IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                         di concerto con il 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01); 
  Visto   il   piano   d'azione   comunitario   per    lo    sviluppo
dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»,  in
particolare l'art. 59, commi 1 e 1-bis, che istituisce un  contributo
annuale per la sicurezza alimentare e ne individua i soggetti  tenuti
al versamento; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante  «Disposizioni  per  la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare  e  dell'acquacoltura  con  metodo  biologico»  e,  in
particolare, l'art. 9 che al  comma  1  istituisce,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, il Fondo per lo sviluppo della  produzione  biologica,  al
comma  6  stabilisce  le  modalita'  e  i  tempi  di  versamento  del
contributo annuale per la sicurezza alimentare, al comma 6-bis impone
un obbligo di certificazione per il medesimo contributo e al comma  7
sopprime il Fondo di  cui  all'art.  59,  comma  2,  della  legge  23
dicembre  1999,  n.  488,  con  trasferimento  delle   disponibilita'
esistenti al Fondo di cui al comma 1; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3 secondo cui il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2024,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2024,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  le  imprese  agricole,  della  pesca   e
dell'acquacoltura, nonche' per le  imprese  di  interesse  strategico
nazionale» e, in particolare, l'art.  9-ter,  comma  3,  che  estende
l'applicazione delle disposizioni dell'art.  9,  comma  6-bis,  della
legge 9 marzo 2022,  n.  23,  anche  ai  contributi  annuali  per  la
sicurezza alimentare a partire dall'anno 2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, recante «Regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre   2023,   n.   178,   recante   «Regolamento    recante    la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste,  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21giugno 2023, n. 74»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere  m)  e  n),
del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,  n.  290,
si  intende,  rispettivamente,  per  «immissione  sul   mercato»   la
detenzione a scopo di vendita all'interno della  Comunita',  comprese
l'offerta in vendita o qualsiasi altra forma di  cessione,  a  titolo
oneroso o gratuito, nonche' la stessa vendita, distribuzione o  altra
forma di cessione, salvo la restituzione al  venditore  precedente  e
per   «autorizzazione   di   un   prodotto   fitosanitario»    l'atto
amministrativo mediante il quale il Ministero della salute, a seguito
di una domanda inoltrata da un  richiedente,  autorizza  l'immissione
sul mercato e l'uso di un prodotto fitosanitario o di un  coadiuvante
nel territorio italiano o in una  parte  di  esso  e  che,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera m), del medesimo decreto si intende per
«fabbricante»   la   persona   fisica   o   giuridica    responsabile
dell'immissione del fertilizzante sul mercato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Contributo annuale per la sicurezza alimentare 
 
  1. Il  contributo  annuale  per  la  sicurezza  alimentare  di  cui
all'art. 59, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e'
corrisposto dai  soggetti  indicati  nel  comma  1-bis  del  medesimo
articolo in due rate semestrali nella misura, ciascuna,  del  50  per
cento dell'importo totale. La prima rata, con scadenza il 30  giugno,
e' versata entro il 15 luglio dell'anno successivo all'annualita'  di
riferimento e la seconda  rata,  con  scadenza  il  31  dicembre,  e'
versata entro  il  15  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  del
versamento della prima rata. 
  2. Il contributo e' versato all'entrata del bilancio  dello  Stato,
con imputazione al capitolo n. 3583 del  Capo  XVII  della  Tesoreria
dello Stato.