IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino
al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della
mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella
tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse
- Gorizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 dicembre 2024, con il quale il predetto stato di emergenza e'
stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3702 del 5 settembre 2008, n. 3716 del 19 novembre 2008, n. 3764 del
6 maggio 2009, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3885 del 2 luglio 2010,
n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3954 del 22 luglio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
marzo 2014;
Visto l'art. 6-ter, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
che stabilisce, tra l'altro, che le modifiche introdotte dal
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alla gestione
commissariale di cui all'emergenza in rassegna;
Vista la nota prot. n. 3644 del 9 settembre 2025, con cui il
Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario
delegato per l'emergenza della mobilita' riguardante l'A4 ed il
raccordo Villesse Gorizia, evidenziando le criticita' ancora
presenti, con conseguenti rischi per la pubblica e privata
incolumita' ha rappresentato la necessita' che venga mantenuta in
capo al medesimo la competenza in ordine all'ultimazione delle
iniziative finalizzate al ritorno alla normalita' per il periodo
successivo alla chiusura dello stato di emergenza;
Considerata la necessita', in particolare, di pervenire quanto
prima all'approvazione dei progetti esecutivi dell'ampliamento con la
terza corsia del tratto di autostrada A4 ancora a due corsie presente
in Regione Veneto nonche' del correlato nuovo svincolo e casello di
San Stino di Livenza per risolvere dette criticita';
Visto l'art. 1, comma 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.
200, che stabilisce che in relazione allo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse
autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto
d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia, al
fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il
completamento delle attivita' e delle funzioni ancora in corso di
definizione gia' avviate dal Commissario delegato, si provvede, in
deroga all'art. 6-ter, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
131, mediante una o piu' ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile da adottare entro il 31 gennaio 2026 ai sensi
dell'art. 26 del codice della protezione civile di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna;
Ravvisata la necessita' di adottare un'ordinanza ai sensi degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle
funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli
interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora
ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto e della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni per garantire l'approvazione dei progetti esecutivi e il
completamento delle attivita' e delle funzioni ancora in corso di
definizione in relazione allo stato di emergenza determinatosi nel
settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale
Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino -
Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia.
1. Il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gia'
Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 e successive
modifiche e integrazioni, e' individuato quale soggetto responsabile
e provvede, fino al 31 marzo 2027, quale ulteriore periodo necessario
per il rientro nel regime ordinario, all'approvazione dei progetti
esecutivi ed al completamento delle attivita' e delle funzioni ancora
in corso di definizione, dal medesimo avviate in relazione allo stato
di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita'
nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta
Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse
Gorizia, citate in premessa.
2. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla successiva
ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere
realizzate e degli affidamenti ancora in essere ai soggetti
ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile e' autorizzato,
per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei
vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni
derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonche' per la rimodulazione di
termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3702/2008.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al
Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli
interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma
per quelli non conclusi.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si
avvale dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'art. 1, comma 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3702/2008, della struttura costituita ai sensi dell'art. 2, comma 1
della citata ordinanza n. 3702/2008, i cui oneri sono a carico delle
risorse destinate al superamento della criticita' di cui all'art. 6
della medesima ordinanza, nonche' di societa' Autostrade Alto
Adriatico S.p.a. e di Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.a. per le
opere di rispettiva competenza.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il predetto soggetto responsabile approva i progetti
esecutivi dei medesimi ai sensi dell'art. 3, comma 4 della citata
ordinanza n. 3702/2008 ed utilizza le risorse destinate al
superamento del contesto di criticita' in rassegna di cui all'art. 6
dell'ordinanza n. 3702/2008.
6. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei piani approvati.
7. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente provvedimento. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre,
alla conclusione del mandato, fornisce al Dipartimento della
protezione civile una relazione delle attivita' svolte.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2026
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano