IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con il
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01);
Visto il piano d'azione comunitario per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», in
particolare l'art. 59, commi 1 e 1-bis, che istituisce un contributo
annuale per la sicurezza alimentare e ne individua i soggetti tenuti
al versamento;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi»;
Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» e, in
particolare, l'art. 9 che al comma 1 istituisce, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, al
comma 6 stabilisce le modalita' e i tempi di versamento del
contributo annuale per la sicurezza alimentare, al comma 6-bis impone
un obbligo di certificazione per il medesimo contributo e al comma 7
sopprime il Fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, con trasferimento delle disponibilita'
esistenti al Fondo di cui al comma 1;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3 secondo cui il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico
nazionale» e, in particolare, l'art. 9-ter, comma 3, che estende
l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 6-bis, della
legge 9 marzo 2022, n. 23, anche ai contributi annuali per la
sicurezza alimentare a partire dall'anno 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21giugno 2023, n. 74»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere m) e n),
del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
si intende, rispettivamente, per «immissione sul mercato» la
detenzione a scopo di vendita all'interno della Comunita', comprese
l'offerta in vendita o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo
oneroso o gratuito, nonche' la stessa vendita, distribuzione o altra
forma di cessione, salvo la restituzione al venditore precedente e
per «autorizzazione di un prodotto fitosanitario» l'atto
amministrativo mediante il quale il Ministero della salute, a seguito
di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione
sul mercato e l'uso di un prodotto fitosanitario o di un coadiuvante
nel territorio italiano o in una parte di esso e che, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera m), del medesimo decreto si intende per
«fabbricante» la persona fisica o giuridica responsabile
dell'immissione del fertilizzante sul mercato;
Decreta:
Art. 1
Contributo annuale per la sicurezza alimentare
1. Il contributo annuale per la sicurezza alimentare di cui
all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
corrisposto dai soggetti indicati nel comma 1-bis del medesimo
articolo in due rate semestrali nella misura, ciascuna, del 50 per
cento dell'importo totale. La prima rata, con scadenza il 30 giugno,
e' versata entro il 15 luglio dell'anno successivo all'annualita' di
riferimento e la seconda rata, con scadenza il 31 dicembre, e'
versata entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello del
versamento della prima rata.
2. Il contributo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capitolo n. 3583 del Capo XVII della Tesoreria
dello Stato.