Estratto determina AAM/A.I.C. n. 116 del 10 aprile 2026 
 
    Codice pratica: MCA/2024/138 
    Procedura europea n. SE/H/2554/001-003/DC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  EDOXABAN
DR. REDDY'S, le cui caratteristiche sono  riepilogate  nel  riassunto
delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggi  e  confezioni   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., con sede legale e  domicilio
fiscale in piazza Santa Maria Beltrade, 1, 20123 Milano (MI), Italia. 
    Confezioni: 
      «15 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193012 (in base 10) 1KSTRN (in base 32); 
      «15 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193024 (in base 10) 1KSTS0 (in base 32); 
      «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193036 (in base 10) 1KSTSD (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193048 (in base 10) 1KSTSS (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193051 (in base 10) 1KSTSV (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193063 (in base 10) 1KSTT7 (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193075 (in base 10) 1KSTTM (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 98  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193087 (in base 10) 1KSTTZ (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193099 (in base 10) 1KSTUC (in base 32); 
      «60 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193101 (in base 10) 1KSTUF (in base 32); 
      «60 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193113 (in base 10) 1KSTUT (in base 32); 
      «60 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193125 (in base 10) 1KSTV5 (in base 32); 
      «60 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193137 (in base 10) 1KSTVK (in base 32); 
      «60 mg compresse rivestite con film» 98  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193149 (in base 10) 1KSTVX (in base 32); 
      «60 mg compresse rivestite con film» 100 compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 052193152 (in base 10) 1KSTW0 (in base 32). 
    Principio attivo: Edoxaban. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Betapharm Arzneimittel GmbH 
      Kobelweg 95, Kriegshaber, Augsburg, Bavaria 86156, Germany; 
      Rual Laboratories S.r.l. 
      Building H 1st Foor Sector 2,  Splaiul  Unirii  313,  Bucharest
030138, Romania; 
      Dr. Reddy's Laboratories Romania S.r.l. 
      Space 2, Sector 1 30-32 Strada Daniel  Danielopolu  5th  Floor,
Bucharest 014314, Romania; 
      Pharmadox Healthcare Limited 
      Kw20a Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RRL:   medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al  pubblico  su
prescrizione di centri  ospedalieri  o  di  specialisti:  cardiologo,
internista, neurologo, geriatra, ematologi che lavorano nei centri di
trombosi ed emostasi. 
    Fatto salvo quanto previsto dalla Nota AIFA 97. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC)  sia
inserita all'interno della confezione  o  apposta  sul  lato  esterno
della stessa e' considerata parte integrante delle  informazioni  sul
prodotto e della determina di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano  di  gestione  del  rischio  (RMP).
Prima  dell'inizio  della  commercializzazione  del  medicinale   sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  di  ottemperare  a
quanto previsto  al  punto  5,  paragrafo  «Conditions  to  Marketing
Authorisation pursuant  to  Article  21a,  22  or  22a  of  Directive
2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP)  rilasciato
dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso  rimanda.  Fatti  salvi
gli stampati, il  contenuto  e  il  formato  delle  condizioni  sopra
indicate  -  liberamente  accessibili   e   consultabili   sul   sito
istituzionale di «HMA (Heads  of  Medicines  Agencies),  MRI  Product
Index» - sono soggetti alla preventiva  approvazione  del  competente
Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalita'
di distribuzione e a qualsiasi altro  aspetto  inerente  alla  misura
addizionale prevista,  con  obbligo  di  distribuzione  del  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri
che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale  in
violazione degli obblighi e delle condizioni  di  cui  al  precedente
comma, il presente provvedimento autorizzativo potra' essere  oggetto
di revoca, secondo quanto disposto dall'art.  43,  comma  3,  decreto
ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta,  ai  sensi  dell'art.  142,
commi 1 e 2, decreto legislativo 219/2006, AIFA  potra'  disporre  il
divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo  al
ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente
a singoli lotti. Salvo il caso che il  fatto  costituisca  reato,  si
applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6,  e  le
sanzioni amministrative  di  cui  all'art.  148,  comma  22,  decreto
legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente  non
si applica nel caso in cui la misura  addizionale  di  minimizzazione
del    rischio    prevista    all'EoP     consista     esclusivamente
nell'introduzione di una scheda per il paziente  (Patient  Card,  PC)
all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo 7 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura
(EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.