° aprile 2018 sotto
indicato, operante per il trasferimento anche in
sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad
altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore.
Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per
tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo
professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed
immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
compiti istituzionali e di interesse pubblico
dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla
conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti
all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi. Il personale gia' individuato nella previsione di
fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro
il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto
personale non partecipa alle procedure previste
dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto
personale viene trasferito, con corrispondente
trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche
amministrazioni che presentano carenze in organico nei
corrispondenti profili professionali ovvero anche in
sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non
assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7
dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI ovvero
dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di
cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le
parti, puo' prestare temporaneamente la propria attivita'
presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini
di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche
con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI
ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile
nei confronti del lavoratore del trattamento economico e
normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il
finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di
interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante
convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e
Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione
non puo' superare l'importo complessivamente attribuito
all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5,
per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di
prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il
1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure
di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione.
Omissis.».